| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - 21 aprile 2005 n. 1735
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1. Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico
– Completamento dell’iter normativo avviato dalla legge
n. 36/2001 – Disciplina transitoria – Si individua, fra
l’altro, nella disciplina regionale.
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2. Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico
– Disciplina statale di cui alla legge n. 36/2001 – Ha trovato
completamento nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 – Uniformità della
disciplina su tutto il territorio nazionale.
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3. Ambiente e territorio – Inquinamento elettromagnetico
– Entrata in vigore della legge quadro n. 36/2001 e del
D.P.C.M. 8.7.2003 – Abrogazione della pregressa disciplina
regionale.
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1. L’operatività della disciplina statale
in materia di inquinamento elettromagnetico può avvenire
soltanto a seguito del completamento dell’impianto normativo
avviato dalla legge n. 36/2001 e cioè soltanto con l’approvazione
del D.P.C.M. richiamato dall’art. 4, comma 2 della legge.
In attesa del completamento della legge n. 36/01, si ritiene
che debba mantenere piena vigenza tutta la legislazione
esistente in materia di protezione della popolazione da
esposizione prolungata a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
inclusa quella regionale.
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2. La disciplina introdotta dalla legge quadro
n. 36/01 ha trovato completa attuazione a seguito dell’emanazione
del D.P.C.M. 8 luglio 2003, con il quale sono stati fissati
i nuovi limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualità. L’introduzione di valori soglia
di inquinamento elettromagnetico valevoli su tutto il territorio
nazionale risponde all’esigenza di uniformare la disciplina
della materia e, quindi, di assicurare la tutela della popolazione
in modo uniforme, senza distinzioni più o meno favorevoli
tra Regione e Regione, garantendo al contempo la possibilità
per i gestori di realizzare gli impianti e le reti di distribuzione
su tutto il territorio nazionale nel rispetto di detti parametri.
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3. Nel caso di specie, a seguito dell’entrata
in vigore della legge quadro n. 36/2001 e del D.P.C.M. 8.7.2003,
la normativa da applicare deve essere quella nazionale,
non residuando alcuna possibilità di applicazione per la
pregressa normativa regionale, la quale deve ritenersi implicitamente
abrogata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Lorenzo Stevanato Presidente f.f.; Fulvio Rocco Consigliere;
Alessandra Farina Consigliere, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi n.2804/2001 e n. 3367/2004, proposti
dalla
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Società PANIZZON BRUNO & FIGLI S.n.c.
di Panizzon Bruno, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa nel primo dagli avv.ti Primo Michielan
e Franco Pasquarello, con elezione di domicilio presso lo
studio dell’avv. Rodolfo Bevilacqua in Venezia S. Croce
1320, e nel secondo dall’avv. Primo Michielan, con elezione
di domicilio presso lo studio dello stesso in Mogliano Veneto
(TV), via G.Matteotti n. 20, come da mandato a margine di
ciascun ricorso;
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CONTRO
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il Comune di Schio, in persona del
Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti
Alberto Borella e Stefania Piovesan, con elezione di domicilio
presso lo studio dell’avv. Franco Stivanello Gussoni in
Venezia, Dorsoduro 3593;
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e nei confronti
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limitatamente al ricorso n. 3367/04, della
Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Romano Morra e Franca Caprioglio, con elezione di domicilio
presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Dorsoduro 3901;
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PER l’annullamento:
- con il ricorso n. 2804/2001, del provvedimento dirigenziale
di diniego di concessione edilizia prot. n. URB 935-2001
del 13.8.2001, compreso il parere della C.E. dell’1.8.2001
n. BA/78 di reg.; nonché della delibera consiliare n. 130
del 4.7.2001 di adozione della variante generale al P.R.G.
nella parte in cui all’art. 8, punto 7, comma 9 N.T.A. introduce
nella cartografia corrispondente fasce di rispetto di inedificabilità
assoluta dalla linea elettrica 132 kv Schio-Marzotto con
derivazione Valdagno;
- con il ricorso n. 3367/2004, del provvedimento dirigenziale
di diniego di permesso di costruire prot. n. 8224 del 26.8.2004,
ivi compreso per quanto di ragione il parere dirigenziale
della Regione Veneto del 16.8.2004.
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Visti i ricorsi, notificati rispettivamente
il 14.11.2001 e 15.11.2004/17.11.2004 e depositati presso
la Segreteria il 14.12.2001 ed il 7.12.2004, con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Schio per entrambi i ricorsi, depositati rispettivamente
il 17.4.2003 ed il 13.12.2004, e della Regione Veneto, per
il secondo ricorso, depositato il 13.12.2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 23 marzo 2005 - relatore
il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Primo Michielan
per il ricorrente, l’avv. Stefania Piovesan per il Comune
di Schio e l’avv. Francesco Zanlucchi, in sostituzione dell’avv.
