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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 28 aprile 2005 n. 3197
Pres. Scognamiglio, Est. Rizzetto
A.SER. s.r.l. e Publiconsult s.p.a. ( Avv.ti A. Clarizia e A. Buccelli) c/ Comune di Aprilia (Avv.ti M. Sanino, M. Ranieri e L. Palasciano)


1 Processo amministrativo – Legittimazione e interesse processuale – Annullamento di atti in attuazione di una sentenza erronemente interpretata – Sussiste

 

2 Giurisdizione e competenza – Esercizio di potestà amministrative incidenti sulla sussistenza di un rapporto di concessione e sulle posizioni giuridiche connesse – Giurisdizione del G.A. – Sussiste

1 E’ consentito agire in giudizio per ottenere l’annullamento di atti che, in pretesa attuazione di una sentenza erroneamente interpretata, incidono autoritativamente sulla propria posizione giuridica avvalendosi della forza del giudicato.

 

2 Sussiste giurisdizione del G.A. sulle controverisie aventi ad oggetto l’esercizio di potestà amministrative incidenti sulla sussistenza di un rapporto di concessione e delle relativa posizioni giuridiche che ne derivano, nonchè sui doveri ed obblighi del concessionario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- SEZIONE II ter

 

composta dai Signori:
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Correlatore
Primo Referendario Floriana RIZZETTO Relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 11124/2004, proposto dalle
società A.SER. s.r.l. e PUBLICONSULT s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Angelo Clarizia e Angelica Buccelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;

 

CONTRO

 

il COMUNE di APRILIA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino, Massimo Ranieri e Laura Palasciano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli n. 180;

 

per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota del 9.11.2004 n. 149;
- della nota del 16.12.2004 prot. 142;
- ove occorra, - della nota del 9.12.2004 prot. 56568;
Visto il ricorso e l’atto di motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 aprile 2005 il Primo Referendario Floriana Rizzetto ed uditi i patroni delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 15.11.04 e depositato il 19.11.04, le imprese ricorrenti, già concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti di affissione, dell’imposta comunale sugli immobili, della tassa sull’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il Comune di Aprilia, impugnano l’atto indicato in epigrafe, con cui, in asserita esecuzione di una favorevole sentenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione resistente ha invitato le ricorrenti a cessare immediatamente la conduzione del servizio loro affidato, a versare le somme spettanti al Comune ad a consegnare la documentazione riguardante la relativa gestione.
L’atto impugnato è ritenuto illegittimo per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti - Ingiustizia grave e manifesta - Eccesso di potere per sviamento;
2) Violazione del principio costituzionale di cui all’art.97 Cost. - Violazione dei principi in materia di esercizio della potestà di autotutela – Eccesso di potere per difetto dei presupposti- Eccesso di potere per sviamento.
Con ordinanza n. 797 del 14.2.2005 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata con memoria scritta eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto nel merito in quanto infondato, vinte le spese.
Con ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati alcuni atti esecutivi strettamente consequenziali a quelli impugnati.
Con memorie in vista dell’udienza le parti hanno formulato ulteriormente precisato le rispettive conclusioni.
Alla udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

