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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 14 marzo 2005 n. 366
Pres. Giallombardo, Est. Valenti
Manno Francesco contro Ministero della Giustizia


1. Pubblico Impiego – Sanzione disciplinare – Destituzione – Termini per inizio e conclusione procedimento disciplinare a seguito di sentenza penale di condanna – Cumulo termini

 

2. Pubblico impiego – Destituzione a seguito di sentenza penale di condanna con rito del patteggiamento – Autonoma rilevanza dei fatti sul piano disciplinare - Necessità

1. Ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare della destituzione a seguito di sentenza penale di condanna, alla Pubblica Amministrazione è attribuito un termine di centottanta giorni per l’avvio del procedimento disciplinare, decorrente dalla data in cui la P.A. ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna, ed un ulteriore termine di novanta giorni, decorrente dalla scadenza virtuale del primo, per la sua conclusione di modo che alla stessa è riconosciuto un termine complessivo di duecentosettanta giorni.

 

2. Anche se - alla luce dell’art. 653 comma 1 bis c.p.p. (introdotto dall’art. 1della legge 27 marzo 2001, n. 97) - la sentenza penale di condanna emanata a seguito di applicazione della pena su richiesta (ai sensi dell’ art. 444 c.p.p.), acquisisce diretta rilevanza nel procedimento disciplinare per quanto concerne la sussistenza del fatto e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso, l’Amministrazione è comunque chiamata ad una autonoma valutazione dei fatti contestati sotto l’aspetto esclusivamente disciplinare.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 366-05 Reg. Sent.
N. 2215 Reg. Gen.
ANNO 2002

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Prima

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 2215/2002 proposto da

 

Manno Francesco, già rappresentato e difeso dall’avv.to Prof. Pietro Virga e successivamente per nuovo mandato dall’avv.to Girolamo Rubino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Oberdan 5;

 

C O N T R O

 

il Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro-tempore; rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;

 

per l'annullamento (previa sospensione)
del Decreto del Capo Dipartimento N.373619/34894, emanato in data 11.04.02 e notificato il 12/04/2002, con cui è stata disposta l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dall’impiego;

 

Visto il ricorso, notificato il 28/05/2002 e depositato il 06/06/2002 con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista l’ordinanza n.867 del 18/06/2002 con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Designato relatore alla pubblica udienza del 28/01/2005 il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Sentiti l’avv.to A. D’Arpa, in sostituzione dell’avv.to G. Rubino, per il ricorrente e l’Avv.to dello Stato Lidia La Rocca, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente Manno Francesco, agente del Corpo della Polizia Penitenziaria, espone quanto segue:
- di essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art.314 comma 2 C.P., per aver sottratto la somma di £.4.233.000 (pari a €.2186,16) dalla cassa tabacchi dello spaccio della casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, di cui lo stesso aveva la disponibilità per ragioni di servizio nella qualità di responsabile; somma successivamente restituita, come da dichiarazione del Direttore dell’Istituto penitenziario versata in atti;
- di essere stato condannato per il reato ascritto alla pena di mesi 2 e giorni venti di reclusione a seguito di patteggiamento ex art.444 C.P., con concessione dei benefici di legge delle attenuanti generiche, sospensione della pena e senza applicazione della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici, giusta sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo 14.06.01 n.871/01;
- di essere stato sottoposto, per i medesimi fatti, a procedimento disciplinare, giusto atto di contestazione degli addebiti del 20.09.01;
- di avere avuto irrogata, in esito a detto procedimento, la sanzione disciplinare della destituzione dall’impiego, giusto decreto del Capo Dipartimento N.373619/34894 del 11.04.02, notificato il 12/04/2002.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto gravame, chiedendone l’annullamento – previa sospensiva – deducendo le seguenti censure:

 

1) Violazione dell’art.9, 2° comma della L. / Febbraio 1990 n.19 - Violazione dell’art.6, 4° comma del D.Lgs 30 ottobre 1992 n.449 – Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
Dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza della intervenuta sentenza penale, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine – pacificamente ritenuto perentorio – di novanta giorni. Nella specie l’Amministrazione ha avuto conoscenza della intervenuta sentenza sin dal 20 settembre 2001, data di avvio del procedimento disciplinare di che trattasi. Quindi, alla data del 11.04.2002 l’Amministrazione era già decaduta dal potere di irrogare la sanzione disciplinare della destituzione dall’impiego.

