| T.R.G.A. - SEDE DI TRENTO - Sentenza 14 aprile 2005 n. 102
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Contratto d’appalto – esecuzione periodica
e continuativa ex. Art. 6, comma 4, L. 537/93 – diritto
alla revisione dei prezzi – sussiste anche in asenza degli
adempimenti ISTAT.
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Contratto d’appalto – revisione dei prezzi
ex Art. 6, comma 4, L. 537/93 – giurisdizione esclusiva
del G.A. – sussiste.
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1. L’art. 6, 4 c., della invocata l. 24 dicembre
1999, n. 537, articolo questo integralmente sostituito dall’art.
44 della l. 23 dicembre 1994 n. 724, dispone che, a siffatti
contratti di fornitura ad esecuzione periodica e continuativa,
si applichi l’istituto della revisione prezzi secondo i
criteri di cui al successivo 6° comma. Tale disposizione,
a carattere integrativo, è da considerarsi inserita anche
in presenza di patti contrari espliciti (C.d.S. Sez. V 20.5.2002
n. 2712, 16.6.2003 n. 3373 e 7.10.2003 n. 4259). Tale revisione
prezzi è senza limiti; perciò anche nel caso, aldilà del
fatto che all’atto di rinnovo contrattuale sia stato applicato
uno sconto del 3%, di alcuni costi unitari (C.d.S. Sez.
V. 19.2.03 n. 916), non potendo presumersi la volontà di
rinunciare al diritto in questione per il solo fatto di
aver accettato uno sconto funzionale al rinnovo contrattuale.
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2. Il comma 19 dell’art. 6 della L. 24 dicembre
1993 n. 537 assegna, nel caso, la relativa giurisdizione
a questo Giudice in via esclusiva. La detta norma, di carattere
speciale, non è stata in alcun modo riformulata o cassata
dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204 del
6 luglio 2004.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 70 del 2004 proposto da
CATER ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano
Brugnoletti e Gianpiero Luongo ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultimo in Trento, Via Serafini
n. 9;
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CONTRO
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l’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
– PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Marco Pisoni e Marina Pecoraro ed elettivamente domiciliata
presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso dell’A.P.S.S.
in Trento, Via Degasperi n. 79;
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per l’accertamento
del diritto di Cater Roma Spa alla revisione del prezzo
per la fornitura dei generi di vitto, relativo al contratto
stipulato il 30 luglio 1996 con l’Azienda Provinciale per
i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. Con
conseguente condanna al pagamento della somma dovuta a titolo
di revisione periodica del prezzo contrattuale, oltre interessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 11 marzo 2005 - relatore
il consigliere Mario Mosconi - l’avv. Gianpiero Luongo per
la Società ricorrente e l’avv. Marco Pisoni per l'Amministrazione
resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. La Società istante è stata fornitrice,
per un lungo periodo di tempo, dell’Azienda provinciale
Servizi Sanitari del territorio della provincia di Trento,
di generi alimentari. La stessa chiede ora, in questa sede,
l’accertamento del suo diritto ad ottenere, in relazione
al corrispettivo versato per tali incombenze di fornitura
periodica e continuata sino al 31.5.2000, la revisione prezzi
a decorrere dal 1.6.1997 (II anno di fornitura). 1-1 La
medesima ricorrente ne assume, al riguardo, la ineludibile
applicazione (oltre che ex art. 1-10 del capitolato ed ex
articoli di riferimento nei detti contratti ed anche in
deroga necessitata a patti e accordi contrari,) ai sensi
dell’art. 6 della L. 537/93, come modificato dall’art. 44
della successiva legge 724/94 e degli artt. 1399 e 1419
del Codice civile. Si sostiene, in particolare che, in ogni
caso, la reclamata applicazione normativa del contratto
de quo sarebbe atto dovuto; per nulla perciò avrebbe fondamento
quanto asserito dall’azienda pubblica in risposta alla richiesta
stragiudiziale di specie, allorquando la stessa ha rifiutato
di dar corso alla medesima affermandone solo la facoltatività
relativa ed il fatto che la ricorrente, nell’ambito del
rinnovo contrattuale per il biennio successivo, avrebbe
a ciò, implicitamente, rinunciato nel prospettare i vari
sconti limitati sul prezzario. 2. L’Azienda pubblica de
qua, all’uopo costituitasi, ex adverso deducendo, ha concluso
per il rigetto del gravame
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DIRITTO
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1. La Cater Spa ha chiesto, in questa sede,
che al valore delle proprie forniture alimentari all’Azienda
provinciale dei servizi sanitari della PAT – con decorrenza
1.6.97 e con termine 31.5.2000 – sia applicato l’istituto
della revisione prezzi, avendone l’Azienda stessa rifiutato
la relativa applicazione già chiesta in sede extra-giudiziale.
