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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 29 aprile 2005 n. 358
Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore
Laganà e altro (avv. D. Ioffrida) c. A.n.a.s. (Avv. Stato), Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato), Impresa Merlo dott. Adriano s.p.a. (n.c.).


1. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione acquisitiva – Danni – Risarcimento danni – Domande – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.

 

2. Espropriazione per pubblica utilità – Giurisdizione e competenza – Art.53, d.lg. n.325 del 2001 – Incostituzionalità derivante dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art.34, d.lg. n.80 del 1998 – Esclusione.

 

3. Espropriazione per pubblica utilità – Giurisdizione e competenza – Comportamenti – Valore da attribuire – Individuazione.

 

4. Espropriazione per pubblica utilità – Giurisdizione e competenza – Comportamenti – Art.53, d.lg. n.325 del 2001 – Significato.

 

5. Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione appropriativa e usurpativa – Costruzione giurisprudenziale – Incompatibilità col d.lg. n.325 del 2001 – Effetti.

1. Anche dopo la sentenza C. cost. n.204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande concernenti il risarcimento danni da accessione invertita di un fondo occupato in nome e per conto dell’A.N.A.S. per la realizzazione di un tratto di strada pubblica.

 

2. In tema di riparto di giurisdizione, l’art.53, d.lg. 8 giugno 2001 n.325, non è stato implicitamente travolto, in parte qua, dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art.34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, giacché l’ordinamento non riconosce la possibilità di declaratorie di incostituzionalità “implicite”, ma prevede espressamente (art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87) che la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, possa dichiarare anche quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

 

3. Nella “particolare materia” espropriativa, il canone distintivo della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo non può essere ravvisato nella ripartizione “provvedimento/mero comportamento”, riferita al tipo di azione estrinsecata dal soggetto pubblico o dal privato concessionario titolare di poteri ablatori, dovendo, invece, essere individuato nella presenza o meno di una possibile finalizzazione di interesse pubblico dell’azione considerata, che caratterizza, per scelta del legislatore, l’àmbito della materia espropriativa, sicché soltanto in assenza di una siffatta finalizzazione, comunque pubblica, dei “comportamenti” tenuti dalla p.a., si versa nell’àmbito esclusivo dei rapporti civilistici, devoluto all’a.g.o.

 

4. Nell’art. 53, d.lg. 8 giugno 2001 n.325, il riferimento ai “comportamenti”, non implica, malgrado l’apparente simmetria con l’art. 34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, lo sconfinamento della giurisdizione amministrativa esclusiva dai limiti delineati dalla sentenza C. cost. n.204 del 2004, ma al contrario ne rappresenta una sua coerente declinazione, poiché le previsioni dell’art. 53, cit., riguardano, come si evince dalla sua parte finale, i comportamenti “conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico”, espressione anch’essi di funzioni ontologicamente riconducibili al potere ablatorio, quale configurato dalla legge.

 

5. La ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal d.lg. 8 giugno 2001 n.325, entrata in vigore il 30 giugno 2003, come emerge dalla lettura dell’art.43 che subordina all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, sicché la legge esclude che un simile trasferimento avvenga “autonomaticamente”, a seguito dell’irreversibile trasformazione del bene, come invece affermato dalla giurisprudenza, della quale configura una sostanziale sconfessione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria

 

composto dai magistrati:
Luigi Passanisi - Presidente
Giuseppe Caruso - Consigliere, relatore / estensore
Caterina Criscenti - Primo Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 918/2004, proposto dalle signore
Angela Laganà e Santa Laganà, rappresentate e difese dall’avv. Domenico Iofrida ed elettivamente domiciliate in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Aschenez prol.to n. 38;

 

CONTRO

 

l’ A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tem-pore; l’ Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore;
e

 

NEI CONFRONTI
dell’ Impresa Merlo dott. Adriano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

