Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2005 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2005 n. 1761
Pres. G. Petruzzelli, Est.R. Potenza
A. Miceli ed A. Bianculli (Avv. D. Iaria) contro l’U.S.L. n 13 di Livorno (Avv. A. Azzena)


1. Pubblico impiego – Somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione a pubblici dipendenti – Mancata comunicazione agli interessati dell’esito a loro carico delle periodiche verifiche compiute - Violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/90 - Illegittimità

 

2. Pubblico impiego – Somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione a pubblici dipendenti – Onere della prova dell'esistenza dell'indebito e della fondatezza della pretesa di recupero – Incombe sull’Amministrazione

 

3. Pubblico impiego – Somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione a pubblici dipendenti – Provvedimento di recupero - Requisiti

1. In tema di ripetizione di somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti, la circostanza che agli interessati non sia stato comunicato l’esito a loro carico delle periodiche verifiche compiute, li mette nell’impossibilità di ripercorrere l’iter logico seguito dall’Amministrazione e di conoscere e verificare la motivazione dei recuperi, integrando una violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/90

 

2. In tema di ripetizione di somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti, la regola dell' onere della prova comporta che sia l'Amministrazione a dover dimostrare l'esistenza dell'indebito e la fondatezza della pretesa di recupero, e non già che sia il dipendente a dover dimostrare l' infondatezza del recupero e l' esattezza delle retribuzioni a suo tempo ricevute

 

3. Il provvedimento di recupero di somme erroneamente corrisposte dall'Amministrazione ad un dipendente deve contenere l'analitico conteggio di quanto erogato in più rispetto al dovuto, unitamente all'indicazione puntuale: a) degli atti che hanno costituito occasione di credito da parte della P.A., in relazione a determinate norme di legge; b) dell'epoca in cui è iniziato il non dovuto pagamento e di quella in cui si darà corso al recupero; c) della rateizzazione eventualmente accordata; d) del numero e dell'importo delle singole rate” (fattispecie in cui sono state ritenute illegittime le deliberazioni che non recavano alcuna motivazione giuridica sugli elementi specifici dai quali è stata desunta la posizione debitoria (cartellini, monte ore assegnato), né tali elementi risultavano dai tabulati acclusi alle delibere di recupero, costituiti da un semplice elenco di nominativi con a fianco le somme finali da recuperare)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1761 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 1388 REG.RIC.
ANNO 1994

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- SEZIONE II –

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1388/1994, proposto da

 

MICELI Alessandro e BIANCULLI Antonella rappresentati e difesi dall’Avv. Domenico Iaria ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via De' Rondinelli n. 2;

 

c o n t r o

 

U.S.L. N 13 di Livorno costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Azzena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Brizzi in Firenze, Via G. Capponi n. 44;

 

per L'ANNULLAMENTO
degli atti di incogniti estremi con i quali la U.S.L. n. 13 - Area Livornese ha disposto e già attivato nei loro confronti il recupero di ingentissime somme per preteso "recupero compartecipazioni"
e per L'ACCERTAMENTO
del diritto dei ricorrenti a trattenere le somme predette in quanto facenti parte del trattamento retributivo a suo tempo legittimamente loro erogato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. n. 13 Area Livornese;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’ 8 febbraio 2005, designato relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti D. Iaria e N. Colombini per A. Azzena;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

I ricorrenti, all’epoca dei fatti aiuti medici, oggi dirigenti sanitari, impugnano trattenute sullo stipendio disposte dall’Amministrazione intimata e derivanti da debito relativo a somme percepite per plus orario e straordinario , operate a partire dal mese di febbraio 1994 e relative ad anni precedenti. A sostegno del ricorso, che domanda altresì l’accertamento de diritto a trattenere le somme in questione, gli istanti hanno dedotto e motivi così riassumibili:
1 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
2 - Violazione art. 3 Legge n. 241/1990.
3 - Violazione art. 64 D.P.R. n. 348/1993.
Violazione art. 106 D.P.R. n. 270/1982.
Violazione art. 127 D.P.R. n. 384/1990.
4 - Violazione sotto altro profilo art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241. Carenza di motivazione.
Violazione del principio di affidamento (buona fede in senso oggettivo).
Eccesso di potere per carenza istruttoria.
5 - Violazione art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241.
6 -Violazione sotto altro profilo art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e per violazione dei principi generali sul recupero di somme.
7 - In tesi ulteriore subordinata. Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.
8 - Violazione art. 2948 cod. civ.
A supporto di tali deduzioni sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso ed esponendo i successiva memoria le proprie difese, eccependo tra l’altro la mancata impugnazione delle delibere da essa emanate ed a fondamento dei disposti recuperi; a ciò i ricorrenti hanno replicato notificando atto motivi aggiunti (dep. il 20.9.94) recante censure così riassumibili :
1 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
2 - Violazione art. 3 Legge n. 241/90.
3 - Violazione art. 64 D.P.R. n. 348/1993.
Violazione art. 106 D.P.R. n. 270/1982.
Violazione art. 127 D.P.R. n. 384/1990.
4 - Violazione art. 3 Legge n. 241/1990; carenza di motivazione. Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento e per carenza di istruttoria.
5 - Violazione art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241.
6 - Violazione sotto altro profilo art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e per violazione dei principi generali sul recupero somme.
7 - In tesi ulteriormente subordinata. Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.
8 - Violazione art. 2948 Cod. Civ.
Il Tribunale ha accolto l’istanza di misura cautelare (ord. n. 318/94), sospendendo le trattenute ulteriori.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza dell’ 8 febbraio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.

