| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 20 aprile 2005
n. 1726
G. Di Nunzio Pres. f.f. Est.
Zeta 2 (Avv.ti S. Nocentini e D. Rigacci) contro la Provincia
di Pisa (Avv.ti M.A. Antoniani ed S. Salvini) e nei confronti
del Consorzio Prodest Milano s.r.l. (Avv.ti N. Giallongo
ed A. Passaro) e della Co.Pa.T. soc. coop. a r.l. (non costituita)
e della Cooperativa di Lavoro Team Service soc. coop a r.l.
(non costituita) |
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Contratti della P.A. – Bando di gara - Valutazione
delle offerte - Irragionevole sproporzione tra il peso degli
elementi oggettivi e soggettivi – Violazione delle regole
della par condicio e della libera concorrenza - Illegittimità
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È illegittimo il bando di gara nella parte
in cui prevede un’irragionevole sproporzione tra il peso
degli elementi oggettivi (economici e tecnici) e soggettivi
(in specie, esperienze pregresse) per la valutazione delle
offerte, in quanto tale sproporzione incide sul pubblico
interesse all’ottimale applicazione delle regole della par
condicio e della libera concorrenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana
SECONDA SEZIONE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso 1705/2004 proposto da:
ZETA 2 DI SMERIERI RAG. PAOLO rappresentato e difeso
da: NOCENTINI SIMONE RIGACCI DARIO con domicilio eletto
in FIRENZE VIA DEI RONDINELLI 2 presso NOCENTINI SIMONE
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contro
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PROVINCIA DI PISA rappresentato e
difeso da: ANTONIANI M. ANTONIETTA SALVINI SILVIA con domicilio
eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARTISTI 8/B presso POGGIANTI
RAFFAELLA
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e nei confronti di
CONSORZIO PRODEST MILANO S.R.L. rappresentato e difeso
da: GIALLONGO NATALE PASSARO ALFREDO con domicilio eletto
in FIRENZE VIA VITTORIO ALFIERI N. 19 presso GIALLONGO NATALE
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e nei confronti di
CO.PA.T. SOC. COOP. A R.L. non costituitosi in giudizio;
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e nei confronti di
COOPERATIVA DI LAVORO TEAM SERVICE SOC. COOP A R.L. non
costituitosi in giudizio;
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per l'annullamento,
degli atti e provvedimenti con cui la Provincia di Pisa
ha indetto, disciplinato, svolto e aggiudicato la gara per
l’affidamento dell’appalto di servizi di “uscierato nei
locali della Provincia di Pisa posti su tutto il territorio
provinciale” ed in particolare della determinazione dirigenziale
n. 220 del 21.01.2004 di indizione della gara e approvazione
del bando, del bando di gara, delle operazioni di gara effettuate
dalla Commissione tecnica e risultanti dai relativi verbali
del 19.04.2004, del 22.04.2004, del 23.04.2004 e del 27.04.2004;
della determinazione del Direttore Generale della Provincia
di Pisa n. 6202 del 04.06.2004 con la quale sono stati approvati
i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto in oggetto; nonchè di ogni altro atto ad essi
presupposto, connesso o consequenziale;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia
di Pisa e del Consorzio Prodest Milano S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 14 aprile 2005 - relatore
il Consigliere Giuseppe Di Nunzio - gli avv.ti Simone Nocentini,
Silvia Salvini ed Andrea Faccon delegato da Natale Giallongo;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con determinazione dirigenziale n. 220 del
21.01.2004 la Provincia di Pisa indiceva "(...) una asta
pubblica ai sensi del'art. 6, comma l, lettera a) del D.Lgs.
157/95 e successive modifiche e integrazioni (...) ", in
base, “(...) al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma l, lettera b) del
D.Lgs. 157/95 e successive modifiche e integrazioni (...)”,
per l'affidamento del servizio di uscierato delle sedi della
Provincia di Pisa per il periodo 01.05.2004 - 30.04.2007.
