| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 14 marzo 2005
n. 368
Pres. Giallombardo, Est. Valenti
Vezzoli Patrizio contro Ministero dell’Economia |
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Pubblico Impiego – Militari Guardia di Finanza
- Missione superiore a trenta giorni – Disponibilità dell’Amministrazione
alla predisposizione di accasermamento – Provvedimento esplicito
– Necessità – Assenza di tale provvedimento – Possibilità
stipula contratto locazione – Rimborso canoni – Consentito.
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In tema di trattamento di missione superiore
a trenta giorni degli appartenenti al Corpo della Guardia
di Finanza, la mancanza di un provvedimento esplicito dell’Amministrazione
in ordine alla predisposizione di un servizio di alloggio
o accasermamento, specifico per la relativa missione e portato
a conoscenza del destinatario, legittima il militare a stipulare,
per tutta la durata della missione, un contratto di locazione
di un immobile entro i limiti stabiliti dal D.P.R. 396/95
e a richiedere il rimborso dei relativi canoni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 368-05 Reg. Sent.
N. 86 Reg. Gen.
ANNO 2003
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 86/2003 proposto da
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VEZZOLI Patrizio, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Antonio Catalano e Alfredo Foti del
Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliato in
Palermo, presso lo studio dell’avv.to Tiziana Milana sito
in Via Noto 12;
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C O N T R O
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- il Ministero dell’Economia, in persona
del Ministro pro-tempore;
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- il Dirigente del Servizio Amministrativo,
Divisione I, Comando generale della Guardia di Finanza,
dott. Gaetano Campagna;
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo, presso i cui uffici di via A. De
Gasperi 81 sono domiciliati;
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per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente del Servizio Amministrativo,
Divisione I Comando Generale della Guardia di Finanza n.301521/62130
del 02.09.2002 notificato il 14.10.2002, con cui è stata
rigettata l’istanza di rimborso delle spese sostenute dal
ricorrente durante la frequenza del 29° corso superiore
di Polizia tributaria;
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Visto il ricorso con i relativi allegati,
notificato il 11/12/2002 e depositato il 08/01/2003;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura
dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 22/02/2005
il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presenti in udienza l’avv.to Antonio Catalano, per il ricorrente
e l’Avv.to dello Stato G. Nobile, per l’Amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato
e depositato, il ricorrente, militare della Guardia di Finanza
con il grado di T. Colonnello, espone quanto segue:
- di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami,
per l’ammissione di n.10 ufficiali in s.p.e. del Ruolo normale
della Guardia di Finanza al 29° corso superiore di polizia
tributaria, indetto dal Comando Generale della Guardia di
Finanza con Foglio d’Ordine n.9 del 28-02-2000;
- di essere stato mandato, in qualità di vincitore, dal
28/09/2000 e per tutta la durata del corso biennale di cui
in epigrafe, in missione ad Ostia (RM), sede della Scuola
di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, dove il
successivo 2 ottobre aveva inizio il primo anno accademico;
- in mancanza di un provvedimento espresso di accasermamento
o di assegnazione di alloggio gratuito, di avere stipulato,
con decorrenza 10 gennaio 2001, un contratto di locazione
di un immobile, regolarmente registrato, con canone mensile
di £.1.500.000;
- di aver richiesto, con nota del 10 gennaio 2002 (reiterata
con le successive note del 10 maggio e del 01 luglio 2002),
il rimborso delle spese sostenute per la locazione dell’immobile
in premessa, ai sensi dell’art.39 comma 2 D.P.R.396/95;
richiesta non accolta con provvedimento n.301521/62130 del
02 settembre 2002.
Avverso tale rigetto parte ricorrente ha proposto gravame,
chiedendone l’annullamento deducendo le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione
agli artt. 39 comma 4 D.P.R.395/95 e 46 comma 9 D.P.R. 254/99
– Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento
dei fatti, contraddizione e difetto di motivazione, illogicità
manifesta.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto
al rimborso delle spese di alloggio sostenute dal ricorrente
atteso che lo stesso è stato mandato in missione ad Ostia
per un periodo superiore ai trenta giorni e, comunque, per
tutta la durata del 29° corso superiore di polizia tributaria.
Inoltre, nessun provvedimento relativo ad alcuna opzione
fatta dalla Amministrazione in ordine all’accasermamento
o alla fruizione gratuita di vitto ed alloggio dei corsisti
è stato mai notificato al ricorrente.
