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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 15 aprile 2005 n. 1035
Pres. Calvo – Est. Plaisant
Kume Kolonja (avv. Campagna) c. Amministrazione dell’Interno (n.c.)


Giurisdizione e competenza - Permesso di soggiorno – Rinnovo per motivi di coesione familiare- Giurisdizione del Giudice Ordinario

La giurisdizione in materia di controversie afferenti il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare spetta al Giudice Ordinario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
-2^ Sezione –

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 956/2002 proposto da

KOLONJA Kume, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Campagna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Piazza Statuto 14,

 

contro

 

l’Amministrazione dell’Interno (Questura di Alessandria), in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio,

 

per l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento CAT. A. 12/2002/Immigr. emanato dal Questore della Provincia di Alessandria in data 09 maggio 2002 (e notificato in pari data alla ricorrente), che rigettava il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dalla ricorrente;

 

nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore, consequenziale, statuizione.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 il Referendario dott. Antonio Plaisant ed udito l'avv. Giannatiempo su delega dell'avv. Campagna per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il Questore della Provincia di Alessandria, con il decreto Cat. A 12/2002/Immigr. in data 9 maggio 2002, "ESAMINATA la documentazione qui presentata in data 14.03.2001 relativa alla (ricorrente), inerente il rinnovo del proprio permesso di soggiorno nr. A898001, rilasciato in data 15/03/99 dalla Questura di Caltanissetta per motivi di coesione familiare, con scadenza 28/03/2001; VISTA la documentazione giacente in atti dalla quale risulta che la stessa ha trasferito in data 17.11.1999 la propria residenza anagrafica dal Comune di Gela al Comune di Casale Monferrato, variazione apportata sul permesso di soggiorno da questo Ufficio in data 04.08.2000. VISTE le informazioni qui pervenute in data 02.09.2000 del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela dalle quali si evince che l’interessata, ottenuto il permesso di soggiorno in argomento, per motivi di coesione familiare, a seguito di matrimonio con il cittadino italiano CAFÀ Vincenzo, nato a Gela il 11.10.1918, ha volontariamente abbandonato il coniuge che ha sporto formale querela nei suoi confronti; CONSIDERATO che l’interessata, sebbene formalmente invitata in data 14.3.2001 ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 5 del D.Lgs. 286/98,a dimostrare il proprio reddito, non ha prodotto alcun elemento di sostentamento proveniente da fonte legittima; RITENUTO non sussistere la possibilità di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno sia per motivi di coesione familiare poiché è venuta a mancare la convivenza con il coniuge, requisito fondamentale per l’ottenimento, sia per motivi di lavoro subordinato o autonomo; VISTO ... LETTO ... ACCERTATO quindi che la cittadina straniera non soddisfa le condizioni richieste per il rinnovo del proprio permesso di soggiorno", stabiliva che "Il rinnovo del permesso di soggiorno presentato da ... è rifiutato per i motivi indicati in premessa".
Con il ricorso in esame è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di tale provvedimento, per i seguenti motivi:
1. Violazione di legge in relazione agli artt. 5 comma V e 30 comma V Dlgs. 286/98;
2. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria; carenza di motivazione.
L’art.5, comma V, del decreto legislativo 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno od il suo rinnovo “sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art.22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”; nel caso di specie, trattandosi di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, assumerebbe rilievo l’art.30 del citato T.U., in forza del quale “in caso di separazione legale…il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato”: la Questura di Alessandria, pertanto, non avrebbe potuto rigettare la richiesta della ricorrente - che si era separata solo di fatto, e quindi non legalmente, dal proprio coniuge italiano - ed, in ogni caso, avrebbe dovuto adeguatamente valutare la possibilità di convertire la causale del titolo di soggiorno da coesione familiare in lavoro autonomo o subordinato.
Con ordinanza istruttoria n.1086/i del 4 dicembre 2002, questa Sezione ha disposto il deposito, a cura della Questura di Alessandria, di tutta la documentazione relativa al procedimento definito con il provvedimento impugnato e la Questura di Alessandria ottemperava in data 30 gennaio 2003. Nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2003, giusta l'ordinanza di questa Sezione n. 587, la domanda cautelare è stata rigettata.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

La ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilevando, da un lato, l’insussistenza dei presupposti necessari al rinnovo del titolo di soggiorno “per coesione familiare” e, dall’altro, il mancato possesso di un reddito che ne consenta il rinnovo per lavoro autonomo o subordinato.
Rileva il Collegio, il proprio difetto di giurisdizione in merito all'impugnato decreto del Questore di Alessandria, con il quale "Il rinnovo del permesso di soggiorno presentato da KOLONJA KUME è rifiutato per i motivi indicati in premessa", relativamente al motivo, costituito dalle seguenti affermazioni: "VISTA la documentazione ... VISTE le informazioni ...". Ed, invero, con riferimento al detto permesso di soggiorno, "rilasciato in data 15/03/99 dalla Questura di Caltanissetta per motivi di coesione familiare, con scadenza 28.03.2001", le condizioni per il suo rinnovo sono indicate dagli articoli 29, comma I, e 30, comma I, lettera C, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, richiamati dalla stessa ricorrente e, tuttavia, lo stesso art.30, al comma VI, statuisce che “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”: tale norma, quindi, attribuisce al giudice ordinario le controversie in materia di permesso di soggiorno per coesione familiare di cui agli articoli 29 e 30 del citato Testo Unico e ciò comporta il difetto di giurisdizione di questa Sezione con riferimento all'impugnazione del citato decreto questorile, adottato sulla base delle due affermazioni dianzi indicate, concernenti, appunto, uno dei "motivi" posti alla base dello stesso decreto.
Per quanto riguarda l'altro motivo, posto a base dello stesso impugnato decreto, costituito dalle seguenti affermazioni: "CONSIDERATO che l'interessata, ...; RITENUTO non sussistere ...", questa Sezione si ritiene investita della giurisdizione in merito all'impugnazione del detto decreto. Al riguardo la ricorrente deduce eccesso di potere e violazione dell’art.5, comma V, del decreto legislativo 286/1998 - il quale statuisce che “in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo…” - poiché il Questore della Provincia di Alessandria avrebbe omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per convertire il titolo, originariamente rilasciato per coesione familiare, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La censura è infondata.
L’Amministrazione intimata, infatti, aveva espressamente invitato la ricorrente a dimostrare il possesso di un reddito ma quest’ultima - come si evince dal verbale del 14 marzo 2001 intitolato appunto “dimostrazione del reddito conseguito” - aveva rinunciato a tale possibilità, per cui il Questore della Provincia di Alessandria non ha potuto far altro che rilevare la mancanza di un reddito sufficiente a giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Né può condividersi quanto assume la ricorrente circa la necessità di un’istruttoria più ampia - che, a suo dire, avrebbe consentito di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro in atto con tale Mario Milazzo - in quanto tale rapporto di lavoro è stato citato per la prima volta nel ricorso e ciò benché la ricorrente, sempre in occasione dell’anzidetta “dimostrazione del reddito conseguito”, fosse stata espressamente “invitata a presentare scritti difensivi o quant’altro possa giustificare la predetta posizione, nonché informata che qualora non ottemperi nei termini di gg.10 dalla data di notifica a presentare la documentazione richiesta presso l’Ufficio Stranieri del Commissariato di P.S. di Casale M.to, nei suoi confronti saranno adottati i provvedimenti di natura amministrativa (art.5, comma 5 D.Lgs. 25/07/98), per cui la ricorrente avrebbe potuto comunicare, già nel corso dell’istruttoria, l’esistenza dell’anzidetto rapporto di lavoro all’Amministrazione intimata la quale, in difetto, l’ha legittimamente considerata sprovvista di qualsivoglia fonte di reddito, ritenendo superflua ogni ulteriore verifica.
Per quanto premesso, il ricorso è in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte infondato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione 2^, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe: a) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente all'impugnazione del decreto del Questore della provincia di Alessandria, cat. A.12/2002/Immigr. in data 9 maggio 2002, adottato sulla base del motivo, costituito dalle due affermazioni in fatto indicate; b) lo rigetta, relativamente all'impugnazione dello stesso decreto, impugnato sulla base dell'altro motivo, costituito dalle due affermazioni, pure in fatto indicate.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005, con l'intervento dei signori magistrati:
Giuseppe CALVO Presidente
Ivo CORREALE Referendario
Antonio PLAISANT Referendario, estensore

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