Va in via preliminare esaminata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’amministrazione intimata.
Ritiene l’amministrazione che oggetto della presente controversia siano “indennità, canoni o altri corrispettivi” relativi a concessioni di pubblici servizi che, per effetto della decisione della Corte Costituzione n. 204 del 6.7.2004, non trovano più ingresso dinanzi al giudice amministrativo”.
L’eccezione va disattesa.
Rileva il Collegio che nella controversia in esame si faccia questione dell’esercizio di potestà amministrative incidenti direttamente sulla sussistenza del rapporto di concessione e delle relative posizioni giuridiche connesse, ed in particolare dei doveri e degli obblighi del concessionario, in pendenza della domanda di una pronuncia arbitrale e della motivazione della sentenza resa su un atto di risoluzione unilaterale della concessione in parola adottato in precedenza, e non concerna invece la diversa questione della debenza o dell’ammontare o dell’eventuale avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario (questione che rileva solo come fatto presupposto della soprarichiamata risoluzione, che non è in questa sede oggetto di decisione essendosi sul punto formato il giudicato di inammissibilità per difetto di giurisdizione).
Ne consegue che la controversia in esame deve ritenersi rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Va inoltre esaminata l’ulteriore eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dalla stessa amministrazione, la quale contesta che l’impugnativa abbia ad oggetto non già un provvedimento amministrativo, bensì un mero atto esecutivo del provvedimento di risoluzione unilaterale precedentemente adottato, e che pertanto l’atto impugnato non si configurerebbe come lesivo.
Anche tale eccezione va disattesa.
Il Collegio ritiene che, per i motivi di seguito meglio specificati in sede di esame del merito del ricorso, l’atto impugnato si configuri come atto esecutivo non già del provvedimento di risoluzione unilaterale precedentemente adottato, quanto piuttosto come atto esecutivo della sentenza resa sul ricorso avente ad oggetto la risoluzione predetta. Ne consegue che i ricorrenti, i quali sono stati parte nel relativo processo, sono legittimati, per ciò solo, ad agire in giudizio per ottenere l’annullamento di atti che, in pretesa attuazione di detta sentenza, incidono autoritativamente, avvalendosi della forza del giudicato, la propria posizione giuridica. Non si può infatti negare che questi abbiano interesse ad eliminare dal mondo giuridico atti sfavorevoli che, autoqualificatisi come atti esecutivi del giudicato, si presentano in una “veste” di particolare cogenza e definitività, diversa e maggiore rispetto a quella spettante ai normali atti amministrativi, non assistiti dall’autorità della cosa giudicata.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, va riconosciuto alle società ricorrenti l’interesse all’annullamento di un atto di asserita esecuzione di un (inesistente) giudicato di rigetto, emesso in contrasto con lo stato, tutt’ora irrisolto, della controversia relativa alla risoluzione del contratto in parola, essendo incontestato che il giudizio arbitrale promosso, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione, dalla ricorrente con formale invito notificato all’Amministrazione in data 8.11.2004, nonché da parte delle stessa Amminsitrazione, come dichiarato nella Camera di Consiglio del 13.12.2004, non si è ancora concluso.
Si passa pertanto ad esaminare il merito del ricorso.
Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura, dedotto con il primo motivo di ricorso, del difetto dei presupposti, ove il ricorrente lamenta che la predetta pronuncia del Consiglio di Stato “non può in alcun caso essere invocata a preteso supporto di un’asserita esecutività della delibera consigliare n. 56/2003 e della adozione dell’impugnato ordine e/o diffida a cessare il servizio”.
L’atto impugnato, nonostante il nomen iuris, rappresenta solo in parte un mero atto di riscontro all’atto di diffida notificato dalle ricorrenti, mentre nella restante parte si configura quale atto, di natura provvedimentale, avente come oggetto, e principale motivazione, l’esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato – pronunciata sul ricorso avverso il provvedimento di risoluzione unilaterale del rapporto concessorio di che trattasi - erroneamente ritenuta dall’Amministrazione a sé favorevole.
L’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione è chiaramente rappresentato nell’atto in questione, sia nella prima parte, intitolata “premesso”; ove il Comune pone a fondamento della propria deliberazione la determinante considerazione che “l’iniziativa contenziosa che le società hanno avviato avverso il citato provvedimento del Comune è stata ritenuta infondata dal Giudice adito”.
Detta considerazione risulta erronea in quanto l’esito del contenzioso è stato ben diverso, trattandosi non già di sentenza di rigetto, per infondatezza, nel merito, del ricorso, bensì di mera inammissibilità dello stesso per difetto di giurisdizione, sicchè, dato il tenore assolutorio della pronuncia in questione, la questione della fondatezza o meno dell’azione risultava, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, del tutto impregiudicata.
L’erronea considerazione soprariportata rappresenta la principale motivazione dell’atto impugnato, com’è confermato nella seconda parte dello stesso, intitolata “ritenuto”; ove, immediatamente dopo la considerazione predetta, l’amministrazione ne conclude “pertanto che per elementari principi di diritto il provvedimento a suo tempo adottato (cioè quello che aveva formato oggetto del ricorso che erroneamente l’amministrazione riteneva essere stato respinto) non può che ritenersi operante alla luce della declaratoria di rigetto delle contestazioni proposte da ASER”.
Tale equivoco ha indotto l’Amministrazione a considerare che con l’atto di diffida riscontrato “le due società inopinatamente invitano il Comune ad ignorare la pronuncia del giudice”, concludendo con la significazione che “sarà data rigorosa esecuzione alla delibera consigliare n. 56 del 2003 (cioè quella che aveva formato oggetto del ricorso erroneamente ritenuto respinto) ed alla determinazione del giudice”.
Tali essendo l’inequivocabile tenore testuale del provvedimento impugnato ed il del pari inequivocabile iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, appare evidente che l’atto in esame rappresenta un atto di esecuzione di una sentenza che l’Amministrazione erroneamente riteneva doveroso adottare, probabilmente fraintendendo l’ordine di esecuzione apposto a chiusura della pronuncia giurisdizionale.
Ne consegue che il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura in esame, e va pertanto accolto, assorbito quant’altro, e, per l’effetto, devono essere annullati, per quanto di ragione, gli atti impugnati, fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II Ter, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato, nella medesima epigrafe indicato, fatti salvi gli ulteriori atti di competenza dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2005.

 

Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Floriana RIZZETTO Estensore

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