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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2005 n. 1094
Pres. Gomez de Ayala – Est. Correale
Angela Villa (avv. Santilli e Stefanetti) c. Comune di Domodossola (avv. Paolo Scaparone)


Edilizia e urbanistica – Permesso in sanatoria - Riforma ex Dpr 380/01 – c.d. sanatoria giurisprudenziale – sopravvivenza – non sussiste

Il dpr 380/01 ha predisposto una disciplina puntuale ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia, tale da non ammettere spazi residui che consentano di affermare in via interpretativa la sopravvivenza della “c.d. sanatoria giurisprudenziale”.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
PRIMA SEZIONE

 

Reg. Sent. n. 1094/05
Reg. Gen. n. 471/05

 

composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 471 del 2005 proposto da
VILLA Angela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Santilli e Bruno Stefanetti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Sacchi n. 44;

 

contro

 

il COMUNE DI DOMODOSSOLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Scaparone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14;

 

per l’annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento 24.1.2005 prot. 1711, notificato il 2.2.2005, con il quale il Dirigente dell’ufficio edilizia di Domodossola ha respinto la domanda di concessione in sanatoria n. 305/04;
- dell’ordinanza 15.2.2005 n. 11/05 prot. 3055 con la quale il Dirigente dell’ufficio edilizia di Domodossola ha ordinato a Villa Angela il ripristino dello stato dei luoghi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Domodossola;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2005 il referendario Richard Goso;
Uditi l’avv. Santilli per la ricorrente e l’avv. Scaparone per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La signora Angela Villa ha presentato, in data 3 novembre 2004, domanda di sanatoria edilizia relativa a interventi eseguiti nell’immobile di proprietà in Domodossola.
I lavori in questione erano individuati nel ribassamento del piano di calpestio, costituito da un assito in legno, al piano terra dell’immobile, al fine di raggiungere un’altezza che consentisse l’abitabilità dei locali, trasformandoli da accessori a residenziali.
Il Dirigente dell’ufficio edilizia privata del Comune di Domodossola, rilevando che l’assito in legno non risultava nella concessione edilizia originaria (n. 239/90 del 28.5.1991), accertava che l’incremento volumetrico, provocato dal ribassamento del piano di calpestio, era stato realizzato contestualmente alla costruzione del fabbricato.
Procedeva, quindi, all’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sia rispetto allo strumento urbanistico vigente al momento della realizzazione dell’abuso (PRGC approvato con D.G.R. 103-16602 del 27.10.1987 e strumento attuativo PEC n. 10) sia rispetto a quello vigente al momento della presentazione della domanda (PRGC adottato con deliberazione di C.C. n. 54 del 14.4.2004).
Accertato che l’intervento risultava conforme al PRGC adottato, ma in contrasto con lo strumento urbanistico vigente al momento dell’abuso (poiché la volumetria di progetto era pari a quella massima consentita dal PEC n. 10), il Dirigente respingeva l’istanza di sanatoria. Con successivo provvedimento, era ordinata la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
L’interessata contesta la legittimità di entrambi i provvedimenti, deducendo i motivi di gravame che saranno meglio individuati in parte motiva e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Domodossola, chiedendo la reiezione del ricorso.

 

DIRITTO

 

