| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 21 aprile 2005
n. 2970
Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi Associazione Culturale
“La Bomboniera” (Avv. C. Capacchioli) c/ Comune di Roma
(Avv. C. Montanaro) |
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1 Autorizzazioni e concessioni – Licenza
di somministrazione di alimenti e bevande – Art. 10 r.d.
n. 773/1931 – Può essere revocata o sospesa solo in caso
di abuso – Motivi
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2 Società e associazioni – Circolo privato
a carattere culturale e ricreativo – Somministrazione di
cibi e bevande a soggetti invitati dai soci – Trasformazione
in circolo pubblico – Non sussiste – Motivi
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3 Società e associazioni – Circolo privato
– Servizio di somministrazione di cibi e bevande – Legittimità
ad usufruire dei servizi - Disciplina
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4 Autorizzazioni e concessioni – Circolo
privato – Servizio di somministrazione di cibi e bevande
– Somministrazione a soggetti invitati dai soci – Provvedimento
di revoca o sospensione della licenza di somministrazione
– Legittimità – Non sussiste
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5 Società e associazioni – Circolo privato
a carattere culturale e ricreativo – Accesso consentito
ad una indistinta generalità di persone legittimate ad usufruire
dei servizi di somministrazione di cibi e bevande – Ammissione
a fronte di richiesta e pagamento di un canone annuo di
importo minimo – Trasformazione in circolo pubblico – Sussiste
- Motivi
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1 La licenza di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, in quanto qualificabile come 'autorizzazione
di polizia', può essere sospesa o revocata solo in caso
di abuso ex art. 10 del RD 18 giugno 1931, n. 773.
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2 La prestazione di servizi di somministrazione
di alimenti e bevande effettuata da un circolo privato a
soggetti invitati dai soci non costituisce un elemento sufficiente
per integrare la trasformazione del circolo stesso in pubblico,
essendo in tal caso necessario che alle modalità di acquisizione
delle iscrizioni al circolo privato, secondo criteri molto
ampi, si accompagni l'immediata fruibilità del servizio
in questione.
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3 Possono usufruire dei servizi di un circolo
privato, a carattere culturale e ricreativo, non solo coloro
i quali siano in possesso della tessera sociale del circolo
stesso, ma anche coloro che siano muniti della tessera di
appartenenza all'associazione nazionale di categoria o di
altri circoli locali aderenti alla stessa, nonché coloro
che, trovandosi in fase di ammissione al circolo, siano
dotati di tessera provvisoria in quanto registrati all'ingresso
del locale per la domanda di tesseramento.
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4 L'estensione del servizio di somministrazione
di cibi e bevande a soggetti non soci, occasionalmente presenti
all'interno di un circolo privato in quanto invitati dai
soci e dagli stessi accompagnati, non configura, di per
sé, gli estremi di una somministrazione al pubblico che
possa legittimamente dar luogo ad un provvedimento di revoca
o di sospensione della autorizzazione comunale alla somministrazione
di alimenti e bevande.
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5 Sussiste trasformazione di un circolo privato,
culturale e ricreativo, in pubblico solo nel caso in cui
l'accesso al circolo sia consentito ad una indistinta generalità
di persone legittimate ad usufruire dei servizi di somministrazione
di cibi e bevande in seguito ad ammissione, che può avvenire
a richiesta e dietro pagamento di un canone annuo di importo
minimo; deve essersi, cioè, in presenza di un pubblico esercizio
che intenda qualificarsi come privato al precipuo fine di
eludere le limitazioni poste dalla legge e dai regolamenti
locali alla apertura di nuovi esercizi di somministrazione
al pubblico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
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composto dai signori Magistrati:
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore
Consigliere Giancarlo LUTTAZI - Correlatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 13383 del 2003 proposto dalla
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA BOMBONIERA”, in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma,
rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Capacchioli, unitamente
al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Aurelio
Saffi n. 95;
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CONTRO
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il COMUNE di ROMA, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina
Montanaro, unitamente al quale è elettivamente domiciliato
presso l’Avvocatura comunale, in Roma, alla Via del Tempio
di Giove n. 21;
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per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del Direttore del Municipio
I “Roma - Centro Storico” del Comune di Roma n. 2404 del
25.9. 2003, prot. n. CA/65748, di revoca della autorizzazione
amministrativa n. 45 del 25.2.1999, per la somministrazione
ai soli soci, rilasciata alla Associazione culturale “La
Bomboniera” per il locale sito in Roma, alla Via Germano
Sommeiller n. 2; degli atti presupposti e conseguenti;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Vista la propria ordinanza 16/18 febbraio 2004, n. 1015;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 24.1.2005, con designazione
del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i
procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
Con ricorso notificato il 26.11.2003, depositato il 24.12.2003,
la Associazione culturale “La Bomboniera”, premesso di svolgere
la propria attività di circolo culturale, ricreativo e sportivo
in un locale sito in Roma, alla Via Germano Sommeiller n.
