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n. 5-2005 - © copyright

T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Ordinanza 13 aprile 2005 n. 15
Presidente GUIDA, est. TRIZZINO
CETTI SPA (avv. SORBARA e CANTA) contro REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (avv. GARANCINI e BANFI) e CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO (avv. CARNELLI e DOCIMO)


1. – Contratti della PA – Lavori pubblici - Gara- requisiti di ammissione - Annotazione sul casellario informatico - Dichiarazioni non veritiere in altra gara - Esclusione in base all’art. 75 comma 1, lettera h), d.P.R. 554/1999 - Tassatività dell’esclusione.

 

2. – Contratti della PA- Lavori pubblici - Gara - Annotazione sul casellario informatico - Dichiarazioni non veritiere in altra gara - Dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata – Irrilevanza.

1. La resa di dichiarazioni non veritiere in altra gara da parte del concorrente (annotate sul casellario informatico ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 34/2000) comportano tassati-vamente l’esclusione dell’impresa dalla gara, senza alcun margine di valutazione di-screzionale da parte dell’Amministrazione.

 

2. La dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata è rilevante ai fini della parte-cipazione alle gare non nel caso di dichiarazioni non veritiere in altra gara, ma nella diversa ipotesi della sentenza di condanna passata in giudicato (oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale verso il legale rappresentante o il direttore tecni-co dell’impresa (in base alla lettera c) del medesimo articolo 75 del d.P.R. n. 554/1999


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
SEZIONE UNICA

 

Registro Ordinanze: 15/2005
Registro Generale: 17/2005

 

nelle persone dei Signori:
ANTONIO DR. GUIDA Presidente
MADDALENA DR. FILIPPI Cons.
ROSARIA AVV. TRIZZINO Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 13 Aprile 2005

 

Visto il ricorso 17/2005 proposto da:
CETTI SPA rappresentata e difesa da: SORBARA AVV. SANDRO CANTA AVV. ANGELA con domicilio eletto in AOSTA VIA XAVIER DE MAISTRE N. 24 presso SORBARA AVV. SANDRO

 

contro

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA rappresentata e difesa da: GARANCINI AVV. GIANFRANCO BANFI AVV. ANTONELLA con domicilio eletto in AOSTA VIA CROCE DI CITTA', N. 44 presso MAIONE AVV. CLAUDIO

 

e nei confronti di
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO rappresentato e difeso da: CARNELLI AVV. PIERCARLO DOCIMO AVV. RENATO con domicilio eletto in AOSTA VIA LOSANNA, n. 17 presso CARNELLI AVV. PIERCARLO

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento n. 4776 dell’8 febbraio 2005, notificato alla ricorrente in data 16 febbraio 2005, con il quale la Regione Valle d’Aosta ha escluso la ricorrente CETTI s.p.a. dalla gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di pro-tezione della S.R. n. 47 di Cogne, “in quanto come risulta dall’annotazione sul ca-sellario informatico ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34, l’impresa ha reso dichiarazioni non veritiere in una gara espletata dal Comune di Milano”.
- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell’impresa controinteressata in data 21 marzo 2005;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso con i precedenti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il bando ed i relativi alle-gati, nonché l’eventuale aggiudicazione definitiva e il contratto stipulato con imprese terze;

 

e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno derivante alla Società ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presen-tata in via incidentale dalla società ricorrente;
Visto il decreto n. 14/2005 in data 1° aprile 2005, con cui con cui il Presidente di questo Tribunale ha accolto l’istanza di adozione di misure cautelari provvisorie;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO

 

Uditi, nella camera di consiglio del 13 aprile 2005, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avv. Angela Canta per la società ricorrente, l’avv. Gianfranco Garancini per l’amministrazione regionale intimata e l’avv. Renato Docimo per il Consorzio Ravennate;
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Considerato che l’esclusione è, nella specie, tassativamente prevista dall’articolo 75 lettera h del D.P.R. 554 del 1999 senza alcun margine di valutazione da parte dell’Amministrazione;
Ritenuto che la dissociazione cui fa riferimento la ricorrente concerne la diversa e non rilevante ipotesi della lettera c) del medesimo articolo 75,

 

P.Q.M.

 

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

AOSTA, 13 aprile 2005

 

Antonio Guida - Presidente f.to

 

Rosaria Trizzino - Consigliere, estensore f.to

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