PER IL RISARCIMENTO
del danno per l’accessione invertita derivante dall’occupazione e dalla trasformazione irreversibile del fondo sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, particella 1461, dell’estensione di mq 724, oc-cupato in via temporanea in forza del decreto de Prefetto di Reggio Calabria del 27 aprile 1999, prot. n. 410/Sett. II Sez. I LL.PP., scaduto il 27 gennaio 2004;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. e della Prefettura di Reggio Calabria, entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura dello Stato; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2004, l’avv. D. Iofrida e l’avvocato dello Stato M. Borgo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato il 29 aprile 2004 e depositato il 13 maggio 2004, le signore Angela e Santa Laganà – proprietarie del fondo sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, part. 1461 – chiedono il risarcimento del danno per l’accessione invertita derivante dall’occupazione e dalla trasformazione irreversibile del fondo stesso, dell’estensione di mq 724, già occupato in via temporanea in forza del decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 27 aprile 1999, prot. n. 410/Sett. II Sez. I LL.PP., scaduto il 27 gennaio 2004.
L’area in questione è stata, infatti, interessata dai lavori A.N.A.S. - realizzati dall’impresa Merlo, delegata pure alle procedure di esproprio - di “costruzione delle opere di svincolo alla viabilità locale – tratto svincolo Arangea – Torrente d’Armo – costruzione svincolo Malderiti e asta di raccordo all’aeroporto di Reggio Calabria. Raccordo autostradale di Reggio Calabria – S.S. n. 106 ter – S.S. n. 16 Jonica”. Nel prosieguo della procedura, con atto notificato il 31 agosto 2000, è stata offerta un’indennità di esproprio di £ 63.700.000. Dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, con nota del 23 marzo 2004, le ricorrenti sono state invitate presso gli uffici dell’A.N.A.S “per con-cordare l’indennità così come rideterminata sulla scorta delle vigenti disposizioni amministrative”.
Le ricorrenti concludono per l’accoglimento del gravame e la condanna in solido dell’A.N.A.S. e dell’impresa Adriano Merlo s.p.a. “al risarcimento del danno conseguente l’accessione inver-tita” nella misura di € 130.200,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall’occupazione , avvenuta l’8 giugno 1999.
Per la Prefettura di Reggio Calabria e l’A.N.A.S. si è costi-tuita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, chiedendo la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udien-za del 10 novembre 2004.

 

DIRITTO

 

1. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale le domande proposte nel presente giudizio - concernenti il risarcimento danni da accessione invertita di un fondo occupato in nome e per conto dell’A.N.A.S. per la realizzazione di un tratto di strada pubblica – rientrerebbero nella giurisdizione dell’A.G.O., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo, bisogna osservare che la pronuncia della Con-sulta richiamata dalla difesa erariale concerne la “macro – mate-ria” dell’edilizia e dell’urbanistica, e cioè l’art. 34, comma 1, del D.Lg.vo n. 80/1998 e succ. modif., dal quale il giudice delle leggi ha espunto il riferimento ai “comportamenti”.
Tale disposizione era stata peraltro interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto compresa nella "materia urbanistica" anche le espropriazioni, con la sola esclusione delle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle relative indennità (cfr. C.S., IV, 13 set-tembre 2001 n. 4783; Cass., SS.UU., 25 maggio 2000 n. 43).
Sennonché, in materia espropriativa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è ora prevista da una specifica ed autonoma disposizione di rango primario: l’art. 53 del D.Lg.vo n. 325/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative (il D.P.R. n. 327/2001 raccoglie invece, com’è noto, in unico corpo normativo, le disposizioni legislative e regolamentari) sull’ espropriazione per pubblica utilità, secondo cui:
- “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico” (comma 1);
- “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le contro-versie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (comma 3).
Inoltre, l’art. 43 dello stesso D.Lg.vo n. 325/2001 presuppone, a sua volta, la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva nelle controversie sul rilascio di beni abusivamente occupati dalla P.A., prevedendo, tra l’altro, che qualora “sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza … della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo”. Il collegio è ben consapevole che, con sentenza n. 607 del 9 agosto 2004, questo Tribunale ha ritenuto che l’art. 53 cit. sarebbe stato implicitamente travolto, in parte qua, dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 34 cit. (in tal senso, v. pure T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 29 ottobre 2004 n. 2422).
Re melius perpensa tuttavia, siffatta affermazione non può trovare conferma, giacché l’ordinamento non riconosce la possibilità di declaratorie di incostituzionalità “implicite”, ma prevede espressamente (art. 27 della legge n. 87/1953) che "la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata".
Di una simile “estensione” consequenziale non si trova traccia nella decisione della Consulta n. 204/2004, per cui l’art. 53 del D.Lg.vo n. 325/2001 è da ritenersi pienamente vigente.
D’altronde, tale mancata estensione non può, a ben vedere, considerarsi frutto di una “dimenticanza” del giudice delle leggi. Altro giudicante ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 53, cit., ritenendo per esso sussistenti le medesime ragioni di contrasto con la Costituzione già enunciate dalla Corte con riferimento all’art. 34 del D.Lg.vo n. 80/1998 (v. T.A.R. Abruzzo - Pescara, ord. 21 ottobre 2004, n. 868). Al riguardo, il dubbio viene posto con riferimento alla devoluzione al giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, in quanto non sarebbe riscontrabile un collegamento essenziale ed ineludibile tra le situazioni soggettive in essa ricomprese.
In altre parole, mancherebbe nella giurisdizione esclusiva sui meri comportamenti della P.A. quel “collegamento” tra interesse legittimo e diritto soggettivo che, secondo la Consulta, è necessario per giustificare l’attribuzione “complessiva” della vicenda contenziosa al giudice amministrativo.
In tale ottica, infatti, l’art. 53, cit., ricondurrebbe indebitamente, come faceva l’art. 34, cit., alla giurisdizione amministrativa anche diritti non soggetti a degradazione, che per tale via verrebbero surrettiziamente sottratti al giudice naturale, in violazione dell’art. 103 Cost. A prescindere da ogni più generale rilievo sulla condivisibilità del canone costituzionale di riparto ritenuto vigente dalla Corte costituzionale, siffatta tesi non può essere accolta neppure all’interno della logica sottesa a tale canone.
Infatti, l’automatica identificazione dei “comportamenti” con le azioni alle quali non corrisponde l’esercizio di una potestà pubblica / funzione amministrativa - che è alla base del giudizio di incostituzionalità della giurisdizione esclusiva attribuita al G.A. nella più ampia materia del “governo del territorio” - non trova rispondenza nella disciplina positiva dettata dal legislatore in materia espropriativa, a modifica ed integrazione di quella generale del D.Lg.vo n. 80/1998.
Tale disciplina sopravvenuta, infatti, attribuisce espressamente rilevanza, imprimendogli il carattere di momento attuativo della funzione amministrativa, anche al semplice utilizzo del bene per scopi di interesse pubblico e, dunque, pure a meri comportamenti, i quali sono considerati anch’essi espressione di pubblica funzione, come tali idonei a comportare gli stessi effetti degradatori delle situazioni soggettive sottostanti propri dei provvedimenti tipici e nominati.
Ciò per il solo fatto, opponibile al proprietario del bene acquisito ed utilizzato de facto, che il comportamento realizza le finalità di interesse generale prese in considerazione dalla legge (esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità).
