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n. 4-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 8 aprile 2005 n. 306
Pres. F. Mariuzzo, Est. S. Mielli.
Ric. Fornaci Calce Grigolin spa (avv.ti G. Porqueddu; C. Ghiotti; F. Zambelli) contro Comune di Montichiari (non costituito)


Pubblica amministrazione - Diritto di accesso – Contenuto – Estensione all’imprenditore avente sede fuori dal territorio della amministrazione di riferimento – Sussiste - Ragioni

Il diritto di accesso agli atti di un’Amministrazione comunale è legato non tanto alla residenza del soggetto richiedente, quanto al collegamento fra l’interesse sotteso alla richiesta di accesso e l’attività del Comune, pertanto un imprenditore avente sede fuori dal territorio dell’ente ha diritto all’esibizione di atti riguardanti un’attività posta in essere all’interno di esso da un’impresa concorrente, in quanto l’ostensione consente di valutare eventuali irregolarità che possano tradursi in pregiudizi alla concorrenza.

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(*) Con la pronuncia in epigrafe prosegue l’indirizzo del Tar Brescia (cfr. la precedente sentenza del 28 febbraio 2005, n. 107) nella ferma tutela del principio della trasparenza, rispetto al quale il diritto di accesso agli atti della p.a. è strumentale. Trasparenza e diritto di accesso quali baluardi posti a difesa dello svolgimento della propria attività, sia essa un’attività istituzionale in veste di pubblico funzionario (cfr. la sentenza n. 107/2005), ovvero privata, quale esplicazione del diritto di proprietà o della libertà di iniziativa economica (cfr. la sentenza n. 306/2005). Di più. La funzione assegnata a questo diritto (di accesso) ed al presupposto principio di trasparenza non esaurisce i propri effetti nella sfera del singolo. Tutt’altro, l’azione del singolo (e le due fattispecie sottese alle menzionate pronunce lo evidenziano chiaramente) proprio nell’esercizio del diritto di accesso spesso si riflette a vantaggio di una sfera più ampia, quella dell’interesse della collettività. Sia esso interesse alla corretta composizione ed al corretto funzionamento degli organi di governo dell’ente; sia esso interesse al corretto funzionamento del mercato. Pertanto, diritto di accesso come diritto strumentale, ma non per questo meno fondamentale dei diritti sostanziali, anzi dotato di potenzialità “benefiche”che vanno ben oltre l’utile del singolo titolare che lo esercita. Non a caso, esso si pone come mezzo ai fini della verifica del rispetto delle “regole del gioco”; verifica tanto più di importanza e utile “collettivi” in tutti quei contesti in cui operano (e pertanto si scontrano) plurimi interessi (pubblici e privati). (Nadia Maccabiani)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
- Sezione staccata di Brescia –

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO Presidente; MAURO PEDRON Ref.; STEFANO MIELLI Ref., relatore

 

nella camera di consiglio dell’8 aprile 2005
Visto il ricorso 365/2005 proposto da:

 

FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA rappresentata e difesa da: PORQUEDDU GIUSEPPE GHIDOTTI CHIARA ZAMBELLI FRANCO con domicilio eletto in BRESCIA VIA PRIVATA DE VITALIS, 5 presso PORQUEDDU GIUSEPPE GHIDOTTI CHIARA

 

Contro

 

COMUNE DI MONTICHIARI non costituitosi in giudizio;

 

per l’annullamento
del provvedimento del Comune prot. n. 4502 del 18.2.2005 di diniego all’accesso ai documenti relativi alla pratica edilizia della società Fassa Bortolo Srl e per l’accertamento ex art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 del diritto di accesso.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto la nota trasmessa dal Comune;
Udito il relatore Ref. STEFANO MIELLI;
Considerato:
 che la ricorrente, avendo avuto notizia della prossima realizzazione di un impianto industriale della propria diretta concorrente società Fassa Bortolo Srl nel Comune di Montichiari, con istanza del 18.10.2004 ha chiesto al Comune di accedere agli atti della pratica edilizia;
 che il Comune con nota prot. n. 29297 del 2.10.2004 ha risposto che a quel momento non risultava la presentazione di alcuna istanza da parte della succitata ditta per l’ottenimento di un titolo abilitativo edilizio, ma solo la richiesta di un parere al Consiglio comunale, che lo ha rilasciato con delibera n. 94 del 12.12.2003, per impianti tecnici superiori a m. 12;
 che l’istanza di accesso è stata reiterata con nota prot. n. 2084 del 26.1.2005, con la precisazione che l’interesse all’accesso derivava dalla circostanza che le due imprese svolgono la propria attività imprenditoriale in diretta concorrenza;
 che il Comune con nota prot. n. 4502 del 18.2.2005 ha negato l’accesso ai documenti in quanto, nel caso di specie, non si evidenzierebbe uno stabile collegamento dell’istante con l’area di intervento;
Rilevato:
 che la legge 241/90, nel disciplinare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, ha riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di “assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo sviluppo imparziale” (cfr. Cons. St. Ad. Pl. n. 14/99);
 che è stato chiarito dalla giurisprudenza che il riconoscimento nel nostro ordinamento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi segna un totale cambiamento di prospettiva, perché comporta che se prima il segreto era la regola e la pubblicità l’eccezione, ora è vero il contrario;
 che siffatta impostazione ha indotto la giurisprudenza stessa ad affermare che il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge 241 del 1990 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (v. Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/97), anche se, beninteso, l’interesse vantato deve essere concretamente collegato alle specifiche esigenze del richiedente e, come tale, deve essere serio, non emulativo, e non riconducibile a mera curiosità, nonché riferibile al medesimo in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela;
Ritenuto:
 che il diritto di accedere agli atti dell' Amministrazione comunale è legato non tanto alla residenza del soggetto richiedente, quanto al collegamento fra l'interesse sotteso alla richiesta d'accesso e l'attività del Comune, con la conseguenza che un imprenditore avente sede fuori dal territorio comunale ha diritto all'esibizione degli atti riguardanti un'attività posta in essere nel Comune da un’impresa concorrente, in quanto la detta ostensione consente di valutare l'eventuale esistenza di irregolarità che possano tradursi in pregiudizi alla concorrenza (cfr. Tar Sicilia Catania 15 gennaio 2004, n. 28);
 che nel caso di specie sembra sussistere un interesse meritevole di tutela in quanto dalle deduzioni ed allegazioni della ricorrente risulta un suo interesse personale e diretto ravvisandosi tali condizioni nella circostanza che verosimilmente l'immobile oggetto della pratica edilizia verrà adibito all'attività concorrenziale e nella coincidenza totale o parziale del prevedibile bacino di utenza tale da poter determinare un apprezzabile calo del suo volume d'affari;
 che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate i € 1.200 oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, da corrispondersi alla ricorrente.

 

P.Q.M.

 

annulla il provvedimento di diniego del Comune prot. n. 4502 del 18.2.2005, accerta il diritto di accesso della ricorrente ed ordina al Comune di consentire l’accesso ai documenti relativi alla pratica edilizia della società Fassa Bortolo Srl. Condanna il Comune a corrispondere alla ricorrente la somma liquidata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

BRESCIA, 8 aprile 2005.


 

 

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