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| n. 5-2005 - © copyright |
| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 21 marzo 2005
n. 629
Pres. Raggio, est. Dongiovanni
New System Service società consortile a.r.l. (avv. S. Giacalone)
c. Ministero dell’Interno (avv. Stato), Impresa Ersel s.r.l.
e Impresa Ecolux s.r.l. (n.c.) |
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Istanza - Accesso - Giustificazioni impresa
aggiudicataria - Fattispecie - Sola visione ma diniego estrazione
copia - Insussistenza tutela know how – Illegittimita'
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E' illegittimo il diniego di estrazione di
copia con limitazione alla sola visione opposto dall'Amministrazione
al richiedente l'accesso alle giustificazioni proposte dal
concorrente risultato aggiudicatario in una gara d'appalto
per l'affidamento del servizio di pulizia di uffici e caserme
della Polizia di Stato, qualora non sussistano, o comunque
non se ne dia conto nel provvedimento di diniego, esigenze
di tutela del know-how industriale (brevetti e/o privative
industriali).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA LOMBARDIA
(Sezione III)
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 497/2005 proposto da
New System Service società consortile a.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Salvatore Giacalone ed elettivamente
domiciliata nello studio dell’avv. Giovanni Spadea in Milano,
via Pinamonte da Vimercate n. 2;
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contro
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- il Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato “ex lege”
in Milano, via Freguglia n. 1;
- la Prefettura di Sondrio, in persona del Prefetto in carica,
non costituita;
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e nei confronti di
Impresa Ersel s.r.l. e Impresa Ecolux s.r.l.,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite;
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per l'annullamento
della determinazione della Prefettura di Sondrio n. 2401/sett.
III del 21 dicembre 2004, trasmessa il 21 gennaio 2005 e
pervenuta il 24 gennaio 2005, recante il diniego all’accesso
di documenti amministrativi,
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e per l’emanazione
dell’ordine di esibizione dei citati documenti mediante
estrazione di copia, ex art. 25 della legge n. 241/90.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
VISTA la memoria prodotta dalla difesa erariale;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla camera di consiglio del 3 marzo 2005
il Ref. Daniele Dongiovanni;
Uditi l'avv. G. Spadea, in sostituzione dell’avv. Giacalone,
per la ricorrente e, ai preliminari, l'avv. dello Stato
M. Damiani per il Ministero resistente; Considerato in fatto
ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. La ricorrente ha partecipato alla
licitazione privata indetta dalla Prefettura di Sondrio
per l’affidamento del servizio di pulizia di uffici e caserme
della Polizia di Stato nella Provincia di Sondrio.
La gara è stata aggiudicata all’Impresa Ersel che ha offerto
un ribasso del 33,16% sull’importo a base d’asta (al di
sopra, cioè, della rilevata soglia di anomalia pari a 15,316%).
Anche la seconda classificata, Impresa Ecolux, si è collocata
oltre la predetta soglia offrendo uno sconto pari al 17,34%.
Esperito quindi il procedimento di verifica dell’anomalia
delle predette offerte, l’Ente appaltante ha aggiudicato
il servizio alla Impresa Ersel. Con l’istanza di accesso,
la ricorrente ha chiesto, tra l’altro, di estrarre copia
delle giustificazioni fornite dalle ditte controinteressate
in merito agli elementi costitutivi delle loro offerte ma
la Prefettura intimata ha consentito la sola visione di
tali documenti in applicazione dell’art. 4, comma 1, del
decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 1994 n. 415.
Avverso tale diniego, propone impugnativa l’interessata
deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto
vari profili.
Al riguardo, oltre all’annullamento dell’atto gravato, chiede
che venga ordinato all’amministrazione di rilasciare copia
degli atti richiesti. Alla camera di consiglio del 3 marzo
2005, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Il diniego opposto dalla Prefettura di Sondrio, con il quale
ha consentito la sola visione degli atti contenenti le giustificazioni
fornite dalle imprese controinteressate, è motivato in ragione
dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, del decreto del
Ministero dell’Interno 10 maggio 1994 n. 415 secondo cui
è sottratta all’accesso “la documentazione relativa alla
corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale,
commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria,
economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque
utilizzata ai fini dell'attività amministrativa nonché relazioni,
informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte
tecnico-economiche da cui emergano elementi coperti dalla
tutela dei brevetti e delle privative industriali”.
Ciò posto, va osservato quanto segue:
- la ricorrente ha partecipato ad una gara pubblica in ordine
alla quale si è classificata al terzo posto (prima tra le
offerte non anomale)
; - la verifica condotta dalla stazione appaltante ha stabilito
la congruità delle offerte sospettate di anomalia presentate
dalle due imprese controinteressate;
- risulta quindi evidente che la deducente, attraverso l’acquisizione
della documentazione giustificativa fornita dalle predette
società, voglia valutare l’esistenza di eventuali profili
di illegittimità nella verifica effettuata dall’amministrazione
da far valere, se del caso, in sede giurisdizionale;
- tale esigenza corrisponde ad un interesse giuridicamente
rilevante tutelato dall’art. 24 della Cost. (diritto di
difesa) che non può essere limitato attraverso la sola visione
degli atti di cui si chiede l’accesso;
- l’eventuale limitazione alla sola visione può essere consentita
nei soli casi in cui, come peraltro previsto dall’art. 4,
comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio
1994 n. 415, sia necessario tutelare il c.d “Know how” industriale
(cfr, per tutte, Cons. St., sez. VI, n. 14/2004);
- la gara in argomento, invero, si riferisce all’affidamento
del servizio di pulizia di uffici e caserme della Provincia
di Sondrio, in relazione al quale riesce difficile immaginare
la presenza in questo settore di brevetti o privative industriali
da tutelare;
- ad ogni buon conto, nulla di tutto questo (con riferimento
alla tutela del “Know how” industriale) risulta dal diniego
impugnato né allegato in questa sede;
- atteso quanto sopra, risulta prevalente l’interesse della
ricorrente ad estrarre copia delle giustificazioni rese
dalle ditte conrointeressate.
3. Ciò posto, il ricorso va accolto con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato in parte qua.
Va, altresì, ordinato alla Prefettura di Sondrio di consentire
l’accesso alla ricorrente, mediante estrazione di copia,
delle giustificazioni rese in sede di gara dalle imprese
controinteressate.
4. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare
tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Sez. III, accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato.
Ordina alla Prefettura di Sondrio di consentire l’accesso
alla ricorrente, mediante estrazione di copia, delle giustificazioni
rese in sede di gara dalle imprese controinteressate.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio
del 3 marzo 2005, con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio - Presidente
Gianluca Bellucci – Primo Referendario
Daniele Dongiovanni – Referendario est.
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