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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 29 aprile 2005 n. 5321
Pres. Est. F. Donadono
Romeo ed altri (Avv. Marco Ambro) c. Comune di Procida (Avv. Orazio Abbamonte).


1. Ambiente e Rifiuti – Regolamento per l’applicazione tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani – Approvato dopo il per la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo anno – Illegittimità – Sussiste.

 

2. Ambiente e Rifiuti – Regolamento per l’applicazione tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani – Art. 53 co. 16 legge 388/00 – Applicabilità anche ai regolamenti approvati dopo l’inizio dell’esercizio finanziario – Sussiste.

1. E’ illegittimo il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati relativo ad un determinato anno, approvato con delibera do consiglio comunale oltre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo anno.

 

2. L’art. 53, co. 16, della legge n. 388 del 2000 prevede che le tariffe ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali siano approvati entro la data stabilita per la deliberazione del bilancio di previsione ed, in questo caso, possano trovare applicazione per l’intero anno di riferimento, anche se l’approvazione avvenga dopo l’inizio dell’esercizio (1).

 

_____________
(1) Fattispecie relativa all’approvazione del regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati relativo all’anno 2003, approvato con delibera di consiglio comunale del dicembre 2003, laddove, in forza dell’art. 1 del decreto-legge n. 50 del 2003, è stato fissato alla data del 30/5/2003 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2003.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania
sezione prima

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

- sul ricorso n. 4415/04 reg. gen. proposto da
Giovanni Romeo, Donatella Pandolfi, Nicola Zoccolella, Salvatore Esposito di Marcantonio, Giovanni Lubrano Lavadera, Patrizia Barone, Giulia Muro, Raimondo Vicidomini, Giosuè Scotto di Santillo, Giulio Giuseppe Badalucci, Giuseppe Scotto di Galletta, Vincenzo Lubrano Lavadera, Tommaso Scotto di Ciccariello, Giovanni Fiumicello, Ciro De Candia, Arco Scotto di Gregorio, Pasquale Esposito, Giovanni Scotto di Ciccariello, Giovanni Barone, Antonio Di Costanzo, Domenico Scotto di Perta, Antonio Leonardo Azzolini, Francesco Spinelli, Sergio D’Andrea, Leonardo Zoccolella, Antonio Savoia, Anna Maria Ruocco, Domenico Nappa, Ferdinando Corcione, Enrico Guardascione, Gerardo Veneziani, Luigi Scurce, Annunziata Parve, Leonardo Galatola, Vincenzo Scotto di Ciccariello, Bianca Di Finizio, Rachele Carannante, Antonio Schiano di Colella, Francesco di Meglio, Michele Sasso, Enrico Anastasio, Domenico Florentino, Domenico Scotto di Vettimo, Francesco Cerase, Antonio Iliceto, Annunziata Carabellese, Salvatore Lamina, Antonietta Lubrano Lavadera, Vittoria De Luca, Marco Maimeri, Angela Casalnuovo, Michele De Rubertis, Ciro Aurelio, Vincenzo Massa, Geremia Costagliola, Angelo Visaggio, Arcangelo Lubrano Lavadera, Enrico Marrazzo, Salvatore Lubrano Lavadera, Antonio Amalfitano, Antonio Ambrosino, Andrea Scotto di Carlo, Luisa Maria Vitale, Anna Maria Grazia Giovanna Scotto di Carlo, Immacolata Lionetti Aversa, Leonardo Lesbino, Francesco Mazzella, Antonio Scotto di Minico, Assunta Fiorella Ambrosino, Margherita Scotto di Ciccariello, Giovanni Piro, Domenico Vacca, Giuseppe Pugliese, Angelina Assante di Cupillo, Concetta Assante di Cupillo, Circo Costagliola d’Abele, Nicola Assante di Panzillo, Rosalinda Esposito, Maria Genoveffa Nappa, Pasquale Amalfitano, Tommaso Aiello, Nicola Cerase, Giovanni Armini, Luisa Anna Ambrosino, Filomena Ambrosino, Vincenzo Muro, Filomena Capodanno, Maria Arezzo, Teresina Arezzi e Anna Borgogna, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Ambron, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla via E. Suarez n. 21,

