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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 15 aprile 2005 n. 1582
Pres. G. Giambartolomei – Est. G. Adamo
Consorzio Stadium (avv. F. Titomanlio, R. Titomanlio, F. Biga) c. Comune di Bari (avv. R. Verna, V.A. Pappalepore).


Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Appalto di lavori pubblici – Revisione prezzi – Riconoscimento – Provvedimento – Annullamento di ufficio – Cognizione – Spetta al giudice amministrativo.

Nel caso in cui un appaltatore chieda che sia rimosso il provvedimento di annullamento di ufficio, in modo che sia reintegrata la posizione di diritto soggettivo conseguente al riconoscimento della sua pretesa alla revisione prezzi della quale era titolare anteriormente a detto provvedimento, l’azione demolitoria, a tutela del proprio interesse legittimo, non può che essere oggetto di un giudizio amministrativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda

 

composto dai Signori
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI PRESIDENTE
ANTONIO PASCA COMPONENTE
GIUSEPPINA ADAMO COMPONENTE, Rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1958 del 2002, proposto da
Consorzio Stadium, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., ing. Michele Matarrese, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Titomanlio, dall’avv. Raffaele Titomanlio e dall’avv. Francesco Biga, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Francesco Biga, via Abate Gimma n. 59,

 

CONTRO

 

il Comune di Bari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Verna e dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore ed elettivamente domiciliato in Bari, via De Rossi n. 16, presso lo studio del secondo,

 

per l'annullamento
della delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884, notificata il 30 settembre 2002, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio o consequenziale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l'avv. Biga e l'avv. Micaela De Stasio, in sostituzione dell’avv. Pappalepore.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Il Comune di Bari, con deliberazione 12 ottobre 1987 n. 1434, affidava al Consorzio Stadium la realizzazione del nuovo stadio, sito in via Torrebella.
Nell'atto di concessione, n. 11483 del 23 marzo 1988, erano pattuite le date del 28 marzo 1989 e 4 settembre 1989 per la consegna, rispettivamente, dell'impianto sportivo con le aree esterne e della costruzione della copertura con gli impianti elettrici e tecnologici.
Il Comune di Bari, in seguito, con deliberazione 13 ottobre 1989 n. 1610, di proroga dei termini scaduti, modificava i detti termini, rispettivamente, al 12 ottobre 1989 e al 19 marzo 1990, specificando che tale dilazione non comportava alcun riconoscimento di eventuali pretese al Consorzio. Con ulteriori deliberazioni n. 1611/1989, n. 1613/1989 e n. 1615/1989, il detto Comune approvava la seconda e la terza perizia di variante, nonché l'unificazione dei termini al 19 marzo 1990.
Le suindicate deliberazioni, sottoposte all'organo regionale di controllo, venivano approvate nella seduta del 3 gennaio 1990, "subordinatamente alla stipulazione con il Consorzio concessionario di nuovi, distinti atti accessori modificativi, che, pur se collegati funzionalmente al rapporto concessorio già esistente, non possono e non debbono comportare un maggiore onere finanziario, oltre al costo dei lavori previsto nelle predette perizie, a carico del bilancio comunale e comunque a carico del pubblico erario per le revisioni prezzi".
Con atto convenzionale accessorio n. 13881 del 12 gennaio 1990, quindi il Consorzio disponeva, all'articolo 2, l'espressa rinuncia ad ogni consequenziale forma di compenso e/o al risarcimento comunque connessi all'eventuale revisione dei prezzi.
Avverso la decisione del Comitato di controllo, tuttavia, il Consorzio proponeva ricorso dinanzi a questo Tribunale, che, con sentenza 16 maggio 1992 n. 296, lo accoglieva, ritenendo illegittimo il controllo del CORECO poiché controllo atipico in relazione al visto condizionato.
Il Comune, pur liquidando al Consorzio la somma prevista a titolo di compenso revisionale, proponeva appello al Consiglio di Stato, che lo accoglieva, con decisione 30 giugno 1997 n. 755 della quinta sezione.
Il Comune allora, con deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086, approvava il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, nonché la relazione aggiuntiva sulla revisione dei prezzi del 12 dicembre 1998, disponendo di procedere al recupero della maggior somma corrisposta a titolo di acconto a favore del Consorzio Stadium, aggiornata con gli interessi medio tempore maturati. Tale atto veniva impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il gravame veniva accolto, con decreto 24 maggio 2002, su parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01. In particolare, veniva osservato che "dalla decisione surricordata [n. 755/1997] non derivava automaticamente l'obbligo di negare la revisione prezzi per la parte relativa alle perizie di variante, ma l'obbligo di rivalutare tutta la situazione per giungere ad un'autonoma determinazione improntata ad una valutazione globale degli aspetti patrimoniali complessivi della vicenda. Ne consegue che l'aver posto la decisione del Consiglio di Stato come presupposto unico del diniego, quasi che venisse in rilievo l'adozione di un atto dovuto in tutti i suoi contenuti, inficia la legittimità del provvedimento sotto il profilo dell'erroneità del presupposto e del difetto di motivazione... Resta naturalmente salvo il potere dell'Amministrazione comunale di rivalutare interamente la vicenda per giungere ad autonome, impregiudicate, determinazioni in senso negativo o positivo, in conformità delle disposizioni e delle linee emergenti dal giudicato e della giurisprudenza che all'epoca regolavano il rapporto contrattuale”.
Il Comune, pertanto, con la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884, per una serie di ragioni che il Consorzio contesta, ha confermato il diniego di revisione prezzi per le varianti.
Il Consorzio Stadium impugna il suddetto atto, deducendo i seguenti motivi:
1) carenza di potere;
2 ) violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
3) eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione; omesso esperimento di istruttoria in merito al contenuto del provvedimento;
4) violazione dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37.
Si é costituito il Comune di Bari, che ha contestato le tesi attoree.
Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie difese in successive memorie e all’udienza pubblica del 3 marzo 2005, alla quale la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO



1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che il Comune abbia agito in carenza di potere: l’Ente, infatti, non avrebbe potuto revocare (implicitamente) un atto (delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156), che aveva già esaurito i suoi effetti, attraverso la liquidazione della somma dovuta a titolo di revisione prezzi, e porre nel nulla un diritto soggettivo definitivamente soddisfatto; sicché, in questa prospettiva, la medesima istante dubita della giurisdizione del TAR.
Il motivo non ha pregio.
A tal fine è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione, che si è occupata espressamente della questione.
Essa ha chiarito che competente a giudicare della legittimità dell'atto amministrativo che abbia annullato uno precedente che avesse riconosciuto o attribuito un diritto soggettivo è il giudice amministrativo e non il giudice ordinario, in quanto il soggetto, la cui posizione soggettiva é incisa dall’atto di autotutela, nell’esercizio dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, è portatore di un interesse legittimo all'annullamento dell'atto che tale situazione ha modificato; sicché, di conseguenza, quando sostanzialmente il soggetto chieda che sia rimosso il provvedimento di annullamento, in modo che sia reintegrata quella posizione di diritto soggettivo conseguente al riconoscimento della sua pretesa alla revisione prezzi della quale era titolare anteriormente a detto provvedimento, l’azione demolitoria, a tutela appunto del proprio interesse legittimo, non può che essere oggetto di un giudizio amministrativo (Cassazione civile, Sez. un., 6 novembre 1991, n. 11852).
Ciò trova in effetti ragione nel fatto che la potestà esercitata con l’atto di autotutela è la medesima da cui è scaturito l’atto ritirato.
Né è possibile opporre in generale che l’autotutela debba arrestarsi dinanzi alle posizioni di diritto soggettivo del privato. Le argomentazioni dell’istante, relative a tale aspetto, in effetti, generalizzano (riferendole agli atti di secondo grado) posizioni dottrinarie (invero piuttosto discusse, anche alla luce dell’art. 11, IV comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241) che riguardano esclusivamente la revoca (considerata spesso in una delle sue accezioni, corrispondente alla c.d. “abrogazione”, alla revisione, più che al riesame, secondo il linguaggio di altri autori), definita come il provvedimento capace di far venir meno il perdurare degli effetti (quindi ex nunc) di un precedente atto; quest’ultimo stesso, perciò, ovviamente è, di necessità, un atto ad efficacia prolungata, perdurante al momento del ritiro.
L’efficacia ex nunc della revoca è direttamente collegata al presupposto della stessa, consistente in una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, come attualmente viene percepito, ovvero del merito del provvedimento. E’ chiaro dunque che il medesimo ragionamento, propriamente riferito alla revoca, non è applicabile all’ipotesi in esame in cui la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884 ha rivalutato interamente la vicenda del compenso revisionale relativo ai lavori effettuati durante il periodo di proroga. La Giunta municipale, reiterando, alla stregua del parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01, il procedimento che era sfociato nella deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086- annullata con decreto 24 maggio 2002 (emesso sulla base del citato parere e in esito al ricorso straordinario proposto dal Consorzio) “sotto il profilo dell'erroneità del presupposto e del difetto di motivazione”, in quanto il Comune aveva posto la decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997 come presupposto unico del diniego della revisione prezzi- è giunta alla conclusione che non sussistevano i presupposti per la detta revisione prezzi, determinando così anche, quale pratico effetto, l’annullamento della delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156 che tale revisione aveva invece accordato.
