| T.R.G.A. - SEDE DI TRENTO - Sentenza 15 aprile 2005 n. 135
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Gara d’appalto – annullamento atti di gara
– esecuzione fornitura da parte dell’originario aggiudicatario
– danno ingiusto verso il ricorrente secondo classificato
– sussiste.
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La tutela risarcitoria ha la funzione di
assicurare al danneggiato la restituito in integrum del
suo patrimonio e, quindi, di garantire l’eliminazione delle
conseguenze pregiudizievoli dell’attività illecita ascritta
all’amministrazione, sempre che venga provata l’esistenza
di tutti i necessari presupposti (fatto, colpa, danno ingiusto,
nesso di causalità).
Sussiste danno ingiusto per violazione di interesse
legittimo laddove l’Amministrazione, a seguito di annullamento
degli atti di gara illegittimi (nella specie del decreto
di aggiudicazione e del verbale di ammissione a gara dell’aggiudicatario
originario) consenta all’aggiudicatario, nelle more del
giudizio, di eseguire la prestazione, attesa la colposità
della condotta dell’Amministrazione stessa (ravvisabile
nella violazione di elementari regole vigenti in materia
di appalti ed evitabili con una più accorta diligenza) ed
il nesso causale tra la condotta stessa ed il danno patito
dalla ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso iscritto al n. 18 del registro
ricorsi 2001 presentato da
HARMONIE PROJEKT S.r.l., in persona del legale rappresentante
sig. Harald Innerhofer, rappresentata e difesa dall’avv.
Lorenzo Salvá con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Alice Riccadonna in Bolzano, Via Cassa di Risparmio, 22,
giusta delega a margine del ricorso,
- ricorrente-
contro
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in
persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza
della deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 dd.
25.09.2000 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher
e Laura Fadanelli, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura
della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega
a margine dell'atto di costituzione,
- resistente -
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per il risarcimento
del danno ingiusto derivante da lesione dell’interesse legittimo,
a seguito di annullamento disposto con sentenza n. 209/97
del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione
per la Provincia di Bolzano dd. 09.04.1997, dei seguenti
atti:
1) decreto dell’assessore ai pubblici lavori della Provincia
Autonoma di Bolzano di aggiudicazione alla ditta Palfrader
O.H.G. di Bressanone dell’appalto per la fornitura di mobili
per l’arredamento del Centro Giovanile Kassianeum di Bressanone;
2) del verbale di assegnazione dd. 29.09.1995 della commissione
di valutazione, nella parte in cui è stata ammessa alla
gara la ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone.
Visto il ricorso notificato l’11.01.2001 e depositato in
segreteria il 26.01.2001 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia
Autonoma di Bolzano dd. 11.05.2001;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 21.07.2004
il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv.
L. Salva per la ricorrente e l’avv. M. Larcher per la Provincia
Autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Si premettere che la Harmonie Project S.r.l. ha a suo tempo
partecipato alla gara appalto-concorso indetta dalla Provincia
autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale
10.11.1993, n. 20, per la fornitura di mobili su misura per
l’ex convitto studentesco, ora centro giovanile Kassianeum,
di Bressanone.
A seguito di verbale di assegnazione della commissione di
valutazione dd. 29.5.1995, la predetta fornitura di arredi
è stata aggiudicata alla ditta Palfrader S.n.c. di Bressanone.
L’odierna ricorrente, classificatasi al secondo posto, impugnava
dinanzi a questo Tribunale sia il decreto dell’assessore ai
lavori pubblici della Provincia autonoma di Bolzano di aggiudicazione
alla ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone dell’appalto per
la fornitura di mobili per l’arredamento del Centro giovanile
Kassianeum di Bressanone sia il verbale di assegnazione dd.
29.9.1995 della commissione di valutazione, nella parte in
cui è stata ammessa alla gara la ditta Palfrader O.H.G. di
Bressanone.
Con sentenza n. 209/97 dd. 9.4/28.5.1997, passata in giudicato
come risulta dall’attestazione dd. 29.9.1998 dell’Ufficio
ricevimento ricorsi del Consiglio di Stato, il Tribunale ha
annullato i suddetti provvedimenti.
Con lettera raccomandata a.r. dd. 30.7.1997, la Harmonie Project
S.r.l. ha comunicato alla Provincia di essere disponibile
ad eseguire la fornitura come da offerta presentata in gara.
La comunicazione non ha avuto riscontro.
Nel frattempo la Provincia ha fatto eseguire la fornitura
dalla Palfrader O.H.G.
Con l’odierna causa, notificata in data 11.1.2001, la Harmonie
Project S.r.l. chiede che venga accertata la responsabilità
della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all’ingiusto
danno asseritamente subito dalla società stessa corrente stessa
nonché la conseguente condanna della Provincia al pagamento
dell’importo di lire 40.524.000.- oltre agli interessi dal
dì del dovuto al saldo o, comunque, a quella diversa somma
che dovesse risultare dovuta in corso di causa secondo giustizia
ed equità, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.
