| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 15 aprile 2005
n. 1043
Pres. Calvo – Est. Plaisant
Centro 24 ore scarl (avv. Verrienti) c. Comunità Montana
Valli Chisone e Germanasca (n.c.) e Telehelp (avv. Rossanigo)
|
|
Contratti della PA – Appalto pubblico – Partecipanti
– Associazione di volontariato ONLUS – Ammissione alla gara
– Illegittimità.
|
|
La partecipazione ad una procedura di selezione
concorrenziale è per regola, preclusa alle associazioni
di volontariato, non potendo le stesse avvalersi di proventi
che deriverebbero dal discendente contratto sinallagmatico.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
– 2^ Sezione –
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1755/2004, proposto da
CENTRO 24 ORE s.c. a r.l., in persona
del Presidente legale rappresentante pro tempore sig. Daniele
Repetto, con sede in Torino, via Gianfrancesco Re n.52,
rappresentato e difeso dall’avv. Luca Verrienti, elettivamente
domiciliato nel suo studio in Torino, via Ottavio Revel
n.19,
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca,
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio,
|
| |
|
e nei confronti di
TELEHELP Associazioni di volontari al servizio dell’anziano,
ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Rossanigo e presso
lo stesso selettivamente domiciliata in Torino via Stampatori
9,
|
| |
|
per l’annullamento, previa emanazione di
misure cautelari,
- della determinazione del Direttore dell’Area socio-assistenziale
n.59 del 15 novembre 2004, pubblicata all’Albo Pretorio
del 18 novembre 2004, con la quale è stato aggiudicato alla
controinteressata il servizio di telesoccorso e di teleassistenza
per l’anno 2005;
- della lettera d’invito del Direttore dell’Area socio-assistenziale
dell’11 agosto 2004 con la quale è stata invitata alla trattativa
privata la controinteressata; - nonché di ogni altro atto
precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque
connesso, anche non noto, nessuno escluso.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio della TELEHELP Associazioni
di volontari al servizio dell’anziano, ONLUS, in persona
del Presidente.
Visti gli atti tutti della causa e le memorie delle parti.
Relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 il dott.
Antonio Plaisant ed uditi l'avv. Verrienti per la parte
ricorrente e l'avv. Rossanigo per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
ESPOSIZIONE IN FATTO
|
| |
|
Il Direttore dell’Area Socio Assistenziale
della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca -Perosa
Argentina- : a) con nota in data 11 agosto 2004, invitava
la ricorrente Centro 24 ore s.c.a.r.l. "a formulare la propria
migliore offerta per lo svolgimento del servizio di cui
all'oggetto (servizio di telesoccorso e telecontrollo) per
il periodo 01.01.2005 - 31.12.2005" in favore degli anziani
autosufficienti ospiti presso le n.4 Comunità Alloggio gestite
dalla stessa Comunità Montana; b) con determinazione n.
280 in data 18 novembre 2004 stabiliva "di affidare il servizoo
di telesoccorso e teleassistenza per l'anno 2005 alla Associazione
Telehelp di volontari a servizio dell'anziano corso mediterraneo
124, 10129 Torino, dietro corrispettivo annuale di €. 1000,00
per le comunità alloggio per anziani, gratuità per l'installazione
dell'apparecchiatura completa presso il domicilio degli
utenti e di € 10.00 quale canone mensile per il servizio
svolto presso il domicilio degli utenti; ... di approvare
... di imputare ..."; c) con nota in data 19 novembre 2004
comunicava alla ricorrente cooperativa che il servizio in
questione "è stato affidato per l'anno 2005, con determinazione
dirigenziale iscritta al registro generale al n. 59 in data
15/11/2004, all'Associazione di Volontari Telehelp Corso
Mediterraneo 124 di Torino" e "Si resta(va) in attesa di
vostra comunicazione al fine di predisporre in tempo utile
le procedure necessarie alla disattivazione dei Vostri apparecchi
e alla contemporanea installazione di quelli dell'Associazione
subentrante".