Morra, per la Regione Veneto;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Espone l’odierna ricorrente, società Panizzon
Bruno & Figli, di essere proprietaria di un lotto di
terreno edificabile nel Comune di Schio (VI), appartenente
alla lottizzazione residenziale denominata “Dall’Amico”,
individuato con il n. 7 e censito catastalmente al fg. 8,
mapp. n. 933.
L’area della lottizzazione, la cui convenzione di urbanizzazione
è stata già approvata dal Comune e sottoscritta dalle parti,
è stata parzialmente completata dagli altri lottizzanti
ed è attraversata da un elettrodotto con cavo aereo di tensione
pari a 132 kv.
In data 12.1.2001 la società presentava istanza per il rilascio
della concessione edilizia onde edificare sul lotto di proprietà
un fabbricato composto da 6 unità abitative, allegando il
parere favorevole della Commissione Edilizia e della Commissione
Comunale Integrata Beni Ambientali.
Il Comune disponeva l’accertamento da parte dell’ARPAV di
Vicenza dell’entità dei campi magnetici provocati dall’elettrodotto
insistente sull’area di proprietà.
Nelle more, il Comune di Schio approvava la variante generale
al P.R.G. con delibera consiliare n. 130 del 4.7.2001, con
la quale sono state introdotte fasce di rispetto dagli elettrodotti
con inedificabilità assoluta di ml.50, con l’esplicito richiamo
alle prescrizioni vigenti in materia di valori di emissione.
Poiché, a seguito degli accertamenti effettuati, l’area
sulla quale la ricorrente aveva chiesto il rilascio della
concessione a costruire risultava compresa nella fascia
di rispetto, così come individuata dalla cartografia di
cui alla variante generale, e risultavano superati i limiti
di induzione magnetica, così come stabiliti dalla legge
regionale n. 27/1993, il Dirigente del Servizio Edilizia
Privata respingeva con provvedimento n.935 del 13.8.2001
la richiesta avanzata dalla società ricorrente.
Avverso tale diniego la società Panizzon proponeva il primo
dei ricorsi indicati in epigrafe, articolato nei seguenti
motivi:
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1) Violazione di legge con riferimento agli
artt. 48 e 71 della legge regionale n. 61/85.
In base alla norme regionali richiamate è prevista l’applicazione
obbligatoria delle misure di salvaguardia a seguito dell’adozione
delle varianti al P.R.G., per cui nel caso di specie l’amministrazione
non poteva assumere il diniego impugnato, bensì avrebbe
dovuto adottare un provvedimento soprassessorio.
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2) Violazione e falsa applicazione dell’art.
51 della legge regionale n. 61/85 in relazione all’art.
1.1 delle n.t.a..
Il motivo, formulato in via subordinata nel caso in cui
il vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto
dall’elettrodotto fosse immediatamente applicabile fin dall’adozione
della variante generale, si richiama alla disposizione contenuta
nell’art. 51 della legge urbanistica regionale, in base
al quale l’approvazione delle varianti urbanistiche non
comporta la decadenza dei vigenti strumenti urbanistici
attuativi che non si pongano in condizioni di incompatibilità
con le previsioni contenute nel piano o sue varianti.
Di conseguenza, poiché per quanto riguarda il piano di lottizzazione
“Dell’Amico” risultava già approvata e sottoscritta dalle
parti la convenzione con obbligo da parte del privato di
realizzare le opere di urbanizzazione, per effetto della
variante generale non potevano intendersi decadute le previsioni
contenute nel piano, da cui l’assentibilità della richiesta
di concessione ad edificare presentata dalla ricorrente.
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3) Violazione di legge con riguardo all’art.
16 della legge n. 36/2001; eccesso di potere per difetto
di presupposto.
Parte ricorrente osserva che, laddove si ritenesse che il
diniego comunale derivi direttamente dalla legge regionale
n. 27/93, la quale ha stabilito determinati valori limite
per le emissioni elettromagnetiche nell’ambito della prevenzione
dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati
dagli elettrodotti, il provvedimento comunale si porrebbe
in palese contrasto con la nuova disciplina introdotta dalla
legge-quadro n. 36/2001 sulla protezione dall’esposizione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
La legge n. 36/2001 ha, infatti disciplinato i principi
fondamentali della materia onde assicurare la tutela della
salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione
ai campi elettromagnetici.
