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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 15 aprile 2005 n. 278
Presidente f.f. Giancarlo Pennetti, Estensore Pasquale Mastrantuono
Diasparra (avv. D. Montano, A. Pace) c. Regione Basilicata (avv. M. Viggiani), Comune di Filiano (n.c.).


Assistenza e previdenza – Farmacie – Pianta organica delle farmacie – Revisione – Impugnazione – Termine – Decorrenza.

Il termine di impugnazione del provvedimento regionale recante la revisione della Pianta Organica delle Farmacie, trattandosi di atto amministrativo a contenuto generale, decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 278 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 391 Reg.Ric.
Anno 2002

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul Ricorso n. 391/2002 proposto dalla

 

Dott.ssa Diasparra Gemma, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Montano e Angela Pace, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Piazzale L. Rizzo n. 12;

 

contro

 

- la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Mirella Viggiani, come da mandato in calce alla copia notificata sia del ricorso introduttivo del giudizio che dell’atto di motivi aggiunti ed in virtù della Del. G.R. n. 1780 del 7.10.2002, con domicilio eletto in Potenza presso l’Ufficio Legale della Regione;

 

- il Comune di Filiano, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

 

per l'annullamento
- della Del. G.R. n. 841 del 20.4.2000 (pubblicato nel B.U.R. del 5.5.2000), con la quale è stata approvata la revisione della Pianta Organica delle Farmacie della Provincia di Potenza, limitatamente alla parte in cui istituisce la nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune di Filiano;
- della Del. C.C. n. 19 del 28.5.2002, con la quale il Comune di Filiano ha espresso parere favorevole all’attuale configurazione della Pianta Organica delle Farmacie, che prevede sul proprio territorio due sedi farmaceutiche, di cui una a Filiano ed un’altra a Scalera;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale la ricorrente ha impugnato la Del. G.R. n. 523 del 24.3.2003 di indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento della sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune di Filiano;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 24.2.2005 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

