| T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 8 aprile 2005 n. 306
Pres. F. Mariuzzo, Est. S. Mielli.
Ric. Fornaci Calce Grigolin spa (avv.ti G. Porqueddu; C.
Ghiotti; F. Zambelli) contro Comune di Montichiari (non
costituito) |
|
Pubblica amministrazione - Diritto di accesso
– Contenuto – Estensione all’imprenditore avente sede fuori
dal territorio della amministrazione di riferimento – Sussiste
- Ragioni
|
|
Il diritto di accesso agli atti di un’Amministrazione
comunale è legato non tanto alla residenza del soggetto
richiedente, quanto al collegamento fra l’interesse sotteso
alla richiesta di accesso e l’attività del Comune, pertanto
un imprenditore avente sede fuori dal territorio dell’ente
ha diritto all’esibizione di atti riguardanti un’attività
posta in essere all’interno di esso da un’impresa concorrente,
in quanto l’ostensione consente di valutare eventuali irregolarità
che possano tradursi in pregiudizi alla concorrenza.
|
|
----------------
|
| |
| (*)
Con la pronuncia in epigrafe prosegue l’indirizzo del
Tar Brescia (cfr. la precedente sentenza del 28 febbraio
2005, n. 107) nella ferma tutela del principio della trasparenza,
rispetto al quale il diritto di accesso agli atti della
p.a. è strumentale. Trasparenza e diritto di accesso quali
baluardi posti a difesa dello svolgimento della propria
attività, sia essa un’attività istituzionale in veste di
pubblico funzionario (cfr. la sentenza n. 107/2005), ovvero
privata, quale esplicazione del diritto di proprietà o della
libertà di iniziativa economica (cfr. la sentenza n. 306/2005).
Di più. La funzione assegnata a questo diritto (di accesso)
ed al presupposto principio di trasparenza non esaurisce
i propri effetti nella sfera del singolo. Tutt’altro, l’azione
del singolo (e le due fattispecie sottese alle menzionate
pronunce lo evidenziano chiaramente) proprio nell’esercizio
del diritto di accesso spesso si riflette a vantaggio di
una sfera più ampia, quella dell’interesse della collettività.
Sia esso interesse alla corretta composizione ed al corretto
funzionamento degli organi di governo dell’ente; sia esso
interesse al corretto funzionamento del mercato. Pertanto,
diritto di accesso come diritto strumentale, ma non per
questo meno fondamentale dei diritti sostanziali, anzi dotato
di potenzialità “benefiche”che vanno ben oltre l’utile del
singolo titolare che lo esercita. Non a caso, esso si pone
come mezzo ai fini della verifica del rispetto delle “regole
del gioco”; verifica tanto più di importanza e utile “collettivi”
in tutti quei contesti in cui operano (e pertanto si scontrano)
plurimi interessi (pubblici e privati). (Nadia Maccabiani)
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
- Sezione staccata di Brescia –
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO
Presidente; MAURO PEDRON Ref.; STEFANO MIELLI Ref., relatore
|
| |
|
nella camera di consiglio dell’8 aprile 2005
Visto il ricorso 365/2005 proposto da:
|
| |
|
FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA rappresentata
e difesa da: PORQUEDDU GIUSEPPE GHIDOTTI CHIARA ZAMBELLI
FRANCO con domicilio eletto in BRESCIA VIA PRIVATA DE VITALIS,
5 presso PORQUEDDU GIUSEPPE GHIDOTTI CHIARA
|
| |
|
Contro
|
| |
|
COMUNE DI MONTICHIARI non costituitosi
in giudizio;
|
| |
|
per l’annullamento
del provvedimento del Comune prot. n. 4502 del 18.2.2005
di diniego all’accesso ai documenti relativi alla pratica
edilizia della società Fassa Bortolo Srl e per l’accertamento
ex art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 del diritto
di accesso.
