| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2005
n. 1761
Pres. G. Petruzzelli, Est.R. Potenza
A. Miceli ed A. Bianculli (Avv. D. Iaria) contro l’U.S.L.
n 13 di Livorno (Avv. A. Azzena) |
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1. Pubblico impiego – Somme indebitamente
corrisposte dalla Pubblica Amministrazione a pubblici dipendenti
– Mancata comunicazione agli interessati dell’esito a loro
carico delle periodiche verifiche compiute - Violazione
degli artt. 3 e 7 della L. 241/90 - Illegittimità
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2. Pubblico impiego – Somme indebitamente
corrisposte dalla Pubblica Amministrazione a pubblici dipendenti
– Onere della prova dell'esistenza dell'indebito e della
fondatezza della pretesa di recupero – Incombe sull’Amministrazione
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3. Pubblico impiego – Somme indebitamente
corrisposte dalla Pubblica Amministrazione a pubblici dipendenti
– Provvedimento di recupero - Requisiti
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1. In tema di ripetizione di somme indebitamente
corrisposte ai pubblici dipendenti, la circostanza che agli
interessati non sia stato comunicato l’esito a loro carico
delle periodiche verifiche compiute, li mette nell’impossibilità
di ripercorrere l’iter logico seguito dall’Amministrazione
e di conoscere e verificare la motivazione dei recuperi,
integrando una violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/90
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2. In tema di ripetizione di somme indebitamente
corrisposte ai pubblici dipendenti, la regola dell' onere
della prova comporta che sia l'Amministrazione a dover dimostrare
l'esistenza dell'indebito e la fondatezza della pretesa
di recupero, e non già che sia il dipendente a dover dimostrare
l' infondatezza del recupero e l' esattezza delle retribuzioni
a suo tempo ricevute
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3. Il provvedimento di recupero di somme
erroneamente corrisposte dall'Amministrazione ad un dipendente
deve contenere l'analitico conteggio di quanto erogato in
più rispetto al dovuto, unitamente all'indicazione puntuale:
a) degli atti che hanno costituito occasione di credito
da parte della P.A., in relazione a determinate norme di
legge; b) dell'epoca in cui è iniziato il non dovuto pagamento
e di quella in cui si darà corso al recupero; c) della rateizzazione
eventualmente accordata; d) del numero e dell'importo delle
singole rate” (fattispecie in cui sono state ritenute illegittime
le deliberazioni che non recavano alcuna motivazione giuridica
sugli elementi specifici dai quali è stata desunta la posizione
debitoria (cartellini, monte ore assegnato), né tali elementi
risultavano dai tabulati acclusi alle delibere di recupero,
costituiti da un semplice elenco di nominativi con a fianco
le somme finali da recuperare)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1761 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 1388 REG.RIC.
ANNO 1994
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- SEZIONE II –
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1388/1994, proposto da
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MICELI Alessandro e BIANCULLI Antonella
rappresentati e difesi dall’Avv. Domenico Iaria ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via De' Rondinelli
n. 2;
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c o n t r o
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U.S.L. N 13 di Livorno costituitasi
in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Azzena
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Francesco Brizzi in Firenze, Via G. Capponi n. 44;
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per L'ANNULLAMENTO
degli atti di incogniti estremi con i quali la U.S.L. n.
13 - Area Livornese ha disposto e già attivato nei loro
confronti il recupero di ingentissime somme per preteso
"recupero compartecipazioni"
e per L'ACCERTAMENTO
del diritto dei ricorrenti a trattenere le somme predette
in quanto facenti parte del trattamento retributivo a suo
tempo legittimamente loro erogato.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. n.
