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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 15 aprile 2005 n. 1031
Pres. Calvo – Est. Plaisant Delfina Gallo (avv. Barale, Demaria) c. USL 15 Azienda Regionale Cuneo (n.c.) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) e altri


Giurisdizione e competenza – Sanità – Spese sanitarie effettuate con urgenza all’estero senza previa autorizzazione – Rimborso – Controversia – Diritto alla salute - Giurisdizione del Giudice Ordinario.

La domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate con urgenza all'estero, senza previa autorizzazione, ha ad oggetto il diritto soggettivo costituzionalmente garantito alla salute che - pur in presenza di limitazioni operate da leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale - conserva la suddetta natura e neppure subisce alcun affievolimento per effetto del potere dell'Ente regionale di valutare la gravità e l'urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- 2^ Sezione –

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 23/1997 proposto da
GALLO Delfina, rappresentata e difesa dall’avv. Piercarlo Barale e dall’avv. Claudio Demaria e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto 44, studio dell'avv. Fulvia Conti,

 

contro

 

- l’Unità Sanitaria Locale n. 15, Azienda Regionale, Cuneo, in persona del Commissario pro tempore, non costituita in giudizio;
- la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenia Salsotto presso la quale ha eletto domicilio in Torino, Piazza Castello n. 165;
- il Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15, presso l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino, in persona del legale rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
del diniego in data 26 agosto 1996 prot. 020534, servizio URP, del quale la ricorrente è venuta a conoscenza il 30 ottobre 1996, con il quale il Commissario dell’USL n. 15, Azienda Regionale, Cuneo, comunica al Presidente del Movimento Consumatori di Cuneo che la richiesta da questi inoltrata a favore della ricorrente, Gallo Delfina, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per cure sanitarie all’estero, non può essere accolta,

 

nonché per l’annullamento
di ogni altro atto presupposto, discendente, conseguente e connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della intimata Regione Piemonte. Vista la memoria presentata dalla ricorrente.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il dott. Antonio Plaisant ed uditi l'avv. Demaria per la parte ricorrente e l'avv. Salsotto per la Regione Piemonte;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

ESPOSIZIONE IN FATTO

 

