| T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 8 aprile 2005 n. 300
Pres. F. Mariuzzo, Est. S. Mielli.
Ric. Radiotelegarda srl (avv.ti G.P. Mirandi e P. Sasso)
contro Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (Avvocatura
dello Stato) |
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1.Giustizia amministrativa – intervento ad
adiuvandum – termini – assenza.
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2. Servizi pubblici - Sistema di radiotelediffusione
– mutamento di frequenza – nuova concessione – necessità.
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1. In virtù del combinato disposto dell’art.
40, r.d. 17 agosto 1907 n. 642 (che prevede l’intervento
“nello stato in cui si trova la contestazione”) e degli
artt. 22, cc. 2-3, e 23 c. 4, l. 1034/1971(che fissano dei
termini per il deposito di memorie e documenti), sussiste
la possibilità di intervento in giudizio senza termini di
decadenza, purché le difese siano svolte oralmente.
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2. Poiché la limitatezza delle frequenze
utilizzabili rappresenta la ratio del regime concessorio,
l’occupazione di una frequenza non autorizzata con una emittente
autorizzata su altra frequenza costituisce abusiva emissione
di segnali, alla stregua della emissione senza concessione,
in quanto la frequenza contribuisce a definire l’identità
dell’impianto e ad imporre una nuova concessione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
- Sezione staccata di Brescia -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 446 del 1997 proposto da:
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RADIOTELEGARDA SRL rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Gian Piero Mirandi e Piermario Sasso,
elettivamente domiciliata presso il primo in Brescia, via
Moretto, 27
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Contro
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il MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato domiciliato
ope legis in Brescia, via S. Caterina 6
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e con l’intervento
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dell’ASSOCIAZIONE EMITTENTE CATTOLICA
ZONALE E.C.Z.
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nonché
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di RADIO EUROPA INTERNATIONAL & C.
S.A.S
entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Giorgio Orrico
e Giovanni Raffaglio, con domicilio eletto presso quest’ultimo
in Brescia, via Crispi n. 26
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e con l’intervento
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di RADIO MONTORFANO SRL rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Piermario Sasso e Filippo Almici,
con domicilio eletto presso quest’ultimo in Brescia, via
Aleardi n. 4.
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per l’ANNULLAMENTO
previa sospensione, dell’ordinanza emessa dall’Ispettorato
Territoriale Lombardia 23 gennaio 1997, n. 5 di disattivazione
dell’impianto di radiodiffusione sonora operante sulla frequenza
87.750 Mhz dalla postazione di Monte Vedetta nel comune
di Brescia.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della resistente
e gli atti di intervento;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore, alla pubblica udienza del 22.3.2005,
il dott. Stefano Mielli;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente ha ottenuto concessione per
l’esercizio di attività di radiodiffusione sonora in ambito
locale in base al DM 19 marzo 1994 sulla frequenza 102.900
Mhz. con potenza di 1 Kwatt.
A seguito dell’insorgenza di alcune interferenze provenienti
da altre emittenti radiofoniche operanti su frequenze vicine,
con lettera del 7.2.1994 ha chiesto di effettuare, ai sensi
dell’art. 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
il cambiamento della frequenza dagli originari 102.900 Mhz.
a 89.200 Mhz, frequenza che la stessa afferma di aver verificato
come libera.
Conseguentemente presso l’allora Circolo Costruzioni Telegrafiche
e Telefoniche (poi divenuto Ispettorato Territoriale della
Lombardia di Milano) veniva convocata una riunione, svoltasi
il giorno 11.4.1994, in cui la ricorrente Radiotelegarda
Srl ribadiva l’originaria richiesta richiedendo, in subordine,
di essere autorizzata a spostare la frequenza dell’impianto
a 87.750 MHz., affermando che, come risulta dal verbale,
verso la metà del 1991 a seguito di un’avaria, l’impianto
per la trasmissione radiofonica operante sulla frequenza
102.900 Mhz. con potenza 1 Kwatt sarebbe stato lasciato
operante con solo potenza pilota di alcuni Watt anziché
1 Kwatt e, quindi, sostanzialmente inattivo. Volendo riprendere
l’emissione a piena potenza sulla città di Brescia avrebbe
però trovato la frequenza originaria disturbata dalle trasmissioni
di altre emittenti.
In una successiva riunione svoltasi il 24.5.1994, cui partecipavano
oltre alla ricorrente Radiotelegarda anche le emittenti
radiofoniche Radio Reporter e Radio Zeta (che operavano
su frequenza vicine a quella di 102.900 Mhz) la ricorrente
reiterò la propria richiesta.