Orbene, in quanto legge-quadro, la normativa statale ha
previsto l’adozione di normativa di dettaglio per la determinazione
“…dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obbiettivi di qualità …in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari
e di normative omogenee”.
Nelle more dell’entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 4, comma 2 lettera
a), che avrebbe introdotto detti parametri unitari, la legge
statale ha previsto l’applicabilità, in quanto compatibili,
delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992.
Il citato D.P.C.M. del 1992 prevede dei limiti di campo
elettromagnetico pari a 5 kv/m e 100 microtesla, valori
che sono diversi e superiori a quelli stabiliti dalla normativa
regionale.
Ritiene, quindi, la difesa ricorrente che, per effetto della
normativa statale di carattere generale e della previsione
circa l’applicabilità in via transitoria dei valori individuati
dal D.P.C.M. 1992, non possano più trovare applicazione
i diversi e più restrittivi valori limite stabiliti dalla
normativa regionale.
Ciò in applicazione dei principi generali in materia di
competenze regionali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione,
per i quali l’entrata in vigore di normative a carattere
generale da parte del legislatore nazionale, accompagnate
da normative di attuazione, comporta l’implicita abrogazione
di tutta la previgente normativa regionale di dettaglio.
Diversamente opinando, la normativa regionale risulterebbe
affetta da illegittimità costituzionale per violazione dell’interesse
nazionale e di quello delle altre Regioni.
Il livello di tutela della popolazione non può, infatti,
essere diverso a seconda della Regione nella quale sono
presenti gli impianti e dei valori limite previsti a livello
locale.
La ritenuta avvenuta abrogazione della normativa regionale
di cui alla legge n. 27/93, per effetto della legge quadro
e della conseguente applicabilità dei valori limite fissati
dal d.p.c.m. 1992, avrebbero consentito alla ricorrente
di edificare nell’ambito del lotto di proprietà essendo
stati riscontrati valori di emissione elettromagnetica inferiori
ai limiti previsti dal d.p.c.m. 1992.
Nell’ipotesi in cui non si dovesse ritenere intervenuta
l’abrogazione della legge regionale, la difesa istante eccepisce
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della
legge regionale n. 27/93 per violazione dell’art. 117 Cost.,
per contrasto con i principi fondamentali di cui alla legge
n. 36/2001.
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4) Violazione degli artt. 49-50 della legge
regionale n. 61/85; eccesso di potere per difetto di istruttoria
e carenza di motivazione; illegittimità derivata.
Con ultimo motivo di censura, la difesa istante rileva che,
indipendentemente dal fatto che il limite di inedificabilità
esistente nell’ambito della fascia di rispetto dall’elettrodotto
derivi direttamente dalla legge regionale o sia frutto dell’introduzione
di un nuovo vincolo urbanistico da parte dell’amministrazione,
il Comune non ha motivato la propria decisione di introdurre
tale nuovo vincolo, così gravemente penalizzante per la
ricorrente.
Nonostante l’attività di pianificazione urbanistica sia
caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità amministrativa,
il Comune non poteva non tener conto della posizione della
ricorrente e dell’affidamento che la stessa aveva riposto
in considerazione dell’intervenuta approvazione della convenzione
di lottizzazione.
La difesa ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’annullamento
del diniego impugnato, con contestuale richiesta di risarcimento
dei danni patiti.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio,
rilevando la legittimità del diniego impugnato, stante la
vigenza dei valori limite di emissioni elettromagnetiche
stabiliti dalla legislazione regionale, la quale non può
considerasi implicitamente abrogata per effetto dell’entrata
in vigore della legge n. 36/2001.
A tale riguardo la difesa comunale richiama la pronuncia
resa in merito dalla Corte Costituzionale del 7 ottobre
1999 n. 382, ove viene espressamente ritenuto che alle Regioni
non risulta inibita la possibilità di introdurre limiti
più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale
(in tale occasione sono stati presi a riferimento quelli
stabiliti dalla Stato nell’esercizio delle funzioni ad esso
riservate dall’art. 4 della legge n. 833/78 e dall’art.
2, comma 14, della legge n. 349/86), di modo che non può
essere considerata incostituzionale la disciplina regionale
introducente diversi e più severi parametri di riferimento,
in quanto comunque finalizzata al perseguimento di obiettivi
comuni a quelli perseguiti dalla normativa nazionale.
Il diniego impugnato, basato espressamente sul rispetto
di tali valori, i quali trovano applicazione diretta dalla
legge regionale e non sono frutto di scelte urbanistiche
comunali, risulta, pertanto, legittimamente assunto.
