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n. 5-2005 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2005 n. 1089
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Claudio Sonnati (avv. Alessandria e Marello) c. Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese Scarl (avv. Barale e Demaria)


Giurisdizione e competenza – Selezione per posto da tecnico ricercatore – Soggetto selezionante – Natura – Società di capitali con finalità consortili – Ammninistrazioni ex art. 1, 2° co. del d.lgs. 165/01 – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Insussistenza

Non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di atti per la selezione pubblica di un tecnico ricercatore quando il soggetto affidatario dell’incarico sia una società di capitali mista pubblico-privata con finalità consortili che come tale non rientra nel novero delle Amministrazioni pubbliche previste dall’art. 1, 2° co. del d.lgs. n° 165/01.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
PRIMA SEZIONE

 

Reg. Sent. n. 1089/05
Reg. Gen. n. 386/05

 

composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 386 del 2005 proposto da
SONNATI Claudio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Alessandria e Maurizio Marello, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via Brofferio n. 1;

 

contro

 

il Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese – S.C. a r.l. (CreSO), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piercarlo Barale e Claudio Demaria, elettivamente domiciliato in Torino, via Lamarmora n. 68, presso lo studio dell’avv. Fulvia Conti Maiorca;

 

e nei confronti di
CORTE Maria, non costituitasi in giudizio;

 

per l’annullamento, previa sospensione,
- del verbale della seduta della Commissione esaminatrice in data 28.1.2005, con cui è stata predisposta la graduatoria del concorso di “Selezione pubblica per titoli e colloquio al posto di tecnico ricercatore con contratto a tempo determinato addetto alla sezione corilicola del CreSO”;
- del provvedimento di approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del CreSO, ove già adottato;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento, con particolare riferimento al verbale della seduta della Commissione esaminatrice in data 4.1.2005.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’ato di costituzione in giudizio del Consorzio intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2005 il referendario Richard Goso;
Udito l’avv. Alessandria per il ricorrente e l’avv. Barale per l’Ente resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il signor Claudio Sonnati ha impugnato gli atti della selezione pubblica ad un posto di tecnico ricercatore, con contratto a tempo determinato della durata di anni due, addetto alla sezione corilicoltura del Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese – S.C. a r.l. (siglato CreSO) di Cuneo.
Nella graduatoria finale della selezione il ricorrente si è piazzato al secondo posto con punti complessivi 68, alle spalle della signora Maria Corte, controinteressata regolarmente intimata, che ha riportato un punteggio globale pari a 72.
Questi i motivi del gravame:
I) violazione di legge con riferimento al principio del giusto procedimento amministrativo e alla tutela della par condicio dei candidati al pubblico concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Ingiustizia grave e manifesta. Disparità di trattamento. Illogicità. Perplessità e sviamento.
II) violazione di legge con riferimento all’art. 2 del bando di gara nonché con riferimento all’art. 3, L. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Disparità di trattamento. Illogicità. Perplessità. Sviamento.
Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento degli atti della procedura selettiva, previa sospensione dell’esecuzione.
Si è costituito in giudizio il CreSO, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Non si è costituita in giudizio la controinteressata, seppure regolarmente intimata.

 

DIRITTO

 

1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata - ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti.
2) E’ contestata nel presente giudizio la legittimità degli atti (e, in particolare, del verbale della Commissione esaminatrice del 28 gennaio 2005 con il quale è stata approvata la graduatoria finale) della selezione pubblica ad un posto di tecnico ricercatore, con contratto a tempo determinato della durata di anni due, addetto alla sezione corilicoltura del Consorzio di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese – S.C. a r.l. (siglato CreSO) di Cuneo.
3) Prima di procedere all’esame del merito del ricorso, il Collegio ritiene di doversi soffermare sull’eccezione di giurisdizione proposta dal CreSO. Si osserva che tale soggetto ha natura giuridica di società consortile a responsabilità limitata.
Come si evince dallo Statuto, prodotto in atti, il suo oggetto sociale è rappresentato dallo svolgimento di servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore ortofrutticolo.
Possono partecipare alla compagine sociale, ex art. 8 dello Statuto, la Regione Piemonte, le province piemontesi, gli altri enti locali piemontesi, le camere di commercio piemontesi, le organizzazioni di produttori, le organizzazioni sindacali di categoria, altri enti pubblici e privati interessati al settore dell’ortofrutticoltura.
Ciò premesso, la natura mista (pubblica e privata) dei soci e la qualificazione del soggetto costituito come società di capitali con finalità consortili, comportano come conseguenza che esso non può essere ricondotto nel novero delle amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ne consegue l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del decreto citato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20 aprile 2005.

 

IL PRESIDENTE
f.to. Gomez de Ayala

 

L’ESTENSORE
F.to R. Goso

 

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 20 aprile 2005

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