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| n. 5-2005 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 29 aprile 2005
n. 5321
Pres. Est. F. Donadono
Romeo ed altri (Avv. Marco Ambro) c. Comune di Procida (Avv.
Orazio Abbamonte). |
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1. Ambiente e Rifiuti – Regolamento per l’applicazione
tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani – Approvato
dopo il per la deliberazione del bilancio di previsione
del medesimo anno – Illegittimità – Sussiste.
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2. Ambiente e Rifiuti – Regolamento per l’applicazione
tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani – Art.
53 co. 16 legge 388/00 – Applicabilità anche ai regolamenti
approvati dopo l’inizio dell’esercizio finanziario – Sussiste.
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1. E’ illegittimo il regolamento per l’applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati relativo ad un determinato anno, approvato
con delibera do consiglio comunale oltre il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo
anno.
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2. L’art. 53, co. 16, della legge n. 388
del 2000 prevede che le tariffe ed i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali siano approvati entro la
data stabilita per la deliberazione del bilancio di previsione
ed, in questo caso, possano trovare applicazione per l’intero
anno di riferimento, anche se l’approvazione avvenga dopo
l’inizio dell’esercizio (1).
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(1) Fattispecie relativa all’approvazione del regolamento
per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati relativo all’anno 2003, approvato
con delibera di consiglio comunale del dicembre 2003, laddove,
in forza dell’art. 1 del decreto-legge n. 50 del 2003, è
stato fissato alla data del 30/5/2003 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per il 2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania
sezione prima
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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- sul ricorso n. 4415/04 reg. gen. proposto
da
Giovanni Romeo, Donatella Pandolfi, Nicola Zoccolella,
Salvatore Esposito di Marcantonio, Giovanni Lubrano Lavadera,
Patrizia Barone, Giulia Muro, Raimondo Vicidomini, Giosuè
Scotto di Santillo, Giulio Giuseppe Badalucci, Giuseppe
Scotto di Galletta, Vincenzo Lubrano Lavadera, Tommaso Scotto
di Ciccariello, Giovanni Fiumicello, Ciro De Candia, Arco
Scotto di Gregorio, Pasquale Esposito, Giovanni Scotto di
Ciccariello, Giovanni Barone, Antonio Di Costanzo, Domenico
Scotto di Perta, Antonio Leonardo Azzolini, Francesco Spinelli,
Sergio D’Andrea, Leonardo Zoccolella, Antonio Savoia, Anna
Maria Ruocco, Domenico Nappa, Ferdinando Corcione, Enrico
Guardascione, Gerardo Veneziani, Luigi Scurce, Annunziata
Parve, Leonardo Galatola, Vincenzo Scotto di Ciccariello,
Bianca Di Finizio, Rachele Carannante, Antonio Schiano di
Colella, Francesco di Meglio, Michele Sasso, Enrico Anastasio,
Domenico Florentino, Domenico Scotto di Vettimo, Francesco
Cerase, Antonio Iliceto, Annunziata Carabellese, Salvatore
Lamina, Antonietta Lubrano Lavadera, Vittoria De Luca, Marco
Maimeri, Angela Casalnuovo, Michele De Rubertis, Ciro Aurelio,
Vincenzo Massa, Geremia Costagliola, Angelo Visaggio, Arcangelo
Lubrano Lavadera, Enrico Marrazzo, Salvatore Lubrano Lavadera,
Antonio Amalfitano, Antonio Ambrosino, Andrea Scotto di
Carlo, Luisa Maria Vitale, Anna Maria Grazia Giovanna Scotto
di Carlo, Immacolata Lionetti Aversa, Leonardo Lesbino,
Francesco Mazzella, Antonio Scotto di Minico, Assunta Fiorella
Ambrosino, Margherita Scotto di Ciccariello, Giovanni Piro,
Domenico Vacca, Giuseppe Pugliese, Angelina Assante di Cupillo,
Concetta Assante di Cupillo, Circo Costagliola d’Abele,
Nicola Assante di Panzillo, Rosalinda Esposito, Maria Genoveffa
Nappa, Pasquale Amalfitano, Tommaso Aiello, Nicola Cerase,
Giovanni Armini, Luisa Anna Ambrosino, Filomena Ambrosino,
Vincenzo Muro, Filomena Capodanno, Maria Arezzo, Teresina
Arezzi e Anna Borgogna, rappresentati e difesi dall’avv.
