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n. 5-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 29 aprile 2005 n. 5308
Pres. A. Onorato, est. U. Maiello
Peluso (Avv. M. Corso) c. Comune di Caivano (n.c.).


1. Edilizia ed Urbanistica – Rilascio di concessione edilizia – Obbligo, previsto nel PRG di redazione di un piano esecutivo – Nel caso di intervento su area già urbanizzata – Non sussiste.

 

2. Edilizia ed Urbanistica - Rilascio di concessione edilizia – Obbligo, previsto nel PRG di redazione di un piano esecutivo – Diniego – In assenza di adeguata istruttoria sull’urbanizzazione dell’area – Illegittimità.

1. La necessità di un piano esecutivo (particolareggiato o di lottizzazione) quale presupposto per il rilascio di una concessione edilizia, si pone allorché si tratta di asservire per la prima volta un’area non urbanizzata ad un insediamento edilizio mediante la costruzione di uno o più fabbricati che esige la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione. Ove l’area di sedime risulta invece già sufficientemente urbanizzata, non può essere negato il rilascio della concessione edilizia sulla base della semplice carenza del piano particolareggiato (o di lottizzazione), anche se ciò sia richiesto dal piano regolatore generale (1).

 

2. E’ illegittimo per difetto di istruttoria il diniego di concessione edilizia motivata in ragione della mancanza di un piano attuativo prescritto dal P.R.G., qualora l’Amministrazione non abbia verificato con idonea istruttoria l’impatto della nuova opera con le altre norme disciplinanti l’edificazione e con le opere di urbanizzazione già presenti sul territorio. E’ onere dell’Amministrazione procedere ad una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettuale in rapporto alla situazione generale dell’area, evidenziando, se sussistenti, le concrete ulteriori esigenze indotte dalla progettata costruzione.

 

_______________________
(1) Cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 122/1992; cfr. Tar Campania – Napoli IV Sez. n°13330/2003; Tar Campania – Napoli II Sez. n°1585 del 24.2.2005.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione Seconda

 

composto dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio Onorato Presidente
Dott. Umberto Maiello Ref., estensore
Dott. Paolo Severini Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 9217.2004 proposto da
PELUSO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. Marina Corso ed elettivamente domiciliato preso lo studio del primo difensore in Napoli alla via S. Lucia n°110;

 

contro

 

il Comune di Calvizzano, in persona del Sindaco pro – tempore, n.c.

 

