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T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 21 aprile 2005 n. 48
Presidente GUIDA - Est. TRIZZINO
Maria Cristina RAPISARDI e Giovanni Battista CRISTOFORI (avv. FUMAGALLI, BOGNETTI, LOCATELLI) contro COMUNE DI COURMAYEUR (avv. SANTILLI).


1. Edilizia e urbanistica - Sospensione dei lavori non autorizzati - Successiva emanazione della diffida a demolire - Carenza di interesse in merito all’annullamento dell’ordine di sospensione dei lavori.

 

2. Edilizia e urbanistica - Richiesta di concessione in sanatoria ex art. 84 l.r. n. 11/1998 - Carenza di interesse in merito all’annullamento dell’ordine di demolizio-ne - Non sussiste.

 

3. Edilizia e urbanistica - Ordinanza di sospensione dei lavori e successiva diffida a demolire per lavori non autorizzati – Adozione da parte del Sindaco - Incompeten-za - Sussiste.

 

4. Edilizia e Urbanistica - Istanza di sanatoria ex art. 84 l.r. 11/1998 - Qualificazio-ne da parte del Comune dell’intervento edilizio come ampliamento anzichè ristrut-turazione edilizia - Violazione del combinato disposto dell’art. 97 della legge regionale n. 11 del 1998 e degli articoli 3 e 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 380 del 2001 – Esclusione da parte delle N.T.A. di interventi di ristrutturazione con ampliamento – irrilevanza.

 

5. Edilizia e urbanistica - Nuova costruzione - Definizione – Fattispecie

 

6. Edilizia e urbanistica – Nuova costruzione - Applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall’art. 77 della l.r. n. 11/1998 - Ristrutturazione edilizia con ampliamento - applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall’art. 79 della l.r. n. 11/1998.

1. Il provvedimento di sospensione dei lavori non autorizzati è una misura cautelare, preordinata all’adozione del provvedimento definitivo, con il che l’emanazione di tale provvedimento definitivo, ossia della diffida a demolire, comporta il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’ordine di sospensione dei lavori.

 

2. Il provvedimento emanato a seguito di richiesta di concessione in sanatoria ex art. 84 della l. regione valle d’aosta n. 11 del 1998 (sanatoria a regime) non incide sull’efficacia degli atti emanati dall’amministrazione nelle fasi del procedimento anteriori alla richie-sta di sanatoria. Di conseguenza, tale richiesta di concessione in sanatoria non fa venire meno - a differenza del c.d “condono edilizio” - l’interesse al ricorso per l’annullamento della diffida a demolire (che in ogni caso manterrebbe la propria efficacia).

 

3. Il provvedimento sanzionatorio di diffida a demolire dev’essere emanato dal responsabile del servizio, competente ai sensi dell’art. 46.3 della legge regionale n. 54 del 1998, e non dal Sindaco., con conseguentemente vizio di incompetenza dell’atto adotta-to da quest’ultimo.

 

4. Qualora le norme tecniche di attuazione del P.R.G. consentano meri interventi di recupero, escludendo interventi di ristrutturazione con ampliamento, non è rilevante che l’intervento edilizio venga qualificato come “nuova costruzione” (anzichè come “ristrutturazione con ampliamento”): in tal caso, infatti, l’intervento edilizio di cui si chiede la sanatoria non è comunque conforme allo strumento urbanistico vigente.

 

5. La nuova costruzione è un intervento edilizio che dev’essere dotato di autonomia strutturale e funzionale della parte nuova rispetto all’edificio preesistente (è stata esclu-sa l’esistenza della nuova costruzione in ipotesi di modesto ampliamento di due servizi igienici già esistenti).

 

6. In caso di nuova costruzione abusiva si applica l’art. 77 della l. regione valle d’aosta n. 11 del 1998, e non l’art. 79 della stessa legge in materia di interventi abusivi di ristrutturazione.


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta

 

composto dai Signori:
Antonio GUIDA Presidente
Maddalena FILIPPI Consigliere, relatore
Rosaria TRIZZINO Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 84/2004 proposto dai signori
MARIA CRISTINA RAPISARDI e GIOVANNI BATTISTA CRISTOFORI, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’avvocato Walter Fumagalli, dall’avvocato Maria Lodovica Bognetti e dall’avvocato Donatella Locatelli, e presso lo studio di quest’ultima ad Aosta, Avenue Conseil des Commis 8, elettivamente domiciliati;

 

contro

 

il COMUNE DI COURMAYEUR, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Aosta, piazza Accademia di S. Anselmo;

