| T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 12 aprile 2005
n. 230
Pres. V. Borea; Est. E. Di Sciascio
Dianoema s.p.a. e dalla CGS – Centro Giuliano Servizi s.r.l.
(avv.ti F.Mastragostino e C. Carpani) c/ l’INSIEL (avv.ti
R. Fusco ed E. Trampus)e Engineering Sanità Enti Locali
s.p.a., n.c. |
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Giurisdizione – gara d’appalto indetta da
concessionario di servizio pubblico sulla base di obblighi
“amministrativi” – giurisdizione esclusiva GA – sussiste.
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Un concessionario di servizi deve assoggettarsi
agli obblighi, contenuti nell’atto unilaterale di concessione
e nello schema di convenzione, autoritativamente approvati
dall’ente pubblico, cui essa è sottoposta, avendo altresì
sottoscritto la convenzione stessa (nel caso di specie la
concessione, per quanto riguarda “l’acquisizione di beni
e servizi” connessi al funzionamento del Servizio informativo
elettronico regionale (SIER) e, per quanto riguarda la “fornitura
dei servizi di rete” da attivarsi nel corso della vigenza
della convenzione e delle “apparecchiature e altri beni
necessari” al loro funzionamento obbliga il concessionario
a provvedervi “con l’osservanza delle disposizioni che regolano
le forniture alle pubbliche amministrazioni”.).
Lart. 6, 1° comma, della L. 21.7.2000 n. 205 stabilisce
che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie relative a procedure
di affidamento di lavori, servizi e, come nel caso, forniture
“svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente
… all’applicazione della normativa comunitaria”, come nella
specie, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza
pubblica, deve dedursi che anche il presente ricorso appartenga
a tale giurisdizione. La norma, infatti, nell’indicare come
elemento determinante la giurisdizione l’obbligo di un determinato
soggetto a seguire procedimenti pubblici di scelta del contraente,
non ha limitato il su ambito di applicazione a quei soggetti
che a tali procedure sono tenuti per legge, ma lo ha esteso
a coloro che, in qualsiasi modo vi sono tenuti. Anche il
ricorso in esame pertanto, in cui il soggetto, in quanto
concessionario, è obbligato a indire una gara pubblica per
le forniture in favore dell’ente concedente soltanto dall’atto
amministrativo autoritativo di concessione (e, più precisamente,
dalla convenzione che, come in tutte le concessioni contratto,
vi accede e i cui contenuti sono parimenti imposti dall’ente
pubblico) è soggetto a detta giurisdizione esclusiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:
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Vincenzo Borea – Presidente
Enzo Di Sciascio – Consigliere, relatore
Oria Settesoldi - Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 539/04 proposto dalla
Dianoema s.p.a. e dalla CGS – Centro Giuliano Servizi
s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, entrambe in proprio e come mandataria e, rispettivamente,
mandante della costituenda ATI fra di loro, rappresentate
e difese dagli avv.ti Franco Mastragostino e Cristiana Carpani,
con domicilio eletto presso l’avv. Mario Paolo Sardos Albertini,
come da mandati a margine del ricorso;
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contro
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l’INSIEL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato
Fusco ed Ezio Trampus, con domicilio eletto presso di loro
in Trieste, via di Donota 3, come da e da mandato a margine
dell’atto di costituzione;
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente
in carica, non costituita in giudizio;
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e nei confronti
della Engineering Sanità Enti Locali s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;
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per l’annullamento
della comunicazione dell’amministratore delegato di Insiel
s.p.a. dd. 2.8.2004 in ordine alla mancata ammissione delle
offerte presentate alla procedura ristretta per l’acquisizione
di un nuovo sistema informatico per i laboratori di analisi;
dei verbali della Commissione di gara e della Sottocommissione
tecnica, trasmessi in allegato alla nota del responsabile
del procedimento dd. 19.8.2004, in seguito a richiesta di
accesso agli atti;
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per il risarcimento
del danno derivante dai provvedimenti impugnati;
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Visto il ricorso, ritualmente notificato
e depositato presso la Segreteria generale con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 24 marzo 2005 la
relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì
i difensori presenti delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Le ricorrenti, che hanno partecipato alla
procedura ristretta accelerata, di cui in epigrafe, indetta
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24.7.1992 n. 358
per la fornitura di un nuovo sistema informatico per i laboratori
di analisi delle Aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche
della Regione intimata, da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, conclusasi
senza che alcuna delle imprese prequalificate sia stata
ammessa, chiedono l’annullamento degli atti impugnati, deducendo
violazione del capitolato d’oneri e del capitolato tecnico,
nella parte inerente la valutazione del merito tecnico delle
offerte, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà
dei criteri, elaborati dalla Commissione per valutarlo,
e per irrazionalità del punteggio loro assegnato, nonché
violazione del giusto procedimento.