1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata - ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti. 2) Il tema del contendere, nel presente giudizio, concerne la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Domodossola ha, dapprima, denegato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria chiesto dalla ricorrente e, successivamente, ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Oggetto dell’istanza di sanatoria erano interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione edilizia rilasciata nel 1991, consistenti nella trasformazione d’uso del piano terreno dell’immobile da locali accessori a nuova unità abitativa, con incremento volumetrico.
La motivazione del diniego si fondava sull’esito negativo della verifica del requisito della cosiddetta “doppia conformità”: le opere in questione, infatti, pur non contrastanti con il piano regolatore adottato al momento della presentazione della domanda di sanatoria, risultavano difformi dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente al momento della loro realizzazione. 3) Con il primo motivo del gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di sanatoria (e, in via derivata, dell’ordine di demolizione) in ragione della incontestata conformità dell’intervento allo strumento urbanistico adottato al momento della presentazione della domanda.
Sostiene, in buona sostanza, che debba trovare applicazione nella fattispecie la cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale” che comporta l’assentibilità della sanatoria nel caso di conformità dell’intervento alla normativa urbanistica vigente nel momento in cui l’Autorità provvede sulla domanda, pur se in contrasto con lo strumento urbanistico vigente all’epoca dell’abuso.
L’esponente, a sostegno della propria tesi, richiama precedenti decisioni della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (in particolare, la n. 6498 del 21 ottobre 2003) che, configurando le disposizioni sulla “doppia conformità” quali norme contro l’inerzia dell’Amministrazione, attribuiscono diritto di cittadinanza alla “sanatoria giurisprudenziale”, rimarcando che non vi è alcuna “ragione di ritenere che l’ordinamento imponga di demolire un’opera prima di ottenere la concessione per realizzarla nuovamente”.
Nonostante l’autorevolezza di tali precedenti, il Collegio ritiene di non doversi discostare dai principi affermati con la sentenza di questa Sezione n. 2506 del 18 ottobre 2004.
Il d.P.R. n. 380/2001 (come già, in precedenza, la legge n. 47/1985), infatti, ha predisposto una disciplina puntuale ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia, tale da non ammettere spazi residui che consentano di affermare, in via interpretativa, la sopravvivenza della cd. “sanatoria giurisprudenziale”. Il permesso in sanatoria è, pertanto, un provvedimento tipico la cui applicazione non può che essere specificamente disciplinata dalla normativa e ammessa solo entro i limiti delineati dal legislatore, senza che sia possibile, da parte dell’Amministrazione, l’esercizio di un potere di sanatoria che vada oltre detti limiti.
La norma dettata dall’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001 non è, quindi, estensibile al di fuori dei presupposti (la cd. “doppia conformità”) da essa delineati.
Per quanto concerne le motivazioni fatte proprie dall’orientamento favorevole alla cd. “sanatoria giurisprudenziale”, riassumibili nel rilievo dell’incongruenza di un provvedimento che imponga la demolizione di opere di cui dovrebbe poi essere autorizzata la (ri)costruzione, si ribadisce come tali considerazioni non risultino persuasive in ragione dell’appartenenza degli atti in parola a distinti procedimenti amministrativi: il procedimento di rilascio del permesso in sanatoria e quello, connesso ma autonomo, in cui si estrinseca l’attività sanzionatoria dell’Amministrazione.
Deve, pertanto, riaffermarsi che la sanatoria di un’opera non conforme allo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione rappresenterebbe una forzatura inaccettabile della disciplina in materia (nonché dei principi dell’ordinamento in tema di sanatoria di attività illecite in generale), senza che ciò pregiudichi le autonome determinazioni che l’Amministrazione riterrà di adottare nell’esplicazione dell’attività sanzionatoria riferita all’abuso.
In conclusione, nel caso in esame, considerando che la stessa ricorrente ammette la non conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione, ne deriva l’esito necessariamente negativo della verifica di “doppia conformità” che inibisce il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
4) E’ parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, dedotto in via subordinata, riferito al presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del gravame contenga un’esposizione sufficientemente chiara dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche ritenute ostative alla concessione della sanatoria (riassumibile con la formula sintetica dell’insussistenza della “doppia conformità) che non è inficiata per effetto dell’omesso richiamo alla normativa regionale in materia. Il motivo, pertanto, deve essere disatteso.
