| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 15 aprile 2005
n. 1035
Pres. Calvo – Est. Plaisant
Kume Kolonja (avv. Campagna) c. Amministrazione dell’Interno
(n.c.) |
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Giurisdizione e competenza - Permesso di
soggiorno – Rinnovo per motivi di coesione familiare- Giurisdizione
del Giudice Ordinario
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La giurisdizione in materia di controversie
afferenti il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
di coesione familiare spetta al Giudice Ordinario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
-2^ Sezione –
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 956/2002 proposto da
KOLONJA Kume, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio
Campagna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Torino, Piazza Statuto 14,
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contro
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l’Amministrazione dell’Interno (Questura
di Alessandria), in persona del Ministro pro tempore, non
costituita in giudizio,
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per l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento CAT. A. 12/2002/Immigr. emanato dal Questore
della Provincia di Alessandria in data 09 maggio 2002 (e
notificato in pari data alla ricorrente), che rigettava
il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dalla ricorrente;
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nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali
e, comunque, connessi del relativo procedimento; e per ogni
ulteriore, consequenziale, statuizione.
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 il Referendario
dott. Antonio Plaisant ed udito l'avv. Giannatiempo su delega
dell'avv. Campagna per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il Questore della Provincia di Alessandria,
con il decreto Cat. A 12/2002/Immigr. in data 9 maggio 2002,
"ESAMINATA la documentazione qui presentata in data 14.03.2001
relativa alla (ricorrente), inerente il rinnovo del proprio
permesso di soggiorno nr. A898001, rilasciato in data 15/03/99
dalla Questura di Caltanissetta per motivi di coesione familiare,
con scadenza 28/03/2001; VISTA la documentazione giacente
in atti dalla quale risulta che la stessa ha trasferito
in data 17.11.1999 la propria residenza anagrafica dal Comune
di Gela al Comune di Casale Monferrato, variazione apportata
sul permesso di soggiorno da questo Ufficio in data 04.08.2000.
VISTE le informazioni qui pervenute in data 02.09.2000 del
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela dalle quali
si evince che l’interessata, ottenuto il permesso di soggiorno
in argomento, per motivi di coesione familiare, a seguito
di matrimonio con il cittadino italiano CAFÀ Vincenzo, nato
a Gela il 11.10.1918, ha volontariamente abbandonato il
coniuge che ha sporto formale querela nei suoi confronti;
CONSIDERATO che l’interessata, sebbene formalmente invitata
in data 14.3.2001 ai sensi e per gli effetti dell’art.6,
comma 5 del D.Lgs. 286/98,a dimostrare il proprio reddito,
non ha prodotto alcun elemento di sostentamento proveniente
da fonte legittima; RITENUTO non sussistere la possibilità
di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno sia per
motivi di coesione familiare poiché è venuta a mancare la
convivenza con il coniuge, requisito fondamentale per l’ottenimento,
sia per motivi di lavoro subordinato o autonomo; VISTO ...
LETTO ... ACCERTATO quindi che la cittadina straniera non
soddisfa le condizioni richieste per il rinnovo del proprio
permesso di soggiorno", stabiliva che "Il rinnovo del permesso
di soggiorno presentato da ... è rifiutato per i motivi
indicati in premessa".
Con il ricorso in esame è stato chiesto l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, di tale provvedimento,
per i seguenti motivi:
1. Violazione di legge in relazione agli artt. 5 comma V
e 30 comma V Dlgs. 286/98;
2. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e
dei presupposti, difetto di istruttoria; carenza di motivazione.
L’art.5, comma V, del decreto legislativo 286/1998 prevede
che il permesso di soggiorno od il suo rinnovo “sono rifiutati
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti
per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dall’art.22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano
il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative
sanabili”; nel caso di specie, trattandosi di richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione
familiare, assumerebbe rilievo l’art.30 del citato T.U.,
in forza del quale “in caso di separazione legale…il permesso
di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro
subordinato”: la Questura di Alessandria, pertanto, non
avrebbe potuto rigettare la richiesta della ricorrente -
che si era separata solo di fatto, e quindi non legalmente,
dal proprio coniuge italiano - ed, in ogni caso, avrebbe
dovuto adeguatamente valutare la possibilità di convertire
la causale del titolo di soggiorno da coesione familiare
in lavoro autonomo o subordinato.
Con ordinanza istruttoria n.1086/i del 4 dicembre 2002,
questa Sezione ha disposto il deposito, a cura della Questura
di Alessandria, di tutta la documentazione relativa al procedimento
definito con il provvedimento impugnato e la Questura di
Alessandria ottemperava in data 30 gennaio 2003. Nella Camera
di Consiglio del 16 aprile 2003, giusta l'ordinanza di questa
Sezione n. 587, la domanda cautelare è stata rigettata.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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La ricorrente impugna il provvedimento in
epigrafe, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria
ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno rilevando, da un lato, l’insussistenza dei presupposti
necessari al rinnovo del titolo di soggiorno “per coesione
familiare” e, dall’altro, il mancato possesso di un reddito
che ne consenta il rinnovo per lavoro autonomo o subordinato.