- La ricorrente è titolare della Farmacia rurale nel Comune di Filiano e del Dispensario farmaceutico nella Frazione Scalera dello stesso Comune di Filiano, istituito nel 1977, con locale messo a disposizione della ricorrente dall’Amministrazione comunale;
- con Del. C.C. n. 66 del 31.10.1997 il Comune di Filiano richiedeva ai sensi delle Leggi n. 475/1968 e n. 362/1991 la revisione della Pianta Organica delle Farmacie esistenti, proponendo l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera, facendo propria un’apposita petizione dei propri cittadini residenti nella Frazione Scalera, i quali lamentavano un notevole disagio a causa della mancanza di un presidio farmaceutico giornaliero in detta Frazione; a tale Delibera veniva allegata una Relazione del Vice Sindaco, con la quale veniva evidenziato che: 1) il Comune di Filiano si estende su una superficie di circa 70 Kmq. e risulta composto, oltre che dal Capoluogo, anche da 5 Frazioni e da 48 borgate; 2) la Frazione più popolosa (con una popolazione appena inferiore a quella del Capoluogo) è quella di Scalera, la quale è anche quella maggiormente distante dal Capoluogo (circa 9 Km.); 3) nella Frazione Scalera era attivo un sportello dell’Anagrafe e Stato Civile, un ambulatorio medico aperto 4 giorni alla settimana, un dispensario farmaceutico aperto 2 giorni alla settimana, uno studio medico, un Ufficio Postale, una Scuola Materna ed Elementare con orario prolungato, un circolo ANSPI, un campo sportivo, due negozi alimentari, un tabacchino, due bar pizzeria, due officine meccaniche, un centro commerciale per l’edilizia e due caseifici; 4) la popolazione della Frazione Scalera era composta: a) prevalentemente da persone anziane, cioè da soggetti che hanno più difficoltà a spostarsi per acquistare medicinali; b) da molti malati cronici, che alcune volte avevano urgentemente bisogno di medicinali; c) da agricoltori, operai edili e artigiani, che potevano avere urgente bisogno di medicinali in caso di infortunio sul lavoro; 5) la presenza di molti insetti, vipere, topi ed altri animali randagi poteva richiedere l’urgente bisogno di farmaci;
- con Del. G.R. n. 1129 del 25.5.1999 veniva dato mandato al Servizio Farmaceutico della Regione ad elaborare la revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie comunali relativamente all’anno 1998 (con riassorbimento della revisione biennale relativa all’anno 1996, in quanto l’ultima revisione, approvata con Del. G.R. n. 175 del 23.1.1996, era stata effettuata con riferimento all’anno 1994), previa acquisizione dei pareri delle AAUUSSLL, degli Ordini Provinciali dei Farmacisti e delle proposte dei Comuni;
- in data 17.5.1999 due dipendenti del Servizio Farmaceutico dell’AUSL PZ/2 effettuavano un sopralluogo presso la Frazione Scalera e le 15 borgate confinanti (le quali avrebbero dovuto costituire il bacino di utenza della nuova sede farmaceutica), dal quale emergeva che: 1) il bacino di utenza prescelto con una popolazione di 923 residenti risultava racchiuso in una circonferenza, avente un raggio di 2 Km.; 2) il servizio di trasporto pubblico di collegamento tra la Frazione Scalera ed il Capoluogo (distante 7 Km. dalla Frazione) risultava carente e/o insufficiente, in quanto erano previste solo due corse, ma in compenso la viabilità comunale era in buono stato di manutenzione; con Del. n. 874 del 26.5.1999 il Direttore Generale dell’AUSL PZ/2 esprimeva parere favorevole all’istituzione della nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera, in quanto: 1) la nuova sede farmaceutica “offrirebbe il vantaggio di non avere più i limiti di dotazione di medicinali del Dispensario farmaceutico, che prevede solo medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati” con “impegno totale del farmacista, invece che accessorio ad altra Farmacia”; 2) l’istituzione del Dispensario farmaceutico fin dal 1977 testimonia “l’esigenza di assicurare l’assistenza farmaceutica alla popolazione dislocata su quel territorio”; 3) la L. n. 362/1991 ha: a) ristretto notevolmente la facoltà di istituire il Dispensario farmaceutico; b) ha confermato la natura transeunte del Dispensario farmaceutico; c) il Dispensario farmaceutico rappresenta una surrogazione della Farmacia rurale;
-in data 8.10.1999 il Dirigente del Servizio Farmaceutico regionale esprimeva parere favorevole all’istituzione della nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune di Filiano;
- nella seduta del 19.10.1999 il Consiglio Regionale della Sanità esprimeva parere favorevole all’istituzione della nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune di Filiano;
-la ricorrente con raccomandata a.r. del 21.12.1999, inviata all’Assessore Regionale alla Sanità, si opponeva all’apertura della nuova sede farmaceutica presso la Frazione Scalera, proposta con Del. C.C. Comune di Filiano n. 66/1997, per i seguenti motivi: 1) non era stato tenuto che alcune contrade erano distanti appena 4 Km. dalla vicina Farmacia di Lagopesole (ma comunque ad una distanza superiore a quella minima di 3 Km. ex art. 2 L. n. 362/1991) e che la maggior parte degli abitanti di tali Contrade si servivano di Medici di Famiglia con studio Medico a Lagopesole; 2) le contrade che gravitano intorno alla Frazione Scalera sono 8 e non 15, come indicato dal Comune (il quale ha fatto rientrare in tale bacino di utenza anche borgate più vicine al Capoluogo) nella documentazione inviata all’AUSL, e perciò la popolazione del bacino di utenza da servire era di gran lunga inferiore; 3) la Frazione Scalera era sufficientemente collegata al Capoluogo mediante la ditta concessionaria di autolinee Petruzzi (inoltre si trovava vicino alla superstrada Potenza-Melfi ed alla Stazione FS di Forenza Scalo sulla linea Potenza-Foggia); 4) le esigenze farmaceutiche degli abitanti della Frazione Scalera risultavano pienamente soddisfatte con l’istituzione del Dispensario