Con il ricorso in esame, la cooperativa ricorrente ha chiesto
l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari, della
determinazione e della nota, in epigrafe indicate, deducendo
le seguenti censure:
1. Violazione della legge 11 agosto 1991 n° 266, della legge
regionale 29 agosto 1994 n° 38 e dell’ art. 3 D.P.C.M. 30
marzo 2001.
Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto
dei presupposti dell’illogicità grave e manifesta, dell’irrazionalità
e della irragionevolezza. Violazione dei principi di par
condicio, di libera concorrenza, di remuneratività del servizio
e di professionalità delle prestazioni.
La Società cooperativa ricorrente assume che - in virtù
delle disposizioni contenute nella legge 266/1991, nella
legge Regione Piemonte 38/1994 e nel D.P.C.M. 30 marzo 2001
- la partecipazione delle associazioni di volontariato alle
procedure ad evidenza pubblica sarebbe vietata ed, infatti,
l’art.5 della legge 266/1991 indicherebbe, quali uniche
forme di finanziamento consentite alle associazioni di volontariato,
i “rimborsi derivanti da convenzioni” e le “entrate derivanti
da attività commerciali e produttive marginali”, oltre ad
alcune ipotesi di contributi, proibendo alle stesse lo svolgimento
di attività lucrative; ed anche la legge Regione Piemonte
38/1994 ed il D.P.C.M. 30 marzo 2001 individuerebbero nelle
“convenzioni” sopra citate l’unico meccanismo di affidamento
di servizi pubblici alle associazioni di volontariato.
2. Violazione dell’art. 16 del decreto legislativo 17 marzo
1995 n° 157. Nullità ed invalidità dell’aggiudicazione.
Difetto di motivazione.
Violazione del principio di verifica delle prestazioni in
subappalto di cui all’art. 18 del decreto legislativo 17
marzo 1995 n° 157.
La Comunità Montana resistente avrebbe omesso di verificare
se l’Associazione controinteressata intendesse, ad aggiudicazione
avvenuta, subappaltare il servizio alla Telesoccorso S.r.L.
benché la suddetta verifica, per regola necessaria, fosse
particolarmente opportuna nel caso di specie in quanto l’Associazione
controinteressata aveva comunicato alla Comunità Montana
resistente che, in una precedente gara, la società Telesoccorso
S.r.L. con sede in Vigevano, era stata indicata quale erogatrice
“dei servizi di telesoccorso a 650 utenti di Telehelp fin
dal 1992”.
Si è costituita in giudizio la Telehelp, Associazione di
volontari al servizio dell’Anziano, ONLUS, chiedendo la
reiezione del gravame.
Nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2004 l’istanza
cautelare è stata accolta, giusta l’ordinanza n.1330 di
questa Sezione.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
|
| |
|
MOTIVI DI DIRITTO
|
| |
|
Con il primo motivo la Società ricorrente
deduce che l’ammissione alla gara dell’Associazione controinteressata
si porrebbe in contrasto con il divieto per le associazioni
di volontariato di partecipare alle gare d’appalto, desumibile
dalla legge 266/1991, dalla legge Regione Piemonte 38/1994
e dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, che consentirebbero solo forme
di finanziamento non caratterizzate dal fine di lucro.
La censura è fondata.
Secondo quanto previsto dall’art.5 della legge 266/1991,
infatti, i proventi delle associazioni di volontariato sono
costituiti esclusivamente dai “rimborsi derivanti da convenzioni”
e dalle “attività commerciali e produttive marginali”, tra
cui certamente non rientrano gli appalti pubblici, i quali
presuppongono l’espletamento di una procedura di selezione
del contraente fondata sulla comparazione delle offerte
con criteri concorrenziali di convenienza tecnico-economica,
per definizione incompatibile con la natura dell’attività
di volontariato (vedasi, in tal senso, T.A.R. Veneto, Sez.
I, 13 novembre 2003, n.481 e T.A.R. Lombardia, Sez. III,
14 marzo 2003, n.459).
