| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 15 aprile 2005 n. 278
Presidente f.f. Giancarlo Pennetti, Estensore Pasquale Mastrantuono
Diasparra (avv. D. Montano, A. Pace) c. Regione Basilicata
(avv. M. Viggiani), Comune di Filiano (n.c.). |
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Assistenza e previdenza – Farmacie – Pianta
organica delle farmacie – Revisione – Impugnazione – Termine
– Decorrenza.
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Il termine di impugnazione del provvedimento
regionale recante la revisione della Pianta Organica delle
Farmacie, trattandosi di atto amministrativo a contenuto
generale, decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 278 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 391 Reg.Ric.
Anno 2002
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
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Ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul Ricorso n. 391/2002 proposto dalla
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Dott.ssa Diasparra Gemma, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Domenico Montano e Angela Pace, come
da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in
Potenza Piazzale L. Rizzo n. 12;
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contro
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- la Regione Basilicata, in persona
del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Mirella Viggiani, come da mandato in
calce alla copia notificata sia del ricorso introduttivo
del giudizio che dell’atto di motivi aggiunti ed in virtù
della Del. G.R. n. 1780 del 7.10.2002, con domicilio eletto
in Potenza presso l’Ufficio Legale della Regione;
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- il Comune di Filiano, in persona
del Sindaco p.t., non costituito;
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per l'annullamento
- della Del. G.R. n. 841 del 20.4.2000 (pubblicato nel B.U.R.
del 5.5.2000), con la quale è stata approvata la revisione
della Pianta Organica delle Farmacie della Provincia di
Potenza, limitatamente alla parte in cui istituisce la nuova
sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune di Filiano;
- della Del. C.C. n. 19 del 28.5.2002, con la quale il Comune
di Filiano ha espresso parere favorevole all’attuale configurazione
della Pianta Organica delle Farmacie, che prevede sul proprio
territorio due sedi farmaceutiche, di cui una a Filiano
ed un’altra a Scalera;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale la ricorrente
ha impugnato la Del. G.R. n. 523 del 24.3.2003 di indizione
del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
della sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune
di Filiano;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza del 24.2.2005 la relazione
del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì,
per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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- La ricorrente è titolare della Farmacia
rurale nel Comune di Filiano e del Dispensario farmaceutico
nella Frazione Scalera dello stesso Comune di Filiano, istituito
nel 1977, con locale messo a disposizione della ricorrente
dall’Amministrazione comunale;
- con Del. C.C. n. 66 del 31.10.1997 il Comune di Filiano
richiedeva ai sensi delle Leggi n. 475/1968 e n. 362/1991
la revisione della Pianta Organica delle Farmacie esistenti,
proponendo l’istituzione di una nuova sede farmaceutica
nella Frazione Scalera, facendo propria un’apposita petizione
dei propri cittadini residenti nella Frazione Scalera, i
quali lamentavano un notevole disagio a causa della mancanza
di un presidio farmaceutico giornaliero in detta Frazione;
a tale Delibera veniva allegata una Relazione del Vice Sindaco,
con la quale veniva evidenziato che: 1) il Comune di Filiano
si estende su una superficie di circa 70 Kmq. e risulta
composto, oltre che dal Capoluogo, anche da 5 Frazioni e
da 48 borgate; 2) la Frazione più popolosa (con una popolazione
appena inferiore a quella del Capoluogo) è quella di Scalera,
la quale è anche quella maggiormente distante dal Capoluogo
(circa 9 Km.); 3) nella Frazione Scalera era attivo un sportello
dell’Anagrafe e Stato Civile, un ambulatorio medico aperto
4 giorni alla settimana, un dispensario farmaceutico aperto
2 giorni alla settimana, uno studio medico, un Ufficio Postale,
una Scuola Materna ed Elementare con orario prolungato,