Con tale determinazione erano, quindi approvati il bando
di gara (allegato B), il capitolato speciale d' appalto
(allegato C), l'estratto del bando di gara (allegato D)
e il disciplinare di gara (allegato E).
Il bando di gara era sottoposto alle pubblicazioni di legge,
tra cui anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, avvenuta sul n. 32 del 09.02.2004.
Entro la scadenza prevista dal bando (ore 13 del 16.04.2004)
presentavano le relative offerte n. 18 ditte interessate,
tra le quali anche la ZETA 2 di Smerieri rag. Paolo.
In data 19.04.2004 la Provincia di Pisa, esaminata la documentazione
prodotta per l'ammissione alla gara dalle 18 ditte, e accertato
che tutte le ditte partecipanti avevano presentato i documenti
previsti nei termini e con le modalità stabilite nel bando
di gara, procedeva alla loro ammissione, così come risulta
dal relativo verbale di gara del 19.04.2004.
In seguito, con determinazione del Direttore Generale n.
1770 del 21.04.2004, la Provincia di Pisa provvedeva alla
nomina della Commissione Tecnica, necessaria ai fini della
valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 157/95.
La Commissione Tecnica, nella seduta del 22.04.2004, considerati
i criteri d valutazione stabiliti nel bando e nel disciplinare
di gara - e precisamente: a) Certificazione di qualità;
b) Esperienze lavorative; c) Progettazione dei servizi richiesti
- prestabiliva le modalità con cui avrebbe provveduto all'attribuzione
dei punteggi previsti, procedendo, poi, ad esaminare la
documentazione prodotta dalle ditte ammesse e alla relativa
valutazione ( cfr. verbale del 22.04.2004 e verbale del
23.04.2004).
Alla ditta Zeta 2 di Smerieri rag. Paolo erano attribuiti
32,524 punti. Nella successiva seduta del 27.04.2004 si
tenevano le operazioni di gara ai fini della valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito delle
quali “(..) constatato che la migliore offerta complessiva
è stata prodotta dalla ditta 'CONSORZIO PRODEST MILANO S.R.L.’
con sede in Milano, Via Ripamonti n. 115, che ha ottenuto
il punteggio complessivo di 85,548, dichiara lo stesso aggiudicatario
in via provvisoria, in attesa di acquisire dal Ministero
del Lavoro, Direzione Provinciale di Pisa, le tabelle relative
al costo del lavoro straordinario relativo all'area pisana.
(..)” (cfr. verbale del 27.04.2004).
La ditta Zeta 2 riceveva, invece, un punteggio complessivo
pari a 81,887 ponendosi al terzo posto, dopo la A.T.I. CO.PA.T.
Coop. a R.L. e Team Service Coop a r.l. che aveva ricevuto
un punteggio di 82, 529.
Con nota prot. n. 64092 del 30.04.2004 la Provincia di Pisa
comunicava al Consorzio Prodest Milano s.r.l. l'avvenuta
aggiudicazione provvisoria. In seguito, acquisita la documentazione
mancante, l'aggiudicazione diventava definitiva e, pertanto,
con determinazione dirigenziale n. 2602 del 04.06.2004 la
Provincia di Pisa procedeva alla approvazione dei verbali
di gara e all'affidamento del servizio di uscierato delle
sedi dell' Amministrazione al Consorzio Prodest Milano s.r.l.
L' avvenuta aggiudicazione era, poi, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 17.04.2004.