per l’annullamento
- del provvedimento prot.llo n°3251 del 6.5.2004, con il quale il Comune di Calvizzano ha negato al ricorrente il permesso di costruire;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 il dott. Umberto Maiello;
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente è comproprietario di un terreno sito nel Comune di Calvizzano, località Giardino, distinto in catasto al fol. 5 p.lle 1194, 1195 e 1196 di mq. 2645 complessivi.
Con istanza del 30.7.2003, la menzionata parte ricorrente, unitamente agli altri comproprietari, ha chiesto il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di tre fabbricati per civile abitazione.
La suddetta richiesta è stata disattesa dal Comune di Calvizzano con provvedimento prot.llo n°3251 del 6.5.2004, in ragione del rilevato contrasto del progetto con il P.R.G., il quale, ai fini del rilascio della concessione edilizia nella zona in cui ricade il lotto di proprietà della società ricorrente, qualificata come zona C di ampliamento, impone la previa approvazione del piano di lottizzazione.
Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, avverso il richiamato provvedimento reiettivo, ha articolato le seguenti censure: violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, carenza di motivazione, violazione del d.p.r. 380/2001, difetto di istruttoria, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta.
L’area risulterebbe già urbanizzata, sicchè sarebbe incongrua la motivazione addotta a fondamento dell’avversato diniego, incentrato su un rinvio meramente formale al regime urbanistico di zona, del tutto disancorato dall’analisi dell’effettivo stato dei luoghi.
All’udienza del 7.4.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Segnatamente, il diniego opposto dal Comune di Calvizzano avverso il progetto edilizio presentato dalla parte ricorrente non appare sorretto da appaganti ragioni ostative idonee a resistere alle articolate argomentazioni attoree.
Giova ribadire che l’atto reiettivo della richiesta di rilascio della concessione edilizia risulta incentrato sul preteso contrasto del progetto da realizzare con il P.R.G. vigente, il quale, ai fini del rilascio della concessione edilizia nella zona in cui ricade il lotto di proprietà della società ricorrente, qualificata come zona C di ampliamento, impone la previa approvazione del piano di lottizzazione.
Orbene, in aderenza ad un percorso argomentativo già più volte espresso da questo Tribunale, deve rilevarsi che la necessità di un piano esecutivo (particolareggiato o di lottizzazione) quale presupposto per il rilascio di una concessione edilizia, si pone allorché si tratta di asservire per la prima volta un’area non urbanizzata ad un insediamento edilizio mediante la costruzione di uno o più fabbricati che esige la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione.
Ove l’area di sedime risulta invece già sufficientemente urbanizzata, non può essere negato il rilascio della concessione edilizia sulla base della semplice carenza del piano particolareggiato (o di lottizzazione), anche se ciò sia richiesto dal piano regolatore generale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 122/1992; cfr. Tar Campania – Napoli IV Sez. n°13330/2003; Tar Campania – Napoli II Sez. n°1585 del 24.2.2005).
Può, invero, verificarsi che si sia già realizzata una situazione di fatto che da quegli strumenti consenta con sicurezza di prescindere, in quanto risultano oggettivamente non più necessari, essendo stato pienamente raggiunto il risultato (id est: l’adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie previste dal piano regolatore) cui sono finalizzati.
Per l’applicazione del principio, però, occorre lo stato delle urbanizzazioni sia tale da rendere assolutamente superflui gli strumenti attuativi.
Tale situazione, del tutto peculiare, deve essere ovviamente accertata dall’amministrazione con una concreta e puntuale verifica che deve riguardare l’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento in riferimento non soltanto alle urbanizzazioni primarie ma anche a quelle secondarie.
La verifica, pertanto, non può essere limitata alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve riguardare l’intero comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato.
Ogni altra soluzione avrebbe evidentemente il torto di trasformare lo strumento attuativo in un atto sostanzialmente facoltativo, non più necessario ogniqualvolta, a causa di precedenti abusi edilizi sanati, di preesistenti edificazioni ovvero del rilascio di singole concessioni edilizie illegittime, il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione, anche se la stessa non soddisfa pienamente le indicazioni del piano regolatore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, 15 marzo 2004 n. 2925; 11664 del 6.9.2004)
In siffatte evenienze, quando l’area risulta già urbanizzata, l’Amministrazione non può trincerarsi dietro il formale dato dell’assenza del piano attuativo, ma deve effettuare una concreta valutazione dell’impatto della nuova opera con le altre norme disciplinanti l’edificazione e con le opere di urbanizzazione già presenti sul territorio.
Nella specie la ricorrente ha versato in atti apposita relazione tecnica, recante indicazioni in ordine allo stato di urbanizzazione della zona “de qua”. Poiché non risulta che dette circostanze all’atto dell’impugnato diniego siano state apprezzate dall’Amministrazione, che appare essersi determinata sfavorevolmente per la sola mancanza del piano di lottizzazione, il diniego deve ritenersi illegittimo, essendo onere dell’Amministrazione procedere ad una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettuale in rapporto alla situazione generale dell’area, evidenziando, se sussistenti, le concrete ulteriori esigenze indotte dalla progettata costruzione.
Pertanto, risulta fondata ed assorbente la censura di difetto d’istruttoria e di motivazione, atteso che il provvedimento di diniego non ha precisato perché, nonostante le opere di urbanizzazione presenti nella zona, sia comunque necessaria la previa approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento dell’atto gravato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa. Spese compensate.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2005.

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