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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 21 aprile 2005 n. 2970
Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi Associazione Culturale “La Bomboniera” (Avv. C. Capacchioli) c/ Comune di Roma (Avv. C. Montanaro)


1 Autorizzazioni e concessioni – Licenza di somministrazione di alimenti e bevande – Art. 10 r.d. n. 773/1931 – Può essere revocata o sospesa solo in caso di abuso – Motivi

 

2 Società e associazioni – Circolo privato a carattere culturale e ricreativo – Somministrazione di cibi e bevande a soggetti invitati dai soci – Trasformazione in circolo pubblico – Non sussiste – Motivi

 

3 Società e associazioni – Circolo privato – Servizio di somministrazione di cibi e bevande – Legittimità ad usufruire dei servizi - Disciplina

 

4 Autorizzazioni e concessioni – Circolo privato – Servizio di somministrazione di cibi e bevande – Somministrazione a soggetti invitati dai soci – Provvedimento di revoca o sospensione della licenza di somministrazione – Legittimità – Non sussiste

 

5 Società e associazioni – Circolo privato a carattere culturale e ricreativo – Accesso consentito ad una indistinta generalità di persone legittimate ad usufruire dei servizi di somministrazione di cibi e bevande – Ammissione a fronte di richiesta e pagamento di un canone annuo di importo minimo – Trasformazione in circolo pubblico – Sussiste - Motivi

1 La licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in quanto qualificabile come 'autorizzazione di polizia', può essere sospesa o revocata solo in caso di abuso ex art. 10 del RD 18 giugno 1931, n. 773.

 

2 La prestazione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da un circolo privato a soggetti invitati dai soci non costituisce un elemento sufficiente per integrare la trasformazione del circolo stesso in pubblico, essendo in tal caso necessario che alle modalità di acquisizione delle iscrizioni al circolo privato, secondo criteri molto ampi, si accompagni l'immediata fruibilità del servizio in questione.

 

3 Possono usufruire dei servizi di un circolo privato, a carattere culturale e ricreativo, non solo coloro i quali siano in possesso della tessera sociale del circolo stesso, ma anche coloro che siano muniti della tessera di appartenenza all'associazione nazionale di categoria o di altri circoli locali aderenti alla stessa, nonché coloro che, trovandosi in fase di ammissione al circolo, siano dotati di tessera provvisoria in quanto registrati all'ingresso del locale per la domanda di tesseramento.

 

4 L'estensione del servizio di somministrazione di cibi e bevande a soggetti non soci, occasionalmente presenti all'interno di un circolo privato in quanto invitati dai soci e dagli stessi accompagnati, non configura, di per sé, gli estremi di una somministrazione al pubblico che possa legittimamente dar luogo ad un provvedimento di revoca o di sospensione della autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande.

 

5 Sussiste trasformazione di un circolo privato, culturale e ricreativo, in pubblico solo nel caso in cui l'accesso al circolo sia consentito ad una indistinta generalità di persone legittimate ad usufruire dei servizi di somministrazione di cibi e bevande in seguito ad ammissione, che può avvenire a richiesta e dietro pagamento di un canone annuo di importo minimo; deve essersi, cioè, in presenza di un pubblico esercizio che intenda qualificarsi come privato al precipuo fine di eludere le limitazioni poste dalla legge e dai regolamenti locali alla apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER

 

composto dai signori Magistrati:
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore
Consigliere Giancarlo LUTTAZI - Correlatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 13383 del 2003 proposto dalla
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA BOMBONIERA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Capacchioli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Aurelio Saffi n. 95;

 

CONTRO

 

il COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Montanaro, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale, in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21;

 

per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del Direttore del Municipio I “Roma - Centro Storico” del Comune di Roma n. 2404 del 25.9. 2003, prot. n. CA/65748, di revoca della autorizzazione amministrativa n. 45 del 25.2.1999, per la somministrazione ai soli soci, rilasciata alla Associazione culturale “La Bomboniera” per il locale sito in Roma, alla Via Germano Sommeiller n. 2; degli atti presupposti e conseguenti;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Vista la propria ordinanza 16/18 febbraio 2004, n. 1015;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 24.1.2005, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO



Con ricorso notificato il 26.11.2003, depositato il 24.12.2003, la Associazione culturale “La Bomboniera”, premesso di svolgere la propria attività di circolo culturale, ricreativo e sportivo in un locale sito in Roma, alla Via Germano Sommeiller n. 2, ha impugnato la determinazione dirigenziale del Direttore del Municipio I “Roma - Centro Storico” del Comune di Roma n. 2404 del 25.9. 2003, prot. n. CA/65748, di revoca della autorizzazione amministrativa n. 45 del 25.2.1999, per la somministrazione ai soli soci, rilasciata alla Associazione stessa, perché da verbale di accertamento di violazione amministrativa del Commissariato di P.S. Sezionale Coordinato Esquilino, del 14.3.2003, era emerso che nel locale in questione veniva effettuata l’attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato.
A sostegno del gravame sono strati dedotti i seguenti motivi:
1.- Eccesso di potere, difetto e genericità della motivazione, contraddittorietà, illogicità, errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione e falsa applicazione di legge.
La ricorrente è stata sanzionata per la presunta circostanza, risultante da un verbale della P.S., di aver consentito l’accesso al locale ove ha sede l’associazione a cinque persone non meglio identificate; è stato così dato per scontato che esse non fossero iscritte al libro dei soci e che fossero entrate per consumare bevande alcoliche, in assenza di diretta constatazione della circostanza e pur avendo il Presidente della Associazione stessa evidenziato a verbale che le tessere non erano ancora state inviate dall’ACLI.
Anche nella ipotesi che non soci avessero avuto accesso al locale in questione la semplice nota della P.S., segnalante la presenza in un Circolo di persone non socie, non può determinare la revoca della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per contrasto con l’art. 6 della L. n. 524 del 1974.
L’art. 4 della L. n. 287 del 1991 e l’art. 4 del D.M. n. 564 del 1992, richiamati nel provvedimento impugnato, non prevedono la revoca della autorizzazione per la effettuazione della attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato.
La ricorrente associazione è un vero e proprio circolo culturale, sicché non è sufficiente la semplice circostanza del rinvenimento di cinque persone non socie, in un’unica occasione, per far ritenere che esso si fosse trasformato in un pubblico esercizio.
Comunque le tessere non erano in possesso di cinque presenti nel locale de quo perché inviate dalle ACLI solo qualche giorno dopo e comunque prima del trascorrere dell’anno solare rispetto al rilascio della tessera dell’anno precedente. Tutte le persone che accedono al locale de quo sono, invero, soci della Associazione ricorrente, per essere regolarmente iscritti nel libro dei soci o nell’atto costitutivo, e il ritardo della iscrizione dei soci nel libro dell’anno corrente non determina l’esclusione degli stessi dalla associazione o la perdita della qualifica di socio.
L’art. 4 della L. n. 287 del 1991 e l’art. 4 del D.M. n. 564 del 1992 richiamati nel provvedimento impugnato sanzionano solo la fattispecie oggettiva della mancata rispondenza del locale alle caratteristiche previste negli articoli stessi, la cui carenza non è stata contestata alla ricorrente, i cui locali sono assolutamente rispondenti alle normative in materia.
Avrebbe dovuto, al più, essere applicata la sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, punto 10, della L. n. 287 del 1991.
Con atto depositato il 7.1.2004 si è costituito in giudizio il Comune di Roma.
Con ordinanza 16/18 febbraio 2004 n. 1015 il Tribunale ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari, posto che le prospettazioni in fatto della ricorrente non erano state supportate da adeguati principi di prova, pure nella disponibilità della associazione.
Alla pubblica udienza del 24.1.2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1.- Con il ricorso in esame una Associazione culturale, premesso di svolgere la propria attività di circolo culturale, ricreativo e sportivo in un locale sito in Roma, alla Via Germano Sommeiller n. 2, ha impugnato la determinazione dirigenziale del Direttore del Municipio I “Roma - Centro Storico” del Comune di Roma n. 2404 del 25.9. 2003, prot. n. CA/65748, di revoca, visti in particolare l’art. 4 della L. n. 287 del 1991 e l’art. 4 del D.M. n. 564 del 1992, della autorizzazione amministrativa n. 45 del 25.2.1999, per la somministrazione ai soli soci, rilasciata alla Associazione stessa, perché da verbale di accertamento di violazione amministrativa del Commissariato di P.S. Sezionale Coordinato Esquilino, del 14.3.2003, era emerso che nel locale in questione veniva effettuata l’attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato.
