Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 29 aprile 2005 n. 5317
Pres. G. Coraggio, est. C. Bonauro
Associazione WWF Italia (Avv. A. Bravaccio) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) Federcaccia (avv. U. Gentile).


1. Giustizia amministrativa – Cessazione della materia del contendere – Per effetto di annullamento del provvedimento impugnato disposto con sentenza resa tra altri soggetti - Sussiste

 

2. Giustizia amministrativa – Effetti caducatori della sentenza di annullamento – Efficacia erga omnes della sentenza di annullamento - Fattispecie

1. Ai sensi dell'art. 23 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 la cessazione della materia del contendere si determina quando è intervenuta, prima della definizione del processo, una nuova situazione tale da soddisfare integralmente l’interesse giuridicamente protetto azionato, cioè un rinnovato assetto di interessi a contenuto definitivamente realizzativo di un risultato non inferiore per il ricorrente a quello ritraibile dal giudicato. In particolare, deve osservarsi che l' annullamento, in autotutela o per effetto di un precedente dictum giudiziale, di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale determina l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente fatta valere in via d'azione e, per conseguenza, la cessazione della materia del contendere, irrilevante essendo a tal fine la circostanza che la precedetene sentenza cadutacatoria sia stata resa tra altri soggetti.

 

2. La sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo, alla sua parte dispositiva-cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatoria-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione. Infatti, in ordine alla prima parte, in quanto comportante l'eliminazione dal mondo giuridico di una entità obiettiva quale il provvedimento impugnato , la pronuncia non può che operare, necessariamente, 'erga omnes', essendo l'istituto dell' annullamento ontologicamente insuscettibile di produrre la caducazione di un atto per taluni e non per altri.


REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:

 

GIANCARLO CORAGGIO Presidente
LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.
CARLO BUONAURO Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso n. 8848/2003 proposto da:
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF (WWF ITALIA) rappresentato e difeso da: BRAVACCIO ARISTIDE con domicilio eletto in NAPOLI VIA S. VENIERO, 17 C/O CORPORENTE presso BRAVACCIO ARISTIDE

 

contro

 

REGIONE CAMPANIA rappresentato e difeso da: BOVE ALMERINA con domicilio eletto in NAPOLI VIA S.LUCIA,81-C/0 AVV.REGION.LE presso la sua sede

 

e con l'intervento ad opponendum di
FEDER CACCIA - REGIONE CAMPANIA rappresentato e difeso da: GENTILE UMBERTO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEL PARCO MARGHERITA,43 presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2547/2003 recante ad oggetto “Approvazione calendario venatorio 2003/2004”;
- del calendario venatorio regionale 2003/2004, approvato con la citata deliberazione;
- di ogni atto connesso e presupposto;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

 

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Va preliminarmente sottolineato che con sentenza n. 8780/2004, resa nel ricorso recante il n. R.G 8816/2004 avverso il medesimo provvedimento odiernamente impugnato, questa Sezione - con motivazioni perfettamente sovrapponibili alla presente fattispecie e pienamente condivisibili nella misura in cui pervengono ad un giudizio di fondatezza delle censure sollevate e di non conformità a legge, oltre che di evidente eccesso di potere per illogicità e perplessità del provvedimento regionale impugnato – è già intervenuta sull’atto in epigrafe indicato, disponendone, in accoglimento del citato ricorso, l’annullamento, per le medesime parti e ragioni oggi contestate.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere: ed infatti ai sensi dell'art. 23 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 la cessazione della materia del contendere si determina quando è intervenuta, prima della definizione del processo, una nuova situazione tale da soddisfare integralmente l’interesse giuridicamente protetto azionato, cioè un rinnovato assetto di interessi a contenuto definitivamente realizzativo di un risultato non inferiore per il ricorrente a quello ritraibile dal giudicato.”
In particolare, deve osservarsi che l' annullamento, in autotutela o per effetto di un precedente dictum giudiziale, di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale determina l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente fatta valere in via d'azione e, per conseguenza, la cessazione della materia del contendere, irrilevante essendo a tal fine la circostanza che la precedetene sentenza cadutacatoria sia stata resa tra altri soggetti. Ed, invero, la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo, come nel caso di specie, alla sua parte dispositiva-cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatoria-prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione. Infatti, in ordine alla prima parte, rilevante in questa sede, in quanto comportante l'eliminazione dal mondo giuridico di una entità obiettiva quale il provvedimento impugnato , la pronuncia non può che operare, necessariamente, "erga omnes", essendo l'istituto dell' annullamento ontologicamente insuscettibile di produrre la caducazione di un atto per taluni e non per altri.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere il ricorso indicato in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23.3.2005

 

Giancarlo Coraggio Presidente
Carlo Buonauro Estensore


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