| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 29 aprile 2005
n. 5315
Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo
Emilio Alfano s.p.a. (Avv. Enrico Soprano e Maria Grazia
Ingrosso) c. Ma.Fra. s.r.l. (Avv. Mauro Picciirllo). |
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1. Contratti della P.A. – Esclusione di un
partecipante – Conoscenza, avvenuta aliunde da parte della
ditta esclusa del verbale di esclusione – Idoneità ai fini
della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso
giurisdizionale – Sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Esclusione di un
partecipante – Conoscenza da parte della ditta esclusa del
verbale di esclusione – Decorrenza del termine per la proposizione
del ricorso giurisdizionale – Dalla data di pubblicazione
dell’atto di aggiudicazione definitiva – Irrilevanza.
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1. La conoscenza, avvenuta aliunde, da parte
di una impresa partecipante ad un gara, del verbale delle
operazioni di gara contenente il provvedimento di esclusione
è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione giurisdizionale
dell’esclusione stessa, anche in assenza di una formale
comunicazione del verbale stesso all’interessato da parte
dell’organo deputato a manifestare all’esterno la volontà
dell’Amministrazione.
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2. Ai fini del computo dei termini per l’impugnazione
dell’esclusione di un’impresa dalla gara, nessuna rilevanza
può essere riconosciuta all’adozione dell’atto di aggiudicazione
definitiva sia perché quest’ultimo atto si manifesta del
tutto irrilevante rispetto alla posizione di concorrente
esclusa della società ricorrente, sia perché, quanto al
contestuale diniego di revoca del provvedimento di estromissione,
lo stesso assume natura di atto di mera conferma.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENT. N. 5315/05
R.G. N. 268/05
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- 1^ Sezione -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 268/05 R.G. proposto da
Emilio Alfano s.p.a. in persona del legale rappresentante
p.t. rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico Soprano
e Maria Grazia Ingrosso ed elettivamente domiciliata in
Napoli, alla via G. Melisurgo n. 4, presso lo studio degli
Avvocati Enrico Soprano e Maria Grazia Ingrosso;
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contro
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Comune di Frignano in persona del
Sindaco p.t. non costituito in giudizio;
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nonché nei confronti di
Ma.Fra. s.r.l. in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Pietro Mauro
Piccirillo ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Cilea
n. 39, presso lo studio dell’Avvocato Loredana D’Avino;
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per l’annullamento, previa sospensione
1) del verbale prot. 2915/U.T. del 24.8.2004 con il quale
la Commissione di gara ha disposto l’esclusione della società
Emilio Alfano s.p.a. e l’ammissione con riserva della società
Ma.Fra s.r.l.;
2) del provvedimento n. 185 del 23.11.2004 con il quale
il Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica del Comune
di Frignano ha determinato: a) di non provvedere all’accoglimento
della nota n. 1823/04 (n. prot. 9938/04) presentata dalla
ditta Emilio Alfano s.p.a.;
b) di approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione
Tecnica comunale in data 24.8.2004 prot. n. 2915/U.T.;
c) di aggiudicare definitivamente la concessione alla ditta
Ma.Fra. s.r.l.;
3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti
e comunque connessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ma. Fra.
S.r.l.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla pubblica udienza del 9.3.2005 gli Avvocati di
cui verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con bando n. 7728 prot. del 23.6.2004 il
Comune di Frignano indiceva un pubblico incanto per l’affidamento
della concessione di costruzione ed esercizio ventennale
dell’illuminazione votiva del Cimitero comunale.
Con riferimento alla documentazione amministrativa, il bando
prevedeva, a pena di esclusione, la presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella
quale , tra l’altro, dovesse essere attestato che questa
non partecipava alla gara in più di una associazione temporanea
o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale
qualora avesse partecipato alla gara in associazione o consorzio.
Alla seduta di gara del 24.8.2004, la società Emilio Alfano
s.p.a., che, nel presentare offerta, aveva indicato espressamente
di partecipare in veste di impresa singola, veniva esclusa
per non avere presentato la dichiarazione in oggetto.
Nel prosieguo della seduta, nel corso della quale venivano
escluse complessivamente cinque delle sette imprese partecipanti,
la gara veniva aggiudicata alla Ma.Fra s.r.l. – società
ammessa con riserva per ragioni dipendenti dalla certificazione
di ottemperanza alla normativa sui disabili - che aveva
presentato la migliore offerta rispetto a quella dell’altra
ditta rimasta in gara, ossia la SAIE s.r.l.
La società Emilio Alfano s.p.a., con nota n. 1823/04 del
31.8.2004, diffidava l’Amministrazione a revocare il verbale
di gara e quindi sia la propria esclusione, sia l’aggiudicazione
provvisoria.
Il Comune, con determinazione dirigenziale n. 185 del 23.11.2004,
respingeva l’istanza, confermando gli esiti della gara ed
aggiudicando la stessa in via definitiva alla Ma.Fra. s.r.l.
Avverso tale determinazione e contro il verbale di gara
del 24.8.2004 proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo
Regionale la Emilio Alfano s.p.a. chiedendone l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari. Lamentava
la ricorrente che la disposizione del bando in questione
avrebbe dovuto trovare applicazione esclusivamente nei confronti
di quelle imprese che partecipavano alla gara in forma associata
o consortile e non anche per quelle che vi prendevano parte
in forma individuale.