2.- Con l’unico, complesso, motivo di ricorso sono stati dedotti eccesso di potere, per difetto e genericità della motivazione, contraddittorietà, illogicità, errore sui presupposti di fatto e di diritto, nonché violazione e falsa applicazione di legge. Ciò, tra l’altro, perché anche nella ipotesi che non soci avessero avuto accesso al locale in questione, la semplice nota della P.S., segnalante la presenza in un Circolo di persone non socie, non poteva determinare la revoca della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per contrasto con l’art. 6 della L. n. 524 del 1974. Inoltre perché l’art. 4 della L. n. 287 del 1991 e l’art. 4 del D.M. n. 564 del 1992, richiamati nel provvedimento impugnato, non prevedono la revoca della autorizzazione per la effettuazione della attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato e comunque sanzionano solo la fattispecie oggettiva della mancata rispondenza del locale alle caratteristiche previste negli articoli stessi, la cui carenza non è stata contestata alla ricorrente, i cui locali sono assolutamente rispondenti alle normative in materia. La ricorrente è un vero e proprio circolo culturale, sicché non sarebbe sufficiente la semplice circostanza del rinvenimento di cinque soggetti non soci, in un’unica occasione, per far ritenere che esso si fosse trasformato in un pubblico esercizio.
3.- Osserva in proposito il Collegio che il provvedimento impugnato è sostanzialmente motivato con il richiamo ad un verbale di accertamento di violazione amministrativa del Commissariato di P.S. Sezionale Coordinato Esquilino, del 14.3.2003, da cui sarebbe emerso che nel locale in questione veniva effettuata l’attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato; inoltre con il richiamo all’art. 4 della L. n. 287 del 1991 ed all’art. 4 del D.M. n. 564 del 1992.
Come evidenziato in ricorso il richiamo all’art. 4 della L. 25 agosto 1991 n. 287 è inconferente, atteso che esso prevede la revoca dell'autorizzazione non per la somministrazione ad un pubblico indiscriminato ma solo “…a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2; c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1….”. Tali eventi non risultano, invero, essersi verificati nel caso di specie.
Pure inconferente è il richiamo all’art. 4 del DM 17 dicembre 1992 n. 564, che prevede le caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati, stabilendo che “1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.” Nel caso che occupa non risulta infatti che tali violazioni siano state poste in essere e siano state causa dell’impugnato provvedimento.
Rileva altresì il Collegio che -anche a non voler seguire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, dopo l'entrata in vigore della L. 25 agosto 1991 n. 287 la revoca dell'autorizzazione comunale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può legittimamente intervenire nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 4 della legge stessa (T.A.R. Sicilia Catania, 1 agosto 1995, n. 1981)- deve ritenersi che la licenza di somministrazione, in quanto qualificabile come "autorizzazione di polizia", possa essere sospesa o revocata solo in caso di abuso, ai sensi dell'art. 10 del RD 18 giugno 1931, n. 773, che prevede che “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 12 luglio 2004, n. 3096).
Stante l’inconferenza delle sopra esaminate motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, deve quindi verificarsi se il richiamo al verbale di accertamento di violazione amministrativa del Commissariato di P.S. Sezionale Coordinato Esquilino, del 14.3.2003, da cui sarebbe emerso che nel locale in questione veniva effettuata l’attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato, sia idoneo di per sé a sorreggere il provvedimento di revoca in esame, costituendo un abuso.
