| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 28 aprile 2005 n.
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Pres. Scognamiglio, Est. Rizzetto
A.SER. s.r.l. e Publiconsult s.p.a. ( Avv.ti A. Clarizia
e A. Buccelli) c/ Comune di Aprilia (Avv.ti M. Sanino, M.
Ranieri e L. Palasciano) |
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1 Processo amministrativo – Legittimazione
e interesse processuale – Annullamento di atti in attuazione
di una sentenza erronemente interpretata – Sussiste
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2 Giurisdizione e competenza – Esercizio
di potestà amministrative incidenti sulla sussistenza di
un rapporto di concessione e sulle posizioni giuridiche
connesse – Giurisdizione del G.A. – Sussiste
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1 E’ consentito agire in giudizio per ottenere
l’annullamento di atti che, in pretesa attuazione di una
sentenza erroneamente interpretata, incidono autoritativamente
sulla propria posizione giuridica avvalendosi della forza
del giudicato.
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2 Sussiste giurisdizione del G.A. sulle controverisie
aventi ad oggetto l’esercizio di potestà amministrative
incidenti sulla sussistenza di un rapporto di concessione
e delle relativa posizioni giuridiche che ne derivano, nonchè
sui doveri ed obblighi del concessionario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
- SEZIONE II ter
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composta dai Signori:
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Correlatore
Primo Referendario Floriana RIZZETTO Relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11124/2004, proposto dalle
società A.SER. s.r.l. e PUBLICONSULT s.p.a.,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Angelo Clarizia
e Angelica Buccelli ed elettivamente domiciliate presso
lo studio del primo in Roma, Via Principessa Clotilde n.
2;
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CONTRO
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il COMUNE di APRILIA, in persona del
sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Mario Sanino, Massimo Ranieri e Laura Palasciano, con domicilio
eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli
n. 180;
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per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota del 9.11.2004 n. 149;
- della nota del 16.12.2004 prot. 142;
- ove occorra, - della nota del 9.12.2004 prot. 56568;
Visto il ricorso e l’atto di motivi aggiunti con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 aprile 2005 il Primo
Referendario Floriana Rizzetto ed uditi i patroni delle
parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 15.11.04 e depositato
il 19.11.04, le imprese ricorrenti, già concessionarie del
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità ed i diritti di affissione, dell’imposta
comunale sugli immobili, della tassa sull’occupazione degli
spazi e delle aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, per il Comune di Aprilia, impugnano
l’atto indicato in epigrafe, con cui, in asserita esecuzione
di una favorevole sentenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione
resistente ha invitato le ricorrenti a cessare immediatamente
la conduzione del servizio loro affidato, a versare le somme
spettanti al Comune ad a consegnare la documentazione riguardante
la relativa gestione.
L’atto impugnato è ritenuto illegittimo per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti
- Ingiustizia grave e manifesta - Eccesso di potere per
sviamento;
2) Violazione del principio costituzionale di cui all’art.97
Cost. - Violazione dei principi in materia di esercizio
della potestà di autotutela – Eccesso di potere per difetto
dei presupposti- Eccesso di potere per sviamento.
Con ordinanza n. 797 del 14.2.2005 è stata accolta l’istanza
di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata con
memoria scritta eccependo l’inammissibilità del ricorso
e chiedendone comunque il rigetto nel merito in quanto infondato,
vinte le spese.
Con ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati alcuni
atti esecutivi strettamente consequenziali a quelli impugnati.
Con memorie in vista dell’udienza le parti hanno formulato
ulteriormente precisato le rispettive conclusioni.
Alla udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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Va in via preliminare esaminata l’eccezione
di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata
dalla difesa dell’amministrazione intimata.
Ritiene l’amministrazione che oggetto della presente controversia
siano “indennità, canoni o altri corrispettivi” relativi
a concessioni di pubblici servizi che, per effetto della
decisione della Corte Costituzione n. 204 del 6.7.2004,
non trovano più ingresso dinanzi al giudice amministrativo”.
L’eccezione va disattesa.
Rileva il Collegio che nella controversia in esame si faccia
questione dell’esercizio di potestà amministrative incidenti
direttamente sulla sussistenza del rapporto di concessione
e delle relative posizioni giuridiche connesse, ed in particolare
dei doveri e degli obblighi del concessionario, in pendenza
della domanda di una pronuncia arbitrale e della motivazione
della sentenza resa su un atto di risoluzione unilaterale
della concessione in parola adottato in precedenza, e non
concerna invece la diversa questione della debenza o dell’ammontare
o dell’eventuale avvenuto pagamento del corrispettivo da
parte del concessionario (questione che rileva solo come
fatto presupposto della soprarichiamata risoluzione, che
non è in questa sede oggetto di decisione essendosi sul
punto formato il giudicato di inammissibilità per difetto
di giurisdizione).
Ne consegue che la controversia in esame deve ritenersi
rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Va inoltre esaminata l’ulteriore eccezione di inammissibilità
per difetto di interesse, sollevata dalla stessa amministrazione,
la quale contesta che l’impugnativa abbia ad oggetto non
già un provvedimento amministrativo, bensì un mero atto
esecutivo del provvedimento di risoluzione unilaterale precedentemente
adottato, e che pertanto l’atto impugnato non si configurerebbe
come lesivo.
Anche tale eccezione va disattesa.
