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| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005
n. 569
Pres. Giallombardo, Est. Bertagnolli.
GHAZALI Abid e RACHED Fatima contro Ministero dell’Interno,
Questura di Trapani |
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Condizione giuridica dello straniero - Cittadini
stranieri extracomunitari - Presenza nel territorio dello
Stato - Rilascio della carta di soggiorno – Familiari -
Istituto della ricongiunzione – Non è un diritto autonomo
– Conseguenze - Requisiti – Devono sussistere in capo ai
richiedenti ed in capo al familiare cui intendono ricongiungersi.
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In forza di quanto disposto dagli artt. 9
del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 16, c. 4 del D.P.R.
394/99, i familiari dello straniero la cui presenza sul
territorio italiano è da ricondursi all’operare dell’istituto
della ricongiunzione familiare non hanno un autonomo diritto
ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno laddove
non vi abbia diritto il familiare con regolare permesso
di soggiorno con cui si sono ricongiunti. Solo se ed in
quanto lo straniero abbia tutti i requisiti per ottenere
il rilascio della carta di soggiorno - ed in particolare
non abbia riportato condanne per alcuno dei reati di cui
agli artt. 380 e 381 – quest’ultima può essere concessa
anche in favore dei familiari, i quali, a loro volta, non
debbono, per poterne godere, essi stessi avere precedenti
penali appartenenti alla categoria ora richiamata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 569-05 Reg. Sent.
N. 481 Reg. Gen.
ANNO 2005
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso, corredato dalla domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato, n. 481/2005
Sezione Prima, proposto da
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GHAZALI Abid e RACHED Fatima
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà
sui figli minori GHAZALI Dounia e GHAZALI Anas, rappresentati
e difesi dall’Avv. Danilo Frattaglia ed elettivamente domiciliati
in Palermo, via Pasculli n.7 presso lo studio dell’Avv.to
Bartolo Musciotto,
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C O N T R O
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- il Ministero dell’Interno, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore;
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- la Questura della provincia di Trapani,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
entrambe rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato
presso cui sono domiciliati;
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PER L’ANNULLAMENTO
- del decreto Cat. A12/Imm./05/II Sez./REI del 9 febbraio
2005, con il quale il Questore di Trapani, rigettava l’istanza
presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rilascio
della carta di soggiorno per sè, per il proprio coniuge
e per i figli.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla camera di consiglio dell’8 marzo
2005 il Referendario dott.ssa Mara Bertagnolli;
Visti gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio
2000, n. 205, che consentono – in sede di camera di consiglio
per la trattazione dell’istanza cautelare – la definizione
del giudizio con sentenza succintamente motivata in ipotesi
di manifesta infondatezza del ricorso;
Accertata la completezza del contradditorio e dell’istruttoria;
Uditi l’avv. F. Todaro in sostituzione dell’avv. D. Frattagli
per il ricorrente e l’avv. dello Stato G. Pignatone per
l’Amministrazione intimata;
Ritenuti sussistere i presupposti per una decisione in forma
semplificata;
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FATTO E DIRITTO
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Ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286 “lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari,
può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno,
per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.” Il rilascio
della carta di soggiorno è però escluso, in forza del combinato
disposto di tale norma e dell’art. 16, c. 4 del D.P.R. 394/99,
nel caso in cui il richiedente abbia, come nel caso di specie,
riportato condanna, anche non definitiva e non abbia ottenuto
la riabilitazione, per uno dei reati di cui agli art. 380
e 381 c.p.p..
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, dato il tenore delle
disposizioni ora richiamate, il rilascio della carta di
soggiorno a favore dei familiari sia subordinato al fatto
che lo straniero richiedente abbia i requisiti per ottenerla
in prima persona; sarebbe infatti privo di alcun senso ammettere
che lo straniero, il quale non abbia diritto alla carta
di soggiorno a causa della mancanza di uno dei presupposti
di legge, possa comunque farla ottenere, attraverso la propria
richiesta, ai familiari - personalmente privi dei requisiti
per accedere al rilascio della stessa - grazie ad un improbabile
combinarsi di requisiti personali dell’istante e di altri
propri dei familiari. In tal modo verrebbero, infatti, ad
essere valutati l’”anzianità di presenza” sul territorio
ed il reddito propri del congiunto-richiedente, il quale
non ha però diritto alla carta a causa dei propri precedenti
penali – e nei cui confronti la richiesta stessa dovrebbe
quindi essere negata - e la personale “condotta” (e quindi
l’assenza di condanne) dei familiari stessi.
Appare quindi coerente con i principi che regolano il soggiorno
dello straniero in Italia affermare che il coniuge e più
in generale i familiari di colui che non è cittadino, i
quali abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per l’operare
dell’istituto del ricongiungimento familiare, non possano
vantare anche un’autonoma pretesa al rilascio della carta
di soggiorno; essi vi hanno diritto in quanto la carta possa
essere legittimamente rilasciata allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia con cui i medesimi si sono ricongiunti
ai sensi dell’art. 29 del citato d. lgs. 286/98 e a condizione
che, naturalmente, essi stessi non abbiano riportato condanne
penali per reati che rientrino tra quelli di cui agli artt.
380 e 381 del c.p.p.. Una tale lettura della norma, del
resto, fa sistema con il regime del ricongiungimento familiare
in generale: considerato che quest’ultimo è ammesso solo
se lo straniero già sul territorio italiano sia dotato di
un regolare permesso di soggiorno, infatti, appare del tutto
coerente che i familiari possano ottenere la carta di soggiorno
solo come estensione agli stessi degli effetti della carta
rilasciata allo straniero che abbia i requisiti per richiederla
a proprio favore.
Né il Collegio ritiene che una tale interpretazione della
norma possa rappresentare un’incostituzionale estensione
degli effetti penali della condanna a soggetti diversi dal
reo (i familiari), dovendosi riscontrare il semplice venir
meno di un presupposto di legge (la mancanza di condanne
per reati di una certa tipologia), il quale rileva non solo
nei confronti del reo, ma anche della sua famiglia.
Peraltro la carta di soggiorno attribuisce delle posizione
giuridiche soggettive che non assurgono al rango di quei
diritti essenziali, costituzionalmente tutelati, i quali
sono comunque garantiti allo straniero, anche se non in
possesso di detto documento.
Si configura quindi razionale e giustificata, alla luce
dei principi dell’ordinamento, la scelta operata dal legislatore
ordinario che, nell’operare un bilanciamento dell’interesse
dello straniero con gli altri valori costituzionali sottesi,
ha legittimamente escluso gli stranieri con determinati
precedenti penali (e, conseguentemente, le loro famiglie)
dal godimento di taluni “privilegi”, quali quelli collegati
al possesso della carta di soggiorno (e quindi il diritto
di fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione
di visto, la possibilità di svolgere nel territorio dello
Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente
vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino, nonché
di accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla
pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto
e di partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento ed infine
l’ammissibilità dell’espulsione solo per gravi motivi di
ordine pubblico o sicurezza nazionale).
Ne risulta dimostrata la manifesta infondatezza del ricorso.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese del giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio
dell’8 marzo 2005, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Salvatore Veneziano - Consigliere.
- Mara Bertagnolli - Referendario -est.
Angelo Pirrone, Segretario.
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Depositata in Segreteria il 18/04/2005
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