La Sig.ra Gallo, affetta da grave cardiopatia, veniva sottoposta nel 1984 ad operazione chirurgica presso la struttura sanitaria “Tzank” di Nizza, nel corso della quale le veniva effettuata una valvuloplastica tricuspidale, nonché impiantate due protesi biologiche sostituenti, rispettivamente, la valvola aortica e quella mitrale.
A far data dal 1995 la ricorrente si sottoponeva ad una serie di accertamenti specialistici, in primo luogo presso lo stesso nosocomio di “Tzank”, dai quali emergeva la necessità di provvedere con urgenza alla sostituzione di entrambe le protesi biologiche; due specialisti consultati in Italia, inoltre, rilevavano l’opportunità che la nuova operazione chirurgica fosse eseguita presso la medesima struttura già intervenuta nel 1984 per cui la ricorrente chiedeva al Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15 presso l’Ospedale Le Molinette di Torino di essere autorizzata all’esecuzione d’intervento presso struttura sanitaria straniera, ricevendo però parere sfavorevole, privo di data, con cui veniva invitata a sottoporsi a visita presso il Centro Molinette di Torino.
In data 17 novembre 1995 l’anzidetto Centro, con un nuovo parere, suggeriva alla ricorrente la sostituzione della sola valvola aortica ed un controllo urgente mitralico e tricuspidale, senza nulla aggiungere riguardo alla situazione della valvola mitralica e del tricuspide ed, allora, la ricorrente si affidava al parere di altro esperto, il Prof. Uslenghi, Primario della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale S. Croce in Cuneo, il quale - nel ribadire la necessità della sostituzione di entrambe le protesi biologiche e non della sola valvola aortica - definiva giustificata la richiesta della paziente di essere operata nuovamente dalla stessa equipe chirurgica intervenuta nel 1984, cioè quella del nosocomio Tzank di Nizza, diretta dal prof. Dor.
Ad una nuova istanza proposta dalla ricorrente, il Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15 rispondeva nuovamente, in data 2 gennaio 1996, con parere negativo, fissando quale indicazione medica il ricovero della paziente in data da definirsi e la presentazione della stessa, in caso d’urgenza, al pronto soccorso.
Nel gennaio del 1996 la ricorrente sceglieva di sottoporsi comunque ad intervento chirurgico nel Centro cardiotoracico del Principato di Monaco, presso il quale l’equipe medica diretta dal prof. Dor si era nel frattempo trasferita, subendo la sostituzione di entrambe le protesi ed, in data 4 marzo 1996, chiedeva all’Azienda intimata il rimborso delle spese sostenute, pari a lire 66.739.250, ma tale istanza veniva rigettata, con nota prot. 020534 del 26 agosto 1996 del Commissario dell’Azienda intimata, sulla base del parere negativo a suo tempo espresso dal Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15.
Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra Gallo ha chiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento, deducendo le seguenti censure:
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. La normativa vigente prevede due distinte procedure per il ricovero all’estero del cittadino italiano, la prima fondata su autorizzazione preventiva al ricovero in assistenza indiretta presso ospedale straniero con rimborso delle spese sostenute da parte del Servizio Sanitario Nazionale e la seconda basata sul rimborso delle spese sostenute all’estero senza previa autorizzazione, nei casi di gravità ed urgenza; la situazione della signora Gallo rientrerebbe nella seconda ipotesi e, quindi, l’Azienda intimata avrebbe errato nell’affermare che il diniego dell’autorizzazione era preclusivo alla concessione del rimborso, stante la sussistenza dell’autonomo presupposto costituito da una situazione di gravità ed urgenza; inoltre il Centro Regionale di Riferimento dell’Azienda intimata avrebbe irrazionalmente indicato alla ricorrente, in contrasto con tutti i precedenti pareri specialistici, la sostituzione della sola valvola aortica pur avendo rilevato l’urgenza di un controllo mitralico e tricuspidale, con la conseguenza che la signora Gallo avrebbe dovuto sottoporsi a due distinti interventi a cuore aperto di circa 6 ore ciascuno, a breve distanza l’uno dall’altro, anziché, come certamente preferibile, ad uno solo.
Violazione ed erronea applicazione di legge in relazione - D.M. 3 dicembre 1989 - L.23 dicembre 1985 n° 595 - L.7 agosto 1990, n° 241 Il parere negativo espresso dal Centro Regionale di Riferimento dell’Azienda intimata, posto a base dell’impugnato provvedimento di rigetto, sarebbe privo di idonea motivazione in quanto l’anzidetto Centro non avrebbe in alcun modo valutato la sussistenza di condizioni di gravità ed urgenza che avrebbero comunque consentito il rilascio della richiesta autorizzazione, anche in virtù dell’art.3 della legge 595/1985, il quale - statuendo che “le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nell’impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta” - demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione dei “criteri di fruizione in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico” circostanza, quest’ultima, che sussisterebbe nel caso di specie, stante la documentazione medica allegata al ricorso; ed, infine, per poter legittimamente concludere in merito all’insussistenza delle anzidette condizioni di eccezionale gravità ed urgenza richieste dalla normativa citata, l’Azienda intimata avrebbe dovuto condurre un’approfondita indagine medica, nel caso di specie mai effettuata.
In data 24 dicembre 2004 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte eccependo, con successiva memoria del 13 gennaio 2005, il difetto di giurisdizione di questa Sezione, in quanto la pretesa avanzata dalla ricorrente rientrerebbe nel diritto soggettivo alla salute, costituzionalmente garantito e pertanto insuscettibile di affievolimento ad interesse legittimo. Con memoria dell’11 gennaio 2005 la ricorrente ha ribadito le proprie tesi, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Come risulta in narrativa, la ricorrente - dopo essersi sottoposta ad intervento chirurgico urgente presso un centro clinico straniero - si è vista rigettare la richiesta di rimborso delle relative spese ed ha, quindi, adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento della relativa nota del Commissario dell’Azienda intimata, deducendo l’eccesso di potere e la violazione del decreto ministeriale 3 dicembre 1989, della legge 23 dicembre 1985, n. 595 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La Regione Piemonte ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Sezione, atteso che la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente avrebbe natura di diritto soggettivo ed apparterrebbe, quindi, alla cognizione del giudice ordinario.
L’eccezione è fondata.
Secondo l'organo regolatore della giurisdizione, infatti, la domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate con urgenza all'estero, senza previa autorizzazione, ha ad oggetto il diritto soggettivo costituzionalmente garantito alla salute che - pur in presenza di limitazioni operate da leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale - conserva la suddetta natura e neppure subisce alcun affievolimento per effetto del potere dell'Ente regionale di valutare la gravità e l'urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario (v. Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997 n. 5297, 26 settembre 1997 n. 9477 e 28 ottobre 1998 n. 10737); in tali casi, infatti, non compete all’amministrazione un potere discrezionale in senso tecnico, così da esserne sottratta la cognizione al giudice amministrativo (in tal senso v. anche T.A.R. Torino, Sez. II, 26 febbraio 2003, n. 255; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 1998 n. 197 e TAR Sardegna 3 marzo 1998 n. 161), né l’oggetto di causa può essere ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi prevista dall’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 in quanto con sentenza 6 luglio 2004 n.204 la Corte Costituzionale - pronunciandosi proprio sull’istanza di rimborso, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di spese sostenute per il ricovero in strutture private - ne ha ormai dichiarato l’illegittimità costituzionale.
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente si fonda sulla situazione di assoluta urgenza che ne avrebbe determinato il ricovero e la sottoposizione ad intervento chirurgico presso il Centro Cardiotoracico del Principato di Monaco per cui - alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi - la sua posizione soggettiva assume la consistenza del diritto soggettivo e come tale sfugge alla giurisdizione di questo Tribunale, mentre il diniego di rimborso è configurabile come atto paritetico, né può essere invocata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, stante la sentenza della Corte Costituzionale in precedenza richiamata.
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite..

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 26 gennaio 2005, con l'intervento dei signori magistrati:

 

Giuseppe CALVO Presidente
Ivo CORREALE Referendario
Antonio PLAISANT Referendario, estensore

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