un circolo ANSPI, un campo sportivo, due negozi alimentari,
un tabacchino, due bar pizzeria, due officine meccaniche,
un centro commerciale per l’edilizia e due caseifici; 4)
la popolazione della Frazione Scalera era composta: a) prevalentemente
da persone anziane, cioè da soggetti che hanno più difficoltà
a spostarsi per acquistare medicinali; b) da molti malati
cronici, che alcune volte avevano urgentemente bisogno di
medicinali; c) da agricoltori, operai edili e artigiani,
che potevano avere urgente bisogno di medicinali in caso
di infortunio sul lavoro; 5) la presenza di molti insetti,
vipere, topi ed altri animali randagi poteva richiedere
l’urgente bisogno di farmaci;
- con Del. G.R. n. 1129 del 25.5.1999 veniva dato mandato
al Servizio Farmaceutico della Regione ad elaborare la revisione
biennale della Pianta Organica delle Farmacie comunali relativamente
all’anno 1998 (con riassorbimento della revisione biennale
relativa all’anno 1996, in quanto l’ultima revisione, approvata
con Del. G.R. n. 175 del 23.1.1996, era stata effettuata
con riferimento all’anno 1994), previa acquisizione dei
pareri delle AAUUSSLL, degli Ordini Provinciali dei Farmacisti
e delle proposte dei Comuni;
- in data 17.5.1999 due dipendenti del Servizio Farmaceutico
dell’AUSL PZ/2 effettuavano un sopralluogo presso la Frazione
Scalera e le 15 borgate confinanti (le quali avrebbero dovuto
costituire il bacino di utenza della nuova sede farmaceutica),
dal quale emergeva che: 1) il bacino di utenza prescelto
con una popolazione di 923 residenti risultava racchiuso
in una circonferenza, avente un raggio di 2 Km.; 2) il servizio
di trasporto pubblico di collegamento tra la Frazione Scalera
ed il Capoluogo (distante 7 Km. dalla Frazione) risultava
carente e/o insufficiente, in quanto erano previste solo
due corse, ma in compenso la viabilità comunale era in buono
stato di manutenzione; con Del. n. 874 del 26.5.1999 il
Direttore Generale dell’AUSL PZ/2 esprimeva parere favorevole
all’istituzione della nuova sede farmaceutica nella Frazione
Scalera, in quanto: 1) la nuova sede farmaceutica “offrirebbe
il vantaggio di non avere più i limiti di dotazione di medicinali
del Dispensario farmaceutico, che prevede solo medicinali
di uso comune e di pronto soccorso già confezionati” con
“impegno totale del farmacista, invece che accessorio ad
altra Farmacia”; 2) l’istituzione del Dispensario farmaceutico
fin dal 1977 testimonia “l’esigenza di assicurare l’assistenza
farmaceutica alla popolazione dislocata su quel territorio”;
3) la L. n. 362/1991 ha: a) ristretto notevolmente la facoltà
di istituire il Dispensario farmaceutico; b) ha confermato
la natura transeunte del Dispensario farmaceutico; c) il
Dispensario farmaceutico rappresenta una surrogazione della
Farmacia rurale;
-in data 8.10.1999 il Dirigente del Servizio Farmaceutico
regionale esprimeva parere favorevole all’istituzione della
nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune
di Filiano;
- nella seduta del 19.10.1999 il Consiglio Regionale della
Sanità esprimeva parere favorevole all’istituzione della
nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune
di Filiano;
-la ricorrente con raccomandata a.r. del 21.12.1999, inviata
all’Assessore Regionale alla Sanità, si opponeva all’apertura
della nuova sede farmaceutica presso la Frazione Scalera,
proposta con Del. C.C. Comune di Filiano n. 66/1997, per
i seguenti motivi: 1) non era stato tenuto che alcune contrade
erano distanti appena 4 Km. dalla vicina Farmacia di Lagopesole
(ma comunque ad una distanza superiore a quella minima di
3 Km. ex art. 2 L. n. 362/1991) e che la maggior parte degli
abitanti di tali Contrade si servivano di Medici di Famiglia
con studio Medico a Lagopesole; 2) le contrade che gravitano
intorno alla Frazione Scalera sono 8 e non 15, come indicato
dal Comune (il quale ha fatto rientrare in tale bacino di
utenza anche borgate più vicine al Capoluogo) nella documentazione
inviata all’AUSL, e perciò la popolazione del bacino di
utenza da servire era di gran lunga inferiore; 3) la Frazione
Scalera era sufficientemente collegata al Capoluogo mediante
la ditta concessionaria di autolinee Petruzzi (inoltre si
trovava vicino alla superstrada Potenza-Melfi ed alla Stazione
FS di Forenza Scalo sulla linea Potenza-Foggia); 4) le esigenze
farmaceutiche degli abitanti della Frazione Scalera risultavano
pienamente soddisfatte con l’istituzione del Dispensario