Rileva il Collegio, il proprio difetto di giurisdizione
in merito all'impugnato decreto del Questore di Alessandria,
con il quale "Il rinnovo del permesso di soggiorno presentato
da KOLONJA KUME è rifiutato per i motivi indicati in premessa",
relativamente al motivo, costituito dalle seguenti affermazioni:
"VISTA la documentazione ... VISTE le informazioni ...".
Ed, invero, con riferimento al detto permesso di soggiorno,
"rilasciato in data 15/03/99 dalla Questura di Caltanissetta
per motivi di coesione familiare, con scadenza 28.03.2001",
le condizioni per il suo rinnovo sono indicate dagli articoli
29, comma I, e 30, comma I, lettera C, del decreto legislativo
25 luglio 1998 n.286, richiamati dalla stessa ricorrente
e, tuttavia, lo stesso art.30, al comma VI, statuisce che
“Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché
contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa
in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato
può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile”: tale norma, quindi, attribuisce al
giudice ordinario le controversie in materia di permesso
di soggiorno per coesione familiare di cui agli articoli
29 e 30 del citato Testo Unico e ciò comporta il difetto
di giurisdizione di questa Sezione con riferimento all'impugnazione
del citato decreto questorile, adottato sulla base delle
due affermazioni dianzi indicate, concernenti, appunto,
uno dei "motivi" posti alla base dello stesso decreto.
Per quanto riguarda l'altro motivo, posto a base dello stesso
impugnato decreto, costituito dalle seguenti affermazioni:
"CONSIDERATO che l'interessata, ...; RITENUTO non sussistere
...", questa Sezione si ritiene investita della giurisdizione
in merito all'impugnazione del detto decreto. Al riguardo
la ricorrente deduce eccesso di potere e violazione dell’art.5,
comma V, del decreto legislativo 286/1998 - il quale statuisce
che “in caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito
in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo…”
- poiché il Questore della Provincia di Alessandria avrebbe
omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per convertire
il titolo, originariamente rilasciato per coesione familiare,
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La censura è infondata.
L’Amministrazione intimata, infatti, aveva espressamente
invitato la ricorrente a dimostrare il possesso di un reddito
ma quest’ultima - come si evince dal verbale del 14 marzo
2001 intitolato appunto “dimostrazione del reddito conseguito”
- aveva rinunciato a tale possibilità, per cui il Questore
della Provincia di Alessandria non ha potuto far altro che
rilevare la mancanza di un reddito sufficiente a giustificare
il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Né può condividersi quanto assume la ricorrente circa la
necessità di un’istruttoria più ampia - che, a suo dire,
avrebbe consentito di accertare l’esistenza di un rapporto
di lavoro in atto con tale Mario Milazzo - in quanto tale
rapporto di lavoro è stato citato per la prima volta nel
ricorso e ciò benché la ricorrente, sempre in occasione
dell’anzidetta “dimostrazione del reddito conseguito”, fosse
stata espressamente “invitata a presentare scritti difensivi
o quant’altro possa giustificare la predetta posizione,
nonché informata che qualora non ottemperi nei termini di
gg.10 dalla data di notifica a presentare la documentazione
richiesta presso l’Ufficio Stranieri del Commissariato di
P.S. di Casale M.to, nei suoi confronti saranno adottati
i provvedimenti di natura amministrativa (art.5, comma 5
D.Lgs. 25/07/98), per cui la ricorrente avrebbe potuto comunicare,
già nel corso dell’istruttoria, l’esistenza dell’anzidetto
rapporto di lavoro all’Amministrazione intimata la quale,
in difetto, l’ha legittimamente considerata sprovvista di
qualsivoglia fonte di reddito, ritenendo superflua ogni
ulteriore verifica.
Per quanto premesso, il ricorso è in parte dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione e in parte infondato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
processuali
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, Sezione 2^, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe:
a) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione
relativamente all'impugnazione del decreto del Questore
della provincia di Alessandria, cat. A.12/2002/Immigr. in
data 9 maggio 2002, adottato sulla base del motivo, costituito
dalle due affermazioni in fatto indicate; b) lo rigetta,
relativamente all'impugnazione dello stesso decreto, impugnato
sulla base dell'altro motivo, costituito dalle due affermazioni,
pure in fatto indicate.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino, nella camera di consiglio
del 26 gennaio 2005, con l'intervento dei signori magistrati:
Giuseppe CALVO Presidente
Ivo CORREALE Referendario
Antonio PLAISANT Referendario, estensore
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