13 Area Livornese;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese:
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’ 8 febbraio 2005, designato
relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti
D. Iaria e N. Colombini per A. Azzena;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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I ricorrenti, all’epoca dei fatti aiuti medici,
oggi dirigenti sanitari, impugnano trattenute sullo stipendio
disposte dall’Amministrazione intimata e derivanti da debito
relativo a somme percepite per plus orario e straordinario
, operate a partire dal mese di febbraio 1994 e relative
ad anni precedenti. A sostegno del ricorso, che domanda
altresì l’accertamento de diritto a trattenere le somme
in questione, gli istanti hanno dedotto e motivi così riassumibili:
1 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza
di istruttoria.
2 - Violazione art. 3 Legge n. 241/1990.
3 - Violazione art. 64 D.P.R. n. 348/1993.
Violazione art. 106 D.P.R. n. 270/1982.
Violazione art. 127 D.P.R. n. 384/1990.
4 - Violazione sotto altro profilo art. 3 Legge 7 agosto
1990 n. 241. Carenza di motivazione.
Violazione del principio di affidamento (buona fede in senso
oggettivo).
Eccesso di potere per carenza istruttoria.
5 - Violazione art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241.
6 -Violazione sotto altro profilo art. 7 Legge 7 agosto
1990 n. 241.
Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e
per violazione dei principi generali sul recupero di somme.
7 - In tesi ulteriore subordinata. Eccesso di potere per
illogicità e manifesta ingiustizia.
8 - Violazione art. 2948 cod. civ.
A supporto di tali deduzioni sono state svolte censure e
considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al
ricorso ed esponendo i successiva memoria le proprie difese,
eccependo tra l’altro la mancata impugnazione delle delibere
da essa emanate ed a fondamento dei disposti recuperi; a
ciò i ricorrenti hanno replicato notificando atto motivi
aggiunti (dep. il 20.9.94) recante censure così riassumibili
:
1 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza
di istruttoria.
2 - Violazione art. 3 Legge n. 241/90.
3 - Violazione art. 64 D.P.R. n. 348/1993.
Violazione art. 106 D.P.R. n. 270/1982.
Violazione art. 127 D.P.R. n. 384/1990.
4 - Violazione art. 3 Legge n. 241/1990; carenza di motivazione.
Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento
e per carenza di istruttoria.
5 - Violazione art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241.
6 - Violazione sotto altro profilo art. 7 Legge 7 agosto
1990 n. 241.
Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e
per violazione dei principi generali sul recupero somme.
7 - In tesi ulteriormente subordinata. Eccesso di potere
per illogicità e manifesta ingiustizia.
8 - Violazione art. 2948 Cod. Civ.
Il Tribunale ha accolto l’istanza di misura cautelare (ord.
n. 318/94), sospendendo le trattenute ulteriori.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie
tesi ed alla pubblica udienza dell’ 8 febbraio 2005 il ricorso
è stato trattenuto in decisione nel merito.
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D I R I T T O
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1- Deve in primo luogo essere rigettata l’eccezione,
sollevata dall’USL, di mancata impugnazione delle delibere
che hanno determinato il recupero di cui è causa; ed invero
non risulta che tali provvedimenti siano stati, preventivamente
ai recuperi, portati a conoscenza dei ricorrenti, i quali
peraltro hanno azionato anche una pretesa di diritto soggettivo
a non subire le trattenute in questione.
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2- L’introdotta controversia di indebito
riguarda periodi di plus-orario che agli atti di causa (doc.
2 prod res. in data 11.5.94) risultano per entrambi dal
1984 al 1991 e i cui recuperi sono stati disposti con provvedimenti
emanati solo in data 14.2.1994; in accoglimento del settimo
motivo di ricorso sono quindi da dichiararsi prescritte,
per decorso di cinque anni tutte le somme richieste relativamente
al periodo dal 1984 al 14.2.1989.
- Per il restante periodo (dal 15.2.1989 a tutto il 1991),
il Collegio ritiene fondate le censure di violazione dell’obbligo
di dare avviso del procedimento, anche in relazione al fatto
e che agli interessati non è stato comunicato l’esito a
loro carico delle periodiche verifiche compiute (terzo dei
motivi principali), integrando in tal modo una fattispecie
di sostanziale impossibilità di ripercorrere l’iter logico
seguito dall’amministrazione (primo motivo di ricorso),
e di conoscere e verificare la motivazione dei recuperi
(quarto motivo aggiunto).