Successivamente la società Panizzon, tenuto conto delle
sopravvenute modifiche del quadro normativo, in particolar
modo dell’entrata in vigore del D.P.C.M. dell’8.7.2003 e
dell’orientamento giurisprudenziale manifestato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze del 7 ottobre 2003 n. 303
e 331, presentava in data 1 marzo 2004 una nuova richiesta
di permesso di costruire.
L’intervento proposto riproduceva, previo adeguamento alle
disposizioni delle nuove n.t.a. del Comune di Schio, la
medesima soluzione progettuale sul lotto di proprietà per
la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale.
L’istruttoria della pratica risultava particolarmente complessa,
tanto che il Comune raddoppiava i termini del procedimento
ai sensi dell’art. 20 , comma 8 del D.P.R. n. 380/01 e provvedeva
ad inviare alla Direzione Urbanistica della Regione Veneto
una richiesta di parere in ordine all’applicazione della
sopravvenuta legge statale n. 36/2001 e del D.P.C.M. 8.7.2003
sulla fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione degli obiettivi di qualità per la protezione
della popolazione da campi elettromagnetici.
La ricorrente provvedeva a depositare presso il Comune l’accertamento
effettuato dall’ARPAV di Vicenza, in base al quale i limiti
di emissione elettromagnetici riscontrati risultavano entro
i valori stabiliti dal D.P.C.M. dell’8.7.2003.
A fronte della persistente inerzia del Comune sull’istanza
edificatoria della ricorrente, questa presentava apposito
parere legale sui già vigenti limiti di inquinamento elettromagnetico,
quale apporto collaborativo nell’ambito della sequenza procedimentale.
La Regione Veneto esprimeva il proprio parere, in merito
al quesito postole dal Comune di Schio, con nota dirigenziale
del 16 agosto 2004, nella quale veniva escluso ogni effetto
abrogativo della legislazione regionale a eseguito della
normativa statale sopravvenuta ed in applicazione del D.P.C.M.
8.7.2003.
Di conseguenza, il Dirigente del Settore Urbanistica del
Comune di Schio in data 6 settembre 2004 denegava nuovamente
il permesso di costruire.
Con il secondo ricorso indicato in epigrafe, la società
Panizzon impugna anche il secondo provvedimento di diniego,
denunciandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
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1) Violazione e falsa applicazione dell’art.
10 lettera b) della legge n. 241/90; eccesso di potere per
carenza di motivazione.
L’istanza edificatoria presentata dalla ricorrente è stata
respinta senza alcuna motivazione o riferimento alle osservazioni
espresse nel parere legale depositato dall’istante nell’ambito
della sequenza procedimentale.
Detto parere risultava di particolare rilevanza in quanto
basato sulla disamina della questione dei valori soglia
da applicare a seguito dell’entrata in vigore della legge
quadro statale.
Il provvedimento risulta poi carente di motivazione in quanto
in esso non viene fatto alcuno specifico riferimento alle
normative edilizie comunali che impediscono la realizzazione
del fabbricato, neppure con riguardo alla implicita decadenza
del piano di lottizzazione.
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2) Violazione e falsa applicazione dell’art.
4 della legge n. 36/2001 e degli artt. 3 e 4 del D.P.C.M.
8.7.2003.
La difesa istante ripercorre l’attuale assetto normativo
in materia di tutela da emissioni elettromagnetiche, con
particolare riguardo ai valori limite fissati a livello
nazionale del D.P.C.M. 8.7.2003, emanato in applicazione
della legge quadro n. 36/01, ribadendo le osservazioni formulate
in occasione del primo ricorso circa l’intervenuta abrogazione
della normativa regionale, imponente limiti più restrittivi,
a seguito dell’intervento del legislatore statale che ha
fissato i valori soglia validi per tutto il territorio nazionale.
A tale riguardo vengono richiamate le recenti sentenze della
Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 303
del 7.10.2003, nella quale è stato affermato che la Regione
non ha il potere di fissare limiti diversi, anche se più
restrittivi, rispetto a quelli indicati dal legislatore
statale.
Da ciò la ritenuta illegittimità costituzionale delle leggi
regionali che abbiano introdotto limiti diversi e più restrittivi
rispetto a quelli di cui al D.P.C.M. 2003.
In tal modo la Corte ha modificato il proprio precedente
orientamento, di cui alla sentenza n. 382/99, per affermare
l’inderogabilità dei valori soglia statali, così come dettati
per l’intero territorio nazionale dal D.P.C.M. 2003, onde
assicurare omogeneità di tutela.
