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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 14 marzo 2005 n. 368
Pres. Giallombardo, Est. Valenti
Vezzoli Patrizio contro Ministero dell’Economia


Pubblico Impiego – Militari Guardia di Finanza - Missione superiore a trenta giorni – Disponibilità dell’Amministrazione alla predisposizione di accasermamento – Provvedimento esplicito – Necessità – Assenza di tale provvedimento – Possibilità stipula contratto locazione – Rimborso canoni – Consentito.

In tema di trattamento di missione superiore a trenta giorni degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, la mancanza di un provvedimento esplicito dell’Amministrazione in ordine alla predisposizione di un servizio di alloggio o accasermamento, specifico per la relativa missione e portato a conoscenza del destinatario, legittima il militare a stipulare, per tutta la durata della missione, un contratto di locazione di un immobile entro i limiti stabiliti dal D.P.R. 396/95 e a richiedere il rimborso dei relativi canoni.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 368-05 Reg. Sent.
N. 86 Reg. Gen.
ANNO 2003

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Prima

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 86/2003 proposto da

 

VEZZOLI Patrizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Catalano e Alfredo Foti del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell’avv.to Tiziana Milana sito in Via Noto 12;

 

C O N T R O

 

- il Ministero dell’Economia, in persona del Ministro pro-tempore;

 

- il Dirigente del Servizio Amministrativo, Divisione I, Comando generale della Guardia di Finanza, dott. Gaetano Campagna;
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati;

 