 

contro

 

Comune di Procida, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Abbamonte, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 16,

 

e nei confronti di
S.E.P.A. Società Ecologica Procida Ambiente s.r.l., in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Armando Profili, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Marino Turchi n. 34,

 

per l’annullamento
delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 96 del 22/12/2003, n. 100 del 27/12/2003, concernenti l’approvazione del regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché di ogni altro atto connesso ivi compresa se ed in quanto lesiva la deliberazione n. 10 del 26/2/2003;
- sui motivi aggiunti proposti dagli stessi ricorrenti

 

per l’annullamento
della deliberazione consiliare n. 14 del 31/5/2004 se ed in quanto recante la riapprovazione per l’anno 2003 del regolamento in questione, nonché degli atti connessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune e della società SEPA, con i rispettivi allegati;
visti i motivi aggiunti;
viste le memorie difensive ed i documenti prodotti dalle parti;
visti gli atti di rinuncia al ricorso di alcuni dei ricorrenti;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 23/2/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 27/3/2004, i ricorrenti in epigrafe elencati impugnavano gli atti con i quali il Comune di Procida aveva approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. con effetto dal 2003.
L’amministrazione comunale ed il gestore del servizio si costituivano in giudizio resistendo alle pretese avverse.
Con atto notificato il 18/10/2004, i medesimi ricorrenti proponevano motivi aggiunti estendendo l’impugnativa alla deliberazione n. 14 del 31/5/2004 avente ad oggetto “determinazione tariffa rifiuti solidi urbani – anno 2004 – regolamento”.
La domanda incidentale di sospensione non veniva trattata essendo cancellata dal ruolo cautelare.
Con atti depositati in udienza dal procuratore dei ricorrenti i sig.i Domenico Florentino, Antonio Azzolini, Geremia Costagliola, Teresina Arezzi, Annunziata Parve e Annunziata Lubrano Lavadera manifestavano l’intendimento di rinunciare al ricorso in esame.

 

DIRITTO

 

