| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2005
n. 1094
Pres. Gomez de Ayala – Est. Correale
Angela Villa (avv. Santilli e Stefanetti) c. Comune di Domodossola
(avv. Paolo Scaparone) |
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Edilizia e urbanistica – Permesso in sanatoria
- Riforma ex Dpr 380/01 – c.d. sanatoria giurisprudenziale
– sopravvivenza – non sussiste
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Il dpr 380/01 ha predisposto una disciplina
puntuale ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia,
tale da non ammettere spazi residui che consentano di affermare
in via interpretativa la sopravvivenza della “c.d. sanatoria
giurisprudenziale”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL PIEMONTE
PRIMA SEZIONE
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Reg. Sent. n. 1094/05
Reg. Gen. n. 471/05
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composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 471 del 2005 proposto da
VILLA Angela, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giorgio Santilli e Bruno Stefanetti, elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Torino, via Sacchi n. 44;
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contro
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il COMUNE DI DOMODOSSOLA, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Paolo Scaparone, elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14;
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per l’annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento 24.1.2005 prot. 1711, notificato il
2.2.2005, con il quale il Dirigente dell’ufficio edilizia
di Domodossola ha respinto la domanda di concessione in
sanatoria n. 305/04;
- dell’ordinanza 15.2.2005 n. 11/05 prot. 3055 con la quale
il Dirigente dell’ufficio edilizia di Domodossola ha ordinato
a Villa Angela il ripristino dello stato dei luoghi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale
dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva
del Comune di Domodossola;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2005 il
referendario Richard Goso;
Uditi l’avv. Santilli per la ricorrente e l’avv. Scaparone
per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La signora Angela Villa ha presentato, in
data 3 novembre 2004, domanda di sanatoria edilizia relativa
a interventi eseguiti nell’immobile di proprietà in Domodossola.
I lavori in questione erano individuati nel ribassamento
del piano di calpestio, costituito da un assito in legno,
al piano terra dell’immobile, al fine di raggiungere un’altezza
che consentisse l’abitabilità dei locali, trasformandoli
da accessori a residenziali.
Il Dirigente dell’ufficio edilizia privata del Comune di
Domodossola, rilevando che l’assito in legno non risultava
nella concessione edilizia originaria (n. 239/90 del 28.5.1991),
accertava che l’incremento volumetrico, provocato dal ribassamento
del piano di calpestio, era stato realizzato contestualmente
alla costruzione del fabbricato.
Procedeva, quindi, all’accertamento di conformità ex art.
36 del d.P.R. n. 380/2001, sia rispetto allo strumento urbanistico
vigente al momento della realizzazione dell’abuso (PRGC
approvato con D.G.R. 103-16602 del 27.10.1987 e strumento
attuativo PEC n. 10) sia rispetto a quello vigente al momento
della presentazione della domanda (PRGC adottato con deliberazione
di C.C. n. 54 del 14.4.2004).
Accertato che l’intervento risultava conforme al PRGC adottato,
ma in contrasto con lo strumento urbanistico vigente al
momento dell’abuso (poiché la volumetria di progetto era
pari a quella massima consentita dal PEC n. 10), il Dirigente
respingeva l’istanza di sanatoria. Con successivo provvedimento,
era ordinata la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
L’interessata contesta la legittimità di entrambi i provvedimenti,
deducendo i motivi di gravame che saranno meglio individuati
in parte motiva e chiedendone l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Domodossola, chiedendo
la reiezione del ricorso.
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DIRITTO
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1) Il Collegio ritiene di dover decidere
il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata
- ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9
della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale
instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza
cautelare e la sufficienza delle prove in atti. 2) Il tema
del contendere, nel presente giudizio, concerne la legittimità
dei provvedimenti con i quali il Comune di Domodossola ha,
dapprima, denegato il rilascio del permesso di costruire
in sanatoria chiesto dalla ricorrente e, successivamente,
ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Oggetto dell’istanza di sanatoria erano interventi eseguiti
in parziale difformità dalla concessione edilizia rilasciata
nel 1991, consistenti nella trasformazione d’uso del piano
terreno dell’immobile da locali accessori a nuova unità
abitativa, con incremento volumetrico.