Con comparsa dd. 11.5.2001 si è costituita in giudizio la
Provincia autonoma di Bolzano che, anche con successive memorie
difensive rispettivamente dd. 9.7.2004 e 21.7.2004, ha chiesto,
in via principale, che il Tribunale dichiari nulla l’offerta
della ditta ricorrente e, in via subordinata, il rigetto del
ricorso in quanto inammissibile ed infondato ovvero la rifusione
del solo danno emergente, dovuto alle spese assunte per la
partecipazione alla gara, se richieste e comprovate.
Con ordinanza n. 110/1996 emessa nella camera di consiglio
del 7.5.1996 questo Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione
degli impugnati provvedimenti, avanzata in via incidentale
dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 21.7.2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Oggetto dell’odierna causa è la richiesta di risarcimento
del danno ingiusto derivante da lesione dell’interesse legittimo
in seguito all’annullamento, disposto con sentenza n. 209/97
dd. 9.4.1997 di questo Tribunale, sia del decreto n. 23211
dd. 4.12.1995 dell’assessore ai lavori pubblici della Provincia
di Bolzano di aggiudicazione alla Palfrader O.H.G. dell’appalto
per la fornitura di mobili su misura per l’arredamento dell’ex
convitto studentesco, ora Centro giovanile Kassianeum”, di
Bressanone sia del verbale di assegnazione dd. 29.9.1995 della
commissione di valutazione, nella parte in cui è stata ammessa
alla gara la ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone.
La ricorrente, nel dedurre che la sentenza n. 209/97 di questo
Tribunale è passata in giudicato, come da attestazione dd.
29.9.1998 dell’Ufficio ricevimento ricorsi del Consiglio di
Stato, lamenta che, in seguito all’annullamento dei provvedimenti
di cui sopra, l’amministrazione avrebbe dovuto aggiudicarle
l’appalto, essendosi classificata al secondo posto della graduatoria
e che, proprio a tale scopo, la stessa, con lettera raccomandata
a.r. dd. 30.7.1997, si era premurata di comunicare alla Provincia
autonoma di Bolzano la propria disponibilità ad eseguire la
fornitura in argomento.
Un tanto, però, senza riscontro alcuno da parte della Provincia,
anche perché, nel frattempo, la fornitura era stata effettuata
dalla citata ditta Palfrader O.H.G..
Per ottenere il dedotto risarcimento da danno ingiusto, la
ricorrente si è dapprima rivolta al giudice ordinario che
ha dichiarato, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. e)
e 35 del D.lgs. n. 80/1998, il proprio difetto di giurisdizione.
Un tentativo di soluzione transattiva stragiudiziale della
controversia, esperito dalla ricorrente con lettera dd. 28.2.2000,
veniva riscontrato negativamente dalla Provincia con propria
lettera dd. 28.3.2000.
Orbene, la ricorrente, che è risultata seconda in graduatoria,
deduce di aver subito un danno ingiusto e chiede che venga
accertata la responsabilità della Provincia autonoma di Bolzano
e, conseguentemente, che la stessa venga condannata al risarcimento
dell’importo complessivo di lire 40.524.000.- oltre ad interessi
dal dì del dovuto saldo, come appresso specificato:
• lire 35.524.000 -oltre gli interessi dal dì del dovuto saldo-
risultanti dalla differenza tra l’importo della propria offerta
di lire 138.842.000.- (Iva esclusa) ed il costo dei materiali
che sarebbero stati forniti alla medesima dalla ditta Tischlerei
Passeier S.r.l. di S. Martino in Passiria pari a lire 103.318.000.-
(compreso trasporto e montaggio ed esclusa Iva);
• lire 5.000.000 -oltre gli interessi dal dì del dovuto saldo-
per il risarcimento del pregiudizio derivante dai provvedimenti
annullati e costituito dalle spese sostenute dalla partecipazione
alla gara;
ovvero, in via subordinata:
• la determinazione del danno, da parte del Tribunale, in
via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., quanto
meno nella misura del 10% dell’ammontare del valore dell’offerta
come previsto dall’art. 345 della legge 20.3.1865, n. 2248,
all. F.;
ovvero, in via ulteriormente subordinata,
• il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance;
e, in ogni caso,
• la corresponsione della rivalutazione monetaria dei danni
con decorrenza dalla data in cui è stata aggiudicata la fornitura
alla ditta Palfrader S.n.c. fino alla data della pubblicazione
della sentenza e gli interessi legali sulle somme via via
rivalutate fino alla data del soddisfo.
In riferimento a quanto sopra, eccepisce innanzitutto la difesa
della Provincia che l’offerta presentata dalla ricorrente
in sede di gara è da considerarsi nulla per violazione delle
norme generali sui lavori pubblici in riferimento all’art.
339 della legge 20.3.1865, n. 2248, allegato F) e all’art.
18 della legge 19.3.1990, n. 55.
Ciò in quanto, pur non essendo ammesso il subappalto, emergerebbe,
dalla documentazione in atti, che i materiali sarebbero stati
forniti alla ricorrente dalla ditta Tischlerei Passeier S.r.l..
