| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile 2005
n. 1610
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
Wind Telecomunicazioni s.p.a., (Avv. prof. B. Caravita di
Toritto ed S. Fiorucci) contro il Comune di Firenze (Avv.ti
C. Visciola ed A. Sansoni) |
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Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia
- Occupazione e scavo del sottosuolo pubblico – Indennità
di ristoro introdotta con regolamento comunale – Costituisce
indennizzo per i maggiori oneri che gravano sul Comune in
conseguenza degli interventi nel sottosuolo - Trova fondamento
nel dovere dell’ente pubblico di esigere, da parte dei fruitori
del bene pubblico, il rimborso dei costi conseguenti – Non
ha natura tributaria – Violazione dell’art. 23 Cost. – Non
è configurabile
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A fronte dei costi e degli oneri che l’esperienza
ha dimostrato essere sempre connessi all’attività di occupazione
e di scavo del sottosuolo pubblico, il potere dell’ente
comunale di imporre a carico dei soggetti abilitati all’occupazione
un onere finanziario rapportato ai predetti maggiori costi
non trova fondamento nel generale potere impositivo dell’ente
pubblico, bensì nel dovere – previsto dall’ordinamento -
di esigere, da parte dei fruitori del bene pubblico, il
rimborso dei costi conseguenti che rimarrebbero, altrimenti,
a carico della collettività. Nel caso di specie l’indennità
di ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del regolamento
comunale, è stata concepita come un indennizzo per i maggiori
oneri che gravano sul comune in conseguenza degli interventi
nel sottosuolo e che non sono coperti né dal pagamento del
canone né dall’obbligo di ripristino. Ne consegue che, non
avendo essa natura tributaria, non può rilevarsi alcun contrasto
con l’art. 23 Cost..
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1531/2003 proposto da
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’
avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto e Sara Fiorucci
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Marco Mariani in Firenze, via La Marmora n. 53;
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contro
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COMUNE DI FIRENZE,in persona del sindaco
pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Claudio Visciola e Andrea Sansoni ed elettivamente
domiciliato presso l’ufficio legale comunale in Firenze,
Palazzo Vecchio;
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PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento n. 102 del 26 giugno 2003 con il quale
è stata rigettata l’istanza di autorizzazione presentata
da Alcatel per conto di Wind, per i progetti di posa in
opera di infrastrutture telefoniche nel comune di Firenze,
nonché dell’art. 7, comma 3, e dell’allegato 1 del “Regolamento
per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture
municipali per la sistemazione degli impianti tecnologici”,
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 532/75
del 7 luglio 2001;
nonché del provvedimento n. 5 del 10 gennaio 2003 e del
provvedimento n. 1349/043 del 11 febbraio 2003, con i quali
è stato sollecitato il pagamento da parte di Wind e rinnovata
la richiesta di corrispondere l’indennità di ristoro; nonché
del provvedimento n. 1303/043 del 19 febbraio 2004 della
Direzione Mobilità con il quale è stato sospeso il procedimento
relativo al rilascio del permesso di alterazione del suolo
pubblico per i lavori in via E. De Nicola, impugnato con
i motivi aggiunti;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti i motivi aggiunti depositati il 26 aprile 2004;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 11 gennaio 2005 - relatore
il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti S. Fiorucci,
S. Pratali, delegata dall'avv. B. Caravita di Toritto, A.
Sansoni e C. Visciola;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
Sulla base del regolamento introdotto ai sensi dell’art. 4,
comma 3, della legge n. 249 del 1997, che prevedeva oneri
economici in capo agli operatori che intendono installare
infrastrutture telefoniche nell’ambito del territorio comunale,
il comune di Firenze, con provvedimento n. 5 del 10.1.2003,
chiedeva il pagamento dell’indennità di ristoro (per i mesi
di agosto, settembre, ottobre e novembre 2002) in relazione
all’attività di installazione di infrastrutture per la telefonia
fissa, posta in essere da Wind s.p.a., avvertendo che il mancato
pagamento avrebbe causato “la sospensione del rilascio delle
concessioni per alterazione di suolo pubblico”.
Dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 198 del 2002, Wind
comunicava di non ritenere di fare fronte ad alcuna obbligazione
di natura indennitaria a titolo di ristoro connessa alla propria
attività, con riferimento all’art. 10 del decreto citato.
Il comune ribadiva che detta indennità era stata istituita
con il regolamento comunale di cui alla deliberazione del
consiglio comunale n. 532/75 del 2001.
In data 25.6.2003 Alcatel presentava un progetto di posa in
opera di infrastrutture telefoniche relativi ai collegamenti
delle centrali Telecom Romana, Castello e Peretola.
Con provvedimento n. 102 del 26.6.2003, l’amministrazione
reiterava la richiesta di pagamento dell'indennità di ristoro,
specificando che non avrebbe dato corso all’autorizzazione
ove non fossero state presentate le regolari domande di concessione
e che comunque prima di iniziare i lavori doveva essere assolto
il pagamento della predetta indennità.
Con ricorso notificato il 20 agosto 2003, Wind s.p.a. ha impugnato
il provvedimento di reiezione dell’istanza di autorizzazione
presentata da Alcatel, il regolamento comunale, in parte qua,
ed i provvedimenti con i quali era stato sollecitato il pagamento
dell’indennità di ristoro.
Con motivi aggiunti, notificati il 16.4.2004, Wind ha altresì
impugnato il provvedimento di sospensione del procedimento
relativo al rilascio del permesso di alterazione del suolo
pubblico per i lavori di via E. De Nicola.
