| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 15 aprile 2005 n.
1582
Pres. G. Giambartolomei – Est. G. Adamo
Consorzio Stadium (avv. F. Titomanlio, R. Titomanlio, F.
Biga) c. Comune di Bari (avv. R. Verna, V.A. Pappalepore).
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Contratti della pubblica amministrazione
– Giurisdizione e competenza – Appalto di lavori pubblici
– Revisione prezzi – Riconoscimento – Provvedimento – Annullamento
di ufficio – Cognizione – Spetta al giudice amministrativo.
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Nel caso in cui un appaltatore chieda che
sia rimosso il provvedimento di annullamento di ufficio,
in modo che sia reintegrata la posizione di diritto soggettivo
conseguente al riconoscimento della sua pretesa alla revisione
prezzi della quale era titolare anteriormente a detto provvedimento,
l’azione demolitoria, a tutela del proprio interesse legittimo,
non può che essere oggetto di un giudizio amministrativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Seconda
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composto dai Signori
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI PRESIDENTE
ANTONIO PASCA COMPONENTE
GIUSEPPINA ADAMO COMPONENTE, Rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1958 del 2002, proposto da
Consorzio Stadium, in persona del suo Presidente
e legale rappresentante p.t., ing. Michele Matarrese, rappresentato
e difeso dall’avv. Federico Titomanlio, dall’avv. Raffaele
Titomanlio e dall’avv. Francesco Biga, con domicilio eletto
in Bari, presso lo studio dell’avv. Francesco Biga, via
Abate Gimma n. 59,
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CONTRO
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il Comune di Bari, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Renato
Verna e dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore ed elettivamente
domiciliato in Bari, via De Rossi n. 16, presso lo studio
del secondo,
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per l'annullamento
della delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884, notificata
il 30 settembre 2002, e di ogni altro atto presupposto,
preparatorio o consequenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere,
dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l'avv. Biga e
l'avv. Micaela De Stasio, in sostituzione dell’avv. Pappalepore.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Bari, con deliberazione 12 ottobre 1987 n. 1434,
affidava al Consorzio Stadium la realizzazione del nuovo stadio,
sito in via Torrebella.
Nell'atto di concessione, n. 11483 del 23 marzo 1988, erano
pattuite le date del 28 marzo 1989 e 4 settembre 1989 per
la consegna, rispettivamente, dell'impianto sportivo con le
aree esterne e della costruzione della copertura con gli impianti
elettrici e tecnologici.
Il Comune di Bari, in seguito, con deliberazione 13 ottobre
1989 n. 1610, di proroga dei termini scaduti, modificava i
detti termini, rispettivamente, al 12 ottobre 1989 e al 19
marzo 1990, specificando che tale dilazione non comportava
alcun riconoscimento di eventuali pretese al Consorzio. Con
ulteriori deliberazioni n. 1611/1989, n. 1613/1989 e n. 1615/1989,
il detto Comune approvava la seconda e la terza perizia di
variante, nonché l'unificazione dei termini al 19 marzo 1990.
Le suindicate deliberazioni, sottoposte all'organo regionale
di controllo, venivano approvate nella seduta del 3 gennaio
1990, "subordinatamente alla stipulazione con il Consorzio
concessionario di nuovi, distinti atti accessori modificativi,
che, pur se collegati funzionalmente al rapporto concessorio
già esistente, non possono e non debbono comportare un maggiore
onere finanziario, oltre al costo dei lavori previsto nelle
predette perizie, a carico del bilancio comunale e comunque
a carico del pubblico erario per le revisioni prezzi".
Con atto convenzionale accessorio n. 13881 del 12 gennaio
1990, quindi il Consorzio disponeva, all'articolo 2, l'espressa
rinuncia ad ogni consequenziale forma di compenso e/o al risarcimento
comunque connessi all'eventuale revisione dei prezzi.
