| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 12 aprile
2005 n. 780
Pres. Raggio, est. Giordano
PANZERI GIUSEPPE s.n.c. (avv.ti F. P. Anzaldi e B. Santamaria)
c. COMUNE DI COLLE BRIANZA (avv. V. Zotti) |
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Ricorso giurisdizionale - proposizione -
delibera di revoca approvazione progetto opere metanizzazione
- termine dimezzato - ex art. 19 D.L. n. 67/97 - sussiste
- notificazione oltre trenta giorni - tardivita'
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In applicazione del principio tempus regit
actum, e' irricevibile il ricorso giurisdizionale notificato
oltre il termine di trenta giorni, in vigenza dell'art.
19 D.L. n. 67/97 (così come convertito dalla legge n. 135/97,
avverso la delibera di revoca dell'approvazione del progetto
definitivo-esecutivo di opere di metanizzazione della rete
comunale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 780/05 Reg. Sent.
N. 1462/00 Reg. Ric.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
sezione 3a
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1462/00, proposto da
PANZERI GIUSEPPE s.n.c. con sede in Colle Brianza,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Francesco Paolo Anzaldi, successivamente
sostituito dall’avv. Bruno Santamaria con domicilio eletto
presso lo studio del medesimo in Milano, Galleria del Corso
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contro
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COMUNE DI COLLE BRIANZA in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Vito Zotti, con domicilio eletto presso la segreteria del
TAR in Milano, via Conservatorio 13
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per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta comunale di Colle Brianza
n.5 del l’11 gennaio 2000, avente ad oggetto “revoca deliberazione
di Giunta comunale n.40 del 23 aprile 1999 e contestuale
direttiva al responsabile U.T.C. e ragioneria”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;
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e per la condanna
del Comune di Colle Brianza al risarcimento del danno in
favore dell’Impresa Panzeri Giuseppe s.n.c.;
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visto il ricorso notificato in data 18 marzo
2000 e depositato in data 14 aprile 2000;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Colle
Brianza;
viste le memorie difensive delle parti;
uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre 2004, relatore
il cons. Domenico Giordano, l’avv. P. Barzaghi, in delega,
per la ricorrente e l’avv. M. De Luigi, in delega, per il
Comune resistente;
visti gli atti tutti della causa;
ritenuto quanto segue in:
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FATTO e DIRITTO
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1) Con deliberazione n.40 del 23 aprile
1999 la Giunta comunale di Colle Brianza ha approvato il
progetto definitivo - esecutivo delle opere di metaniz¬zazione
e ampliamento della rete idrica comunale, dando contestualmente
mandato al dirigente responsabile del servizio tecnico manutentivo
di procedere all’indizione del pubblico incanto per l’appalto
dei relativi lavori. In esecuzione della delibera, con determinazione
dirigenziale n.150 del 29 ottobre 1999, veniva bandita la
gara per l’affidamento dei lavori con il criterio del massimo
ribasso sull’importo a base d’asta fissato in £.229.015.590
+ IVA.
In esito alle relative operazioni, la commissione di gara,
con verbale in data 16 dicembre 1999, aggiudicava in via
provvisoria i lavori appaltati all’impresa PANZERI GIUSEPPE
s.n.c.
Con nota interna del 23 dicembre 1999 il Sindaco informava
il Segretario comunale dell’esigenza, fatta propria dagli
Organi di governo dell’ente, di procedere alla revoca della
procedura di gara, per la necessità di destinare le somme
- già stanziate per i lavori di metanizzazione e ampliamento
delle rete idrica - alla copertura finanziaria delle più
urgenti opere di costruzione della palestra comunale.
Di seguito, con deliberazione n.5 dell’11 gennaio 2000 la
Giunta comunale disponeva di revocare la deliberazione G.C.
n.40/99 e contestualmente incaricava il dirigente responsabile
del servizio tecnico di procedere alla revoca dell’atto
di indizione dell’asta pubblica e delle operazioni di gara
senza approvare il verbale conclusivo, demandando altresì
al responsabile del servizio finanziario di svincolare le
somme impegnate per l’esecuzione del progetto di metanizzazione
e ampliamento delle rete idrica e destinare parte delle
stesse al finanziamento dei lavori di realizzazione di una
palestra polivalente presso l’edificio scolastico di Ravellino.
Detta deliberazione veniva notificata in data 19 gennaio
2000 alla PANZERI GIUSEPPE s.n.c. e veniva da questa anche
acquisita, nell’esercizio del diritto di accesso, in data
20 gennaio 2000.
2) Con ricorso notificato in data 18 marzo 2000 la
società interessata ha chiesto l’annullamento della deliberazione
G.C. n.5/2000 e la condanna del Comune al risarcimento del
danno da liquidarsi nella misura del 10% del valore delle
opere oggetto di appalto.
A sostegno del ricorso l’esponente ha dedotto la violazione
dell’art.7 l.n.241/90 per la mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento di revoca dell’aggiudicazione e la violazione
dell’art.3 l.n.241/90 per la carenza di motivazione con
riguardo ai fatti sopravvenuti al provvedimento di aggiudicazione
e idonei a giustificare e rendere legittimo l’atto di ritiro
della procedura, nonché vari profili di eccesso di potere
che concernono l’incongruenza delle ragioni ad¬dotte dall’amministrazione
comunale a sostegno del provvedimento di revoca, la contraddittorietà
del comportamento comunale per avere indetto la procedura
concorsuale quando era già nota l’insufficienza del finanziamento
regionale destinato alla realizzazione della palestra, l’illogicità
delle valutazioni con cui la stessa amministrazione ha ritenuto
prioritaria, rispetto alle esigenze della collettività,
la realizzazione della palestra in luogo delle sicuramente
più importanti opere di distribuzione del metano e di completamento
della rete idrica, e infine l’erroneità dell’argomento esposto
nella delibera impugnata circa la possibilità di perdere
il contributo regionale in caso di mancata attivazione dell’im¬pianto
entro i termini fissati dall’art.4 l.n.23/96, la scadenza
dei quali avrebbe potuto comportare soltanto la nomina di
un commissario ad acta, ma non il ritiro del finanziamento.
