| T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 14 aprile 2005 n. 47
Presidente GUIDA, Est. TRIZZINO
Daniel IONASC (avv. BORNEY) contro MINISTERO INTERNO (Avv.
Stato) |
|
1. Stranieri - Permesso di soggiorno per
turismo – Rigetto - Avviso di avvio del procedimento ex
artt. 3-7 della l. n. 241/1990 - Non è necessario.
|
| |
|
2. Stranieri - Permesso di soggiorno per
turismo – Rigetto - Traduzione del de-creto in lingua conosciuta
dall’interessato in base all’articolo 13, comma 7 del D.Lvo
n. 286 del 1998 ed all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n.
394 del 1999 - Non è necessaria.
|
| |
|
3. Stranieri - Possibilità di entrare e permanere
nel territorio dello Stato per un periodo non superiore
ai tre mesi senza munirsi né del visto di ingresso, né del
permesso di soggiorno in base all’art. 5 del D.Lvo 286 del
1990, al Regolamento UE n. 539 del 2001 come modificato
dal regolamento Ue n. 2414 del 2001 - Non sussiste.
|
| |
|
4. Stranieri – Soggiorno per turismo - Art.
5 del D.Lvo 286 del 1990, al Regola-mento UE n. 539 del
2001 come modificato dal regolamento Ue n. 2414 del 2001
– Condizioni.
|
|
1. La comunicazione di avvio del procedimento
non è necessaria per i provvedi-menti ad istanza di parte,
quali la richiesta di permesso di soggiorno per turismo.
|
| |
|
2. La mancata traduzione in una lingua conosciuta
dall’interessato del decreto di diniego di soggiorno dello
straniero costituisce mera irregolarità. Essa rileva soltanto
ai fini della rimessione in termini, ove abbia cagionato
la tardiva presentazione del ricorso.
|
| |
|
3. Il cittadino straniero non ha la possibilità
di entrare e permanere nel territorio dello Stato per un
periodo non superiore ai tre mesi senza munirsi né del visto
di ingresso, né del permesso di soggiorno in base all’art.
5 del D.Lvo 286 del 1990, al Regolamento UE n. 539 del 2001
come modificato dal regolamento Ue n. 2414 del 2001.
|
| |
|
4. Sulla scorta del Regolamento di attuazione
del T.U. in materia di immigrazio-ne (D. Lvo n. 286 del
1998), approvato con il D.P.R. n. 394 del 1999 e dell’articolo
5 del T.U., il cittadino straniero che desideri soggiornare
nel territorio nazionale per motivi di turismo per un periodo
non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai 90 giorni
ha l’obbligo di richiedere entro otto giorni dal
suo in-gresso il permesso di soggiorno per motivi turistici
allegando alla domanda l’altro documentazione atta a comprovare
i mezzi di sostentamento (polizza fi-deiussoria, traveller
cheques, carta di credito etc.) durante il soggiorno nella
mi-sura definita da apposite direttive statali oltre ai
mezzi sufficienti all’acquisto di un titolo di viaggio per
il rientro nel paese di provenienza.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d’Aosta
|
| |
|
composto dai Signori:
Antonio GUIDA Presidente
Maddalena FILIPPI Consigliere
Rosaria TRIZZINO Consigliere, relatore
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 6/2003 proposto da
Ionasc Daniel rappresentato e difeso dall’avvocato
G. Borney ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Aosta, via Losanna 10, come da mandato a margine del
ricorso;
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria per legge
in Torino, corso Stati Uniti 45;
|
| |
|
per l’annullamento
del decreto del Questore della Valle d’Aosta 17.10.2002
n. 52/02, con il quale è stato negato al ricorrente il permesso
di soggiorno per turismo;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza pubblica del 16 febbraio 2004, relatore
il consigliere Rosaria Trizzino, l'avvocato G,. Borney per
il ricorrente;
Ritenuto e considerato quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Oggetto del presente ricorso è il provvedimento
del Questore della Valle d’Aosta 17.10.2002 n. 52/02 di
rigetto del permesso di soggiorno per turismo, richiesto
dal cittadino rumeno ricorrente.
A sostegno del gravame l’istante deduce i seguenti motivi
di illegittimità: 1) Violazione dell’articolo 7 della legge
7.8.1990 n. 241, in quanto il provvedimento impugnato non
sarebbe stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento;
2) Violazione dell’articolo 13, comma 7 del D.Lvo n. 286
del 1998 e dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 394 del
1999; violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990
per carenza di motivazione, in quanto il contestato decreto
non sarebbe stato tradotto in lingua conosciuta dall’interessato,
né sarebbero state indicate le ragioni per cui tale tradu-zione
non sarebbe avvenuta;
3) Violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 per
difetto di motiva-zione in relazione all’indicazione dei
presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato
la decisione dell’Amministrazione;
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
5) Violazione dell’articolo 5 del D.Lvo 286 del 1990, del
Regolamento UE n. 539 del 2001 come modificato dal regolamento
Ue n. 2414 del 2001, in quanto tali norme avrebbero consentito
al ricorrente di entrare e permane-re nel territorio dello
Stato per un periodo non superiore ai tre mesi senza munirsi
né del visto di ingresso, né del permesso di soggiorno.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio contestando
la fondatezza del ricorso.