Con il ricorso introduttivo, sono stati dedotti i seguenti
motivi:
1) violazione dell’art. 10, comma 1, d. lgs. 198/2002, eccesso
di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà; mancanza
dei presupposti, difetto di istruttoria; in particolare, essendo
stato superate le previsioni di cui all'art. 4 l. 249/97,
nessun onere potrebbe essere imposto dal comune ad eccezione
di quelli previsti dalla norma citata (tassa per l’occupazione
di suolo pubblico o canone o contributo una tantum);
2) violazione degli artt. 149 e 150 d. lgs. 267/2000, dell’art.
238 d.p.r. 156/73, nonché dell’art. 10, comma 1, d. lgs. 198/02;
violazione degli artt. 23 e 119 Cost., eccesso di potere sotto
vari profili; posta la natura tributaria dell’indennità di
ristoro, pretesa dal comune, sarebbe violata la riserva di
legge prevista dalla norma costituzionale e dalle altre norme
richiamate, che vieta agli enti locali di introdurre tributi
ex novo, principio confermato dalla riforma del titolo V della
Costituzione;
3) violazione dell’art. 4, comma 3, l. 249/97, dell’art. 2,
comma 12, lett. e, l. 481/95, nonchè dell’art. 10, coma 1,
d. lgs 198/02; eccesso di potere sotto vari profili; in mancanza
del regolamento previsto dalla legge 249/97, i comuni non
potrebbero autonomamente determinarsi in ordine all'individuazione
degli obblighi di natura civica dovuti dagli operatori;
4) violazione dell’art. 4, comma 3, l. 249/97, nonché dell’art.
10, comma 1, d. lgs 198/02, nonché dell’art. 1, comma 1, l.
241/90, ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo,
eccesso di potere sotto vari profili, in quanto molte delle
voci che contribuiscono a determinare l’indennità di ristoro
sarebbero già dovute dagli operatori, con conseguente duplicamento
degli oneri;
5) illegittimità del provvedimento n. 102 del 2003, derivata
dall’illegittimità dell’art. 7, comma 3 e dell’allegato 1
del regolamento comunale, sopra citato, per violazione dell’art.
4, comma 3, l. 249/97, degli artt. 149 e 150 d. lgs. 267/2000,
dell’art. 10, comma 1, d. lgs 198/02, nonché per violazione
degli artt. 23 e 119 Cost.;
6) violazione dell’art. 4, comma 3, l. 249/97, nonché dell’art.
10, comma 1, d. lgs 198/02, nonché dell’art. 3, comma 1, l.
241/90; eccesso di potere sotto vari profili, per contraddittorietà
del provvedimento rispetto alle previsioni del regolamento
comunale espressamente emanato ai sensi dell’art. 4, comma
3, l. 249/97.
Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto:
1) violazione dell’art. 93, comma 2, del d. lgs. 259 del 2003,
eccesso di potere sotto vari profili; in particolare, gli
operatori di t.l.c. sarebbero già tenuti a corrispondere oneri
connessi alla sistemazione, manutenzione e ripristino delle
aree interessate dagli interventi, sollevando gli enti locali
dei relativi oneri, nonché le imposizioni patrimoniali tassativamente
previste dall’articolo citato, con esclusione degli oneri
originariamente previsti dalla legge n. 249 del 1997, espressamente
abrogata dal codice delle comunicazioni elettroniche;
2) violazione degli artt. 23 e 119 Cost., degli artt. 149
e 150 d. lgs. 267/2000, nonché dell’art. 93, comma 1, del
d. lgs. 259 del 2003, eccesso di potere sotto vari profili;
3) violazione dell’art. 93, comma 2, del d. lgs. 259 del 2003,
nonché dell’art. 1, comma 1, l. 241/90, per ingiustificato
aggravamento del procedimento amministrativo, eccesso di potere
sotto vari profili;
4) illegittimità del provvedimento n. 1303/043 del 19.2.2004,
derivata dall’illegittimità dell’art. 7, comma 3 e dell’allegato
1 del regolamento comunale, sopra citato, per violazione degli
artt. 149 e 150 d. lgs. 267/2000, nonché dell’art. 93, commi
1 e 2, del d. lgs. 259 del 2003, nonché per violazione degli
artt. 23 e 119 Cost.
Sia con il ricorso introduttivo, sia con i motivi aggiunti,
la ricorrente ha proposto anche domanda di risarcimento del
danno.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha
preliminarmente eccepito la tardività dell’impugnazione del
regolamento comunale; nel merito, ha sostenuto la legittimità
degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome
infondato.
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle
tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1 – La società ricorrente, alla quale è stata negata l’autorizzazione
all’installazione di infrastrutture telefoniche nel sottosuolo
comunale senza previo pagamento dell’indennità di ristoro
prevista dal regolamento comunale, ha impugnato la nota-provvedimento
con la quale (alla società Alcatel che ne aveva fatto richiesta
per conto di Wind) è stato comunicato che il titolo non sarebbe
stato rilasciato senza la previa presentazione delle domande
di concessione e senza il previo assolvimento dell’onere indennitario,
nonché la norma e l’allegato del regolamento comunale che
lo prevedono.
Quanto all’impugnazione della fonte regolamentare, il comune
ha eccepito l’irricevibilità del gravame, sia perché sarebbero
stati corrisposti, da parte della ricorrente, precedenti importi
allo stesso titolo richiesti dall’amministrazione, sia perché
il regolamento e la sua lesività sarebbero stati conosciuti
almeno del mese di febbraio 2003, come si evince dalla nota
11.2.2003 – anch’essa impugnata - con la quale, in risposta
ad una nota della società stessa, si ribadiva che l’indennità
di ristoro era stata istituita con regolamento e si allegava
lo stesso allegato 1 al medesimo.
