| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 15 aprile 2005
n. 1031
Pres. Calvo – Est. Plaisant Delfina Gallo (avv. Barale,
Demaria) c. USL 15 Azienda Regionale Cuneo (n.c.) e Regione
Piemonte (avv. Salsotto) e altri |
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Giurisdizione e competenza – Sanità – Spese
sanitarie effettuate con urgenza all’estero senza previa
autorizzazione – Rimborso – Controversia – Diritto alla
salute - Giurisdizione del Giudice Ordinario.
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La domanda di rimborso delle spese sanitarie
effettuate con urgenza all'estero, senza previa autorizzazione,
ha ad oggetto il diritto soggettivo costituzionalmente garantito
alla salute che - pur in presenza di limitazioni operate
da leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere
generale - conserva la suddetta natura e neppure subisce
alcun affievolimento per effetto del potere dell'Ente regionale
di valutare la gravità e l'urgenza delle ragioni del ricovero,
destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice
ordinario
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte
- 2^ Sezione –
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 23/1997 proposto da
GALLO Delfina, rappresentata e difesa dall’avv. Piercarlo
Barale e dall’avv. Claudio Demaria e presso gli stessi elettivamente
domiciliata in Torino, Corso Re Umberto 44, studio dell'avv.
Fulvia Conti,
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contro
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- l’Unità Sanitaria Locale n. 15, Azienda
Regionale, Cuneo, in persona del Commissario pro tempore,
non costituita in giudizio;
- la Regione Piemonte, in persona del Presidente
pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa
dall’avv. Eugenia Salsotto presso la quale ha eletto domicilio
in Torino, Piazza Castello n. 165;
- il Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale
U.S.L. n.15, presso l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni
Battista di Torino, in persona del legale rappresentante
legale pro tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
del diniego in data 26 agosto 1996 prot. 020534, servizio
URP, del quale la ricorrente è venuta a conoscenza il 30
ottobre 1996, con il quale il Commissario dell’USL n. 15,
Azienda Regionale, Cuneo, comunica al Presidente del Movimento
Consumatori di Cuneo che la richiesta da questi inoltrata
a favore della ricorrente, Gallo Delfina, al fine di ottenere
il rimborso delle spese sostenute per cure sanitarie all’estero,
non può essere accolta,
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nonché per l’annullamento
di ogni altro atto presupposto, discendente, conseguente
e connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della intimata
Regione Piemonte. Vista la memoria presentata dalla ricorrente.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il
dott. Antonio Plaisant ed uditi l'avv. Demaria per la parte
ricorrente e l'avv. Salsotto per la Regione Piemonte;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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ESPOSIZIONE IN FATTO
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La Sig.ra Gallo, affetta da grave cardiopatia,
veniva sottoposta nel 1984 ad operazione chirurgica presso
la struttura sanitaria “Tzank” di Nizza, nel corso della
quale le veniva effettuata una valvuloplastica tricuspidale,
nonché impiantate due protesi biologiche sostituenti, rispettivamente,
la valvola aortica e quella mitrale.
A far data dal 1995 la ricorrente si sottoponeva ad una
serie di accertamenti specialistici, in primo luogo presso
lo stesso nosocomio di “Tzank”, dai quali emergeva la necessità
di provvedere con urgenza alla sostituzione di entrambe
le protesi biologiche; due specialisti consultati in Italia,
inoltre, rilevavano l’opportunità che la nuova operazione
chirurgica fosse eseguita presso la medesima struttura già
intervenuta nel 1984 per cui la ricorrente chiedeva al Centro
Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L.
n.15 presso l’Ospedale Le Molinette di Torino di essere
autorizzata all’esecuzione d’intervento presso struttura
sanitaria straniera, ricevendo però parere sfavorevole,
privo di data, con cui veniva invitata a sottoporsi a visita
presso il Centro Molinette di Torino.