Farmaceutico (al riguardo la ricorrente fa osservare che per un breve periodo di tempo aveva provato ad aprire il Dispensario farmaceutico “oltre alle due mattine, anche due pomeriggi”, ma tale maggiore disponibilità di orario non aveva comportato una maggiore vendita di medicinali); 5) l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza aveva espresso parere negativo all’istituzione di una sede farmaceutica nella Frazione Scalera, in quanto l’art. 104 R.D. n. 1265/1934 prevedeva la deroga al criterio ordinario della popolazione soltanto in presenza di agglomerati abitativi permanenti ben definiti (nella specie l’Ordine dei Farmacisti riteneva che il bacino di utenza delineato con riferimento alle 15 borgate esistenti intorno alla Frazione Scalera non presentava le caratteristiche di un agglomerato abitativo ben definito), che per difficoltà topografiche e di viabilità si trovavano nella situazione di non poter accedere agevolmente alle Farmacie esistenti; 6) inoltre, la ricorrente faceva rilevare che nella Relazione del Vice Sindaco, allegata alla citata Del. C.C. n. 66/1997, vi erano le seguenti imprecisioni: A) nella Frazione Scalera non vi era alcun studio medico, ma solo una laureata in Medicina ivi residente; B) gli unici tre Medici convenzionati si recavano a Scalera 2 giorni alla settimana e non 4 giorni alla settimana (ma probabilmente non si recavano presso l’ambulatorio della Frazione contemporaneamente), ma avevano il loro studio medico nel Capoluogo; C) lo sportello dell’Anagrafe era aperto un solo giorno alla settimana; D) presso la Frazione non vi era il Parroco, il quale raggiungeva tale località soltanto la Domenica e gli altri giorni festivi; E) il campo sportivo della Frazione era senza spogliatoi; F) la popolazione residente della Frazione era composta da molti lavoratori pendolari, i quali probabilmente acquistavano i farmaci presso le Farmacie vicine al luogo di lavoro; G) per le patologie più gravi di natura cronica più che una nuova Farmacia risultava necessario il ricovero ospedaliero; H) la presenza di insetti, vipere e topi doveva essere affrontata con una disinfestazione;
-con Del. G.R. n. 841 del 20.4.2000 veniva approvata la revisione della Pianta Organica delle Farmacie della Provincia di Potenza, facendo presente che, poiché la popolazione residente della Provincia di Potenza non aveva subito rilevanti variazioni, non era stato possibile effettuare una revisione della Pianta Organica delle Farmacie di carattere generale, per cui la Giunta Regionale disattendeva il parere contrario dell’Ordine dei Farmacisti e recepiva il parere favorevole dell’AUSL PZ/2, deliberando soltanto (in quanto le proposte dei Comuni di Aderenza e Satriano di Lucania avevano riportato il parere sfavorevole sia dell’AUSL territorialmente competente, sia del Consiglio Regionale di Sanità, mentre la Giunta Regionale ha rinviato ad un successivo atto deliberativo la revisione della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Melfi, a causa della sostanziale invarianza del numero complessivo degli abitanti di quel Comune) l’istituzione della nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune di Filiano, dal momento che tale nuova sede farmaceutica rispondeva all’esigenza di soddisfare l’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità come previsto dall’art. 2, comma 1, L. n. 362/1991 (tale Delibera veniva pubblicata nel B.U.R. del 5.5.2000);
- con nota prot. n. 7946 del 21.10.2000 il Dirigente del Servizio Farmaceutico regionale chiedeva al Comune di Filiano il parere per la revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie comunali relativamente all’anno 2000;
- con Del. C.C. n. 19 del 28.5.2002 il Comune di Filiano esprimeva parere favorevole all’attuale configurazione della Pianta Organica delle Farmacie (due sedi farmaceutiche, di cui una a Filiano ed un’altra a Scalera, sul proprio territorio);
-la ricorrente con il presente ricorso ha impugnato sia la Del. G.R. n. 841/2000 (al riguardo la ricorrente precisava di essere venuta a conoscenza per la prima volta di tale Delibera regionale soltanto dopo la pubblicazione della Del. C.C. n. 19/2002), sia la Del. C.C. n. 19/2002, deducendo l’incompetenza, la violazione dell’art. 35 L. n. 142/1990, degli artt. 42 e 48 D.Lg.vo n. 267/2000, dell’art. 2, commi 2, 4 e 5, L. n. 475/1968, degli artt. 1, 3, 7 e 10 L. n. 241/1990, dell’art. 1 L. n. 221/1968, del giusto procedimento, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e mancanza dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e derivata, contraddittorietà e disparità di trattamento;
- con Del. G.R. n. 523 del 24.3.2003 (pubblicata nel B.U.R. del 16.4.2003) veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, derivanti dalle revisioni della Pianta Organica delle Farmacie relative agli anni 1994, 1998 e 2000, tra cui anche quella localizzata nella Frazione Scalera del Comune di Filiano;
- quest’ultima Delibera è stata tempestivamente impugnata dalla ricorrente con atto di motivi aggiunti (notificato il 13.6.2003), con il quale sono stati dedotte le medesime censure articolate nel ricorso principale: con tale atto la ricorrente faceva anche notare la discrasia tra i dati indicati dal Comune di Filiano e dall’AUSL PZ/2 in relazione alla popolazione della Frazione Scalera e del Comune Capoluogo ed alla distanza tra la Frazione Scalera ed il Comune Capoluogo (precisando che, se fossero stati veri i dati indicati dal Comune, la stessa ricorrente avrebbe senz’altro preferito trasferire la sede della propria Farmacia a Scalera ed il Dispensario farmaceutico nel Capoluogo) e l’irrazionalità del nuovo bacino di utenza configurato;
- in data 29.7.2003 si costituiva in giudizio la Regione Basilicata, la quale eccepiva l’irricevibilità del ricorso e sosteneva l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 24.2.2005 il ricorso passava in decisione.

