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T.R.G.A. - SEDE DI TRENTO - Sentenza 15 aprile 2005 n. 135


Gara d’appalto – annullamento atti di gara – esecuzione fornitura da parte dell’originario aggiudicatario – danno ingiusto verso il ricorrente secondo classificato – sussiste.

La tutela risarcitoria ha la funzione di assicurare al danneggiato la restituito in integrum del suo patrimonio e, quindi, di garantire l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’attività illecita ascritta all’amministrazione, sempre che venga provata l’esistenza di tutti i necessari presupposti (fatto, colpa, danno ingiusto, nesso di causalità).
Sussiste danno ingiusto per violazione di interesse legittimo laddove l’Amministrazione, a seguito di annullamento degli atti di gara illegittimi (nella specie del decreto di aggiudicazione e del verbale di ammissione a gara dell’aggiudicatario originario) consenta all’aggiudicatario, nelle more del giudizio, di eseguire la prestazione, attesa la colposità della condotta dell’Amministrazione stessa (ravvisabile nella violazione di elementari regole vigenti in materia di appalti ed evitabili con una più accorta diligenza) ed il nesso causale tra la condotta stessa ed il danno patito dalla ricorrente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2001 presentato da
HARMONIE PROJEKT S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Harald Innerhofer, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Salvá con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alice Riccadonna in Bolzano, Via Cassa di Risparmio, 22, giusta delega a margine del ricorso,

- ricorrente-

contro

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 dd. 25.09.2000 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher e Laura Fadanelli, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione,

- resistente -

 

per il risarcimento
del danno ingiusto derivante da lesione dell’interesse legittimo, a seguito di annullamento disposto con sentenza n. 209/97 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione per la Provincia di Bolzano dd. 09.04.1997, dei seguenti atti:
1) decreto dell’assessore ai pubblici lavori della Provincia Autonoma di Bolzano di aggiudicazione alla ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone dell’appalto per la fornitura di mobili per l’arredamento del Centro Giovanile Kassianeum di Bressanone;
2) del verbale di assegnazione dd. 29.09.1995 della commissione di valutazione, nella parte in cui è stata ammessa alla gara la ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone.
Visto il ricorso notificato l’11.01.2001 e depositato in segreteria il 26.01.2001 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 11.05.2001;

Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 21.07.2004 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. L. Salva per la ricorrente e l’avv. M. Larcher per la Provincia Autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Si premettere che la Harmonie Project S.r.l. ha a suo tempo partecipato alla gara appalto-concorso indetta dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale 10.11.1993, n. 20, per la fornitura di mobili su misura per l’ex convitto studentesco, ora centro giovanile Kassianeum, di Bressanone.
A seguito di verbale di assegnazione della commissione di valutazione dd. 29.5.1995, la predetta fornitura di arredi è stata aggiudicata alla ditta Palfrader S.n.c. di Bressanone.
L’odierna ricorrente, classificatasi al secondo posto, impugnava dinanzi a questo Tribunale sia il decreto dell’assessore ai lavori pubblici della Provincia autonoma di Bolzano di aggiudicazione alla ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone dell’appalto per la fornitura di mobili per l’arredamento del Centro giovanile Kassianeum di Bressanone sia il verbale di assegnazione dd. 29.9.1995 della commissione di valutazione, nella parte in cui è stata ammessa alla gara la ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone.
Con sentenza n. 209/97 dd. 9.4/28.5.1997, passata in giudicato come risulta dall’attestazione dd. 29.9.1998 dell’Ufficio ricevimento ricorsi del Consiglio di Stato, il Tribunale ha annullato i suddetti provvedimenti.
Con lettera raccomandata a.r. dd. 30.7.1997, la Harmonie Project S.r.l. ha comunicato alla Provincia di essere disponibile ad eseguire la fornitura come da offerta presentata in gara.
La comunicazione non ha avuto riscontro.
Nel frattempo la Provincia ha fatto eseguire la fornitura dalla Palfrader O.H.G.
Con l’odierna causa, notificata in data 11.1.2001, la Harmonie Project S.r.l. chiede che venga accertata la responsabilità della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all’ingiusto danno asseritamente subito dalla società stessa corrente stessa nonché la conseguente condanna della Provincia al pagamento dell’importo di lire 40.524.000.- oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo o, comunque, a quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa secondo giustizia ed equità, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.
Con comparsa dd. 11.5.2001 si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano che, anche con successive memorie difensive rispettivamente dd. 9.7.2004 e 21.7.2004, ha chiesto, in via principale, che il Tribunale dichiari nulla l’offerta della ditta ricorrente e, in via subordinata, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato ovvero la rifusione del solo danno emergente, dovuto alle spese assunte per la partecipazione alla gara, se richieste e comprovate.
Con ordinanza n. 110/1996 emessa nella camera di consiglio del 7.5.1996 questo Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione degli impugnati provvedimenti, avanzata in via incidentale dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 21.7.2004 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato.
Oggetto dell’odierna causa è la richiesta di risarcimento del danno ingiusto derivante da lesione dell’interesse legittimo in seguito all’annullamento, disposto con sentenza n. 209/97 dd. 9.4.1997 di questo Tribunale, sia del decreto n. 23211 dd. 4.12.1995 dell’assessore ai lavori pubblici della Provincia di Bolzano di aggiudicazione alla Palfrader O.H.G. dell’appalto per la fornitura di mobili su misura per l’arredamento dell’ex convitto studentesco, ora Centro giovanile Kassianeum”, di Bressanone sia del verbale di assegnazione dd. 29.9.1995 della commissione di valutazione, nella parte in cui è stata ammessa alla gara la ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone.
La ricorrente, nel dedurre che la sentenza n. 209/97 di questo Tribunale è passata in giudicato, come da attestazione dd. 29.9.1998 dell’Ufficio ricevimento ricorsi del Consiglio di Stato, lamenta che, in seguito all’annullamento dei provvedimenti di cui sopra, l’amministrazione avrebbe dovuto aggiudicarle l’appalto, essendosi classificata al secondo posto della graduatoria e che, proprio a tale scopo, la stessa, con lettera raccomandata a.r. dd. 30.7.1997, si era premurata di comunicare alla Provincia autonoma di Bolzano la propria disponibilità ad eseguire la fornitura in argomento.
Un tanto, però, senza riscontro alcuno da parte della Provincia, anche perché, nel frattempo, la fornitura era stata effettuata dalla citata ditta Palfrader O.H.G..
Per ottenere il dedotto risarcimento da danno ingiusto, la ricorrente si è dapprima rivolta al giudice ordinario che ha dichiarato, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. e) e 35 del D.lgs. n. 80/1998, il proprio difetto di giurisdizione.
Un tentativo di soluzione transattiva stragiudiziale della controversia, esperito dalla ricorrente con lettera dd. 28.2.2000, veniva riscontrato negativamente dalla Provincia con propria lettera dd. 28.3.2000.
Orbene, la ricorrente, che è risultata seconda in graduatoria, deduce di aver subito un danno ingiusto e chiede che venga accertata la responsabilità della Provincia autonoma di Bolzano e, conseguentemente, che la stessa venga condannata al risarcimento dell’importo complessivo di lire 40.524.000.- oltre ad interessi dal dì del dovuto saldo, come appresso specificato:
• lire 35.524.000 -oltre gli interessi dal dì del dovuto saldo- risultanti dalla differenza tra l’importo della propria offerta di lire 138.842.000.- (Iva esclusa) ed il costo dei materiali che sarebbero stati forniti alla medesima dalla ditta Tischlerei Passeier S.r.l. di S. Martino in Passiria pari a lire 103.318.000.- (compreso trasporto e montaggio ed esclusa Iva);
• lire 5.000.000 -oltre gli interessi dal dì del dovuto saldo- per il risarcimento del pregiudizio derivante dai provvedimenti annullati e costituito dalle spese sostenute dalla partecipazione alla gara;
ovvero, in via subordinata:
• la determinazione del danno, da parte del Tribunale, in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., quanto meno nella misura del 10% dell’ammontare del valore dell’offerta come previsto dall’art. 345 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F.;
ovvero, in via ulteriormente subordinata,
• il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance;
e, in ogni caso,
• la corresponsione della rivalutazione monetaria dei danni con decorrenza dalla data in cui è stata aggiudicata la fornitura alla ditta Palfrader S.n.c. fino alla data della pubblicazione della sentenza e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate fino alla data del soddisfo.
In riferimento a quanto sopra, eccepisce innanzitutto la difesa della Provincia che l’offerta presentata dalla ricorrente in sede di gara è da considerarsi nulla per violazione delle norme generali sui lavori pubblici in riferimento all’art. 339 della legge 20.3.1865, n. 2248, allegato F) e all’art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55.
Ciò in quanto, pur non essendo ammesso il subappalto, emergerebbe, dalla documentazione in atti, che i materiali sarebbero stati forniti alla ricorrente dalla ditta Tischlerei Passeier S.r.l..
Un tanto, in contrasto sia con l’art. 1, comma 2, della legge provinciale 10.11.1993, n. 20 -all’epoca vigente- secondo il quale gli acquisti di arredamenti erano soggetti alle stesse regole dei lavori pubblici, con divieto, quindi, di subappalto e di cessione del contratto sia con il bando di gara che non prevedeva né il subappalto né la cessione di contratto.
Replica la ricorrente che la domanda di nullità dedotta dalla Provincia è inammissibile, atteso che nel processo amministrativo sia le domande che le eccezioni riconvenzionali dovrebbero essere proposte nelle forme e secondo le modalità del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 22 della legge 1034/1971 e dell’art. 37 del R.D. 1054/1924.
L’eccezione è chiaramente fondata.
Si può, pertanto, passare ad esaminare la domanda di risarcimento danni che, in linea di massima, è fondata, attesa la colposità della condotta dell’Amministrazione (ravvisabile nella violazione di elementari regole vigenti in materia di appalti ed evitabili con una più accorta diligenza) ed il nesso causale tra la condotta stessa ed il danno patito dalla ricorrente.

