| T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 29 aprile 2005 n.
358
Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore
Laganà e altro (avv. D. Ioffrida) c. A.n.a.s. (Avv. Stato),
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio
Calabria (Avv. Stato), Impresa Merlo dott. Adriano s.p.a.
(n.c.). |
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1. Espropriazione per pubblica utilità –
Occupazione acquisitiva – Danni – Risarcimento danni – Domande
– Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.
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2. Espropriazione per pubblica utilità –
Giurisdizione e competenza – Art.53, d.lg. n.325 del 2001
– Incostituzionalità derivante dalla declaratoria di incostituzionalità
dell’art.34, d.lg. n.80 del 1998 – Esclusione.
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3. Espropriazione per pubblica utilità –
Giurisdizione e competenza – Comportamenti – Valore da attribuire
– Individuazione.
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4. Espropriazione per pubblica utilità –
Giurisdizione e competenza – Comportamenti – Art.53, d.lg.
n.325 del 2001 – Significato.
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5. Espropriazione per pubblica utilità –
Occupazione appropriativa e usurpativa – Costruzione giurisprudenziale
– Incompatibilità col d.lg. n.325 del 2001 – Effetti.
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1. Anche dopo la sentenza C. cost. n.204
del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
sulle domande concernenti il risarcimento danni da accessione
invertita di un fondo occupato in nome e per conto dell’A.N.A.S.
per la realizzazione di un tratto di strada pubblica.
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2. In tema di riparto di giurisdizione, l’art.53,
d.lg. 8 giugno 2001 n.325, non è stato implicitamente travolto,
in parte qua, dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art.34,
d.lg. 31 marzo 1998 n.80, giacché l’ordinamento non riconosce
la possibilità di declaratorie di incostituzionalità “implicite”,
ma prevede espressamente (art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87)
che la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza
o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale
di una legge o di un atto avente forza di legge, possa dichiarare
anche quali sono le altre disposizioni legislative, la cui
illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.
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3. Nella “particolare materia” espropriativa,
il canone distintivo della giurisdizione tra giudice ordinario
ed amministrativo non può essere ravvisato nella ripartizione
“provvedimento/mero comportamento”, riferita al tipo di
azione estrinsecata dal soggetto pubblico o dal privato
concessionario titolare di poteri ablatori, dovendo, invece,
essere individuato nella presenza o meno di una possibile
finalizzazione di interesse pubblico dell’azione considerata,
che caratterizza, per scelta del legislatore, l’àmbito della
materia espropriativa, sicché soltanto in assenza di una
siffatta finalizzazione, comunque pubblica, dei “comportamenti”
tenuti dalla p.a., si versa nell’àmbito esclusivo dei rapporti
civilistici, devoluto all’a.g.o.
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4. Nell’art. 53, d.lg. 8 giugno 2001 n.325,
il riferimento ai “comportamenti”, non implica, malgrado
l’apparente simmetria con l’art. 34, d.lg. 31 marzo 1998
n.80, lo sconfinamento della giurisdizione amministrativa
esclusiva dai limiti delineati dalla sentenza C. cost. n.204
del 2004, ma al contrario ne rappresenta una sua coerente
declinazione, poiché le previsioni dell’art. 53, cit., riguardano,
come si evince dalla sua parte finale, i comportamenti “conseguenti
all’applicazione delle disposizioni del testo unico”, espressione
anch’essi di funzioni ontologicamente riconducibili al potere
ablatorio, quale configurato dalla legge.
