| T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 21 aprile 2005 n. 48
Presidente GUIDA - Est. TRIZZINO
Maria Cristina RAPISARDI e Giovanni Battista CRISTOFORI
(avv. FUMAGALLI, BOGNETTI, LOCATELLI) contro COMUNE DI COURMAYEUR
(avv. SANTILLI). |
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1. Edilizia e urbanistica - Sospensione dei
lavori non autorizzati - Successiva emanazione della diffida
a demolire - Carenza di interesse in merito all’annullamento
dell’ordine di sospensione dei lavori.
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2. Edilizia e urbanistica - Richiesta di
concessione in sanatoria ex art. 84 l.r. n. 11/1998 - Carenza
di interesse in merito all’annullamento dell’ordine di demolizio-ne
- Non sussiste.
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3. Edilizia e urbanistica - Ordinanza di
sospensione dei lavori e successiva diffida a demolire per
lavori non autorizzati – Adozione da parte del Sindaco -
Incompeten-za - Sussiste.
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4. Edilizia e Urbanistica - Istanza di sanatoria
ex art. 84 l.r. 11/1998 - Qualificazio-ne da parte del Comune
dell’intervento edilizio come ampliamento anzichè ristrut-turazione
edilizia - Violazione del combinato disposto dell’art. 97
della legge regionale n. 11 del 1998 e degli articoli 3
e 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia approvato con D.P.R. 380 del 2001 –
Esclusione da parte delle N.T.A. di interventi di ristrutturazione
con ampliamento – irrilevanza.
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5. Edilizia e urbanistica - Nuova costruzione
- Definizione – Fattispecie
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6. Edilizia e urbanistica – Nuova costruzione
- Applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall’art.
77 della l.r. n. 11/1998 - Ristrutturazione edilizia con
ampliamento - applicabilità del regime sanzionatorio previsto
dall’art. 79 della l.r. n. 11/1998.
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1. Il provvedimento di sospensione dei lavori
non autorizzati è una misura cautelare, preordinata all’adozione
del provvedimento definitivo, con il che l’emanazione di
tale provvedimento definitivo, ossia della diffida a demolire,
comporta il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’ordine
di sospensione dei lavori.
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2. Il provvedimento emanato a seguito di
richiesta di concessione in sanatoria ex art. 84 della l.
regione valle d’aosta n. 11 del 1998 (sanatoria a regime)
non incide sull’efficacia degli atti emanati dall’amministrazione
nelle fasi del procedimento anteriori alla richie-sta di
sanatoria. Di conseguenza, tale richiesta di concessione
in sanatoria non fa venire meno - a differenza del c.d “condono
edilizio” - l’interesse al ricorso per l’annullamento della
diffida a demolire (che in ogni caso manterrebbe la propria
efficacia).
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3. Il provvedimento sanzionatorio di diffida
a demolire dev’essere emanato dal responsabile del servizio,
competente ai sensi dell’art. 46.3 della legge regionale
n. 54 del 1998, e non dal Sindaco., con conseguentemente
vizio di incompetenza dell’atto adotta-to da quest’ultimo.
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4. Qualora le norme tecniche di attuazione
del P.R.G. consentano meri interventi di recupero, escludendo
interventi di ristrutturazione con ampliamento, non è rilevante
che l’intervento edilizio venga qualificato come “nuova
costruzione” (anzichè come “ristrutturazione con ampliamento”):
in tal caso, infatti, l’intervento edilizio di cui si chiede
la sanatoria non è comunque conforme allo strumento urbanistico
vigente.
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5. La nuova costruzione è un intervento edilizio
che dev’essere dotato di autonomia strutturale e funzionale
della parte nuova rispetto all’edificio preesistente (è
stata esclu-sa l’esistenza della nuova costruzione in ipotesi
di modesto ampliamento di due servizi igienici già esistenti).