Ha chiesto, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato
e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali,
con ogni conseguenza anche sul riconoscimento del diritto
al rimborso delle spese di alloggio sostenute, maggiorate
degli interessi maturati e della rivalutazione monetaria,
ovvero della maggiore o minore somma che il Tribunale adito
riterrà di quantificare; con vittoria di spese ed onorari.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Avvocatura dello
Stato che, con memoria ritualmente depositata, in udienza,
ha affermato la legittimità del provvedimento impugnato,
chiedendo pertanto il rigetto dei ricorso, col favore delle
spese.
Alla pubblica udienza del 22.02.2005, su richiesta delle
parti, che hanno insistito sulle rispettive conclusioni,
il ricorso è stato posto in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato e va quindi accolto
per le considerazioni di cui appresso.
Si premette che la disciplina della materia delle missioni
degli appartenenti alla Guardia di Finanza è racchiusa,
tra le altre e per quanto qui rileva, nell’art.39 comma
4 D.P.R. 395/95 a mente del quale “a decorrere dal 1° settembre
1995, al personale inviato in missione continuativa per
una durata superiore a trenta giorni, in località diversa
dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora,
è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale
contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso
del costo di un alloggio per un importo massimo di L.1.500.000
mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o
di residence e per i pasti.(…). La disposizione di cui al
presente comma trova applicazione limitatamente al tempo
di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione
si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio
gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.” Inoltre,
l’art.46 comma 9 D.P.R.254/99 dispone che “ l'Amministrazione,
in caso di frequenza di corsi può disporre l'assegnazione
in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono
essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermamento”.
Ebbene, dall’applicazione delle norme richiamate discende
che al personale della Guardia di Finanza, mandato in missione
per un periodo superiore ai trenta giorni, ove l’Amministrazione
non sia in grado di assicurare vitto e alloggio e non predisponga
alcunché in ordine all’accasermamento, è consentito di stipulare
contratti di locazione di immobili e richiedere il rimborso
dei relativi canoni, purché il contratto di locazione sia
registrato ed il relativo canone mensile non sia superiore
a £.1.500.000 (oggi € 774,69).
Nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti
per l’applicazione dell’istituto stante che, dalla documentazione
versata in atti, il bando di concorso nulla prevede in merito
all’accasermamento o alla possibilità di fruire, da parte
dei vincitori, di vitto e alloggio gratuito; nulla è stato
comunicato ai vincitori, ed in species al ricorrente, in
relazione alla predisposizione di un servizio di accasermamento.
Dello stesso avviso, per quanto qui rileva, è, peraltro,
l’Ufficio del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo per
gli Istituti di Istruzione di Ostia che, nel trasmettere
l’istanza del ricorrente, esprime parere favorevole all’accoglimento
della stessa, riconoscendo la sussistenza dei presupposti
giuridici e di fatto richiesti dalla normativa (nota 6406
del 13.03.02).
Diversamente opinando, il provvedimento di non accoglimento
della istanza di rimborso dei canoni di locazione, qui impugnato,
è unicamente motivato sulla presunta ed asserita predisposizione,
ai sensi dell’art.46 comma 9 D.P.R. 254/99, di un servizio
di accasermamento messo a disposizione dalla Caserma IV
Novembre del lido di Ostia con radiomessaggio n.9334 del
18/09/00: sostiene l’Amministrazione resistente che il radiomessaggio
“individua una linea di comportamento che può considerarsi
valida per qualunque corso gestito dall’Istituto”.
L’assunto non può essere condiviso. Come peraltro dimostrato
da parte ricorrente, con la documentazione versata in atti,
il radiomessaggio in oggetto costituisce specifica risposta,
come attestato espressamente nell’oggetto, a delle puntuali
e circostanziate richieste, fatte dall’Amministrazione con
i radiomessaggi n.270587 del 12.09.00 e n.275693 del 15.09.00,
in merito alla disponibilità della Caserma IV Novembre di
Ostia di fornire vitto e alloggio per i frequentatori rispettivamente
del 1° corso centralizzato informativo “servizio concorrenza
e mercato” per ispettori (radiomessaggio 270587) e del 2°
corso centralizzato “qualificazione repressione frodi in
materia accise e imposte consumo” per ispettori (radiomessaggio
n.275693). Il ricorrente, differentemente, è stato mandato
in missione ad Ostia per la frequenza del 29° Corso Superiore
di Polizia Tributaria. Ritiene, quindi, il Collegio che
la risposta contenuta nel citato radiomessaggio n.9334 del
18.09.00 non possa costituire un ragionevole supporto, come
asseritamene sostenuto ex adverso dalla amministrazione
intimata, per la individuazione di alcuna “linea di comportamento
valida per qualsiasi corso gestito dall’Istituto”. Invero,
la norma richiamata riconosce all’Amministrazione, solo
in termini di possibilità, la facoltà di predisporre l’assegnazione
degli avviati ai corsi in sistemazioni allogiative militari.