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5. La ricostruzione giurisprudenziale dell’occupazione
appropriativa (e usurpativa) è del tutto incompatibile con
la disciplina normativa introdotta dal d.lg. 8 giugno 2001
n.325, entrata in vigore il 30 giugno 2003, come emerge
dalla lettura dell’art.43 che subordina all’adozione di
apposito provvedimento discrezionale il trasferimento di
proprietà dei beni immobili utilizzati per scopi di interesse
pubblico, a seguito di modificazione avvenuta in assenza
del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilità, sicché la legge esclude che un simile
trasferimento avvenga “autonomaticamente”, a seguito dell’irreversibile
trasformazione del bene, come invece affermato dalla giurisprudenza,
della quale configura una sostanziale sconfessione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria
Sezione staccata di Reggio Calabria
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composto dai magistrati:
Luigi Passanisi - Presidente
Giuseppe Caruso - Consigliere, relatore / estensore
Caterina Criscenti - Primo Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 918/2004, proposto dalle signore
Angela Laganà e Santa Laganà, rappresentate
e difese dall’avv. Domenico Iofrida ed elettivamente domiciliate
in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Aschenez
prol.to n. 38;
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CONTRO
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l’ A.N.A.S. s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tem-pore; l’ Ufficio Territoriale
del Governo - Prefettura di Reggio Calabria, in persona
del Prefetto pro tempore;
e
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NEI CONFRONTI
dell’ Impresa Merlo dott. Adriano s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituito in
giudizio;
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PER IL RISARCIMENTO
del danno per l’accessione invertita derivante dall’occupazione
e dalla trasformazione irreversibile del fondo sito in Reggio
Calabria al N.C.T. foglio 14, particella 1461, dell’estensione
di mq 724, oc-cupato in via temporanea in forza del decreto
de Prefetto di Reggio Calabria del 27 aprile 1999, prot.
n. 410/Sett. II Sez. I LL.PP., scaduto il 27 gennaio 2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S.
e della Prefettura di Reggio Calabria, entrambe rappresentate
e difese dall’Avvocatura dello Stato; Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2004, l’avv.
D. Iofrida e l’avvocato dello Stato M. Borgo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 29 aprile 2004 e depositato
il 13 maggio 2004, le signore Angela e Santa Laganà – proprietarie
del fondo sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, part.
1461 – chiedono il risarcimento del danno per l’accessione
invertita derivante dall’occupazione e dalla trasformazione
irreversibile del fondo stesso, dell’estensione di mq 724,
già occupato in via temporanea in forza del decreto del
Prefetto di Reggio Calabria del 27 aprile 1999, prot. n.
410/Sett. II Sez. I LL.PP., scaduto il 27 gennaio 2004.
L’area in questione è stata, infatti, interessata dai lavori
A.N.A.S. - realizzati dall’impresa Merlo, delegata pure
alle procedure di esproprio - di “costruzione delle opere
di svincolo alla viabilità locale – tratto svincolo Arangea
– Torrente d’Armo – costruzione svincolo Malderiti e asta
di raccordo all’aeroporto di Reggio Calabria. Raccordo autostradale
di Reggio Calabria – S.S. n. 106 ter – S.S. n. 16 Jonica”.
Nel prosieguo della procedura, con atto notificato il 31
agosto 2000, è stata offerta un’indennità di esproprio di
£ 63.700.000. Dopo la scadenza del termine di occupazione
legittima, con nota del 23 marzo 2004, le ricorrenti sono
state invitate presso gli uffici dell’A.N.A.S “per con-cordare
l’indennità così come rideterminata sulla scorta delle vigenti
disposizioni amministrative”.
Le ricorrenti concludono per l’accoglimento del gravame
e la condanna in solido dell’A.N.A.S. e dell’impresa Adriano
Merlo s.p.a. “al risarcimento del danno conseguente l’accessione
inver-tita” nella misura di € 130.200,24, oltre interessi
e rivalutazione monetaria a far data dall’occupazione ,
avvenuta l’8 giugno 1999.
Per la Prefettura di Reggio Calabria e l’A.N.A.S. si è costi-tuita
in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha eccepito il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, chiedendo
la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udien-za
del 10 novembre 2004.