Essendo stato notificato soltanto il 20 agosto 2003, il ricorso
introduttivo sarebbe pertanto tardivo, in parte qua.
Ritiene il Collegio che, nella specie, si possa prescindere
dall'esame della questione preliminare apparendo il ricorso
infondato nel merito.
2 – Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art.
10, comma 1, del d. lgs. 4 settembre 2002 n. 198, contenente
disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture
di telecomunicazioni strategiche.
Nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte
costituzionale 1 ottobre 2003 n. 303 che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del decreto legislativo.
Pertanto, la norma invocata dalla ricorrente, la cui efficacia
è cessata dal giorno successivo alla data della pubblicazione
della sentenza della Corte (art. 136 Cost.), non può più costituire
parametro di legittimità a sostegno del motivo dedotto nel
presente ricorso, che va conseguentemente ritenuto infondato.
3 – Con il secondo motivo, si deduce che il comune avrebbe
violato l’art. 23 Cost. che stabilisce il principio della
riserva di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte.
La tesi della ricorrente riposa sull’asserita natura tributaria
dell’indennità di ristoro pretesa dal comune, sia che la si
voglia considerare una tassa o un’imposta ovvero un contributo.
Sarebbero violato, altresì, l’art. 238 del d.p.r. n. 156 del
1973, secondo cui non possono essere imposti per l’impianto
o per l’esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o
canoni che non siano stabiliti per legge, nonché l’art. 149,
comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce ai comuni
potestà impositiva autonoma, salvo per quanto attiene alla
individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili.
Infine, neanche la nuova formulazione dell’art. 119 Cost.
avrebbe attribuito ai comuni piena autonomia impositiva, questa
riguardando la fase dell’accertamento e della riscossione
delle imposte e tributi, ma restando sempre sottoposta alla
riserva di legge statale la scelta impositiva propriamente
detta.
Il motivo è infondato, sotto tutti i profili dedotti.
L’indennità di ristoro, di cui è causa, è stata introdotta
dall’art. 7, comma 3, del regolamento comunale approvato con
la deliberazione consiliare 7 luglio 2001, ed è dovuta “in
relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare
sull’ente e dei disagi che si determinano nei riguardi del
regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città
in conseguenza della realizzazione delle opere”; essa è “determinata
secondo i principi, le modalità ed i criteri indicati nell’allegato
1 del presente regolamento” (art. 7 comma 3, citato).
L’allegato 1 chiarisce, altresì, che l’indennità è concepita
come un indennizzo per i maggiori oneri che gravano sul comune
in conseguenza degli interventi nel sottosuolo e che non sono
coperti né dal pagamento del canone né dall’obbligo di ripristino.
Più in particolare, detta indennità risulta parametrata su
tre voci, definite come: degrado del corpo stradale; degrado
dell’apparato radicale degli alberi; maggiori spese per la
città (allegato 1, paragrafo 2).
In ordine alla prima, essa sarebbe determinata dallo svuotamento
del sottosuolo stradale dovuto all’installazione di cavidotti,
che di per sé indebolirebbe la sede stradale, riducendone
la resistenza ed aumentando l’incidenza di avvallamenti, buche
e sprofondamenti. Ne deriverebbero maggiori oneri manutentivi
per il comune, chiamato a continui interventi di consolidamento
e di riasfaltatura delle strade interessate.
In ordine alla seconda, la posa di cavidotti, che avviene
di regola lungo i bordi esterni della carreggiata, viene necessariamente
ad incidere sull’apparato radicale delle piante, anche di
alto fusto, ivi collocate, danneggiandole pesantemente. Ne
conseguono maggiori oneri manutentivi per il comune, chiamato
ad un costante monitoraggio delle alberature ed a più frequenti
interventi (con relativi maggiori costi) di abbattimento e
di sostituzione degli esemplari danneggiati.
In ordine alla terza, si osserva che i vigili urbani sarebbero
maggiormente impegnati nel controllo della viabilità urbana
a causa dei cantieri installati per la posa in opera delle
condutture nel sottosuolo, nell’attività di controllo e sorveglianza
della regolare esecuzione dei lavori. Oltre a ciò, si determinerebbero
maggiori costi a carico del servizio di trasporto pubblico,
spesso deviato a causa della presenza dei cantieri e sullo
stesso comune nei confronti delle attività commerciali, specie
in occasione di cantieri di lunga durata.
Sotto tale ultimo profilo, rileverebbe altresì la circostanza
costituita dai minori introiti per il comune, conseguenti
alle riduzioni di canone (previste dal regolamento Cosap)
per le attività commerciali che vedano ridurre i propri ricavi
a seguito dei cantieri prospicienti l’esercizio commerciale,
per lavori che durino oltre un certo periodo di tempo.
Dal complesso degli elementi evidenziati emerge, in definitiva,
che l’onere economico preteso dal comune non ha natura tributaria.
Esso è invece rapportato ai maggiori costi, a carico dell’amministrazione
comunale, conseguenti agli interventi di manutenzione e di
consolidamento delle strade, di monitoraggio, manutenzione
e abbattimento delle alberature, di sorveglianza dei cantieri
e di gestione del traffico cittadino, nonché ai minori introiti
dovuti alle riduzioni di canone spettanti agli esercenti commerciali
disagiati, a seguito della installazione dei cantieri per
la posa in opera di cavidotti nel sottosuolo cittadino.
La natura tributaria dell’indennità in questione è esclusa,
in altri termini, per la diretta riconducibilità della stessa
ai maggiori oneri che l’ente pubblico è chiamato necessariamente
a sopportare in conseguenza di interventi, eseguiti nel sottosuolo
comunale, ma nell’interesse di operatori privati, ancorché
esercenti servizi riconosciuti di pubblica utilità.
