| T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Ordinanza 13 aprile 2005 n. 15
Presidente GUIDA, est. TRIZZINO
CETTI SPA (avv. SORBARA e CANTA) contro REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA (avv. GARANCINI e BANFI) e CONSORZIO RAVENNATE
COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO (avv. CARNELLI e DOCIMO)
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1. – Contratti della PA – Lavori pubblici
- Gara- requisiti di ammissione - Annotazione sul casellario
informatico - Dichiarazioni non veritiere in altra gara
- Esclusione in base all’art. 75 comma 1, lettera h), d.P.R.
554/1999 - Tassatività dell’esclusione.
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2. – Contratti della PA- Lavori pubblici
- Gara - Annotazione sul casellario informatico - Dichiarazioni
non veritiere in altra gara - Dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata – Irrilevanza.
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1. La resa di dichiarazioni non veritiere
in altra gara da parte del concorrente (annotate sul casellario
informatico ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 34/2000)
comportano tassati-vamente l’esclusione dell’impresa dalla
gara, senza alcun margine di valutazione di-screzionale
da parte dell’Amministrazione.
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2. La dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata è rilevante ai fini della parte-cipazione alle
gare non nel caso di dichiarazioni non veritiere in altra
gara, ma nella diversa ipotesi della sentenza di condanna
passata in giudicato (oppure di applicazione della pena
su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.)
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale
verso il legale rappresentante o il direttore tecni-co dell’impresa
(in base alla lettera c) del medesimo articolo 75 del d.P.R.
n. 554/1999
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
SEZIONE UNICA
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Registro Ordinanze: 15/2005
Registro Generale: 17/2005
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nelle persone dei Signori:
ANTONIO DR. GUIDA Presidente
MADDALENA DR. FILIPPI Cons.
ROSARIA AVV. TRIZZINO Cons. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nella Camera di Consiglio del 13 Aprile 2005
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Visto il ricorso 17/2005 proposto da:
CETTI SPA rappresentata e difesa da: SORBARA AVV.
SANDRO CANTA AVV. ANGELA con domicilio eletto in AOSTA VIA
XAVIER DE MAISTRE N. 24 presso SORBARA AVV. SANDRO
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contro
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA rappresentata
e difesa da: GARANCINI AVV. GIANFRANCO BANFI AVV. ANTONELLA
con domicilio eletto in AOSTA VIA CROCE DI CITTA', N. 44
presso MAIONE AVV. CLAUDIO
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e nei confronti di
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO
rappresentato e difeso da: CARNELLI AVV. PIERCARLO DOCIMO
AVV. RENATO con domicilio eletto in AOSTA VIA LOSANNA, n.
17 presso CARNELLI AVV. PIERCARLO
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento n. 4776 dell’8 febbraio 2005, notificato
alla ricorrente in data 16 febbraio 2005, con il quale la
Regione Valle d’Aosta ha escluso la ricorrente CETTI s.p.a.
dalla gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei
lavori di pro-tezione della S.R. n. 47 di Cogne, “in quanto
come risulta dall’annotazione sul ca-sellario informatico
ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34, l’impresa
ha reso dichiarazioni non veritiere in una gara espletata
dal Comune di Milano”.
- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposta
in favore dell’impresa controinteressata in data 21 marzo
2005;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguenziale
e/o comunque connesso con i precedenti, ivi compresi, per
quanto occorrer possa, il bando ed i relativi alle-gati,
nonché l’eventuale aggiudicazione definitiva e il contratto
stipulato con imprese terze;
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e per la conseguente condanna dell’Amministrazione
al risarcimento del danno derivante alla Società ricorrente
dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presen-tata in via incidentale dalla società
ricorrente;
Visto il decreto n. 14/2005 in data 1° aprile 2005, con
cui con cui il Presidente di questo Tribunale ha accolto
l’istanza di adozione di misure cautelari provvisorie;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO
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Uditi, nella camera di consiglio del 13 aprile
2005, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avv. Angela
Canta per la società ricorrente, l’avv. Gianfranco Garancini
per l’amministrazione regionale intimata e l’avv. Renato
Docimo per il Consorzio Ravennate;
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come
modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Considerato che l’esclusione è, nella specie, tassativamente
prevista dall’articolo 75 lettera h del D.P.R. 554 del 1999
senza alcun margine di valutazione da parte dell’Amministrazione;
Ritenuto che la dissociazione cui fa riferimento la ricorrente
concerne la diversa e non rilevante ipotesi della lettera
c) del medesimo articolo 75,
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P.Q.M.
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Respinge la suindicata domanda incidentale
di sospensione.
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La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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AOSTA, 13 aprile 2005
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Antonio Guida - Presidente f.to
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Rosaria Trizzino - Consigliere, estensore
f.to
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