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DIRITTO
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1. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione
di difetto di giurisdizione avanzata dall’Avvocatura dello
Stato, secondo la quale le domande proposte nel presente
giudizio - concernenti il risarcimento danni da accessione
invertita di un fondo occupato in nome e per conto dell’A.N.A.S.
per la realizzazione di un tratto di strada pubblica – rientrerebbero
nella giurisdizione dell’A.G.O., a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 204/2004.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo, bisogna osservare che la pronuncia della Con-sulta
richiamata dalla difesa erariale concerne la “macro – mate-ria”
dell’edilizia e dell’urbanistica, e cioè l’art. 34, comma
1, del D.Lg.vo n. 80/1998 e succ. modif., dal quale il giudice
delle leggi ha espunto il riferimento ai “comportamenti”.
Tale disposizione era stata peraltro interpretata in senso
estensivo dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto compresa
nella "materia urbanistica" anche le espropriazioni, con
la sola esclusione delle controversie riguardanti la determinazione
e la corresponsione delle relative indennità (cfr. C.S.,
IV, 13 set-tembre 2001 n. 4783; Cass., SS.UU., 25 maggio
2000 n. 43).
Sennonché, in materia espropriativa la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo è ora prevista da una specifica
ed autonoma disposizione di rango primario: l’art. 53 del
D.Lg.vo n. 325/2001, recante il testo unico delle disposizioni
legislative (il D.P.R. n. 327/2001 raccoglie invece,
com’è noto, in unico corpo normativo, le disposizioni legislative
e regolamentari) sull’ espropriazione per pubblica utilità,
secondo cui:
- “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti,
i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti
alla applicazione delle disposizioni del testo unico” (comma
1);
- “resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per
le contro-versie riguardanti la determinazione e la corresponsione
delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di
natura espropriativa o ablativa” (comma 3).
Inoltre, l’art. 43 dello stesso D.Lg.vo n. 325/2001 presuppone,
a sua volta, la sussistenza della giurisdizione amministrativa
esclusiva nelle controversie sul rilascio di beni abusivamente
occupati dalla P.A., prevedendo, tra l’altro, che qualora
“sia esercitata una azione volta alla restituzione di un
bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione
che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere
che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza …
della domanda, disponga la condanna al risarcimento del
danno, con esclusione della restituzione del bene senza
limiti di tempo”. Il collegio è ben consapevole che, con
sentenza n. 607 del 9 agosto 2004, questo Tribunale ha ritenuto
che l’art. 53 cit. sarebbe stato implicitamente travolto,
in parte qua, dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art.
34 cit. (in tal senso, v. pure T.A.R. Sicilia, Palermo,
I, 29 ottobre 2004 n. 2422).
Re melius perpensa tuttavia, siffatta affermazione
non può trovare conferma, giacché l’ordinamento non riconosce
la possibilità di declaratorie di incostituzionalità “implicite”,
ma prevede espressamente (art. 27 della legge n. 87/1953)
che "la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza
o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale
di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara,
nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni
legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono
le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità
deriva come conseguenza dalla decisione adottata".
Di una simile “estensione” consequenziale non si trova traccia
nella decisione della Consulta n. 204/2004, per cui l’art.
53 del D.Lg.vo n. 325/2001 è da ritenersi pienamente vigente.
D’altronde, tale mancata estensione non può, a ben vedere,
considerarsi frutto di una “dimenticanza” del giudice delle
leggi. Altro giudicante ha sollevato questione di costituzionalità
dell’art. 53, cit., ritenendo per esso sussistenti le medesime
ragioni di contrasto con la Costituzione già enunciate dalla
Corte con riferimento all’art. 34 del D.Lg.vo n. 80/1998
(v. T.A.R. Abruzzo - Pescara, ord. 21 ottobre 2004, n. 868).
Al riguardo, il dubbio viene posto con riferimento alla
devoluzione al giudice amministrativo delle controversie
aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti
all’applicazione delle disposizioni del testo unico in materia
di espropriazione per pubblica utilità, in quanto non sarebbe
riscontrabile un collegamento essenziale ed ineludibile
tra le situazioni soggettive in essa ricomprese.