Farmaceutico (al riguardo la ricorrente fa osservare che
per un breve periodo di tempo aveva provato ad aprire il
Dispensario farmaceutico “oltre alle due mattine, anche
due pomeriggi”, ma tale maggiore disponibilità di orario
non aveva comportato una maggiore vendita di medicinali);
5) l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza aveva
espresso parere negativo all’istituzione di una sede farmaceutica
nella Frazione Scalera, in quanto l’art. 104 R.D. n. 1265/1934
prevedeva la deroga al criterio ordinario della popolazione
soltanto in presenza di agglomerati abitativi permanenti
ben definiti (nella specie l’Ordine dei Farmacisti riteneva
che il bacino di utenza delineato con riferimento alle 15
borgate esistenti intorno alla Frazione Scalera non presentava
le caratteristiche di un agglomerato abitativo ben definito),
che per difficoltà topografiche e di viabilità si trovavano
nella situazione di non poter accedere agevolmente alle
Farmacie esistenti; 6) inoltre, la ricorrente faceva rilevare
che nella Relazione del Vice Sindaco, allegata alla citata
Del. C.C. n. 66/1997, vi erano le seguenti imprecisioni:
A) nella Frazione Scalera non vi era alcun studio medico,
ma solo una laureata in Medicina ivi residente; B) gli unici
tre Medici convenzionati si recavano a Scalera 2 giorni
alla settimana e non 4 giorni alla settimana (ma probabilmente
non si recavano presso l’ambulatorio della Frazione contemporaneamente),
ma avevano il loro studio medico nel Capoluogo; C) lo sportello
dell’Anagrafe era aperto un solo giorno alla settimana;
D) presso la Frazione non vi era il Parroco, il quale raggiungeva
tale località soltanto la Domenica e gli altri giorni festivi;
E) il campo sportivo della Frazione era senza spogliatoi;
F) la popolazione residente della Frazione era composta
da molti lavoratori pendolari, i quali probabilmente acquistavano
i farmaci presso le Farmacie vicine al luogo di lavoro;
G) per le patologie più gravi di natura cronica più che
una nuova Farmacia risultava necessario il ricovero ospedaliero;
H) la presenza di insetti, vipere e topi doveva essere affrontata
con una disinfestazione;
-con Del. G.R. n. 841 del 20.4.2000 veniva approvata la
revisione della Pianta Organica delle Farmacie della Provincia
di Potenza, facendo presente che, poiché la popolazione
residente della Provincia di Potenza non aveva subito rilevanti
variazioni, non era stato possibile effettuare una revisione
della Pianta Organica delle Farmacie di carattere generale,
per cui la Giunta Regionale disattendeva il parere contrario
dell’Ordine dei Farmacisti e recepiva il parere favorevole
dell’AUSL PZ/2, deliberando soltanto (in quanto le proposte
dei Comuni di Aderenza e Satriano di Lucania avevano riportato
il parere sfavorevole sia dell’AUSL territorialmente competente,
sia del Consiglio Regionale di Sanità, mentre la Giunta
Regionale ha rinviato ad un successivo atto deliberativo
la revisione della Pianta Organica delle Farmacie del Comune
di Melfi, a causa della sostanziale invarianza del numero
complessivo degli abitanti di quel Comune) l’istituzione
della nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera del
Comune di Filiano, dal momento che tale nuova sede farmaceutica
rispondeva all’esigenza di soddisfare l’assistenza farmaceutica
in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità
come previsto dall’art. 2, comma 1, L. n. 362/1991 (tale
Delibera veniva pubblicata nel B.U.R. del 5.5.2000);
- con nota prot. n. 7946 del 21.10.2000 il Dirigente del
Servizio Farmaceutico regionale chiedeva al Comune di Filiano
il parere per la revisione biennale della Pianta Organica
delle Farmacie comunali relativamente all’anno 2000;
- con Del. C.C. n. 19 del 28.5.2002 il Comune di Filiano
esprimeva parere favorevole all’attuale configurazione della
Pianta Organica delle Farmacie (due sedi farmaceutiche,
di cui una a Filiano ed un’altra a Scalera, sul proprio
territorio);
-la ricorrente con il presente ricorso ha impugnato sia
la Del. G.R. n. 841/2000 (al riguardo la ricorrente precisava
di essere venuta a conoscenza per la prima volta di tale
Delibera regionale soltanto dopo la pubblicazione della
Del. C.C. n. 19/2002), sia la Del. C.C. n. 19/2002, deducendo
l’incompetenza, la violazione dell’art. 35 L. n. 142/1990,
degli artt. 42 e 48 D.Lg.vo n. 267/2000, dell’art. 2, commi
2, 4 e 5, L. n. 475/1968, degli artt. 1, 3, 7 e 10 L. n.