Avverso la decisione del Comitato di controllo, tuttavia,
il Consorzio proponeva ricorso dinanzi a questo Tribunale,
che, con sentenza 16 maggio 1992 n. 296, lo accoglieva, ritenendo
illegittimo il controllo del CORECO poiché controllo atipico
in relazione al visto condizionato.
Il Comune, pur liquidando al Consorzio la somma prevista a
titolo di compenso revisionale, proponeva appello al Consiglio
di Stato, che lo accoglieva, con decisione 30 giugno 1997
n. 755 della quinta sezione.
Il Comune allora, con deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086,
approvava il certificato di collaudo tecnico-amministrativo,
nonché la relazione aggiuntiva sulla revisione dei prezzi
del 12 dicembre 1998, disponendo di procedere al recupero
della maggior somma corrisposta a titolo di acconto a favore
del Consorzio Stadium, aggiornata con gli interessi medio
tempore maturati. Tale atto veniva impugnato con ricorso straordinario
al Capo dello Stato. Il gravame veniva accolto, con decreto
24 maggio 2002, su parere del Consiglio di Stato, prima sezione,
27 febbraio 2002 n. 1238/01. In particolare, veniva osservato
che "dalla decisione surricordata [n. 755/1997] non derivava
automaticamente l'obbligo di negare la revisione prezzi per
la parte relativa alle perizie di variante, ma l'obbligo di
rivalutare tutta la situazione per giungere ad un'autonoma
determinazione improntata ad una valutazione globale degli
aspetti patrimoniali complessivi della vicenda. Ne consegue
che l'aver posto la decisione del Consiglio di Stato come
presupposto unico del diniego, quasi che venisse in rilievo
l'adozione di un atto dovuto in tutti i suoi contenuti, inficia
la legittimità del provvedimento sotto il profilo dell'erroneità
del presupposto e del difetto di motivazione... Resta naturalmente
salvo il potere dell'Amministrazione comunale di rivalutare
interamente la vicenda per giungere ad autonome, impregiudicate,
determinazioni in senso negativo o positivo, in conformità
delle disposizioni e delle linee emergenti dal giudicato e
della giurisprudenza che all'epoca regolavano il rapporto
contrattuale”.
Il Comune, pertanto, con la delibera giuntale 19 settembre
2002 n. 884, per una serie di ragioni che il Consorzio contesta,
ha confermato il diniego di revisione prezzi per le varianti.
Il Consorzio Stadium impugna il suddetto atto, deducendo i
seguenti motivi:
1) carenza di potere;
2 ) violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990
n. 241;
3) eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della
motivazione; omesso esperimento di istruttoria in merito al
contenuto del provvedimento;
4) violazione dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 1973
n. 37.
Si é costituito il Comune di Bari, che ha contestato le tesi
attoree.
Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie difese
in successive memorie e all’udienza pubblica del 3 marzo 2005,
alla quale la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che il
Comune abbia agito in carenza di potere: l’Ente, infatti,
non avrebbe potuto revocare (implicitamente) un atto (delibera
GM 4 agosto 1992 n. 4156), che aveva già esaurito i suoi effetti,
attraverso la liquidazione della somma dovuta a titolo di
revisione prezzi, e porre nel nulla un diritto soggettivo
definitivamente soddisfatto; sicché, in questa prospettiva,
la medesima istante dubita della giurisdizione del TAR.
Il motivo non ha pregio.
A tal fine è sufficiente richiamare la giurisprudenza della
Corte di cassazione, che si è occupata espressamente della
questione.