In altre parole, mancherebbe nella giurisdizione esclusiva
sui meri comportamenti della P.A. quel “collegamento” tra
interesse legittimo e diritto soggettivo che, secondo la
Consulta, è necessario per giustificare l’attribuzione “complessiva”
della vicenda contenziosa al giudice amministrativo.
In tale ottica, infatti, l’art. 53, cit., ricondurrebbe
indebitamente, come faceva l’art. 34, cit., alla giurisdizione
amministrativa anche diritti non soggetti a degradazione,
che per tale via verrebbero surrettiziamente sottratti al
giudice naturale, in violazione dell’art. 103 Cost. A prescindere
da ogni più generale rilievo sulla condivisibilità del canone
costituzionale di riparto ritenuto vigente dalla Corte costituzionale,
siffatta tesi non può essere accolta neppure all’interno
della logica sottesa a tale canone.
Infatti, l’automatica identificazione dei “comportamenti”
con le azioni alle quali non corrisponde l’esercizio di
una potestà pubblica / funzione amministrativa - che è alla
base del giudizio di incostituzionalità della giurisdizione
esclusiva attribuita al G.A. nella più ampia materia del
“governo del territorio” - non trova rispondenza nella disciplina
positiva dettata dal legislatore in materia espropriativa,
a modifica ed integrazione di quella generale del D.Lg.vo
n. 80/1998.
Tale disciplina sopravvenuta, infatti, attribuisce espressamente
rilevanza, imprimendogli il carattere di momento attuativo
della funzione amministrativa, anche al semplice utilizzo
del bene per scopi di interesse pubblico e, dunque, pure
a meri comportamenti, i quali sono considerati anch’essi
espressione di pubblica funzione, come tali idonei a comportare
gli stessi effetti degradatori delle situazioni soggettive
sottostanti propri dei provvedimenti tipici e nominati.
Ciò per il solo fatto, opponibile al proprietario del bene
acquisito ed utilizzato de facto, che il comportamento realizza
le finalità di interesse generale prese in considerazione
dalla legge (esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità).
Si tratta, in particolare, degli atti e dei comportamenti
ricompresi nel paradigma dell’utilizzazione senza titolo
di un bene per scopi di interesse pubblico (art. 43 del
D.Lg.vo n. 325/2001), ai quali la norma attribuisce rilevanza
sostanziale (di provvedimento implicito) e processuale (idoneità
a paralizzare l’azione di restituzione), indipendentemente
dalla riconducibilità degli stessi comportamenti, vuoi per
difetto ab origine, vuoi per intervenuto annullamento, agli
atti tipici e formali di matrice espropriativa, che possono
essere surrogati in qualsiasi tempo dall’atto di acquisizione
(art. 43, cit. comma 1 e 2) e dalla domanda di ritenzione
del bene (art. 43, cit., comma 3), anche nel caso di già
intervenuta controversia giudiziaria, con proposizione di
un fondato gravame avverso l’atto di acquisizione o di un’azione
possessoria. Ne consegue che, nelle espropriazioni, i “comportamenti”
privi di qualsiasi connotato autoritativo, sono soltanto
quelli cui è estranea in assoluto la finalità di acquisizione
del bene per ragioni di pubblica utilità ed è, dunque, alla
radice insussistente ogni possibilità di considerarli quali
atti “di applicazione delle disposizioni del testo unico”,
ai fini del riparto della giurisdizione.
In definitiva, il collegio ritiene che, nella “particolare
materia” espropriativa, il canone distintivo della giurisdizione
tra giudice ordinario ed amministrativo non può essere ravvisato
nella ripartizione “provvedimento / mero comportamento”,
riferita al tipo di azione estrinsecata dal soggetto pubblico
o dal privato concessionario titolare di poteri ablatori.
