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T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 14 aprile 2005 n. 47
Presidente GUIDA, Est. TRIZZINO
Daniel IONASC (avv. BORNEY) contro MINISTERO INTERNO (Avv. Stato)


1. Stranieri - Permesso di soggiorno per turismo – Rigetto - Avviso di avvio del procedimento ex artt. 3-7 della l. n. 241/1990 - Non è necessario.

 

2. Stranieri - Permesso di soggiorno per turismo – Rigetto - Traduzione del de-creto in lingua conosciuta dall’interessato in base all’articolo 13, comma 7 del D.Lvo n. 286 del 1998 ed all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 394 del 1999 - Non è necessaria.

 

3. Stranieri - Possibilità di entrare e permanere nel territorio dello Stato per un periodo non superiore ai tre mesi senza munirsi né del visto di ingresso, né del permesso di soggiorno in base all’art. 5 del D.Lvo 286 del 1990, al Regolamento UE n. 539 del 2001 come modificato dal regolamento Ue n. 2414 del 2001 - Non sussiste.

 

4. Stranieri – Soggiorno per turismo - Art. 5 del D.Lvo 286 del 1990, al Regola-mento UE n. 539 del 2001 come modificato dal regolamento Ue n. 2414 del 2001 – Condizioni.

1. La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per i provvedi-menti ad istanza di parte, quali la richiesta di permesso di soggiorno per turismo.

 

2. La mancata traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato del decreto di diniego di soggiorno dello straniero costituisce mera irregolarità. Essa rileva soltanto ai fini della rimessione in termini, ove abbia cagionato la tardiva presentazione del ricorso.

 

3. Il cittadino straniero non ha la possibilità di entrare e permanere nel territorio dello Stato per un periodo non superiore ai tre mesi senza munirsi né del visto di ingresso, né del permesso di soggiorno in base all’art. 5 del D.Lvo 286 del 1990, al Regolamento UE n. 539 del 2001 come modificato dal regolamento Ue n. 2414 del 2001.

 

4. Sulla scorta del Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazio-ne (D. Lvo n. 286 del 1998), approvato con il D.P.R. n. 394 del 1999 e dell’articolo 5 del T.U., il cittadino straniero che desideri soggiornare nel territorio nazionale per motivi di turismo per un periodo non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai 90 giorni ha l’obbligo di richiedere entro otto giorni dal suo in-gresso il permesso di soggiorno per motivi turistici allegando alla domanda l’altro documentazione atta a comprovare i mezzi di sostentamento (polizza fi-deiussoria, traveller cheques, carta di credito etc.) durante il soggiorno nella mi-sura definita da apposite direttive statali oltre ai mezzi sufficienti all’acquisto di un titolo di viaggio per il rientro nel paese di provenienza.


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta

 

composto dai Signori:
Antonio GUIDA Presidente
Maddalena FILIPPI Consigliere
Rosaria TRIZZINO Consigliere, relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6/2003 proposto da
Ionasc Daniel rappresentato e difeso dall’avvocato G. Borney ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta, via Losanna 10, come da mandato a margine del ricorso;

 

contro

 

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria per legge in Torino, corso Stati Uniti 45;

 

per l’annullamento
del decreto del Questore della Valle d’Aosta 17.10.2002 n. 52/02, con il quale è stato negato al ricorrente il permesso di soggiorno per turismo;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza pubblica del 16 febbraio 2004, relatore il consigliere Rosaria Trizzino, l'avvocato G,. Borney per il ricorrente;
Ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO

 

Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del Questore della Valle d’Aosta 17.10.2002 n. 52/02 di rigetto del permesso di soggiorno per turismo, richiesto dal cittadino rumeno ricorrente.
A sostegno del gravame l’istante deduce i seguenti motivi di illegittimità: 1) Violazione dell’articolo 7 della legge 7.8.1990 n. 241, in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento;
2) Violazione dell’articolo 13, comma 7 del D.Lvo n. 286 del 1998 e dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 394 del 1999; violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 per carenza di motivazione, in quanto il contestato decreto non sarebbe stato tradotto in lingua conosciuta dall’interessato, né sarebbero state indicate le ragioni per cui tale tradu-zione non sarebbe avvenuta;
3) Violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 per difetto di motiva-zione in relazione all’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione;
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
5) Violazione dell’articolo 5 del D.Lvo 286 del 1990, del Regolamento UE n. 539 del 2001 come modificato dal regolamento Ue n. 2414 del 2001, in quanto tali norme avrebbero consentito al ricorrente di entrare e permane-re nel territorio dello Stato per un periodo non superiore ai tre mesi senza munirsi né del visto di ingresso, né del permesso di soggiorno.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso.
Con ordinanza 23 gennaio 2003 n. 7 questo Tribunale Amministrativo respingeva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato presentata dal ricorrente.
All’udienza del 16 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 3 e 7 della legge 241 del 1990 rilevando che l’atto impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
La censura non ha pregio.
Al riguardo va infatti rilevato che trattasi di provvedimento ad istanza di parte per l’adozione del quale è pacifico in giurisprudenza che non opera l'obbligo san-cito in via generale dall'art. 7 della legge n. 241/1990 (cfr., tra le più recenti, C.d.S., V, 1 dicembre 2003 n. 7826 e 10 marzo 2003 n. 1283; Tar Emilia Roma-gna, Bologna, 31 marzo 2004 n. 463, 25 febbraio 2004 n. 282 e 19 settembre 2003 n. 1571).
2. Parimenti infondato è il secondo motivo con il quale si lamenta la violazione dell’articolo 13, comma 7 del D.Lvo n. 286 del 1998 e dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 394 del 1999; violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 per difetto di motivazione e perché il provvedimento non sarebbe stato tradotto in lingua a lui conosciuta
Sul punto occorre rilevare che la giurisprudenza amministrativa è univoca nel ritenere che la mancata traduzione, in una lingua conosciuta dall’interessato, del decreto di diniego di soggiorno dello straniero determina una mera irregolarità, che può eventualmente assumere rilievo ai fini della rimessione in termini, ove abbia cagionato la tardiva presentazione del ricorso.
3. Con il terzo, quarto e quinto mezzo di gravame che per la loro correlazione possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente deduce:
a) la violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 per difetto di motiva-zione rilevando che il rifiuto del permesso di soggiorno non sarebbe sorretto da valide giustificazioni
b) il difetto di istruttoria, lamentando la mancanza di specifici accertamenti in relazione all’asserita insussistenza di mezzi di sostentamento;
c) la violazione dell’articolo 5 del D. Lvo n. 286 del 1998 e dei Regolamenti U.E. n. 539/2001 del 15.3.2001 e n. 2414/2001 del 7.12.2001, che esentando i cittadini rumeni dal visto di ingresso nel territorio degli stati membri, ne consentirebbero la permanenza per un periodo non superiore a tre mesi senza necessità di ulteriori adempimenti.
3.1. Le doglianze sono prive di fondamento.
Al riguardo va infatti rilevato che dal combinato disposto delle disposizioni con-tenute negli articoli 4 e 5 del T.U. in materia di immigrazione di cui al D. Lvo n. 286 del 1998, si evince che, indipendentemente dal visto, l’ingresso e, quindi, la permanenza nel territorio nazionale di cittadini stranieri saranno consentiti a co-loro che dimostrino di essere in possesso di idonea documentazione atta a con-fermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
3.2. Più specificamente, in base al Regolamento di attuazione del T.U. approvato con il D.P.R. n. 394 del 1999 e all’articolo 5 del T.U., il cittadino straniero rego-larmente entrato in Italia, che desideri soggiornare nel territorio nazionale per motivi di turismo per un periodo non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai 90 giorni ha l’obbligo di richiedere entro otto giorni dal suo ingresso il permesso di soggiorno per motivi turistici allegando alla domanda fra l’altro documentazione atta a comprovare i mezzi di sostentamento (polizza fideiussoria, traveller cheques, carta di credito etc.) durante il soggiorno nella misura definita da apposite direttive statali oltre ai mezzi sufficienti all’acquisto di un titolo di viaggio per il rientro nel paese di provenienza.
3.3. Ciò posto osserva il Collegio che, nella fattispecie, dal contesto del provve-dimento impugnato e da quanto sostenuto dallo stesso ricorrente si evince incon-testabilmente che lo straniero non era stato in grado di dimostrare né un domici-lio mediante dichiarazione di ospitalità, né la disponibilità di mezzi di sussistenza per la permanenza nel territorio italiano. Tanto basta pertanto a escludere che il provvedimento impugnato incorra nei de-dotti vizi di motivazione e di istruttoria.
4. Il ricorso va dunque respinto.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2005;

 

Antonio Guida Presidente f.to
Rosaria Trizzino Consigliere, estensore f.to

 

Depositata in Segreteria in data 14.04.2005.

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