 

2) Violazione dell’art.6, 3° comma lett.a) D.Lgs 30 ottobre 1992 n.449 – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.
(per evidente errore materiale nel ricorso si fa riferimento al D.Lgs 30 ottobre 1992 n.447 in luogo del D.Lgs. 30 ottobre 1992 n.449)
L’irrogazione della sanzione della destituzione è stata irrogata sul solo presupposto fattuale della intervenuta sentenza penale di condanna, senza tenere in alcun modo conto le circostanze attenuanti e gli altri elementi emersi in istruttoria disciplinare. Invero, la Giurisprudenza amministrativa ha affermato che nel procedimento disciplinare successivo a giudizio penale, l’amministrazione “è tenuta a valutare autonomamente gli elementi di fatto che sono stati presi in esame dal giudice penale, sia allo scopo di accertare l’esistenza dell’illecito disciplinare, sia allo scopo di valutarne, con autonomia di giudizio, l’eventuale gravità” (CdS VI sez. 23 febbraio 1999 n.188).

 

3) Violazione dell’art.16, 4°comma del D.Lgs 30 ototbre 1992 n.449 – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.
Nel procedere all’irrogazione di una sanzione disciplinare l’Amministrazione deve rendere noti i precedenti disciplinari e di servizio dell’inquisito. Nel caso di specie, non c’è traccia di detta valutazione nel provvedimento impugnato.

 

4) Violazione dell’art.6 lett d) del D.Lgs 30 ottobre 1992 n,449 – Violazione della art.314 cod. pen. - Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e dello sviamento.
La norma richiamata dispone che la sanzione della destituzione può essere irrogata “per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio alla amministrazione penitenziaria”. Detta ipotesi non è riscontrabile nella evenienza in argomento, stante la restituzione integrale della somma sottratta dal ricorrente, di cui lo stesso intendeva fare un uso solo momentaneo. Non appare, peraltro, essere stata tenuta nel debito conto la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato in sede penale: il ricorrente è stato condannato per la fattispecie di cui all’art.314 comma 2 c.p., peculato d’uso, e non per la più grave ipotesi di peculato proprio di cui al comma 1 stesso articolo. Il G.U.P. ha inoltre concesso le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e non ha ritenuto di dover applicare la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici.
Fissata la camera di consiglio del 18.06.2002 per la trattazione della domanda cautelare, l’istanze di sospensione è state respinta.
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Con Ordinanza presidenziale istruttoria n.529/02 del 30.08.2002, il Ministero della Giustizia è stato onerato del deposito, presso la segreteria della Sezione, entro il termine di 60 giorni, della delibera del Consiglio centrale di disciplina del 14 febbraio 2002 e di tutti gli altri atti del procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione della sanzione della destituzione nei confronti del ricorrente Manno Francesco; ordinanza eseguita in data 04.10.2002 Prot.12656.
Alla Camera di consiglio del 18.06.02, per resistere al ricorso, si è costituita l’Avvocatura dello Stato che, con successiva memoria ritualmente depositata, ha affermato la legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo pertanto il rigetto del gravame, col favore delle spese.
Parte ricorrente ha controdedotto, con memoria nei termini, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18.01.2005 su richiesta delle parti, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni, il ricorso è stato posto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato e va quindi respinto per le argomentazioni di cui appresso.

