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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 12 aprile 2005 n. 780
Pres. Raggio, est. Giordano
PANZERI GIUSEPPE s.n.c. (avv.ti F. P. Anzaldi e B. Santamaria) c. COMUNE DI COLLE BRIANZA (avv. V. Zotti)


Ricorso giurisdizionale - proposizione - delibera di revoca approvazione progetto opere metanizzazione - termine dimezzato - ex art. 19 D.L. n. 67/97 - sussiste - notificazione oltre trenta giorni - tardivita'

In applicazione del principio tempus regit actum, e' irricevibile il ricorso giurisdizionale notificato oltre il termine di trenta giorni, in vigenza dell'art. 19 D.L. n. 67/97 (così come convertito dalla legge n. 135/97, avverso la delibera di revoca dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo di opere di metanizzazione della rete comunale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 780/05 Reg. Sent.
N. 1462/00 Reg. Ric.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione 3a

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1462/00, proposto da
PANZERI GIUSEPPE s.n.c. con sede in Colle Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Anzaldi, successivamente sostituito dall’avv. Bruno Santamaria con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Milano, Galleria del Corso 2

 

contro

 

COMUNE DI COLLE BRIANZA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Zotti, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Milano, via Conservatorio 13

 

per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta comunale di Colle Brianza n.5 del l’11 gennaio 2000, avente ad oggetto “revoca deliberazione di Giunta comunale n.40 del 23 aprile 1999 e contestuale direttiva al responsabile U.T.C. e ragioneria”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;

 

e per la condanna
del Comune di Colle Brianza al risarcimento del danno in favore dell’Impresa Panzeri Giuseppe s.n.c.;

 

visto il ricorso notificato in data 18 marzo 2000 e depositato in data 14 aprile 2000;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Colle Brianza;
viste le memorie difensive delle parti;
uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. P. Barzaghi, in delega, per la ricorrente e l’avv. M. De Luigi, in delega, per il Comune resistente;
visti gli atti tutti della causa;
ritenuto quanto segue in:

 

FATTO e DIRITTO

 