 

D I R I T T O

 

1- Deve in primo luogo essere rigettata l’eccezione, sollevata dall’USL, di mancata impugnazione delle delibere che hanno determinato il recupero di cui è causa; ed invero non risulta che tali provvedimenti siano stati, preventivamente ai recuperi, portati a conoscenza dei ricorrenti, i quali peraltro hanno azionato anche una pretesa di diritto soggettivo a non subire le trattenute in questione.

 

2- L’introdotta controversia di indebito riguarda periodi di plus-orario che agli atti di causa (doc. 2 prod res. in data 11.5.94) risultano per entrambi dal 1984 al 1991 e i cui recuperi sono stati disposti con provvedimenti emanati solo in data 14.2.1994; in accoglimento del settimo motivo di ricorso sono quindi da dichiararsi prescritte, per decorso di cinque anni tutte le somme richieste relativamente al periodo dal 1984 al 14.2.1989.
- Per il restante periodo (dal 15.2.1989 a tutto il 1991), il Collegio ritiene fondate le censure di violazione dell’obbligo di dare avviso del procedimento, anche in relazione al fatto e che agli interessati non è stato comunicato l’esito a loro carico delle periodiche verifiche compiute (terzo dei motivi principali), integrando in tal modo una fattispecie di sostanziale impossibilità di ripercorrere l’iter logico seguito dall’amministrazione (primo motivo di ricorso), e di conoscere e verificare la motivazione dei recuperi (quarto motivo aggiunto).
Ed in effetti è già stato ripetutamente affermato che “in tema di ripetizione di somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti, la regola dell' onere della prova comporta che sia l' Amministrazione a dover dimostrare l' esistenza dell' indebito e la fondatezza della pretesa di recupero, e non già che sia il dipendente a dover dimostrare l' infondatezza del recupero e l' esattezza delle retribuzioni a suo tempo ricevute (CDS, V, n. 2560/03 ). In particolare è da condividersi la tesi per cui “il provvedimento di recupero di somme erroneamente corrisposte dall' Amministrazione a un dipendente deve contenere l' analitico conteggio di quanto erogato in più rispetto al dovuto, unitamente all'indicazione puntuale: a) degli atti che hanno costituito occasione di credito da parte della P.A., in relazione a determinate norme di legge; b) dell' epoca in cui è iniziato il non dovuto pagamento e di quella in cui si darà corso al recupero; c) della rateizzazione eventualmente accordata; d) del numero e dell' importo delle singole rate” (v. CDS, aa.pp. n. 20/92 (in CDS, parte I, 1992, p 1765) e n. 11/93 (ivi, p 1061).
Al contrario, nella specie in esame, le deliberazioni che hanno disposto il recupero (la 247/94 per il plus orario e la 246/94 per lo straordinario), peraltro non comunicate ai ricorrenti che comunque l’hanno impugnate con motivi aggiunti, non recano alcuna motivazione giuridica che indichi gli elementi specifici dai quali è stata desunta la posizione debitoria (cartellini, monte ore assegnato), né tali elementi risultano dai tabulati acclusi alle delibere di recupero, costituiti nella specie da un semplice elenco di nominativi con a fianco le somme finali da recuperare. Se a tali rilievi si aggiunge il forte ritardo con il quale l’Amministrazione ha proceduto (comprovato sia dal parziale compiersi della prescrizione che dal fatto i ricorrenti hanno avuto notizia del debito solo al momento dell’effettivo recupero un busta paga, avvenuto nel febbraio del 94 per anni di riferimento che vanno dal 1989 al 1991), emerge obiettivamente che gli interessati non sono stati posti nella condizione di verificare l’attendibilità complessiva degli accertamenti effettuati e quindi di poterli contestare. Ragioni di completezza e correttezza del procedimento amministrativo imponevano invece quanto meno che l’Amministrazione comunicasse agli interessati l’esito a loro carico delle periodiche verifiche compiute. Può quindi nel complesso affermarsi che nel caso in esame il recupero delle somme in questione concretizza un eccesso di potere per grave difetto formale di motivazione e conseguente violazione del principio di avviso del procedimento (artt 3 e 7 della legge n. 241/1990), volto proprio a garantire al destinatario del provvedimento la possibilità di introdurre e far valere eventuali elementi di segno contrario a fronte delle pretese dell'Amministrazione. In questi termini le censure esaminate (e riferite qui alle somme non prescritte) sono fondate.

 

3 - Conclusivamente il ricorso merita il totale accoglimento.
Giusti motivi consentono di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

 

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e , per l’effetto, annulla i provvedimenti di recupero impugnati . Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 

Così deciso in Firenze, l’ 8 febbraio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est
STEFANO TOSCHEI - Primo referendario

 

Depositata in Segreteria il 21 APRILE 2005
Firenze, lì 21 aprile 2005

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento