| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 14 marzo 2005
n. 366
Pres. Giallombardo, Est. Valenti
Manno Francesco contro Ministero della Giustizia |
|
1. Pubblico Impiego – Sanzione disciplinare
– Destituzione – Termini per inizio e conclusione procedimento
disciplinare a seguito di sentenza penale di condanna –
Cumulo termini
|
| |
|
2. Pubblico impiego – Destituzione a seguito
di sentenza penale di condanna con rito del patteggiamento
– Autonoma rilevanza dei fatti sul piano disciplinare -
Necessità
|
|
1. Ai fini dell’applicazione della sanzione
disciplinare della destituzione a seguito di sentenza penale
di condanna, alla Pubblica Amministrazione è attribuito
un termine di centottanta giorni per l’avvio del procedimento
disciplinare, decorrente dalla data in cui la P.A. ha avuto
notizia della sentenza irrevocabile di condanna, ed un ulteriore
termine di novanta giorni, decorrente dalla scadenza virtuale
del primo, per la sua conclusione di modo che alla stessa
è riconosciuto un termine complessivo di duecentosettanta
giorni.
|
| |
|
2. Anche se - alla luce dell’art. 653 comma
1 bis c.p.p. (introdotto dall’art. 1della legge 27 marzo
2001, n. 97) - la sentenza penale di condanna emanata a
seguito di applicazione della pena su richiesta (ai sensi
dell’ art. 444 c.p.p.), acquisisce diretta rilevanza nel
procedimento disciplinare per quanto concerne la sussistenza
del fatto e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso,
l’Amministrazione è comunque chiamata ad una autonoma valutazione
dei fatti contestati sotto l’aspetto esclusivamente disciplinare.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 366-05 Reg. Sent.
N. 2215 Reg. Gen.
ANNO 2002
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Prima
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
S E N T E N Z A
|
| |
|
sul ricorso n. 2215/2002 proposto da
|
| |
|
Manno Francesco, già rappresentato
e difeso dall’avv.to Prof. Pietro Virga e successivamente
per nuovo mandato dall’avv.to Girolamo Rubino, presso il
cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Oberdan
5;
|
| |
|
C O N T R O
|
| |
|
il Ministero della Giustizia, Dipartimento
della Amministrazione Penitenziaria, in persona del
Ministro pro-tempore; rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici
di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
|
| |
|
per l'annullamento (previa sospensione)
del Decreto del Capo Dipartimento N.373619/34894, emanato
in data 11.04.02 e notificato il 12/04/2002, con cui è stata
disposta l’irrogazione della sanzione disciplinare della
destituzione dall’impiego;
|
| |
|
Visto il ricorso, notificato il 28/05/2002
e depositato il 06/06/2002 con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura
dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l’ordinanza n.867 del 18/06/2002 con cui è stata respinta
la domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato;
Designato relatore alla pubblica udienza del 28/01/2005
il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Sentiti l’avv.to A. D’Arpa, in sostituzione dell’avv.to
G. Rubino, per il ricorrente e l’Avv.to dello Stato Lidia
La Rocca, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato
e depositato, il ricorrente Manno Francesco, agente del
Corpo della Polizia Penitenziaria, espone quanto segue:
- di essere stato sottoposto a procedimento penale per il
reato di cui all’art.314 comma 2 C.P., per aver sottratto
la somma di £.4.233.000 (pari a €.2186,16) dalla cassa tabacchi
dello spaccio della casa Circondariale di Palermo Pagliarelli,
di cui lo stesso aveva la disponibilità per ragioni di servizio
nella qualità di responsabile; somma successivamente restituita,
come da dichiarazione del Direttore dell’Istituto penitenziario
versata in atti;
- di essere stato condannato per il reato ascritto alla
pena di mesi 2 e giorni venti di reclusione a seguito di
patteggiamento ex art.444 C.P., con concessione dei benefici
di legge delle attenuanti generiche, sospensione della pena
e senza applicazione della sanzione accessoria della interdizione
dai pubblici uffici, giusta sentenza del G.U.P. del Tribunale
di Palermo 14.06.01 n.871/01;
- di essere stato sottoposto, per i medesimi fatti, a procedimento
disciplinare, giusto atto di contestazione degli addebiti
del 20.09.01;
- di avere avuto irrogata, in esito a detto procedimento,
la sanzione disciplinare della destituzione dall’impiego,
giusto decreto del Capo Dipartimento N.373619/34894 del
11.04.02, notificato il 12/04/2002.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto
gravame, chiedendone l’annullamento – previa sospensiva
– deducendo le seguenti censure:
|
| |
|
1) Violazione dell’art.9, 2° comma della
L. / Febbraio 1990 n.19 - Violazione dell’art.6, 4° comma
del D.Lgs 30 ottobre 1992 n.449 – Eccesso di potere sotto
il profilo dello sviamento.
Dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza
della intervenuta sentenza penale, il procedimento disciplinare
deve essere concluso entro il termine – pacificamente ritenuto
perentorio – di novanta giorni. Nella specie l’Amministrazione
ha avuto conoscenza della intervenuta sentenza sin dal 20
settembre 2001, data di avvio del procedimento disciplinare
di che trattasi. Quindi, alla data del 11.04.2002 l’Amministrazione
era già decaduta dal potere di irrogare la sanzione disciplinare
della destituzione dall’impiego.
|
| |
|
2) Violazione dell’art.6, 3° comma lett.a)
D.Lgs 30 ottobre 1992 n.449 – Eccesso di potere sotto il
profilo del difetto di motivazione.
(per evidente errore materiale nel ricorso si fa riferimento
al D.Lgs 30 ottobre 1992 n.447 in luogo del D.Lgs. 30 ottobre
1992 n.449)
L’irrogazione della sanzione della destituzione è stata
irrogata sul solo presupposto fattuale della intervenuta
sentenza penale di condanna, senza tenere in alcun modo
conto le circostanze attenuanti e gli altri elementi emersi
in istruttoria disciplinare. Invero, la Giurisprudenza amministrativa
ha affermato che nel procedimento disciplinare successivo
a giudizio penale, l’amministrazione “è tenuta a valutare
autonomamente gli elementi di fatto che sono stati presi
in esame dal giudice penale, sia allo scopo di accertare
l’esistenza dell’illecito disciplinare, sia allo scopo di
valutarne, con autonomia di giudizio, l’eventuale gravità”
(CdS VI sez. 23 febbraio 1999 n.188).
|
| |
|
3) Violazione dell’art.16, 4°comma del D.Lgs
30 ototbre 1992 n.449 – Eccesso di potere sotto il profilo
del difetto di motivazione.
Nel procedere all’irrogazione di una sanzione disciplinare
l’Amministrazione deve rendere noti i precedenti disciplinari
e di servizio dell’inquisito. Nel caso di specie, non c’è
traccia di detta valutazione nel provvedimento impugnato.
|
| |
|
4) Violazione dell’art.6 lett d) del D.Lgs
30 ottobre 1992 n,449 – Violazione della art.314 cod. pen.
- Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà
e dello sviamento.
La norma richiamata dispone che la sanzione della destituzione
può essere irrogata “per dolosa violazione dei doveri che
abbia arrecato grave pregiudizio alla amministrazione penitenziaria”.
Detta ipotesi non è riscontrabile nella evenienza in argomento,
stante la restituzione integrale della somma sottratta dal
ricorrente, di cui lo stesso intendeva fare un uso solo
momentaneo. Non appare, peraltro, essere stata tenuta nel
debito conto la corretta qualificazione giuridica del fatto
contestato in sede penale: il ricorrente è stato condannato
per la fattispecie di cui all’art.314 comma 2 c.p., peculato
d’uso, e non per la più grave ipotesi di peculato proprio
di cui al comma 1 stesso articolo. Il G.U.P. ha inoltre
concesso le attenuanti generiche, la sospensione condizionale
della pena e non ha ritenuto di dover applicare la sanzione
accessoria della interdizione dai pubblici uffici.
Fissata la camera di consiglio del 18.06.2002 per la trattazione
della domanda cautelare, l’istanze di sospensione è state
respinta.
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento
impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Con Ordinanza presidenziale istruttoria n.529/02 del 30.08.2002,
il Ministero della Giustizia è stato onerato del deposito,
presso la segreteria della Sezione, entro il termine di
60 giorni, della delibera del Consiglio centrale di disciplina
del 14 febbraio 2002 e di tutti gli altri atti del procedimento
disciplinare conclusosi con l’irrogazione della sanzione
della destituzione nei confronti del ricorrente Manno Francesco;
ordinanza eseguita in data 04.10.2002 Prot.12656.
Alla Camera di consiglio del 18.06.02, per resistere al
ricorso, si è costituita l’Avvocatura dello Stato che, con
successiva memoria ritualmente depositata, ha affermato
la legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo pertanto
il rigetto del gravame, col favore delle spese.