2. L’art. 6, 4 c., della invocata l. 24 dicembre 1999, n.
537, articolo questo integralmente sostituito dall’art.
44 della l. 23 dicembre 1994 n. 724, dispone che, a siffatti
contratti di fornitura ad esecuzione periodica e contenutiva,
si applichi l’istituto della revisione prezzi secondo i
criteri di cui al successivo 6° comma.
2.1 Tale disposizione, a carattere integrativo, è da considerarsi
inserita anche in presenza di patti contrari espliciti (C.d.S.
Sez. V 20.5.2002 n. 2712, 16.6.2003 n. 3373 e 7.10.2003
n. 4259).
3. D’altro canto è inequivocabile che, anche alla stregua
dei contenuti di entrambi i contratti (l’iniziale e il successivo),
tale istituto della revisione prezzi sia doverosamente applicabile
anche al caso che occupa; pur in carenza degli interventi
specifici dell’ISTAT.
4. D’altra parte è stato anche affermato che tale revisione
prezzi è senza limiti; perciò anche nel caso, aldilà del
fatto che all’atto di rinnovo contrattuale sia stato applicato
uno sconto del 3%, di alcuni costi unitari (C.d.S. Sez.
V. 19.2.03 n. 916).
4.1 Invero tale indicazione è sancita dall'art. 27 6° comma
della l. 23 dicembre 1999 n. 488; che, se pur successiva,
non deroga la citata disciplina generale (C.d.C. Sez. Controllo
Calabria 11.6.03 n. 10).
4.2 E, in ogni caso, i fondamenti dei requisiti di una convenienza
economica per un rinnovo contrattuale di specie non si possono
basare solo sul detto sconto del 3% (CdS, sez. V, 17.4.2003
n. 2079).
5 E dunque ed in conclusione è da assumersi che, nel caso
che occupa, si sia consolidato, anche a termini contrattuali,un
diritto alla revisione prezzi secondo le modalità indicate
dalla Società istante, pur in carenza dell’attività di specie
dell’ISTAT.
6. Tanto premesso, si rileva ora che il 19 c. dell’art.
6 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 assegna, nel caso, la
relativa giurisdizione a questo Giudice in via esclusiva.
6.1.La detta norma, di carattere speciale, non è stata in
alcun modo riformulata o cassata dalla Corte Costituzionale
con la nota sentenza n. 204 del 6 luglio 2004.
7.In ogni caso la fornitura di alimenti ha funzione strumentale
alla fornitura da pasti completi ai degenti e al personale;
ove quest'altro profilo fa parte di un servizio pubblico
ben più vasto (v. per utili spunti C.d.S. Sez. IV 5.10.64
n. 6488).
8. Ne consegue la giurisdizione di questo giudice e con
essa l’accoglimento dell’istanza della Società ricorrente
nei termini sopra rilevati.
9. È solo il caso di annotare, anche se non vi è stata eccezione
sul punto della prescrizione, che - pur facendo riferimento
al termine più breve di cui al 1° c. p. 4 dell'art. 2948
del Codice Civile - la stessa è stata interrotta con la
detta domanda extra giudiziale nella seconda metà del 2001
anche con riferimento al primo periodo di decorrenza dal
contratto di fornitura.
10. La particolarità della vicenda consiglia la compensazione
delle spese di giudizio tra le parti in causa.
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P.Q.M.
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il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 70/2004, accoglie la domanda
del diritto alla revisione prezzi per il periodo indicato
in premessa con disapplicazione delle note o degli atti
dell'Azienda Sanitaria di avviso contrario. Spese del giudizio
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio
dell’11 marzo 2005, con l’intervento dei Magistrati: dott.
Paolo Numerico Presidente
dott. Mario Mosconi Consigliere estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere
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Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito
in Segreteria, il giorno 14 aprile 2005.
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