Ed in effetti è già stato ripetutamente affermato che “in
tema di ripetizione di somme indebitamente corrisposte ai
pubblici dipendenti, la regola dell' onere della prova comporta
che sia l' Amministrazione a dover dimostrare l' esistenza
dell' indebito e la fondatezza della pretesa di recupero,
e non già che sia il dipendente a dover dimostrare l' infondatezza
del recupero e l' esattezza delle retribuzioni a suo tempo
ricevute (CDS, V, n. 2560/03 ). In particolare è da condividersi
la tesi per cui “il provvedimento di recupero di somme erroneamente
corrisposte dall' Amministrazione a un dipendente deve contenere
l' analitico conteggio di quanto erogato in più rispetto
al dovuto, unitamente all'indicazione puntuale: a) degli
atti che hanno costituito occasione di credito da parte
della P.A., in relazione a determinate norme di legge; b)
dell' epoca in cui è iniziato il non dovuto pagamento e
di quella in cui si darà corso al recupero; c) della rateizzazione
eventualmente accordata; d) del numero e dell' importo delle
singole rate” (v. CDS, aa.pp. n. 20/92 (in CDS, parte I,
1992, p 1765) e n. 11/93 (ivi, p 1061).
Al contrario, nella specie in esame, le deliberazioni che
hanno disposto il recupero (la 247/94 per il plus orario
e la 246/94 per lo straordinario), peraltro non comunicate
ai ricorrenti che comunque l’hanno impugnate con motivi
aggiunti, non recano alcuna motivazione giuridica che indichi
gli elementi specifici dai quali è stata desunta la posizione
debitoria (cartellini, monte ore assegnato), né tali elementi
risultano dai tabulati acclusi alle delibere di recupero,
costituiti nella specie da un semplice elenco di nominativi
con a fianco le somme finali da recuperare. Se a tali rilievi
si aggiunge il forte ritardo con il quale l’Amministrazione
ha proceduto (comprovato sia dal parziale compiersi della
prescrizione che dal fatto i ricorrenti hanno avuto notizia
del debito solo al momento dell’effettivo recupero un busta
paga, avvenuto nel febbraio del 94 per anni di riferimento
che vanno dal 1989 al 1991), emerge obiettivamente che gli
interessati non sono stati posti nella condizione di verificare
l’attendibilità complessiva degli accertamenti effettuati
e quindi di poterli contestare. Ragioni di completezza e
correttezza del procedimento amministrativo imponevano invece
quanto meno che l’Amministrazione comunicasse agli interessati
l’esito a loro carico delle periodiche verifiche compiute.
Può quindi nel complesso affermarsi che nel caso in esame
il recupero delle somme in questione concretizza un eccesso
di potere per grave difetto formale di motivazione e conseguente
violazione del principio di avviso del procedimento (artt
3 e 7 della legge n. 241/1990), volto proprio a garantire
al destinatario del provvedimento la possibilità di introdurre
e far valere eventuali elementi di segno contrario a fronte
delle pretese dell'Amministrazione. In questi termini le
censure esaminate (e riferite qui alle somme non prescritte)
sono fondate.
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3 - Conclusivamente il ricorso merita il
totale accoglimento.
Giusti motivi consentono di disporre la compensazione delle
spese del giudizio tra le parti costituite.
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P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione
II – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
lo accoglie e , per l’effetto, annulla i provvedimenti di
recupero impugnati . Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. |
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Così deciso in Firenze, l’ 8 febbraio 2005
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est
STEFANO TOSCHEI - Primo referendario
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Depositata in Segreteria il 21 APRILE 2005
Firenze, lì 21 aprile 2005
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