per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente del Servizio Amministrativo, Divisione I Comando Generale della Guardia di Finanza n.301521/62130 del 02.09.2002 notificato il 14.10.2002, con cui è stata rigettata l’istanza di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente durante la frequenza del 29° corso superiore di Polizia tributaria;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 11/12/2002 e depositato il 08/01/2003;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 22/02/2005 il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presenti in udienza l’avv.to Antonio Catalano, per il ricorrente e l’Avv.to dello Stato G. Nobile, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, militare della Guardia di Finanza con il grado di T. Colonnello, espone quanto segue:
- di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n.10 ufficiali in s.p.e. del Ruolo normale della Guardia di Finanza al 29° corso superiore di polizia tributaria, indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza con Foglio d’Ordine n.9 del 28-02-2000;
- di essere stato mandato, in qualità di vincitore, dal 28/09/2000 e per tutta la durata del corso biennale di cui in epigrafe, in missione ad Ostia (RM), sede della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, dove il successivo 2 ottobre aveva inizio il primo anno accademico;
- in mancanza di un provvedimento espresso di accasermamento o di assegnazione di alloggio gratuito, di avere stipulato, con decorrenza 10 gennaio 2001, un contratto di locazione di un immobile, regolarmente registrato, con canone mensile di £.1.500.000;
- di aver richiesto, con nota del 10 gennaio 2002 (reiterata con le successive note del 10 maggio e del 01 luglio 2002), il rimborso delle spese sostenute per la locazione dell’immobile in premessa, ai sensi dell’art.39 comma 2 D.P.R.396/95; richiesta non accolta con provvedimento n.301521/62130 del 02 settembre 2002.
Avverso tale rigetto parte ricorrente ha proposto gravame, chiedendone l’annullamento deducendo le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 39 comma 4 D.P.R.395/95 e 46 comma 9 D.P.R. 254/99 – Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, contraddizione e difetto di motivazione, illogicità manifesta.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di alloggio sostenute dal ricorrente atteso che lo stesso è stato mandato in missione ad Ostia per un periodo superiore ai trenta giorni e, comunque, per tutta la durata del 29° corso superiore di polizia tributaria. Inoltre, nessun provvedimento relativo ad alcuna opzione fatta dalla Amministrazione in ordine all’accasermamento o alla fruizione gratuita di vitto ed alloggio dei corsisti è stato mai notificato al ricorrente.
Ha chiesto, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, con ogni conseguenza anche sul riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di alloggio sostenute, maggiorate degli interessi maturati e della rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà di quantificare; con vittoria di spese ed onorari.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Avvocatura dello Stato che, con memoria ritualmente depositata, in udienza, ha affermato la legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo pertanto il rigetto dei ricorso, col favore delle spese.
Alla pubblica udienza del 22.02.2005, su richiesta delle parti, che hanno insistito sulle rispettive conclusioni, il ricorso è stato posto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e va quindi accolto per le considerazioni di cui appresso.
Si premette che la disciplina della materia delle missioni degli appartenenti alla Guardia di Finanza è racchiusa, tra le altre e per quanto qui rileva, nell’art.39 comma 4 D.P.R. 395/95 a mente del quale “a decorrere dal 1° settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L.1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti.(…). La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.” Inoltre, l’art.46 comma 9 D.P.R.254/99 dispone che “ l'Amministrazione, in caso di frequenza di corsi può disporre l'assegnazione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermamento”.
Ebbene, dall’applicazione delle norme richiamate discende che al personale della Guardia di Finanza, mandato in missione per un periodo superiore ai trenta giorni, ove l’Amministrazione non sia in grado di assicurare vitto e alloggio e non predisponga alcunché in ordine all’accasermamento, è consentito di stipulare contratti di locazione di immobili e richiedere il rimborso dei relativi canoni, purché il contratto di locazione sia registrato ed il relativo canone mensile non sia superiore a £.1.500.000 (oggi € 774,69).
Nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione dell’istituto stante che, dalla documentazione versata in atti, il bando di concorso nulla prevede in merito all’accasermamento o alla possibilità di fruire, da parte dei vincitori, di vitto e alloggio gratuito; nulla è stato comunicato ai vincitori, ed in species al ricorrente, in relazione alla predisposizione di un servizio di accasermamento.
Dello stesso avviso, per quanto qui rileva, è, peraltro, l’Ufficio del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo per gli Istituti di Istruzione di Ostia che, nel trasmettere l’istanza del ricorrente, esprime parere favorevole all’accoglimento della stessa, riconoscendo la sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto richiesti dalla normativa (nota 6406 del 13.03.02).
Diversamente opinando, il provvedimento di non accoglimento della istanza di rimborso dei canoni di locazione, qui impugnato, è unicamente motivato sulla presunta ed asserita predisposizione, ai sensi dell’art.46 comma 9 D.P.R. 254/99, di un servizio di accasermamento messo a disposizione dalla Caserma IV Novembre del lido di Ostia con radiomessaggio n.9334 del 18/09/00: sostiene l’Amministrazione resistente che il radiomessaggio “individua una linea di comportamento che può considerarsi valida per qualunque corso gestito dall’Istituto”.
L’assunto non può essere condiviso. Come peraltro dimostrato da parte ricorrente, con la documentazione versata in atti, il radiomessaggio in oggetto costituisce specifica risposta, come attestato espressamente nell’oggetto, a delle puntuali e circostanziate richieste, fatte dall’Amministrazione con i radiomessaggi n.270587 del 12.09.00 e n.275693 del 15.09.00, in merito alla disponibilità della Caserma IV Novembre di Ostia di fornire vitto e alloggio per i frequentatori rispettivamente del 1° corso centralizzato informativo “servizio concorrenza e mercato” per ispettori (radiomessaggio 270587) e del 2° corso centralizzato “qualificazione repressione frodi in materia accise e imposte consumo” per ispettori (radiomessaggio n.275693). Il ricorrente, differentemente, è stato mandato in missione ad Ostia per la frequenza del 29° Corso Superiore di Polizia Tributaria. Ritiene, quindi, il Collegio che la risposta contenuta nel citato radiomessaggio n.9334 del 18.09.00 non possa costituire un ragionevole supporto, come asseritamene sostenuto ex adverso dalla amministrazione intimata, per la individuazione di alcuna “linea di comportamento valida per qualsiasi corso gestito dall’Istituto”. Invero, la norma richiamata riconosce all’Amministrazione, solo in termini di possibilità, la facoltà di predisporre l’assegnazione degli avviati ai corsi in sistemazioni allogiative militari. Ritiene la Sezione che l’esercizio di tale facoltà può essere legittimamente posta a fondamento di un diniego di rimborso delle spese di alloggio sostenute da un partecipante, come nel caso in specie, se ed in quanto tale scelta organizzativa sia stata esercitata e portata a conoscenza dei destinatari. Nel caso di specie, viceversa, né il bando di concorso, né la preventiva circolare esplicativa della procedura concorsuale in oggetto, n.365128/4120 dell’8.2.2000, nulla prevedono in merito alla assegnazione di sistemazioni alloggiative militari in favore dei vincitori. La mancanza di un provvedimento non solo espresso, ma anche specifico, riferibile ai vincitori del 29° Concorso Superiore di Polizia Tributaria, notificato o comunque portato a conoscenza degli stessi, legittima questi ultimi ad avvalersi della disposizione normativa di cui all’art.39 comma 4 D.P.R. 395/95, ricorrendone – come in specie – gli altri presupposti (invio in missione per un periodo superiore a trenta giorni). Tali considerazioni trovano, peraltro, conforto nelle stesse determinazioni successive dell’Amministrazione intimata che, in relazione ad altri corsi centralizzati e nel successivo bando di concorso per l’ammissione al 30° Corso Superiore di Polizia Tributaria, espressamente, ed in modo specifico per ogni singolo corso, manifesta a priori la scelta per l’assegnazione di sistemazioni alloggiative militari in favore dei corsisti/vincitori, ai sensi dell’art.46 comma 9 D.P.R. 254/99. Il ché sarebbe oltremodo superfluo, ove si accogliesse l’assunto di parte resistente.
Sostiene l’amministrazione resistente, in motivazione al provvedimento impugnato e ad ulteriore fondamento del diniego, di non aver mai rappresentato alcun diverso avviso alla disponibilità manifestata dalla Caserma IV Novembre, di cui al radiomessaggio n.9334 cit., nel poter fornire ai frequentatori dei corsi il vitto e l’alloggio. L’assunto è palesemente contraddittorio e non può, quindi, essere accolto. Omette l’Amministrazione, in primo luogo, di evidenziare che la disponibilità manifestata dalla Caserma IV Novembre fa espresso riferimento a tutti i frequentatori di due specifici e differenti corsi, come ampiamente dimostrato. Inoltre, e a ben concedere, ritiene il Collegio che la mancata rappresentazione di un diverso avviso da parte dell’Amministrazione non possa valere ad integrare, specificatamente per il 28° Corso Superiore di Polizia Tributaria di cui si discute, l’esercizio della opzione per l’assegnazione dei vincitori in sistemazioni alloggiative militari ai sensi dell’art.46 comma 9 D.P.R.254/99.
Alla stregua delle superiori argomentazioni le cesure mosse appaiono fondate e comportano quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso va quindi accolto per le motivazioni sopra illustrate e va altresì dichiarato il diritto del ricorrente al rimborso delle spese di alloggio sostenute dal mese di Gennaio 2001 al mese di Agosto 2002, come da prove documentali in atti, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da calcolarsi a termini delle disposizioni vigenti in materia.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara il diritto del ricorrente al rimborso delle somme di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo il 22 febbraio 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Cosimo Di Paola, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,
Angelo Pirrone, Segretario.

 

Depositata in Segreteria il 14/03/2005

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