 

DIRITTO

 

Il presente ricorso è stato impugnato oltre il termine decadenziale stabilito dall’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971, per cui va dichiarato irricevibile.
Il provvedimento impugnato (Revisione della Pianta Organica delle Farmacie della Provincia di Potenza) è un atto amministrativo generale, cioè un atto immediatamente lesivo degli interessi della ricorrente, che perciò andava impugnato entro il termine decadenziale (diversamente dalle norme dei Regolamenti, le quali, avendo una valenza meramente normativa, possono essere impugnate, unitamente all’atto applicativo, entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto applicativo della norma regolamentare). Per tale categoria di atti amministrativi, poiché hanno come destinatari un elevato numero di soggetti, l’ordinamento giuridico non prevede l’obbligo della notifica o della comunicazione individuale a tutti i soggetti interessati dall’approvazione di tali atti amministrativi, per cui il termine della loro impugnazione in via giurisdizionale decorre dalla loro pubblicazione, secondo le modalità previste da una specifica norma di legge o di regolamento (infatti, ai sensi dall’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 la pubblicazione di un provvedimento costituisce uno strumento legale di conoscenza, idoneo a far decorrere il termine di impugnazione giurisdizionale da parte dei soggetti non direttamente contemplati, quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge o di regolamento); nella specie va pure precisato che, in ogni caso, la ricorrente non può essere qualificata come una diretta destinataria nominativamente contemplata dal provvedimento impugnato, nel qual caso il provvedimento impugnato avrebbe perso la sua fisionomia di atto amministrativo generale, per assumere la configurazione di atto amministrativo rivolto ad un numero determinato di persone. Per lo stesso motivo (elevato numero di soggetti destinatari e/o interessati) l’art. 13 L. n. 241/1990 prevede la non applicazione per tali atti amministrativi delle disposizioni del Capo III (artt. 7-12) della medesima L. n. 241/1990 (cioè delle norme in tema di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati, come la comunicazione individuale di avvio del procedimento).
Al riguardo va sottolineato che costituisce un principio generale del diritto amministrativo la consolidazione per inoppugnabilità dell’atto amministrativo illegittimo (lesivo di interessi legittimi), dopo il decorso del termine entro il quale il soggetto interessato avrebbe potuto proporre ricorso (amministrativo o giurisdizionale) e non lo ha fatto. Tale principio risulta essenziale per garantire la certezza dell’azione amministrativa: infatti, se l’atto è divenuto inoppugnabile, può essere annullato d’ufficio solo dalla Pubblica Amministrazione (mediante l’esercizio del potere di autotutela), ma non può più essere intaccato dai soggetti privati con una tardiva impugnazione in via giurisdizionale.
Pertanto, il termine di impugnazione del provvedimento regionale recante la revisione della Pianta Organica delle Farmacie, trattandosi di atto amministrativo a contenuto generale, decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (cfr. TAR Catanzaro Sent. n. 604 del 14.7.1998).
Sul punto va precisato che il suddetto principio generale non può subire alcuna deroga nel caso in cui (come verificatosi nella specie) la Regione non ha rispettato i termini previsti dall’art. 2, comma 5, L. n. 475/1968 (tale norma stabilisce che la revisione della Pianta Organica delle Farmacie deve essere effettuata “entro il mese di dicembre di ogni anno pari” e deve essere pubblicata “improrogabilmente entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione”). Infatti, tali termini, secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Catanzaro Sent. n. 433 del 26.4.2000; TAR Marche Sent. n. 679 del 21.4.2000; TAR Catanzaro Sent. n. 604 del 14.7.1998; Tar Reggio Calabria Sent. n. 700 del 20.5.1995; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 770 del 21.9.1992; TAR Lazio Roma Sez. I Sent. n. 464 del 9.4.1988; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 335 del 15.5.1979; contra TAR Sardegna Sent. n. 541 del 23.4.1997) al quale il Collegio aderisce, devono considerarsi di natura ordinatoria, in quanto: 1) poiché l’art. 2, comma 5, L. n. 475/1968 non commina alcuna sanzione di decadenza per l’inosservanza dei termini da esso previsti, deve ritenersi che all’Amministrazione non è preclusa la facoltà di provvedere anche successivamente alla scadenza dei suddetti termini; 2) poichè i termini ex art. 2, comma 5, L. n. 475/1968 sono preordinati al contemperamento degli interessi dell’organizzazione del servizio con le esigenze della popolazione, risulta illogico (ed in contrasto con la ratio della medesima norma) che per inadempienze temporali dell’Amministrazione debba essere sacrificato l’interesse pubblico all’adeguamento del numero di Farmacie.