Alla luce di tale costruzione, perde consistenza l’ulteriore argomento della ricorrente, la quale insiste sul fatto che non solo il diritto alla revisione è stato riconosciuto, ma anche (e soprattutto) la relativa somma è stata pagata, sicché l’atto del 1992 ha completamente esaurito i propri effetti. In realtà, una volta ammesso il potere dell’Amministrazione di rivedere i propri atti relativi alla revisione prezzi, non assumerebbe alcun decisivo rilievo la circostanza che il risultato di tale riconsiderazione sia un recupero, anziché un mancato esborso di somme, che evidentemente la parte pubblica ritiene non spettanti all’impresa, visto che in ambedue i casi l’interesse finanziario (attuale e concreto) sotteso è identico.
In realtà neppure tale argomento trova, all’attualità, conforto negli atti.
Il Comune infatti con delibera 29 giugno 2000 n. 770 ha operato una compensazione parziale tra le somme di cui si è contestualmente dichiarata debitrice (per l’accoglimento di alcune riserve del Consorzio) e quelle, a suo tempo, liquidate a titolo di revisione prezzi, per i lavori del periodo successivo agli originari termini di consegna, le quali erano state ritenute non dovute dalla deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086.
Di conseguenza, oggi il confermato diniego della revisione prezzi evita l’effettivo esborso di lire 5.376.499.994, derivanti dalle determinazioni prese in ordine alle riserve.
1.a) Occorre aggiungere che, all’udienza, la società ricorrente ha in parte ricostruito la vicenda in maniera diversa, evidenziando che la delibera del 1992 in realtà non riguardava (e poi quindi non liquidava) la revisione prezzi relativa al periodo di proroga.
Ciò comporterebbe -si deve presumere, visto che il motivo non è stato compiutamente articolato- un vizio logico della delibera impugnata, nella parte in cui nega la revisione prezzi per il periodo successivo alle originarie scadenze, sul presupposto (errato) che essa sia stata invece riconosciuta del 1992.
L’argomento, come formulato, oltre a porsi in contraddizione con il primo motivo di ricorso, costituisce una contestazione, che, non essendo stata notificata nei termini, con il mezzo di gravame originario, è inammissibile.
1.b) Esso comunque rappresenta l’occasione per chiarire alcuni punti della successione degli atti, utili anche per l’esame delle restanti censure.
Quanto alla delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156, essa, in effetti, come sottolineato dal ricorrente, si basa sulla relazione tecnica redatta dalla Direzione lavori dalla quale "si evince quanto segue: "Il calcolo revisionale è stato redatto sulla base del programma lavori valido ai fini revisionali presentato nell'offerta e secondo quanto previsto dall'articolo 33 Legge 41/86, considerando, secondo l'articolo 10 n. 350 del 25/5/1895 come data legale della consegna e quindi come inizio dei lavori la consegna definitiva avvenuta il 20/4/1988...
...i lavori principali sono stati contenuti nel programma revisionale allegato alla convenzione e anche le perizie, secondo quanto innanzi precisato, sono state inserite nell'ambito di detto programma senza tener conto in questa fase delle proroghe concesse"".
Come si legge sempre nella delibera n. 4156/1992, il Direttore dei lavori aveva inviato la seguente documentazione (poi trasmessa dall'Ufficio tecnico comunale con nota 17 settembre 1991 n. 20126):
"- relazione tecnica corredata dei conteggi analitici revisionali...;
- 1° certificato di pagamento revisionale emesso dalla Direzione Lavori in data 2 settembre 1991 nell'importo netto di £. 3.252.765.590=;
- 1° certificato di pagamento bis revisionale relativo alla restituzione anticipata delle ritenute di garanzia del 15%, emesso dalla Direzione Lavori in data 2 settembre 1991 nell'importo netto di £. 574.017.457=".
Tale delibera del 1992 è stato acquisita agli atti processuali senza alcun allegato o documento istruttorio.
Nel fascicolo del Comune è però anche presente la delibera 22 luglio 1999 n. 1086 (avente per oggetto "lavori di costruzione nuovo stadio comunale "San Nicola". Concessionaria consorzio "Stadium". Approvazione certificato di collaudo revisione prezzi definitiva e relazione acclarante i rapporti tra Stato Comune. Recupero crediti di lire 5.567.978.483"- importo rinveniente dai certificati di pagamento revisionale, sommati agli interessi maturati), con tutti gli allegati. Tra questi compare anche l'elaborato "revisione dei prezzi definitiva", a firma del medesimo Direttore dei lavori, datata I giugno 1995. Da tale relazione si evince che anche per i lavori delle perizie supplettive si è proceduto alla revisione prezzi, inserendo però, temporalmente, le relative opere non nel periodo successivo agli atti di proroga (in cui i lavori sono stati effettuati), ma nell’ambito del programma di lavori, allegato alla convenzione originaria. Tale punto viene poi esplicitato nella relazione aggiuntiva del 21 settembre 1995, punto 2). Da ciò si deduce che la precisazione “le perizie… sono state inserite nell'ambito di detto programma senza tener conto in questa fase delle proroghe concesse", contenuta nella delibera giuntale del 1992, si riferisca alla metodologia di calcolo dei prezzi adottata, rimanendo invece accertato che anche le poste relative ai lavori di cui alle perizie, realizzati durante il periodo di proroga, sono state sottoposte a revisione.
1.c) Quanto al differente profilo del rapporto tra la delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156 e la delibera 19 settembre 2002 n. 884, il ricorrente insiste in tutte le contestazioni sul presupposto che le accomuna, ovvero sul nesso diretto tra i due atti: la delibera n. 884/2002 annullerebbe la precedente nell’esercizio del potere, proprio dell’amministrazione, di autotutela.
Come già anticipato al punto 1), l’istante non tiene però conto che la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884 è stata emanata espressis verbis per eseguire la decisione di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato (proposto dal Consorzio), come motivata dal parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01.
Tale decisione comportava che il Comune si pronunciasse nuovamente sulla vicenda, visto che la precedente delibera 22 luglio 1999 n. 1086, gravata in sede straordinaria, era stata annullata “sotto il profilo dell'erroneità del presupposto e del difetto di motivazione”, sul rilievo che essa avesse erroneamente inteso la sentenza Consiglio di Stato n. 755/1997, avendola reputata come produttiva, in modo automatico, dell'obbligo di negare la revisione prezzi per la parte relativa alle perizie di variante, mentre essa si limitava a sancire “l'obbligo di rivalutare tutta la situazione per giungere ad un'autonoma determinazione improntata ad una valutazione globale degli aspetti patrimoniali complessivi della vicenda”.
2) Di riflesso, le censure dedotte sub 2) (violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241) sono inconferenti; in ogni caso, non si può neppure tacere sulla circostanza che la delibera 19 settembre 2002 n. 884 rappresenta l’esito di una successione di atti (anche giurisdizionali), perfettamente conosciuti dal Consorzio (che, in parte, li ha provocati, dietro propria iniziativa), atti che imponevano, come già visto, l’attivazione del Comune (per “rivalutare tutta la situazione”) e che costituivano, nel contempo, il materiale istruttorio sul quale la delibera contestata è basata, sicchè è pretestuosa ogni lagnanza inerente alla mancata regolare partecipazione al procedimento.
3) Privo di fondamento è anche il terzo motivo di doglianza (eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione; omesso esperimento di istruttoria in merito al contenuto del provvedimento), considerato che, in definitiva, nell’ambito del procedimento i cui contorni sono stati dianzi chiariti, i motivi addotti dal Comune (pur nella difficoltà di rappresentare una situazione assai complessa) risultano congrui e nel complesso chiaramente enunciati.