Si tratta, in particolare, degli atti e dei comportamenti ricompresi nel paradigma dell’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (art. 43 del D.Lg.vo n. 325/2001), ai quali la norma attribuisce rilevanza sostanziale (di provvedimento implicito) e processuale (idoneità a paralizzare l’azione di restituzione), indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi comportamenti, vuoi per difetto ab origine, vuoi per intervenuto annullamento, agli atti tipici e formali di matrice espropriativa, che possono essere surrogati in qualsiasi tempo dall’atto di acquisizione (art. 43, cit. comma 1 e 2) e dalla domanda di ritenzione del bene (art. 43, cit., comma 3), anche nel caso di già intervenuta controversia giudiziaria, con proposizione di un fondato gravame avverso l’atto di acquisizione o di un’azione possessoria. Ne consegue che, nelle espropriazioni, i “comportamenti” privi di qualsiasi connotato autoritativo, sono soltanto quelli cui è estranea in assoluto la finalità di acquisizione del bene per ragioni di pubblica utilità ed è, dunque, alla radice insussistente ogni possibilità di considerarli quali atti “di applicazione delle disposizioni del testo unico”, ai fini del riparto della giurisdizione.
In definitiva, il collegio ritiene che, nella “particolare materia” espropriativa, il canone distintivo della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo non può essere ravvisato nella ripartizione “provvedimento / mero comportamento”, riferita al tipo di azione estrinsecata dal soggetto pubblico o dal privato concessionario titolare di poteri ablatori.
Detto canone va, invece, individuato nella presenza o meno di una possibile finalizzazione di interesse pubblico dell’azione considerata, che caratterizza appunto, per scelta del legislatore, l’àmbito della materia espropriativa.
Soltanto in assenza di una siffatta finalizzazione, comunque pubblica, dei “comportamenti” tenuti dalla P.A., si versa nell’àmbito esclusivo dei rapporti civilistici, devoluto all’A.G.O.
In coerenza, deve affermarsi che, nell’art. 53 del D.Lg.vo n. 325/2001, il riferimento ai “comportamenti”, non implica, malgrado l’apparente simmetria con l’art. 34 del D.Lg.vo n. 80/98, lo sconfinamento della giurisdizione amministrativa esclusiva dai limiti delineati dalla Corte con la sentenza 204/2004, ma al contrario ne rappresenta una sua coerente declinazione, poiché le previsioni dell’art. 53, cit., riguardano, come si evince dalla sua parte finale, i comportamenti “conseguenti all’applicazione delle disposizioni del testo unico”, espressione anch’essi di funzioni ontologicamente riconducibili al potere ablatorio, quale configurato dalla legge (v. T.A.R. Veneto, I, 7 marzo 2005, n. 816).
Alla stregua di queste considerazioni, la controversia og-getto del presente giudizio rientra senz’altro nella giurisdizione di questo Tribunale, in quanto concerne le conseguenze giuridiche del protrarsi oltre il termine di legge di un’occupazione d’urgenza per la realizzazione di opera pubblica, attuata in esecuzione di apposito provvedimento.
2. Le ricorrenti lamentano il verificarsi, a danno del loro fondo, del fenomeno dell’accessione invertita (o occupazione appropriativa).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, che li ha elaborati pretoriamente (v. ad esempio, tra le tante, Cass. SS.UU., 6 maggio 2003, n. 6853), il fenomeno della cosiddetta occupazione appropriativa presenta, in sintesi, i seguenti caratteri:
a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l'acquisizione della proprietà alla mano pubblica;
b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima;
c) l'acquisto a favore della p.a. si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e ciò avvie-ne solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della p.a. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza initio"la dichiarazione di pubblica utilità o perché questa è venuta meno in seguito ad annul-lamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della p.a. ed il proprietario può chiedere la restituzione del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale);
d) il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima, se l'opera pubblica è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo, se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilità).
3. Il collegio rileva che la predetta ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal D.Lg.vo n. 325/2001, entrata in vigore il 30 giugno 2003.
Quest’ultimo contiene, infatti, un capo VII, intitolato alle “Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio”, nel quale rientra soltanto l’art. 43, la cui rubrica è “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, del seguente tenore:
“1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata; c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili; e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. 4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobi-liari, a cura e spese della medesima autorità.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utiliz
zato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.
6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi prece-denti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia”.
L’incompatibilità tra le attuali previsioni di legge e la ricostruzione “pretoria” del fenomeno occupazione appropriativa è evidente, se solo si considera che la disposizione sopra riportata subordina all’adozione di apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.
La legge esclude, dunque, che un simile trasferimento avvenga “autonomaticamente”, a seguito dell’irreversibile trasformazione del bene, come invece affermato dalla giurisprudenza, della quale configura una sostanziale sconfessione.