Parte ricorrente ha controdedotto, con memoria nei termini,
insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18.01.2005 su richiesta delle
parti, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni,
il ricorso è stato posto in decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Il ricorso è infondato e va quindi respinto
per le argomentazioni di cui appresso.
|
| |
|
1. Lamenta parte ricorrente, con il primo
motivo di gravame, che l’Amministrazione intimata, nel momento
della irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione,
ai sensi dell’art.6 4° comma del D.Lgs 449/92 (riproduttivo,
sul punto, dell’art.9 cpv. L.19/90), fosse già decaduta
dal relativo potere, considerato l’infruttuoso decorso del
termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla acquisita
conoscenza della sentenza penale irrevocabile di condanna.
L’assunto non ha pregio. Invero il comma 4 art.6 D.Lgs.449/92,
riproduttivo dell’art.9 cpv L.19/90, prevede espressamente
che “la destituzione per le cause di cui al comma 3 è inflitta
all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere
proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data
in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza
irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui
è stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza
o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni”.
La perentorietà dei termini sopra menzionati dalla norma
in esame è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza e
non è oggetto di espressa contestazione. Orbene, ritiene
il Collegio che le due parti della norma richiamata non
possano essere scisse, come invece sostiene parte ricorrente.
Invero, il principio desumibile dal combinato disposto delle
norme in esame, come peraltro evidenziato dalla difesa erariale,
muove nel senso di riconoscere alla Amministrazione procedente
due diversi termini: uno di centottanta giorni, per l’inizio
del procedimento disciplinare, decorrente dal momento della
conoscenza della intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;
ed un secondo di novanta giorni, per la conclusione definitiva
del procedimento, decorrente dallo scadere del primo. In
altre parole, all’Amministrazione è attribuito, per l’irrogazione
della sanzione disciplinare della destituzione a seguito
di sentenza penale di condanna, un arco temporale di complessivi
270 giorni per l’inizio e la conclusione del procedimento
disciplinare (cfr. CdS, Sez. VI, 16.11.2000 n.6127). In
tal senso depongono argomenti sia letterali, legati alla
norma, sia logici che giurisprudenziali. Diversamente opinando,
volendo cioè attribuire – come fa parte ricorrente – diverso
ed autonomo valore al il primo termine iniziale di 180 giorni,
“sussisterebbe una vistosa sproporzione, priva di giustificazione,
rispetto al termine successivo, dentro il quale dovrebbero
essere compiuti una pluralità di operazioni e di adempimenti
che impegnano in sequenza più organi ed uffici (CdS Ad.
Plen. n.4 del 25.01.2000).
Non appare condivisibile l’assunto di parte ricorrente,
esposto in memoria, volto a dar prova di un asserito mutamento
giurisprudenziale sulla normativa in questione richiamando
la sentenza del Consiglio di Stato, sez.VI n.2635/2002 nella
parte in cui stabilisce che “il termine di 90 giorni stabilito
dal citato art.9 comma 2 L.7 febbraio 1990 n.19 per la conclusione
del procedimento disciplinare comincia a decorrere dalla
data in cui e stato notificato l’atto di contestazione degli
addebiti”. Il rilievo formulato appare infondato e deve,
di conseguenza, essere disatteso. La sentenza da ultimo
richiamata, infatti, non contiene alcun nuovo principio
che possa valere quale mutamento giurisprudenziale nel rapporto
tra i due termini assegnati dalla norma all’Amministrazione
per l’inizio e la conclusione del procedimento disciplinare.
Invero, il Consiglio di Stato, in quella sentenza, si limita
a ribadire la natura squisitamente recettizia dell’atto
di contestazione degli addebiti, in relazione al quale occorre
fare riferimento non alla data della sua emanazione, ma
a quello della sua notifica.
Ritiene il Collegio che la mancanza di un revirement giurisprudenziale
è confermata dalla stessa sezione VI del Consiglio di Stato
che, intervenendo nuovamente sul punto, ha ribadito che
“il termine di 90 giorni, di cui al citato art. 9 comma
2 l. 7 febbraio 1990 n. 19, ha natura perentoria e inizia
a decorrere non dalla data dell'effettivo avvio del procedimento
disciplinare, ma dalla scadenza dei primi 180 giorni dalla
data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
irrevocabile di condanna, previsti dalla prima parte del
comma 2 dell'art. 9 per l'inizio o la prosecuzione del procedimento
disciplinare” (Consiglio Stato, sez. VI, 29 aprile 2003,
n. 2167).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, da ultimo,
sancito in modo inequivocabile che “l’art.9 comma 2° della
legge 19.90 va interpretato nel senso onde l’Amministrazione
procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare
nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni
da quando ha avuto notizia della condanna penale del dipendente
incolpato. Tale termine complessivo si ricava sommando al
termine di 180 giorni imposto per l’inizio del procedimento
disciplinare (e decorrente dalla ridetta notizia) quello
di “successivi” 90 giorni imposto appunto per la conclusione
del procedimento disciplinare. Né rileva che la sequenza
disciplinare abbia avuto concreto inizio (giusta contestazione
degli addebiti) prima del 180° giorno dalla intervenuta
conoscenza della condanna penale irrevocabile, decorrendo
il termine “finale” di 90 giorni dalla scadenza “virtuale”
dei 180 giorni previsti per l’avvio del procedimento, e
non già dall’effettivo inizio del medesimo da parte della
p.a. agente”.(Consiglio Stato Ad. Plen., 14 gennaio 2004,
n. 1).