Le “convenzioni” cui fa riferimento il citato art.5 della
legge 266/1991 hanno, infatti, natura completamente diversa
rispetto ai rapporti contrattuali instaurati, come quello
di specie, all’esito di una procedura di selezione operata
da una pubblica amministrazione tanto che, ai sensi dell’art.
7 della legge 266/2001, le stesse “convenzioni” “devono
contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle
condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività
oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti
e della dignità degli utenti” e prevedere forme di verifica
delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché
le modalità di rimborso delle spese” ed il comma terzo della
stessa norma aggiunge che “La copertura assicurativa di
cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione
e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale
viene stipulata la convenzione medesima”; ed, infatti, le
anzidette convenzioni rappresentano uno strumento del tutto
peculiare, che prescinde dalle regole della concorrenza
al fine di promuovere attività realizzabili solo con il
diretto coinvolgimento delle associazioni di volontariato
nel sistema d’interventi e servizi di solidarietà, condizionato
però dalla normativa di riferimento alla salvaguardia della
natura e finalità (art. 3 DPCM 30 marzo 2001) dell’autonomia
e dell’apporto originale (art.1 legge regionale 38/1994)
delle stesse associazioni di volontariato, in armonia con
l’art. 1 dalla citata legge quadro: “La Repubblica italiana
riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà…”.
Anche la possibilità per le associazioni di volontariato
di usufruire di entrate derivanti da “attività commerciali
e produttive marginali”, prevista dall’art.5 della legge
266/1991, è ipotesi che si discosta dalle attività esercitate
a scopo di lucro e soggette alla logica di mercato in quanto
il D.M. 25 maggio 1995, emanato su delega della legge quadro,
precisa che tali attività devono essere svolte “senza l'impiego
di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità
sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di
insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi
dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione
dell'impresa ” e, non a caso, il D.P.C.M. 30 marzo 2001,
deputato a precisare il ruolo del terzo settore nella programmazione
e gestione dei servizi alla persona, consente che le organizzazioni
di volontariato vengano coinvolte “nei servizi e nelle prestazioni
anche di carattere promozionale complementari a servizi
che richiedono una organizzazione complessa” ma precisa
espressamente che il requisito della professionalità, assente
per natura nelle associazioni di volontariato, resta indispensabile
ogni volta che debbano essere garantiti servizi la cui complessità
ne escluda il carattere di complementarietà nel contesto
dell’organizzazione dell’erogazione del servizio stesso.
La partecipazione ad una procedura di selezione concorrenziale
è quindi, per regola, preclusa alle associazioni di volontariato,
non potendo le stesse avvalersi di proventi che deriverebbero
dal discendente contratto sinallagmatico, pena la violazione
delle norme e dei principi fondamentali sopra richiamati.
Nel caso di specie, ciò determina l’illegittimità degli
atti impugnati, con i quali l’Associazione di volontariato
TELEHELP, Associazioni di volontari al servizio dell’anziano,
è stata ammessa ad una trattativa privata plurima per l’affidamento
di un pubblico servizio, svoltasi in regime di concorrenzialità,
risultando poi aggiudicataria del servizio medesimo; del
resto il regime di favore di cui gode, sotto vari aspetti
(fiscale, previdenziale, etc.), l’anzidetta Associazione
non può che alterare i normali parametri concorrenziali
ed è, quindi, incompatibile con lo svolgimento di un procedura
di selezione, seppur in forma di trattativa di privata,
come quella in esame. Per quanto precede il ricorso è fondato
e deve, quindi, essere accolto; ciò comporta assorbimento
del secondo motivo di gravame.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese processuali.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte, Sezione II, pronunciandosi definitivamente sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
gli atti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio
del 26 gennaio 2005 con l’intervento dei Magistrati:
|
|
Giuseppe CALVO Presidente
Ivo CORREALE Referendario
Antonio PLAISANT Referendario, estensore
|
|