Del resto, siffatta sconfessione deriva dalla recisa condanna del meccanismo de quo da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, con due sentenze del 30 maggio 2000 lo ha ritenuto in contrasto con l’art. 1, protocollo n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo , determinando l’esigenza, soddisfatta appunto con l’introduzione nel testo unico sulle espropriazioni dell’art. 43, “di adeguare l’ ordinamento italiano alla Convenzione” (C.S., adunanza generale, parere 29 marzo 2001, n. 4, punto 13.3).
Né può sostenersi che l’art. 43, cit., disponga solo per le occupazioni successive alla sua entrata in vigore, dato che esso riveste natura di norma processuale e trova pertanto applicazione immediata (T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, I, 27 ottobre 2003, n. 2160).
4. In relazione alle considerazioni sopra svolte sull’incompatibilità del quadro normativo con il meccanismo dell’accessione appropriativa, la domanda di accertamento di quest’ultima, avanzata dalle ricorrenti con riferimento al loro fondo, non può evidentemente essere accolta.
La giurisprudenza afferma, tuttavia, che, nel caso di occupazione usurpativa, l’amministrazione può acquistare il diritto per effetto dell’implicita abdicazione dalla sua titolarità da parte del privato proprietario, espressa con l’esercizio dell’azione risarcitoria, analogamente, è stato osservato, alle ipotesi previste dagli articoli 550, 1070 e 1104 cod. civ. (cfr. Cass., SS.UU., n. 6853/2003, cit; T.A.R. Lecce, I, 8 luglio 2004, n. 4916).
Tale principio deve ora trovare applicazione nella generalità delle occupazioni, con la conseguenza che la domanda risarcitoria avanzata dalle ricorrenti comporta la loro abdicazione implicita, a favore dell’amministrazione, dalla proprietà del fondo in questione.
5. Si può, a questo punto, passare ad esaminare la domanda risarcitoria, proposta dalle ricorrenti nei confronti dell’A.N.A.S. e dell’impresa Merlo. 5. a) Occorre innanzitutto osservare che quest’ultima - aggiudicataria dei lavori di realizzazione delle strade in progetto - agisce nella procedura espropriativa de qua quale delegata dell’A.N.A.S., che assume la titolarità dell’area a seguito dell’abdicazione delle ricorrenti ed è pertanto l’unica legittimata passiva dell’azione di risarcimento da esse proposta.
5. b) Nel merito, la domanda è fondata, non essendo contestato che il fondo delle ricorrenti è stato occupato in data 8 giugno 1999, giusta decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 410 del 27 aprile 1999, e che - realizzata l’opera pubblica - il termine finale dell’occupazione è spirato il 27 gennaio 2004, senza che l’amministrazione abbia provveduto ad adottare il decreto d’esproprio.
Alle ricorrenti spetta, dunque, un risarcimento pari al valore di mercato dell’area al momento dell’abdicazione implicita dalla proprietà, cioè alla data del 13 maggio 2004, di deposito del ricorso recante la domanda risarcitoria. 5. c) Per la determinazione del quantum, il collegio dispone delle valutazioni sul valore di mercato operate dall’amministrazione ai fini dell’indennità di esproprio (£ 120.000 mq X 724 mq = £ 86.880.000 + £ 20.000.000 (valore pozzo) = £ 106.880.000, pari ad € 55.198,91) e di quelle del consulente tecnico di parte (€ 117.298,86, ottenute riducendo in proporzione all’effettiva estensione di 724 mq il calcolo riferito a 740 mq, + € 10.329,14, valore pozzo = € 127.628,00). Operando una media tra gli importi rispettivamente individuati, si perviene ad una stima che il collegio ritiene attendibile del valore dell’area al momento dell’occupazione (8 giugno 1999) di (€ 55.198,91 + € 127.628,00) / 2 = € 91.834,55.
Per determinare Il valore dell’area al momento dell’abdicazione implicita delle ricorrenti (13 maggio 2004) deve operarsi la rivalutazione di detto importo, limitata alla prudenziale misura del 10%, sicché si perviene alla somma di € 91.834,55 + € 9.183,45 = € 101.018,00.
6. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso in esame va accolto, con le seguenti statuizioni:
- presa d’atto dell’acquisto di proprietà (intervenuto il 13 maggio 2004) da parte dell’A.N.A.S. – per abdicazione implicita da parte delle ricorrenti - del fondo, già di loro proprietà, sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, part. 1461, di mq 724;
- condanna dell’A.N.A.S. al pagamento a favore delle ricorrenti della somma complessiva di € 101.018,00, oltre rivalutazione monetaria fino alla data di definitività del titolo giudiziario, da determinarsi secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita, sulla base dell’indice relativo al mese di maggio 2004, ed interessi legali sulla sorte capitale annualmente rivalutata, dal 13 maggio 2004 fino al soddisfo.
7. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.

 

P. Q. M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- dichiara l’acquisto di proprietà (intervenuto il 13 maggio 2004) da parte dell’A.N.A.S. – per abdicazione implicita da parte delle ricorrenti - del fondo, già di loro proprietà, sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, part. 1461, di mq 724;
- condanna l’A.N.A.S. al pagamento a favore delle ricorrenti della somma complessiva di € 101.018,00, oltre rivalutazione monetaria fino alla data di definitività del titolo giudiziario, da determinarsi secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita, sulla base dell’indice relativo al mese di maggio 2004, ed interessi legali sulla sorte capitale annualmente rivalutata, dal 13 maggio 2004 fino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di causa. Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 10 novembre 2004 / 20 aprile 2005.

 

IL PRESIDENTE
(Luigi Passanisi)

 

L’ ESTENSORE
(Giuseppe Caruso)

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