241/1990, dell’art. 1 L. n. 221/1968, del giusto procedimento,
l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e mancanza
dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione,
illogicità manifesta e derivata, contraddittorietà e disparità
di trattamento;
- con Del. G.R. n. 523 del 24.3.2003 (pubblicata nel B.U.R.
del 16.4.2003) veniva indetto il concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione, derivanti dalle revisioni della Pianta
Organica delle Farmacie relative agli anni 1994, 1998 e
2000, tra cui anche quella localizzata nella Frazione Scalera
del Comune di Filiano;
- quest’ultima Delibera è stata tempestivamente impugnata
dalla ricorrente con atto di motivi aggiunti (notificato
il 13.6.2003), con il quale sono stati dedotte le medesime
censure articolate nel ricorso principale: con tale atto
la ricorrente faceva anche notare la discrasia tra i dati
indicati dal Comune di Filiano e dall’AUSL PZ/2 in relazione
alla popolazione della Frazione Scalera e del Comune Capoluogo
ed alla distanza tra la Frazione Scalera ed il Comune Capoluogo
(precisando che, se fossero stati veri i dati indicati dal
Comune, la stessa ricorrente avrebbe senz’altro preferito
trasferire la sede della propria Farmacia a Scalera ed il
Dispensario farmaceutico nel Capoluogo) e l’irrazionalità
del nuovo bacino di utenza configurato;
- in data 29.7.2003 si costituiva in giudizio la Regione
Basilicata, la quale eccepiva l’irricevibilità del ricorso
e sosteneva l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 24.2.2005 il ricorso passava in decisione.
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DIRITTO
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Il presente ricorso è stato impugnato oltre
il termine decadenziale stabilito dall’art. 21, comma 1,
L. n. 1034/1971, per cui va dichiarato irricevibile.
Il provvedimento impugnato (Revisione della Pianta Organica
delle Farmacie della Provincia di Potenza) è un atto amministrativo
generale, cioè un atto immediatamente lesivo degli interessi
della ricorrente, che perciò andava impugnato entro il termine
decadenziale (diversamente dalle norme dei Regolamenti,
le quali, avendo una valenza meramente normativa, possono
essere impugnate, unitamente all’atto applicativo, entro
il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto applicativo
della norma regolamentare). Per tale categoria di atti amministrativi,
poiché hanno come destinatari un elevato numero di soggetti,
l’ordinamento giuridico non prevede l’obbligo della notifica
o della comunicazione individuale a tutti i soggetti interessati
dall’approvazione di tali atti amministrativi, per cui il
termine della loro impugnazione in via giurisdizionale decorre
dalla loro pubblicazione, secondo le modalità previste da
una specifica norma di legge o di regolamento (infatti,
ai sensi dall’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 la pubblicazione
di un provvedimento costituisce uno strumento legale di
conoscenza, idoneo a far decorrere il termine di impugnazione
giurisdizionale da parte dei soggetti non direttamente contemplati,
quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge
o di regolamento); nella specie va pure precisato che, in
ogni caso, la ricorrente non può essere qualificata come
una diretta destinataria nominativamente contemplata dal
provvedimento impugnato, nel qual caso il provvedimento
impugnato avrebbe perso la sua fisionomia di atto amministrativo
generale, per assumere la configurazione di atto amministrativo
rivolto ad un numero determinato di persone. Per lo stesso
motivo (elevato numero di soggetti destinatari e/o interessati)
l’art. 13 L. n. 241/1990 prevede la non applicazione per
tali atti amministrativi delle disposizioni del Capo III
(artt. 7-12) della medesima L. n. 241/1990 (cioè delle norme
in tema di partecipazione al procedimento amministrativo
dei soggetti interessati, come la comunicazione individuale
di avvio del procedimento).