 

1. Lamenta parte ricorrente, con il primo motivo di gravame, che l’Amministrazione intimata, nel momento della irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, ai sensi dell’art.6 4° comma del D.Lgs 449/92 (riproduttivo, sul punto, dell’art.9 cpv. L.19/90), fosse già decaduta dal relativo potere, considerato l’infruttuoso decorso del termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla acquisita conoscenza della sentenza penale irrevocabile di condanna.
L’assunto non ha pregio. Invero il comma 4 art.6 D.Lgs.449/92, riproduttivo dell’art.9 cpv L.19/90, prevede espressamente che “la destituzione per le cause di cui al comma 3 è inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui è stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni”. La perentorietà dei termini sopra menzionati dalla norma in esame è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza e non è oggetto di espressa contestazione. Orbene, ritiene il Collegio che le due parti della norma richiamata non possano essere scisse, come invece sostiene parte ricorrente. Invero, il principio desumibile dal combinato disposto delle norme in esame, come peraltro evidenziato dalla difesa erariale, muove nel senso di riconoscere alla Amministrazione procedente due diversi termini: uno di centottanta giorni, per l’inizio del procedimento disciplinare, decorrente dal momento della conoscenza della intervenuta sentenza irrevocabile di condanna; ed un secondo di novanta giorni, per la conclusione definitiva del procedimento, decorrente dallo scadere del primo. In altre parole, all’Amministrazione è attribuito, per l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione a seguito di sentenza penale di condanna, un arco temporale di complessivi 270 giorni per l’inizio e la conclusione del procedimento disciplinare (cfr. CdS, Sez. VI, 16.11.2000 n.6127). In tal senso depongono argomenti sia letterali, legati alla norma, sia logici che giurisprudenziali. Diversamente opinando, volendo cioè attribuire – come fa parte ricorrente – diverso ed autonomo valore al il primo termine iniziale di 180 giorni, “sussisterebbe una vistosa sproporzione, priva di giustificazione, rispetto al termine successivo, dentro il quale dovrebbero essere compiuti una pluralità di operazioni e di adempimenti che impegnano in sequenza più organi ed uffici (CdS Ad. Plen. n.4 del 25.01.2000).
Non appare condivisibile l’assunto di parte ricorrente, esposto in memoria, volto a dar prova di un asserito mutamento giurisprudenziale sulla normativa in questione richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez.VI n.2635/2002 nella parte in cui stabilisce che “il termine di 90 giorni stabilito dal citato art.9 comma 2 L.7 febbraio 1990 n.19 per la conclusione del procedimento disciplinare comincia a decorrere dalla data in cui e stato notificato l’atto di contestazione degli addebiti”. Il rilievo formulato appare infondato e deve, di conseguenza, essere disatteso. La sentenza da ultimo richiamata, infatti, non contiene alcun nuovo principio che possa valere quale mutamento giurisprudenziale nel rapporto tra i due termini assegnati dalla norma all’Amministrazione per l’inizio e la conclusione del procedimento disciplinare. Invero, il Consiglio di Stato, in quella sentenza, si limita a ribadire la natura squisitamente recettizia dell’atto di contestazione degli addebiti, in relazione al quale occorre fare riferimento non alla data della sua emanazione, ma a quello della sua notifica.
Ritiene il Collegio che la mancanza di un revirement giurisprudenziale è confermata dalla stessa sezione VI del Consiglio di Stato che, intervenendo nuovamente sul punto, ha ribadito che “il termine di 90 giorni, di cui al citato art. 9 comma 2 l. 7 febbraio 1990 n. 19, ha natura perentoria e inizia a decorrere non dalla data dell'effettivo avvio del procedimento disciplinare, ma dalla scadenza dei primi 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna, previsti dalla prima parte del comma 2 dell'art. 9 per l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare” (Consiglio Stato, sez. VI, 29 aprile 2003, n. 2167).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, da ultimo, sancito in modo inequivocabile che “l’art.9 comma 2° della legge 19.90 va interpretato nel senso onde l’Amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi duecentosettanta (270) giorni da quando ha avuto notizia della condanna penale del dipendente incolpato. Tale termine complessivo si ricava sommando al termine di 180 giorni imposto per l’inizio del procedimento disciplinare (e decorrente dalla ridetta notizia) quello di “successivi” 90 giorni imposto appunto per la conclusione del procedimento disciplinare. Né rileva che la sequenza disciplinare abbia avuto concreto inizio (giusta contestazione degli addebiti) prima del 180° giorno dalla intervenuta conoscenza della condanna penale irrevocabile, decorrendo il termine “finale” di 90 giorni dalla scadenza “virtuale” dei 180 giorni previsti per l’avvio del procedimento, e non già dall’effettivo inizio del medesimo da parte della p.a. agente”.(Consiglio Stato Ad. Plen., 14 gennaio 2004, n. 1).
Nel caso in esame l’Amministrazione intimata – come da documentazione in atti – ha avuto conoscenza della intervenuta sentenza penale di condanna sin dal 29/08/01 (data in cui è pervenuta dalla Procura della Repubblica di Palermo copia della sentenza di condanna). Il procedimento disciplinare è stato avviato in data 20.09.2001 con contestazione degli addebiti. A conclusione di un lungo iter istruttorio, in data 11.04.2002 è stata irrogata la sanzione della destituzione dall’impiego, notificata il successivo 12.04.2002. Alla luce di quanto in premessa, i termini previsti dalla norma di cui all’art.6 comma 4 D.Lgs.449/92 sono stati rispettati in quanto il procedimento disciplinare è iniziato e si è successivamente concluso entro il periodo complessivo attribuito all’Amministrazione di 270 giorni: precisamente tra il 29.08.01 e il 12.04.02 intercorrono 226 giorni.