Essa ha chiarito che competente a giudicare della legittimità
dell'atto amministrativo che abbia annullato uno precedente
che avesse riconosciuto o attribuito un diritto soggettivo
è il giudice amministrativo e non il giudice ordinario, in
quanto il soggetto, la cui posizione soggettiva é incisa dall’atto
di autotutela, nell’esercizio dei poteri attribuiti alla pubblica
amministrazione, è portatore di un interesse legittimo all'annullamento
dell'atto che tale situazione ha modificato; sicché, di conseguenza,
quando sostanzialmente il soggetto chieda che sia rimosso
il provvedimento di annullamento, in modo che sia reintegrata
quella posizione di diritto soggettivo conseguente al riconoscimento
della sua pretesa alla revisione prezzi della quale era titolare
anteriormente a detto provvedimento, l’azione demolitoria,
a tutela appunto del proprio interesse legittimo, non può
che essere oggetto di un giudizio amministrativo (Cassazione
civile, Sez. un., 6 novembre 1991, n. 11852).
Ciò trova in effetti ragione nel fatto che la potestà esercitata
con l’atto di autotutela è la medesima da cui è scaturito
l’atto ritirato.
Né è possibile opporre in generale che l’autotutela debba
arrestarsi dinanzi alle posizioni di diritto soggettivo del
privato. Le argomentazioni dell’istante, relative a tale aspetto,
in effetti, generalizzano (riferendole agli atti di secondo
grado) posizioni dottrinarie (invero piuttosto discusse, anche
alla luce dell’art. 11, IV comma, della legge 7 agosto 1990
n. 241) che riguardano esclusivamente la revoca (considerata
spesso in una delle sue accezioni, corrispondente alla c.d.
“abrogazione”, alla revisione, più che al riesame, secondo
il linguaggio di altri autori), definita come il provvedimento
capace di far venir meno il perdurare degli effetti (quindi
ex nunc) di un precedente atto; quest’ultimo stesso, perciò,
ovviamente è, di necessità, un atto ad efficacia prolungata,
perdurante al momento del ritiro.
L’efficacia ex nunc della revoca è direttamente collegata
al presupposto della stessa, consistente in una rinnovata
valutazione dell’interesse pubblico, come attualmente viene
percepito, ovvero del merito del provvedimento. E’ chiaro
dunque che il medesimo ragionamento, propriamente riferito
alla revoca, non è applicabile all’ipotesi in esame in cui
la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884 ha rivalutato
interamente la vicenda del compenso revisionale relativo ai
lavori effettuati durante il periodo di proroga. La Giunta
municipale, reiterando, alla stregua del parere del Consiglio
di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01, il procedimento
che era sfociato nella deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086-
annullata con decreto 24 maggio 2002 (emesso sulla base del
citato parere e in esito al ricorso straordinario proposto
dal Consorzio) “sotto il profilo dell'erroneità del presupposto
e del difetto di motivazione”, in quanto il Comune aveva posto
la decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997 come presupposto
unico del diniego della revisione prezzi- è giunta alla conclusione
che non sussistevano i presupposti per la detta revisione
prezzi, determinando così anche, quale pratico effetto, l’annullamento
della delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156 che tale revisione
aveva invece accordato.
Alla luce di tale costruzione, perde consistenza l’ulteriore
argomento della ricorrente, la quale insiste sul fatto che
non solo il diritto alla revisione è stato riconosciuto, ma
anche (e soprattutto) la relativa somma è stata pagata, sicché
l’atto del 1992 ha completamente esaurito i propri effetti.
In realtà, una volta ammesso il potere dell’Amministrazione
di rivedere i propri atti relativi alla revisione prezzi,
non assumerebbe alcun decisivo rilievo la circostanza che
il risultato di tale riconsiderazione sia un recupero, anziché
un mancato esborso di somme, che evidentemente la parte pubblica
ritiene non spettanti all’impresa, visto che in ambedue i
casi l’interesse finanziario (attuale e concreto) sotteso
è identico.
In realtà neppure tale argomento trova, all’attualità, conforto
negli atti.