Al riguardo va sottolineato che costituisce un principio
generale del diritto amministrativo la consolidazione per
inoppugnabilità dell’atto amministrativo illegittimo (lesivo
di interessi legittimi), dopo il decorso del termine entro
il quale il soggetto interessato avrebbe potuto proporre
ricorso (amministrativo o giurisdizionale) e non lo ha fatto.
Tale principio risulta essenziale per garantire la certezza
dell’azione amministrativa: infatti, se l’atto è divenuto
inoppugnabile, può essere annullato d’ufficio solo dalla
Pubblica Amministrazione (mediante l’esercizio del potere
di autotutela), ma non può più essere intaccato dai soggetti
privati con una tardiva impugnazione in via giurisdizionale.
Pertanto, il termine di impugnazione del provvedimento regionale
recante la revisione della Pianta Organica delle Farmacie,
trattandosi di atto amministrativo a contenuto generale,
decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione (cfr. TAR Catanzaro Sent. n. 604 del 14.7.1998).
Sul punto va precisato che il suddetto principio generale
non può subire alcuna deroga nel caso in cui (come verificatosi
nella specie) la Regione non ha rispettato i termini previsti
dall’art. 2, comma 5, L. n. 475/1968 (tale norma stabilisce
che la revisione della Pianta Organica delle Farmacie deve
essere effettuata “entro il mese di dicembre di ogni anno
pari” e deve essere pubblicata “improrogabilmente entro
il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui
è avvenuta la revisione”). Infatti, tali termini, secondo
un orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Catanzaro Sent.
n. 433 del 26.4.2000; TAR Marche Sent. n. 679 del 21.4.2000;
TAR Catanzaro Sent. n. 604 del 14.7.1998; Tar Reggio Calabria
Sent. n. 700 del 20.5.1995; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 770
del 21.9.1992; TAR Lazio Roma Sez. I Sent. n. 464 del 9.4.1988;
C.d.S. Sez. IV Sent. n. 335 del 15.5.1979; contra TAR Sardegna
Sent. n. 541 del 23.4.1997) al quale il Collegio aderisce,
devono considerarsi di natura ordinatoria, in quanto: 1)
poiché l’art. 2, comma 5, L. n. 475/1968 non commina alcuna
sanzione di decadenza per l’inosservanza dei termini da
esso previsti, deve ritenersi che all’Amministrazione non
è preclusa la facoltà di provvedere anche successivamente
alla scadenza dei suddetti termini; 2) poichè i termini
ex art. 2, comma 5, L. n. 475/1968 sono preordinati al contemperamento
degli interessi dell’organizzazione del servizio con le
esigenze della popolazione, risulta illogico (ed in contrasto
con la ratio della medesima norma) che per inadempienze
temporali dell’Amministrazione debba essere sacrificato
l’interesse pubblico all’adeguamento del numero di Farmacie.
Per le ragioni sopra esposte il Collegio non condivide l’opposto
orientamento giurisprudenziale (TAR Bari Sez. I Sent. n.
4233 del 18.11.2003; TAR Bari Sez. I Sent. n. 4650 del 23.10.2002;
TAR Milano Sez. I Sent. n. 1083 del 6.7.1996; TAR Piemonte
Sez. II Sent. n. 367 del 9.12.1993), secondo il quale, in
caso di mancato rispetto dei termini ex art. 2, comma 5,
L. n. 475/1968, il termine di impugnazione del provvedimento
di revisione delle sedi farmaceutiche decorre non dalla
pubblicazione nel BUR, ma dall’effettiva conoscenza dell’atto.