5) Appare, invece, condivisibile e meritevole di accoglimento il terzo motivo del gravame che è riferito alla sola ordinanza di demolizione e con il quale se ne censura la carenza assoluta di motivazione.
In linea di principio, infatti, il provvedimento che irroga la sanzione demolitoria di opere edilizie realizzate in difformità dal titolo autorizzativo è atto vincolato che non necessita di particolare motivazione circa l’interesse pubblico ad applicare la sanzione.
Esso, pertanto, sarà sufficientemente motivato mediante la descrizione degli interventi abusivi e il richiamo alle disposizioni che si ritengono violate, essendo l’interesse alla rimozione dell’abuso in re ipsa.
In casi particolari, però, l’Amministrazione è tenuta a motivare compiutamente il provvedimento sanzionatorio, onde dimostrare l’attualità dell’interesse a ripristinare la situazione di fatto antecedente l’esecuzione delle opere.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui la situazione del privato si sia consolidata per effetto dell’inerzia protrattasi nel tempo dell’Amministrazione: in tale caso, non sarà sufficiente un corredo motivazionale che renda ragione della mera illegittimità dell’opera, ma dovrà anche essere dimostrato che persiste l’interesse pubblico a ricondurre la situazione di fatto alle previsioni urbanistiche.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nel caso di intervento edilizio che, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione, risulti però conforme alle previsioni del piano regolatore adottato al momento della presentazione della domanda.
In quest’ultimo caso, l’interesse alla riduzione in pristino non può esser fatto coincidere con la constatazione dell’originaria violazione della legalità e l’Amministrazione dovrà offrire adeguata dimostrazione della sussistenza di un prevalente interesse pubblico alla rimozione dell’intervento, divenuto conforme alle previsioni del nuovo strumento urbanistico.
In conclusione, l’Amministrazione era tenuta, nel caso di specie, a supportare l’esercizio dell’attività sanzionatoria con uno specifico apparato motivazionale atto a rendere palesi le ragioni sottese all’interesse alla demolizione, nonostante l’intervenuta conformità dell’opera.
L’omissione di tale onere motivazionale determina l’illegittimità del provvedimento impugnato.
6) Per completezza di motivazione, ci si sofferma sull’ultimo motivo di ricorso, nuovamente riferito a entrambi i provvedimenti impugnati.
Deduce la ricorrente il travisamento dei presupposti fattuali, atteso che nel preambolo dei provvedimenti si fa menzione del parere contrario espresso dalla Commissione edilizia comunale, mentre, come dimostrato in atti, la Commissione non espresse alcun parere, ritenendo di doversi astenere, salvo le valutazioni favorevoli alla sanatoria formulate da uno dei suoi componenti.
La censura non può essere condivisa, ritenendosi che l’evidente errore in cui è incorsa l’Amministrazione abbia valenza di mero errore materiale e non abbia contribuito a determinare il contenuto dei provvedimenti finali, fondati su argomentazioni che prescindono del tutto dalla considerazione del parere della Commissione edilizia.
In altre parole, l’erronea considerazione del presupposto operata dall’Amministrazione non risulta effettivamente proiettata, nel caso di specie, sui contenuti dei provvedimenti finali ed appare pertanto inidonea a falsare gli stessi, atteso che le scelte operate dall’Amministrazione risultano fondate esclusivamente sull’autonoma valutazione dell’abuso edilizio e non tengono in alcun conto il parere erroneamente riportato.
Il che appare ancor più vero qualora si consideri che il parere contrario avrebbe comunque richiesto l’esternazione delle ragioni considerate ostative alla sanatoria.
Il motivo è, quindi, privo di pregio.
7) In conclusione, e in conseguenza dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso, deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 11/05 del 15 febbraio 2005.
Il ricorso, invece, deve essere respinto per quanto concerne la domanda di annullamento del provvedimento in data 24 gennaio 2005 di diniego della sanatoria.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei limiti specificati in motivazione, e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’ordinanza 15 febbraio 2005, n. 11/05, prot. n. 3055.
Respinge la domanda di annullamento del provvedimento 24 gennaio 2005, prot. 1711.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20 aprile 2005.

 

IL PRESIDENTE
f.to. Gomez de Ayala

 

L’ESTENSORE
F.to R. Goso

 

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 20 aprile 2005

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