| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 29 aprile 2005
n. 5308
Pres. A. Onorato, est. U. Maiello
Peluso (Avv. M. Corso) c. Comune di Caivano (n.c.). |
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1. Edilizia ed Urbanistica – Rilascio di
concessione edilizia – Obbligo, previsto nel PRG di redazione
di un piano esecutivo – Nel caso di intervento su area già
urbanizzata – Non sussiste.
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2. Edilizia ed Urbanistica - Rilascio di
concessione edilizia – Obbligo, previsto nel PRG di redazione
di un piano esecutivo – Diniego – In assenza di adeguata
istruttoria sull’urbanizzazione dell’area – Illegittimità.
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1. La necessità di un piano esecutivo (particolareggiato
o di lottizzazione) quale presupposto per il rilascio di
una concessione edilizia, si pone allorché si tratta di
asservire per la prima volta un’area non urbanizzata ad
un insediamento edilizio mediante la costruzione di uno
o più fabbricati che esige la realizzazione o il potenziamento
delle opere di urbanizzazione. Ove l’area di sedime risulta
invece già sufficientemente urbanizzata, non può essere
negato il rilascio della concessione edilizia sulla base
della semplice carenza del piano particolareggiato (o di
lottizzazione), anche se ciò sia richiesto dal piano regolatore
generale (1).
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2. E’ illegittimo per difetto di istruttoria
il diniego di concessione edilizia motivata in ragione della
mancanza di un piano attuativo prescritto dal P.R.G., qualora
l’Amministrazione non abbia verificato con idonea istruttoria
l’impatto della nuova opera con le altre norme disciplinanti
l’edificazione e con le opere di urbanizzazione già presenti
sul territorio. E’ onere dell’Amministrazione procedere
ad una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettuale
in rapporto alla situazione generale dell’area, evidenziando,
se sussistenti, le concrete ulteriori esigenze indotte dalla
progettata costruzione.
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(1) Cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 122/1992; cfr. Tar
Campania – Napoli IV Sez. n°13330/2003; Tar Campania – Napoli
II Sez. n°1585 del 24.2.2005.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
Sezione Seconda
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composto dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio Onorato Presidente
Dott. Umberto Maiello Ref., estensore
Dott. Paolo Severini Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9217.2004 proposto da
PELUSO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv.
Marina Corso ed elettivamente domiciliato preso lo studio
del primo difensore in Napoli alla via S. Lucia n°110;
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contro
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il Comune di Calvizzano, in persona
del Sindaco pro – tempore, n.c.
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per l’annullamento
- del provvedimento prot.llo n°3251 del 6.5.2004, con il
quale il Comune di Calvizzano ha negato al ricorrente il
permesso di costruire;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 il dott.
Umberto Maiello;
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente è comproprietario di un terreno
sito nel Comune di Calvizzano, località Giardino, distinto
in catasto al fol. 5 p.lle 1194, 1195 e 1196 di mq. 2645
complessivi.
Con istanza del 30.7.2003, la menzionata parte ricorrente,
unitamente agli altri comproprietari, ha chiesto il rilascio
della concessione edilizia per la costruzione di tre fabbricati
per civile abitazione.
La suddetta richiesta è stata disattesa dal Comune di Calvizzano
con provvedimento prot.llo n°3251 del 6.5.2004, in ragione
del rilevato contrasto del progetto con il P.R.G., il quale,
ai fini del rilascio della concessione edilizia nella zona
in cui ricade il lotto di proprietà della società ricorrente,
qualificata come zona C di ampliamento, impone la previa
approvazione del piano di lottizzazione.
Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, avverso
il richiamato provvedimento reiettivo, ha articolato le
seguenti censure: violazione dell’art. 3 della legge 241/1990,
carenza di motivazione, violazione del d.p.r. 380/2001,
difetto di istruttoria, eccesso di potere per erroneità
dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta.
L’area risulterebbe già urbanizzata, sicchè sarebbe incongrua
la motivazione addotta a fondamento dell’avversato diniego,
incentrato su un rinvio meramente formale al regime urbanistico
di zona, del tutto disancorato dall’analisi dell’effettivo
stato dei luoghi.
All’udienza del 7.4.2005 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Segnatamente, il diniego opposto dal Comune di Calvizzano
avverso il progetto edilizio presentato dalla parte ricorrente
non appare sorretto da appaganti ragioni ostative idonee
a resistere alle articolate argomentazioni attoree.
