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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2005 n. 1762
Pres. G. Petruzzelli, Est. R. Potenza
Soc. Cantina Sociale Colli Fiorentini (Avv. G. Carrozza) contro il Comune di Montespertoli (non costituito)


Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Provvedimento di revoca di autorizzazione allo scarico di acque derivanti dalla lavorazione delle uve emesso considerando detto scarico come derivante da impianto produttivo - Impresa agricola - Legge n. 690/1976 – È insediamento civile – Anche lo scarico è di tipo civile e non industriale – Carenza dei presupposti di legge per l’emanazione del provvedimento di revoca - Illegittimità

È illegittimo il provvedimento di revoca di autorizzazione allo scarico di acque derivanti dalla lavorazione delle uve, emesso dall’Amministrazione considerando detto scarico come derivante da impianto produttivo, in applicazione della legge n. 319 del 1976. Difatti ai sensi dell’art. 1/quater, comma b, della legge n. 690/1976 'le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. sono considerate insediamenti civili' e gli scarichi degli insediamenti civili sono regolati dalla Legge Regionale n. 5/86, che classifica come 'imprese agricole' (e quindi, per la 690/76, 'insediamenti civili') quelle 'che trasformano almeno i 2/3 della materia prima proveniente dalla coltivazione dei fondi agricoli', regolando i loro scarichi secondo la tabella 15 della Legge regionale stessa. Nel caso di specie non è contestato che la Cantina Sociale ricorrente, come previsto dal proprio Statuto all'art. 3 comma A lavora, senza finalità speculative, 'le uve prodotte e conferite dai soci': non è pertanto impresa commerciale o insediamento produttivo, ma impresa agricola vera e propria. Non sussisteva pertanto il presupposto di legge individuato dal provvedimento per disporre l’impugnata revoca


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1762 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 1615 REG.RIC.
ANNO 1994

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- SEZIONE II -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1615/1994, proposto da

 

SOC. CANTINA SOCIALE COLLI FIORENTINI rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Carrozza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale Matteotti n. 54;

 

c o n t r o

 

COMUNE DI MONTESPERTOLI (FIRENZE) non costituitosi in giudizio;

 

PER L’ANNULLAMENTO
della Delibera della Giunta Municipale n. 192 del 24.2.1994, notificata il 2.3.1994, con la quale veniva revocata alla Cantine Sociale l'autorizzazione allo scarico nel Torrente Virginio delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo, autorizzazione rilasciata con delibera dello stesso Comune dell'11 settembre 1993.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’ 8 FEBBRAIO 2005, designato relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e l'avv. C. Bayon Salazar per G. Carrozza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con ricorso ritualmente notificato e depositato in termini, la Cantina Sociale Colli Fiorentini, organizzazione di coltivatori diretti ed agricoltori operante nella zona di Montespertoli, ha impugnato il provvedimento di revoca di autorizzazione allo scarico di acque derivanti dalla lavorazione delle uve, emesso dall’Amministrazione considerando detto scarico come derivante da impianto produttivo, in applicazione della legge n. 319 del 1976, atteso che, a seguito di un controllo sanitario (reso noto dall’USL competente), i valori di campionamento sono risultati superiori a quelli previsti dalla tabella A allegata alla predetta legge.
La ricorrente ha dedotto motivi di ricorso così riassumibili:
1 - Illegittimità ed errata applicazione della Legge 319/76 in relazione al disposto della Legge 690/76 e Legge Regionale 32.1.1986 n. 5.
2 - Eccesso di potere per difetto di presupposti.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.
Non si è costituita l’Amministrazione intimata.
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato (ord. n. 394/1994).
Alla pubblica udienza del 8 FEBBRAIO 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.

 

D I R I T T O

 

Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 1/quater, comma b, della legge n. 690/1976, invocata dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso "le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. sono considerate insediamenti civili". E gli scarichi degli insediamenti civili sono regolati dalla Legge Regionale n. 5/86, che classifica gli "insediamenti civili" secondo quanto previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14.5.1980, dove sono classificate come "imprese agricole" (e quindi, per la 690/76, "insediamenti civili") quelle "che trasformano almeno i 2/3 della materia prima proveniente dalla coltivazione dei fondi agricoli", regolando i loro scarichi secondo la tabella 15 della Legge regionale stessa.
Non è contestato che la Cantina Sociale ricorrente, come previsto dal proprio Statuto all'art. 3 comma A lavora, senza finalità speculative, "le uve prodotte e conferite dai soci": non è pertanto impresa commerciale o insediamento produttivo, ma impresa agricola vera e propria.
Non sussisteva pertanto il presupposto di legge individuato dal provvedimento per disporre l’impugnata revoca.
- Conclusivamente il ricorso deve essere accolto .
- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 cpc) e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente resistente

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Montespertoli al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in € 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, l’8 FEBBRAIO 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
RAFFAELE POTENZA - Consigliere,est.
STEFANO TOSCHEI - Primo referendario

 

Depositata in Segreteria il 21 APRILE 2005
Firenze, lì 21 aprile 2005

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