Il Comune, invero, dopo aver riassunto lo svolgersi della vicenda e aver osservato che né la sentenza del TAR 16 maggio 1992 n. 296, né la decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato, 30 giugno 1997 n. 755 (non avendo ad oggetto la spettanza della revisione prezzi), in sé, imponevano o precludevano il riconoscimento della medesima revisione (e, perciò, l'Amministrazione aveva errato, basandosi sul falso presupposto della vincolatività delle pronunce in tal senso, a riconoscere, prima, nel 1992, a seguito della sentenza di primo grado, e a negare, poi, nel 1999, a seguito della sentenza d'appello, sic et simpliciter, la revisione prezzi), ha posto a fondamento del rinnovato diniego di riconoscimento della revisione prezzi le (mai impugnate) delibere nn. 1610, 1611, 1613 e 1615 del 1989 (in quanto, la delibera n. 1610/1989 "in radice, escludeva il riconoscimento di qualsiasi ulteriore compenso oltre a quello contrattualmente pattuito"), insieme con l'atto di controllo, uscito indenne dalla verifica giurisdizionale (decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997).
Si deve dunque valutare, in questa sede, se il dispositivo della delibera n. 1610/1989, nella sua connessione con gli altri provvedimenti, sia sufficiente a fondare il detto diniego.
Come già ripetutamente anticipato, con tale atto il Comune deliberava di "CONCEDERE, in favore della rete Consorzio " STADIUM" la proroga dei seguenti termini di consegna fissati nell'atto di convenzione disciplinante i rapporti contrattuali tra la Concessionaria ed il Comune per la realizzazione delle Nuovo Stadio Comunale senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del Consorzio Stadium..."; con delibera consiliare 13 ottobre 1989 n. 1615, l'Ente, al fine di dare un definitivo assetto al rapporto con la concessionaria, dopo le approvazioni della prima, seconda e della terza variante (delibere n. 1609, 1611 e n. 1613), unificava i termini di consegna (al 19 marzo 1990, modificando contestualmente il testo della clausola dell'atto di sottomissione), con la ripetuta precisazione "senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del "Consorzio Stadium"".
Al proposito, la decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997 ha osservato: "L'accoglimento dell'istanza di proroga del Consorzio si è basato unicamente su considerazioni di opportunità e di convenienza amministrativa, con le quali il consiglio comunale ha espressamente escluso ogni riconoscimento di responsabilità circa l'imputabilità dei ritardi che hanno poi condotto alla proroga".
Ciò deve collegarsi innanzitutto alla circostanza che la proroga, come si evince dalla delibera n. 1615/1989, pagg. 5 e 6, aveva come effetto principale quello di esonerare il Consorzio dal pagamento delle penali per il ritardo. La questione era stata altresì al centro dello stesso dibattito consiliare (come da verbale, prodotto dal ricorrente), in relazione anche al fatto che, in origine, il fattore tempo aveva giocato un importante ruolo nell'assegnazione della concessione (delibera C.C. 12 ottobre 1987 n. 1434).
Alla luce di queste premesse, risulta evidente che la locuzione "senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del "Consorzio Stadium"", è sì generica, ma presenta tuttavia un tasso di perentorietà tale da comportare l’automatica reiezione di ogni richiesta del Consorzio, tranne a dimostrare che specificamente la pretesa alla revisione prezzi sia estranea all’indicata preclusione, come formulata.
Ora tale dimostrazione non solo non è stata data, ma anche è difficilmente ipotizzabile.
Ciò non esclusivamente perché tutti gli atti che si sono succeduti hanno dato per scontato che il diniego generico di riconoscimento si riferisse propriamente alla revisione prezzi, ma altresì (e soprattutto) perché il significato dell'inciso, nell'ambito di una proroga dei termini originari di consegna, contrattualmente stabiliti, era chiaramente quello di determinare lo slittamento dei tempi in relazione alle sole penali, rimanendo per il resto immutato il regime della responsabilità, come discendente dai patti a suo tempo intercorsi tra le parti (compresi quelli relativi alle date di consegna). Di conseguenza, tutte le lavorazioni effettuate successivamente al 28 marzo 1989 (per l'impianto sportivo e le aree esterne) e al 4 settembre 1989 (per la copertura e gli impianti elettrici e tecnologici), ai fini del "riconoscimento di eventuali pretese del "Consorzio Stadium"", erano da considerarsi tardivamente realizzate e la concessionaria quindi, rispetto ai termini contrattuali, rimaneva inadempiente.