Vero è che, ancorché ne sia esclusa la natura tributaria,
l’indennità di che trattasi potrebbe ugualmente essere soggetta
al principio di riserva di legge, stabilito dall’art. 23 Cost.
il quale si applica anche ad ogni prestazione patrimoniale
imposta, intesa come prestazione obbligatoria in quanto istituita
da un atto di autorità (C. Cost., 8.7.1957 n. 122).
Peraltro, nella fattispecie, si è fuori dall’ambito delle
prestazioni unilaterali che hanno il loro titolo esclusivamente
nella legge e nel generico obbligo tributario di contribuire
alle spese della collettività.
L’onere finanziario, di cui si discute, come sopra evidenziato,
ha la finalità di ripristinare il patrimonio del soggetto
pubblico, destinato all’uso della collettività, dei danni
conseguenti ad un’attività economica, certamente lecita, ma
svolta nell’interesse esclusivo di singoli soggetti privati
o di concessionari pubblici che svolgono un servizio gestito
privatisticamente in favore di altri soggetti privati.
Pertanto, non può essere attribuito carattere di prestazione
unilateralmente imposta all’obbligazione in questione, che
presenta piuttosto natura indennitaria.
A fronte dei costi e degli oneri che l’esperienza ha dimostrato
essere sempre connessi all’attività di occupazione e di scavo
del sottosuolo pubblico, il potere dell’ente comunale di imporre
a carico dei soggetti abilitati all’occupazione un onere finanziario
rapportato ai predetti maggiori costi non trova fondamento
nel generale potere impositivo dell’ente pubblico, bensì nel
dovere – previsto dall’ordinamento - di esigere, da parte
dei fruitori del bene pubblico, il rimborso dei costi conseguenti
che rimarrebbero, altrimenti, a carico della collettività.
Come statuito dalla giurisprudenza in una recente pronuncia,
la previsione garantistica enunciata dall’art. 23 Cost. riguarda
soltanto i casi in cui la prestazione richiesta al privato
sia priva di collegamento qualificato col servizio o col bene
conseguito dall’amministrazione; pertanto, l’obbligo di pagare
una somma corrispondente ai costi relativi all’erogazione
di un servizio specifico non viola l’art. 23 Cost., tanto
più se il sollecitato pagamento assume carattere aggiuntivo
rispetto alle generali attività svolte dal soggetto pubblico
(Cons. St., V, 2.3.2000 n. 1075).
Da altra, ma convergente angolazione argomentativa, soccorre
il decisivo rilievo secondo cui il fondamento di rango legislativo
(rectius: di principio generale dell’ordinamento giuridico)
va, nella fattispecie, individuato nell’art. 2041 cod. civ.,
in base al quale un soggetto non può ricevere un vantaggio
dal danno arrecato ad altri senza una causa giustificativa
(Cons. St., V, 20.12.1996 n. 1572).
4 - Con il terzo motivo, si deduce che, in mancanza del regolamento
previsto dalla legge n. 249 del 1997, i comuni non potrebbero
autonomamente determinarsi in ordine all'individuazione degli
obblighi di natura civica dovuti dagli operatori.
In particolare, la ricorrente deduce la violazione dell’art.
4, comma 3, della legge 31 luglio 1997 n. 249, il quale stabilisce
che, nel rilascio delle concessioni per l’uso del suolo pubblico,
i comuni possono prevedere “obblighi di natura civica”, i
cui limiti e modalità dovrebbero essere previsti in un regolamento
emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dalla stessa legge.
Peraltro, la norma invocata dalla ricorrente, nelle more del
presente giudizio, è stata abrogata dal d. lgs. 1 agosto 2003
n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche,
che ha introdotto una specifica disciplina di settore, integralmente
sostitutiva della legge n. 249/97.
L’abrogazione, dalla data di entrata in vigore della nuova
disciplina di settore, della norma posta a parametro del vizio
di illegittimità in esame, lo rende manifestamente infondato.
Né varrebbe opporre che, in base al principio tempus regit
actum, la legittimità del provvedimento impugnato dovrebbe
essere verificata alla stregua della normativa previgente.
Invero, secondo quanto emerge dagli atti di causa, erroneamente
la ricorrente ha preteso di individuare nella norma citata
la fonte dell’indennità di ristoro introdotta dal regolamento
comunale.
In primo luogo, tale norma si riferisce soltanto alle imprese
di telecomunicazioni, laddove il regolamento vale per tutte
le attività che comportino l’occupazione e lo scavo del sottosuolo
e pertanto si applica a tutte le imprese che intendano installare
cavidotti.
In secondo luogo, esso appare espressamente emanato in base
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
marzo 1999, che disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione
dell’impiego del suolo e del sottosuolo con riferimento al
complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la
realizzazione di strutture sotterranee, nonché l’esigenza
di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare
agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.
Il richiamo dell’art. 4, comma 3, l. 249/1997 è contenuto
solo nell’art. 15 del regolamento, posto all’interno del capo
II dedicato alle reti di telecomunicazioni, ed ha solo riferimento
all’apposita concessione, prevista dalla legge, alla quale
è subordinata l’uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture
comunali per l’installazione e l’esercizio delle reti di telecomunicazione.
5 - Con il quarto motivo, si deduce che il provvedimento impugnato,
illegittimamente, produrrebbe un duplicamento di oneri economici,
a carico degli operatori delle telecomunicazioni, nell’ambito
della stessa richiesta di installazione, come sarebbe provato
dalla circostanza che molte delle voci che contribuiscono
a determinare l’indennità pretesa dal comune, sono già dovute
ad altro titolo o sotto una diversa denominazione.