Marco Ambron, con lo stesso elettivamente domiciliati in
Napoli alla via E. Suarez n. 21,
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contro
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Comune di Procida, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Abbamonte,
presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al
viale Gramsci n. 16,
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e nei confronti di
S.E.P.A. Società Ecologica Procida Ambiente s.r.l., in
persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’avv. Armando Profili, con lo stesso elettivamente
domiciliata in Napoli alla via Marino Turchi n. 34,
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per l’annullamento
delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 96 del 22/12/2003,
n. 100 del 27/12/2003, concernenti l’approvazione del regolamento
per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, nonché di ogni altro atto connesso
ivi compresa se ed in quanto lesiva la deliberazione n.
10 del 26/2/2003;
- sui motivi aggiunti proposti dagli stessi ricorrenti
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per l’annullamento
della deliberazione consiliare n. 14 del 31/5/2004 se ed
in quanto recante la riapprovazione per l’anno 2003 del
regolamento in questione, nonché degli atti connessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune
e della società SEPA, con i rispettivi allegati;
visti i motivi aggiunti;
viste le memorie difensive ed i documenti prodotti dalle
parti;
visti gli atti di rinuncia al ricorso di alcuni dei ricorrenti;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 23/2/2005, relatore il cons. Donadono,
uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.
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FATTO
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Con ricorso notificato il 27/3/2004, i ricorrenti
in epigrafe elencati impugnavano gli atti con i quali il
Comune di Procida aveva approvato il regolamento per l’applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati, in sostituzione della tassa per lo smaltimento
dei r.s.u. con effetto dal 2003.
L’amministrazione comunale ed il gestore del servizio si
costituivano in giudizio resistendo alle pretese avverse.
Con atto notificato il 18/10/2004, i medesimi ricorrenti
proponevano motivi aggiunti estendendo l’impugnativa alla
deliberazione n. 14 del 31/5/2004 avente ad oggetto “determinazione
tariffa rifiuti solidi urbani – anno 2004 – regolamento”.
La domanda incidentale di sospensione non veniva trattata
essendo cancellata dal ruolo cautelare.
Con atti depositati in udienza dal procuratore dei ricorrenti
i sig.i Domenico Florentino, Antonio Azzolini, Geremia Costagliola,
Teresina Arezzi, Annunziata Parve e Annunziata Lubrano Lavadera
manifestavano l’intendimento di rinunciare al ricorso in
esame.
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DIRITTO
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1. Va, in primo luogo, dato atto della estinzione
del giudizio limitatamente ai ricorrenti che hanno dichiarato
di rinunciare al ricorso.
2. Preliminarmente le difese delle parti resistenti rilevano
che alcuni dei ricorrenti non avrebbero alcun pregiudizio
dagli atti impugnati in quanto l’applicazione della nuova
tariffa comporterebbe per gli stessi una riduzione degli
oneri addebitati, per cui il ricorso collettivamente proposto
sarebbe inammissibile, atteso che gli interessi dei ricorrenti
sarebbero differenziati e non convergenti.
L’eccezione va disattesa: alcuni dei ricorrenti in questione
hanno rinunciato al ricorso, per cui la relativa posizione
non può essere presa in considerazione, mentre per gli altri
non può dirsi provata la sussistenza di situazioni conflittuali,
posto che la difesa dei ricorrenti ha confermato il pregiudizio
lamentato dagli interessati (e non ulteriormente contestato
dalle parti resistenti), derivante dal cumulo di una pluralità
di utenze. 3. Nel merito i ricorrenti contestano che:
- il regolamento impugnato sarebbe stato approvato in data
27/12/2003, con efficacia retroattiva della tariffa per
l’anno 2003, dopo la scadenza del termine previsto dall’art.