Detto canone va, invece, individuato nella presenza o meno
di una possibile finalizzazione di interesse pubblico dell’azione
considerata, che caratterizza appunto, per scelta del legislatore,
l’àmbito della materia espropriativa.
Soltanto in assenza di una siffatta finalizzazione, comunque
pubblica, dei “comportamenti” tenuti dalla P.A., si versa
nell’àmbito esclusivo dei rapporti civilistici, devoluto
all’A.G.O.
In coerenza, deve affermarsi che, nell’art. 53 del D.Lg.vo
n. 325/2001, il riferimento ai “comportamenti”, non implica,
malgrado l’apparente simmetria con l’art. 34 del D.Lg.vo
n. 80/98, lo sconfinamento della giurisdizione amministrativa
esclusiva dai limiti delineati dalla Corte con la sentenza
204/2004, ma al contrario ne rappresenta una sua coerente
declinazione, poiché le previsioni dell’art. 53, cit., riguardano,
come si evince dalla sua parte finale, i comportamenti “conseguenti
all’applicazione delle disposizioni del testo unico”, espressione
anch’essi di funzioni ontologicamente riconducibili al potere
ablatorio, quale configurato dalla legge (v. T.A.R. Veneto,
I, 7 marzo 2005, n. 816).
Alla stregua di queste considerazioni, la controversia og-getto
del presente giudizio rientra senz’altro nella giurisdizione
di questo Tribunale, in quanto concerne le conseguenze giuridiche
del protrarsi oltre il termine di legge di un’occupazione
d’urgenza per la realizzazione di opera pubblica, attuata
in esecuzione di apposito provvedimento.
2. Le ricorrenti lamentano il verificarsi, a danno del loro
fondo, del fenomeno dell’accessione invertita (o occupazione
appropriativa).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, che li ha elaborati
pretoriamente (v. ad esempio, tra le tante, Cass. SS.UU.,
6 maggio 2003, n. 6853), il fenomeno della cosiddetta occupazione
appropriativa presenta, in sintesi, i seguenti caratteri:
a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione
ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l'acquisizione
della proprietà alla mano pubblica;
b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio,
ha il carattere dell'illiceità, che si consuma alla scadenza
del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima)
se nel frattempo l'opera pubblica è stata realizzata, oppure
al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella
proprietà privata abbia già carattere abusivo o se essa
acquisti tale carattere perché la trasformazione medesima
avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima;
c) l'acquisto a favore della p.a. si determina soltanto
qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica
e ciò avvie-ne solo per effetto di una dichiarazione di
pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo
che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione
dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della
p.a. non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente
dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza
initio"la dichiarazione di pubblica utilità o perché
questa è venuta meno in seguito ad annul-lamento dell'atto
in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini
(in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore
della p.a. ed il proprietario può chiedere la restituzione
del fondo occupato e, se a tanto non ha interesse e quindi
vi rinunzi, può avanzare domanda di risarcimento del danno,
che deve essere liquidato in misura integrale);
d) il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere
il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda
in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale
(art. 2947 c.c.), la cui decorrenza è ancorata alla data
di scadenza dell'occupazione legittima, se l'opera pubblica
è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento
dell'irreversibile trasformazione del fondo, se essa è avvenuta
dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione
d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione
di pubblica utilità).
3. Il collegio rileva che la predetta ricostruzione giurisprudenziale
dell’occupazione appropriativa (e usurpativa) è del tutto
incompatibile con la disciplina normativa introdotta dal
D.Lg.vo n. 325/2001, entrata in vigore il 30 giugno 2003.