2, ha impugnato la determinazione dirigenziale del Direttore
del Municipio I “Roma - Centro Storico” del Comune di Roma
n. 2404 del 25.9. 2003, prot. n. CA/65748, di revoca della
autorizzazione amministrativa n. 45 del 25.2.1999, per la
somministrazione ai soli soci, rilasciata alla Associazione
stessa, perché da verbale di accertamento di violazione amministrativa
del Commissariato di P.S. Sezionale Coordinato Esquilino,
del 14.3.2003, era emerso che nel locale in questione veniva
effettuata l’attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato.
A sostegno del gravame sono strati dedotti i seguenti motivi:
1.- Eccesso di potere, difetto e genericità della motivazione,
contraddittorietà, illogicità, errore sui presupposti di fatto
e di diritto, violazione e falsa applicazione di legge.
La ricorrente è stata sanzionata per la presunta circostanza,
risultante da un verbale della P.S., di aver consentito l’accesso
al locale ove ha sede l’associazione a cinque persone non
meglio identificate; è stato così dato per scontato che esse
non fossero iscritte al libro dei soci e che fossero entrate
per consumare bevande alcoliche, in assenza di diretta constatazione
della circostanza e pur avendo il Presidente della Associazione
stessa evidenziato a verbale che le tessere non erano ancora
state inviate dall’ACLI.
Anche nella ipotesi che non soci avessero avuto accesso al
locale in questione la semplice nota della P.S., segnalante
la presenza in un Circolo di persone non socie, non può determinare
la revoca della licenza per la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande per contrasto con l’art. 6 della L.
n. 524 del 1974.
L’art. 4 della L. n. 287 del 1991 e l’art. 4 del D.M. n. 564
del 1992, richiamati nel provvedimento impugnato, non prevedono
la revoca della autorizzazione per la effettuazione della
attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato.
La ricorrente associazione è un vero e proprio circolo culturale,
sicché non è sufficiente la semplice circostanza del rinvenimento
di cinque persone non socie, in un’unica occasione, per far
ritenere che esso si fosse trasformato in un pubblico esercizio.
Comunque le tessere non erano in possesso di cinque presenti
nel locale de quo perché inviate dalle ACLI solo qualche giorno
dopo e comunque prima del trascorrere dell’anno solare rispetto
al rilascio della tessera dell’anno precedente. Tutte le persone
che accedono al locale de quo sono, invero, soci della Associazione
ricorrente, per essere regolarmente iscritti nel libro dei
soci o nell’atto costitutivo, e il ritardo della iscrizione
dei soci nel libro dell’anno corrente non determina l’esclusione
degli stessi dalla associazione o la perdita della qualifica
di socio.
L’art. 4 della L. n. 287 del 1991 e l’art. 4 del D.M. n. 564
del 1992 richiamati nel provvedimento impugnato sanzionano
solo la fattispecie oggettiva della mancata rispondenza del
locale alle caratteristiche previste negli articoli stessi,
la cui carenza non è stata contestata alla ricorrente, i cui
locali sono assolutamente rispondenti alle normative in materia.
Avrebbe dovuto, al più, essere applicata la sola sanzione
pecuniaria prevista dall’art. 3, punto 10, della L. n. 287
del 1991.
Con atto depositato il 7.1.2004 si è costituito in giudizio
il Comune di Roma.
Con ordinanza 16/18 febbraio 2004 n. 1015 il Tribunale ha
respinto la istanza di emanazione di misure cautelari, posto
che le prospettazioni in fatto della ricorrente non erano
state supportate da adeguati principi di prova, pure nella
disponibilità della associazione.
Alla pubblica udienza del 24.1.2005 la causa è stata trattenuta
in decisione.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame una Associazione culturale, premesso
di svolgere la propria attività di circolo culturale, ricreativo
e sportivo in un locale sito in Roma, alla Via Germano Sommeiller
n. 2, ha impugnato la determinazione dirigenziale del Direttore
del Municipio I “Roma - Centro Storico” del Comune di Roma
n. 2404 del 25.9. 2003, prot. n. CA/65748, di revoca, visti
in particolare l’art. 4 della L. n. 287 del 1991 e l’art.