Deducono, a sostegno del proposto gravame, che la Commissione
di gara, mentre la lex specialis definiva ogni singola voce,
che andava a comporre il punteggio, da assegnare per il
merito tecnico – progettuale a ciascuna offerta, in termini
di giudizio di valore (ottimo, molto buono, buono, più che
sufficiente) avrebbe invece trasformato tali giudizi in
valori numerici arbitrari, in modo da provocare uno schiacciamento
verso il basso dei punteggi, non in linea con il peso effettivo
di ciascun dei nove elementi di valutazione né con la soglia
minima di ammissibilità delle offerte.
Ne costituirebbe prova il fatto che l’ATI, che si propongono
di costituire le ricorrenti, pur avendo riportato, per i
parametri a valutazione c. d. qualitativa un giudizio mediamente
superiore a “buono” e per quelli a valutazione c.d. esclusiva
una percentuale di sì pari al 74% ha raggiunto il punteggio
minimo di 26,3 punti (22,5 su 42 per i parametri a valutazione
qualitativa e 3,8 su 5 per i parametri a valutazione esclusiva)
inferiore pertanto alla soglia di cui si è appena detto.
Invero, al momento della proposizione dell’offerta, i concorrenti,
in base alla lex specialis, erano a conoscenza:
• del punteggio massimo attribuibile al merito tecnico (47
punti);
• dei punteggi parziali massimi dei nove elementi di valutazione;
• della soglia di ammissibilità (28 punti);
• del fatto che i nove elementi si suddividevano in 225
parametri;
• del fatto che la valutazione sarebbe stata in parte qualitativa,
sulla base di giudizi di valore (ottimo, molto buono, buono,
più che sufficiente) e in parte esclusiva (sì o no);
Del pari era però certo che la soglia di 28 punti corrisponde
alla sufficienza tecnica del progetto dato che 28 rappresenta
(per difetto) i 6/10 di 47 cioè del punteggio tecnico massimo.
Tale proporzione sarebbe però stata disattesa dalla Commissione
di gara che, nello stabilire la formula matematica corrispondente
a ciascun giudizio di valore, l’avrebbe fissato in valori
numerici percentuali non in linea con detto rapporto proporzionale.
Così agendo la soglia di ammissibilità di 28 punti non sarebbe
stata più corrispondente alla sufficienza rispetto al punteggio
massimo di 47 ed è appunto quanto è accaduto all’offerta
della ricorrente, penalizzata in termini numerici rispetto
ai singoli giudizi di valore riportati, cosicché, nonostante
questi fossero superiori alla sufficienza, non ha superato
il punteggio minimo di ammissibilità.
