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n. 4-2005 - © copyright

T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005 n. 569
Pres. Giallombardo, Est. Bertagnolli.
GHAZALI Abid e RACHED Fatima contro Ministero dell’Interno, Questura di Trapani


Condizione giuridica dello straniero - Cittadini stranieri extracomunitari - Presenza nel territorio dello Stato - Rilascio della carta di soggiorno – Familiari - Istituto della ricongiunzione – Non è un diritto autonomo – Conseguenze - Requisiti – Devono sussistere in capo ai richiedenti ed in capo al familiare cui intendono ricongiungersi.

In forza di quanto disposto dagli artt. 9 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 16, c. 4 del D.P.R. 394/99, i familiari dello straniero la cui presenza sul territorio italiano è da ricondursi all’operare dell’istituto della ricongiunzione familiare non hanno un autonomo diritto ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno laddove non vi abbia diritto il familiare con regolare permesso di soggiorno con cui si sono ricongiunti. Solo se ed in quanto lo straniero abbia tutti i requisiti per ottenere il rilascio della carta di soggiorno - ed in particolare non abbia riportato condanne per alcuno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 – quest’ultima può essere concessa anche in favore dei familiari, i quali, a loro volta, non debbono, per poterne godere, essi stessi avere precedenti penali appartenenti alla categoria ora richiamata.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 569-05 Reg. Sent.
N. 481 Reg. Gen.
ANNO 2005

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Prima

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso, corredato dalla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, n. 481/2005 Sezione Prima, proposto da

 

GHAZALI Abid e RACHED Fatima in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori GHAZALI Dounia e GHAZALI Anas, rappresentati e difesi dall’Avv. Danilo Frattaglia ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Pasculli n.7 presso lo studio dell’Avv.to Bartolo Musciotto,

 

C O N T R O

 

- il Ministero dell’Interno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

 

- la Questura della provincia di Trapani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
entrambe rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso cui sono domiciliati;

 

PER L’ANNULLAMENTO
- del decreto Cat. A12/Imm./05/II Sez./REI del 9 febbraio 2005, con il quale il Questore di Trapani, rigettava l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno per sè, per il proprio coniuge e per i figli.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla camera di consiglio dell’8 marzo 2005 il Referendario dott.ssa Mara Bertagnolli;
Visti gli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono – in sede di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare – la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata in ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso;
Accertata la completezza del contradditorio e dell’istruttoria;
Uditi l’avv. F. Todaro in sostituzione dell’avv. D. Frattagli per il ricorrente e l’avv. dello Stato G. Pignatone per l’Amministrazione intimata;
Ritenuti sussistere i presupposti per una decisione in forma semplificata;

 

FATTO E DIRITTO

 

Ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.” Il rilascio della carta di soggiorno è però escluso, in forza del combinato disposto di tale norma e dell’art. 16, c. 4 del D.P.R. 394/99, nel caso in cui il richiedente abbia, come nel caso di specie, riportato condanna, anche non definitiva e non abbia ottenuto la riabilitazione, per uno dei reati di cui agli art. 380 e 381 c.p.p..
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, dato il tenore delle disposizioni ora richiamate, il rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari sia subordinato al fatto che lo straniero richiedente abbia i requisiti per ottenerla in prima persona; sarebbe infatti privo di alcun senso ammettere che lo straniero, il quale non abbia diritto alla carta di soggiorno a causa della mancanza di uno dei presupposti di legge, possa comunque farla ottenere, attraverso la propria richiesta, ai familiari - personalmente privi dei requisiti per accedere al rilascio della stessa - grazie ad un improbabile combinarsi di requisiti personali dell’istante e di altri propri dei familiari. In tal modo verrebbero, infatti, ad essere valutati l’”anzianità di presenza” sul territorio ed il reddito propri del congiunto-richiedente, il quale non ha però diritto alla carta a causa dei propri precedenti penali – e nei cui confronti la richiesta stessa dovrebbe quindi essere negata - e la personale “condotta” (e quindi l’assenza di condanne) dei familiari stessi.
Appare quindi coerente con i principi che regolano il soggiorno dello straniero in Italia affermare che il coniuge e più in generale i familiari di colui che non è cittadino, i quali abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per l’operare dell’istituto del ricongiungimento familiare, non possano vantare anche un’autonoma pretesa al rilascio della carta di soggiorno; essi vi hanno diritto in quanto la carta possa essere legittimamente rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante in Italia con cui i medesimi si sono ricongiunti ai sensi dell’art. 29 del citato d. lgs. 286/98 e a condizione che, naturalmente, essi stessi non abbiano riportato condanne penali per reati che rientrino tra quelli di cui agli artt. 380 e 381 del c.p.p.. Una tale lettura della norma, del resto, fa sistema con il regime del ricongiungimento familiare in generale: considerato che quest’ultimo è ammesso solo se lo straniero già sul territorio italiano sia dotato di un regolare permesso di soggiorno, infatti, appare del tutto coerente che i familiari possano ottenere la carta di soggiorno solo come estensione agli stessi degli effetti della carta rilasciata allo straniero che abbia i requisiti per richiederla a proprio favore.
Né il Collegio ritiene che una tale interpretazione della norma possa rappresentare un’incostituzionale estensione degli effetti penali della condanna a soggetti diversi dal reo (i familiari), dovendosi riscontrare il semplice venir meno di un presupposto di legge (la mancanza di condanne per reati di una certa tipologia), il quale rileva non solo nei confronti del reo, ma anche della sua famiglia.
Peraltro la carta di soggiorno attribuisce delle posizione giuridiche soggettive che non assurgono al rango di quei diritti essenziali, costituzionalmente tutelati, i quali sono comunque garantiti allo straniero, anche se non in possesso di detto documento.
Si configura quindi razionale e giustificata, alla luce dei principi dell’ordinamento, la scelta operata dal legislatore ordinario che, nell’operare un bilanciamento dell’interesse dello straniero con gli altri valori costituzionali sottesi, ha legittimamente escluso gli stranieri con determinati precedenti penali (e, conseguentemente, le loro famiglie) dal godimento di taluni “privilegi”, quali quelli collegati al possesso della carta di soggiorno (e quindi il diritto di fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto, la possibilità di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino, nonché di accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto e di partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento ed infine l’ammissibilità dell’espulsione solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale).
Ne risulta dimostrata la manifesta infondatezza del ricorso.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2005, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Salvatore Veneziano - Consigliere.
- Mara Bertagnolli - Referendario -est.
Angelo Pirrone, Segretario.

 

Depositata in Segreteria il 18/04/2005

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