Un tanto, in contrasto sia con l’art. 1, comma 2, della legge
provinciale 10.11.1993, n. 20 -all’epoca vigente- secondo
il quale gli acquisti di arredamenti erano soggetti alle stesse
regole dei lavori pubblici, con divieto, quindi, di subappalto
e di cessione del contratto sia con il bando di gara che non
prevedeva né il subappalto né la cessione di contratto.
Replica la ricorrente che la domanda di nullità dedotta dalla
Provincia è inammissibile, atteso che nel processo amministrativo
sia le domande che le eccezioni riconvenzionali dovrebbero
essere proposte nelle forme e secondo le modalità del ricorso
incidentale, ai sensi dell’art. 22 della legge 1034/1971 e
dell’art. 37 del R.D. 1054/1924.
L’eccezione è chiaramente fondata.
Si può, pertanto, passare ad esaminare la domanda di risarcimento
danni che, in linea di massima, è fondata, attesa la colposità
della condotta dell’Amministrazione (ravvisabile nella violazione
di elementari regole vigenti in materia di appalti ed evitabili
con una più accorta diligenza) ed il nesso causale tra la
condotta stessa ed il danno patito dalla ricorrente.
Nel caso in esame, si verte nell’ambito di un’appalto concorso
indetto dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’art.
9 della legge provinciale 10.11.1993, n. 20 per la fornitura
di mobili su misura per l’ex convitto studentesco, ora Centro
giovanile “Kassianeum”, di Bressanone.
Alla gara di appalto in argomento, che prevedeva l’aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi
ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) della citata legge
provinciale n. 20/1993, hanno partecipato cinque ditte.
A tutte e cinque è stato assegnato il punteggio tecnico di
49 punti mentre, per quanto riguarda il prezzo, la Palfrader
O.H.G. ha ottenuto 51 punti e la Harmonie Project 50,51 punti.
Quest’ultima si è classificata seconda con il punteggio complessivo
di 99,51 punti a fronte dei 100 ottenuti dall’aggiudicataria.
Orbene, la tutela risarcitoria ha la funzione di assicurare
al danneggiato la restituito in integrum del suo patrimonio
e, quindi, di garantire l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli
dell’attività illecita ascritta all’amministrazione, sempre
che venga provata l’esistenza di tutti i necessari presupposti
(fatto, colpa, danno ingiusto, nesso di causalità).
Pertanto, il risarcimento del danno è finalizzato a ristorare
il danneggiato dalla lesione patrimoniale subita.
Nel caso di specie, il danno non è risarcibile per reintegrazione
in forma specifica, essendo già stata effettuata la fornitura
degli arredi dall’aggiudicataria Palfrader O.H.G..
La Harmonie Project S.r.l. allega un pregiudizio patrimoniale,
del quale chiede il ristoro, pari all’asserito mancato guadagno
causato dall’illegittima aggiudicazione della fornitura e
quantifica il danno come risultante dalla differenza tra l’importo
dell’offerta dalla stessa formulata in gara -pari a lire 138.842.000
(iva esclusa)- ed il costo dei materiali che avrebbe dovuto
fornirle la ditta Tischlerei Passeier -pari a lire 103.318.000-
ovvero, in via subordinata, così come risultante in via equitativa,
ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., e, comunque, in misura
non inferiore al 10% dell’ammontare del valore dell’offerta,
ai sensi dell’art. 345 della legge 20.3.1865, n. 2248, all.
F..
La misura del danno non appare idoneamente dimostrata dalla
ricorrente per adire il risarcimento per equivalente.
L’importo richiesto, infatti, appare calcolato in via molto
generica non risultando, per esempio, lo scorporo delle spese
connesse, quali, ad esempio, quelle di trasporto e montaggio.
In mancanza di precisi elementi che consentano di liquidare
il danno nel suo preciso ammontare, reputa il Collegio doversi
provvedere in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e
1226 c.c., nella misura del 10% dell’ammontare del valore
dell’offerta fatta in gara dalla ricorrente stessa.
Un tanto, peraltro, conformemente a quanto richiesto in via
subordinata sia dalla ricorrente che dall’Amministrazione
resistente.
Pertanto, poiché l’offerta risulta pari a lire 138.842.000
(iva esclusa), il danno va quantificato in lire 13.884.200.-
pari ad euro 7.170/00 (settemilacentosettanta/00) ed in ulteriori
euro 500,00 (cinquecento/00) per spese connesse alla partecipazione
alla gara, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
dal dì del dovuto sino al pagamento.
Sussistono giusti motivi per addivenire all’integrale compensazione
delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione
Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Condanna la Provincia di Bolzano al risarcimento dei danni
in via equitativa in favore della ricorrente che si liquidano
nell’importo complessivo di euro 7.670/00 (settemilaseicentosettanta/00)
oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal
dì del dovuto sino al pagamento.
Dichiara interamente compensate le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 21.07.2004.
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