| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 22 aprile 2005 n.
3047
Pres. La Medica, Est. Capuzzi
Radiotelevisione Italiana S.p.A. ((Avv.ti M. Lucani e M.
Roberti) c/ Autorità per le Garanzie nelle comunicazion
(Avv. dello Stato) |
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Procedimento amministrativo – AGCOM – Accesso
ai documenti – Art. 4, 1° comma, let. f Regolamento AGCOM
– Limiti - Applicabilità
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La limitazione al diritto di accesso, di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera f del Regolamento AGCOM,
puo’ essere applicata alle sole dichiarazioni di carattere
personale rese al di fuori della funzione istituzionale
del soggetto che ne è autore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 522/2005 proposto da
Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del
Direttore Affari Legali e Societari Avv.to Rubens Esposito,
rappresentata e difesa dall’avv.Prof. Massimo Luciani e
dall’avv. Gian Michele Roberti ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo, via Bocca di Leone n.78;
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CONTRO
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Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata
negli Uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;
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con l’intervento ad adiuvandum di :
RTI, Reti Televisive Italiane s.p.a in persona del
legale rappresentante dottoressa Gina Nieri, rappresentata
e difesa dagli Avvocati Aldo Bonomo e Luigi Medugno ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Medugno in Roma,
via Panama n.12; Publitalia 80, s.p.a. in persona del legale
rappresentante dottor Giuliano Andreani, rappresentata e
difesa dagli Avvocati Aldo Frignani e Luigi Medugno ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Medugno in Roma,
via Panama n.12;
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PER L’ANNULLAMENTO
del parziale diniego alle istanze di accesso agli atti del
procedimento avviato con delibera n.297/04/CONS formulate
con note del 13, 19 e 26 ottobre 2004, comunicate con nota
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 9
dicembre 2004, prot. U2971/04/RM;
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visto l’atto di intervento in giudizio delle società RTI
e Publitalia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla
pubblica udienza del 23.3.2005 il consigliere Roberto Capuzzi;
Uditi, altresì, gli avvocati Luciani e Perego su delega
Roberti per la RAI,Polizzi per l’Autorità e Medugno per
le controinteressate RTI e Publitalia 80;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la nota impugnata l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni ha negato alla società RAI l’accesso
alla relazione del Commissario Vincenzo Monaci, espressamente
richiamata nella deliberazione n.297/04/CONS, nell’assunto
che si sarebbe trattato di una “relazione orale svolta in
occasione della riunione del Consiglio del 15 settembre
2004, per sua natura non accessibile, posto che, ai sensi
dell’art.4, comma 1, del regolamento concernente l’accesso
ai documenti, i processi verbali delle sedute dell’Organo
Collegiale sono sottratti all’accesso per le parti in cui
sono riportate le opinioni singolarmente espresse dai partecipanti
alle riunioni.”
Deduce la ricorrente profili vari di violazione di legge
ed eccesso di potere, in particolare dell’art. 4 del Reg.
concernente l’accesso ai documenti adottato dall’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Si è costituita l’Autorità contestando dettagliatamente
le tesi difensive sostenute nel ricorso.
Si sono costituite ad adiuvandum RTI s.p.a. e Publitalia
80 s.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Sono state depositate ulteriori memorie difensive. Dopo
l’ampia discussione alla camera di consiglio del 23 marzo
2005 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Con la nota impugnata l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ha negato alla società RAI l’accesso alla
relazione del Commissario Vincenzo Monaci, espressamente
richiamata nella deliberazione n.297/04/CONS, nell’assunto
che si sarebbe trattato di una “relazione orale svolta in
occasione della riunione del Consiglio del 15 settembre
2004, per sua natura non accessibile, posto che, ai sensi
dell’art.4, comma 1, del regolamento concernente l’accesso
ai documenti, i processi verbali delle sedute dell’Organo
Collegiale sono sottratti all’accesso per le parti in cui
sono riportate le opinioni singolarmente espresse dai partecipanti
alle riunioni.”
Viene dunque in rilievo, nella presente vicenda contenziosa,
l’ art.4, comma 1, lettera f) del Regol. che dispone che
sono sottratti all’accesso “i verbali delle riunioni del
Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino
l’adozione di atti sottratti all’accesso e nelle parti in
cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti
alle riunioni.”
L’Autorità ha ritenuto che la Relazione presentata dal Commissario
relatore dovesse cosiderarsi alla stregua di una semplice
“..opinione singolarmente espressa da un partecipante”.
Tale motivazione posta alla base del diniego di accesso
è illegittima Ed invero la Relazione de qua è stata resa
in esito ad una attività espressamente demandata al Commissario
relatore con delibera dell’AGCOM e rientra dunque nel procedimento
istruttorio che ha portato alla irrogazione di una sanzione
nei confronti di RAI s.p.a. per violazione del formale richiamo
di cui alla delibera n.226/03/CONS; d’altro canto, costituisce
altresì esplicazione di una delle funzioni istituzionali
della carica ricoperta dal predetto Commissario essendo
in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento
lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito
di seguire l’istruttoria per riferirne al Consiglio (art.32,
comma 3, del reg. concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità). Deve peraltro ritenersi che la limitazione
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f del Regolamento
AGCOM in materia di accesso, puo’ essere applicata alle
sole dichiarazioni di carattere personale rese al di fuori
di una funzione istituzionale del soggetto che ne è autore
.
Che quella del Commissario Relatore non rivesta i caratteri
di una semplice opinione espressa a titolo personale, è
comprovato dallo stesso tenore della deliberazione di chiusura
della fase istruttoria nella quale si dà atto che è stata
udita “la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci,
relatore ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del reg. concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”.
Quand’anche in ipotesi potesse ravvisarsi la esistenza di
ragioni di riservatezza, che peraltro non vengano esplicitate
nel provvedimento, tali ipotetiche ragioni sarebbero comunque
recessive a fronte del diritto della società ricorrente
così come configurato dagli artt. 3 e 25 della legge n.241/1990.
E’ il caso di ricordare che la normativa sull’accesso non
ha garantito alcuna limitazione nei confronti di atti che
hanno una diretta attinenza a provvedimenti amministrativi
pubblici e che come tali, in quanto formati o comunque deternuti
dall’Amministrazione nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali,
non possono in alcun modo essere sottratti all’accesso(
Cons. Stato, Sez. IV, 30 dic. 2003 n.9158).
In conclusione, il diniego espresso alla istanza di accesso
deve essere annullato e l’Amministrazione deve consentire
alla società ricorrente la visione della documentazione
di cui è causa ed il rilascio di copia della stessa.
Spese ed onorari del giudizio possono essere compensati.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso
n.522/2005 proposto da soc. RAI contro Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, lo accoglie e per l’effetto annulla
gli atti impugnati ed ordina all’Amministrazione di consentire
l’accesso alla documentazione di cui è causa ed il rilascio
di copia della stessa.
Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23.3.2005
dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
seconda, con l’intervento dei signori giudici:
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Dr. Domenico LA MEDICA Presidente
Dr.Roberto CAPUZZI Consigliere est.
Dr.ssa Anna BOTTIGLIERI Referendario
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