Il Collegio ritiene che, per i motivi di seguito meglio
specificati in sede di esame del merito del ricorso, l’atto
impugnato si configuri come atto esecutivo non già del provvedimento
di risoluzione unilaterale precedentemente adottato, quanto
piuttosto come atto esecutivo della sentenza resa sul ricorso
avente ad oggetto la risoluzione predetta. Ne consegue che
i ricorrenti, i quali sono stati parte nel relativo processo,
sono legittimati, per ciò solo, ad agire in giudizio per
ottenere l’annullamento di atti che, in pretesa attuazione
di detta sentenza, incidono autoritativamente, avvalendosi
della forza del giudicato, la propria posizione giuridica.
Non si può infatti negare che questi abbiano interesse ad
eliminare dal mondo giuridico atti sfavorevoli che, autoqualificatisi
come atti esecutivi del giudicato, si presentano in una
“veste” di particolare cogenza e definitività, diversa e
maggiore rispetto a quella spettante ai normali atti amministrativi,
non assistiti dall’autorità della cosa giudicata.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, va riconosciuto
alle società ricorrenti l’interesse all’annullamento di
un atto di asserita esecuzione di un (inesistente) giudicato
di rigetto, emesso in contrasto con lo stato, tutt’ora irrisolto,
della controversia relativa alla risoluzione del contratto
in parola, essendo incontestato che il giudizio arbitrale
promosso, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione, dalla
ricorrente con formale invito notificato all’Amministrazione
in data 8.11.2004, nonché da parte delle stessa Amminsitrazione,
come dichiarato nella Camera di Consiglio del 13.12.2004,
non si è ancora concluso.
Si passa pertanto ad esaminare il merito del ricorso.
Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di
censura, dedotto con il primo motivo di ricorso, del difetto
dei presupposti, ove il ricorrente lamenta che la predetta
pronuncia del Consiglio di Stato “non può in alcun caso
essere invocata a preteso supporto di un’asserita esecutività
della delibera consigliare n. 56/2003 e della adozione dell’impugnato
ordine e/o diffida a cessare il servizio”.
L’atto impugnato, nonostante il nomen iuris, rappresenta
solo in parte un mero atto di riscontro all’atto di diffida
notificato dalle ricorrenti, mentre nella restante parte
si configura quale atto, di natura provvedimentale, avente
come oggetto, e principale motivazione, l’esecuzione di
una sentenza del Consiglio di Stato – pronunciata sul ricorso
avverso il provvedimento di risoluzione unilaterale del
rapporto concessorio di che trattasi - erroneamente ritenuta
dall’Amministrazione a sé favorevole.
L’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione è chiaramente
rappresentato nell’atto in questione, sia nella prima parte,
intitolata “premesso”; ove il Comune pone a fondamento della
propria deliberazione la determinante considerazione che
“l’iniziativa contenziosa che le società hanno avviato avverso
il citato provvedimento del Comune è stata ritenuta infondata
dal Giudice adito”.
Detta considerazione risulta erronea in quanto l’esito del
contenzioso è stato ben diverso, trattandosi non già di
sentenza di rigetto, per infondatezza, nel merito, del ricorso,
bensì di mera inammissibilità dello stesso per difetto di
giurisdizione, sicchè, dato il tenore assolutorio della
pronuncia in questione, la questione della fondatezza o
meno dell’azione risultava, al momento dell’adozione dell’atto
impugnato, del tutto impregiudicata.
L’erronea considerazione soprariportata rappresenta la principale
motivazione dell’atto impugnato, com’è confermato nella
seconda parte dello stesso, intitolata “ritenuto”; ove,
immediatamente dopo la considerazione predetta, l’amministrazione
ne conclude “pertanto che per elementari principi di diritto
il provvedimento a suo tempo adottato (cioè quello che aveva
formato oggetto del ricorso che erroneamente l’amministrazione
riteneva essere stato respinto) non può che ritenersi operante
alla luce della declaratoria di rigetto delle contestazioni
proposte da ASER”.
Tale equivoco ha indotto l’Amministrazione a considerare
che con l’atto di diffida riscontrato “le due società inopinatamente
invitano il Comune ad ignorare la pronuncia del giudice”,
concludendo con la significazione che “sarà data rigorosa
esecuzione alla delibera consigliare n. 56 del 2003 (cioè
quella che aveva formato oggetto del ricorso erroneamente
ritenuto respinto) ed alla determinazione del giudice”.
Tali essendo l’inequivocabile tenore testuale del provvedimento
impugnato ed il del pari inequivocabile iter logico-giuridico
seguito dall’Amministrazione, appare evidente che l’atto
in esame rappresenta un atto di esecuzione di una sentenza
che l’Amministrazione erroneamente riteneva doveroso adottare,
probabilmente fraintendendo l’ordine di esecuzione apposto
a chiusura della pronuncia giurisdizionale.
Ne consegue che il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente
profilo di censura in esame, e va pertanto accolto, assorbito
quant’altro, e, per l’effetto, devono essere annullati,
per quanto di ragione, gli atti impugnati, fatti salvi,
ovviamente, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione II Ter, accoglie, nei sensi di cui in
motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla,
per quanto di ragione, il provvedimento impugnato, nella
medesima epigrafe indicato, fatti salvi gli ulteriori atti
di competenza dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica
amministrazione.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 18 aprile 2005.
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Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Floriana RIZZETTO Estensore
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