Dall’esame di detto verbale, depositato in copia dalla difesa del resistente Comune in data 10.2.2004, si evince che è stato accertato che il responsabile del circolo privato di cui trattasi “consentiva a numero cinque persone non iscritte nel libro dei soci, nonché sprovviste di tessera associativa di accedere nei locali del circolo privato per consumare bevande anche alcoliche. Fatto accertato i Roma il giorno 14.03.2003, ore 20.00”.
Deve considerarsi in proposito che l'estensione dei servizi di somministrazione prestata dal circolo privato ad altri soggetti invitati dai soci, non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per integrare la trasformazione del circolo stesso in pubblico esercizio (T.A.R. Veneto, sez. I, 3 giugno 1997, n. 957), essendo in tal caso necessario che alle modalità di acquisizione delle iscrizioni al circolo privato secondo criteri molto ampi si accompagni l'immediata fruibilità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande (T.A.R. Veneto, sez. I, 3 giugno 1997, n. 957).
Possono infatti usufruire dei servizi di un circolo privato, effettivamente a carattere culturale e ricreativo, non solo coloro i quali sono in possesso della tessera sociale del circolo stesso, ma anche coloro che sono muniti della tessera di appartenenza all'associazione nazionale di categoria o di altri circoli locali aderenti alla stessa, nonché coloro che, trovandosi in fase di ammissione al circolo, sono dotati di tessera provvisoria in quanto registrati all'ingresso del locale per la domanda di tesseramento.
Anche l'estensione del servizio di somministrazione di cibi e bevande a soggetti non soci, occasionalmente presenti all'interno del circolo in quanto invitati dai soci e dagli stessi accompagnati, non configura, di per sé, gli estremi di una somministrazione al pubblico che possa legittimamente dar luogo ad un provvedimento di revoca o di sospensione della autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande (T.A.R. Sardegna, 27 gennaio 1995, n. 81).
Perché un circolo privato possa essere considerato pubblico esercizio, non è quindi sufficiente che in detto circolo vengano somministrati ai soci ed occasionalmente a oggetti ad essi equiparati, come sopra individuati, alimenti e bevande.
Detta trasformazione sussiste solo nel caso in cui l'accesso al circolo sia consentito ad una indistinta generalità di persone, le quali possano usufruire dei predetti servizi in seguito ad ammissione, che può avvenire a richiesta e dietro pagamento di un canone annuo di importo minimo (T.A.R. Veneto, 3 febbraio 1998, n. 114); in sostanza deve essersi in presenza di un non effettivo circolo privato culturale o ricreativo, ma di un pubblico esercizio che intende qualificarsi in tal maniera al precipuo fine di eludere le limitazioni poste dalla legge e dai regolamenti locali alla apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico.
Tanto non è dimostrato che sia avvenuto nel caso di specie, atteso che dette circostanze (della accedibilità ad indistinta generalità di persone e della iscrivibilità con criteri molto ampi) non risultano dal citato verbale della P.S., peraltro riguardante un solo accesso al locale e solo cinque soci privi della tessera associativa non iscritti nel libro dei soci.
L’assunto contenuto nell’impugnato provvedimento (che dal verbale della P.S. è emerso che nel locale si effettua attività di somministrazione ad un pubblico indiscriminato) è quindi viziato da errore sui presupposti e difetto di istruttoria, atteso che per somministrazione nei confronti di una pluralità di soggetti indiscriminati, deve essere intesa quella effettuata a soggetti sempre variabili, all'interno di pubblici esercizi qualificantisi arbitrariamente circoli privati, e non a soggetti non indiscriminati, in quanto uniti da un rapporto variamente connotato, all'interno di locali effettivamente privati (Cassazione civile, sez. I, 7 luglio 1999, n. 7059), nelle fattispecie in precedenza indicate.
Il complesso delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato non è pertanto idoneo a sorreggerlo adeguatamente, anche perché le stesse sono supportate da insufficiente istruttoria.
4.- Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione ed il provvedimento impugnato annullato nei limiti sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
5.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti pure indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 24.1.2005, con l’intervento dei signori

Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore

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