4 del D.M. n. 564 del 1992, della autorizzazione amministrativa
n. 45 del 25.2.1999, per la somministrazione ai soli soci,
rilasciata alla Associazione stessa, perché da verbale di
accertamento di violazione amministrativa del Commissariato
di P.S. Sezionale Coordinato Esquilino, del 14.3.2003, era
emerso che nel locale in questione veniva effettuata l’attività
di somministrazione ad un pubblico indiscriminato.
2.- Con l’unico, complesso, motivo di ricorso sono stati dedotti
eccesso di potere, per difetto e genericità della motivazione,
contraddittorietà, illogicità, errore sui presupposti di fatto
e di diritto, nonché violazione e falsa applicazione di legge.
Ciò, tra l’altro, perché anche nella ipotesi che non soci
avessero avuto accesso al locale in questione, la semplice
nota della P.S., segnalante la presenza in un Circolo di persone
non socie, non poteva determinare la revoca della licenza
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
per contrasto con l’art. 6 della L. n. 524 del 1974. Inoltre
perché l’art. 4 della L. n. 287 del 1991 e l’art. 4 del D.M.
n. 564 del 1992, richiamati nel provvedimento impugnato, non
prevedono la revoca della autorizzazione per la effettuazione
della attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato
e comunque sanzionano solo la fattispecie oggettiva della
mancata rispondenza del locale alle caratteristiche previste
negli articoli stessi, la cui carenza non è stata contestata
alla ricorrente, i cui locali sono assolutamente rispondenti
alle normative in materia. La ricorrente è un vero e proprio
circolo culturale, sicché non sarebbe sufficiente la semplice
circostanza del rinvenimento di cinque soggetti non soci,
in un’unica occasione, per far ritenere che esso si fosse
trasformato in un pubblico esercizio.
3.- Osserva in proposito il Collegio che il provvedimento
impugnato è sostanzialmente motivato con il richiamo ad un
verbale di accertamento di violazione amministrativa del Commissariato
di P.S. Sezionale Coordinato Esquilino, del 14.3.2003, da
cui sarebbe emerso che nel locale in questione veniva effettuata
l’attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato;
inoltre con il richiamo all’art. 4 della L. n. 287 del 1991
ed all’art. 4 del D.M. n. 564 del 1992.
Come evidenziato in ricorso il richiamo all’art. 4 della L.
25 agosto 1991 n. 287 è inconferente, atteso che esso prevede
la revoca dell'autorizzazione non per la somministrazione
ad un pubblico indiscriminato ma solo “…a) qualora il titolare
dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata
necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni
dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per
un periodo superiore a dodici mesi; b) qualora il titolare
dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui
all'articolo 2; c) qualora venga meno la rispondenza dello
stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno
ai sensi dell'articolo 3, comma 1….”. Tali eventi non risultano,
invero, essersi verificati nel caso di specie.
Pure inconferente è il richiamo all’art. 4 del DM 17 dicembre
1992 n. 564, che prevede le caratteristiche dei locali adibiti
alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli
privati, stabilendo che “1. I locali di circoli privati o
di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono
essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede
del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso
diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno
della struttura non possono essere apposte insegne, targhe
o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione
esercitate all'interno.” Nel caso che occupa non risulta infatti
che tali violazioni siano state poste in essere e siano state
causa dell’impugnato provvedimento.
Rileva altresì il Collegio che -anche a non voler seguire
l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, dopo l'entrata
in vigore della L. 25 agosto 1991 n. 287 la revoca dell'autorizzazione
comunale per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande può legittimamente intervenire nei soli casi tassativamente
previsti dall'art. 4 della legge stessa (T.A.R. Sicilia Catania,
1 agosto 1995, n. 1981)- deve ritenersi che la licenza di
somministrazione, in quanto qualificabile come "autorizzazione
di polizia", possa essere sospesa o revocata solo in caso
di abuso, ai sensi dell'art. 10 del RD 18 giugno 1931, n.
773, che prevede che “Le autorizzazioni di polizia possono
essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di
abuso della persona autorizzata” (T.A.R. Lombardia Milano,
sez. IV, 12 luglio 2004, n. 3096).
Stante l’inconferenza delle sopra esaminate motivazioni poste
a base del provvedimento impugnato, deve quindi verificarsi
se il richiamo al verbale di accertamento di violazione amministrativa
del Commissariato di P.S. Sezionale Coordinato Esquilino,
del 14.3.2003, da cui sarebbe emerso che nel locale in questione
veniva effettuata l’attività di somministrazione ad un pubblico
indiscriminato, sia idoneo di per sé a sorreggere il provvedimento
di revoca in esame, costituendo un abuso.