Con ordinanza 23 gennaio 2003 n. 7 questo Tribunale Amministrativo
respingeva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato presentata dal ricorrente.
All’udienza del 16 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta
in decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce
la violazione degli articoli 3 e 7 della legge 241 del 1990
rilevando che l’atto impugnato non sarebbe stato preceduto
dalla comunicazione di avvio del procedimento.
La censura non ha pregio.
Al riguardo va infatti rilevato che trattasi di provvedimento
ad istanza di parte per l’adozione del quale è pacifico
in giurisprudenza che non opera l'obbligo san-cito in via
generale dall'art. 7 della legge n. 241/1990 (cfr., tra
le più recenti, C.d.S., V, 1 dicembre 2003 n. 7826 e 10
marzo 2003 n. 1283; Tar Emilia Roma-gna, Bologna, 31 marzo
2004 n. 463, 25 febbraio 2004 n. 282 e 19 settembre 2003
n. 1571).
2. Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale
si lamenta la violazione dell’articolo 13, comma 7 del D.Lvo
n. 286 del 1998 e dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n.
394 del 1999; violazione dell’articolo 3 della legge 241
del 1990 per difetto di motivazione e perché il provvedimento
non sarebbe stato tradotto in lingua a lui conosciuta
Sul punto occorre rilevare che la giurisprudenza amministrativa
è univoca nel ritenere che la mancata traduzione, in una
lingua conosciuta dall’interessato, del decreto di diniego
di soggiorno dello straniero determina una mera irregolarità,
che può eventualmente assumere rilievo ai fini della rimessione
in termini, ove abbia cagionato la tardiva presentazione
del ricorso.
3. Con il terzo, quarto e quinto mezzo di gravame che per
la loro correlazione possono essere trattati congiuntamente,
il ricorrente deduce:
a) la violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990
per difetto di motiva-zione rilevando che il rifiuto del
permesso di soggiorno non sarebbe sorretto da valide giustificazioni
b) il difetto di istruttoria, lamentando la mancanza di
specifici accertamenti in relazione all’asserita insussistenza
di mezzi di sostentamento;
c) la violazione dell’articolo 5 del D. Lvo n. 286 del 1998
e dei Regolamenti U.E. n. 539/2001 del 15.3.2001 e n. 2414/2001
del 7.12.2001, che esentando i cittadini rumeni dal visto
di ingresso nel territorio degli stati membri, ne consentirebbero
la permanenza per un periodo non superiore a tre mesi senza
necessità di ulteriori adempimenti.
3.1. Le doglianze sono prive di fondamento.
Al riguardo va infatti rilevato che dal combinato disposto
delle disposizioni con-tenute negli articoli 4 e 5 del T.U.
in materia di immigrazione di cui al D. Lvo n. 286 del 1998,
si evince che, indipendentemente dal visto, l’ingresso e,
quindi, la permanenza nel territorio nazionale di cittadini
stranieri saranno consentiti a co-loro che dimostrino di
essere in possesso di idonea documentazione atta a con-fermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità
di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno
e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi
di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
3.2. Più specificamente, in base al Regolamento di attuazione
del T.U. approvato con il D.P.R. n. 394 del 1999 e all’articolo
5 del T.U., il cittadino straniero rego-larmente entrato
in Italia, che desideri soggiornare nel territorio nazionale
per motivi di turismo per un periodo non inferiore ai 30
giorni e non superiore ai 90 giorni ha l’obbligo di richiedere
entro otto giorni dal suo ingresso il permesso di soggiorno
per motivi turistici allegando alla domanda fra l’altro
documentazione atta a comprovare i mezzi di sostentamento
(polizza fideiussoria, traveller cheques, carta di credito
etc.) durante il soggiorno nella misura definita da apposite
direttive statali oltre ai mezzi sufficienti all’acquisto
di un titolo di viaggio per il rientro nel paese di provenienza.
3.3. Ciò posto osserva il Collegio che, nella fattispecie,
dal contesto del provve-dimento impugnato e da quanto sostenuto
dallo stesso ricorrente si evince incon-testabilmente che
lo straniero non era stato in grado di dimostrare né un
domici-lio mediante dichiarazione di ospitalità, né la disponibilità
di mezzi di sussistenza per la permanenza nel territorio
italiano. Tanto basta pertanto a escludere che il provvedimento
impugnato incorra nei de-dotti vizi di motivazione e di
istruttoria.
4. Il ricorso va dunque respinto.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese e competenze del giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta,
respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze
del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio
del 16 febbraio 2005;
|
| |
|
Antonio Guida Presidente f.to
Rosaria Trizzino Consigliere, estensore f.to
|
| |
|
Depositata in Segreteria in data 14.04.2005.
|
|