Quest’ultimo contiene, infatti, un capo VII, intitolato
alle “Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi
di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento
ablatorio”, nel quale rientra soltanto l’art. 43, la cui
rubrica è “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi
di interesse pubblico”, del seguente tenore:
“1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che
utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento
di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può
disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile
e che al proprietario vadano risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto
da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto
che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il
decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita
utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data
dalla quale essa si è verificata; c) determina la misura
del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro
il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale
azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali
civili; e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri
immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo
14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati
nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse
pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza
il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel
caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga
la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della
restituzione del bene senza limiti di tempo. 4. Qualora
il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione
del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna
al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione
dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto
risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri
immobi-liari, a cura e spese della medesima autorità.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano,
in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato
utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica,
agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una
servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene
continui ad essere utiliz
zato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto
reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei
casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno
è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato
per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda
un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo
37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal
giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.
6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° agosto 2002,
n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi
dei commi prece-denti, disponendo, con oneri di esproprio
a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione
del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati
o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze
o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse
pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua,
energia”.
L’incompatibilità tra le attuali previsioni di legge e la
ricostruzione “pretoria” del fenomeno occupazione appropriativa
è evidente, se solo si considera che la disposizione sopra
riportata subordina all’adozione di apposito provvedimento
discrezionale il trasferimento di proprietà dei beni immobili
utilizzati per scopi di interesse pubblico, a seguito di
modificazione avvenuta in assenza del valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica
utilità.
La legge esclude, dunque, che un simile trasferimento avvenga
“autonomaticamente”, a seguito dell’irreversibile trasformazione
del bene, come invece affermato dalla giurisprudenza, della
quale configura una sostanziale sconfessione.
Del resto, siffatta sconfessione deriva dalla recisa condanna
del meccanismo de quo da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo, che, con due sentenze del 30 maggio 2000 lo ha
ritenuto in contrasto con l’art. 1, protocollo n. 1, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo , determinando
l’esigenza, soddisfatta appunto con l’introduzione nel testo
unico sulle espropriazioni dell’art. 43, “di adeguare l’
ordinamento italiano alla Convenzione” (C.S., adunanza generale,
parere 29 marzo 2001, n. 4, punto 13.3).
Né può sostenersi che l’art. 43, cit., disponga solo per
le occupazioni successive alla sua entrata in vigore, dato
che esso riveste natura di norma processuale e trova pertanto
applicazione immediata (T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna,
I, 27 ottobre 2003, n. 2160).
4. In relazione alle considerazioni sopra svolte sull’incompatibilità
del quadro normativo con il meccanismo dell’accessione appropriativa,
la domanda di accertamento di quest’ultima, avanzata dalle
ricorrenti con riferimento al loro fondo, non può evidentemente
essere accolta.
La giurisprudenza afferma, tuttavia, che, nel caso di occupazione
usurpativa, l’amministrazione può acquistare il diritto
per effetto dell’implicita abdicazione dalla sua titolarità
da parte del privato proprietario, espressa con l’esercizio
dell’azione risarcitoria, analogamente, è stato osservato,
alle ipotesi previste dagli articoli 550, 1070 e 1104 cod.
civ. (cfr. Cass., SS.UU., n. 6853/2003, cit; T.A.R. Lecce,
I, 8 luglio 2004, n. 4916).
Tale principio deve ora trovare applicazione nella generalità
delle occupazioni, con la conseguenza che la domanda risarcitoria
avanzata dalle ricorrenti comporta la loro abdicazione implicita,
a favore dell’amministrazione, dalla proprietà del fondo
in questione.
5. Si può, a questo punto, passare ad esaminare la domanda
risarcitoria, proposta dalle ricorrenti nei confronti dell’A.N.A.S.
e dell’impresa Merlo. 5. a) Occorre innanzitutto osservare
che quest’ultima - aggiudicataria dei lavori di realizzazione
delle strade in progetto - agisce nella procedura espropriativa
de qua quale delegata dell’A.N.A.S., che assume la titolarità
dell’area a seguito dell’abdicazione delle ricorrenti ed
è pertanto l’unica legittimata passiva dell’azione di risarcimento
da esse proposta.