Il Comune infatti con delibera 29 giugno 2000 n. 770 ha operato
una compensazione parziale tra le somme di cui si è contestualmente
dichiarata debitrice (per l’accoglimento di alcune riserve
del Consorzio) e quelle, a suo tempo, liquidate a titolo di
revisione prezzi, per i lavori del periodo successivo agli
originari termini di consegna, le quali erano state ritenute
non dovute dalla deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086.
Di conseguenza, oggi il confermato diniego della revisione
prezzi evita l’effettivo esborso di lire 5.376.499.994, derivanti
dalle determinazioni prese in ordine alle riserve.
1.a) Occorre aggiungere che, all’udienza, la società ricorrente
ha in parte ricostruito la vicenda in maniera diversa, evidenziando
che la delibera del 1992 in realtà non riguardava (e poi quindi
non liquidava) la revisione prezzi relativa al periodo di
proroga.
Ciò comporterebbe -si deve presumere, visto che il motivo
non è stato compiutamente articolato- un vizio logico della
delibera impugnata, nella parte in cui nega la revisione prezzi
per il periodo successivo alle originarie scadenze, sul presupposto
(errato) che essa sia stata invece riconosciuta del 1992.
L’argomento, come formulato, oltre a porsi in contraddizione
con il primo motivo di ricorso, costituisce una contestazione,
che, non essendo stata notificata nei termini, con il mezzo
di gravame originario, è inammissibile.
1.b) Esso comunque rappresenta l’occasione per chiarire alcuni
punti della successione degli atti, utili anche per l’esame
delle restanti censure.
Quanto alla delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156, essa, in effetti,
come sottolineato dal ricorrente, si basa sulla relazione
tecnica redatta dalla Direzione lavori dalla quale "si evince
quanto segue: "Il calcolo revisionale è stato redatto sulla
base del programma lavori valido ai fini revisionali presentato
nell'offerta e secondo quanto previsto dall'articolo 33 Legge
41/86, considerando, secondo l'articolo 10 n. 350 del 25/5/1895
come data legale della consegna e quindi come inizio dei lavori
la consegna definitiva avvenuta il 20/4/1988...
...i lavori principali sono stati contenuti nel programma
revisionale allegato alla convenzione e anche le perizie,
secondo quanto innanzi precisato, sono state inserite nell'ambito
di detto programma senza tener conto in questa fase delle
proroghe concesse"".
Come si legge sempre nella delibera n. 4156/1992, il Direttore
dei lavori aveva inviato la seguente documentazione (poi trasmessa
dall'Ufficio tecnico comunale con nota 17 settembre 1991 n.
20126):
"- relazione tecnica corredata dei conteggi analitici revisionali...;
- 1° certificato di pagamento revisionale emesso dalla Direzione
Lavori in data 2 settembre 1991 nell'importo netto di £. 3.252.765.590=;
- 1° certificato di pagamento bis revisionale relativo alla
restituzione anticipata delle ritenute di garanzia del 15%,
emesso dalla Direzione Lavori in data 2 settembre 1991 nell'importo
netto di £. 574.017.457=".
Tale delibera del 1992 è stato acquisita agli atti processuali
senza alcun allegato o documento istruttorio.
Nel fascicolo del Comune è però anche presente la delibera
22 luglio 1999 n. 1086 (avente per oggetto "lavori di costruzione
nuovo stadio comunale "San Nicola". Concessionaria consorzio
"Stadium". Approvazione certificato di collaudo revisione
prezzi definitiva e relazione acclarante i rapporti tra Stato
Comune. Recupero crediti di lire 5.567.978.483"- importo rinveniente
dai certificati di pagamento revisionale, sommati agli interessi
maturati), con tutti gli allegati. Tra questi compare anche
l'elaborato "revisione dei prezzi definitiva", a firma del
medesimo Direttore dei lavori, datata I giugno 1995. Da tale
relazione si evince che anche per i lavori delle perizie supplettive
si è proceduto alla revisione prezzi, inserendo però, temporalmente,
le relative opere non nel periodo successivo agli atti di
proroga (in cui i lavori sono stati effettuati), ma nell’ambito
del programma di lavori, allegato alla convenzione originaria.