Conseguenza di quanto così affermato è l’implicita abrogazione
della normativa ragionale in materia di tutela da “elettrosmog”,
in quanto, anche in applicazione del principio generale
di cui all’art. 10 della legge n. 62/53, cd. “Legge Scelba”,
l’entrata in vigore di principi fondamentali contenuti nella
legislazione statale comporta l’abrogazione delle norme
regionali che si trovino in contrasto con essi.
Nel caso di specie, quindi, non poteva continuare a trovare
applicazione il sistema di parametri di tutela contemplati
nella legge regionale n. 27/93.
Per l’effetto, essendo applicabili i valori soglia di cui
al D.P.C.M. 2003, ed essendo stato accertato dall’ARPAV
che nella fascia di rispetto dell’elettrodotto corrente
sopra il lotto della ricorrente detti valori soglia risultavano
rispettati, non residuava in capo al Comune alcun margine
di apprezzamento per denegare il rilascio del permesso di
costruire.
Laddove non si dovesse seguire la suesposta conclusione,
ad avviso della difesa istante, risulterebbe necessario
la sottoposizione all’esame della Corte Costituzionale della
questione di legittimità costituzionale della legge regionale
applicata, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione,
secondo e terzo comma.
Il Comune di Schio si è costituito anche in questo secondo
giudizio, ribadendo la legittimità del diniego nuovamente
espresso in ordine alla richiesta presentata dalla ricorrente,
riaffermando il potere regionale di adeguare la propria
legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
ed agli obbiettivi di qualità, per cui le norme statali
non sono da intendere come di immediata applicazione, ma
debbono essere recepite dal legislatore regionale.
Di conseguenza il Comune non poteva non applicare la normativa
regionale, non spettando all’ente locale, nell’evidente
contrasto tra la normativa statale e regionale, ritenere
abrogata o disapplicare la legge regionale.
La Regione Veneto si è costituita in giudizio, chiedendo
la reiezione del gravame proposto avverso il parere dalla
stessa espresso in merito all’applicabilità della legge
n. 27/93 e recepito dal provvedimento di diniego del permesso
di costruire espresso dal Comune.
All’udienza del 23 marzo 2005, udite le precisazioni conclusive
dei procuratori delle parti, entrambi i ricorsi sono stati
trattenuti in decisione.
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DIRITTO
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Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno
disporre la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe,
onde consentirne la trattazione congiunta, per l’evidente
connessione soggettiva ed oggettiva.
La vicenda che ha dato origine al presente contenzioso si
è sviluppata nell’ambito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale
della materia relativa alla tutela da emissioni di onde
elettriche ed elettromagnetiche.
La società ricorrente, così come già esposto in fatto, è
titolare di un lotto appartenente ad un’area di lottizzazione,
già parzialmente attuata, il quale risulta collocato nelle
vicinanze del tracciato del cavo aereo di un elettrodotto
di potenza pari a 132 kv e quindi nell’ambito della fascia
di rispetto, implicante un vincolo di inedificabilità.
Con i provvedimenti oggetto dei due ricorsi proposti, il
Comune di Schio ha sempre denegato il rilascio del permesso
di costruire, proprio in ragione dell’esistenza del vincolo
di inedificabilità derivante dalla fascia di rispetto e
dell’accertato superamento dei valori soglia stabiliti dalla
legislazione regionale, nella specie la legge n. 23 del
1997, ritenuta applicabile nonostante l’entrata in vigore
della legge statale n. 36 del 2001, che ha fissato i principi
fondamentali della materia di cui è causa.
Il Collegio ritiene - nonostante la questione principale
affrontata in entrambi i gravami sia quella relativa alla
persistenza della vigenza della normativa regionale a fronte
dell’entrata in vigore della legge quadro e dei valori soglia
dapprima applicati in via transitoria mediante il richiamo
a quelli contenuti nel D.P.C.M. del 1992 e poi in via ordinaria
con riguardo a quelli previsti dal D.P.C.M. del 2003 - di
dover procedere all’esame delle singole censure sollevate
in occasione dei due ricorsi avverso i due successivi dinieghi
di permesso di costruire, proprio in considerazione dell’evoluzione
della normativa e dell’interpretazione giurisprudenziale
che ad essa ha fatto seguito.
Prendendo avvio dal primo gravame, con il primo motivo viene
lamentata la mancata applicazione delle misure di salvaguardia,
in quanto risultava adottata la variante generale al vigente
P.R.G. comunale, da cui la necessità di un provvedimento
di natura soprassessoria e non definitiva come il diniego
impugnato.