Deduceva in via subordinata la mancata applicazione del
principio del favor partecipationis, attesa l’incerta formulazione
della disposizione del bando in argomento.
Con il terzo motivo di censura contestava ancora la mancata
esclusione della Ma.Fra. s.r.l. in quanto quest’ultima non
era in regola con la normativa sui disabili.
Si costituiva in giudizio la società controinteressata eccependo
l’inammissibilità del ricorso e sviluppando anche delle
considerazioni nel merito della controversia.
Alla camera di consiglio del 26.1.2005, con ordinanza n.
380/2005, il Collegio fissava l’udienza di discussione per
il 9.3.2005.
All’udienza di discussione, in vista della quale le parti
costituite depositavano delle memorie conclusionali, il
Tribunale tratteneva la causa per la decisione.
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di tardività
sollevata dalla controinteressata che ha rilevato come,
rispetto al momento di acquisizione della piena conoscenza
dell’atto lesivo, ossia il 31.8.2004, data recante la diffida
volta a far revocare in autotutela l’esclusione disposta
nei propri confronti nella seduta del 24.8.2004, la ricorrente
aveva notificato il ricorso solo in data 3.1.2005 e quindi
ben oltre i termini di legge.
L’eccezione è fondata.
Osserva il Collegio che alla data del 31.8.2004 la società
ricorrente aveva sicuramente avuto piena conoscenza non
solo dell’avvenuta esclusione dalla gara, ma anche delle
ragioni per cui era stata disposta, ciò essendo comprovato
anche dall’avvenuta presentazione in sede stragiudiziale
di specifiche ragioni di contestazione poi pedissequamente
riportate quali motivi di censura nel presente giudizio.
Ebbene, tale situazione è sicuramente idonea a determinare
quella condizione di piena conoscenza dell’atto lesivo rispetto
al momento del cui verificarsi deve farsi decorrere il termine
ordinario di impugnazione che, nel caso di specie, appare
abbondantemente decorso rispetto alla data di notificazione
del ricorso.
Né valgano in senso contrario le argomentazioni addotte
da parte ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza
di discussione, secondo cui il verbale delle operazioni
di gara contenente un provvedimento di esclusione, non assumerebbe
rilevanza esterna fino al momento della sua formale comunicazione
all’interessato da parte dell’organo deputato a manifestare
all’esterno la volontà dell’Amministrazione; osserva a tal
proposito il Collegio che, sebbene contenuto nel verbale
di gara – che costituisce una rappresentazione generale
riepilogativa di tutte le attività compiute dalla Commissione
– l’esclusione costituisce un provvedimento autonomo con
immediata efficacia esterna lesiva nei confronti dell’impresa
che ne sia colpita, tant’è che determina nei suoi confronti
la conclusione del procedimento. Corollario di tale immediata
efficacia lesiva, è il sorgere di un onere di impugnazione
immediato e, quindi, indipendente dall’adozione di un formale
provvedimento di aggiudicazione finale conclusivo del procedimento.
Riguardo a detta situazione, inoltre, non vi è ragione di
non ritenere applicabile il generale principio in materia
di decorrenza del termine decadenziale di impugnazione nei
casi in cui il soggetto ricorrente abbia ricevuto aliunde
– e, quindi, con riferimento al caso di specie, indipendentemente
da qualsiasi formale comunicazione da parte della stazione
appaltante – piena conoscenza sia del contenuto dell’atto
che della portata pregiudizievole di questo nei suoi confronti.
Ne consegue che, rispetto alla data di assunzione della
piena conoscenza del provvedimento di esclusione impugnato,
ossia il 31.8.2004, il ricorso è irricevibile in quanto
notificato solo il 3.1.2005.
Nessuna rilevanza può essere infine riconosciuta alla successiva
adozione dell’impugnata determinazione n. 185 del 23.11.2004
e ciò sia perché questa, nella parte in cui aggiudica la
gara in via definitiva alla Ma. Fra. s.r.l., si manifesta
del tutto irrilevante rispetto alla posizione di concorrente
esclusa della società ricorrente, sia perché, quanto al
contestuale diniego di revoca del provvedimento di estromissione,
assume natura di atto di mera conferma.
Con riferimento alle problematiche di merito, si osserva
che, l’inequivoca formulazione del bando di gara – che non
ha costituito oggetto di impugnazione – imponeva indistintamente
a tutte le imprese partecipanti di rendere la dichiarazione
oggetto di controversia, per cui la Commissione, di fronte
dell’omissione da parte della ricorrente, era senz’altro
tenuta ad escluderla, non essendole stato riconosciuto dalla
lex specialis nessun potere valutativo in merito, né altrimenti
prestandosi la disciplina di gara ad interpretazioni diverse
rispetto a quelle risultanti dal tenore letterale della
disposizione in parola.
Ferma restando l’intangibilità del provvedimento di esclusione,
deve pervenirsi inoltre ad una declaratoria di inammissibilità
del terzo motivo di ricorso con cui è stata contestata l’ammissione
e quindi l’aggiudicazione della gara in favore della Ma.Fra.
s.r.l., atteso che in ogni caso, essendo state due le ditte
ammesse, nessuna concreta utilità deriverebbe alla ricorrente
dall’esclusione dalla gara anche della società controinteressata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – Prima Sezione
- Respinge il ricorso;
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 9.3.2005 dai Magistrati
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Giancarlo Coraggio Presidente
Fabio Donadono Consigliere
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
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