1. Va, in primo luogo, dato atto della estinzione del giudizio limitatamente ai ricorrenti che hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
2. Preliminarmente le difese delle parti resistenti rilevano che alcuni dei ricorrenti non avrebbero alcun pregiudizio dagli atti impugnati in quanto l’applicazione della nuova tariffa comporterebbe per gli stessi una riduzione degli oneri addebitati, per cui il ricorso collettivamente proposto sarebbe inammissibile, atteso che gli interessi dei ricorrenti sarebbero differenziati e non convergenti.
L’eccezione va disattesa: alcuni dei ricorrenti in questione hanno rinunciato al ricorso, per cui la relativa posizione non può essere presa in considerazione, mentre per gli altri non può dirsi provata la sussistenza di situazioni conflittuali, posto che la difesa dei ricorrenti ha confermato il pregiudizio lamentato dagli interessati (e non ulteriormente contestato dalle parti resistenti), derivante dal cumulo di una pluralità di utenze. 3. Nel merito i ricorrenti contestano che:
- il regolamento impugnato sarebbe stato approvato in data 27/12/2003, con efficacia retroattiva della tariffa per l’anno 2003, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 53, co. 16, della legge n. 388 del 2000 (come modificato dall’art. 27, co. 8, della legge n. 448 del 2001) che fa riferimento al termine per l’approvazione del bilancio preventivo, fissato al 30/5/2003 per effetto della proroga stabilita dal decreto legge n. 50 del 2003;
- l’approvazione tardiva del regolamento in questione determinerebbe altresì la violazione dell’art. 172 del d. lgs. n. 267 del 2000 nella parte in cui prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni in materia tariffaria;
- la deliberazione n. 96 del 2003 sarebbe illegittima nella parte in cui prevede che il suddetto termine non sia perentorio e che non vi sia connessione con la programmazione di bilancio;
- il Comune avrebbe omesso di adempiere alle formalità previste dall’art. 49, co. 4-bis, del d. lgs. n. 22 del 1997 nei due anni precedenti all’entrata in vigore della nuova tariffa;
- la delibera n. 100 del 2003 sarebbe stata approvata senza una votazione articolo per articolo del Regolamento, secondo quanto previsto dalla normativa sull’attività dell’organo consiliare.
3.1. Per quanto riguarda il primo motivo, la difesa del Comune resistente obietta che:
- la disposizione invocata dai ricorrenti, concernente il termine di approvazione del regolamento, riguarderebbe esigenze di contabilità e non la posizione dei cittadini;
- gli introiti tariffari per il servizio, svolto dalla società SAPE, non inciderebbero sull’equilibrio di bilancio;
- la soppressione della “TARSU” risalirebbe alla delibera n. 10 del 26/2/2003, con espressa riserva di determinazione delle tariffe, per cui l’approvazione sarebbe tempestiva.
Al riguardo giova premettere che l’art. 53, co. 16, della legge n. 388 del 2000 prevede che le tariffe ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali siano approvati entro la data stabilita per la deliberazione del bilancio di previsione ed, in questo caso, possano trovare applicazione per l’intero anno di riferimento, anche se l’approvazione avvenga dopo l’inizio dell’esercizio. Le determinazioni in questione incidono nella sfera giuridica degli utenti; e ciò a prescindere dal soggetto che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Orbene, in forza dell’art. 1 del decreto-legge n. 50 del 2003, è stato fissato alla data del 30/5/2003 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2003.
Sennonché nella specie il Regolamento è stato approvato a dicembre, con effetto esteso a tutto il 2003.
Né può assumere rilevanza, ai fini dell’osservanza del termine in questione, l’adozione di atti prodromici o “sperimentali” che rinviano a successive deliberazioni per la definizione e la disciplina della materia.
Il motivo in esame si palesa pertanto fondato.
3.2. La fondatezza delle suddette doglianze è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte con il ricorso.
4. Con i motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la delibera consiliare sopravvenuta con la quale è stato riapprovato il regolamento in questione, contestandone l’illegittimità derivata dai vizi denunciati con l’atto introduttivo del giudizio.
Al riguardo è da osservare che il nuovo regolamento (evidentemente sostitutivo del primo) ha effetto a partire dall’anno 2004 e che la deliberazione consiliare con cui è approvato si palesa autonoma e distinta rispetto alle precedenti. Manca un vincolo di presupposizione che leghi la sorte delle delibere anteriori a quella dell’atto impugnato con i motivi aggiunti, per cui è da escludere che quest’ultimo possa essere inficiato pe>r l’illegittimità derivata dai vizi denunciati relativamente alle prime.
Sennonché, i ricorrenti non deducono vizi propri dell’atto contestato con i motivi aggiunti.
Inoltre tale impugnativa è espressamente proposta “se ed in quanto con la medesima delibera si intende riapprovare anche per l’anno 2003 il regolamento”; il che è da escludere.
Pertanto il gravame presentato con i motivi aggiunti risulta inammissibile. 5. Attesa la parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4415/04, così provvede:
- dà atto della rinuncia al ricorso limitatamente ai ricorrenti Domenico Florentino, Antonio Azzolini, Geremia Costagliola, Teresina Arezzi, Annunziata Parve e Annunziata Lubrano Lavadera;
- in accoglimento dell’impugnativa proposta dagli altri ricorrenti, annulla le deliberazioni consiliari n. 96 e n. 100 del 2003;
- dichiara l’inammissibilità dell’impugnativa contro la delibera consiliare n. 14 del 2004;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, addì 23 febbraio e 23 marzo 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Fabio Donadono Presidente f.f. estensore
Arcangelo Monaciliuni consigliere
Carlo Buonauro referendario

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