| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 27 aprile
2005 n. 658
Pres. Perricone, Est. Testori |
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Progressione economica nel ruolo dei professori
universitari e ricercatori – Previsioni normative di cui
agli artt.36 e 37 l. 11 luglio 1980 n. 382 – Norme di interpretazione
autentica di cui all’art.26, l. 23 dicembre 1998 n. 448.
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Ai sensi degli artt.36 e 37 comma 3, l. 11
luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni e tenuto
conto dell'interpretazione autentica di cui all'art.26 ,1
e 2 comma, l. 23 dicembre 1998 n. 448, la classe di stipendio
attribuibile ai professori associati non confermati corrisponde
a quella dei professore di prima fascia prima dell’atto
di conseguimento della nomina ad ordinario (c.d. classe
zero spettante ai professori straordinari, convenzionalmente
indicata come posizione iniziale, ma da identificarsi con
la “classe prima”); quella spettante ai professori associati
ex stabilizzati, in quanto esonerati dal periodo triennale
di conferma, è la seconda in assoluto, ossia la classe immediatamente
successiva a quella iniziale spettante all'atto della nomina,
per tale dovendo intendersi la classe successiva a quella
di ingresso (c.d. classe zero, spettante ai professori associati
soggetti a giudizio di conferma). Per quanto concerne, infine,
i ricercatori, la retribuzione consegue a quella determinata
per i professori associati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori:
Dott. Bartolomeo Perricone Presidente
Dott. Bruno Lelli Consigliere
Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2092 del 1998 proposto da
Sgallari Fiorella ed altri, quali risultano nominativamente
indicati nell'atto introduttivo del giudizio, rappresentati
e difesi dagli Avv.ti Patrizio Trifoni e Pàl Farkas, presso
lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Bologna,
via d'Azeglio n. 27,
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contro
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- l' Università degli Studi di Bologna,
costituitasi in giudizio in persona del Rettore p.t.;
- il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica
e tecnologica, costituitosi in giudizio in persona del
Ministro in carica; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici
sono domiciliati in via G. Reni n. 4,
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per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, appartenti alle categorie:
a) dei professori associati ex incaricati stabilizzati esonerati
dal giudizio di conferma ex art. 111 del D.P.R. n. 382/1980;
b) dei professori associati soggetti a giudizio di conferma;
c) dei ricercatori,
ad ottenere rispettivamente, all'atto dell’inquadramento:
a) la retribuzione pari al 70% di quella spettante ai professori
di prima fascia - seconda classe stipendiale;
b) la retribuzione pari al 70% di quella spettante ai professori
di prima fascia - prima classe stipendiale;
c) la retribuzione pari al 70% di quella spettante ai professori
associati, determinata secondo quanto precisato alla precedente
lettera b);
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nonché per l'annullamento
dei decreti ministeriali e rettorali definitivi di inquadramento
in ruolo dei ricorrenti, nella parte in cui dispongono l'applicazione
dell’errata classe stipendiale e della conseguente ricostruzione
di carriera,
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e per la conseguente condanna
dell'Amministrazione al corretto inquadramento dei ricorrenti,
nonché al pagamento delle relative differenze retributive,
con rivalutazione ed interessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università
degli Studi di Bologna e del Ministero dell'Università e
della Ricerca scientifica e tecnologica;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 l’Avv. S.
Parlangeli (in sostituzione dell’Avv. P. Trifoni) e l’Avv.
dello Stato M.V. Lumetti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1) Con il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, sul
riordinamento della docenza universitaria, i professori
universitari sono stati distinti dall’art. 1 in due fasce:
a) professori straordinari ed ordinari;
b) professori associati.
Il medesimo art. 1 ha poi previsto l'istituzione del ruolo
dei ricercatori universitari.
Per quanto riguarda i professori associati, l'art. 23 prevede,
dopo tre anni dall'immissione in ruolo, la sottoposizione
ad un giudizio di conferma. In sede di prima applicazione
del citato decreto l'art. 50 ha previsto la possibilità
di inquadramento a domanda nel ruolo dei professori associati,
previo giudizio di idoneità, di alcune categorie di docenti,
tra i quali i professori incaricati stabilizzati; costoro,
a norma dell'art. 111, non sono soggetti al giudizio di
conferma di cui all’art. 23.