 

2. Al fine di valutare gli ulteriori motivi di gravame, il Collegio ritiene determinante il riferimento alle risultanze documentali in atti depositati dall’Amministrazione intimata a seguito di Ordinanza istruttoria presidenziale del 30.08.2002 n.529.
Il secondo motivo di gravame è infondato. Occorre, innanzi tutto, premettere che anche la sentenza penale di condanna. emanata a seguito di patteggiamento ex art.444 c.p.p., acquisisce diretta rilevanza nel procedimento disciplinare per quanto concerne la sussistenza del fatto e l’affermazione che l’imputato lo ha commesso, alla luce dell’art.653 comma 1 bis C.P.P. introdotto dall’art.1 Lege 27.03.01 n.97. Ciò posto, l’Amministrazione è comunque chiamata ad una autonoma valutazione dei fatti contestati sotto l’aspetto esclusivamente disciplinare. In specie, alla stregua delle risultanze documentali, appare evidente che l’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, dopo aver richiamato la sentenza del Tribunale di Palermo, e con essa i fatti cui la pronuncia si riferisce, ha provveduto alla loro autonoma valutazione in sede disciplinare in esito alla quale è pervenuta alla determinazione della irrogazione della sanzione in oggetto, in ragione della gravità dei fatti compiuti dal ricorrente. Gli addebiti risultano incompatibili con lo status di agente di Polizia Penitenziaria, in quanto manifestano uno scarso senso dell’onore e del senso della morale, e si pongono, vieppiù, in contrasto con i doveri assunti con il giuramento prestato all’atto dell’arruolamento nel Corpo. L’autonoma valutazione in sede disciplinare è altresì arguibile dalla motivazione del provvedimento impugnato là dove evidenzia il venir meno, in ragione dei fatti commessi, del rapporto di fiducia nei confronti del ricorrente: rapporto di fiducia cui, invece, deve essere inderogabilmente improntato il servizio, attesa la peculiare attività cui sono chiamati istituzionalmente gli operatori di Polizia Penitenziaria. In specie, inoltre, il pregiudizio nel rapporto di fiducia risulta aggravato nelle ipotesi in cui “a commettere i fatti sia stato un poliziotto penitenziario che per la qualifica rivestita in funzione dell’anzianità di servizio e per la stima e la fiducia accordatagli, era stato prescelto per un servizio di particolare responsabilità quale è lo Spaccio di un istituto penitenziario”. Ciò posto, ritiene il Collegio che risulta ampiamente provata l’autonoma valutazione fatta dall’Amministrazione, sotto l’aspetto prettamente disciplinare, della gravità degli addebiti contestai al ricorrente che hanno condotto alla irrogazione della sanzione in oggetto.

