| T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 8 aprile 2005 n. 301
Pres. F. Mariuzzo, Est. S. Mielli.
Ric. Galli Ildefonso (avv.ti M.G. Bertoli e E. Romano) contro
Comune di Riva di Solto; ASL di Bergamo e Regione Lombardia
(n.c.) |
|
Edilizia e urbanistica – Regolamento edilizio
– Previsione inerente alla fissazione della superficie minima
per alloggio – Illegittimità – Ragioni
|
|
È illegittima la previsione, contenuta in
un regolamento edilizio, che fissa la superficie minima
per alloggio in quanto essa si risolve in una limitazione
dello jus aedificandi oltre che in una inammissibile invasione
dell’equilibrio del libero mercato, essendo giustificabile
solo in presenza di effettive e motivate ragioni igienico-sanitarie
la cui valutazione, per esigenze di uniformità, (meglio)
competerebbe alla legislazione statale o regionale.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
- Sezione staccata di Brescia –
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 163 del 2002 proposto da:
|
| |
|
GALLI ILDEFONSO rappresentato e difeso
dagli Avv.ti M. Gabriella Bertoli e Ercole Romano, elettivamente
domiciliato presso la prima in Brescia, via Aleardi 1/B;
|
| |
|
contro
|
| |
|
COMUNE DI RIVA DI SOLTO non costituitosi
in giudizio;
|
| |
|
e nei confronti di
|
| |
|
A.S.L. DI BERGAMO non costituitasi
in giudizio;
|
| |
|
e nei confronti di
|
| |
|
REGIONE LOMBARDIA non costituitasi
in giudizio;
|
| |
|
per l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale 7.9.2001, n. 16 di
approvazione del regolamento edilizio comunale nella parte
in cui statuisce che gli alloggi devono avere una superficie
minima di mq. 45.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle
proprie difese;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 361 dell’8 novembre 2002;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore, alla pubblica udienza dell’22.3.2005,
il dott. Stefano Mielli;
Udito il difensore del ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Il Comune di Riva di Solto con deliberazioni
del Consiglio comunale n. 7 del 6 aprile 2001 e n. 16 del
7 settembre 2001, ha adottato ed approvato il nuovo regolamento
edilizio il cui art. 56, comma 1, lett. m), relativamente
alle caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari,
prescrive che gli alloggi devono avere una superficie minima
netta di abitazione, comprensiva dei servizi, di mq. 45.00;
il regolamento edilizio è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia nel successivo mese di
dicembre.
Il ricorrente, proprietario di terreni edificabili siti
nel Comune in relazione ai quali ha presentato domanda di
approvazione di un piano di lottizzazione, ha presentato
un’osservazione, poi respinta, volta a contestare la legittimità
di tale previsione.
Avverso le citate deliberazioni il ricorrente, con ricorso
notificato il 31.1.2002 e depositato il 18.2.2002, proposto
nei confronti dell’Amministrazione comunale, della Regione
Lombardia e dell’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, con
un unico ed articolato motivo, svolge le seguenti censure:
|
| |
|
I) violazione dell’art. 11 comma 1, lett.
i) della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23, il quale
prevede che il regolamento edilizio contenga le norme igieniche
di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento
locale di igiene, prescrizione quest’ultima che risulterebbe
violata in quanto il regolamento di igiene del Comune prescrive
una superficie minima di mq. 25 per gli alloggi destinati
ad una sola persona, cui vanno sommati mq. 10 per ogni successiva
persona;
|
| |
|
II) violazione del D.M. 5 luglio 1975, recante
“Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali d'abitazione” il quale all’art. 3
prescrive che l'alloggio monostanza, per una persona, deve
avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non
inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone;
|
| |
|
III) sviamento di potere per illogicità manifesta
e difetto di motivazione, in quanto la legittimità di una
tale limitazione delle superfici minime dell’alloggio sarebbe
ravvisabile solo ove imposta da motivi di ordine igenico
sanitario e, quindi, avrebbe dovuto trovare la propria collocazione
nel regolamento di igiene e non nel regolamento edilizio,
mancando un interesse urbanistico edilizio privo di connotati
igenico sanitari, a supporto della citata limitazione della
superficie dell’alloggio; inoltre un così rilevante scostamento
dalle previsioni normative di cui al decreto ministeriale
avrebbe richiesto una congrua ed adeguata motivazione, nel
caso di specie mancante.
Non si sono costituite le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza presidenziale n. 361 dell’8 novembre 2002
è stata disposta l’acquisizione a cura del Comune di una
relazione sui fatti di causa e degli atti e documenti necessari
ai fini della decisione del ricorso.
A seguito del disposto incombente istruttorio si è appreso
che il Comune con deliberazione n. 23 del 30 novembre 2001
ha approvato il nuovo regolamento locale di igiene conforme
al regolamento tipo approvato dalla Regione Lombardia, il
quale prescriveva al punto 3.4.4., comma 2, capitolo 4,
relativamente ai requisiti degli alloggi, che ogni alloggio
a pianta libera deve avere una superficie minima netta di
abitazione di mq. 25 per la prima persona e mq. 10 per ogni
successiva.