Con nota del 29.04.2004 e con nota del 30.04.2004 (acquisita
in data 05.05.2004, con prot. n. 66957 del 07.05.2004) la
ditta Zeta 2 chiedeva alla Provincia di Pisa copia del verbale
di aggiudicazione, nonchè copia dei verbali della Commissione
tecnica. Di conseguenza la Provincia di Pisa, con nota prot.
n. 79455 del 03.06.2004 trasmetteva copia dei richiesti
verbali relativi alla gara in oggetto e comunicava “(...)
la piena disponibilità alla visione del fascicolo e della
relativa documentazione amministrativa ed economica presso
la U.O.O. Gare e Contratti (...)”, con l’indicazione dei
giorni e degli orari di apertura al pubblico. Con nota del
24.05.2004 (acquisita in data 28.05.2004, prot. n. 77304
del 28.05.2004) la ditta Zeta 2 chiedeva “(...) in virtù
della legge 241/1990 di accedere a tutti gli atti di gara
e in particolare ai verbali redatti dalla Commissione di
gara nonchè alle offerte delle seguenti ditte: - Consorzio
Prodest Milano s.r.l.; ATI CO.PA.T. Coop a r. l./Team Service
Coop a r.l. Torino (...)”. Con nota prot. n. 649 inviata
via fax il 09.06.2004 la Provincia di Pisa comunicava gli
orari dell'Ufficio Gare e Contratti presso cui poteva essere
presa visione degli atti relativi alla gara in oggetto.
Con atto dell'11.06.2004, acquisito in data 21.06;2004,
con prot. n. 187414 il Sig. Smerieri delegava apposita persona
quale referente della ditta Zeta 2 per l'esercizio del diritto
di accesso e l'estrazione di copia delle offerte tecniche
relative al Consorzio Prodest Milano s.r.l. e all' ATI CO.PA.T.
Coop a.R.L./Team Service Coop a r.l. Torino. In proposito
la Provincia di Pisa con nota prot. n. 185 trasmessa via
fax in data 21.06.2004 e con nota prot. n. 184 trasmessa
via fax in data 21.06. 2004, chiedeva rispettivamente al
Consorzio Prodest Milan s.r.l. e alla CO.PA.T. Coop a r.l.
“(...) l'autorizzazione a fornire, ad una ditta che ne ha
fatto richiesta copia delle offerte tecniche relative alla
Vs. referenze in occasione alla gara di Servizio di Uscierato
nella sede della Provincia dì Pisa anno 2004 (...)”. Al
riguardo, sia il Consorzio Prodest Milano s.r.l. con nota
del 22.06.2004, acquisita in data 24.06.2004, con prot.
n. 89153, sia la CO.PA.T. Coop. a r.l. con nota del 28.06.2004,
acquisita in data 28.06.2004 con prot. n. 90490 del 28.06.2004
negavano l’autorizzazione alla comunicazione delle relative
offerte tecniche. Con ricorso notificato alla Provincia
di Pisa in data 8 agosto 2004 (acquisito con prot. n, 109596)
la ditta Zeta 2 di Smerieri Rag. Paolo ha chiesto l' annullamento
degli atti in epigrafe indicati.
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione e/o falsa applicazione artt. 13 e 14 e 23
Legge 17 marzo 1995 n. 157.
Violazione dei principi comunitari e nazionali sulla libertà
di concorrenza; violazione del principio della par condicio
tra i concorrenti. Violazione dell’art. 41 Costituzione.
2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 14 e 23 Legge
17 marzo 1995 n. 157 Violazione dei principi comunitari
e nazionali sulla libertà di concorrenza.
Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione
del principio della par condicio tra i concorrenti Violazione
art. 41 Costituzione.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 Le e 17
marzo 1995 n. 157. Eccesso di potere per violazione dei
principi di buon andamento della P.A. Violazione dei principi
i comunitari e nazionali sulla libertà di concorrenza. Eccesso
di potere per illogicità manifesta e violazione del principio
della par condicio tra i concorrenti.
Violazione dell’art. 41 Costituzione. La Provincia di Pisa
ed il Consorzio Prodest Milano resistono in giudizio.
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DIRITTO
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In via pregiudiziale, il Collegio rileva
l’infondatezza delle tre eccezioni di irricevibilità sollevate
dalle parti resistenti.
Invero, le clausole del bando riguardanti i criteri di aggiudicazione
devono essere impugnate solo unitamente alla aggiudicazione
dell’appalto, momento nel quale si determina l’effetto lesivo
per la impresa ricorrente, la quale - in particolare – sarebbe
risultata vincente se non avessero partecipato alla gara
le due ditte che l’hanno preceduta in graduatoria (cfr.