L’illogicità dei criteri della Commissione sarebbe dimostrata
altresì dal fatto che anche chi avesse riportato il massimo
nei giudizi di valore, sia esclusivi che qualitativi, non
avrebbe ottenuto il punteggio massimo di 47 per il merito
tecnico. A dimostrazione dell’assunto il ricorso espone
una serie di tabelle, dall’esame delle quali si evincerebbe
per tabulas l’incongruenza dei valori numerici con i singoli
giudizi di valore, dimostrando che l’esito della gara sarebbe
stato determinato non dalla lex specialis ma dai posteriori
criteri della Commissione, determinati successivamente alla
presentazione delle offerte. Se detti criteri fossero stati
logici e coerenti l’offerta delle ricorrenti avrebbe ottenuto
un punteggio, che le avrebbe permesso l’ammissione alla
gara, ed a dimostrazione di detto assunto si espone un’ulteriore
tabella. Si sarebbe così determinata un’arbitraria restrizione
della concorrenza rispetto a quanto era previsto dalla lex
specialis, tenendo presente la quale i concorrenti hanno
presentato la propria offerta, onde gli atti impugnati andrebbero
annullati.
Costituirebbe inoltre un grave danno all’immagine delle
imprese ricorrenti, altamente qualificate nella progettazione
di sistemi informatici per i laboratori di analisi, l’ingiusta
esclusione dalla gara per asserita insufficienza tecnico
– progettuale dell’offerta.
Si è costituita in giudizio la concessionaria regionale
intimata, controdeducendo.
Le parti costituite hanno quindi variamente ribadito le
rispettive posizioni.
Da ultimo l’INSIEL ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo, osservando che, pur essendo
essa concessionaria della Regione per la gestione del sistema
informatico regionale, rimane una società commerciale, che
non ha le caratteristiche dell’organismo di diritto pubblico,
in quanto sia la presenza di capitale pubblico nel suo azionariato,
sia il numero degli amministratori nominati da enti pubblici
costituiscono una minoranza rispetto al totale, né essa
gode di pubbliche sovvenzioni.
Le controversie sugli appalti sopra la soglia comunitaria,
come il presente, da essa banditi, sarebbero pertanto di
competenza del giudice ordinario, non essendo l’INSIEL un’amministrazione
aggiudicatrice.
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DIRITTO
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Va preliminarmente esaminata l’eccezione
di difetto di giurisdizione, proposta dalla concessionaria
intimata.
Essa dev’essere disattesa.
Se invero INSIEL s.p.a. è un soggetto privato, dotato di
autonomia imprenditoriale, ciò non significa che gli sia
sempre consentito di esercitarla. Invero essendo detta società
un concessionario della Regione Friuli Venezia Giulia deve
assoggettarsi agli obblighi, contenuti nell’atto unilaterale
di concessione e nello schema di convenzione, autoritativamente
approvati dall’ente pubblico, cui essa è sottoposta, avendo
altresì sottoscritto la convenzione stessa.
L’art. 5, 2° e 3° comma, per quanto riguarda “l’acquisizione
di beni e servizi” connessi al funzionamento del Servizio
informativo elettronico regionale (SIER) e 6, 2° comma,
per quanto riguarda la “fornitura dei servizi di rete” da
attivarsi nel corso della vigenza della convenzione e delle
“apparecchiature e altri beni necessari” al loro funzionamento
obbliga, infatti, il concessionario a provvedervi “con l’osservanza
delle disposizioni che regolano le forniture alle pubbliche
amministrazioni”.
Pertanto, in questi casi, fra cui rientra quello qui in
discussione, non è consentito al concessionario di determinarsi
autonomamente per quanto riguarda le modalità di acquisizione
della fornitura, ma deve seguire obbligatoriamente le procedure
pubbliche, comunitarie o nazionali, di scelta del contraente
al momento in vigore.
Poiché l’art. 6, 1° comma, della L. 21.7.2000 n. 205 stabilisce
che appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie relative a procedure
di affidamento di lavori, servizi e, come nel caso, forniture
“svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente
… all’applicazione della normativa comunitaria”, come nella
specie, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza
pubblica, deve dedursi che anche il presente ricorso appartenga
a tale giurisdizione.