Tale punto viene poi esplicitato nella relazione aggiuntiva
del 21 settembre 1995, punto 2). Da ciò si deduce che la precisazione
“le perizie… sono state inserite nell'ambito di detto programma
senza tener conto in questa fase delle proroghe concesse",
contenuta nella delibera giuntale del 1992, si riferisca alla
metodologia di calcolo dei prezzi adottata, rimanendo invece
accertato che anche le poste relative ai lavori di cui alle
perizie, realizzati durante il periodo di proroga, sono state
sottoposte a revisione.
1.c) Quanto al differente profilo del rapporto tra la delibera
GM 4 agosto 1992 n. 4156 e la delibera 19 settembre 2002 n.
884, il ricorrente insiste in tutte le contestazioni sul presupposto
che le accomuna, ovvero sul nesso diretto tra i due atti:
la delibera n. 884/2002 annullerebbe la precedente nell’esercizio
del potere, proprio dell’amministrazione, di autotutela.
Come già anticipato al punto 1), l’istante non tiene però
conto che la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884 è
stata emanata espressis verbis per eseguire la decisione di
accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato
(proposto dal Consorzio), come motivata dal parere del Consiglio
di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01.
Tale decisione comportava che il Comune si pronunciasse nuovamente
sulla vicenda, visto che la precedente delibera 22 luglio
1999 n. 1086, gravata in sede straordinaria, era stata annullata
“sotto il profilo dell'erroneità del presupposto e del difetto
di motivazione”, sul rilievo che essa avesse erroneamente
inteso la sentenza Consiglio di Stato n. 755/1997, avendola
reputata come produttiva, in modo automatico, dell'obbligo
di negare la revisione prezzi per la parte relativa alle perizie
di variante, mentre essa si limitava a sancire “l'obbligo
di rivalutare tutta la situazione per giungere ad un'autonoma
determinazione improntata ad una valutazione globale degli
aspetti patrimoniali complessivi della vicenda”.
2) Di riflesso, le censure dedotte sub 2) (violazione degli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241) sono inconferenti;
in ogni caso, non si può neppure tacere sulla circostanza
che la delibera 19 settembre 2002 n. 884 rappresenta l’esito
di una successione di atti (anche giurisdizionali), perfettamente
conosciuti dal Consorzio (che, in parte, li ha provocati,
dietro propria iniziativa), atti che imponevano, come già
visto, l’attivazione del Comune (per “rivalutare tutta la
situazione”) e che costituivano, nel contempo, il materiale
istruttorio sul quale la delibera contestata è basata, sicchè
è pretestuosa ogni lagnanza inerente alla mancata regolare
partecipazione al procedimento.
3) Privo di fondamento è anche il terzo motivo di doglianza
(eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione;
omesso esperimento di istruttoria in merito al contenuto del
provvedimento), considerato che, in definitiva, nell’ambito
del procedimento i cui contorni sono stati dianzi chiariti,
i motivi addotti dal Comune (pur nella difficoltà di rappresentare
una situazione assai complessa) risultano congrui e nel complesso
chiaramente enunciati.
Il Comune, invero, dopo aver riassunto lo svolgersi della
vicenda e aver osservato che né la sentenza del TAR 16 maggio
1992 n. 296, né la decisione della quinta Sezione del Consiglio
di Stato, 30 giugno 1997 n. 755 (non avendo ad oggetto la
spettanza della revisione prezzi), in sé, imponevano o precludevano
il riconoscimento della medesima revisione (e, perciò, l'Amministrazione
aveva errato, basandosi sul falso presupposto della vincolatività
delle pronunce in tal senso, a riconoscere, prima, nel 1992,
a seguito della sentenza di primo grado, e a negare, poi,
nel 1999, a seguito della sentenza d'appello, sic et simpliciter,
la revisione prezzi), ha posto a fondamento del rinnovato
diniego di riconoscimento della revisione prezzi le (mai impugnate)
delibere nn. 1610, 1611, 1613 e 1615 del 1989 (in quanto,
la delibera n. 1610/1989 "in radice, escludeva il riconoscimento
di qualsiasi ulteriore compenso oltre a quello contrattualmente
pattuito"), insieme con l'atto di controllo, uscito indenne
dalla verifica giurisdizionale (decisione del Consiglio di
Stato n. 755/1997).