Il Comune di Colle Brianza si è costituito in giudizio controdeducendo
con memoria per l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con memoria depositata in data 26 novembre 2004 la società
ricorrente si è costituita a mezzo di nuovo difensore, in
sostituzione del precedente procuratore cui è stato revocato
il mandato difensivo.
Con memoria illustrativa del 6 dicembre 2004 la società
ricorrente ha replicato alle eccezioni avversarie insistendo
per l’accoglimento delle domande di annullamento dei provvedimenti
impugnati e di condanna al risarcimento dei danni.
All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3) L’amministrazione resistente ha eccepito l’irricevibilità
del ricorso in quanto proposto oltre la scadenza del termine
dimezzato previsto dall’art.19 D.L. n.67/97 come modificato
dalla legge di conversione n.135/97.
Con memoria la società ricorrente ha dedotto l’infondatezza
dell’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che la
riduzione a metà dei termini processuali non troverebbe
applicazione nel caso di specie, avuto riguardo alla natura
del provvedimento impugnato che ha disposto la revoca dell’atto
di approvazione del progetto di un’opera pubblica, la cui
realizzazione non richiedeva il ricorso a procedure espropriative.
4) Il ricorso è irricevibile.
La controversia sottoposta all'esame di questa Sezione concerne
infatti il provvedimento comunale che ha disposto la revoca
dell’atto di approvazione del progetto di metanizzazione
e ampliamento della rete idrica comunale e ha impartito
le conseguenti istruzioni per il ritiro degli atti di indizione
della procedura di gara che era stata indetta per l’esecuzione
delle opere suindicate e che era sfociata nell’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto in favore della società ricorrente.
Questa, che agisce in giudizio al fine di preservare la
propria condizione di provvisoria aggiudicataria dell’appalto
nella prospettiva della naturale conclusione della procedura,
ha in più punti censurato, nei motivi del ricorso, la determinazione
comunale cui riconosce valore di revoca dell’aggiudicazione
provvisoria e sulla cui asserita illegittimità fonda anche
la domanda di condanna al risarcimento dei danni causati
dalla mancata stipulazione del contratto.
In tale quadro non appare controvertibile la circostanza
che la fattispecie rientri appieno nel novero delle materie
indicate al primo comma del citato art. 19, il cui ambito
di applicabilità è esteso ai “provvedimenti relativi a procedure
di affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti
di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione
ed espropriazione delle aree ad esse destinate”.
Ne consegue che il ricorso avverso l’atto deliberativo,
presentato con atto notificato in data 18 marzo 2000, è
irricevibile siccome proposto ben oltre il termine di decadenza
di 30 giorni previsto per l’impugnazione dall’art. 19 del
D.L. n. 67/97 e decorrente, nel caso in esame, dal 19 gennaio
2000.
E in proposito va rammentato come il tenore testuale del
terzo comma dell’anzidetta disposizione sia stato precisato,
a mezzo della legge di conversione 23 maggio 1997 n.135,
nel senso che il dimezzamento dei termini ivi previsto riguarda
“tutti” i termini processuali.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale intervenuto
in materia non v’è dubbio che:
la riduzione a metà dei termini processuali disposta dall’art.
19 cit. per il giudizio in materia di affidamento ed esecuzione
di opere pubbliche si applichi anche ai termini per la notifica
del ricorso;
la previsione medesima interessi anche le controversie aventi
ad oggetto atti di secondo grado, ovvero di annullamento,
ritiro o revoca di tutti i provvedimenti espressamente indicati
dal legislatore, tra cui quelli di “aggiudicazione, affidamento
ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”
(cfr. CdS, Ad. pl., 14 febbraio 2001, n. 1).
Né al riguardo può ritenersi che la legge n. 205/2000 abbia
escluso dal dimezzamento il termine per la proposizione
del ricorso, atteso che, come ha avuto modo di precisare
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la predet¬ta
decisione n. 1/2001; “sulle conclusioni di cui sopra non
incide l’art. 4 della leg¬ge n.205/2000 che ha introdotto
l’art. 23 bis della legge n.1054/71 che nel¬l’escludere
il termine per la proposizione del ricorso dal dimezzamento
dei termini non ha valore retroattivo” e, quindi, non può
trovare applicazione con riguardo alle fattispecie già perfezionatesi
nel vigore della previgente disciplina. Ciò in quanto la
validità degli atti processuali soggiace alla regola del
principio tempus regit actum e, in caso di successione di
norme, va valutata con riguardo a quella vigente al momento
del loro compimento e non a quella posteriore sopravvenuta.
Non sussistono neanche gli estremi del beneficio dell’errore
scusabile:
l’art.19 del D.L. n.67/97 è infatti una norma processuale,
senza spazio per incertezze interpretative e per dubbi di
origine letterale, atteso il contenuto precettivo della
legge di conversione n.135/97, che - anche al fine di eliminare
dubbi insorti sulla applicazione della riduzione al termine
di notificazione del ricorso - ha premesso alla formulazione
del decreto-legge (“i termini processuali sono ridotti della
metà”) un significativo “tutti”.
5) In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato
irricevibile. Sussistono comunque giustificati motivi per
disporre la compensazione delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 1462/00 così dispone:
- dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Milano il 17 dicembre 2004
in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons. est.
Vincenzo Blanda - ref.
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