La norma, infatti, nell’indicare come elemento determinante
la giurisdizione l’obbligo di un determinato soggetto a
seguire procedimenti pubblici di scelta del contraente,
non ha limitato il su ambito di applicazione a quei soggetti
che a tali procedure sono tenuti per legge, ma lo ha esteso
a coloro che, in qualsiasi modo vi sono tenuti.
Anche il ricorso in esame pertanto, in cui il soggetto,
in quanto concessionario, è obbligato a indire una gara
pubblica per le forniture in favore dell’ente concedente
soltanto dall’atto amministrativo autoritativo di concessione
(e, più precisamente, dalla convenzione che, come in tutte
le concessioni contratto, vi accede e i cui contenuti sono
parimenti imposti dall’ente pubblico) è soggetto a detta
giurisdizione esclusiva. Non vi è, infatti, dubbio che l’INSIEL
ha indetto il procedimento di scelta del contraente in discussione
non in quanto privato imprenditore ma in quanto concessionario
a ciò obbligato dalla concessione stessa, e quindi quale
soggetto in ogni caso tenuto alla gara pubblica.
Deve pertanto provvedersi all’esame nel merito del ricorso.
Esso è infondato.
Come risulta dalle premesse di fatto il motivo fondamentale
di gravame è costituito da una censura di irrazionalità
e illogicità del punteggio interno, o ponderazione, da attribuire
alle singole voci di ogni offerta, stabilito, prima dell’apertura
delle buste, dalla Commissione giudicatrice, che condurrebbe
a risultati aberranti e inattesi rispetto alle disposizioni
della lex specialis, dalle quali si dedurrebbe che le offerte
stesse andrebbero valutate proporzionalmente rispetto ai
giudizi di valore (più che sufficiente, buono, molto buono,
ottimo) e di esclusione (sì, no) assegnati a ciascuna caratteristica
valutabile e rispetto al rapporto fra punteggio minimo complessivo
di ammissione (28 punti) e massimo (47 punti), di cui il
primo rappresenterebbe, a un dipresso, i 6/10 del secondo.
Applicando invece (come risulta da diverse simulazioni,
esemplificate in tabelle contenute nel ricorso) ai detti
giudizi di valore e di esclusione i punteggi di ponderazione
stabiliti dalla Commissione tale proporzionalità andrebbe
perduta, dimodoché l’offerta della ricorrente, che nel valore
avrebbe riportato un punteggio medio superiore a buono e
una percentuale di sì del 74% non ha raggiunto il punteggio
minimo di ammissione (e lo stesso risultato si otterrebbe
da simulazioni con punteggi anche di gran lunga migliori).
In sostanza la Commissione, nello stabilire il valore numerico
dei c.d. “pesi”, cioè degli indici di valutazione di ogni
singolo elemento, non ha rispettato il suddetto rapporto
di proporzionalità ed irrazionalmente li ha determinati
in modo da provocare uno schiacciamento verso il basso del
punteggio complessivo, danneggiando la ricorrente che, altrimenti,
si sarebbe aggiudicata la gara. Peraltro anche parte resistente
concorda su tale effetto degli indici di ponderazione, ma
ne dà una diversa spiegazione, che è, ad avviso del Collegio,
perfettamente logica e coerente con le disposizioni della
lex specialis della gara, contrariamente a quanto vorrebbe
la tesi attorea.
Invero il capitolato tecnico, a pag. 8, recita “I laboratori
cui è destinato il SIL (sistema informatico laboratori)
richiesto in offerta utilizzano attualmente un prodotto
che consente buone possibilità di personalizzazione dei
programmi applicativi e del trattamento dei dati che caratterizzano…il
trattamento dei referti.
Le funzionalità di gestione dei collegamenti in linea degli
strumenti di analisi attualmente in uso consentono … una
discreta flessibilità …il sistema attualmente in uso …ha
complessivamente una buona affidabilità”.