Giova ribadire che l’atto reiettivo della richiesta di rilascio
della concessione edilizia risulta incentrato sul preteso
contrasto del progetto da realizzare con il P.R.G. vigente,
il quale, ai fini del rilascio della concessione edilizia
nella zona in cui ricade il lotto di proprietà della società
ricorrente, qualificata come zona C di ampliamento, impone
la previa approvazione del piano di lottizzazione.
Orbene, in aderenza ad un percorso argomentativo già più
volte espresso da questo Tribunale, deve rilevarsi che la
necessità di un piano esecutivo (particolareggiato o di
lottizzazione) quale presupposto per il rilascio di una
concessione edilizia, si pone allorché si tratta di asservire
per la prima volta un’area non urbanizzata ad un insediamento
edilizio mediante la costruzione di uno o più fabbricati
che esige la realizzazione o il potenziamento delle opere
di urbanizzazione.
Ove l’area di sedime risulta invece già sufficientemente
urbanizzata, non può essere negato il rilascio della concessione
edilizia sulla base della semplice carenza del piano particolareggiato
(o di lottizzazione), anche se ciò sia richiesto dal piano
regolatore generale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 122/1992;
cfr. Tar Campania – Napoli IV Sez. n°13330/2003; Tar Campania
– Napoli II Sez. n°1585 del 24.2.2005).
Può, invero, verificarsi che si sia già realizzata una situazione
di fatto che da quegli strumenti consenta con sicurezza
di prescindere, in quanto risultano oggettivamente non più
necessari, essendo stato pienamente raggiunto il risultato
(id est: l’adeguata dotazione di infrastrutture, primarie
e secondarie previste dal piano regolatore) cui sono finalizzati.
Per l’applicazione del principio, però, occorre lo stato
delle urbanizzazioni sia tale da rendere assolutamente superflui
gli strumenti attuativi.
Tale situazione, del tutto peculiare, deve essere ovviamente
accertata dall’amministrazione con una concreta e puntuale
verifica che deve riguardare l’assetto definitivo dell’intero
ambito territoriale di riferimento in riferimento non soltanto
alle urbanizzazioni primarie ma anche a quelle secondarie.
La verifica, pertanto, non può essere limitata alle sole
aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve riguardare
l’intero comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe
essere pianificato.
Ogni altra soluzione avrebbe evidentemente il torto di trasformare
lo strumento attuativo in un atto sostanzialmente facoltativo,
non più necessario ogniqualvolta, a causa di precedenti
abusi edilizi sanati, di preesistenti edificazioni ovvero
del rilascio di singole concessioni edilizie illegittime,
il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione,
anche se la stessa non soddisfa pienamente le indicazioni
del piano regolatore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II,
15 marzo 2004 n. 2925; 11664 del 6.9.2004)
In siffatte evenienze, quando l’area risulta già urbanizzata,
l’Amministrazione non può trincerarsi dietro il formale
dato dell’assenza del piano attuativo, ma deve effettuare
una concreta valutazione dell’impatto della nuova opera
con le altre norme disciplinanti l’edificazione e con le
opere di urbanizzazione già presenti sul territorio.
Nella specie la ricorrente ha versato in atti apposita relazione
tecnica, recante indicazioni in ordine allo stato di urbanizzazione
della zona “de qua”. Poiché non risulta che dette circostanze
all’atto dell’impugnato diniego siano state apprezzate dall’Amministrazione,
che appare essersi determinata sfavorevolmente per la sola
mancanza del piano di lottizzazione, il diniego deve ritenersi
illegittimo, essendo onere dell’Amministrazione procedere
ad una rigorosa valutazione del nuovo insediamento progettuale
in rapporto alla situazione generale dell’area, evidenziando,
se sussistenti, le concrete ulteriori esigenze indotte dalla
progettata costruzione.
Pertanto, risulta fondata ed assorbente la censura di difetto
d’istruttoria e di motivazione, atteso che il provvedimento
di diniego non ha precisato perché, nonostante le opere
di urbanizzazione presenti nella zona, sia comunque necessaria
la previa approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso
va accolto e, per l’effetto, s’impone l’annullamento dell’atto
gravato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese
processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, sede di Napoli, Sezione Seconda, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità
amministrativa. Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 aprile
2005.
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