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| n. 5-2005 - © copyright |
| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2005
n. 1089
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
Claudio Sonnati (avv. Alessandria e Marello) c. Consorzio
di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura
Piemontese Scarl (avv. Barale e Demaria) |
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Giurisdizione e competenza – Selezione per
posto da tecnico ricercatore – Soggetto selezionante – Natura
– Società di capitali con finalità consortili – Ammninistrazioni
ex art. 1, 2° co. del d.lgs. 165/01 – Giurisdizione del
Giudice Amministrativo – Insussistenza
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Non rientra nella giurisdizione del Giudice
Amministrativo la controversia avente ad oggetto l’impugnazione
di atti per la selezione pubblica di un tecnico ricercatore
quando il soggetto affidatario dell’incarico sia una società
di capitali mista pubblico-privata con finalità consortili
che come tale non rientra nel novero delle Amministrazioni
pubbliche previste dall’art. 1, 2° co. del d.lgs. n° 165/01.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL PIEMONTE
PRIMA SEZIONE
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Reg. Sent. n. 1089/05
Reg. Gen. n. 386/05
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composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Consigliere
- Richard GOSO - Referendario, estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 386 del 2005 proposto da
SONNATI Claudio, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Paola Alessandria e Maurizio Marello, elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Torino, via Brofferio n. 1;
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contro
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il Consorzio di Ricerca Sperimentazione
e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese – S.C.
a r.l. (CreSO), in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Piercarlo Barale e Claudio
Demaria, elettivamente domiciliato in Torino, via Lamarmora
n. 68, presso lo studio dell’avv. Fulvia Conti Maiorca;
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e nei confronti di
CORTE Maria, non costituitasi in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione,
- del verbale della seduta della Commissione esaminatrice
in data 28.1.2005, con cui è stata predisposta la graduatoria
del concorso di “Selezione pubblica per titoli e colloquio
al posto di tecnico ricercatore con contratto a tempo determinato
addetto alla sezione corilicola del CreSO”;
- del provvedimento di approvazione della graduatoria da
parte del Consiglio di Amministrazione del CreSO, ove già
adottato;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti,
consequenziali e comunque connessi del procedimento, con
particolare riferimento al verbale della seduta della Commissione
esaminatrice in data 4.1.2005.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale
dal ricorrente;
Visto l’ato di costituzione in giudizio del Consorzio intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2005 il
referendario Richard Goso;
Udito l’avv. Alessandria per il ricorrente e l’avv. Barale
per l’Ente resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il signor Claudio Sonnati ha impugnato gli
atti della selezione pubblica ad un posto di tecnico ricercatore,
con contratto a tempo determinato della durata di anni due,
addetto alla sezione corilicoltura del Consorzio di Ricerca
Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese
– S.C. a r.l. (siglato CreSO) di Cuneo.
Nella graduatoria finale della selezione il ricorrente si
è piazzato al secondo posto con punti complessivi 68, alle
spalle della signora Maria Corte, controinteressata regolarmente
intimata, che ha riportato un punteggio globale pari a 72.
Questi i motivi del gravame:
I) violazione di legge con riferimento al principio del
giusto procedimento amministrativo e alla tutela della par
condicio dei candidati al pubblico concorso. Eccesso di
potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione
dei presupposti. Ingiustizia grave e manifesta. Disparità
di trattamento. Illogicità. Perplessità e sviamento.
II) violazione di legge con riferimento all’art. 2 del bando
di gara nonché con riferimento all’art. 3, L. 7.8.1990,
n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed
erronea valutazione dei presupposti. Difetto e/o carenza
di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta.
Disparità di trattamento. Illogicità. Perplessità. Sviamento.
Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento degli
atti della procedura selettiva, previa sospensione dell’esecuzione.
Si è costituito in giudizio il CreSO, eccependo il difetto
di giurisdizione del giudice adito.
Non si è costituita in giudizio la controinteressata, seppure
regolarmente intimata.
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DIRITTO
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1) Il Collegio ritiene di dover decidere
il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata
- ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge
21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione
del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare
e la sufficienza delle prove in atti.
2) E’ contestata nel presente giudizio la legittimità degli
atti (e, in particolare, del verbale della Commissione esaminatrice
del 28 gennaio 2005 con il quale è stata approvata la graduatoria
finale) della selezione pubblica ad un posto di tecnico
ricercatore, con contratto a tempo determinato della durata
di anni due, addetto alla sezione corilicoltura del Consorzio
di Ricerca Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura
Piemontese – S.C. a r.l. (siglato CreSO) di Cuneo.
3) Prima di procedere all’esame del merito del ricorso,
il Collegio ritiene di doversi soffermare sull’eccezione
di giurisdizione proposta dal CreSO. Si osserva che tale
soggetto ha natura giuridica di società consortile a responsabilità
limitata.
Come si evince dallo Statuto, prodotto in atti, il suo oggetto
sociale è rappresentato dallo svolgimento di servizi di
ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore ortofrutticolo.
Possono partecipare alla compagine sociale, ex art. 8 dello
Statuto, la Regione Piemonte, le province piemontesi, gli
altri enti locali piemontesi, le camere di commercio piemontesi,
le organizzazioni di produttori, le organizzazioni sindacali
di categoria, altri enti pubblici e privati interessati
al settore dell’ortofrutticoltura.
Ciò premesso, la natura mista (pubblica e privata) dei soci
e la qualificazione del soggetto costituito come società
di capitali con finalità consortili, comportano come conseguenza
che esso non può essere ricondotto nel novero delle amministrazioni
pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ne consegue l’insussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo ex art. 63, comma 4, del decreto citato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese del grado di giudizio tra le parti costituite.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di
giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino nella camera di consiglio
del 20 aprile 2005.
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IL PRESIDENTE
f.to. Gomez de Ayala
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L’ESTENSORE
F.to R. Goso
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Depositata in segreteria a sensi di legge
il 20 aprile 2005
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