Con deliberazione immediatamente successiva, n. 24 del 30
novembre 2001, tale prescrizione era modificata con la previsione
che ogni alloggio deve avere una superficie minima netta
di abitazione di mq. 45 per le prime tre persone e mq. 10
per ogni successiva.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non si può non evidenziare che il succedersi di diverse
disposizioni vertenti sui requisiti minimi della superficie
dell’alloggio, per effetto prima delle deliberazioni di
modifica del regolamento edilizio e successivamente di due
deliberazioni concernenti il regolamento di igiene, rende
incerto il quadro normativo vigente nel Comune in detta
materia e la mancata espressa abrogazione della impugnata
disposizione del regolamento edilizio comporta che vi è
un perdurante interesse al ricorso, atteso che la disposizione
introdotta con la deliberazione n. 24 del 30 novembre 2001,
è formulata in modo non incompatibile con l’impugnata prescrizione
del regolamento edilizio.
Anzi, per effetto del combinato disposto delle due disposizioni
(il regolamento edilizio prescrive una superficie minima
dell’alloggio di 45 mq.; il regolamento di igiene una superficie
minima di 45 mq. per le prime tre persone) si dovrebbe giungere
alla conseguenza che nel Comune di Riva di Solto non è possibile
realizzare alloggi per una o due persone.
Tale prescrizione imposta dal Comune si risolve, in buona
sostanza, in una limitazione dello jus aedificandi, che
potrebbe trovare la propria giustificazione solo in motivi
di ordine igenico e sanitario che, nel caso di specie, difettano.
Inoltre una tale limitazione inerisce ad un aspetto che
non appare suscettibile di essere disciplinato, oltre certi
limiti, dal potere dell’ente locale, potendo semmai trovare
la propria definizione nella legislazione statale o regionale,
anche al fine di evitare difformità di regolamentazioni.
Nel rispetto della disciplina urbanistico edilizia rientra
nella libertà di iniziativa costituzionalmente garantita
dell’imprenditore, la scelta di edificare tipologie edilizie
per una, due o più persone.
Tale libertà non può essere limitata o compressa ove non
sussistono, come nella specie non sussistono, prevalenti
e pregnanti ragioni di interesse pubblico.
Tali ragioni non possono evidentemente identificarsi in
quelle igienico- sanitarie, che non sono affatto compromesse
da alloggi di 45 mq., o nella esigenza di salvaguardare
gli interessi dei residenti e di evitare uno scompenso del
mercato, come dimostra la disciplina statale e regionale
che ammette superfici inferiori.
Non si può non rilevare che sono le regole del libero mercato
e la domanda di alloggi con superficie inferiore ai 45 mq.
a determinare la scelta dell’imprenditore di realizzare
abitazioni adeguate alle necessità sociali degli acquirenti,
mentre un’eventuale inadeguatezza degli alloggi rispetto
alle richieste del mercato, comporta un naturale squilibrio
nell’offerta delle tipologie edilizie.
E’ pertanto fondata la censura di violazione dell’art. 11
comma 1, lett. i) della legge regionale 23 giungo 1997,
n. 23, in quanto il regolamento edilizio ha introdotto una
disposizione che nel momento in cui è stata adottata risultava
incompatibile con le prescrizioni originarie del regolamento
locale di igiene sul punto.
Parimenti fondate sono la seconda e la terza censura, in
quanto, come già osservato, la disposizione impugnata ha
lo scopo dichiarato di impedire la costruzione di determinate
tipologie edilizie, ovvero gli alloggi per una o due persone,
utilizzando una disciplina la cui finalità è solo quella
della tutela igenico sanitaria.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto e, per
l’effetto, va annullata la deliberazione n. 16 del 7 settembre
2001, con cui il Consiglio comunale ha approvato il nuovo
regolamento edilizio, limitatamente alla disposizione di
cui all’art. 56, comma 1, lett. m), la quale, relativamente
alle caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari,
prescrive che gli alloggi devono avere una superficie minima
netta di abitazione, comprensiva dei servizi, di mq. 45.
E’ anche necessario precisare che per effetto del disposto
annullamento, trova applicazione il nuovo regolamento locale
di igiene, il quale, a seguito delle modifiche apportate
con la deliberazione n. 24 del 30 novembre 2001, prescrive
che ogni alloggio deve avere una superficie minima netta
di abitazione di mq. 45 per le prime tre persone e mq. 10
per ogni successiva.
Orbene tale previsione, di dubbia lettura, detta limiti
dimensionali solamente per gli alloggi per tre o più persone,
mentre nulla dice per gli alloggi per una o due persone.
E’ chiaro che per effetto del disposto annullamento tale
norma non potrà che essere interpretata nel senso che la
realizzazione di alloggi per una o due persone è ammissibile
con le superfici previste dalla normativa statale e regionale.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia- Sezione staccata di Brescia definitivamente
pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto annulla
la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 7 settembre
2001, nei limiti precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso, in Brescia, il 22 marzo 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
MARIUZZO Francesco - Presidente
MORRI Gianluca - Giudice
MIELLI Stefano - Giudice estensore
|
|