 

per l’annullamento
a) dell’ordinanza di sospensione dei lavori prot. 9523 del 9 giugno 2004;
b) della diffida a demolire n. 288 dell’11 agosto 2004, e dei relativi atti presupposti e connessi, e in particolare dell’atto prot. 13313 del 9 agosto 2004;
c) del diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 16181 del 29 settembre 2004, impugnato con motivi aggiunti al ricorso;

 

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i rispettivi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Courmayeur;
Uditi alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005, relatore il Consigliere Maddalena Filippi, l’avv. Walter Fumagalli per i ricorrenti, e l’avv. Margherita Buscaglino su delega e per conto dell’avv. Giorgio Santilli per il Comune di Courmayeur;
Ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO

 

1. – Con il ricorso in epigrafe i signori Maria Cristina Rapisardi e Giovanni Bat-tista Cristofori – in qualità di proprietari di un fabbricato sito nel Comune di Courmayeur, in Val Ferret, in località Planpincieux (catastalmente contraddistinto con il mappale 195 del foglio 14) – impugnano l’ordinanza di sospensione dei lavori (prot. 9523 del 9 giugno 2004) e la successiva diffida a demolire (n. 288 dell’11 agosto 2004) che il Sindaco di Courmayeur ha emanato in relazione a lavori non autorizzati, realizzati nel fabbricato anzidetto (per il miglioramento dei servizi igienici esistenti), qualificati come intervento di “ampliamento ”.
Con il ricorso viene impugnato inoltre l’atto (prot. 13313 del 9 agosto 2004) con cui il Sindaco, rispondendo alle controdeduzioni formulate dai ricorrenti a segui-to dell’ordine di sospensione, ha escluso che l’intervento realizzato possa essere qualificato come ristrutturazione edilizia e ha preannunciato l’esercizio dei poteri repressivi, in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 44 della legge n. 47 del 1985.
2. – Con i motivi di ricorso si sostiene che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, prima di tutto, per incompetenza, in quanto adottati dal Sindaco e non dal Responsabile del servizio (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46.3 della legge regionale n. 54 del 1998 e dallo stesso Statuto comunale all’art. 34.2, in attuazione dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 267 del 2000); in secondo luogo, l’ordine di sospensione dei lavori sarebbe illegittimo per travisamento dei fatti, perché emanato quando già i lavori erano stati ultimati; inoltre, tanto l’ordine di sospensione dei lavori, quanto l’atto di risposta alle controdeduzioni, quanto la diffida a demolire, sarebbero illegittimi perché – in violazione del combinato disposto dell’art. 97 della legge regionale n. 11 del 1998 e degli articoli 3 e 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 380 del 2001 - qualificano l’intervento realizzato come “ampliamento”, anziché come ristrutturazione edilizia. Con riferimento in particolare alla diffida a demolire, tale provvedimento sarebbe ille-gittimo sia perché emanato in applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 77, anziché dall’articolo 79 della legge regionale n. 11 del 1998, sia perché emanato prima che agli interessati fosse stata comunicata la risposta alle controdeduzioni dagli stessi formulate, con la quale si preannunciava l’esercizio dei poteri repressivi, così impedendo la tempestiva presentazione della domanda di sanatoria.
3. – Con motivi aggiunti i ricorrenti impugnano il diniego (prot. n. 16181 del 29 settembre 2004) opposto dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune all’istanza di concessione in sanatoria presentata dai ricorrenti a seguito della notifica della diffida a demolire: tale diniego sarebbe illegittimo, oltre che per mancata considerazione delle argomentazioni svolte nelle tre memorie presentate dai ricorrenti, anche per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione delle disposizioni già invocate con il ricorso introduttivo.
4. - Il Comune di Courmayeur, costituitosi in giudizio, sostiene l’improcedibilità, in parte qua, del ricorso e comunque l’infondatezza delle censure svolte dai ricorrenti.

 

DIRITTO

 