|
| |
|
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto la nota trasmessa dal Comune;
Udito il relatore Ref. STEFANO MIELLI;
Considerato:
che la ricorrente, avendo avuto notizia della prossima
realizzazione di un impianto industriale della propria diretta
concorrente società Fassa Bortolo Srl nel Comune di Montichiari,
con istanza del 18.10.2004 ha chiesto al Comune di accedere
agli atti della pratica edilizia;
che il Comune con nota prot. n. 29297 del 2.10.2004
ha risposto che a quel momento non risultava la presentazione
di alcuna istanza da parte della succitata ditta per l’ottenimento
di un titolo abilitativo edilizio, ma solo la richiesta
di un parere al Consiglio comunale, che lo ha rilasciato
con delibera n. 94 del 12.12.2003, per impianti tecnici
superiori a m. 12;
che l’istanza di accesso è stata reiterata con
nota prot. n. 2084 del 26.1.2005, con la precisazione che
l’interesse all’accesso derivava dalla circostanza che le
due imprese svolgono la propria attività imprenditoriale
in diretta concorrenza;
che il Comune con nota prot. n. 4502 del 18.2.2005
ha negato l’accesso ai documenti in quanto, nel caso di
specie, non si evidenzierebbe uno stabile collegamento dell’istante
con l’area di intervento;
Rilevato:
che la legge 241/90, nel disciplinare i rapporti
tra cittadino e Pubblica Amministrazione, ha riconosciuto
il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine
di “assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa
e di favorirne lo sviluppo imparziale” (cfr. Cons. St. Ad.
Pl. n. 14/99);
che è stato chiarito dalla giurisprudenza che il
riconoscimento nel nostro ordinamento del principio di pubblicità
dei documenti amministrativi segna un totale cambiamento
di prospettiva, perché comporta che se prima il segreto
era la regola e la pubblicità l’eccezione, ora è vero il
contrario;
che siffatta impostazione ha indotto la giurisprudenza
stessa ad affermare che il diritto di accesso ai documenti
amministrativi riconosciuto dalla legge 241 del 1990 prevale
sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l’accesso
venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici
del richiedente (v. Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/97), anche
se, beninteso, l’interesse vantato deve essere concretamente
collegato alle specifiche esigenze del richiedente e, come
tale, deve essere serio, non emulativo, e non riconducibile
a mera curiosità, nonché riferibile al medesimo in quanto
titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante
e qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela;
Ritenuto:
che il diritto di accedere agli atti dell' Amministrazione
comunale è legato non tanto alla residenza del soggetto
richiedente, quanto al collegamento fra l'interesse sotteso
alla richiesta d'accesso e l'attività del Comune, con la
conseguenza che un imprenditore avente sede fuori dal territorio
comunale ha diritto all'esibizione degli atti riguardanti
un'attività posta in essere nel Comune da un’impresa concorrente,
in quanto la detta ostensione consente di valutare l'eventuale
esistenza di irregolarità che possano tradursi in pregiudizi
alla concorrenza (cfr. Tar Sicilia Catania 15 gennaio 2004,
n. 28);
che nel caso di specie sembra sussistere un interesse
meritevole di tutela in quanto dalle deduzioni ed allegazioni
della ricorrente risulta un suo interesse personale e diretto
ravvisandosi tali condizioni nella circostanza che verosimilmente
l'immobile oggetto della pratica edilizia verrà adibito
all'attività concorrenziale e nella coincidenza totale o
parziale del prevedibile bacino di utenza tale da poter
determinare un apprezzabile calo del suo volume d'affari;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
i € 1.200 oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze
ed onorari di difesa, da corrispondersi alla ricorrente.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
annulla il provvedimento di diniego del Comune
prot. n. 4502 del 18.2.2005, accerta il diritto di accesso
della ricorrente ed ordina al Comune di consentire l’accesso
ai documenti relativi alla pratica edilizia della società
Fassa Bortolo Srl. Condanna il Comune a corrispondere alla
ricorrente la somma liquidata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
BRESCIA, 8 aprile 2005.
|
|