In conclusione, poiché la revisione dei prezzi presuppone la mancanza di colpa dell'impresa affidataria dei lavori e, invece, nel caso in esame, gli aumenti sopraggiunti (rispetto ai prezzi dell'offerta) hanno investito economicamente l'opera per il ritardo, che, alla stregua del dispositivo delle delibere consiliari del 1989, é addebitabile al Consorzio, tali provvedimenti, mai contestati dalla concessionaria, giustificano il mancato riconoscimento della revisione.
E’ chiaro perciò che il rilievo del Consorzio, secondo il quale sullo stesso non gravava l'onere di impugnare le delibere del 13 ottobre 1989, "nulla esse avendo disposto in merito alla spettanza della revisione prezzi" -pag. 16 del ricorso, non ha pregio.
4) Le conclusioni raggiunte consentono infine di ritenere irrilevante la censura sub 4), in quanto, anche se il Collegio sancisse la nullità (ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37) dell'espressa rinuncia ad ogni consequenziale forma di compenso e/o al risarcimento comunque connessi all'eventuale revisione dei prezzi, contenuta nell’atto convenzionale accessorio n. 13881 del 12 gennaio 1990, la revisione prezzi sarebbe comunque preclusa dalle menzionate delibere.
Il significato della convenzione integrativa, invero, é assai limitato. Essa è stata conclusa in ossequio all’approvazione dell'organo regionale di controllo (seduta del 3 gennaio 1990), subordinata "alla stipulazione con il Consorzio concessionario di nuovi, distinti atti accessori modificativi, che, pur se collegati funzionalmente al rapporto concessorio già esistente, non possono e non debbono comportare un maggiore onere finanziario, oltre al costo dei lavori previsto nelle predette perizie, a carico del bilancio comunale e comunque a carico del pubblico erario per le revisioni prezzi".
Come ha sottolineato il Consiglio di Stato, nella decisione della quinta Sezione, 30 giugno 1997 n. 755, invero, il CORECO "ha solo invitato l'Amministrazione comunale ad applicare correttamente la disciplina sulla revisione prezzi"; ciò, come si legge nella stessa sentenza, "Tenuto conto dell'assenza di ogni riconoscimento da parte del Amministrazione circa l'imputabilità delle ragioni che avevano portato ai ritardi e all'opportunità o necessità di approvare le perizie di variante". L'appello é stato accolto (e il ricorso originario é stato respinto), in quanto l'atto di controllo conteneva, in sé, esclusivamente il richiamo alla disciplina della revisione prezzi, pure nella parte in cui l'organo tutorio "ha aggiunto anche la precisazione circa le cautele che dovranno essere prese dall'Amministrazione per evitare che fosse fondatamente proposta una domanda di revisione prezzi", "poiché le contrapposte posizioni delle parti vanno esaminate nella sede competente e in base ai relativi procedimenti".
In fatto la domanda di revisione prezzi é stata esplicitamente rigettata dal Comune, al termine di un apposito procedimento, e il relativo atto non è risultato inficiato dai vizi denunciati (e perciò deve ritenersi corretta applicazione della normativa settoriale), trovando plausibile fondamento del dispositivo delle delibere del 1989.
Il gravame è dunque da rigettare.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.



il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2005.

f.to GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI - Presidente
f.to GIUSEPPINA ADAMO - Relatore ed estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 15 aprile 2005
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)


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