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6. In caso di nuova costruzione abusiva si
applica l’art. 77 della l. regione valle d’aosta n. 11 del
1998, e non l’art. 79 della stessa legge in materia di interventi
abusivi di ristrutturazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d’Aosta
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composto dai Signori:
Antonio GUIDA Presidente
Maddalena FILIPPI Consigliere, relatore
Rosaria TRIZZINO Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 84/2004 proposto dai signori
MARIA CRISTINA RAPISARDI e GIOVANNI BATTISTA CRISTOFORI,
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’avvocato
Walter Fumagalli, dall’avvocato Maria Lodovica Bognetti
e dall’avvocato Donatella Locatelli, e presso lo studio
di quest’ultima ad Aosta, Avenue Conseil des Commis 8, elettivamente
domiciliati;
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contro
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il COMUNE DI COURMAYEUR, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato
Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso la Segreteria
del TAR, in Aosta, piazza Accademia di S. Anselmo;
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per l’annullamento
a) dell’ordinanza di sospensione dei lavori prot. 9523 del
9 giugno 2004;
b) della diffida a demolire n. 288 dell’11 agosto 2004,
e dei relativi atti presupposti e connessi, e in particolare
dell’atto prot. 13313 del 9 agosto 2004;
c) del diniego di concessione edilizia in sanatoria prot.
n. 16181 del 29 settembre 2004, impugnato con motivi aggiunti
al ricorso;
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Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con
i rispettivi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Courmayeur;
Uditi alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005, relatore
il Consigliere Maddalena Filippi, l’avv. Walter Fumagalli
per i ricorrenti, e l’avv. Margherita Buscaglino su delega
e per conto dell’avv. Giorgio Santilli per il Comune di
Courmayeur;
Ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO
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1. – Con il ricorso in epigrafe i signori
Maria Cristina Rapisardi e Giovanni Bat-tista Cristofori
– in qualità di proprietari di un fabbricato sito nel Comune
di Courmayeur, in Val Ferret, in località Planpincieux (catastalmente
contraddistinto con il mappale 195 del foglio 14) – impugnano
l’ordinanza di sospensione dei lavori (prot. 9523 del 9
giugno 2004) e la successiva diffida a demolire (n. 288
dell’11 agosto 2004) che il Sindaco di Courmayeur ha emanato
in relazione a lavori non autorizzati, realizzati nel fabbricato
anzidetto (per il miglioramento dei servizi igienici esistenti),
qualificati come intervento di “ampliamento ”.
Con il ricorso viene impugnato inoltre l’atto (prot. 13313
del 9 agosto 2004) con cui il Sindaco, rispondendo alle
controdeduzioni formulate dai ricorrenti a segui-to dell’ordine
di sospensione, ha escluso che l’intervento realizzato possa
essere qualificato come ristrutturazione edilizia e ha preannunciato
l’esercizio dei poteri repressivi, in relazione alla ritenuta
inapplicabilità dell’art. 44 della legge n. 47 del 1985.
2. – Con i motivi di ricorso si sostiene che i provvedimenti
impugnati sarebbero illegittimi, prima di tutto, per incompetenza,
in quanto adottati dal Sindaco e non dal Responsabile del
servizio (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46.3
della legge regionale n. 54 del 1998 e dallo stesso Statuto
comunale all’art. 34.2, in attuazione dei principi sanciti
dal decreto legislativo n. 267 del 2000); in secondo luogo,
l’ordine di sospensione dei lavori sarebbe illegittimo per
travisamento dei fatti, perché emanato quando già i lavori
erano stati ultimati; inoltre, tanto l’ordine di sospensione
dei lavori, quanto l’atto di risposta alle controdeduzioni,
quanto la diffida a demolire, sarebbero illegittimi perché
– in violazione del combinato disposto dell’art. 97 della
legge regionale n. 11 del 1998 e degli articoli 3 e 10 del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia approvato con D.P.R. 380 del 2001 -
qualificano l’intervento realizzato come “ampliamento”,
anziché come ristrutturazione edilizia. Con riferimento
in particolare alla diffida a demolire, tale provvedimento
sarebbe ille-gittimo sia perché emanato in applicazione
del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 77, anziché
dall’articolo 79 della legge regionale n. 11 del 1998, sia
perché emanato prima che agli interessati fosse stata comunicata
la risposta alle controdeduzioni dagli stessi formulate,
con la quale si preannunciava l’esercizio dei poteri repressivi,
così impedendo la tempestiva presentazione della domanda
di sanatoria.
