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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 27 aprile 2005 n. 658
Pres. Perricone, Est. Testori


Progressione economica nel ruolo dei professori universitari e ricercatori – Previsioni normative di cui agli artt.36 e 37 l. 11 luglio 1980 n. 382 – Norme di interpretazione autentica di cui all’art.26, l. 23 dicembre 1998 n. 448.

Ai sensi degli artt.36 e 37 comma 3, l. 11 luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni e tenuto conto dell'interpretazione autentica di cui all'art.26 ,1 e 2 comma, l. 23 dicembre 1998 n. 448, la classe di stipendio attribuibile ai professori associati non confermati corrisponde a quella dei professore di prima fascia prima dell’atto di conseguimento della nomina ad ordinario (c.d. classe zero spettante ai professori straordinari, convenzionalmente indicata come posizione iniziale, ma da identificarsi con la “classe prima”); quella spettante ai professori associati ex stabilizzati, in quanto esonerati dal periodo triennale di conferma, è la seconda in assoluto, ossia la classe immediatamente successiva a quella iniziale spettante all'atto della nomina, per tale dovendo intendersi la classe successiva a quella di ingresso (c.d. classe zero, spettante ai professori associati soggetti a giudizio di conferma). Per quanto concerne, infine, i ricercatori, la retribuzione consegue a quella determinata per i professori associati.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I

 

composto dai signori:
Dott. Bartolomeo Perricone Presidente
Dott. Bruno Lelli Consigliere
Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2092 del 1998 proposto da
Sgallari Fiorella ed altri, quali risultano nominativamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Patrizio Trifoni e Pàl Farkas, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Bologna, via d'Azeglio n. 27,

 

contro

 

- l' Università degli Studi di Bologna, costituitasi in giudizio in persona del Rettore p.t.;
- il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,

 

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, appartenti alle categorie:
a) dei professori associati ex incaricati stabilizzati esonerati dal giudizio di conferma ex art. 111 del D.P.R. n. 382/1980;
b) dei professori associati soggetti a giudizio di conferma;
c) dei ricercatori,
ad ottenere rispettivamente, all'atto dell’inquadramento:
a) la retribuzione pari al 70% di quella spettante ai professori di prima fascia - seconda classe stipendiale;
b) la retribuzione pari al 70% di quella spettante ai professori di prima fascia - prima classe stipendiale;
c) la retribuzione pari al 70% di quella spettante ai professori associati, determinata secondo quanto precisato alla precedente lettera b);

 

nonché per l'annullamento
dei decreti ministeriali e rettorali definitivi di inquadramento in ruolo dei ricorrenti, nella parte in cui dispongono l'applicazione dell’errata classe stipendiale e della conseguente ricostruzione di carriera,

 