Ritiene la Sezione che l’esercizio di tale facoltà può essere
legittimamente posta a fondamento di un diniego di rimborso
delle spese di alloggio sostenute da un partecipante, come
nel caso in specie, se ed in quanto tale scelta organizzativa
sia stata esercitata e portata a conoscenza dei destinatari.
Nel caso di specie, viceversa, né il bando di concorso,
né la preventiva circolare esplicativa della procedura concorsuale
in oggetto, n.365128/4120 dell’8.2.2000, nulla prevedono
in merito alla assegnazione di sistemazioni alloggiative
militari in favore dei vincitori. La mancanza di un provvedimento
non solo espresso, ma anche specifico, riferibile ai vincitori
del 29° Concorso Superiore di Polizia Tributaria, notificato
o comunque portato a conoscenza degli stessi, legittima
questi ultimi ad avvalersi della disposizione normativa
di cui all’art.39 comma 4 D.P.R. 395/95, ricorrendone –
come in specie – gli altri presupposti (invio in missione
per un periodo superiore a trenta giorni). Tali considerazioni
trovano, peraltro, conforto nelle stesse determinazioni
successive dell’Amministrazione intimata che, in relazione
ad altri corsi centralizzati e nel successivo bando di concorso
per l’ammissione al 30° Corso Superiore di Polizia Tributaria,
espressamente, ed in modo specifico per ogni singolo corso,
manifesta a priori la scelta per l’assegnazione di sistemazioni
alloggiative militari in favore dei corsisti/vincitori,
ai sensi dell’art.46 comma 9 D.P.R. 254/99. Il ché sarebbe
oltremodo superfluo, ove si accogliesse l’assunto di parte
resistente.
Sostiene l’amministrazione resistente, in motivazione al
provvedimento impugnato e ad ulteriore fondamento del diniego,
di non aver mai rappresentato alcun diverso avviso alla
disponibilità manifestata dalla Caserma IV Novembre, di
cui al radiomessaggio n.9334 cit., nel poter fornire ai
frequentatori dei corsi il vitto e l’alloggio. L’assunto
è palesemente contraddittorio e non può, quindi, essere
accolto. Omette l’Amministrazione, in primo luogo, di evidenziare
che la disponibilità manifestata dalla Caserma IV Novembre
fa espresso riferimento a tutti i frequentatori di due specifici
e differenti corsi, come ampiamente dimostrato. Inoltre,
e a ben concedere, ritiene il Collegio che la mancata rappresentazione
di un diverso avviso da parte dell’Amministrazione non possa
valere ad integrare, specificatamente per il 28° Corso Superiore
di Polizia Tributaria di cui si discute, l’esercizio della
opzione per l’assegnazione dei vincitori in sistemazioni
alloggiative militari ai sensi dell’art.46 comma 9 D.P.R.254/99.
Alla stregua delle superiori argomentazioni le cesure mosse
appaiono fondate e comportano quindi l’illegittimità del
provvedimento impugnato. Il ricorso va quindi accolto per
le motivazioni sopra illustrate e va altresì dichiarato
il diritto del ricorrente al rimborso delle spese di alloggio
sostenute dal mese di Gennaio 2001 al mese di Agosto 2002,
come da prove documentali in atti, oltre alla rivalutazione
monetaria ed agli interessi legali, da calcolarsi a termini
delle disposizioni vigenti in materia.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Sezione prima accoglie il ricorso in epigrafe
e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara il diritto del ricorrente al rimborso delle somme
di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo il 22 febbraio 2005,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Cosimo Di Paola, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,
Angelo Pirrone, Segretario.
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Depositata in Segreteria il 14/03/2005
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