2) Con il ricorso in esame hanno agito in giudizio appartenti
alle categorie dei professori associati ex incaricati stabilizzati
esonerati dal giudizio di conferma, dei professori associati
sottoposti a giudizio di conferma e dei ricercatori universitari,
i quali chiedono, rispettivamente:
- l'accertamento del diritto ad ottenere l’inquadramento
iniziale nella seconda classe di stipendio corrispondente
al 70% della seconda classe stipendiale della prima fascia;
- l'accertamento del diritto ad ottenere l’inquadramento
iniziale nella prima classe di stipendio corrispondente
al 70% della prima classe stipendiale della prima fascia;
- l'accertamento del diritto ad ottenere l’inquadramento
iniziale nella prima classe di stipendio corrispondente
al 70% della prima classe stipendiale della seconda fascia.
Deducono:
- che ai professori ordinari ed agli associati spetta all'atto
della nomina la prima delle sette classi di stipendio previste
(distintamente per ciascuna fascia) dall'art. 36 del D.P.R.
n. 382 del 1980 e, di conseguenza, che ai professori associati
già incaricati stabilizzati, che ai sensi del successivo
art. 111 sono esonerati dal giudizio di conferma, spetta
(in base all'art. 37 ultimo comma del D.P.R. citato, come
sostituito dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1985 n. 705),
la successiva classe di stipendio, cioè la seconda delle
sette previste dalla norma indicata;
- che ai professori associati soggetti a giudizio di conferma
spetta la prima delle sette classi stipendiali previste
per la seconda fascia; - che ai ricercatori spetta (in base
alla disposizione di cui all’art. 2 del D.L. 2 marzo 1987
n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987 n. 158) un trattamento
stipendiale pari al 70% di quello precedentemente riferito
agli associati soggetti a conferma.
3) Il ricorso è infondato.
In base all'art. 36 (comma 1) del D.P.R. n. 382 del 1980,
la progressione economica nel ruolo dei professori universitari,
articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei
professori associati è determinata dalle disposizioni contenute
nei successivi commi dello stesso articolo. In particolare,
la norma, dopo aver fissato, al comma 2, un rapporto percentuale,
pari al 48,6 per cento tra la retribuzione del dirigente
generale di livello A dello Stato ed il trattamento economico
del professore di prima fascia, all'atto del conseguimento
della nomina ad ordinario, stabilisce (al comma 3) che "fino
al conseguimento della nomina ad ordinario (e cioè nella
posizione di straordinario, della durata di tre anni) lo
stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al
precedente comma, ferma restando la possibilità dell'aumento
biennale del 2,50 per cento", e precisa poi (al comma 4)
che "l'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei
classi biennali di stipendio pari ciascuna all’8 per cento
della classe attribuita…all'atto della nomina ad ordinario
ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti
biennali…", stabilendo, inoltre, (al comma 5) che "lo stipendio
spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia
è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di
posizione, al professore della prima fascia".
Il successivo art. 37 (dopo avere indicato, al comma 1,
la data degli effetti giuridici e di quelli economici dell'inquadramento
dei professori associati) al comma 3 prevedeva, nel testo
originario, che "agli incaricati stabilizzati che superino
il giudizio di idoneità a professore associato è attribuita
la seconda classe di stipendio". A seguito della modifica
apportata con l'art. 8 della legge 9 dicembre 1985 n. 705,
la norma attualmente recita: "A coloro che superano il giudizio
di idoneità a professore associato e che sono esonerati
ai sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferma è attribuita
la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista
per i professori associati". Sia l'art. 36, comma 5, che
l'art. 37, comma 3, sopra riportati sono stati, peraltro,
oggetto di interpretazione autentica, da parte (rispettivamente)
dei commi 1 e 2 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998
n. 448, secondo le seguenti testuali precisazioni:
"1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel
senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma
fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia,
ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi
nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente,
alla qualifica di professore straordinario ed a quella di
professore associato non confermato.
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel
senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità
a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo
111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito
il trattamento economico spettante ai professori associati
all'atto del conseguimento della conferma in ruolo".
Ciò posto, si deve rilevare - in sintonia con quanto osservato
dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con argomentazioni che
il Collegio condivide, nelle sentenze 3 agosto 2000 n. 2485
e 30 marzo 2004 n. 1705, riguardanti analoghe controversie
- che il ricorso non tiene conto del fatto che ai fini dell’inquadramento
l'individuazione della classe di stipendio da attribuire
deve necessariamente prescindere dalla numerazione formalmente
attribuita alle classi considerate e deve invece fare riferimento
al numero delle posizioni effettivamente contemplate dall’ordinamento.