1. – Oggetto del ricorso sono i provvedimenti – ordine di sospensione dei lavori, diffida a demolire e diniego di concessione in sanatoria – che il Comune di Courmayeur ha adottato a seguito dell’accertamento di lavori edilizi non autorizzati, realizzati dai ricorrenti sul fabbricato di loro proprietà.
2. – Va subito rilevata la fondatezza dell’eccezione con cui la difesa del Comune deduce la sopravvenuta carenza di interesse con riguardo al provvedimento di sospensione dei lavori: non v’è dubbio infatti che, considerata la natura meramente strumentale di tale misura cautelare, preordinata all’adozione del provvedimento definitivo, l’intervenuta emanazione della diffida a demolire comporta il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’ordine di sospensione dei lavori.
3. - L’eccezione di improcedibilità non è invece fondata con riguardo alla diffida a demolire. Va infatti osservato che i ricorrenti non hanno presentato domanda di condono ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47: dunque non è applicabile alla specie l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla difesa del Comune, secondo cui la presentazione della domanda di condono “fa venir meno l'interesse alla pronuncia su ricorsi contro provvedimenti sanzionatori di abusi emanati nel regime anteriore, atteso che in entrambi i casi, di accoglimento o di rigetto della domanda di condono edilizio, i precedenti provvedimenti sanzionatori perdono definitivamente efficacia, o perché la pretesa "punitiva" dell'amministrazione è superata dal rilascio del titolo che legittima l'abuso edilizio o perché alle vecchie sanzioni sono sostituite quelle nuove, che sono caratterizzate da un nuovo procedimento e da una maggiore gravosità” (Cons. St., Sez. V, 14 giugno 2004, n. 3794).
Nella caso in esame, come si legge nella domanda depositata agli atti, la richiesta di concessione in sanatoria è stata presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 84 della legge regionale n. 11 del 1998: si tratta dunque di una domanda di sanatoria a regime, il cui rigetto si limita ad accertare l’insussistenza dei presupposti per una “conversione” del procedimento sanzionatorio nel diverso procedimento di sanatoria dell’abuso edilizio. Il provvedimento negativo – che non trova titolo nella legge speciale sul condono, ma si fonda sulla continuità del regime sanzionatorio - non è suscettibile di incidere sull’efficacia degli atti eventualmente emanati dall’amministrazione nelle fasi del procedimento che hanno preceduto l’esercizio, da parte degli interessati, della facoltà di avvalersi della sanatoria.
4. – Quanto al merito, la questione giuridica posta con il ricorso riguarda la riconducibilità nell’ambito della definizione di ristrutturazione edilizia di un inter-vento così descritto nella relazione di sopralluogo dell’ufficio tecnico: “ampliamento sul lato nord est dell’edificio principale mediante costruzione di nuovo corpo di fabbrica avente misure esterne pari a mt. 1.60 x mt. 1.90 ed un’altezza esterna pari a circa mt. 3.70… Il nuovo ingombro è collegato internamente con l’edificio esistente mediante abbattimento della muratura perimetrale”.
Si tratta dunque di un intervento edilizio – non autorizzato dal Comune - che ha comportato una parziale modifica della sagoma dell’edificio e un modesto au-mento del volume.
Con i provvedimenti impugnati il Comune ha dapprima ordinato la demolizione di tale incremento di volume, in quanto realizzato senza titolo edilizio, poi ha negato la sanatoria dell’intervento sul presupposto della non conformità dello stesso alla disciplina prevista dal piano regolatore che, nella zona in cui è ubicato il fabbricato di proprietà dei ricorrenti, consente solo “interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5/8/78 n. 457” (art. 42 delle N.T.A.).
5.a - Secondo la tesi sostenuta con il ricorso l’intervento realizzato deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia – e deve quindi essere ritenuto conforme alle norme del piano regolatore – perché l’entità dell’incremento volumetrico (contenuto in pochi metri cubi) non consente di ascrivere l’intervento nell’ambito degli ampliamenti. In ogni caso, si sostiene con il ricorso, la nozione di ristrutturazione edilizia include anche interventi che realizzino l’ampliamento di edifici esistenti: tale assunto troverebbe conferma nell’art. 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ai sensi del quale sono interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli “che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso ”.
5.b – Il Comune sostiene invece che – anche a prescindere dalla questione dell’applicabilità del Testo unico in materia edilizia in una regione a statuto spe-ciale - la disposizione invocata dai ricorrenti non sarebbe rilevante perché concernente, non già la definizione degli interventi edilizi, ma la disciplina dei titoli; inoltre il riferimento, contenuto nell’art. 10, comma 1, lett. c), a ristrutturazioni che comportino modifiche di volume, non necessariamente significa che la norma consenta incrementi di volume. Ad avviso del Comune l’unico riferimento normativo rilevante ai fini della qualificazione dell’intervento abusivo realizzato dai ricorrenti sarebbe invece l’art. 3, comma 1, lett. d), del Testo unico che definisce di “ristrutturazione edilizia”, “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”.
Una tale definizione, ed in particolare il riferimento alla necessità del manteni-mento della stessa volumetria e sagoma, non lascerebbe spazio, secondo il Comune, ad una interpretazione che riconduca nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che comportano un aumento della volumetria esistente.