 

3. Anche il terzo motivo di gravame risulta privo di fondamento.
Lamenta il ricorrente la violazione dell’art.16 comma 4 D.Lgs n.449/92 in quanto in sede di Consiglio Centrale di Disciplina non sono stati resi noti i precedenti disciplinari e di servizio dell’inquisito. L’assunto è palesemente infondato.
Il provvedimento impugnato richiama, costituendone parte integrante, agli atti dell’intervenuto procedimento disciplinare. Ebbene, risulta dai documenti versati in atti che il Consiglio Centrale di Disciplina, nella seduta del 14.02.02 – cui peraltro era presente lo stesso ricorrente assistito da difesa - a conclusione dell’iter istruttorio, al fine di deliberare in merito alla proposta da proporre al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, “esamina il foglio matricolare da cui risulta che l’incolpato è stato destinatario di tre provvedimenti di deplorazione, di cui uno con applicazione in aggiunta della pena pecuniaria nella misura di 5/30, e di censura”. Nel procedere in ordine alla formulazione della proposta della irrogazione della destituzione, cui peraltro perviene alla unanimità, il Consiglio Centrale di Disciplina dà atto di aver esaminato e valutato opportunamente i precedenti disciplinari e di servizio del ricorrente.

 

4. L’ultimo motivo di gravame risulta altrettanto infondato.
Non può trovare accoglimento l’assunto di parte ricorrente volto a sostenere la mancanza di un grave pregiudizio per l’amministrazione, condizione necessaria per l’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, dalla circostanza che la somma sottratta (per un uso solamente momentaneo) sia stata successivamente restituita, come ampiamente documentato in atti e nella sentenza penale di condanna. Invero, ritiene il Collegio che il pregiudizio di cui alla norma in commento non possa essere configurato solo in termini prettamente econonico/patrimoniali. Come ex adverso sostiene la difesa erariale in memoria, il pregiudizio dell’amministrazione deve essere misurato anche in relazione al danno all’immagine (species del danno erariale) e alla perdita di prestigio derivato dalla gravità del comportamento posto in essere dal ricorrente, “innegabilmente lesiva dell’opinione pubblica, la quale si attende da chi indossa una divisa ed ha prestato solenne giuramento, uno stile consono a tale stato giuridico, diretto a rappresentare, a difendere e a fa rispettare lo Stato”. Sotto questo assorbente profilo, appare indubbio al Collegio che, malgrado la riparazione del danno economico effettuata con la restituzione della somma indebitamente sottratta, permanga nella specie l’ulteriore e specifico aspetto di grave pregiudizio dell’immagine della P.A. resistente: si integrano così gli estremi per l’applicazione della norma di cui all’art.6 lett. d) D.Lgs n.449/92. Invero, anche in sede di accertamento penale, pur avendo il G.U.P. dato atto della restituzione della somma sottratta e condannando l’imputato per la più lieve fattispecie di peculato d’uso ex 314 c.2 C.P., assume una sua autonoma ed indiretta rilevanza anche il grave danno all’immagine impartito all’amministrazione resistente: ciò è desumibile anche dalla trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 6 L.27.2.2001 n.97 che, pur costituendo ormai un obbligo per il Giudice Penale nei casi di condanna di un pubblico dipendente per reati contro la pubblica amministrazione, è comunque sentore della sussistenza - accanto ad un danno patrimoniale - altresì di un danno all’immagine, autonomamente valutabile e foriero di autonoma responsabilità. Appare, peraltro, contraddittoria la richiesta di parte ricorrente volta da un lato a censurare in modo infondato – come emerso in motivazione - il provvedimento impugnato in quanto asseritamene emanato solo in base al presupposto formale della intervenuta sentenza penale di condanna, senza autonoma valutazione dei fatti sotto l’aspetto prettamente disciplinare; e dall’altro chiedere invece una corretta valutazione dei fatti così come emersi in sentenza, attesa la derubricazione della fattispecie contestata del reato di peculato d’uso ex comma 2 art.314 c.p. in luogo della più grave ipotesi di peculato proprio di cui al comma 1 stesso articolo.
Alla stregua delle superiori argomentazioni il provvedimento impugnato resiste alle censure mosse da parte ricorrente e risulta quindi legittimo. Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo il 28 Gennaio 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Cosimo Di Paola, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,
Angelo Pirrone, Segretario.

 

Depositata in Segreteria il 14/03/2005

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