Il motivo è palesemente infondato.
La somma richiesta dal comune, come già esposto, ha la specifica
finalità di indennizzare l’ente pubblico dei maggiori oneri
derivanti dall’attività di scavo del sottosuolo pubblico,
i quali si distinguono sia dalla mera occupazione del suolo
sia dalla regolare esecuzione dei lavori sia dalla eventuale
responsabilità per danni causati nel corso dell’attività di
installazione dei cavi.
L’indennità di cui trattasi è, infatti, espressamente rapportata
al degrado del corpo stradale, a quello dell’apparato radicale
delle alberature esistenti, ai conseguenti disagi per il traffico
veicolare e pedonale (e ai connessi maggiori oneri di gestione),
conseguenti all’attività di alterazione del sottosuolo, trattandosi
di un bene pubblico, non illimitato, prioritariamente destinato
all’uso della collettività (comportando, la predetta attività,
la sottrazione, quanto meno temporanea, del suolo di superficie
all’uso generale cui è destinato).
Pertanto, essa si distingue sia dalla tassa o dal canone per
l’occupazione del suolo pubblico (dovuto da tutti gli operatori
per la mera utilizzazione di spazi o strutture pubblici),
sia dagli oneri di ripristino a regola d’arte del manto stradale
smantellato per l’esecuzione dei lavori di posa dei cavi,
sia dagli altri eventuali oneri derivanti dai danni prodottisi
durante la fase di preparazione, gestione e chiusura dei cantieri.
Del resto, l’esigenza di ristorare il comune dei maggiori
costi ed oneri di varia natura conseguenti all’attività di
scavo del sottosuolo pubblico per la posa di cavi è stata
avvertita dal legislatore fin dalla legge n. 249/97, sopra
richiamata, che aveva introdotto una forma di riparazione,
per i comuni, ulteriore rispetto a Tosap e Cosap (c.d. obblighi
di natura civica), anche in connessione con le misure di liberalizzazione
del settore delle t.l.c., con conseguente aumento dei gestori,
ciascuno dei quali ha la necessità di possedere reti necessarie
per la distribuzione capillare del servizio. Ciò ha, evidentemente,
prodotto uno sfruttamento intensivo di un bene pubblico, quale
il sottosuolo cittadino, particolarmente importante per la
stessa vivibilità dei centri urbani (basti pensare solo all’importanza
della circolazione veicolare), la cui corretta gestione e
manutenzione non può che far carico alla pubblica amministrazione
(cfr. direttiva del P.C.M. 3 marzo 1999, citata).
In particolare, non ha alcuna attinenza con la impugnata indennità
di ristoro, la responsabilità per eventuali danni che dovranno
essere riparati a spese di chi li abbia prodotti, come previsto
nella convenzione che il singolo operatore deve stipulare
con il comune (ai sensi dell’art. 17, comma 2, e dell’allegato
4 al regolamento comunale); trattasi, a parte altre considerazioni
sulla differenza tra detta responsabilità e le voci alle quali
è rapportata l’indennità di ristoro, di un’ipotesi diversa
da quella oggetto della presente controversia, riferendosi
all’uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio
delle reti t.l.c.
Né maggiore attinenza con l’indennità in questione ha la fideiussione
a garanzia della regolare esecuzione dei lavori destinata
ad essere svincolata entro due mesi dal collaudo dei medesimi
(come previsto dall’allegato 6, comma 1d, al regolamento),
evidentemente non in grado di coprire i danni permanenti (che
costituiscono solo una delle voci della indennità in questione)
che si manifestano a distanza di tempo dall’ultimazione delle
opere e che ricadrebbero sulla collettività.
6 – Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità
del provvedimento impugnato, derivata da quella del regolamento
comunale, per violazione delle medesime norme già invocate
a riprova dell’illegittimità del provvedimento e per gli stessi
profili già illustrati nelle censure esaminate.
Valgono, pertanto, le medesime considerazioni sopra esposte,
alla luce delle quali il vizio non sussiste.
7 – Con l’ultimo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente
deduce il vizio di contraddittorietà tra il provvedimento
impugnato ed il regolamento comunale, ravvisando un contrasto
tra l’affermazione che l’indennità in questione non sarebbe
stata istituita in base all’art. 4 della legge n. 249/97 (contenuta
nel provvedimento) e la circostanza che l’atto regolamentare
sarebbe stato, invece, emanato proprio sulla base della norma
citata.
La censura è manifestamente inconsistente, sia in base alle
considerazioni che precedono (e alle ulteriori che saranno
di seguito esposte), in ordine alla diversa fonte normativa
del regolamento comunale, sia per l’intervenuta abrogazione
ad opera della Corte costituzionale, intervenuta nelle more
del giudizio, del d. lgs n. 198/2002, che (secondo la ricorrente)
aveva “superato” la previsione dell’indennità di ristoro contenuta
nella legge n. 249/97, assunto dalla ricorrente a parametro
di illegittimità sia del provvedimento che del presupposto
regolamento comunale.
8 – Con il primo dei motivi aggiunti, la ricorrente deduce
la violazione dell’art. 93, comma 2, del d. lgs. 1 agosto
2003 n. 259 (recante il codice delle telecomunicazioni), secondo
il quale gli operatori “hanno l’obbligo di tenere indenne
l’ente locale…..delle spese necessarie per le opere di sistemazione
delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi
di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola
d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente locale”;
la medesima norma, fatta salva la possibilità di imporre la
tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche ed il contributo
una tantum per spese di costruzione di gallerie, nonché il
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
al d. lgs. n. 446 del 1997, dispone che nessun altro onere
finanziario o reale può essere imposto, in base all’art. 4
della legge 31 luglio 1994 n. 249, in conseguenza dell’esecuzione
delle opere di cui al presente decreto (art. 93, comma 2).