Per completezza va pure evidenziato che il Collegio ha ritenuto
inutile accertare con Ordinanza Istruttoria la circostanza
se il provvedimento impugnato (al riguardo, infatti, la
Del. G.R. n. 841/2000 alla fine prevede anche la trasmissione
della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati “per i provvedimenti
di rispettiva competenza”) sia stato pubblicato per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Filiano secondo
quanto previsto dall’art. 2, comma 3, L. n. 475/1968, dal
momento che quest’ultima norma deve ritenersi implicitamente
abrogata dal combinato disposto di cui all’articolo unico
della L.R. n. 9/1974 ed all’art. 1 della Del. C.R. 2.4.1984
(Regolamento di esecuzione della citata L.R. n. 9/1974),
ai sensi del quale: 1) è obbligatoria la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione di tutti gli atti amministrativi
emanati dagli organi della Regione; 2) lo scopo della pubblicazione
è quello di far conoscere l’atto a qualsiasi cittadino.
Perciò, pur prescindendo dalla circostanza, se la Del. G.R.
n. 841/2000 sia stata affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio
del Comune di Filiano, in base alle norme regionali da ultimo
citate il termine di impugnazione della predetta Del. G.R.
n. 841/2000 decorreva comunque dalla pubblicazione della
stessa nel BUR.
Sul punto va pure evidenziato che la ricorrente con nota
del 21.12.1999, inviata all’Assessore Regionale, ha dimostrato
che era a conoscenza del procedimento di revisione della
Pianta Organica delle Farmacie relativamente all’anno 1998
e che perciò la Regione non aveva rispettato i predetti
termini ex art. 2 L. n. 475/1968 (in tale occasione la ricorrente
ha dimostrato di sapere anche che il provvedimento conclusivo
del procedimento con molta probabilità non sarebbe stato
adottato entro la fine di dicembre 1999 e che di conseguenza
non sarebbe stato pubblicato nel BUR entro la fine di gennaio
2000), per cui maggiormente su di essa ricadeva l’onere
di accertarsi dell’adozione dell’atto terminale del procedimento
(e della sua pubblicazione nel BUR). Infatti, la medesima
ricorrente ha dimostrato come sia possibile adempiere agevolmente
a tale onere, impugnando tempestivamente con atto di motivi
aggiunti l’indizione del concorso per la copertura della
nuova sede farmaceutica di Scalera. Perciò, è poco credibile
che solo dopo 2 anni ed 1 mese la ricorrente sia venuta
a conoscenza per la prima volta della Del. G.R. n. 841/2000,
in occasione dell’adozione e pubblicazione della Del. C.C.
n. 19/2002 connessa alla revisione della Pianta Organica
delle Farmacie relativa all’anno 2000.
Quindi, poiché la Del. n. 841/2000 è stata pubblicata nel
BUR del 20.4.2000, il presente ricorso doveva essere notificato
entro il termine perentorio del 19.6.2000.