6. – Non v’è dubbio che, come osserva il Comune, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Testo unico, “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.”
Va tuttavia osservato che, come sottolineano i ricorrenti, la Regione Valle d’Aosta, nell’esercizio di tale potestà legislativa esclusiva, ha tra l’altro approva-to la legge regionale n. 11 del 1998, il cui articolo 97 dispone che “per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali hanno applica-zione le norme statali in materia edilizia e urbanistica”.
Va osservato inoltre che nella specie le N.T.A. del piano regolatore fanno riferimento, come si è visto, alle categorie di intervento edilizio definite da una norma statale (art. 31 della legge n. 457 del 1978), oggi abrogata e sostituita dalla corrispondente disposizione del Testo unico (art. 3).
Peraltro il Collegio osserva che la questione interpretativa posta con riguardo al combinato degli articoli 3 e 10 del Testo unico non é rilevante ai fini del decidere.
Nella specie infatti le .N.T.A. del piano regolatore, con riferimento alla zona di cui trattasi, prevedono solo interventi di recupero, senza fare cenno alcuno ad una possibilità di ampliamento del patrimonio edilizio esistente (art. 42): la scelta del Comune di escludere, in tali zone, interventi di ristrutturazione con ampliamento è del resto confermata dalla circostanza che, come rileva la difesa dell’Amministrazione, lo stesso art. 42 consente espressamente ampliamenti con riguardo con riguardo alle strutture esistenti complementari alla pratica sportiva del golf.
Dunque, la domanda di sanatoria presentata dai ricorrenti – avendo ad oggetto un intervento edilizio non “conforme agli strumenti di pianificazione . . . sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria” (art. 84 l. r. n. 11 del 1998) – è stata legittimamente respinta.
7. - Né è conferente il richiamo all’intervento di ristrutturazione urbanistica che – come ricordano i ricorrenti e come sottolineato anche nelle memorie presentate nel corso del procedimento sanzionatorio – consentirebbe di realizzare aumenti di volumetria in quanto ricompreso nell’elenco degli interventi di recupero ammes-si dal piano regolatore nell’area di cui trattasi.
Sul punto è sufficiente il rilievo che l’intervento di ristrutturazione urbanistica è rivolto, secondo quanto previsto dall’art. 31 della legge n. 457 del 1978 (articolo richiamato dall’art. 42 delle N.T.A.), “a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.
Nella specie, come si è visto, l’intervento riguarda una piccola parte di un singolo edificio esistente e non è quindi volto a sostituire l’esistente tessuto urbanisticoedilizio.
8. - Da ultimo, va esclusa la fondatezza della censura con cui si lamenta la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, delle tre memorie prodotte dai ricorrenti nel corso del procedimento sanzionatorio.
A questo proposito basta il rilievo che le argomentazioni svolte in tali memorie sostanzialmente riproducevano il contenuto delle osservazioni alle quali il Co-mune aveva già risposto con la nota n. 13313 del 9 agosto 2004 (impugnata tra gli atti presupposti, ma priva di valore provvedimentale in quanto, come già osservato, si limitava a preannunciare l’adozione di una misura sanzionatoria).
9. – Sono invece fondate le censure mosse dai ricorrenti contro la diffida a demolire: il provvedimento sanzionatorio non solo è stato emanato da un soggetto incompetente (il Sindaco, anziché il responsabile del servizio, competente ai sensi dell’invocato art. 46.3 della legge regionale n. 54 del 1998), ma è stato adottato, come si legge nella motivazione, ai sensi dell’art. 77 della legge regionale n. 11 del 1998, che riguarda gli interventi abusivi di nuova costruzione, anziché ai sensi dell’art. 79, che riguarda gli interventi di ristrutturazione eseguiti in assenza di titolo.
Come si è visto, l’ampliamento realizzato dai ricorrenti – se certamente comporta un quid pluris non consentito dalla normativa di piano regolatore - nemmeno può essere qualificato come nuova costruzione: si tratta invece di intervento di ristrut-turazione di entità non ammessa.
L’aumento di volume è infatti privo di quel presupposto implicito – l’autonomia strutturale e funzionale della parte nuova – che consente di ricondurre l’intervento nell’ambito delle nuove costruzioni.
In ogni caso il Comune ha omesso di considerare che, trattandosi di un modesto ampliamento di due servizi igienici, per un verso sarebbe impossibile l’acquisizione al patrimonio del Comune e la successiva demolizione e per altro verso non sarebbe neppure possibile la demolizione senza pregiudizio per l’immobile preesistente e legittimo.
10. – Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile quanto all’impugnazione del provvedimento n. 9523 del 9 giugno 2004; va accolto quanto all’impugnazione del provvedimento n. 288 dell’11 agosto 2004, che va per l’effetto annullato; va respinto quanto all’impugnazione del provvedimento n. 16181 del 29 settembre 2004.
Ricorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta in parte dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile; in parte lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento n. 288 dell’11 agosto 2004; in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005.

 

Antonio Guida Presidente f.to
Maddalena Filippi Consigliere estensore f.to

 

Depositata in Segreteria in data 21.04.2005.

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