3. – Con motivi aggiunti i ricorrenti impugnano il diniego
(prot. n. 16181 del 29 settembre 2004) opposto dal Responsabile
dell’Ufficio tecnico del Comune all’istanza di concessione
in sanatoria presentata dai ricorrenti a seguito della notifica
della diffida a demolire: tale diniego sarebbe illegittimo,
oltre che per mancata considerazione delle argomentazioni
svolte nelle tre memorie presentate dai ricorrenti, anche
per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione
delle disposizioni già invocate con il ricorso introduttivo.
4. - Il Comune di Courmayeur, costituitosi in giudizio,
sostiene l’improcedibilità, in parte qua, del ricorso e
comunque l’infondatezza delle censure svolte dai ricorrenti.
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DIRITTO
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1. – Oggetto del ricorso sono i provvedimenti
– ordine di sospensione dei lavori, diffida a demolire e
diniego di concessione in sanatoria – che il Comune di Courmayeur
ha adottato a seguito dell’accertamento di lavori edilizi
non autorizzati, realizzati dai ricorrenti sul fabbricato
di loro proprietà.
2. – Va subito rilevata la fondatezza dell’eccezione con
cui la difesa del Comune deduce la sopravvenuta carenza
di interesse con riguardo al provvedimento di sospensione
dei lavori: non v’è dubbio infatti che, considerata la natura
meramente strumentale di tale misura cautelare, preordinata
all’adozione del provvedimento definitivo, l’intervenuta
emanazione della diffida a demolire comporta il venir meno
dell’interesse all’annullamento dell’ordine di sospensione
dei lavori.
3. - L’eccezione di improcedibilità non è invece fondata
con riguardo alla diffida a demolire. Va infatti osservato
che i ricorrenti non hanno presentato domanda di condono
ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47: dunque non è applicabile
alla specie l’orientamento giurisprudenziale, richiamato
dalla difesa del Comune, secondo cui la presentazione della
domanda di condono “fa venir meno l'interesse alla pronuncia
su ricorsi contro provvedimenti sanzionatori di abusi emanati
nel regime anteriore, atteso che in entrambi i casi, di
accoglimento o di rigetto della domanda di condono edilizio,
i precedenti provvedimenti sanzionatori perdono definitivamente
efficacia, o perché la pretesa "punitiva" dell'amministrazione
è superata dal rilascio del titolo che legittima l'abuso
edilizio o perché alle vecchie sanzioni sono sostituite
quelle nuove, che sono caratterizzate da un nuovo procedimento
e da una maggiore gravosità” (Cons. St., Sez. V, 14 giugno
2004, n. 3794).
Nella caso in esame, come si legge nella domanda depositata
agli atti, la richiesta di concessione in sanatoria è stata
presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 84 della legge
regionale n. 11 del 1998: si tratta dunque di una domanda
di sanatoria a regime, il cui rigetto si limita ad accertare
l’insussistenza dei presupposti per una “conversione” del
procedimento sanzionatorio nel diverso procedimento di sanatoria
dell’abuso edilizio. Il provvedimento negativo – che non
trova titolo nella legge speciale sul condono, ma si fonda
sulla continuità del regime sanzionatorio - non è suscettibile
di incidere sull’efficacia degli atti eventualmente emanati
dall’amministrazione nelle fasi del procedimento che hanno
preceduto l’esercizio, da parte degli interessati, della
facoltà di avvalersi della sanatoria.
4. – Quanto al merito, la questione giuridica posta con
il ricorso riguarda la riconducibilità nell’ambito della
definizione di ristrutturazione edilizia di un inter-vento
così descritto nella relazione di sopralluogo dell’ufficio
tecnico: “ampliamento sul lato nord est dell’edificio principale
mediante costruzione di nuovo corpo di fabbrica avente misure
esterne pari a mt. 1.60 x mt. 1.90 ed un’altezza esterna
pari a circa mt. 3.70… Il nuovo ingombro è collegato internamente
con l’edificio esistente mediante abbattimento della muratura
perimetrale”.