Nel caso in esame l’Amministrazione intimata – come da documentazione
in atti – ha avuto conoscenza della intervenuta sentenza
penale di condanna sin dal 29/08/01 (data in cui è pervenuta
dalla Procura della Repubblica di Palermo copia della sentenza
di condanna). Il procedimento disciplinare è stato avviato
in data 20.09.2001 con contestazione degli addebiti. A conclusione
di un lungo iter istruttorio, in data 11.04.2002 è stata
irrogata la sanzione della destituzione dall’impiego, notificata
il successivo 12.04.2002. Alla luce di quanto in premessa,
i termini previsti dalla norma di cui all’art.6 comma 4
D.Lgs.449/92 sono stati rispettati in quanto il procedimento
disciplinare è iniziato e si è successivamente concluso
entro il periodo complessivo attribuito all’Amministrazione
di 270 giorni: precisamente tra il 29.08.01 e il 12.04.02
intercorrono 226 giorni.
|
| |
|
2. Al fine di valutare gli ulteriori motivi
di gravame, il Collegio ritiene determinante il riferimento
alle risultanze documentali in atti depositati dall’Amministrazione
intimata a seguito di Ordinanza istruttoria presidenziale
del 30.08.2002 n.529.
Il secondo motivo di gravame è infondato. Occorre, innanzi
tutto, premettere che anche la sentenza penale di condanna.
emanata a seguito di patteggiamento ex art.444 c.p.p., acquisisce
diretta rilevanza nel procedimento disciplinare per quanto
concerne la sussistenza del fatto e l’affermazione che l’imputato
lo ha commesso, alla luce dell’art.653 comma 1 bis C.P.P.
introdotto dall’art.1 Lege 27.03.01 n.97. Ciò posto, l’Amministrazione
è comunque chiamata ad una autonoma valutazione dei fatti
contestati sotto l’aspetto esclusivamente disciplinare.
In specie, alla stregua delle risultanze documentali, appare
evidente che l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato,
dopo aver richiamato la sentenza del Tribunale di Palermo,
e con essa i fatti cui la pronuncia si riferisce, ha provveduto
alla loro autonoma valutazione in sede disciplinare in esito
alla quale è pervenuta alla determinazione della irrogazione
della sanzione in oggetto, in ragione della gravità dei
fatti compiuti dal ricorrente. Gli addebiti risultano incompatibili
con lo status di agente di Polizia Penitenziaria, in quanto
manifestano uno scarso senso dell’onore e del senso della
morale, e si pongono, vieppiù, in contrasto con i doveri
assunti con il giuramento prestato all’atto dell’arruolamento
nel Corpo. L’autonoma valutazione in sede disciplinare è
altresì arguibile dalla motivazione del provvedimento impugnato
là dove evidenzia il venir meno, in ragione dei fatti commessi,
del rapporto di fiducia nei confronti del ricorrente: rapporto
di fiducia cui, invece, deve essere inderogabilmente improntato
il servizio, attesa la peculiare attività cui sono chiamati
istituzionalmente gli operatori di Polizia Penitenziaria.
In specie, inoltre, il pregiudizio nel rapporto di fiducia
risulta aggravato nelle ipotesi in cui “a commettere i fatti
sia stato un poliziotto penitenziario che per la qualifica
rivestita in funzione dell’anzianità di servizio e per la
stima e la fiducia accordatagli, era stato prescelto per
un servizio di particolare responsabilità quale è lo Spaccio
di un istituto penitenziario”. Ciò posto, ritiene il Collegio
che risulta ampiamente provata l’autonoma valutazione fatta
dall’Amministrazione, sotto l’aspetto prettamente disciplinare,
della gravità degli addebiti contestai al ricorrente che
hanno condotto alla irrogazione della sanzione in oggetto.
|
| |
|
3. Anche il terzo motivo di gravame risulta
privo di fondamento.