5. b) Nel merito, la domanda è fondata, non essendo contestato
che il fondo delle ricorrenti è stato occupato in data 8
giugno 1999, giusta decreto del Prefetto di Reggio Calabria
n. 410 del 27 aprile 1999, e che - realizzata l’opera pubblica
- il termine finale dell’occupazione è spirato il 27 gennaio
2004, senza che l’amministrazione abbia provveduto ad adottare
il decreto d’esproprio.
Alle ricorrenti spetta, dunque, un risarcimento pari al
valore di mercato dell’area al momento dell’abdicazione
implicita dalla proprietà, cioè alla data del 13 maggio
2004, di deposito del ricorso recante la domanda risarcitoria.
5. c) Per la determinazione del quantum, il collegio dispone
delle valutazioni sul valore di mercato operate dall’amministrazione
ai fini dell’indennità di esproprio (£ 120.000 mq X 724
mq = £ 86.880.000 + £ 20.000.000 (valore pozzo) = £ 106.880.000,
pari ad € 55.198,91) e di quelle del consulente tecnico
di parte (€ 117.298,86, ottenute riducendo in proporzione
all’effettiva estensione di 724 mq il calcolo riferito a
740 mq, + € 10.329,14, valore pozzo = € 127.628,00). Operando
una media tra gli importi rispettivamente individuati, si
perviene ad una stima che il collegio ritiene attendibile
del valore dell’area al momento dell’occupazione (8 giugno
1999) di (€ 55.198,91 + € 127.628,00) / 2 = € 91.834,55.
Per determinare Il valore dell’area al momento dell’abdicazione
implicita delle ricorrenti (13 maggio 2004) deve operarsi
la rivalutazione di detto importo, limitata alla prudenziale
misura del 10%, sicché si perviene alla somma di € 91.834,55
+ € 9.183,45 = € 101.018,00.
6. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso
in esame va accolto, con le seguenti statuizioni:
- presa d’atto dell’acquisto di proprietà (intervenuto il
13 maggio 2004) da parte dell’A.N.A.S. – per abdicazione
implicita da parte delle ricorrenti - del fondo, già di
loro proprietà, sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio
14, part. 1461, di mq 724;
- condanna dell’A.N.A.S. al pagamento a favore delle ricorrenti
della somma complessiva di € 101.018,00, oltre rivalutazione
monetaria fino alla data di definitività del titolo giudiziario,
da determinarsi secondo gli indici ISTAT di aumento del
costo della vita, sulla base dell’indice relativo al mese
di maggio 2004, ed interessi legali sulla sorte capitale
annualmente rivalutata, dal 13 maggio 2004 fino al soddisfo.
7. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione
tra le parti delle spese e degli onorari di causa.
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P. Q. M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, accoglie,
nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe
e per l’effetto:
- dichiara l’acquisto di proprietà (intervenuto il 13 maggio
2004) da parte dell’A.N.A.S. – per abdicazione implicita
da parte delle ricorrenti - del fondo, già di loro proprietà,
sito in Reggio Calabria al N.C.T. foglio 14, part. 1461,
di mq 724;
- condanna l’A.N.A.S. al pagamento a favore delle ricorrenti
della somma complessiva di € 101.018,00, oltre rivalutazione
monetaria fino alla data di definitività del titolo giudiziario,
da determinarsi secondo gli indici ISTAT di aumento del
costo della vita, sulla base dell’indice relativo al mese
di maggio 2004, ed interessi legali sulla sorte capitale
annualmente rivalutata, dal 13 maggio 2004 fino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari
di causa. Ordina all’autorità amministrativa di eseguire
la presente sentenza.
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Così deciso in Reggio Calabria nella camera
di consiglio del 10 novembre 2004 / 20 aprile 2005.
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IL PRESIDENTE
(Luigi Passanisi)
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L’ ESTENSORE
(Giuseppe Caruso)
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