Il motivo è privo di pregio in quanto il diniego impugnato
con il primo ricorso non trova fondamento in una disposizione
introdotta a seguito della variante, peraltro parimenti
impugnata, bensì trova la propria origine nelle disposizioni
contenute nella legge regionale, applicabili per quanto
riguarda l’edificazione nell’ambito delle fasce di rispetto
dagli elettrodotti.
Il Comune, quindi, non ha operato alcuna scelta discrezionale
in campo urbanistico, bensì ha solo provveduto ad identificare
nella cartografia comunale le aree comprese nell’ambito
della fascia di rispetto.
Il vincolo di inedificabilità che ne è derivato è, invece,
dipeso da quanto stabilito dagli artt. 2 e 6 della legge
regionale n. 27/93, che impone per una distanza di 50 metri
dal tracciato dell’elettrodotto il divieto di edificazione.
Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per invocare
l’applicazione delle misure di salvaguardia.
Per le medesime ragioni è da respingere anche il secondo
motivo di ricorso, in quanto se è vero che la legge urbanistica
regionale n. 61/85 prevede all’art.51 che, in caso di varianti,
mantengano efficacia gli strumenti attuativi che non si
pongano in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e
che detto principio viene puntualmente ribadito anche nelle
n.t.a. del P.R.G. del Comune di Schio, ove si stabilisce
all’art. 1.1 che i piani attuativi già convenzionati alla
data di entrata in vigore della variante mantengono efficacia
per un decennio, anche se non espressamente confermati,
è altrettanto vero che le disposizioni introdotte dalla
normativa statale e regionale in materia di tutela della
salute da inquinamento elettromagnetico trovano comunque
diretta ed immediata applicazione.
I vincoli di inedificabilità derivanti dalla normativa regionale
richiamata operano pertanto direttamente nell’ambito delle
aree identificate come rientranti nelle fasce di rispetto.
Una volta effettuata tale identificazione, i vincoli di
inedificabilità operano automaticamente, così come peraltro
la stessa disposizione di cui all’art. 1.1 delle n.t.a.
espressamente ribadisce (“entrano in vigore da subito i
vincoli previsti da leggi statali o regionali”), operando
anche per quanto riguarda le aree soggette a piani attuativi
già convenzionati, come nel caso di specie.
Con il terzo motivo viene affrontata la questione principale
e cioè l’applicabilità dei valori soglia individuati dalla
legislazione regionale (che nella specie sono pari a 0,2
microtesla) ovvero quelli individuati dal legislatore nazionale
per effetto della disposizione contenuta nell’art. 16 della
legge n. 36/2001.
Detta norma, infatti, prevede che nelle more dell’adozione
della normativa di dettaglio per la determinazione “…dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obbiettivi di qualità …in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari
e di normative omogenee…”, così come previsto dall’art.
4, comma 2 lettera a) della legge n. 36/01, debba trovare
transitoria applicazione quanto stabilito nel Decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 1992 in ordine ai
valori soglia da rispettare.
Il citato D.P.C.M. del 1992 prevede, tuttavia, dei limiti
di campo elettromagnetico pari a 5 kv/m e 100 microtesla,
valori che sono diversi e superiori a quelli stabiliti dalla
normativa regionale ma che, a differenza di questa furono
dettati per la salvaguardia da esposizioni non prolungate.
Il problema è quindi quello di stabilire se, nelle more
dell’approvazione da parte del Governo dei nuovi parametri
individuanti i valori soglia per le emissioni elettromagnetiche,
la normativa regionale, indubbiamente più restrittiva, potesse
ancora trovare applicazione (così come ritenuto dal Comune
nel provvedimento impugnato) o dovesse ritenersi implicitamente
abrogata con conseguente applicazione dei parametri più
permissivi (ma dettati per diverse esigenze relative all’esposizione
acuta) precedentemente fissati dal citato d.p.c.m. del 1992
(così come ritenuto da parte ricorrente).
La questione è già stata affrontata dalla Sezione, la quale
ha ritenuto che l’operatività della nuova disciplina statale
potrà avvenire soltanto a seguito del completamento dell’impianto
normativo avviato dalla legge n. 36/2001 e cioè soltanto
quando risulterà approvato il D.P.C.M. richiamato dall’art.
4, comma 2 della legge quadro.
In attesa del completamento della legge n. 36/01, si è ritenuto
che debba mantenere piena vigenza tutta la legislazione
esistente in materia di protezione della popolazione da
esposizione prolungata a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
di cui fa parte anche la legislazione regionale invocata
dal Comune.