1) Con deliberazione n.40 del 23 aprile 1999 la Giunta comunale di Colle Brianza ha approvato il progetto definitivo - esecutivo delle opere di metaniz¬zazione e ampliamento della rete idrica comunale, dando contestualmente mandato al dirigente responsabile del servizio tecnico manutentivo di procedere all’indizione del pubblico incanto per l’appalto dei relativi lavori. In esecuzione della delibera, con determinazione dirigenziale n.150 del 29 ottobre 1999, veniva bandita la gara per l’affidamento dei lavori con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta fissato in £.229.015.590 + IVA.
In esito alle relative operazioni, la commissione di gara, con verbale in data 16 dicembre 1999, aggiudicava in via provvisoria i lavori appaltati all’impresa PANZERI GIUSEPPE s.n.c.
Con nota interna del 23 dicembre 1999 il Sindaco informava il Segretario comunale dell’esigenza, fatta propria dagli Organi di governo dell’ente, di procedere alla revoca della procedura di gara, per la necessità di destinare le somme - già stanziate per i lavori di metanizzazione e ampliamento delle rete idrica - alla copertura finanziaria delle più urgenti opere di costruzione della palestra comunale.
Di seguito, con deliberazione n.5 dell’11 gennaio 2000 la Giunta comunale disponeva di revocare la deliberazione G.C. n.40/99 e contestualmente incaricava il dirigente responsabile del servizio tecnico di procedere alla revoca dell’atto di indizione dell’asta pubblica e delle operazioni di gara senza approvare il verbale conclusivo, demandando altresì al responsabile del servizio finanziario di svincolare le somme impegnate per l’esecuzione del progetto di metanizzazione e ampliamento delle rete idrica e destinare parte delle stesse al finanziamento dei lavori di realizzazione di una palestra polivalente presso l’edificio scolastico di Ravellino.
Detta deliberazione veniva notificata in data 19 gennaio 2000 alla PANZERI GIUSEPPE s.n.c. e veniva da questa anche acquisita, nell’esercizio del diritto di accesso, in data 20 gennaio 2000.
2) Con ricorso notificato in data 18 marzo 2000 la società interessata ha chiesto l’annullamento della deliberazione G.C. n.5/2000 e la condanna del Comune al risarcimento del danno da liquidarsi nella misura del 10% del valore delle opere oggetto di appalto.
A sostegno del ricorso l’esponente ha dedotto la violazione dell’art.7 l.n.241/90 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione e la violazione dell’art.3 l.n.241/90 per la carenza di motivazione con riguardo ai fatti sopravvenuti al provvedimento di aggiudicazione e idonei a giustificare e rendere legittimo l’atto di ritiro della procedura, nonché vari profili di eccesso di potere che concernono l’incongruenza delle ragioni ad¬dotte dall’amministrazione comunale a sostegno del provvedimento di revoca, la contraddittorietà del comportamento comunale per avere indetto la procedura concorsuale quando era già nota l’insufficienza del finanziamento regionale destinato alla realizzazione della palestra, l’illogicità delle valutazioni con cui la stessa amministrazione ha ritenuto prioritaria, rispetto alle esigenze della collettività, la realizzazione della palestra in luogo delle sicuramente più importanti opere di distribuzione del metano e di completamento della rete idrica, e infine l’erroneità dell’argomento esposto nella delibera impugnata circa la possibilità di perdere il contributo regionale in caso di mancata attivazione dell’im¬pianto entro i termini fissati dall’art.4 l.n.23/96, la scadenza dei quali avrebbe potuto comportare soltanto la nomina di un commissario ad acta, ma non il ritiro del finanziamento. Il Comune di Colle Brianza si è costituito in giudizio controdeducendo con memoria per l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con memoria depositata in data 26 novembre 2004 la società ricorrente si è costituita a mezzo di nuovo difensore, in sostituzione del precedente procuratore cui è stato revocato il mandato difensivo.
Con memoria illustrativa del 6 dicembre 2004 la società ricorrente ha replicato alle eccezioni avversarie insistendo per l’accoglimento delle domande di annullamento dei provvedimenti impugnati e di condanna al risarcimento dei danni.
All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3) L’amministrazione resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto proposto oltre la scadenza del termine dimezzato previsto dall’art.19 D.L. n.67/97 come modificato dalla legge di conversione n.135/97.
Con memoria la società ricorrente ha dedotto l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che la riduzione a metà dei termini processuali non troverebbe applicazione nel caso di specie, avuto riguardo alla natura del provvedimento impugnato che ha disposto la revoca dell’atto di approvazione del progetto di un’opera pubblica, la cui realizzazione non richiedeva il ricorso a procedure espropriative.
4) Il ricorso è irricevibile.
La controversia sottoposta all'esame di questa Sezione concerne infatti il provvedimento comunale che ha disposto la revoca dell’atto di approvazione del progetto di metanizzazione e ampliamento della rete idrica comunale e ha impartito le conseguenti istruzioni per il ritiro degli atti di indizione della procedura di gara che era stata indetta per l’esecuzione delle opere suindicate e che era sfociata nell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della società ricorrente.
Questa, che agisce in giudizio al fine di preservare la propria condizione di provvisoria aggiudicataria dell’appalto nella prospettiva della naturale conclusione della procedura, ha in più punti censurato, nei motivi del ricorso, la determinazione comunale cui riconosce valore di revoca dell’aggiudicazione provvisoria e sulla cui asserita illegittimità fonda anche la domanda di condanna al risarcimento dei danni causati dalla mancata stipulazione del contratto.
In tale quadro non appare controvertibile la circostanza che la fattispecie rientri appieno nel novero delle materie indicate al primo comma del citato art. 19, il cui ambito di applicabilità è esteso ai “provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate”.
Ne consegue che il ricorso avverso l’atto deliberativo, presentato con atto notificato in data 18 marzo 2000, è irricevibile siccome proposto ben oltre il termine di decadenza di 30 giorni previsto per l’impugnazione dall’art. 19 del D.L. n. 67/97 e decorrente, nel caso in esame, dal 19 gennaio 2000.
E in proposito va rammentato come il tenore testuale del terzo comma dell’anzidetta disposizione sia stato precisato, a mezzo della legge di conversione 23 maggio 1997 n.135, nel senso che il dimezzamento dei termini ivi previsto riguarda “tutti” i termini processuali.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale intervenuto in materia non v’è dubbio che:
la riduzione a metà dei termini processuali disposta dall’art. 19 cit. per il giudizio in materia di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche si applichi anche ai termini per la notifica del ricorso;
la previsione medesima interessi anche le controversie aventi ad oggetto atti di secondo grado, ovvero di annullamento, ritiro o revoca di tutti i provvedimenti espressamente indicati dal legislatore, tra cui quelli di “aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità” (cfr. CdS, Ad. pl., 14 febbraio 2001, n. 1).
Né al riguardo può ritenersi che la legge n. 205/2000 abbia escluso dal dimezzamento il termine per la proposizione del ricorso, atteso che, come ha avuto modo di precisare l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la predet¬ta decisione n. 1/2001; “sulle conclusioni di cui sopra non incide l’art. 4 della leg¬ge n.205/2000 che ha introdotto l’art. 23 bis della legge n.1054/71 che nel¬l’escludere il termine per la proposizione del ricorso dal dimezzamento dei termini non ha valore retroattivo” e, quindi, non può trovare applicazione con riguardo alle fattispecie già perfezionatesi nel vigore della previgente disciplina. Ciò in quanto la validità degli atti processuali soggiace alla regola del principio tempus regit actum e, in caso di successione di norme, va valutata con riguardo a quella vigente al momento del loro compimento e non a quella posteriore sopravvenuta.
Non sussistono neanche gli estremi del beneficio dell’errore scusabile:
l’art.19 del D.L. n.67/97 è infatti una norma processuale, senza spazio per incertezze interpretative e per dubbi di origine letterale, atteso il contenuto precettivo della legge di conversione n.135/97, che - anche al fine di eliminare dubbi insorti sulla applicazione della riduzione al termine di notificazione del ricorso - ha premesso alla formulazione del decreto-legge (“i termini processuali sono ridotti della metà”) un significativo “tutti”.
5) In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1462/00 così dispone:
- dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Milano il 17 dicembre 2004 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons. est.
Vincenzo Blanda - ref.

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