| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2005
n. 1762
Pres. G. Petruzzelli, Est. R. Potenza
Soc. Cantina Sociale Colli Fiorentini (Avv. G. Carrozza)
contro il Comune di Montespertoli (non costituito) |
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Ambiente e territorio – Inquinamento del
territorio – Provvedimento di revoca di autorizzazione allo
scarico di acque derivanti dalla lavorazione delle uve emesso
considerando detto scarico come derivante da impianto produttivo
- Impresa agricola - Legge n. 690/1976 – È insediamento
civile – Anche lo scarico è di tipo civile e non industriale
– Carenza dei presupposti di legge per l’emanazione del
provvedimento di revoca - Illegittimità
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È illegittimo il provvedimento di revoca
di autorizzazione allo scarico di acque derivanti dalla
lavorazione delle uve, emesso dall’Amministrazione considerando
detto scarico come derivante da impianto produttivo, in
applicazione della legge n. 319 del 1976. Difatti ai sensi
dell’art. 1/quater, comma b, della legge n. 690/1976 'le
imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. sono considerate
insediamenti civili' e gli scarichi degli insediamenti civili
sono regolati dalla Legge Regionale n. 5/86, che classifica
come 'imprese agricole' (e quindi, per la 690/76, 'insediamenti
civili') quelle 'che trasformano almeno i 2/3 della materia
prima proveniente dalla coltivazione dei fondi agricoli',
regolando i loro scarichi secondo la tabella 15 della Legge
regionale stessa. Nel caso di specie non è contestato che
la Cantina Sociale ricorrente, come previsto dal proprio
Statuto all'art. 3 comma A lavora, senza finalità speculative,
'le uve prodotte e conferite dai soci': non è pertanto impresa
commerciale o insediamento produttivo, ma impresa agricola
vera e propria. Non sussisteva pertanto il presupposto di
legge individuato dal provvedimento per disporre l’impugnata
revoca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1762 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 1615 REG.RIC.
ANNO 1994
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- SEZIONE II -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1615/1994, proposto da
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SOC. CANTINA SOCIALE COLLI FIORENTINI
rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Carrozza ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale Matteotti
n. 54;
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c o n t r o
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COMUNE DI MONTESPERTOLI (FIRENZE)
non costituitosi in giudizio;
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PER L’ANNULLAMENTO
della Delibera della Giunta Municipale n. 192 del 24.2.1994,
notificata il 2.3.1994, con la quale veniva revocata alla
Cantine Sociale l'autorizzazione allo scarico nel Torrente
Virginio delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo,
autorizzazione rilasciata con delibera dello stesso Comune
dell'11 settembre 1993.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’ 8 FEBBRAIO 2005, designato
relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e l'avv.
C. Bayon Salazar per G. Carrozza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con ricorso ritualmente notificato e depositato
in termini, la Cantina Sociale Colli Fiorentini, organizzazione
di coltivatori diretti ed agricoltori operante nella zona
di Montespertoli, ha impugnato il provvedimento di revoca
di autorizzazione allo scarico di acque derivanti dalla
lavorazione delle uve, emesso dall’Amministrazione considerando
detto scarico come derivante da impianto produttivo, in
applicazione della legge n. 319 del 1976, atteso che, a
seguito di un controllo sanitario (reso noto dall’USL competente),
i valori di campionamento sono risultati superiori a quelli
previsti dalla tabella A allegata alla predetta legge.
La ricorrente ha dedotto motivi di ricorso così riassumibili:
1 - Illegittimità ed errata applicazione della Legge 319/76
in relazione al disposto della Legge 690/76 e Legge Regionale
32.1.1986 n. 5.
2 - Eccesso di potere per difetto di presupposti.
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte censure e
considerazioni che si intendono qui richiamate.
Non si è costituita l’Amministrazione intimata.
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza
cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione
del provvedimento impugnato (ord. n. 394/1994).
Alla pubblica udienza del 8 FEBBRAIO 2005 il ricorso è stato
trattenuto in decisione nel merito.
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D I R I T T O
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Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 1/quater, comma b, della legge n. 690/1976,
invocata dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso "le
imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. sono considerate
insediamenti civili". E gli scarichi degli insediamenti
civili sono regolati dalla Legge Regionale n. 5/86, che
classifica gli "insediamenti civili" secondo quanto previsto
dalla Delibera del Comitato Interministeriale pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14.5.1980, dove sono
classificate come "imprese agricole" (e quindi, per la 690/76,
"insediamenti civili") quelle "che trasformano almeno i
2/3 della materia prima proveniente dalla coltivazione dei
fondi agricoli", regolando i loro scarichi secondo la tabella
15 della Legge regionale stessa.
Non è contestato che la Cantina Sociale ricorrente, come
previsto dal proprio Statuto all'art. 3 comma A lavora,
senza finalità speculative, "le uve prodotte e conferite
dai soci": non è pertanto impresa commerciale o insediamento
produttivo, ma impresa agricola vera e propria.
Non sussisteva pertanto il presupposto di legge individuato
dal provvedimento per disporre l’impugnata revoca.
- Conclusivamente il ricorso deve essere accolto .
- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza
(art. 91 cpc) e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente
resistente
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana - Sezione II – definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla
il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Montespertoli al pagamento, in favore
della società ricorrente, delle spese del giudizio, che
liquida complessivamente in € 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, l’8 FEBBRAIO 2005
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
RAFFAELE POTENZA - Consigliere,est.
STEFANO TOSCHEI - Primo referendario
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Depositata in Segreteria il 21 APRILE 2005
Firenze, lì 21 aprile 2005
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