Dall’esame di detto verbale, depositato in copia dalla difesa
del resistente Comune in data 10.2.2004, si evince che è stato
accertato che il responsabile del circolo privato di cui trattasi
“consentiva a numero cinque persone non iscritte nel libro
dei soci, nonché sprovviste di tessera associativa di accedere
nei locali del circolo privato per consumare bevande anche
alcoliche. Fatto accertato i Roma il giorno 14.03.2003, ore
20.00”.
Deve considerarsi in proposito che l'estensione dei servizi
di somministrazione prestata dal circolo privato ad altri
soggetti invitati dai soci, non costituisce, di per sé, un
elemento sufficiente per integrare la trasformazione del circolo
stesso in pubblico esercizio (T.A.R. Veneto, sez. I, 3 giugno
1997, n. 957), essendo in tal caso necessario che alle modalità
di acquisizione delle iscrizioni al circolo privato secondo
criteri molto ampi si accompagni l'immediata fruibilità del
servizio di somministrazione di alimenti e bevande (T.A.R.
Veneto, sez. I, 3 giugno 1997, n. 957).
Possono infatti usufruire dei servizi di un circolo privato,
effettivamente a carattere culturale e ricreativo, non solo
coloro i quali sono in possesso della tessera sociale del
circolo stesso, ma anche coloro che sono muniti della tessera
di appartenenza all'associazione nazionale di categoria o
di altri circoli locali aderenti alla stessa, nonché coloro
che, trovandosi in fase di ammissione al circolo, sono dotati
di tessera provvisoria in quanto registrati all'ingresso del
locale per la domanda di tesseramento.
Anche l'estensione del servizio di somministrazione di cibi
e bevande a soggetti non soci, occasionalmente presenti all'interno
del circolo in quanto invitati dai soci e dagli stessi accompagnati,
non configura, di per sé, gli estremi di una somministrazione
al pubblico che possa legittimamente dar luogo ad un provvedimento
di revoca o di sospensione della autorizzazione comunale alla
somministrazione di alimenti e bevande (T.A.R. Sardegna, 27
gennaio 1995, n. 81).
Perché un circolo privato possa essere considerato pubblico
esercizio, non è quindi sufficiente che in detto circolo vengano
somministrati ai soci ed occasionalmente a oggetti ad essi
equiparati, come sopra individuati, alimenti e bevande.
Detta trasformazione sussiste solo nel caso in cui l'accesso
al circolo sia consentito ad una indistinta generalità di
persone, le quali possano usufruire dei predetti servizi in
seguito ad ammissione, che può avvenire a richiesta e dietro
pagamento di un canone annuo di importo minimo (T.A.R. Veneto,
3 febbraio 1998, n. 114); in sostanza deve essersi in presenza
di un non effettivo circolo privato culturale o ricreativo,
ma di un pubblico esercizio che intende qualificarsi in tal
maniera al precipuo fine di eludere le limitazioni poste dalla
legge e dai regolamenti locali alla apertura di nuovi esercizi
di somministrazione al pubblico.
Tanto non è dimostrato che sia avvenuto nel caso di specie,
atteso che dette circostanze (della accedibilità ad indistinta
generalità di persone e della iscrivibilità con criteri molto
ampi) non risultano dal citato verbale della P.S., peraltro
riguardante un solo accesso al locale e solo cinque soci privi
della tessera associativa non iscritti nel libro dei soci.
L’assunto contenuto nell’impugnato provvedimento (che dal
verbale della P.S. è emerso che nel locale si effettua attività
di somministrazione ad un pubblico indiscriminato) è quindi
viziato da errore sui presupposti e difetto di istruttoria,
atteso che per somministrazione nei confronti di una pluralità
di soggetti indiscriminati, deve essere intesa quella effettuata
a soggetti sempre variabili, all'interno di pubblici esercizi
qualificantisi arbitrariamente circoli privati, e non a soggetti
non indiscriminati, in quanto uniti da un rapporto variamente
connotato, all'interno di locali effettivamente privati (Cassazione
civile, sez. I, 7 luglio 1999, n. 7059), nelle fattispecie
in precedenza indicate.
Il complesso delle motivazioni poste a base del provvedimento
impugnato non è pertanto idoneo a sorreggerlo adeguatamente,
anche perché le stesse sono supportate da insufficiente istruttoria.
4.- Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini
di cui in motivazione ed il provvedimento impugnato annullato
nei limiti sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori
motivi di ricorso.
5.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione
seconda ter - accoglie il ricorso in epigrafe nei termini
di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento
impugnato nei limiti pure indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica
amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del
24.1.2005, con l’intervento dei signori
Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore
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