| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 27 aprile 2005
n. 661
Pres. Giallombardo, Est. Valenti
Infrastrutture e Trasporti ed altri contro Comune di Petrosino
|
|
Discariche abusive – Demanio pubblico – Obbligo
di rimozione, smaltimento e recupero ambientale – Ente obbligato
– Comune e Provincia – Legittimati passivi all’obbligo di
rimozione e recupero ambientale - Capitaneria di Porto –
Esclusione.
|
|
Ai sensi del combinato disposto delle norme
di cui agli artt.3 D.P.R.915/1982 e 160 L.R.25/1993, l’onere
di provvedere alla pulizia del litorale della Sicilia ricade
rispettivamente sui Comuni, per i tratti compresi entro
il perimetro urbano, e sulle Province, per i tratti esterni
a tale perimetro. L’obbligo ricadente sulle Province regionali
in ordine alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, con priorità
per quelli abbandonati lungo i litorali marini e le aree
naturali protette, può essere esteso anche ad interventi
di risanamento ambientale di parti del territorio danneggiato
dalla presenza di discariche abusive, ex comma 3 art.160
L.R.25/1993. E’ pertanto illegittimo, per difetto di legittimazione
passiva, il provvedimento con cui il Comune rivierasco intima
al Ministero delle infrastrutture e Trasporti – Capitaneria
di Porto – di provvedere alla rimozione e al recupero ambientale
in relazione a rifiuti abbandonati sul pubblico demanio
marittimo.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 661-05 Reg. Sent.
N. 716 Reg. Gen.
ANNO 2005
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Prima
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
S E N T E N Z A
|
| |
|
sul ricorso n. 716/2005 Sezione Prima, proposto
dal
|
| |
|
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI –
CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI, in persona del Ministro
pro tempore, e dall’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA
REGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore,
rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo, presso la cui sede di via De Gasperi
n.81 sono ex lege domiciliati
|
| |
|
C O N T R O
|
| |
|
- il Comune di Petrosino (TP), in
persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
|
| |
|
per l'annullamento (previa sospensione)
- dell’Ordinanza dirigenziale n.23 del 23.12.2004, comunicata
in data 5.1.2005, adottata dal Dirigente del IV settore
del Comune di Petrosino, con la quale si ordina al Demanio
Pubblico dello Stato, ramo Marina Mercantile, quale proprietario
del lotto di terreno, di provvedere alla rimozione, all’avvio
al recupero o smaltimento dei rifiuti giacenti presso la
sua proprietà sita in C.da Fossanave e, nel contempo, al
ripristino dello stato dei luoghi;
|
| |
|
Visto il ricorso, notificato in data 04.03.2005
e depositato in data 25.03.2005, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 05 aprile
2005 il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presente in udienza l’avv.to dello Stato Massimo Rubino
per le Amministrazioni ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
F A T T O
|
| |
|
Con ricorso ritualmente notificato e depositato
le Amministrazioni ricorrenti hanno chiesto l’annullamento
del provvedimento indicato in epigrafe, previa sospensiva,
deducendo i seguenti censure:
- Violazione di legge – difetto di legittimazione passiva
– Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Ha chiesto parte ricorrente, previo accoglimento della istanza
di sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato,
con vittoria di spese.
|
| |
|
D I R I T T O
|
| |
|
Ritiene, in via preliminare, il Collegio
che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma
semplificata emessa ai sensi dell'art. 26 L. 6.12.1971 n.
1034, siccome modificato dall'art. 9 L. 21.07.2000 n. 205,
in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza
cautelare, stante l'integrità del contraddittorio ed attesa
la mancata opposizione delle parti, rese edotte dal Presidente
del Collegio di tale evenienza.
Ritenuto:
- che con l’ordinanza impugnata il Comune di Petrosino,
per la parte che qui rileva, ha ordinato al Demanio Pubblico
dello Stato – ramo Marina Mercantile – di provvedere, entro
15 giorni dalla notifica, alla rimozione, all’avvio al recupero
o allo smaltimento dei rifiuti giacenti presso la proprietà
sita in C/da Fossanave, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
n.22/97;
- che, ai sensi dell’art.14 D.Lgs 22/1997, chiunque abbandona
e/o deposita rifiuti sul suolo “è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti
ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali
di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile
a titolo di dolo o colpa”;
- che, ai sensi del D.P.R. n.684/1977, il demanio marittimo
è stato trasferito alla Regione Siciliana, cui competono
tutte le attribuzioni di merito, per il cui esercizio l’amministrazione
regionale si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici
da queste dipendenti;
- che, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui
agli artt.3 D.P.R.915/1982 e 160 L.R.25/1993 l’onere di
provvedere alla pulizia del litorale della Sicilia ricade
rispettivamente sui Comuni, per i tratti compresi entro
il perimetro urbano, e sulle Province, per i tratti esterni
a tale perimetro;
- che, ai sensi del comma 3 art.160 L.R.25/1993, l’obbligo
ricadente sulle province regionali in ordine alla raccolta
e smaltimento dei rifiuti, con priorità per quelli abbandonati
lungo i litorali marini e le aree naturali protette (Comma
2 art.160), può essere esteso anche ad interventi di risanamento
ambientale di parti del territorio danneggiato dalla presenza
di discariche abusive;
- che la materia de qua è stata, altresì, regolamentata
dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con numerose
circolari, tutte confermative dell’obbligo ricadente rispettivamente
sui Comuni rivieraschi e le province regionali, per le rispettive
competenze, in ordine allo smaltimento dei rifiuti e la
pulizia del demanio marittimo (Circolare Assesoriale n.28214
del 6 aprile 1994; Circolare Assessoriale n.86380 del 9.1..94;
Nota Assessoriale n.7500/u del 1.4.95 - Smaltimento rifiuti
giacenti sul demanio marittimo art.160 L.R.25/93 – e successivo
Parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliane
prot.11423 del 6/7/1995), come da documentazione versata
in atti;
- che la Capitaneria di Porto di Trapani, con nota del 17/01/2005
prot.00919, avente oggetto “Ordinanza Dirigenziale n.23
emessa dal Dirigente IV Settore del Comune di Petrosino”,
ha ribadito quanto precede invitando, di conseguenza, il
Comune di Petrosino e la Provincia Regionale di Trapani,
per la parte di rispettiva competenza, a provvedere alla
raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché alla bonifica
del litorale interessato entro trenta giorni dalla ricezione
della stessa nota, contestualmente sollecitando il Comune
di Petrosino ad annullare in autotutela l’ordinanza in epigrafe,
siccome illegittima;
Considerato, pertanto, che il ricorso è palesemente fondato,
per cui va accolto e per gli effetti va annullato il provvedimento
impugnato, in quanto il Ministero Infrastrutture e Trasporti
– Capitaneria di Porto di Trapani, destinatario del provvedimento,
difetta di legittimazione passiva in relazione alla Ordinanza
in epigrafe, ricadendo l’obbligo della pulizia e rimozione
dei rifiuti urbani rilasciati da ignoti sul demanio marittimo
rispettivamente sui Comuni rivieraschi e sulle Province
regionali, come ampiamente provato in motivazione e come
risulta altresì dalla documentazione versata in atti;
Considerato di non fare applicazione della regola della
soccombenza delle spese, tenuto anche conto del comportamento
processuale dell’Amm.ne comunale intimata, che non ha resistito
in giudizio;
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio
del 05 Aprile 2005, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Nicola Maisano - Referendario
- Roberto Valenti - Referendario Estensore
Angelo Pirrone, Segretario.
|
| |
|
Depositata in Segreteria il 27/04/2005
|
|