53, co. 16, della legge n. 388 del 2000 (come modificato
dall’art. 27, co. 8, della legge n. 448 del 2001) che fa
riferimento al termine per l’approvazione del bilancio preventivo,
fissato al 30/5/2003 per effetto della proroga stabilita
dal decreto legge n. 50 del 2003;
- l’approvazione tardiva del regolamento in questione determinerebbe
altresì la violazione dell’art. 172 del d. lgs. n. 267 del
2000 nella parte in cui prevede che al bilancio di previsione
siano allegate le deliberazioni in materia tariffaria;
- la deliberazione n. 96 del 2003 sarebbe illegittima nella
parte in cui prevede che il suddetto termine non sia perentorio
e che non vi sia connessione con la programmazione di bilancio;
- il Comune avrebbe omesso di adempiere alle formalità previste
dall’art. 49, co. 4-bis, del d. lgs. n. 22 del 1997 nei
due anni precedenti all’entrata in vigore della nuova tariffa;
- la delibera n. 100 del 2003 sarebbe stata approvata senza
una votazione articolo per articolo del Regolamento, secondo
quanto previsto dalla normativa sull’attività dell’organo
consiliare.
3.1. Per quanto riguarda il primo motivo, la difesa del
Comune resistente obietta che:
- la disposizione invocata dai ricorrenti, concernente il
termine di approvazione del regolamento, riguarderebbe esigenze
di contabilità e non la posizione dei cittadini;
- gli introiti tariffari per il servizio, svolto dalla società
SAPE, non inciderebbero sull’equilibrio di bilancio;
- la soppressione della “TARSU” risalirebbe alla delibera
n. 10 del 26/2/2003, con espressa riserva di determinazione
delle tariffe, per cui l’approvazione sarebbe tempestiva.
Al riguardo giova premettere che l’art. 53, co. 16, della
legge n. 388 del 2000 prevede che le tariffe ed i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali siano approvati
entro la data stabilita per la deliberazione del bilancio
di previsione ed, in questo caso, possano trovare applicazione
per l’intero anno di riferimento, anche se l’approvazione
avvenga dopo l’inizio dell’esercizio. Le determinazioni
in questione incidono nella sfera giuridica degli utenti;
e ciò a prescindere dal soggetto che gestisce il servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Orbene, in forza dell’art. 1 del decreto-legge n. 50 del
2003, è stato fissato alla data del 30/5/2003 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2003.
Sennonché nella specie il Regolamento è stato approvato
a dicembre, con effetto esteso a tutto il 2003.
Né può assumere rilevanza, ai fini dell’osservanza del termine
in questione, l’adozione di atti prodromici o “sperimentali”
che rinviano a successive deliberazioni per la definizione
e la disciplina della materia.
Il motivo in esame si palesa pertanto fondato.
3.2. La fondatezza delle suddette doglianze è assorbente
rispetto alle ulteriori censure dedotte con il ricorso.
4. Con i motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la delibera
consiliare sopravvenuta con la quale è stato riapprovato
il regolamento in questione, contestandone l’illegittimità
derivata dai vizi denunciati con l’atto introduttivo del
giudizio.
Al riguardo è da osservare che il nuovo regolamento (evidentemente
sostitutivo del primo) ha effetto a partire dall’anno 2004
e che la deliberazione consiliare con cui è approvato si
palesa autonoma e distinta rispetto alle precedenti. Manca
un vincolo di presupposizione che leghi la sorte delle delibere
anteriori a quella dell’atto impugnato con i motivi aggiunti,
per cui è da escludere che quest’ultimo possa essere inficiato
pe>r l’illegittimità derivata dai vizi denunciati relativamente
alle prime.
Sennonché, i ricorrenti non deducono vizi propri dell’atto
contestato con i motivi aggiunti.
Inoltre tale impugnativa è espressamente proposta “se ed
in quanto con la medesima delibera si intende riapprovare
anche per l’anno 2003 il regolamento”; il che è da escludere.
Pertanto il gravame presentato con i motivi aggiunti risulta
inammissibile. 5. Attesa la parziale reciproca soccombenza,
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, sezione prima, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 4415/04, così provvede:
- dà atto della rinuncia al ricorso limitatamente ai ricorrenti
Domenico Florentino, Antonio Azzolini, Geremia Costagliola,
Teresina Arezzi, Annunziata Parve e Annunziata Lubrano Lavadera;
- in accoglimento dell’impugnativa proposta dagli altri
ricorrenti, annulla le deliberazioni consiliari n. 96 e
n. 100 del 2003;
- dichiara l’inammissibilità dell’impugnativa contro la
delibera consiliare n. 14 del 2004;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, addì 23 febbraio e
23 marzo 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei
signori:
Fabio Donadono Presidente f.f. estensore
Arcangelo Monaciliuni consigliere
Carlo Buonauro referendario
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