In data 17 novembre 1995 l’anzidetto Centro, con un nuovo
parere, suggeriva alla ricorrente la sostituzione della
sola valvola aortica ed un controllo urgente mitralico e
tricuspidale, senza nulla aggiungere riguardo alla situazione
della valvola mitralica e del tricuspide ed, allora, la
ricorrente si affidava al parere di altro esperto, il Prof.
Uslenghi, Primario della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale
S. Croce in Cuneo, il quale - nel ribadire la necessità
della sostituzione di entrambe le protesi biologiche e non
della sola valvola aortica - definiva giustificata la richiesta
della paziente di essere operata nuovamente dalla stessa
equipe chirurgica intervenuta nel 1984, cioè quella del
nosocomio Tzank di Nizza, diretta dal prof. Dor.
Ad una nuova istanza proposta dalla ricorrente, il Centro
Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L.
n.15 rispondeva nuovamente, in data 2 gennaio 1996, con
parere negativo, fissando quale indicazione medica il ricovero
della paziente in data da definirsi e la presentazione della
stessa, in caso d’urgenza, al pronto soccorso.
Nel gennaio del 1996 la ricorrente sceglieva di sottoporsi
comunque ad intervento chirurgico nel Centro cardiotoracico
del Principato di Monaco, presso il quale l’equipe medica
diretta dal prof. Dor si era nel frattempo trasferita, subendo
la sostituzione di entrambe le protesi ed, in data 4 marzo
1996, chiedeva all’Azienda intimata il rimborso delle spese
sostenute, pari a lire 66.739.250, ma tale istanza veniva
rigettata, con nota prot. 020534 del 26 agosto 1996 del
Commissario dell’Azienda intimata, sulla base del parere
negativo a suo tempo espresso dal Centro Regionale di Riferimento
della Azienda Regionale U.S.L. n.15.
Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra Gallo ha chiesto l’annullamento
di quest’ultimo provvedimento, deducendo le seguenti censure:
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione
dei fatti. La normativa vigente prevede due distinte procedure
per il ricovero all’estero del cittadino italiano, la prima
fondata su autorizzazione preventiva al ricovero in assistenza
indiretta presso ospedale straniero con rimborso delle spese
sostenute da parte del Servizio Sanitario Nazionale e la
seconda basata sul rimborso delle spese sostenute all’estero
senza previa autorizzazione, nei casi di gravità ed urgenza;
la situazione della signora Gallo rientrerebbe nella seconda
ipotesi e, quindi, l’Azienda intimata avrebbe errato nell’affermare
che il diniego dell’autorizzazione era preclusivo alla concessione
del rimborso, stante la sussistenza dell’autonomo presupposto
costituito da una situazione di gravità ed urgenza; inoltre
il Centro Regionale di Riferimento dell’Azienda intimata
avrebbe irrazionalmente indicato alla ricorrente, in contrasto
con tutti i precedenti pareri specialistici, la sostituzione
della sola valvola aortica pur avendo rilevato l’urgenza
di un controllo mitralico e tricuspidale, con la conseguenza
che la signora Gallo avrebbe dovuto sottoporsi a due distinti
interventi a cuore aperto di circa 6 ore ciascuno, a breve
distanza l’uno dall’altro, anziché, come certamente preferibile,
ad uno solo.
Violazione ed erronea applicazione di legge in relazione
- D.M. 3 dicembre 1989 - L.23 dicembre 1985 n° 595 - L.7
agosto 1990, n° 241 Il parere negativo espresso dal Centro
Regionale di Riferimento dell’Azienda intimata, posto a
base dell’impugnato provvedimento di rigetto, sarebbe privo
di idonea motivazione in quanto l’anzidetto Centro non avrebbe
in alcun modo valutato la sussistenza di condizioni di gravità
ed urgenza che avrebbero comunque consentito il rilascio
della richiesta autorizzazione, anche in virtù dell’art.3
della legge 595/1985, il quale - statuendo che “le leggi
regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni
possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso
in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nell’impossibilità
di erogarle tempestivamente in forma diretta” - demanda
ad apposito decreto ministeriale la determinazione dei “criteri
di fruizione in forma indiretta, di prestazioni assistenziali
presso centri di altissima specializzazione all’estero in
favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni
che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente
o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico”
circostanza, quest’ultima, che sussisterebbe nel caso di
specie, stante la documentazione medica allegata al ricorso;
ed, infine, per poter legittimamente concludere in merito
all’insussistenza delle anzidette condizioni di eccezionale
gravità ed urgenza richieste dalla normativa citata, l’Azienda
intimata avrebbe dovuto condurre un’approfondita indagine
medica, nel caso di specie mai effettuata.
