| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2005
n. 4825
Pres. Onorato, Est. Pappalardo
Federico Salvatore (Avv. Biagio Capasso e Raffaele Salatiello)
c. Com. di Qualiano (n.c.) |
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1. Edilizia e urbanistica – Ordinanza di
demolizione – Avviso di avvio del procedimento – Obbligo
– Sussiste.
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2. Edilizia e urbanistica – Ordinanza di
demolizione - Mancato avviso di avvio del procedimento –
Illegittimità – Sussiste
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1. Nel caso di adozione dell’ordinanza di
demolizione di manufatti abusivi l’Autorità Amministrativa
ha l’obbligo, in ossequio alle disposizioni dettate dalla
legge fondamentale sul procedimento amministrativo, di notiziare
il medesimo ricorrente dell’inizio del procedimento, volto
all’adozione del provvedimento in oggetto.
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2. E’ illegittimo, per violazione dell’art.
7 l. 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento di demolizione
di opere edilizie abusive che sia stato adottato senza la
previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
- NAPOLI SEZIONE SECONDA
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composto dai Magistrati:
Dr. Antonio Onorato - Presidente
Dr. Umberto Maiello - Componente
Dr. Paolo Severini - Componente, estensore
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
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sul ricorso n. 2047/2005, proposto da
Federico Salvatore, rappresentato e difeso dagli
Avv. Biagio Capasso e Raffaele Salatiello, ed elettivamente
domiciliato, in Napoli, al viale A. Gramsci n. 19;
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contro
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il Comune di Qualiano, in persona
del Sindaco – legale rappresentante p.t., non costituito
in giudizio;
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per l’annullamento
- 1) dell’ordinanza di demolizione e di ripristino dello
stato dei luoghi, n. 89 del 17.12.2004, a firma del Responsabile
del Settore Tecnico del Comune di Qualiano;
- 2) del verbale di constatazione d’irregolarità edilizie
n. 23/04 e della relativa relazione tecnica;
- 3) d’ogni altro provvedimento preordinato, collegato,
connesso e conseguente, ivi compreso il successivo verbale
n. 36/04;
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Udita, all'udienza del 7.04.05, la relazione del Componente
del Collegio, dr. Paolo Severini, e uditi altresì i difensori0,
come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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Com’è stato rappresentato ai difensori delle
parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n.
1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel
merito con sentenza in forma semplificata, adottata in camera
di consiglio. Avverso il provvedimento di demolizione indicato
in epigrafe, il ricorrente ha articolato censure di violazione
di legge (artt. 3 e 7 l. 241/90; 31, 36 e 41 d.P.R. 380/01),
nonché d’eccesso di potere per difetto di motivazione e
d’istruttoria, sviamento, violazione del giusto procedimento;
all’udienza in camera di consiglio del 7.04.05 il ricorso
era trattenuto in decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato; in particolare
deve ritenersi assorbente la censura, secondo la quale illegittimamente
l’Amministrazione ha omesso di comunicare, al ricorrente,
l’avvio del procedimento, volto all’adozione della sanzione
della demolizione, da eseguirsi entro e non oltre novanta
giorni dalla notifica del provvedimento.
S’osserva, infatti, che nella specie l’Autorità Amministrativa
aveva l’obbligo, in ossequio alle disposizioni dettate dalla
legge fondamentale sul procedimento amministrativo, di notiziare
il medesimo ricorrente dell’inizio del procedimento, volto
all’adozione del provvedimento in oggetto.
Si tengano presenti, al riguardo, le seguenti massime: “E'
illegittimo l’ordine di demolizione di manufatti abusivi
che non sia stato preceduto dall’avviso di inizio del procedimento”
(T.A.R. Trentino – Alto Adige, Bolzano, n. 490 del 2.11.2002);
“E’ illegittimo, per violazione dell’art. 7 l. 7 agosto
1990 n. 241, il provvedimento di demolizione di opere edilizie
abusive che sia stato adottato senza la previa comunicazione
all’interessato dell’avvio del procedimento” (T.A.R. Abruzzo,
L’Aquila, n. 332 del 14.06.2002), e numerose altre della
Sezione.
In conformità al citato orientamento giurisprudenziale,
deve ritenersi che, nella specie, il Comune di Qualiano
doveva dare notizia dell’avvio del procedimento, volto alla
demolizione delle opere abusive in oggetto; il che viceversa,
stando alla prospettazione del ricorso, non contrastata
da elementi di segno contrario, non è avvenuto.
L’accoglimento del predetto motivo fa ritenere assorbita
ogni altra censura. Quanto agli altri provvedimenti impugnati,
il ricorso è inammissibile, trattandosi di atti preparatori
all’adozione dell’impugnata ordinanza di demolizione, come
tali non lesivi.
Quanto alle spese processuali, sussistono giustificati motivi
per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, l’accoglie, nei sensi di cui in
motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento di
demolizione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così deciso, in Napoli, nella Camera di
Consiglio del 7.04.05.
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Antonio Onorato
Presidente
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Paolo Severini
Referendario, Estensore
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