La motivazione del diniego si fondava sull’esito negativo
della verifica del requisito della cosiddetta “doppia conformità”:
le opere in questione, infatti, pur non contrastanti con
il piano regolatore adottato al momento della presentazione
della domanda di sanatoria, risultavano difformi dalle previsioni
dello strumento urbanistico vigente al momento della loro
realizzazione. 3) Con il primo motivo del gravame, la ricorrente
deduce l’illegittimità del diniego di sanatoria (e, in via
derivata, dell’ordine di demolizione) in ragione della incontestata
conformità dell’intervento allo strumento urbanistico adottato
al momento della presentazione della domanda.
Sostiene, in buona sostanza, che debba trovare applicazione
nella fattispecie la cosiddetta “sanatoria giurisprudenziale”
che comporta l’assentibilità della sanatoria nel caso di
conformità dell’intervento alla normativa urbanistica vigente
nel momento in cui l’Autorità provvede sulla domanda, pur
se in contrasto con lo strumento urbanistico vigente all’epoca
dell’abuso.
L’esponente, a sostegno della propria tesi, richiama precedenti
decisioni della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (in
particolare, la n. 6498 del 21 ottobre 2003) che, configurando
le disposizioni sulla “doppia conformità” quali norme contro
l’inerzia dell’Amministrazione, attribuiscono diritto di
cittadinanza alla “sanatoria giurisprudenziale”, rimarcando
che non vi è alcuna “ragione di ritenere che l’ordinamento
imponga di demolire un’opera prima di ottenere la concessione
per realizzarla nuovamente”.
Nonostante l’autorevolezza di tali precedenti, il Collegio
ritiene di non doversi discostare dai principi affermati
con la sentenza di questa Sezione n. 2506 del 18 ottobre
2004.
Il d.P.R. n. 380/2001 (come già, in precedenza, la legge
n. 47/1985), infatti, ha predisposto una disciplina puntuale
ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia, tale da
non ammettere spazi residui che consentano di affermare,
in via interpretativa, la sopravvivenza della cd. “sanatoria
giurisprudenziale”. Il permesso in sanatoria è, pertanto,
un provvedimento tipico la cui applicazione non può che
essere specificamente disciplinata dalla normativa e ammessa
solo entro i limiti delineati dal legislatore, senza che
sia possibile, da parte dell’Amministrazione, l’esercizio
di un potere di sanatoria che vada oltre detti limiti.
La norma dettata dall’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001
non è, quindi, estensibile al di fuori dei presupposti (la
cd. “doppia conformità”) da essa delineati.
Per quanto concerne le motivazioni fatte proprie dall’orientamento
favorevole alla cd. “sanatoria giurisprudenziale”, riassumibili
nel rilievo dell’incongruenza di un provvedimento che imponga
la demolizione di opere di cui dovrebbe poi essere autorizzata
la (ri)costruzione, si ribadisce come tali considerazioni
non risultino persuasive in ragione dell’appartenenza degli
atti in parola a distinti procedimenti amministrativi: il
procedimento di rilascio del permesso in sanatoria e quello,
connesso ma autonomo, in cui si estrinseca l’attività sanzionatoria
dell’Amministrazione.
Deve, pertanto, riaffermarsi che la sanatoria di un’opera
non conforme allo strumento urbanistico vigente al momento
della sua esecuzione rappresenterebbe una forzatura inaccettabile
della disciplina in materia (nonché dei principi dell’ordinamento
in tema di sanatoria di attività illecite in generale),
senza che ciò pregiudichi le autonome determinazioni che
l’Amministrazione riterrà di adottare nell’esplicazione
dell’attività sanzionatoria riferita all’abuso.
In conclusione, nel caso in esame, considerando che la stessa
ricorrente ammette la non conformità dell’intervento allo
strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione,
ne deriva l’esito necessariamente negativo della verifica
di “doppia conformità” che inibisce il rilascio del permesso
di costruire in sanatoria.
4) E’ parimenti infondato il secondo motivo di ricorso,
dedotto in via subordinata, riferito al presunto difetto
di motivazione del provvedimento impugnato.
Ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del gravame
contenga un’esposizione sufficientemente chiara dei presupposti
di fatto e delle ragioni giuridiche ritenute ostative alla
concessione della sanatoria (riassumibile con la formula
sintetica dell’insussistenza della “doppia conformità) che
non è inficiata per effetto dell’omesso richiamo alla normativa
regionale in materia. Il motivo, pertanto, deve essere disatteso.
5) Appare, invece, condivisibile e meritevole di accoglimento
il terzo motivo del gravame che è riferito alla sola ordinanza
di demolizione e con il quale se ne censura la carenza assoluta
di motivazione.