e per la conseguente condanna
dell'Amministrazione al corretto inquadramento dei ricorrenti, nonché al pagamento delle relative differenze retributive, con rivalutazione ed interessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Bologna e del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 l’Avv. S. Parlangeli (in sostituzione dell’Avv. P. Trifoni) e l’Avv. dello Stato M.V. Lumetti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1) Con il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, i professori universitari sono stati distinti dall’art. 1 in due fasce:
a) professori straordinari ed ordinari;
b) professori associati.
Il medesimo art. 1 ha poi previsto l'istituzione del ruolo dei ricercatori universitari.
Per quanto riguarda i professori associati, l'art. 23 prevede, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, la sottoposizione ad un giudizio di conferma. In sede di prima applicazione del citato decreto l'art. 50 ha previsto la possibilità di inquadramento a domanda nel ruolo dei professori associati, previo giudizio di idoneità, di alcune categorie di docenti, tra i quali i professori incaricati stabilizzati; costoro, a norma dell'art. 111, non sono soggetti al giudizio di conferma di cui all’art. 23.
2) Con il ricorso in esame hanno agito in giudizio appartenti alle categorie dei professori associati ex incaricati stabilizzati esonerati dal giudizio di conferma, dei professori associati sottoposti a giudizio di conferma e dei ricercatori universitari, i quali chiedono, rispettivamente:
- l'accertamento del diritto ad ottenere l’inquadramento iniziale nella seconda classe di stipendio corrispondente al 70% della seconda classe stipendiale della prima fascia;
- l'accertamento del diritto ad ottenere l’inquadramento iniziale nella prima classe di stipendio corrispondente al 70% della prima classe stipendiale della prima fascia;
- l'accertamento del diritto ad ottenere l’inquadramento iniziale nella prima classe di stipendio corrispondente al 70% della prima classe stipendiale della seconda fascia.
Deducono:
- che ai professori ordinari ed agli associati spetta all'atto della nomina la prima delle sette classi di stipendio previste (distintamente per ciascuna fascia) dall'art. 36 del D.P.R. n. 382 del 1980 e, di conseguenza, che ai professori associati già incaricati stabilizzati, che ai sensi del successivo art. 111 sono esonerati dal giudizio di conferma, spetta (in base all'art. 37 ultimo comma del D.P.R. citato, come sostituito dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1985 n. 705), la successiva classe di stipendio, cioè la seconda delle sette previste dalla norma indicata;
- che ai professori associati soggetti a giudizio di conferma spetta la prima delle sette classi stipendiali previste per la seconda fascia; - che ai ricercatori spetta (in base alla disposizione di cui all’art. 2 del D.L. 2 marzo 1987 n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987 n. 158) un trattamento stipendiale pari al 70% di quello precedentemente riferito agli associati soggetti a conferma.
3) Il ricorso è infondato.
In base all'art. 36 (comma 1) del D.P.R. n. 382 del 1980, la progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi dello stesso articolo. In particolare, la norma, dopo aver fissato, al comma 2, un rapporto percentuale, pari al 48,6 per cento tra la retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato ed il trattamento economico del professore di prima fascia, all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario, stabilisce (al comma 3) che "fino al conseguimento della nomina ad ordinario (e cioè nella posizione di straordinario, della durata di tre anni) lo stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma, ferma restando la possibilità dell'aumento biennale del 2,50 per cento", e precisa poi (al comma 4) che "l'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all’8 per cento della classe attribuita…all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali…", stabilendo, inoltre, (al comma 5) che "lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della prima fascia".
Il successivo art. 37 (dopo avere indicato, al comma 1, la data degli effetti giuridici e di quelli economici dell'inquadramento dei professori associati) al comma 3 prevedeva, nel testo originario, che "agli incaricati stabilizzati che superino il giudizio di idoneità a professore associato è attribuita la seconda classe di stipendio". A seguito della modifica apportata con l'art. 8 della legge 9 dicembre 1985 n. 705, la norma attualmente recita: "A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati". Sia l'art. 36, comma 5, che l'art. 37, comma 3, sopra riportati sono stati, peraltro, oggetto di interpretazione autentica, da parte (rispettivamente) dei commi 1 e 2 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, secondo le seguenti testuali precisazioni:
"1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.
2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo".