Comunque, il ricorso in commento risulta pure infondato
per i seguenti motivi: 1) il parere e/o come nella specie
la proposta di istituzione di una nuova sede farmaceutica
nell’ambito del territorio comunale ai sensi dell’art. 42,
comma 2, lett. e), D.Lg.vo n. 267/2000 rientra nella competenza
del Consiglio Comunale (e non nella competenza residuale
della Giunta Comunale ex art. 48, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000),
in quanto trattasi di atto relativo all’organizzazione di
pubblici servizi; 2) poiché l’atto impugnato è un atto generale,
ai sensi dell’art. 13 L. n. 241/1990 non si applica l’obbligo
di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 ed
anche l’art. 10 L. n. 241/1990 (cioè tutti gli artt. del
Capo II); 3) comunque la ricorrente con la nota del 21.12.1999
ha dimostrato di essere venuta a conoscenza aliunde del
procedimento di revisione della Pianta Organica delle Farmacie
con riferimento all’anno 1998, presentando dettagliate osservazioni
e controdeduzioni; 4) le lievi imprecisioni rilevate dalla
ricorrente con riferimento alla Del. C.C. n. 66/1997 (e
la lieve discrasia tra i dati indicati dal Comune di Filiano
e dall’AUSL PZ/2 in relazione alla popolazione della Frazione
Scalera e del Comune Capoluogo ed alla distanza tra la Frazione
Scalera ed il Comune Capoluogo) non inficiano la legittimità
del provvedimento impugnato, in quanto: A) comunque il numero
degli abitanti della Frazione Scalera risulta di poco inferiore
a quello degli abitanti del Capoluogo; B) anche la distanza
di 7 Km. è rilevante ai fini della decisione di istituire
una nuova sede farmaceutica; 5) la scelta tra istituire
un Dispensario farmaceutico o una nuova sede farmaceutica
costituisce una valutazione di merito, sindacabile da parte
del Giudice Amministrativo in sede di legittimità solo per
macroscopici vizi logici; 6) l’esistenza di un Dispensario
farmaceutico dimostra l’esigenza di un’assistenza farmaceutica
alla popolazione residente in quel territorio, che può essere
garantita in modo più ampio con l’istituzione di una nuova
sede farmaceutica, ed è un elemento obiettivo, che unitamente
alle condizioni topografiche e di viabilità depone a favore
dell’istituzione della nuova sede farmaceutica e/o della
trasformazione del Dispensario farmaceutico in nuova sede
farmaceutica (cfr. orientamento giurisprudenziale che qualifica
come valutazione latamente discrezionale la scelta di istituire
una sede farmaceutica per motivi attinenti alle condizioni
topografiche e di viabilità: C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2025
del 17.4.2002; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6196 dell’11.12.2001;
C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1294 del 7.10.1998; TAR Toscana
Sez. III Sent. n. 727 del 25.2.2003; TAR Pescara Sent. n.
248 dell’8.2.2002; TAR Pescara Sent. n. 1149 del 7.12.2001;
TAR Milano Sent. n. 6580 del 23.11.2000; TAR Basilicata
Sent. n. 290 del 23.9.1998; TAR Parma Sent. n. 544 del 18.12.1997);
7) secondo l’orientamento giurisprudenziale appena richiamato
(cfr. in particolare C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6196 dell’11.12.2001;
C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1294 del 7.10.1998; TAR Pescara
Sent. n. 248 dell’8.2.2002; TAR Pescara Sent. n. 1149 del
7.12.2001) tra le condizioni topografiche e di viabilità
va compresa anche l’insufficienza dei mezzi di trasporto
pubblico (nella specie solo due corse giornaliere: cfr.
Relazione Servizio Farmaceutico AUSL PZ/2 del 17.5.1999),
cioè di una condizione indispensabile per conseguire il
più agevole approvvigionamento di medicinali in caso di
urgente necessità e particolarmente sentita quando la popolazione
è costituita prevalentemente da persone anziane (per inciso
si osserva che non è pertinente il riferimento al treno,
poiché non si usa tale mezzo di trasporto per recarsi in
farmacia, né la superstrada Potenza-Melfi, in quanto per
viabilità l’art. 104 R.D. n. 1265/1934 si riferisce soltanto
alla viabilità comunale); 8) non è vero che non vi è stata
istruttoria; 9) è sufficiente e legittima la motivazione
del provvedimento impugnato per relationem, con richiamo
agli atti endoprocedimentali; 10) non sussiste l’eccesso
di potere per disparità di trattamento, dal momento che
i Comuni di Acerenza di Satriano di Lucania, diversamente
dal Comune resistente, avevano presentato una richiesta
generica, non supportata da alcuna documentazione, ed avevano
riportato il parere contrario sia dell’AUSL territorialmente
competente che del Consiglio Regionale di Sanità.
A quanto sopra consegue l’irricevibilità del ricorso in
esame.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale
compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 24 Febbraio
2005, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Giancarlo Pennetti Presidente F.F.
Giuseppe Buscicchio Componente
Pasquale Mastrantuono Componente – Estensore
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Depositata in Segreteria il 15 aprile 2005
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