Si deve dunque valutare, in questa sede, se il dispositivo
della delibera n. 1610/1989, nella sua connessione con gli
altri provvedimenti, sia sufficiente a fondare il detto diniego.
Come già ripetutamente anticipato, con tale atto il Comune
deliberava di "CONCEDERE, in favore della rete Consorzio "
STADIUM" la proroga dei seguenti termini di consegna fissati
nell'atto di convenzione disciplinante i rapporti contrattuali
tra la Concessionaria ed il Comune per la realizzazione delle
Nuovo Stadio Comunale senza che ciò comporti alcun riconoscimento
di eventuali pretese del Consorzio Stadium..."; con delibera
consiliare 13 ottobre 1989 n. 1615, l'Ente, al fine di dare
un definitivo assetto al rapporto con la concessionaria, dopo
le approvazioni della prima, seconda e della terza variante
(delibere n. 1609, 1611 e n. 1613), unificava i termini di
consegna (al 19 marzo 1990, modificando contestualmente il
testo della clausola dell'atto di sottomissione), con la ripetuta
precisazione "senza che ciò comporti alcun riconoscimento
di eventuali pretese del "Consorzio Stadium"".
Al proposito, la decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997
ha osservato: "L'accoglimento dell'istanza di proroga del
Consorzio si è basato unicamente su considerazioni di opportunità
e di convenienza amministrativa, con le quali il consiglio
comunale ha espressamente escluso ogni riconoscimento di responsabilità
circa l'imputabilità dei ritardi che hanno poi condotto alla
proroga".
Ciò deve collegarsi innanzitutto alla circostanza che la proroga,
come si evince dalla delibera n. 1615/1989, pagg. 5 e 6, aveva
come effetto principale quello di esonerare il Consorzio dal
pagamento delle penali per il ritardo. La questione era stata
altresì al centro dello stesso dibattito consiliare (come
da verbale, prodotto dal ricorrente), in relazione anche al
fatto che, in origine, il fattore tempo aveva giocato un importante
ruolo nell'assegnazione della concessione (delibera C.C. 12
ottobre 1987 n. 1434).
Alla luce di queste premesse, risulta evidente che la locuzione
"senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali
pretese del "Consorzio Stadium"", è sì generica, ma presenta
tuttavia un tasso di perentorietà tale da comportare l’automatica
reiezione di ogni richiesta del Consorzio, tranne a dimostrare
che specificamente la pretesa alla revisione prezzi sia estranea
all’indicata preclusione, come formulata.
Ora tale dimostrazione non solo non è stata data, ma anche
è difficilmente ipotizzabile.
Ciò non esclusivamente perché tutti gli atti che si sono succeduti
hanno dato per scontato che il diniego generico di riconoscimento
si riferisse propriamente alla revisione prezzi, ma altresì
(e soprattutto) perché il significato dell'inciso, nell'ambito
di una proroga dei termini originari di consegna, contrattualmente
stabiliti, era chiaramente quello di determinare lo slittamento
dei tempi in relazione alle sole penali, rimanendo per il
resto immutato il regime della responsabilità, come discendente
dai patti a suo tempo intercorsi tra le parti (compresi quelli
relativi alle date di consegna). Di conseguenza, tutte le
lavorazioni effettuate successivamente al 28 marzo 1989 (per
l'impianto sportivo e le aree esterne) e al 4 settembre 1989
(per la copertura e gli impianti elettrici e tecnologici),
ai fini del "riconoscimento di eventuali pretese del "Consorzio
Stadium"", erano da considerarsi tardivamente realizzate e
la concessionaria quindi, rispetto ai termini contrattuali,
rimaneva inadempiente.
In conclusione, poiché la revisione dei prezzi presuppone
la mancanza di colpa dell'impresa affidataria dei lavori e,
invece, nel caso in esame, gli aumenti sopraggiunti (rispetto
ai prezzi dell'offerta) hanno investito economicamente l'opera
per il ritardo, che, alla stregua del dispositivo delle delibere
consiliari del 1989, é addebitabile al Consorzio, tali provvedimenti,
mai contestati dalla concessionaria, giustificano il mancato
riconoscimento della revisione.
E’ chiaro perciò che il rilievo del Consorzio, secondo il
quale sullo stesso non gravava l'onere di impugnare le delibere
del 13 ottobre 1989, "nulla esse avendo disposto in merito
alla spettanza della revisione prezzi" -pag. 16 del ricorso,
non ha pregio.
4) Le conclusioni raggiunte consentono infine di ritenere
irrilevante la censura sub 4), in quanto, anche se il Collegio
sancisse la nullità (ai sensi dell'articolo 2 della legge
22 febbraio 1973 n. 37) dell'espressa rinuncia ad ogni consequenziale
forma di compenso e/o al risarcimento comunque connessi all'eventuale
revisione dei prezzi, contenuta nell’atto convenzionale accessorio
n. 13881 del 12 gennaio 1990, la revisione prezzi sarebbe
comunque preclusa dalle menzionate delibere.
Il significato della convenzione integrativa, invero, é assai
limitato. Essa è stata conclusa in ossequio all’approvazione
dell'organo regionale di controllo (seduta del 3 gennaio 1990),
subordinata "alla stipulazione con il Consorzio concessionario
di nuovi, distinti atti accessori modificativi, che, pur se
collegati funzionalmente al rapporto concessorio già esistente,
non possono e non debbono comportare un maggiore onere finanziario,
oltre al costo dei lavori previsto nelle predette perizie,
a carico del bilancio comunale e comunque a carico del pubblico
erario per le revisioni prezzi".
Come ha sottolineato il Consiglio di Stato, nella decisione
della quinta Sezione, 30 giugno 1997 n. 755, invero, il CORECO
"ha solo invitato l'Amministrazione comunale ad applicare
correttamente la disciplina sulla revisione prezzi"; ciò,
come si legge nella stessa sentenza, "Tenuto conto dell'assenza
di ogni riconoscimento da parte del Amministrazione circa
l'imputabilità delle ragioni che avevano portato ai ritardi
e all'opportunità o necessità di approvare le perizie di variante".
L'appello é stato accolto (e il ricorso originario é stato
respinto), in quanto l'atto di controllo conteneva, in sé,
esclusivamente il richiamo alla disciplina della revisione
prezzi, pure nella parte in cui l'organo tutorio "ha aggiunto
anche la precisazione circa le cautele che dovranno essere
prese dall'Amministrazione per evitare che fosse fondatamente
proposta una domanda di revisione prezzi", "poiché le contrapposte
posizioni delle parti vanno esaminate nella sede competente
e in base ai relativi procedimenti".
In fatto la domanda di revisione prezzi é stata esplicitamente
rigettata dal Comune, al termine di un apposito procedimento,
e il relativo atto non è risultato inficiato dai vizi denunciati
(e perciò deve ritenersi corretta applicazione della normativa
settoriale), trovando plausibile fondamento del dispositivo
delle delibere del 1989.
Il gravame è dunque da rigettare.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione
II di Bari, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 3 marzo
2005.
f.to GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI - Presidente
f.to GIUSEPPINA ADAMO - Relatore ed estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 15 aprile 2005
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)
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