Si tratta dunque di un intervento edilizio – non autorizzato
dal Comune - che ha comportato una parziale modifica della
sagoma dell’edificio e un modesto au-mento del volume.
Con i provvedimenti impugnati il Comune ha dapprima ordinato
la demolizione di tale incremento di volume, in quanto realizzato
senza titolo edilizio, poi ha negato la sanatoria dell’intervento
sul presupposto della non conformità dello stesso alla disciplina
prevista dal piano regolatore che, nella zona in cui è ubicato
il fabbricato di proprietà dei ricorrenti, consente solo
“interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5/8/78
n. 457” (art. 42 delle N.T.A.).
5.a - Secondo la tesi sostenuta con il ricorso l’intervento
realizzato deve essere qualificato come ristrutturazione
edilizia – e deve quindi essere ritenuto conforme alle norme
del piano regolatore – perché l’entità dell’incremento volumetrico
(contenuto in pochi metri cubi) non consente di ascrivere
l’intervento nell’ambito degli ampliamenti. In ogni caso,
si sostiene con il ricorso, la nozione di ristrutturazione
edilizia include anche interventi che realizzino l’ampliamento
di edifici esistenti: tale assunto troverebbe conferma nell’art.
10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, ai sensi del quale sono interventi
di ristrutturazione edilizia anche quelli “che portino ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche
del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso
”.
5.b – Il Comune sostiene invece che – anche a prescindere
dalla questione dell’applicabilità del Testo unico in materia
edilizia in una regione a statuto spe-ciale - la disposizione
invocata dai ricorrenti non sarebbe rilevante perché concernente,
non già la definizione degli interventi edilizi, ma la disciplina
dei titoli; inoltre il riferimento, contenuto nell’art.
10, comma 1, lett. c), a ristrutturazioni che comportino
modifiche di volume, non necessariamente significa che la
norma consenta incrementi di volume. Ad avviso del Comune
l’unico riferimento normativo rilevante ai fini della qualificazione
dell’intervento abusivo realizzato dai ricorrenti sarebbe
invece l’art. 3, comma 1, lett. d), del Testo unico che
definisce di “ristrutturazione edilizia”, “gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione,
la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica”.
Una tale definizione, ed in particolare il riferimento alla
necessità del manteni-mento della stessa volumetria e sagoma,
non lascerebbe spazio, secondo il Comune, ad una interpretazione
che riconduca nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia anche quelli che comportano un aumento della volumetria
esistente.
6. – Non v’è dubbio che, come osserva il Comune, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del Testo unico, “Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e
nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme
di attuazione.”
Va tuttavia osservato che, come sottolineano i ricorrenti,
la Regione Valle d’Aosta, nell’esercizio di tale potestà
legislativa esclusiva, ha tra l’altro approva-to la legge
regionale n. 11 del 1998, il cui articolo 97 dispone che
“per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre
leggi regionali hanno applica-zione le norme statali in
materia edilizia e urbanistica”.
Va osservato inoltre che nella specie le N.T.A. del piano
regolatore fanno riferimento, come si è visto, alle categorie
di intervento edilizio definite da una norma statale (art.
31 della legge n. 457 del 1978), oggi abrogata e sostituita
dalla corrispondente disposizione del Testo unico (art.
3).
Peraltro il Collegio osserva che la questione interpretativa
posta con riguardo al combinato degli articoli 3 e 10 del
Testo unico non é rilevante ai fini del decidere.
Nella specie infatti le .N.T.A. del piano regolatore, con
riferimento alla zona di cui trattasi, prevedono solo interventi
di recupero, senza fare cenno alcuno ad una possibilità
di ampliamento del patrimonio edilizio esistente (art. 42):
la scelta del Comune di escludere, in tali zone, interventi
di ristrutturazione con ampliamento è del resto confermata
dalla circostanza che, come rileva la difesa dell’Amministrazione,
lo stesso art. 42 consente espressamente ampliamenti con
riguardo con riguardo alle strutture esistenti complementari
alla pratica sportiva del golf.