In tale sede le altre due emittenti, con le quali erano
sorte delle interferenze, chiedevano la disattivazione dell’impianto
della ricorrente perché rimasto inattivo per circa un triennio.
La ricorrente si impegnava allora al temporaneo spegnimento
dell’impianto operante sulla frequenza 102.900 Mhz in attesa
di trovare un definitivo equilibrio radioelettrico con le
altre emittenti.
Con successiva lettera dell’8.8.1994 l’istante, richiamava
il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con
modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, il quale,
all’art. 6 comma 2 (nel testo antecedente alle modifiche
apportate dalla legge 30 aprile 1998, n. 122) ammetteva
modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti
ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della
gestione dello spettro radio o per la compatibilizzazione
radioelettrica; su tale fondamento la ricorrente, a fronte
dell’inerzia del Ministero, comunicava che entro trenta
giorni avrebbe effettuato la modifica della frequenza dagli
originari 102.900 Mhz a 87.750 Mhz.
La ricorrente Radiotelegarda Srl non procedeva tuttavia
al preannunciato cambiamento di frequenza.
Successivamente con lettera del 18.3.1996, richiamato l’art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art.
2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e ritenendo
di poter applicare la disciplina della denuncia di inizio
attività, comunicava che il successivo 1 aprile 1996 avrebbe
effettuato il cambiamento di frequenza, cosa che effettivamente
avvenne.
Il coordinatore dell’Ispettorato Territoriale della Lombardia
con ordinanza n. 5 del 23 gennaio 1997, constatato che l’emittente
Radiogarda Srl aveva attivato in località Monte Vedetta
nel Comune di Brescia un impianto per la radiodiffusione
sonora in ambito locale operante sulla frequenza 87.750
Mhz, non censito ai sensi della 32 della legge 6 agosto
1990, n. 223, ha disposto la disattivazione dell’impianto
ai sensi dell’art. 195 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, come
sostituito dall'art. 30, l. 6 agosto 1990, n. 223.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso, notificato
il 20 marzo 1997 e notificato il successivo 26 marzo 1997,
l’emittente Radiogarda Srl, per le seguenti censure:
I) violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in quanto sarebbe mancata la comunicazione
di avvio del procedimento di disattivazione dell’impianto,
con preclusione per la stessa di svolgere alcuna forma partecipativa
o presentare memorie e scritti;
II) eccesso di potere per travisamento dei fatti e per contraddittorietà
manifesta, in quanto la modifica della frequenza di trasmissione,
lasciando immutato l’impianto di trasmissione e la sua ubicazione,
non potrebbe configurare attivazione di un nuovo impianto,
in quanto si tratterebbe nella fattispecie dello stesso
impianto già autorizzato che trasmette su frequenza diversa;
III) violazione dell’art. 6, comma 2, decreto legge 27 agosto
1993, n. 323 convertito nella legge 27 ottobre 1993, n.
422 (nel testo antecedente alle modifiche ad esso apportate
dalla legge 30 aprile 1998, n. 122) il quale espressamente
ammette modificazioni agli impianti tese alla compatibilizzazione
radioelettrica delle frequenze, richiesta ma non ottenuta
dal Ministero, nonché violazione dell’art. 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 2, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 perché la modifica
della frequenza di trasmissione rientrerebbe tra le attività
rientranti tra quelle oggetto di liberalizzazione e, quindi,
soggetta a mera denuncia di inizio attività per poter essere
svolta.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata,
la quale in data 1 marzo 2003 ha depositato un’articolata
e dettagliata relazione sui fatti di causa.
Da questa si evince che il 13.6.1994, a seguito delle dichiarazioni
rese dalla ricorrente circa la sostanziale disattivazione
dell’impianto per circa un triennio, è stato formulato un
apposito quesito alla Direzione centrale servizi radioelettrici,
concernente la possibilità di accogliere le richieste di
modifica della frequenza di trasmissione dell’emittente
Radiogarda Srl.
In data 2.9.1994 veniva formulato parere negativo, in quanto
la condotta della ricorrente, che aveva ridotto la potenza
di trasmissione a due o tre Watt per circa un triennio,
configurava una violazione al divieto di modificazione della
funzionalità tecnico-operativa degli impianti, ammessa con
la sola eccezione degli interventi derivanti da provvedimenti
di organi giurisdizionali o del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni.
Pertanto in data 16.9.1994, circostanza quest’ultima taciuta
dalla ricorrente, veniva comunicato all’emittente sia il
parere negativo alla variazione della frequenza da 102.900
Mhz a 87.750 Mhz, sia la perdita del diritto d’uso dell’originaria
frequenza di 102.900 Mhz per l’inattività dell’impianto.
