| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 29 aprile 2005
n. 5317
Pres. G. Coraggio, est. C. Bonauro
Associazione WWF Italia (Avv. A. Bravaccio) c. Regione Campania
(Avvocatura Regionale) Federcaccia (avv. U. Gentile). |
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1. Giustizia amministrativa – Cessazione
della materia del contendere – Per effetto di annullamento
del provvedimento impugnato disposto con sentenza resa tra
altri soggetti - Sussiste
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2. Giustizia amministrativa – Effetti caducatori
della sentenza di annullamento – Efficacia erga omnes della
sentenza di annullamento - Fattispecie
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1. Ai sensi dell'art. 23 l. 6 dicembre 1971
n. 1034 la cessazione della materia del contendere si determina
quando è intervenuta, prima della definizione del processo,
una nuova situazione tale da soddisfare integralmente l’interesse
giuridicamente protetto azionato, cioè un rinnovato assetto
di interessi a contenuto definitivamente realizzativo di
un risultato non inferiore per il ricorrente a quello ritraibile
dal giudicato. In particolare, deve osservarsi che l' annullamento,
in autotutela o per effetto di un precedente dictum giudiziale,
di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale
determina l'integrale soddisfacimento della pretesa del
ricorrente fatta valere in via d'azione e, per conseguenza,
la cessazione della materia del contendere, irrilevante
essendo a tal fine la circostanza che la precedetene sentenza
cadutacatoria sia stata resa tra altri soggetti.
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2. La sfera di efficacia soggettiva di una
pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento
va differenziatamente individuata a seconda che si abbia
riguardo, alla sua parte dispositiva-cassatoria dell'atto
ovvero a quella ordinatoria-prescrittiva, statuente limiti
e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione.
Infatti, in ordine alla prima parte, in quanto comportante
l'eliminazione dal mondo giuridico di una entità obiettiva
quale il provvedimento impugnato , la pronuncia non può
che operare, necessariamente, 'erga omnes', essendo l'istituto
dell' annullamento ontologicamente insuscettibile di produrre
la caducazione di un atto per taluni e non per altri.
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori:
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GIANCARLO CORAGGIO Presidente
LUIGI DOMENICO NAPPI Cons.
CARLO BUONAURO Ref. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 8848/2003 proposto da:
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WWF (WWF ITALIA) rappresentato
e difeso da: BRAVACCIO ARISTIDE con domicilio eletto in
NAPOLI VIA S. VENIERO, 17 C/O CORPORENTE presso BRAVACCIO
ARISTIDE
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contro
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REGIONE CAMPANIA rappresentato e difeso
da: BOVE ALMERINA con domicilio eletto in NAPOLI VIA S.LUCIA,81-C/0
AVV.REGION.LE presso la sua sede
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e con l'intervento ad opponendum di
FEDER CACCIA - REGIONE CAMPANIA rappresentato e difeso
da: GENTILE UMBERTO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEL
PARCO MARGHERITA,43 presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della deliberazione della Giunta Regionale della Campania
n. 2547/2003 recante ad oggetto “Approvazione calendario
venatorio 2003/2004”;
- del calendario venatorio regionale 2003/2004, approvato
con la citata deliberazione;
- di ogni atto connesso e presupposto;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
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Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:
Va preliminarmente sottolineato che con sentenza n. 8780/2004,
resa nel ricorso recante il n. R.G 8816/2004 avverso il
medesimo provvedimento odiernamente impugnato, questa Sezione
- con motivazioni perfettamente sovrapponibili alla presente
fattispecie e pienamente condivisibili nella misura in cui
pervengono ad un giudizio di fondatezza delle censure sollevate
e di non conformità a legge, oltre che di evidente eccesso
di potere per illogicità e perplessità del provvedimento
regionale impugnato – è già intervenuta sull’atto in epigrafe
indicato, disponendone, in accoglimento del citato ricorso,
l’annullamento, per le medesime parti e ragioni oggi contestate.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile
per cessazione della materia del contendere: ed infatti
ai sensi dell'art. 23 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 la cessazione
della materia del contendere si determina quando è intervenuta,
prima della definizione del processo, una nuova situazione
tale da soddisfare integralmente l’interesse giuridicamente
protetto azionato, cioè un rinnovato assetto di interessi
a contenuto definitivamente realizzativo di un risultato
non inferiore per il ricorrente a quello ritraibile dal
giudicato.”
In particolare, deve osservarsi che l' annullamento, in
autotutela o per effetto di un precedente dictum giudiziale,
di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale
determina l'integrale soddisfacimento della pretesa del
ricorrente fatta valere in via d'azione e, per conseguenza,
la cessazione della materia del contendere, irrilevante
essendo a tal fine la circostanza che la precedetene sentenza
cadutacatoria sia stata resa tra altri soggetti. Ed, invero,
la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale
amministrativa di annullamento va differenziatamente individuata
a seconda che si abbia riguardo, come nel caso di specie,
alla sua parte dispositiva-cassatoria dell'atto ovvero a
quella ordinatoria-prescrittiva, statuente limiti e vincoli
per la successiva azione dell'amministrazione. Infatti,
in ordine alla prima parte, rilevante in questa sede, in
quanto comportante l'eliminazione dal mondo giuridico di
una entità obiettiva quale il provvedimento impugnato ,
la pronuncia non può che operare, necessariamente, "erga
omnes", essendo l'istituto dell' annullamento ontologicamente
insuscettibile di produrre la caducazione di un atto per
taluni e non per altri.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Prima Sezione di Napoli, dichiara improcedibile
per cessazione della materia del contendere il ricorso indicato
in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 23.3.2005
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Giancarlo Coraggio Presidente
Carlo Buonauro Estensore
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