In linea di principio, infatti, il provvedimento che irroga
la sanzione demolitoria di opere edilizie realizzate in
difformità dal titolo autorizzativo è atto vincolato che
non necessita di particolare motivazione circa l’interesse
pubblico ad applicare la sanzione.
Esso, pertanto, sarà sufficientemente motivato mediante
la descrizione degli interventi abusivi e il richiamo alle
disposizioni che si ritengono violate, essendo l’interesse
alla rimozione dell’abuso in re ipsa.
In casi particolari, però, l’Amministrazione è tenuta a
motivare compiutamente il provvedimento sanzionatorio, onde
dimostrare l’attualità dell’interesse a ripristinare la
situazione di fatto antecedente l’esecuzione delle opere.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui la situazione del
privato si sia consolidata per effetto dell’inerzia protrattasi
nel tempo dell’Amministrazione: in tale caso, non sarà sufficiente
un corredo motivazionale che renda ragione della mera illegittimità
dell’opera, ma dovrà anche essere dimostrato che persiste
l’interesse pubblico a ricondurre la situazione di fatto
alle previsioni urbanistiche.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nel caso di intervento
edilizio che, in contrasto con lo strumento urbanistico
vigente al momento della sua esecuzione, risulti però conforme
alle previsioni del piano regolatore adottato al momento
della presentazione della domanda.
In quest’ultimo caso, l’interesse alla riduzione in pristino
non può esser fatto coincidere con la constatazione dell’originaria
violazione della legalità e l’Amministrazione dovrà offrire
adeguata dimostrazione della sussistenza di un prevalente
interesse pubblico alla rimozione dell’intervento, divenuto
conforme alle previsioni del nuovo strumento urbanistico.
In conclusione, l’Amministrazione era tenuta, nel caso di
specie, a supportare l’esercizio dell’attività sanzionatoria
con uno specifico apparato motivazionale atto a rendere
palesi le ragioni sottese all’interesse alla demolizione,
nonostante l’intervenuta conformità dell’opera.
L’omissione di tale onere motivazionale determina l’illegittimità
del provvedimento impugnato.
6) Per completezza di motivazione, ci si sofferma sull’ultimo
motivo di ricorso, nuovamente riferito a entrambi i provvedimenti
impugnati.
Deduce la ricorrente il travisamento dei presupposti fattuali,
atteso che nel preambolo dei provvedimenti si fa menzione
del parere contrario espresso dalla Commissione edilizia
comunale, mentre, come dimostrato in atti, la Commissione
non espresse alcun parere, ritenendo di doversi astenere,
salvo le valutazioni favorevoli alla sanatoria formulate
da uno dei suoi componenti.
La censura non può essere condivisa, ritenendosi che l’evidente
errore in cui è incorsa l’Amministrazione abbia valenza
di mero errore materiale e non abbia contribuito a determinare
il contenuto dei provvedimenti finali, fondati su argomentazioni
che prescindono del tutto dalla considerazione del parere
della Commissione edilizia.
In altre parole, l’erronea considerazione del presupposto
operata dall’Amministrazione non risulta effettivamente
proiettata, nel caso di specie, sui contenuti dei provvedimenti
finali ed appare pertanto inidonea a falsare gli stessi,
atteso che le scelte operate dall’Amministrazione risultano
fondate esclusivamente sull’autonoma valutazione dell’abuso
edilizio e non tengono in alcun conto il parere erroneamente
riportato.
Il che appare ancor più vero qualora si consideri che il
parere contrario avrebbe comunque richiesto l’esternazione
delle ragioni considerate ostative alla sanatoria.
Il motivo è, quindi, privo di pregio.
7) In conclusione, e in conseguenza dell’accoglimento del
terzo motivo del ricorso, deve essere disposto l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 11/05 del 15 febbraio 2005.
Il ricorso, invece, deve essere respinto per quanto concerne
la domanda di annullamento del provvedimento in data 24
gennaio 2005 di diniego della sanatoria.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese del grado di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente, nei limiti
specificati in motivazione, e, per l’effetto, dispone l’annullamento
dell’ordinanza 15 febbraio 2005, n. 11/05, prot. n. 3055.
Respinge la domanda di annullamento del provvedimento 24
gennaio 2005, prot. 1711.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino nella camera di consiglio
del 20 aprile 2005.
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IL PRESIDENTE
f.to. Gomez de Ayala
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L’ESTENSORE
F.to R. Goso
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Depositata in segreteria a sensi di legge
il 20 aprile 2005
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