Solo a seguito di tale attività provvedimentale veniva emanata
l’impugnata ordinanza di disattivazione, cui è seguita la
segnalazione all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art.
195 del DPR 29 marzo 1973, n. 156.
Con ordinanza n. 365 del 18.4.1997 è stata accolta l’istanza
cautelare e, per l’effetto, è stata sospesa l’efficacia
dell’ordine di disattivazione dell’impianto che, pertanto,
ha continuato ad operare nelle more della definizione del
giudizio.
Con atto notificato nel mese di novembre 1999 sono intervenute
ad opponendum Radio Europa International Sas e l’Associazione
Emittente Cattolica Zonale, la prima operante sulla frequenza
87.900 Mhz, avendo la stessa acquistato l’impianto da TIR
Brescia cui la frequenza era stata concessa dal Ministero
a seguito di un giudizio civile svoltosi nei confronti di
altre emittenti; la seconda avrebbe diritto ad operare sulla
frequenza 87.700 Mhz a seguito di un giudizio civile svoltosi
nei confronti di altre emittenti, che tuttavia subisce le
interferenze della frequenza 87.750 Mhz già occupata da
Radiotelegarda.
Con atto notificato il 16 marzo 2005 e depositato il 18
marzo 2005, è intervenuta ad adiuvandum, depositando memoria
e documenti, Radio Montorfano Srl, la quale ha acquistato
Radiogarda, ed ha ottenuto conferma della concessione a
trasmettere sulla frequenza 87.750 Mhz originariamente occupata
dalla dante causa Radiotelegarda Srl.
Nell’atto di intervento oltre ad affermare la fondatezza
del ricorso, si eccepisce la sopravvenuta cessazione della
materia del contendere, in quanto per la normativa legislativa
successivamente sopravvenuta (e, segnatamente, dell’art.
1, commi 2, 2 bis e 2 ter della legge 20 marzo 2001, n.
66 e dell’art. 23, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n.
112), l’occupazione della frequenza occupata da Radiogarda
Srl, cui è succeduta la stessa Radio Montorfano Srl, si
sarebbe sanata ex lege.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2005, nel corso della
quale l’Amministrazione resistente e le intervenienti ad
opponendum hanno eccepito l’inammissibilità per tardività
dell’intervento ad adiuvandum di Radio Montorfano, la causa
è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. Deve in primo luogo essere esaminata l’eccezione
di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di Radio
Montorfano.
Il Collegio non ignora che secondo un indirizzo giurisprudenziale
vi è un limite temporale per dispiegare l’atto di intervento
costituito dai termini previsti per la presentazione di
documenti e memorie, ossia rispettivamente 20 e 10 giorni
prima dell’udienza di discussione del ricorso, non potendosi
comprimere il diritto al contraddittorio delle altre parti
nel processo.
Secondo tale indirizzo l’atto di intervento notificato il
16 marzo, depositato il successivo 18 marzo, sarebbe pertanto
tardivo.
Tuttavia, un diverso indirizzo, cui il Collegio intende
aderire, ammette l'intervento, anche se tardivamente proposto
(Cons. Stato, IV Sez., 17 aprile 2000, n. 2288; VI Sez.,
27 maggio 1977 n. 522; V Sez., 7 settembre 1989 n. 526).
Invero l'art. 40 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 prevede
che l'intervento abbia luogo « nello stato in cui si trova
la contestazione ». Questa formula normativa è da interpretare
nel senso che per l'intervento non sono previsti termini
di decadenza (se non quello, implicito, del passaggio in
decisione della causa).
L'armonizzazione tra il precetto contenuto nell'art. 40
r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e il combinato disposto degli
artt. 22 commi 2 e 3 e 23 comma 4 L. 6 dicembre 1971 n.
1034 si consegue da una parte autorizzando la sola esposizione
orale di difese ma non ammettendo difese svolte in atti
non prodotti nei prescritti termini ovvero rinviando la
discussione a richiesta delle controparti che ritengano
di svolgere ulteriori argomentazioni a difesa: resta in
ogni caso escluso l’accoglimento di una paralizzante eccezione
di tardività, non munita di sanzione alcuna sul piano processuale.
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1.1. Quanto alla memoria depositata dalla
ricorrente in data 12 marzo 2005, essa è tardiva in quanto
il termine di cui all’art. 23, quarto comma, della legge
6 dicembre 1971 n. 1034 è da calcolare in giorni liberi,
escludendo cioè dal computo sia il dies a quo che il dies
ad quem (cfr. Tar Campania, Napoli, 30 maggio 2000, n. 1701)
e non è intervenuta adesione da parte degli altri difensori
al deposito fuori termine.