Per le ragioni sopra esposte il Collegio non condivide l’opposto orientamento giurisprudenziale (TAR Bari Sez. I Sent. n. 4233 del 18.11.2003; TAR Bari Sez. I Sent. n. 4650 del 23.10.2002; TAR Milano Sez. I Sent. n. 1083 del 6.7.1996; TAR Piemonte Sez. II Sent. n. 367 del 9.12.1993), secondo il quale, in caso di mancato rispetto dei termini ex art. 2, comma 5, L. n. 475/1968, il termine di impugnazione del provvedimento di revisione delle sedi farmaceutiche decorre non dalla pubblicazione nel BUR, ma dall’effettiva conoscenza dell’atto.
Per completezza va pure evidenziato che il Collegio ha ritenuto inutile accertare con Ordinanza Istruttoria la circostanza se il provvedimento impugnato (al riguardo, infatti, la Del. G.R. n. 841/2000 alla fine prevede anche la trasmissione della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati “per i provvedimenti di rispettiva competenza”) sia stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Filiano secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, L. n. 475/1968, dal momento che quest’ultima norma deve ritenersi implicitamente abrogata dal combinato disposto di cui all’articolo unico della L.R. n. 9/1974 ed all’art. 1 della Del. C.R. 2.4.1984 (Regolamento di esecuzione della citata L.R. n. 9/1974), ai sensi del quale: 1) è obbligatoria la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di tutti gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione; 2) lo scopo della pubblicazione è quello di far conoscere l’atto a qualsiasi cittadino. Perciò, pur prescindendo dalla circostanza, se la Del. G.R. n. 841/2000 sia stata affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Filiano, in base alle norme regionali da ultimo citate il termine di impugnazione della predetta Del. G.R. n. 841/2000 decorreva comunque dalla pubblicazione della stessa nel BUR.
Sul punto va pure evidenziato che la ricorrente con nota del 21.12.1999, inviata all’Assessore Regionale, ha dimostrato che era a conoscenza del procedimento di revisione della Pianta Organica delle Farmacie relativamente all’anno 1998 e che perciò la Regione non aveva rispettato i predetti termini ex art. 2 L. n. 475/1968 (in tale occasione la ricorrente ha dimostrato di sapere anche che il provvedimento conclusivo del procedimento con molta probabilità non sarebbe stato adottato entro la fine di dicembre 1999 e che di conseguenza non sarebbe stato pubblicato nel BUR entro la fine di gennaio 2000), per cui maggiormente su di essa ricadeva l’onere di accertarsi dell’adozione dell’atto terminale del procedimento (e della sua pubblicazione nel BUR). Infatti, la medesima ricorrente ha dimostrato come sia possibile adempiere agevolmente a tale onere, impugnando tempestivamente con atto di motivi aggiunti l’indizione del concorso per la copertura della nuova sede farmaceutica di Scalera. Perciò, è poco credibile che solo dopo 2 anni ed 1 mese la ricorrente sia venuta a conoscenza per la prima volta della Del. G.R. n. 841/2000, in occasione dell’adozione e pubblicazione della Del. C.C. n. 19/2002 connessa alla revisione della Pianta Organica delle Farmacie relativa all’anno 2000.
Quindi, poiché la Del. n. 841/2000 è stata pubblicata nel BUR del 20.4.2000, il presente ricorso doveva essere notificato entro il termine perentorio del 19.6.2000.