Nel caso in esame, si verte nell’ambito di un’appalto concorso indetto dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale 10.11.1993, n. 20 per la fornitura di mobili su misura per l’ex convitto studentesco, ora Centro giovanile “Kassianeum”, di Bressanone.
Alla gara di appalto in argomento, che prevedeva l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) della citata legge provinciale n. 20/1993, hanno partecipato cinque ditte.
A tutte e cinque è stato assegnato il punteggio tecnico di 49 punti mentre, per quanto riguarda il prezzo, la Palfrader O.H.G. ha ottenuto 51 punti e la Harmonie Project 50,51 punti.
Quest’ultima si è classificata seconda con il punteggio complessivo di 99,51 punti a fronte dei 100 ottenuti dall’aggiudicataria.
Orbene, la tutela risarcitoria ha la funzione di assicurare al danneggiato la restituito in integrum del suo patrimonio e, quindi, di garantire l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’attività illecita ascritta all’amministrazione, sempre che venga provata l’esistenza di tutti i necessari presupposti (fatto, colpa, danno ingiusto, nesso di causalità).
Pertanto, il risarcimento del danno è finalizzato a ristorare il danneggiato dalla lesione patrimoniale subita.
Nel caso di specie, il danno non è risarcibile per reintegrazione in forma specifica, essendo già stata effettuata la fornitura degli arredi dall’aggiudicataria Palfrader O.H.G..
La Harmonie Project S.r.l. allega un pregiudizio patrimoniale, del quale chiede il ristoro, pari all’asserito mancato guadagno causato dall’illegittima aggiudicazione della fornitura e quantifica il danno come risultante dalla differenza tra l’importo dell’offerta dalla stessa formulata in gara -pari a lire 138.842.000 (iva esclusa)- ed il costo dei materiali che avrebbe dovuto fornirle la ditta Tischlerei Passeier -pari a lire 103.318.000- ovvero, in via subordinata, così come risultante in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., e, comunque, in misura non inferiore al 10% dell’ammontare del valore dell’offerta, ai sensi dell’art. 345 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F..
La misura del danno non appare idoneamente dimostrata dalla ricorrente per adire il risarcimento per equivalente.
L’importo richiesto, infatti, appare calcolato in via molto generica non risultando, per esempio, lo scorporo delle spese connesse, quali, ad esempio, quelle di trasporto e montaggio.
In mancanza di precisi elementi che consentano di liquidare il danno nel suo preciso ammontare, reputa il Collegio doversi provvedere in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., nella misura del 10% dell’ammontare del valore dell’offerta fatta in gara dalla ricorrente stessa.
Un tanto, peraltro, conformemente a quanto richiesto in via subordinata sia dalla ricorrente che dall’Amministrazione resistente.
Pertanto, poiché l’offerta risulta pari a lire 138.842.000 (iva esclusa), il danno va quantificato in lire 13.884.200.- pari ad euro 7.170/00 (settemilacentosettanta/00) ed in ulteriori euro 500,00 (cinquecento/00) per spese connesse alla partecipazione alla gara, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al pagamento.
Sussistono giusti motivi per addivenire all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Condanna la Provincia di Bolzano al risarcimento dei danni in via equitativa in favore della ricorrente che si liquidano nell’importo complessivo di euro 7.670/00 (settemilaseicentosettanta/00) oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al pagamento.
Dichiara interamente compensate le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 21.07.2004.

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