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2. Nel merito il ricorso è infondato.
In primo luogo deve osservarsi che non appare condivisibile
la tesi dell’interveniente ad adiuvandum secondo cui sarebbe
cessata la materia del contendere.
L’impianto di trasmissione ha continuato ad operare solo
per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare che,
attesa la sua natura interinale, non può essere considerato
titolo per il legittimo esercizio dell’impianto; inoltre
i provvedimenti del Ministero che riguardano Radiomontorfano
(cfr. nota del Ministero dell’11 aprile 2003) specificano
che l’acquisto dell’impianto operante sulla frequenza 87.750
Mhz è avvenuto in virtù della sospensiva concessa dal Tar.
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3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta
la mancata comunicazione di avvio del procedimento di disattivazione
dell’impianto.
La censura è smentita in fatto in quanto, come risulta dalle
allegazioni prodotte dall’Amministrazione, già in data 16.9.1994
veniva comunicato all’emittente la perdita del diritto d’uso
dell’originaria frequenza di 102.900 Mhz per l’inattività
dell’impianto per più di un triennio.
Pertanto la stessa è stata resa edotta dell’avvio del procedimento
di disattivazione con un anticipo di oltre due anni e quattro
mesi rispetto all’emanazione dell’ordinanza di disattivazione.
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4. Con il secondo motivo la ricorrente censura
il provvedimento impugnato per eccesso di potere per travisamento
dei fatti e per contraddittorietà manifesta.
Si deduce che la modifica della sola frequenza di trasmissione,
lasciando immutato l’impianto di trasmissione e la sua ubicazione,
non potrebbe in nessun caso configurare attivazione di un
nuovo impianto, in quanto si tratterebbe nella fattispecie
dello stesso impianto già autorizzato che trasmette su frequenza
diversa.
Sotto tale profilo l’illegittimità dell’ordinanza di disattivazione
deriverebbe dall’aver la stessa considerato impianto non
autorizzato quello attivato su frequenza diversa da quella
assegnata.
Il Collegio ritiene tale ordine di idee privo di fondamento.
Infatti occupare una frequenza non autorizzata, con una
emittente autorizzata su altra frequenza, costituisce abusiva
emissione di segnali allo stesso modo della emissione senza
concessione (cfr. Cassazione penale, sez. V, 24 settembre
2002, n. 35365; Cassazione penale, sez. III, 13 ottobre
1999, n. 13689), non potendosi considerare come aspetto
secondario e non rilevante, al fine di determinare l’identità
dell’impianto, la frequenza di trasmissione.
Pertanto non appare condivisibile la tesi del ricorrente
secondo cui, nel caso di specie, non essendo mutato il posizionamento
dell’impianto o non avvenendo l'irradiazione dei segnali
da un'area diversa da quella concessa, dovrebbe configurarsi
continuità con l’impianto precedentemente operante.
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5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta
la violazione dell’art. 6, comma 2, decreto legge 27 agosto
1993, n. 323 convertito nella legge 27 ottobre 1993, n.
422 (nel testo antecedente alle modifiche ad esso apportate
dalla legge 30 aprile 1998, n. 122) e la violazione dell’art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art.
2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
La tesi sui cui poggiano dette censure prende le mosse dalla
prima delle disposizioni citate che, nel suo testo originario,
espressamente ammetteva modificazioni agli impianti tese
alla compatibilizzazione radioelettrica delle frequenze.
Orbene, secondo la ricorrente era pertanto astrattamente
ammissibile, in ragione della norma citata, la modifica
della frequenza richiesta al Ministero.
In secondo luogo la ricorrente ritiene che la modifica della
frequenza di trasmissione rientrerebbe tra le attività oggetto
di liberalizzazione assoggettate a mera denuncia di inizio
attività per essere azionate dall’interessato.
Sul punto è sufficiente osservare che in detta materia non
appare sussistere alcuno dei presupposti richiesti dall’art.
19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai fini della sua operatività.
L’intera disciplina legislativa in materia prende avvio
dalla constatazione della notoria fisica limitatezza nella
utilizzabilità delle frequenze per la radiotelediffusione,
non essendovi una disponibilità illimitata delle medesime
(lo ha più volte constatato la Corte Costituzionale in diverse
risalenti sentenze relative alla legittimità costituzionale
del monopolio statale delle telecomunicazioni, ove si parla
di limitatezza di fatto dei canali disponibili e di limitata
disponibilità delle bande di frequenza: cfr. Corte Cost.