Ciò posto, si deve rilevare - in sintonia con quanto osservato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con argomentazioni che il Collegio condivide, nelle sentenze 3 agosto 2000 n. 2485 e 30 marzo 2004 n. 1705, riguardanti analoghe controversie - che il ricorso non tiene conto del fatto che ai fini dell’inquadramento l'individuazione della classe di stipendio da attribuire deve necessariamente prescindere dalla numerazione formalmente attribuita alle classi considerate e deve invece fare riferimento al numero delle posizioni effettivamente contemplate dall’ordinamento.
Sotto questo profilo, pertanto, la mancanza di numerazione della classe di stipendio iniziale per i professori della prima fascia (c.d. classe "zero" spettante ai professori straordinari) non impedisce di considerarla sostanzialmente (in assoluto) prima classe, in quanto posizione iniziale, sicché quella che formalmente viene denominata "prima classe" sarà necessariamente la seconda classe (in assoluto). Per quanto sopra la soluzione prospettata dai ricorrenti, anche se trova conforto in un risalente filone giurisprudenziale, non può ritenersi convincente e merita di essere disattesa; tale conclusione risulta poi oggi incontestabile in forza delle sopravvenute norme di interpretazione autentica di cui all'art. 26 della legge n. 448 del 1998.
Si potrebbe obiettare che, così operando, l'Amministrazione ha ampliato il numero della classi stipendiali (da sette ad otto), ma tale effetto a ben vedere rappresenta soltanto la trasposizione in un reticolo unitario delle previsioni normative, in quanto il comma 2 dell'art. 36 D.P.R. n. 382 del 1980 attribuisce la prima classe di stipendio al professore di prima fascia dopo il conseguimento della nomina ad ordinario, mentre fino al conseguimento di detta nomina il comma successivo prevede che lo stipendio (del professore di prima fascia) è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma, sicché non sembra illogica od arbitraria - ma appare, anzi, obbligata - la previsione di una classe attribuibile prima del conseguimento dello stipendio spettante con la nomina ad ordinario. Perciò risulta corretta la determinazione dell'Amministrazione di articolare in complessive otto classi di stipendio il trattamento economico dei professori universitari di prima fascia (comprendendo la fase anteriore alla nomina ad ordinario) e, conseguentemente, quello dei professori associati (che si sviluppa sulla falsariga di quello previsto per i professori ordinari). In sostanza, per ragioni tecniche l’Amministrazione ha identificato con la denominazione "progressione economica zero" il trattamento economico del professore di prima fascia prima del conseguimento della nomina ad ordinario, che la legge prevede pari al 92 per cento dello stipendio iniziale dell’ordinario, con riduzione coincidente con l’importo percentuale di una classe.
Né può ritenersi indebita l'assimilazione del professore associato non confermato al professore straordinario (anziché a quello ordinario), giacché il dato normativo testuale della disposizione interpretativa contenuta nell'art. 26, comma 1 della citata legge n. 448 del 1998 chiarisce in termini inequivoci come l'associato soggetto a giudizio di conferma debba percepire uno stipendio ragguagliato al 70% del trattamento economico spettante al professore straordinario.
In definitiva i professori associati non confermati devono essere inquadrati nella posizione economica corrispondente a quella del professore di prima fascia prima dell'atto del conseguimento della nomina ad ordinario (convenzionalmente indicata come posizione iniziale), in relazione alla equiparazione a professore straordinario che ha uno stipendio pari al 92% di quello iniziale del professore ordinario.
I professori associati ex stabilizzati, in quanto esonerati dal periodo triennale di conferma, devono essere inquadrati nella classe successiva a quella dei professori associati soggetti a giudizio di conferma.
Per quanto riguarda i ricercatori la retribuzione consegue a quella determinata per i professori associati.
Non può, poi, sostenersi, anche alla luce di quanto esposto, che i commi 1 e 2 dell'art. 26 della legge n. 448 del 1989 non contengono norme di interpretazione autentica, ma debbono considerarsi come vere e proprie norme innovative. Il contrasto interprativo registratosi tra la P.A. che ha costantemente applicato la normativa in questione, anche in presenza della sua originaria formulazione, nel senso ora precisato dal legislatore e le pregresse e varie pronunce giurisprudenziali amministrative di segno contrario giustifica pienamente l'intento chiarificatore del Legislatore che conforta l'operato dell'Amministrazione, rendendone incontestabilmente palese la legittimità. Conseguentemente, stante l'erroneità del presupposto della natura innovativa della normativa in argomento, deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, che è stata sollevata dalla difesa dei ricorrenti, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2004 n. 1705).
4) In conclusione, per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Valutata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Bologna il 7 aprile 2005.

 

Presidente f.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. f.to Carlo Testori

 

Depositata in Segreteria in data 27 apr. 2005 Bologna, li 27 apr. 2005

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