Pertanto, il provvedimento con il quale il comune esige il
pagamento della c.d. indennità di ristoro sarebbe illegittimo
perché privo di copertura legislativa; per la stessa ragione,
secondo quanto dedotto con il quarto motivo aggiunto, sarebbero
illegittimi l’art. 7, comma 3 e l’allegato 1 del regolamento
per concessione del suolo e del sottosuolo approvato con la
deliberazione comunale n. 532 del 2001, dal momento che esso
troverebbe fondamento nell’art. 4, comma 3, della legge n.
249/97, e sarebbe perciò in contrasto con l’art. 93 del codice
delle telecomunicazioni che esclude espressamente la possibilità
di imporre oneri fondati sul richiamato art. 4.
Per come risulta formulata la censura in esame, che investe
congiuntamente il provvedimento applicativo e l’atto regolamentare
che ne costituisce la fonte, nonché per la censura di illegittimità
derivata espressamente dedotta nel quarto motivo aggiunto,
che pertanto deve essere esaminato insieme con il primo di
essi, appare prioritaria la disamina di quanto specificamente
previsto dall’art. 7, comma 3 e dall’allegato 1 del regolamento
impugnato.
Occorre, sinteticamente, premettere che: 1) il regolamento
è emanato in base alle linee guida di cui alla direttiva del
P.C.M. 3 marzo 1999, concernente la razionale sistemazione
nel sottosuolo degli impianti tecnologici; 2) l’indennità
di ristoro introdotta dall’art. 7 non riguarda specificamente
le telecomunicazioni, ma tutti gli operatori che esplicano
attività di posa in opera di cavi nel sottosuolo; c) detta
indennità non è dovuta per la mera installazione di cavi,
ma solo in caso di alterazione del sottosuolo per mancata
utilizzazione di un’infrastruttura comunale predisposta per
il passaggio delle reti t.l.c. (cfr. artt. 7, 11, 12, 17,
18 e 19).
In particolare, sotto il primo profilo, non rileva che, nel
corpo della deliberazione del consiglio comunale, approvativa
del regolamento, si richiami anche l’art. 4, comma 3, della
legge n. 249/97, nella parte in cui detta(va) che per l’installazione
di reti di telecomunicazioni che transitano su beni pubblici
i comuni possono prevedere “obblighi di natura civica”.
La mera citazione della norma, in uno con il richiamo di altra
e diversa fonte normativa (direttiva P.C.M.), non determina
ex se la sicura imputazione ad essa dell’indennità introdotta
con il regolamento, laddove la natura di quest’ultima ed i
criteri di determinazione dei soggetti e dei casi in cui la
stessa è dovuta rendano palese che si tratta di istituto diverso
da quello previsto dalla norma richiamata.
Invero, come si evince dall’insieme delle previsioni del regolamento,
il comune ha inteso dare attuazione alla direttiva del 1999,
come comprovato dai reiterati richiami alla medesima, che
attribuisce ai comuni il potere-dovere di predisporre una
compiuta disciplina ai fini di una razionalizzazione dell’impiego
del sottosuolo con l’obiettivo di promuovere interventi che
non comportino la diminuzione della fluidità del traffico,
e riducano, per quanto possibile, lo smantellamento delle
aree pubbliche con operazioni di scavo che creano disagio
ai cittadini e alle attività commerciali .
A tal fine, la direttiva fornisce linee guida per la posa
degli impianti sotterranei delle aziende e imprese erogatrici
di servizi, anche per favorire il coordinamento degli interventi,
facilitandone la tempestività, al fine di consentire la regolare
agibilità del traffico ed evitare i conseguenti disagi.
Pertanto, l’ambito di applicazione della direttiva si estende
alle reti di acquedotti, di linee elettriche, di condutture
del gas, di distribuzione per telecomunicazioni, di teleriscaldamento,
ed attribuisce ai comuni una funzione di pianificazione e
di coordinamento degli interventi nel sottosuolo e l’obbligo
di redigere un piano urbano dei servizi del sottosuolo nonché
di adottare un regolamento che disciplini modalità e tempi
di rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori,
che individui le tipologie delle opere prevedendo strutture
polifunzionali e condivisibili (per evitare continui lavori
sul manto stradale), nonché l’obbligo per gli operatori di
comunicare le informazioni relative alla collocazione delle
proprie reti nel sottosuolo, al fine di consentire ai comuni
di redigere una cartografia aggiornata del proprio sottosuolo.
Sotto il secondo profilo accennato, rileva che l’indennità
introdotta dall’art. 7, come in primo luogo si evince dal
suo inserimento all’interno del capo I del regolamento comunale,
si riferisce a tutti gli interventi nel sottosuolo praticati
da qualsiasi operatore, laddove ove fosse stata istituita
ex lege n. 249/97 avrebbe coinvolto soltanto gli operatori
di t.lc., con evidente disparità di trattamento a favore delle
imprese ed aziende di altri servizi, la cui attività di posa
in opera di reti nel sottosuolo è comunque in grado di provocare
il degrado della sede stradale ed i conseguenti maggiori oneri
di manutenzione e di consolidamento nonché i disagi connessi
alla circolazione con i maggiori oneri di gestione del traffico
cittadino.