Comunque, il ricorso in commento risulta pure infondato per i seguenti motivi: 1) il parere e/o come nella specie la proposta di istituzione di una nuova sede farmaceutica nell’ambito del territorio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.Lg.vo n. 267/2000 rientra nella competenza del Consiglio Comunale (e non nella competenza residuale della Giunta Comunale ex art. 48, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000), in quanto trattasi di atto relativo all’organizzazione di pubblici servizi; 2) poiché l’atto impugnato è un atto generale, ai sensi dell’art. 13 L. n. 241/1990 non si applica l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 ed anche l’art. 10 L. n. 241/1990 (cioè tutti gli artt. del Capo II); 3) comunque la ricorrente con la nota del 21.12.1999 ha dimostrato di essere venuta a conoscenza aliunde del procedimento di revisione della Pianta Organica delle Farmacie con riferimento all’anno 1998, presentando dettagliate osservazioni e controdeduzioni; 4) le lievi imprecisioni rilevate dalla ricorrente con riferimento alla Del. C.C. n. 66/1997 (e la lieve discrasia tra i dati indicati dal Comune di Filiano e dall’AUSL PZ/2 in relazione alla popolazione della Frazione Scalera e del Comune Capoluogo ed alla distanza tra la Frazione Scalera ed il Comune Capoluogo) non inficiano la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto: A) comunque il numero degli abitanti della Frazione Scalera risulta di poco inferiore a quello degli abitanti del Capoluogo; B) anche la distanza di 7 Km. è rilevante ai fini della decisione di istituire una nuova sede farmaceutica; 5) la scelta tra istituire un Dispensario farmaceutico o una nuova sede farmaceutica costituisce una valutazione di merito, sindacabile da parte del Giudice Amministrativo in sede di legittimità solo per macroscopici vizi logici; 6) l’esistenza di un Dispensario farmaceutico dimostra l’esigenza di un’assistenza farmaceutica alla popolazione residente in quel territorio, che può essere garantita in modo più ampio con l’istituzione di una nuova sede farmaceutica, ed è un elemento obiettivo, che unitamente alle condizioni topografiche e di viabilità depone a favore dell’istituzione della nuova sede farmaceutica e/o della trasformazione del Dispensario farmaceutico in nuova sede farmaceutica (cfr. orientamento giurisprudenziale che qualifica come valutazione latamente discrezionale la scelta di istituire una sede farmaceutica per motivi attinenti alle condizioni topografiche e di viabilità: C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2025 del 17.4.2002; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6196 dell’11.12.2001; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1294 del 7.10.1998; TAR Toscana Sez. III Sent. n. 727 del 25.2.2003; TAR Pescara Sent. n. 248 dell’8.2.2002; TAR Pescara Sent. n. 1149 del 7.12.2001; TAR Milano Sent. n. 6580 del 23.11.2000; TAR Basilicata Sent. n. 290 del 23.9.1998; TAR Parma Sent. n. 544 del 18.12.1997); 7) secondo l’orientamento giurisprudenziale appena richiamato (cfr. in particolare C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6196 dell’11.12.2001; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1294 del 7.10.1998; TAR Pescara Sent. n. 248 dell’8.2.2002; TAR Pescara Sent. n. 1149 del 7.12.2001) tra le condizioni topografiche e di viabilità va compresa anche l’insufficienza dei mezzi di trasporto pubblico (nella specie solo due corse giornaliere: cfr. Relazione Servizio Farmaceutico AUSL PZ/2 del 17.5.1999), cioè di una condizione indispensabile per conseguire il più agevole approvvigionamento di medicinali in caso di urgente necessità e particolarmente sentita quando la popolazione è costituita prevalentemente da persone anziane (per inciso si osserva che non è pertinente il riferimento al treno, poiché non si usa tale mezzo di trasporto per recarsi in farmacia, né la superstrada Potenza-Melfi, in quanto per viabilità l’art. 104 R.D. n. 1265/1934 si riferisce soltanto alla viabilità comunale); 8) non è vero che non vi è stata istruttoria; 9) è sufficiente e legittima la motivazione del provvedimento impugnato per relationem, con richiamo agli atti endoprocedimentali; 10) non sussiste l’eccesso di potere per disparità di trattamento, dal momento che i Comuni di Acerenza di Satriano di Lucania, diversamente dal Comune resistente, avevano presentato una richiesta generica, non supportata da alcuna documentazione, ed avevano riportato il parere contrario sia dell’AUSL territorialmente competente che del Consiglio Regionale di Sanità.
A quanto sopra consegue l’irricevibilità del ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 24 Febbraio 2005, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Giancarlo Pennetti Presidente F.F.
Giuseppe Buscicchio Componente
Pasquale Mastrantuono Componente – Estensore

 

Depositata in Segreteria il 15 aprile 2005

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