13 luglio 1960, n. 59; id. 10 luglio 1974, n. 225).
In presenza di tali elementi il governo complessivo dell'etere
spetta allo Stato, che conferisce ai privati la disponibilità
in via esclusiva di determinate utilità (le frequenze),
con provvedimenti di natura tipicamente concessoria (cfr.
Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 112); proprio la non illimitatezza
delle frequenze impone il ricorso al regime concessorio
(cfr. Corte Cost. 7 dicembre 1994, n. 420).
Tale quadro non è smentito dalla legge 6 agosto 1990, n.
223, che ha previsto una disciplina a regime di tipo concessorio
(art. 16), accanto ad una disciplina transitoria di tipo
autorizzatorio (art. 32) in funzione della temporanea cristallizzazione
della situazione esistente in attesa della riforma della
disciplina a regime (cfr. sempre Corte Cost. 7 dicembre
1994, n. 420).
Da tale quadro di riferimento deriva l'impossibilità della
fruizione dell'etere da parte di privati se non a seguito
di provvedimento amministrativo abilitativo, come sancito
anche dall'art. 16, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n. 223.
Pertanto appare priva di effetti la denuncia di inizio attività
relativamente all’utilizzo di frequenze diverse da quelle
già oggetto di concessione.
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, nel caso
di specie non si può sottacere che l’Amministrazione con
nota del 16.9.1994, di cui la ricorrente ha omesso di riferire,
aveva espressamente comunicato all’emittente il diniego
di accoglimento della richiesta di variazione della frequenza
da 102.900 Mhz a 87.750 Mhz; tale circostanza appare di
per sé precludere la possibilità di invocare l’operatività
della denuncia di inizio attività, in quanto l’Amministrazione
aveva già formulato un motivato diniego.
Pertanto due sono gli aspetti da considerare al fine di
valutare la legittimità del provvedimento impugnato.
La modifica non autorizzata della funzionalità tecnico operativa
dell’impianto di radiodiffusione lasciato volontariamente
inattivo per un triennio (a seguito di un’avaria occorsa
nella metà dell’anno 1991) costituisce violazione degli
specifici obblighi del concessionario (cfr. art. 3 della
concessione di cui al DM 19 marzo 1994) derivanti dall’art.
32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (il cui comma 5 prevede
espressamente che “l'inosservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni
consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi,
comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni”) che vieta ogni modificazione
della funzionalità tecnico-operativa degli impianti per
la radiodiffusione sonora e televisiva nel periodo intercorrente
tra la data di entrata in vigore della legge medesima e
il rilascio della concessione.
Pertanto legittimamente l’Amministrazione con nota del 16.9.1994
non ha autorizzato la modifica della frequenza di trasmissione.
L’utilizzo della frequenza di 87.750 Mhz a partire dal 1
aprile 1996 non può in alcun modo qualificarsi come legittimo,
in quanto si basa su una denuncia di inizio attività ab
origine inefficace per carenza dei presupposti richiesti
dalla legge e si sostanzia come trasmissione da impianto
non censito; l’art. 195 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, come
modificato dall’art. 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
prevede che “indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione
può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare
o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare
gli apparecchi”.
Alla luce di tali considerazioni appare quindi legittimo
il provvedimento impugnato che ha ordinato la disattivazione
dell’impianto che utilizzava, abusivamente, la frequenza
di 87.750 Mhz.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
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6. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate in € 3.000 oltre ad oneri di legge, a titolo di
spese, competenze ed onorari di difesa, da corrispondersi
dal ricorrente all’Amministrazione; in € 2.100 oltre ad
oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari
di difesa, da corrispondersi dalla ricorrente a ciascuna
delle intervenienti ad opponendum, Associazione Emittente
Cattolica Zonale E.C.Z. e Radio Europa International S.A.S..
Sussistono invece giusti motivi per compensare integralmente
le spese nei confronti dell’interveniente ad adiuvandum
Radio Montorfano.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente
pronunciando, dichiara in parte inammissibile ed in parte
respinge il ricorso. Condanna la ricorrente a corrispondere
all’Amministrazione resistente ed alle intervenienti ad
opponendum la somma liquidata in motivazione, oltre ad oneri
di legge. Spese compensate nei confronti dell’interveniente
ad adiuvandum Radio Montorfano.
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Così deciso, in Brescia, il 22 marzo 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Francesco Mariuzzo Presidente
Gianluca Morri Giudice
Stefano Mielli Giudice est.
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