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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2005 n. 4825
Pres. Onorato, Est. Pappalardo
Federico Salvatore (Avv. Biagio Capasso e Raffaele Salatiello) c. Com. di Qualiano (n.c.)


1. Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione – Avviso di avvio del procedimento – Obbligo – Sussiste.

 

2. Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione - Mancato avviso di avvio del procedimento – Illegittimità – Sussiste

1. Nel caso di adozione dell’ordinanza di demolizione di manufatti abusivi l’Autorità Amministrativa ha l’obbligo, in ossequio alle disposizioni dettate dalla legge fondamentale sul procedimento amministrativo, di notiziare il medesimo ricorrente dell’inizio del procedimento, volto all’adozione del provvedimento in oggetto.

 

2. E’ illegittimo, per violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive che sia stato adottato senza la previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
- NAPOLI SEZIONE SECONDA

 

composto dai Magistrati:
Dr. Antonio Onorato - Presidente
Dr. Umberto Maiello - Componente
Dr. Paolo Severini - Componente, estensore
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)

 

sul ricorso n. 2047/2005, proposto da
Federico Salvatore, rappresentato e difeso dagli Avv. Biagio Capasso e Raffaele Salatiello, ed elettivamente domiciliato, in Napoli, al viale A. Gramsci n. 19;

 

contro

 

il Comune di Qualiano, in persona del Sindaco – legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
- 1) dell’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, n. 89 del 17.12.2004, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Qualiano;
- 2) del verbale di constatazione d’irregolarità edilizie n. 23/04 e della relativa relazione tecnica;
- 3) d’ogni altro provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compreso il successivo verbale n. 36/04;

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Udita, all'udienza del 7.04.05, la relazione del Componente del Collegio, dr. Paolo Severini, e uditi altresì i difensori0, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

Com’è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata, adottata in camera di consiglio. Avverso il provvedimento di demolizione indicato in epigrafe, il ricorrente ha articolato censure di violazione di legge (artt. 3 e 7 l. 241/90; 31, 36 e 41 d.P.R. 380/01), nonché d’eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, sviamento, violazione del giusto procedimento; all’udienza in camera di consiglio del 7.04.05 il ricorso era trattenuto in decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato; in particolare deve ritenersi assorbente la censura, secondo la quale illegittimamente l’Amministrazione ha omesso di comunicare, al ricorrente, l’avvio del procedimento, volto all’adozione della sanzione della demolizione, da eseguirsi entro e non oltre novanta giorni dalla notifica del provvedimento.
S’osserva, infatti, che nella specie l’Autorità Amministrativa aveva l’obbligo, in ossequio alle disposizioni dettate dalla legge fondamentale sul procedimento amministrativo, di notiziare il medesimo ricorrente dell’inizio del procedimento, volto all’adozione del provvedimento in oggetto.
Si tengano presenti, al riguardo, le seguenti massime: “E' illegittimo l’ordine di demolizione di manufatti abusivi che non sia stato preceduto dall’avviso di inizio del procedimento” (T.A.R. Trentino – Alto Adige, Bolzano, n. 490 del 2.11.2002); “E’ illegittimo, per violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive che sia stato adottato senza la previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento” (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 332 del 14.06.2002), e numerose altre della Sezione.
In conformità al citato orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che, nella specie, il Comune di Qualiano doveva dare notizia dell’avvio del procedimento, volto alla demolizione delle opere abusive in oggetto; il che viceversa, stando alla prospettazione del ricorso, non contrastata da elementi di segno contrario, non è avvenuto.
L’accoglimento del predetto motivo fa ritenere assorbita ogni altra censura. Quanto agli altri provvedimenti impugnati, il ricorso è inammissibile, trattandosi di atti preparatori all’adozione dell’impugnata ordinanza di demolizione, come tali non lesivi.
Quanto alle spese processuali, sussistono giustificati motivi per dichiararle integralmente compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento di demolizione impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7.04.05.

 

Antonio Onorato
Presidente

 

Paolo Severini
Referendario, Estensore

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