C. di S., A.P., 29.01.2003 n. 1; IV, 06.07.2004 n. 5012).
Neppure sussisteva l’eccepito onere di impugnare l’aggiudicazione
a decorrere dal 27.04.2004.
Tale data, infatti, è quella della aggiudicazione provvisoria,
mentre è pacifico in giurisprudenza che l’effetto lesivo
è determinato dall’aggiudicazione definitiva (C.di S., V,
16.09.2004 n. 6018; VI, 07.07.2003 n. 4009; VI, 11.02.2002
n. 785; VI, 23.01.2004 n. 222).
Quanto all’eccepita tardività del deposito del ricorso,
basti considerare la sussistenza della sospensione feriale
dei termini (C. di S., IV, 07.09.2004 n. 5795).
Nel merito, il ricorso è fondato nell’assorbente secondo
motivo, col quale la ricorrente deduce la violazione degli
artt. 14 e 23 L. 157/95 e dei principi sulla concorrenza,
nonchè l’eccesso di potere per illogicità e violazione della
“par condicio”, e la violazione dell’art. 41 della Costituzione.
Infatti, pur non essendo univoco l’orientamento giurisprudenziale
in ordine alla valutabilità, ai fini della determinazione
del punteggio relativo all’offerta tecnica ex L. 157/95,
anche di requisiti soggettivi – in specie, pregresse esperienze
nel servizio di uscierato – di ammissione alla gara; tuttavia,
è costante almeno nell’escludere che tali requisiti possono
assumere un rilievo preponderante o irragionevole o tale,
comunque, da minare le regole nazionali e comunitarie a
tutela della libertà di concorrenza e della par condicio
tra i partecipanti a una gara d’appalto.
Nel caso de quo – a fronte di un’offerta economica sostanzialmente
rigida, considerato che il bando non consentiva offerte
inferiori alle previsioni dei contratti nazionali e degli
accordi locali di categoria – l’offerta tecnica, in base
al bando, era valutata con 45 punti complessivi, divisi
in 25 punti per le caratteristiche oggettive dell’offerta
e in 20 punti per quelle soggettive. Di questi, 15 punti
erano riservati alla valutazione delle esperienze pregresse
nel servizio di uscierato, prestato senza limiti di tempo,
servizio già contemplato – come si è visto – tra i requisiti
di ammissione.
Il servizio di uscierato affidato è, tuttavia, palesemente
privo di peculiarità che lo distinguono da un normale servizio
del genere, e che possono far ritenere che l’ averlo reso
per un più lungo tempo sia più importante che farlo svolgere
conformemente ad una offerta tecnica con caratteristiche
oggettive valutate dalla stessa P.A. – come sovviene in
concreto – di gran lunga migliori. Non vale, in contrario,
richiamarsi all’esigenza di una particolare “affidabilità
dell’impresa offerente” perchè la affidabilità deve essere
presa in considerazione come requisito di ammissione e il
requisito di un alto numero di anni di esperienza nel fornire
il servizio ben poteva essere previsto dal bando.
Sembra, in conclusione, fondata la tesi della ricorrente
sull’esistenza, nel bando, di un’irragionevole sproporzione
tra il peso degli elementi oggettivi (economici e tecnici)
e soggettivi (in specie, esperienze pregresse) per la valutazione
delle offerte.
Tale sproporzione incide, altresì, sul pubblico interesse
all’ottimale applicazione delle regole della par condicio
e della libera concorrenza.
Il motivo esaminato è, quindi, fondato e il ricorso deve
essere accolto, con l’effetto dell’annullamento, in parte
qua, del bando e dell’aggiudicazione impugnati.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
gli atti impugnati, come specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 14 aprile 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Giuseppe DI NUNZIO - Presidente f.f., est.
Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
Stefano TOSCHEI - Primo Referendario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 20 APRILE 2005
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