Dunque, la domanda di sanatoria presentata dai ricorrenti
– avendo ad oggetto un intervento edilizio non “conforme
agli strumenti di pianificazione . . . sia con riferimento
al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo
al momento della presentazione della domanda di concessione
in sanatoria” (art. 84 l. r. n. 11 del 1998) – è stata legittimamente
respinta.
7. - Né è conferente il richiamo all’intervento di ristrutturazione
urbanistica che – come ricordano i ricorrenti e come sottolineato
anche nelle memorie presentate nel corso del procedimento
sanzionatorio – consentirebbe di realizzare aumenti di volumetria
in quanto ricompreso nell’elenco degli interventi di recupero
ammes-si dal piano regolatore nell’area di cui trattasi.
Sul punto è sufficiente il rilievo che l’intervento di ristrutturazione
urbanistica è rivolto, secondo quanto previsto dall’art.
31 della legge n. 457 del 1978 (articolo richiamato dall’art.
42 delle N.T.A.), “a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale”.
Nella specie, come si è visto, l’intervento riguarda una
piccola parte di un singolo edificio esistente e non è quindi
volto a sostituire l’esistente tessuto urbanisticoedilizio.
8. - Da ultimo, va esclusa la fondatezza della censura con
cui si lamenta la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione,
delle tre memorie prodotte dai ricorrenti nel corso del
procedimento sanzionatorio.
A questo proposito basta il rilievo che le argomentazioni
svolte in tali memorie sostanzialmente riproducevano il
contenuto delle osservazioni alle quali il Co-mune aveva
già risposto con la nota n. 13313 del 9 agosto 2004 (impugnata
tra gli atti presupposti, ma priva di valore provvedimentale
in quanto, come già osservato, si limitava a preannunciare
l’adozione di una misura sanzionatoria).
9. – Sono invece fondate le censure mosse dai ricorrenti
contro la diffida a demolire: il provvedimento sanzionatorio
non solo è stato emanato da un soggetto incompetente (il
Sindaco, anziché il responsabile del servizio, competente
ai sensi dell’invocato art. 46.3 della legge regionale n.
54 del 1998), ma è stato adottato, come si legge nella motivazione,
ai sensi dell’art. 77 della legge regionale n. 11 del 1998,
che riguarda gli interventi abusivi di nuova costruzione,
anziché ai sensi dell’art. 79, che riguarda gli interventi
di ristrutturazione eseguiti in assenza di titolo.
Come si è visto, l’ampliamento realizzato dai ricorrenti
– se certamente comporta un quid pluris non consentito dalla
normativa di piano regolatore - nemmeno può essere qualificato
come nuova costruzione: si tratta invece di intervento di
ristrut-turazione di entità non ammessa.
L’aumento di volume è infatti privo di quel presupposto
implicito – l’autonomia strutturale e funzionale della parte
nuova – che consente di ricondurre l’intervento nell’ambito
delle nuove costruzioni.
In ogni caso il Comune ha omesso di considerare che, trattandosi
di un modesto ampliamento di due servizi igienici, per un
verso sarebbe impossibile l’acquisizione al patrimonio del
Comune e la successiva demolizione e per altro verso non
sarebbe neppure possibile la demolizione senza pregiudizio
per l’immobile preesistente e legittimo.
10. – Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile quanto
all’impugnazione del provvedimento n. 9523 del 9 giugno
2004; va accolto quanto all’impugnazione del provvedimento
n. 288 dell’11 agosto 2004, che va per l’effetto annullato;
va respinto quanto all’impugnazione del provvedimento n.
16181 del 29 settembre 2004.
Ricorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d’Aosta in parte dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile;
in parte lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento
n. 288 dell’11 agosto 2004; in parte lo respinge, nei sensi
di cui in motivazione.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze
del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’ Autorità amministrativa.
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Così deciso in Aosta nella camera di consiglio
del 19 gennaio 2005.
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Antonio Guida Presidente f.to
Maddalena Filippi Consigliere estensore f.to
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Depositata in Segreteria in data 21.04.2005.
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