Sotto questo profilo, pertanto, la mancanza di numerazione
della classe di stipendio iniziale per i professori della
prima fascia (c.d. classe "zero" spettante ai professori
straordinari) non impedisce di considerarla sostanzialmente
(in assoluto) prima classe, in quanto posizione iniziale,
sicché quella che formalmente viene denominata "prima classe"
sarà necessariamente la seconda classe (in assoluto). Per
quanto sopra la soluzione prospettata dai ricorrenti, anche
se trova conforto in un risalente filone giurisprudenziale,
non può ritenersi convincente e merita di essere disattesa;
tale conclusione risulta poi oggi incontestabile in forza
delle sopravvenute norme di interpretazione autentica di
cui all'art. 26 della legge n. 448 del 1998.
Si potrebbe obiettare che, così operando, l'Amministrazione
ha ampliato il numero della classi stipendiali (da sette
ad otto), ma tale effetto a ben vedere rappresenta soltanto
la trasposizione in un reticolo unitario delle previsioni
normative, in quanto il comma 2 dell'art. 36 D.P.R. n. 382
del 1980 attribuisce la prima classe di stipendio al professore
di prima fascia dopo il conseguimento della nomina ad ordinario,
mentre fino al conseguimento di detta nomina il comma successivo
prevede che lo stipendio (del professore di prima fascia)
è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente
comma, sicché non sembra illogica od arbitraria - ma appare,
anzi, obbligata - la previsione di una classe attribuibile
prima del conseguimento dello stipendio spettante con la
nomina ad ordinario. Perciò risulta corretta la determinazione
dell'Amministrazione di articolare in complessive otto classi
di stipendio il trattamento economico dei professori universitari
di prima fascia (comprendendo la fase anteriore alla nomina
ad ordinario) e, conseguentemente, quello dei professori
associati (che si sviluppa sulla falsariga di quello previsto
per i professori ordinari). In sostanza, per ragioni tecniche
l’Amministrazione ha identificato con la denominazione "progressione
economica zero" il trattamento economico del professore
di prima fascia prima del conseguimento della nomina ad
ordinario, che la legge prevede pari al 92 per cento dello
stipendio iniziale dell’ordinario, con riduzione coincidente
con l’importo percentuale di una classe.
Né può ritenersi indebita l'assimilazione del professore
associato non confermato al professore straordinario (anziché
a quello ordinario), giacché il dato normativo testuale
della disposizione interpretativa contenuta nell'art. 26,
comma 1 della citata legge n. 448 del 1998 chiarisce in
termini inequivoci come l'associato soggetto a giudizio
di conferma debba percepire uno stipendio ragguagliato al
70% del trattamento economico spettante al professore straordinario.
In definitiva i professori associati non confermati devono
essere inquadrati nella posizione economica corrispondente
a quella del professore di prima fascia prima dell'atto
del conseguimento della nomina ad ordinario (convenzionalmente
indicata come posizione iniziale), in relazione alla equiparazione
a professore straordinario che ha uno stipendio pari al
92% di quello iniziale del professore ordinario.
I professori associati ex stabilizzati, in quanto esonerati
dal periodo triennale di conferma, devono essere inquadrati
nella classe successiva a quella dei professori associati
soggetti a giudizio di conferma.
Per quanto riguarda i ricercatori la retribuzione consegue
a quella determinata per i professori associati.
Non può, poi, sostenersi, anche alla luce di quanto esposto,
che i commi 1 e 2 dell'art. 26 della legge n. 448 del 1989
non contengono norme di interpretazione autentica, ma debbono
considerarsi come vere e proprie norme innovative. Il contrasto
interprativo registratosi tra la P.A. che ha costantemente
applicato la normativa in questione, anche in presenza della
sua originaria formulazione, nel senso ora precisato dal
legislatore e le pregresse e varie pronunce giurisprudenziali
amministrative di segno contrario giustifica pienamente
l'intento chiarificatore del Legislatore che conforta l'operato
dell'Amministrazione, rendendone incontestabilmente palese
la legittimità. Conseguentemente, stante l'erroneità del
presupposto della natura innovativa della normativa in argomento,
deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale, che è stata sollevata dalla
difesa dei ricorrenti, in riferimento agli artt. 3, 24 e
97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2004
n. 1705).
4) In conclusione, per le suesposte considerazioni il ricorso
deve essere respinto.
Valutata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti
motivi per compensare integralmente fra le parti le spese
di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Bologna il 7 aprile 2005.
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Presidente f.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. f.to Carlo Testori
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Depositata in Segreteria in data 27 apr.
2005 Bologna, li 27 apr. 2005
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