La validità di tale conclusione risulta avallata anche dalla
pronuncia della Corte Costituzionale, n. 328/1999, assunta
proprio in ordine alla questione di legittimità costituzionale
sollevata riguardo alla legge regionale invocata.
La Corte, infatti, in tale occasione non ha rilevato alcun
contrasto della legge regionale con i principi costituzionali
in ordine al rispetto delle attribuzioni proprie della legislazione
regionale in rapporto alle competenze del legislatore statale.
“…la Regione, come Ente rappresentativo della molteplicità
degli interessi legati alla dimensione territoriale, non
può non reputarsi titolare anche del potere di verifica
della compatibilità degli interventi che, attuati dai vari
soggetti, comportano effetti sul territorio. Ed è questa
indubbiamente la prospettiva nella quale appare collocarsi
la legge denunciata, che rimane nell’ambito delle competenze
regionali, anche se comporta l’imposizione di distanze superiori
a quelle richieste per il rispetto dei limiti massimi di
esposizione ai campi elettrico e magnetico,….” (così, C.Cost.
cit.).
La disciplina regionale non è stata quindi ritenuta incostituzionale
dalla Corte proprio in ragione del fatto che, sebbene mediante
l’imposizione di limiti più severi di quelli statali, non
risultano vanificati gli obiettivi di protezione della salute
della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico.
All’epoca dell’adozione del primo diniego, quindi, non essendosi
ancora completata la disciplina introdotta dalla legge quadro
statale con l’introduzione dei nuovi limiti, basati sui
valori di emissione e valevoli per tutto il territorio nazionale,
la legislazione regionale poteva e doveva ritenersi ancora
vigente, operando al fine del perseguimento degli obiettivi
di tutela della salute umana, al pari di quella statale.
Il terzo motivo va, pertanto, respinto, anche sotto il denunciato
profilo di illegittimità costituzionale della legge regionale.
Infondato è, infine, il quarto motivo, con il quale viene
denunciato il vizio di difetto di motivazione per non essere
stata addotta alcuna ragione per giustificare il vincolo
di inedificabilità imposto sul lotto di proprietà, tenuto
conto dell’affidamento della ricorrente in ordine alla realizzabilità
di un intervento nell’ambito di una lottizzazione già convenzionata.
Le ragioni sono ancora una volta riconducibili alla fonte
del vincolo imposto, le quali sono da riportare alle prescrizioni
contenute nella legislazione regionale ed ai limiti da essa
imposti e non alle scelte urbanistiche del Comune.
In conclusione, per quanto riguarda il primo gravame, attesa
l’infondatezza delle censure sollevate, questo non può trovare
accoglimento e va, pertanto, respinto, anche per quanto
riguarda la pretesa misura risarcitoria.
Ad opposte conclusioni, invece, ritiene di giungere il Collegio
con riguardo al secondo gravame proposto dalla società Panizzon,
avverso il diniego nuovamente espresso dal Comune di Schio
in ordine al progetto edificatorio nuovamente presentato
dalla ricorrente, dopo l’approvazione della variante generale
e soprattutto dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M. 8.7.2003,
così come previsto dalla legge n. 36/01, con l’introduzione
dei nuovi valori soglia basati sul livello delle emissioni
elettromagnetiche, valevoli in tutto il territorio nazionale.
Il ricorso, infatti, risulta meritevole di accoglimento
con specifico riguardo al secondo motivo di censura, proprio
alla luce della normativa vigente all’epoca dell’adozione
del secondo diniego impugnato.
Come noto, la disciplina introdotta dalla legge quadro n.
36/01 ha trovato completa attuazione a seguito dell’emanazione
del D.P.C.M. 8 luglio 2003, con il quale, così come previsto
dall’art. 4, comma secondo, sono stati fissati i nuovi limiti
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità.
A fronte di tale disciplina, che ha introdotto parametri
uniformi per tutto il territorio nazionale al fine di assicurare
la tutela della salute umana dall’esposizione alle emissioni
elettromagnetiche, si pone la questione della compatibilità
delle legislazioni regionali che già abbiano disciplinato
la materia, introducendo come nel caso della Regione Veneto
limiti più restrittivi, ovvero che abbiano successivamente
legiferato in maniera difforme da quanto stabilito dal legislatore
statale.
La questione è stata risolta dall’intervento della Corte
Costituzionale, che nella sentenza n. 307/2003 ha chiarito
i limiti della legislazione regionale a seguito dell’emanazione
del D.P.C.M. 2003.
