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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 21 marzo 2005 n. 629
Pres. Raggio, est. Dongiovanni
New System Service società consortile a.r.l. (avv. S. Giacalone) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato), Impresa Ersel s.r.l. e Impresa Ecolux s.r.l. (n.c.)


Istanza - Accesso - Giustificazioni impresa aggiudicataria - Fattispecie - Sola visione ma diniego estrazione copia - Insussistenza tutela know how – Illegittimita'

E' illegittimo il diniego di estrazione di copia con limitazione alla sola visione opposto dall'Amministrazione al richiedente l'accesso alle giustificazioni proposte dal concorrente risultato aggiudicatario in una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia di uffici e caserme della Polizia di Stato, qualora non sussistano, o comunque non se ne dia conto nel provvedimento di diniego, esigenze di tutela del know-how industriale (brevetti e/o privative industriali).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 497/2005 proposto da
New System Service società consortile a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Giacalone ed elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. Giovanni Spadea in Milano, via Pinamonte da Vimercate n. 2;

 

contro

 

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato “ex lege” in Milano, via Freguglia n. 1;
- la Prefettura di Sondrio, in persona del Prefetto in carica, non costituita;

 

e nei confronti di
Impresa Ersel s.r.l. e Impresa Ecolux s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite;

 

per l'annullamento
della determinazione della Prefettura di Sondrio n. 2401/sett. III del 21 dicembre 2004, trasmessa il 21 gennaio 2005 e pervenuta il 24 gennaio 2005, recante il diniego all’accesso di documenti amministrativi,

 

e per l’emanazione
dell’ordine di esibizione dei citati documenti mediante estrazione di copia, ex art. 25 della legge n. 241/90.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
VISTA la memoria prodotta dalla difesa erariale;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla camera di consiglio del 3 marzo 2005 il Ref. Daniele Dongiovanni;
Uditi l'avv. G. Spadea, in sostituzione dell’avv. Giacalone, per la ricorrente e, ai preliminari, l'avv. dello Stato M. Damiani per il Ministero resistente; Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. La ricorrente ha partecipato alla licitazione privata indetta dalla Prefettura di Sondrio per l’affidamento del servizio di pulizia di uffici e caserme della Polizia di Stato nella Provincia di Sondrio.
La gara è stata aggiudicata all’Impresa Ersel che ha offerto un ribasso del 33,16% sull’importo a base d’asta (al di sopra, cioè, della rilevata soglia di anomalia pari a 15,316%).
Anche la seconda classificata, Impresa Ecolux, si è collocata oltre la predetta soglia offrendo uno sconto pari al 17,34%.
Esperito quindi il procedimento di verifica dell’anomalia delle predette offerte, l’Ente appaltante ha aggiudicato il servizio alla Impresa Ersel. Con l’istanza di accesso, la ricorrente ha chiesto, tra l’altro, di estrarre copia delle giustificazioni fornite dalle ditte controinteressate in merito agli elementi costitutivi delle loro offerte ma la Prefettura intimata ha consentito la sola visione di tali documenti in applicazione dell’art. 4, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 1994 n. 415.
Avverso tale diniego, propone impugnativa l’interessata deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Al riguardo, oltre all’annullamento dell’atto gravato, chiede che venga ordinato all’amministrazione di rilasciare copia degli atti richiesti. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2005, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Il diniego opposto dalla Prefettura di Sondrio, con il quale ha consentito la sola visione degli atti contenenti le giustificazioni fornite dalle imprese controinteressate, è motivato in ragione dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 1994 n. 415 secondo cui è sottratta all’accesso “la documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa nonché relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali”.
Ciò posto, va osservato quanto segue:
- la ricorrente ha partecipato ad una gara pubblica in ordine alla quale si è classificata al terzo posto (prima tra le offerte non anomale)
; - la verifica condotta dalla stazione appaltante ha stabilito la congruità delle offerte sospettate di anomalia presentate dalle due imprese controinteressate;
- risulta quindi evidente che la deducente, attraverso l’acquisizione della documentazione giustificativa fornita dalle predette società, voglia valutare l’esistenza di eventuali profili di illegittimità nella verifica effettuata dall’amministrazione da far valere, se del caso, in sede giurisdizionale;
- tale esigenza corrisponde ad un interesse giuridicamente rilevante tutelato dall’art. 24 della Cost. (diritto di difesa) che non può essere limitato attraverso la sola visione degli atti di cui si chiede l’accesso;
- l’eventuale limitazione alla sola visione può essere consentita nei soli casi in cui, come peraltro previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 1994 n. 415, sia necessario tutelare il c.d “Know how” industriale (cfr, per tutte, Cons. St., sez. VI, n. 14/2004);
- la gara in argomento, invero, si riferisce all’affidamento del servizio di pulizia di uffici e caserme della Provincia di Sondrio, in relazione al quale riesce difficile immaginare la presenza in questo settore di brevetti o privative industriali da tutelare;
- ad ogni buon conto, nulla di tutto questo (con riferimento alla tutela del “Know how” industriale) risulta dal diniego impugnato né allegato in questa sede;
- atteso quanto sopra, risulta prevalente l’interesse della ricorrente ad estrarre copia delle giustificazioni rese dalle ditte conrointeressate.
3. Ciò posto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in parte qua.
Va, altresì, ordinato alla Prefettura di Sondrio di consentire l’accesso alla ricorrente, mediante estrazione di copia, delle giustificazioni rese in sede di gara dalle imprese controinteressate.
4. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato. Ordina alla Prefettura di Sondrio di consentire l’accesso alla ricorrente, mediante estrazione di copia, delle giustificazioni rese in sede di gara dalle imprese controinteressate.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2005, con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio - Presidente
Gianluca Bellucci – Primo Referendario
Daniele Dongiovanni – Referendario est.

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