Sotto il terzo profilo, si osserva che, al fine di individuare
con maggiore dettaglio natura e criteri di determinazione
della “indennità di civico ristoro”, occorre fare riferimento
agli artt. 7, 11 e 19 del regolamento.
Dalla disciplina contenuta nell’art. 7, si ricava:
- che il provvedimento di concessione costituisce dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere
da realizzare nel sottosuolo;
- che nelle aree comunali, oltre a quanto previsto dalla vigente
normativa per l’uso e l’occupazione permanente e temporanea
del suolo e del sottosuolo, è corrisposta un’indennità a titolo
di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri
che vengono a gravare sull’ente e dei disagi che si determinano
nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e di
servizi della città;
- che la predetta indennità è destinata prioritariamente ad
interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti
la mobilità….e, comunque, per la copertura di oneri che siano
attinenti alla viabilità.
L’art. 11 definisce le infrastrutture comunali come i cunicoli,
le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti,
e in genere ogni altra struttura di proprietà del comune,
anche non sotterranea, utilizzabile per il passaggio di reti.
Per il passaggio di esse all’interno delle infrastrutture
appositamente predisposte o comunque per l’utilizzo di quelle
comunque idonee per la posa di cavidotti, è previsto il versamento
al comune di un corrispettivo per l’uso delle infrastrutture
medesime.
Dalla disciplina contenuta nell’art. 19, apprestata in particolare
per le reti di telecomunicazioni di cui al capo II del regolamento,
si ricava:
- che costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione
d’uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali
non predisposte per il passaggio delle reti t.l.c.: a) quanto
previsto dalla normativa vigente per l’uso o l’occupazione,
permanente o temporanea, del suolo e del sottosuolo; b) l’indennità
di cui al precedente art. 7, comma 3;
- che, ove utilizzi un’infrastruttura comunale predisposta
per il passaggio delle reti t.l.c., l’operatore dovrà corrispondere,
oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, un canone
annuo d’uso forfetario al metro/cubo calcolato secondo i criteri
di cui all’allegato 7;
- che ove, invece, utilizzi un’infrastruttura comunale non
predisposta per il passaggio delle reti t.l.c., il suddetto
canone è ridotto del 40 per cento e, in tali casi, per gli
interventi che comportino alterazione del suolo e del sottosuolo,
è comunque dovuta l’indennità in questione;
- qualora il comune provveda direttamente alla costruzione
di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi
ed impianti, può imporre un contributo una tantum alle spese
di costruzione delle gallerie.
Conclusivamente, l’obbligo di corrispondere l’indennità di
civico ristoro, prevista in generale per tutti gli operatori
che realizzano opere nel sottosuolo comunale, per i maggiori
oneri che vengono a gravare sull’ente pubblico, sussiste laddove,
utilizzandosi un’infrastruttura comunale non predisposta per
il passaggio delle reti, si realizzino interventi di posa
di cavidotti di proprietà dell’operatore che comportino alterazione
del suolo o del sottosuolo (art. 19, comma 4, del regolamento).
In tal caso, il canone d’uso è ridotto del 40 per cento ed
è dovuta l’indennità di che trattasi.
Tale interpretazione della normativa regolamentare risulta
confermata sulla base degli allegati n. 4 e n. 5 , rispettivamente
dettati per i casi di concessione d’uso delle infrastrutture
comunali predisposte per il passaggio delle reti t.l.c., e
per il caso di domanda di concessione dell’uso pubblico del
suolo e del sottosuolo senza l’utilizzo di infrastrutture
comunali (con riferimento ai rispettivi artt. 17 e 18 del
regolamento).
Dalle considerazioni esposte, si ricava agevolmente che l’indennità
istituita con il regolamento comunale impugnato, non ha natura
tributaria o di prestazione patrimoniale imposta, bensì natura
tipicamente indennitaria, che essa non costituisce duplicamento
di oneri già previsti ad altro titolo o sotto diversa denominazione
e che la sua fonte è già prevista nei principi dell’ordinamento
generale e di settore.
In particolare, come già rilevato, l’obbligazione di corrispondere
l’indennità di ristoro - alternativa al canone d’uso forfetario
al metro cubo - scatta laddove ricorra la condizione della
mancata utilizzazione di un’infrastruttura comunale predisposta
per il passaggio delle reti t.l.c., a causa dell’alterazione
del sottosuolo e dei maggiori oneri che ne conseguono (cfr.
art. 19, comma 4, e allegato n. 5, comma 1 lett. c, richiamato
dall’art. 18 del regolamento comunale), come risulta provato,
altresì, dalla previsione che, in alternativa al pagamento,
può essere presentato un progetto esecutivo delle eventuali
infrastrutture comunali da realizzare a scomputo dell’indennità
(cfr. art. 12 e lett. c, sopra citata).
A tale ultimo proposito, il Collegio non può esimersi dal
fare riferimento a due precedenti specifici del Consiglio
di Stato resi in fattispecie esattamente assimilabili a quella
esaminata, ancorché maturate in contesti normativi formalmente
diversi.
Pronunciandosi sull’obbligo di versamento di una somma, richiesta
dal comune alla S.I.P. a titolo di ristoro del degrado del
corpo stradale, per la posa in opera di cavi nel sottosuolo
stradale, il giudice amministrativo (Cons. St., VI, 1.3.1995
n. 214), in primo luogo, ha affermato che non si è nell’ambito
delle prestazioni unilaterali che hanno il loro titolo esclusivamente
nella legge e nel generico obbligo tributario di contribuire
alle spese della collettività, in quanto si tratta invece
di ripristinare il patrimonio di un soggetto pubblico, destinato
ad uso pubblico, dei danni conseguenti ad un’attività, bensì
lecita, ma che viene svolta nell’interesse esclusivo dei singoli
privati. Pertanto, deve riconoscersi il potere del comune
di stabilire i criteri in base ai quali calcolare costi ed
oneri che l’esperienza ha dimostrato essere inevitabilmente
sempre conseguenti all’attività del soggetto richiedente lo
scavo, potere da individuarsi nella norma che prevede gli
oneri necessari per il ripristino degli scavi occorrenti per
l’occupazione permanente o temporanea del pubblico sottosuolo
(nel caso esaminato, l’art. 197, secondo comma, del t.u. n.