Pur senza smentire quanto affermato in precedenza, nella
specie in occasione della richiamata sentenza n. 382/99,
circa la coincidenza di obiettivi e finalità da parte del
legislatore nazionale e quello regionale per il perseguimento
della tutela della salute umana, la Corte ha rilevato che
l’entrata in vigore a pieno regime della disciplina statale
di cui alla legge n. 36/01 ha definito l’ambito delle rispettive
competenze.
L’introduzione di valori soglia di inquinamento elettromagnetico
valevoli su tutto il territorio nazionale risponde, infatti,
all’esigenza di uniformare la disciplina della materia,
assicurando unità di misurazione e valutazione dei livelli
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità.
Ciò corrisponde all’interesse superiore di assicurare la
tutela della popolazione in modo uniforme, senza distinzioni
più o meno favorevoli tra Regione e Regione, garantendo
al contempo la possibilità per gli stessi gestori di realizzare
gli impianti e le reti di distribuzione su tutto il territorio
nazionale nel rispetto di detti parametri.
La Corte ha, infatti, individuato la ratio della fissazione
di valori soglia a livello nazionale non derogabili da parte
del legislatore regionale, anche se in termini più restrittivi
e quindi maggiormente garantisti per la salute umana.
“Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere
la salute della popolazione dagli effetti negativi delle
emissioni elettromagnetiche…; dall’altro, si tratta di consentire,
anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione
ai tipi di esposizione, ma uniformi su tutto il territorio
nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di
qualità espressi come valori di campo, la realizzazione
degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi
nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all’art.
117, comma 3 della Costituzione, come quelli che fanno capo
alla distribuzione dell’energia ed allo sviluppo dei sistemi
di telecomunicazione. Tali interessi …sono indubbiamente
sottesi alla considerazione del “preminente interesse nazionale
alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee”
che, secondo l’art. 4, comma 1 lett. a, della legge quadro,
fonda l’attribuzione allo Stato della funzione di determinare
detti valori-soglia. In sostanza, la fissazione a livello
nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni
nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di
equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo
l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare
impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza
delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di
ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata
ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”
(C. Cost., n. 307/2003).
La chiara interpretazione della ratio della normativa statale,
così come fornita dalla Corte Costituzionale, e la conferma
che in questo ambito la potestà legislativa delle Regioni
è di tipo concorrente, come tale subordinata al rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale,
portano, pertanto, ad escludere l’attuale applicabilità
della normativa regionale di cui alla più volte richiamata
legge n. 27/93.
Detta legge deve, pertanto, ritenersi superata ed automaticamente
abrogata nei limiti in cui essa si pone in termini incompatibili
con quanto ha disposto il legislatore statale.
Ciò in applicazione del principio generale di cui all’art.
10 della legge n. 62/53, in precedenza richiamato, per cui
il sopravvenire di una disciplina statale di principio comporta
l’abrogazione delle disposizioni regionali incompatibili.
Nel caso di specie, quindi, a seguito dell’entrata in vigore
della legge quadro n. 36/2001 completata a regime con l’emanazione
del D.P.C.M. 8.7.2003 per quanto riguarda i valori soglia
per le emissioni elettromagnetiche, la normativa da applicare
doveva essere quella nazionale, non residuando alcuna possibilità
di applicazione per la pregressa normativa regionale, come
tale, per il principio sopra richiamato, da ritenersi implicitamente
abrogata.
Atteso che il diniego manifestato dal Comune risulta basato
sul mancato rispetto dei valori limite fissati dalla legge
regionale, mentre i valori rilevati dall’ARPAV di Vicenza
hanno accertato che il livello di emissioni risulta inferiore
ai parametri individuati dal legislatore nazionale, assorbite
le ulteriori censure, il ricorso proposto dalla società
Panizzon avverso il diniego di permesso di costruire espresso
dal Comune di Schio con provvedimento n. 8224 del 26.8.2004,
nonché avverso il parere regionale del 16.8.2004, trova
accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato.
Quanto, infine, alle spese di giudizio, il Collegio, tenuto
conto della particolarità della fattispecie, ritiene sussistano
giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra
le parti per entrambi i ricorsi proposti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Seconda Sezione, riuniti i ricorsi indicati in
epigrafe, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso rubricato
al n. 2804/2001; accoglie il ricorso rubricato al n. 3367/2004
e per l’effetto dispone l’annullamento del provvedimento
ivi impugnato.
Compensa le spese e competenze dei giudizi tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio
il 23 marzo 2005.
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