In data 24 dicembre 2004 si è costituita in giudizio la
Regione Piemonte eccependo, con successiva memoria del 13
gennaio 2005, il difetto di giurisdizione di questa Sezione,
in quanto la pretesa avanzata dalla ricorrente rientrerebbe
nel diritto soggettivo alla salute, costituzionalmente garantito
e pertanto insuscettibile di affievolimento ad interesse
legittimo. Con memoria dell’11 gennaio 2005 la ricorrente
ha ribadito le proprie tesi, insistendo per l’accoglimento
del gravame.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Come risulta in narrativa, la ricorrente
- dopo essersi sottoposta ad intervento chirurgico urgente
presso un centro clinico straniero - si è vista rigettare
la richiesta di rimborso delle relative spese ed ha, quindi,
adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento della
relativa nota del Commissario dell’Azienda intimata, deducendo
l’eccesso di potere e la violazione del decreto ministeriale
3 dicembre 1989, della legge 23 dicembre 1985, n. 595 e
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La Regione Piemonte ha eccepito il difetto di giurisdizione
di questa Sezione, atteso che la posizione soggettiva azionata
dalla ricorrente avrebbe natura di diritto soggettivo ed
apparterrebbe, quindi, alla cognizione del giudice ordinario.
L’eccezione è fondata.
Secondo l'organo regolatore della giurisdizione, infatti,
la domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate
con urgenza all'estero, senza previa autorizzazione, ha
ad oggetto il diritto soggettivo costituzionalmente garantito
alla salute che - pur in presenza di limitazioni operate
da leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere
generale - conserva la suddetta natura e neppure subisce
alcun affievolimento per effetto del potere dell'Ente regionale
di valutare la gravità e l'urgenza delle ragioni del ricovero,
destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice
ordinario (v. Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997 n. 5297, 26
settembre 1997 n. 9477 e 28 ottobre 1998 n. 10737); in tali
casi, infatti, non compete all’amministrazione un potere
discrezionale in senso tecnico, così da esserne sottratta
la cognizione al giudice amministrativo (in tal senso v.
anche T.A.R. Torino, Sez. II, 26 febbraio 2003, n. 255;
TAR Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 1998 n. 197 e TAR
Sardegna 3 marzo 1998 n. 161), né l’oggetto di causa può
essere ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di pubblici servizi prevista dall’art.
33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 in quanto
con sentenza 6 luglio 2004 n.204 la Corte Costituzionale
- pronunciandosi proprio sull’istanza di rimborso, da parte
del Servizio Sanitario Nazionale, di spese sostenute per
il ricovero in strutture private - ne ha ormai dichiarato
l’illegittimità costituzionale.
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente si fonda
sulla situazione di assoluta urgenza che ne avrebbe determinato
il ricovero e la sottoposizione ad intervento chirurgico
presso il Centro Cardiotoracico del Principato di Monaco
per cui - alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale,
da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi - la sua
posizione soggettiva assume la consistenza del diritto soggettivo
e come tale sfugge alla giurisdizione di questo Tribunale,
mentre il diniego di rimborso è configurabile come atto
paritetico, né può essere invocata la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi,
stante la sentenza della Corte Costituzionale in precedenza
richiamata.
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di lite..
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, Sezione II, pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Torino, alla camera di consiglio
del 26 gennaio 2005, con l'intervento dei signori magistrati:
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Giuseppe CALVO Presidente
Ivo CORREALE Referendario
Antonio PLAISANT Referendario, estensore
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