Lamenta il ricorrente la violazione dell’art.16 comma 4
D.Lgs n.449/92 in quanto in sede di Consiglio Centrale di
Disciplina non sono stati resi noti i precedenti disciplinari
e di servizio dell’inquisito. L’assunto è palesemente infondato.
Il provvedimento impugnato richiama, costituendone parte
integrante, agli atti dell’intervenuto procedimento disciplinare.
Ebbene, risulta dai documenti versati in atti che il Consiglio
Centrale di Disciplina, nella seduta del 14.02.02 – cui
peraltro era presente lo stesso ricorrente assistito da
difesa - a conclusione dell’iter istruttorio, al fine di
deliberare in merito alla proposta da proporre al Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, “esamina
il foglio matricolare da cui risulta che l’incolpato è stato
destinatario di tre provvedimenti di deplorazione, di cui
uno con applicazione in aggiunta della pena pecuniaria nella
misura di 5/30, e di censura”. Nel procedere in ordine alla
formulazione della proposta della irrogazione della destituzione,
cui peraltro perviene alla unanimità, il Consiglio Centrale
di Disciplina dà atto di aver esaminato e valutato opportunamente
i precedenti disciplinari e di servizio del ricorrente.
|
| |
|
4. L’ultimo motivo di gravame risulta altrettanto
infondato.
Non può trovare accoglimento l’assunto di parte ricorrente
volto a sostenere la mancanza di un grave pregiudizio per
l’amministrazione, condizione necessaria per l’eventuale
irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione,
dalla circostanza che la somma sottratta (per un uso solamente
momentaneo) sia stata successivamente restituita, come ampiamente
documentato in atti e nella sentenza penale di condanna.
Invero, ritiene il Collegio che il pregiudizio di cui alla
norma in commento non possa essere configurato solo in termini
prettamente econonico/patrimoniali. Come ex adverso sostiene
la difesa erariale in memoria, il pregiudizio dell’amministrazione
deve essere misurato anche in relazione al danno all’immagine
(species del danno erariale) e alla perdita di prestigio
derivato dalla gravità del comportamento posto in essere
dal ricorrente, “innegabilmente lesiva dell’opinione pubblica,
la quale si attende da chi indossa una divisa ed ha prestato
solenne giuramento, uno stile consono a tale stato giuridico,
diretto a rappresentare, a difendere e a fa rispettare lo
Stato”. Sotto questo assorbente profilo, appare indubbio
al Collegio che, malgrado la riparazione del danno economico
effettuata con la restituzione della somma indebitamente
sottratta, permanga nella specie l’ulteriore e specifico
aspetto di grave pregiudizio dell’immagine della P.A. resistente:
si integrano così gli estremi per l’applicazione della norma
di cui all’art.6 lett. d) D.Lgs n.449/92. Invero, anche
in sede di accertamento penale, pur avendo il G.U.P. dato
atto della restituzione della somma sottratta e condannando
l’imputato per la più lieve fattispecie di peculato d’uso
ex 314 c.2 C.P., assume una sua autonoma ed indiretta rilevanza
anche il grave danno all’immagine impartito all’amministrazione
resistente: ciò è desumibile anche dalla trasmissione degli
atti alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art.
6 L.27.2.2001 n.97 che, pur costituendo ormai un obbligo
per il Giudice Penale nei casi di condanna di un pubblico
dipendente per reati contro la pubblica amministrazione,
è comunque sentore della sussistenza - accanto ad un danno
patrimoniale - altresì di un danno all’immagine, autonomamente
valutabile e foriero di autonoma responsabilità. Appare,
peraltro, contraddittoria la richiesta di parte ricorrente
volta da un lato a censurare in modo infondato – come emerso
in motivazione - il provvedimento impugnato in quanto asseritamene
emanato solo in base al presupposto formale della intervenuta
sentenza penale di condanna, senza autonoma valutazione
dei fatti sotto l’aspetto prettamente disciplinare; e dall’altro
chiedere invece una corretta valutazione dei fatti così
come emersi in sentenza, attesa la derubricazione della
fattispecie contestata del reato di peculato d’uso ex comma
2 art.314 c.p. in luogo della più grave ipotesi di peculato
proprio di cui al comma 1 stesso articolo.
Alla stregua delle superiori argomentazioni il provvedimento
impugnato resiste alle censure mosse da parte ricorrente
e risulta quindi legittimo. Il ricorso va quindi respinto
in quanto infondato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese del giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Sezione prima respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Palermo il 28 Gennaio 2005,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Cosimo Di Paola, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,
Angelo Pirrone, Segretario.
|
| |
|
Depositata in Segreteria il 14/03/2005
|
|