1175 del 1931).
Con la richiamata pronuncia, è stato quindi respinto il motivo
di violazione dell’art. 238 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156
(del quale anche nella presente controversia viene denunciata
la violazione: cfr. secondo motivo), che prevedeva che i comuni
non potessero imporre per l’impianto o l’esercizio dei servizi
di telecomunicazione oneri o canoni che non fossero previsti
dalla legge, sulla base dell’assunto che “non si tratta di
canoni e neppure di oneri al cui assolvimento è subordinato
l’impianto o l’esercizio dei servizi in quanto tali…..bensì
di taluni obblighi successivi e conseguenti alla installazione…..commisurati
esclusivamente al ripristino della proprietà pubblica perché
ritorni idonea all’uso cui è destinata” (sent. 214/95, citata).
Tale affermazione può essere ritenuta valida in toto anche
nella fattispecie in esame, nella quale, come sopra precisato,
l’indennità in questione non è richiesta per la mera installazione
degli impianti di telecomunicazione, ma solo come obbligazione
connessa ai maggiori oneri necessariamente derivanti dall’uso
del sottosuolo e, in particolare, dalle alterazioni del medesimo
nei casi in cui non si utilizzino infrastrutture comunali
già predisposte o idonee all’uso.
Con una successiva decisione, il giudice amministrativo, pronunciandosi
nuovamente sulla legittimità della medesima pretesa dello
stesso comune (di Roma) questa volta contestata dall’Enel,
ha statuito che “quanto al degrado del corpo stradale, che
sempre consegue ai lavori di scavo della sede stradale, da
chiunque eseguiti, come l’esperienza quotidiana insegna…..il
suo risarcimento ….non ha nulla a che vedere con i costi da
sostenere per il ripristino della sede stradale, la cui esecuzione,
per quanto a regola d’arte, non neutralizza il degrado in
questione”. Secondo la pronuncia in esame, il regolamento
del comune, per tale parte, trova fondamento nel potere generale
di autoorganizzazione, esercitato nel caso per la difesa del
proprio demanio stradale, mentre la pretesa patrimoniale poggia
sul principio che l’ente proprietario della strada deve andare
esente da qualsiasi danno che possa derivare dai lavori autorizzati
(Cons. St., V, 20.12.1996 n. 1572).
Merita, inoltre, rilevare che, come nella fattispecie esaminata
dal Consiglio di Stato, anche nel caso in esame, un’apposita
norma regolamentare fissa la destinazione dell’indennità di
ristoro prioritariamente “ad interventi connessi con il miglioramento
delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture
sotterranee, ……e, comunque, per la copertura di oneri che
siano attinenti alla viabilità” (art. 7, comma 4, del regolamento
comunale), il che vale a dimostrare (anche secondo la sentenza
citata) la legittimità del prelievo contestato.
Tornando alla disamina del motivo proposto, non sussiste la
dedotta violazione dell’art. 93, comma 2, del d. lgs n. 259
del 2003, non potendosi la pretesa patrimoniale contestata
identificare né nell’obbligo di tenere indenne l’ente locale
delle spese necessarie per la sistemazione delle aree pubbliche
specificamente coinvolte dagli interventi, né in quello di
ripristinare a regola d’arte le aree medesime.
La medesima pretesa patrimoniale, come delineata insieme ai
suoi presupposti secondo l’interpretazione accennata, non
appare, infine, preclusa dalla previsione che nessun altro
onere finanziario o reale può essere imposto, oltre alla tassa
o al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (e
al contributo una tantum per spese di costruzione di gallerie),
rimanendo impregiudicato il potere-dovere dell’amministrazione
comunale di porre a carico degli operatori che se ne avvalgono
i maggiori oneri connessi all’alterazione del sottosuolo ritenuti
necessari ai fini dell’integrale ripristino del patrimonio
comunale.
Solo per completezza di trattazione, si rileva, infine, che
la deliberazione di approvazione dell’impugnato regolamento
risulta preceduta da tre relazioni tecniche che analizzano
e quantificano, motivatamente, i costi medi sopportati dal
comune per gli oneri manutentivi derivanti dai lavori di scavo;
dette relazioni, parte integrante della successiva deliberazione
dell’11 agosto 2001, avente ad oggetto la determinazione dell’indennità
di civico ristoro ai sensi dell’art. 7 del regolamento, non
sono state oggetto di alcuna censura da parte della ricorrente,
né con il ricorso introduttivo né con i motivi aggiunti.
9 – Con gli altri motivi aggiunti, si propongono censure perfettamente
identiche a quelle già dedotte con il ricorso introduttivo,
la cui infondatezza si evince dalle considerazioni sopra esposte.
10 - Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato,
unitamente alla conseguente domanda risarcitoria. Spese ed
onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati
nella misura di cui in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione
III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo respinge, unitamente alla conseguente domanda risarcitoria;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
che si liquidano in Euro 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 11 gennaio 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO _- Consigliere, rel. est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere
F.to Eugenio Lazzeri
F.to Saverio Romano
F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005
Firenze, lì 13 aprile 2005
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