“Al nuovo SIL … cui si riferisce il presente capitolato,
si richiede di possedere caratteristiche non inferiori al
sistema attuale per quanto riguarda i punti sopra descritti;
superiori per quanto riguarda il livello di disponibilità
del servizio, l’integrazione con i restanti prodotti del
sistema informativo sanitario regionale attuale e futuro
… l’insieme degli obiettivi sopra delineati trova riscontro
nei requisiti espressi in capitolato per i diversi aspetti”.
Efficacemente la difesa dell’INSIEL ha riassunto queste
disposizioni, osservando che da esse si desume che gli strumenti
informatici posseduti sono complessivamente buoni e ciò
che si cerca, con la gara in controversia, è un sistema
migliore di quello buono già posseduto, onde non può ritenersi
che il punteggio minimo di ammissibilità di 28 punti corrisponda
a una mera sufficienza, come vorrebbe la ricorrente.
Non vanno perciò confusi i punteggi che la stazione appaltante
ritiene, nel complesso, come rispondenti all’obbiettivo
proposto, con i giudizi di valore e di esclusione, il cui
livello minimo tende ad assicurare semplicemente che il
punteggio ponderale per ogni singola voce di offerta, stabilito
dalla Commissione, sia superiore allo zero.
Già sotto questo aspetto viene meno la proporzionalità,
come costruita dalla ricorrente, perché la base di partenza
minima è più elevata e determina, ma del tutto logicamente,
che l’offrire un sistema informatico dalle caratteristiche
semplicemente buone non consenta l’ammissione alla gara
e tanto meno possa essere rivalutato in modo da garantire
l’aggiudicazione, riservata a prodotti di qualità ben superiore.
Altro motivo per cui le varie tabelle e calcoli, esposti
dai ricorrenti, non colgono nel segno è che l’alto numero
di punteggi ponderali parziali, o pesi, stabiliti dalla
Commissione, a sua volta non segue una logica proporzionale,
essendo considerato di più un elemento rispetto a un altro,
in base a valutazioni discrezionali che tendono, del tutto
logicamente, a sottolineare la diversa importanza che la
stazione appaltante dà, nel valutare un’offerta, a una caratteristica
tecnica o a una capacità della strumentazione offerta rispetto
a un’altra.
Al riguardo non sono idonee a mutare la valutazione del
Collegio le successive valutazioni di parte istante esposte,
anche correggendo parzialmente il tiro, nelle successive
memorie, nemmeno là dove rinvengono errori nelle tabelle
a sua volta esposte dalla difesa dell’INSIEL a supporto
delle proprie tesi: si tratta, infatti, di eventuali errori
del difensore e non della stazione appaltante.
Invero ciò che la ricorrente non dimostra con la propria
tesi è la pretesa assurdità dei punteggi ponderali e dello
schiacciamento di quelli globali da essi determinato. L’attribuirli,
infatti, all’irrazionalità degli organi preposti alla procedura
non ne dà una spiegazione logica e stringente, esistendo
comunque una spiegazione non illogica della loro determinazione.
Essa potrebbe, al limite, andar ricercata solo nella volontà
della stazione appaltante di mandar deserta la gara stessa,
abbassandone i punteggi. Tale tesi, peraltro non è nemmeno
sostenuta dalla Dianoema e richiederebbe, comunque, ben
altro supporto probatorio.
L’assunto di parte istante rimane pertanto indimostrato
e inidoneo a contestare la coerente spiegazione dei criteri
di attribuzione del punteggio, fornita dall’INSIEL.
Al contrario la spiegazione che ne dà l’INSIEL, cioè la
volontà, espressa in capitolato, di vedersi offrire un sistema
informatico dalle caratteristiche superiori, appare del
tutto logico e conforme agli atti di gara.
Il ricorso pertanto, dev’essere rigettato, anche con riguardo
alla domanda risarcitoria.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese
di giudizio tra le parti costituite.
Non occorre provvedere nei confronti delle altre parti.
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P. Q. M.
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il Tribunale amministrativo regionale del
Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo rigetta.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le
parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trieste, in camera di consiglio,
il 24 marzo 2005.
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