Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2005 - © copyright

T.R.G.A. - SEDE DI TRENTO - Sentenza 14 aprile 2005 n. 102


Contratto d’appalto – esecuzione periodica e continuativa ex. Art. 6, comma 4, L. 537/93 – diritto alla revisione dei prezzi – sussiste anche in asenza degli adempimenti ISTAT.

 

Contratto d’appalto – revisione dei prezzi ex Art. 6, comma 4, L. 537/93 – giurisdizione esclusiva del G.A. – sussiste.

1. L’art. 6, 4 c., della invocata l. 24 dicembre 1999, n. 537, articolo questo integralmente sostituito dall’art. 44 della l. 23 dicembre 1994 n. 724, dispone che, a siffatti contratti di fornitura ad esecuzione periodica e continuativa, si applichi l’istituto della revisione prezzi secondo i criteri di cui al successivo 6° comma. Tale disposizione, a carattere integrativo, è da considerarsi inserita anche in presenza di patti contrari espliciti (C.d.S. Sez. V 20.5.2002 n. 2712, 16.6.2003 n. 3373 e 7.10.2003 n. 4259). Tale revisione prezzi è senza limiti; perciò anche nel caso, aldilà del fatto che all’atto di rinnovo contrattuale sia stato applicato uno sconto del 3%, di alcuni costi unitari (C.d.S. Sez. V. 19.2.03 n. 916), non potendo presumersi la volontà di rinunciare al diritto in questione per il solo fatto di aver accettato uno sconto funzionale al rinnovo contrattuale.

 

2. Il comma 19 dell’art. 6 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 assegna, nel caso, la relativa giurisdizione a questo Giudice in via esclusiva. La detta norma, di carattere speciale, non è stata in alcun modo riformulata o cassata dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204 del 6 luglio 2004.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 70 del 2004 proposto da
CATER ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Brugnoletti e Gianpiero Luongo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Trento, Via Serafini n. 9;

 

CONTRO

 

l’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pisoni e Marina Pecoraro ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso dell’A.P.S.S. in Trento, Via Degasperi n. 79;

 

per l’accertamento
del diritto di Cater Roma Spa alla revisione del prezzo per la fornitura dei generi di vitto, relativo al contratto stipulato il 30 luglio 1996 con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. Con conseguente condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di revisione periodica del prezzo contrattuale, oltre interessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 11 marzo 2005 - relatore il consigliere Mario Mosconi - l’avv. Gianpiero Luongo per la Società ricorrente e l’avv. Marco Pisoni per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. La Società istante è stata fornitrice, per un lungo periodo di tempo, dell’Azienda provinciale Servizi Sanitari del territorio della provincia di Trento, di generi alimentari. La stessa chiede ora, in questa sede, l’accertamento del suo diritto ad ottenere, in relazione al corrispettivo versato per tali incombenze di fornitura periodica e continuata sino al 31.5.2000, la revisione prezzi a decorrere dal 1.6.1997 (II anno di fornitura). 1-1 La medesima ricorrente ne assume, al riguardo, la ineludibile applicazione (oltre che ex art. 1-10 del capitolato ed ex articoli di riferimento nei detti contratti ed anche in deroga necessitata a patti e accordi contrari,) ai sensi dell’art. 6 della L. 537/93, come modificato dall’art. 44 della successiva legge 724/94 e degli artt. 1399 e 1419 del Codice civile. Si sostiene, in particolare che, in ogni caso, la reclamata applicazione normativa del contratto de quo sarebbe atto dovuto; per nulla perciò avrebbe fondamento quanto asserito dall’azienda pubblica in risposta alla richiesta stragiudiziale di specie, allorquando la stessa ha rifiutato di dar corso alla medesima affermandone solo la facoltatività relativa ed il fatto che la ricorrente, nell’ambito del rinnovo contrattuale per il biennio successivo, avrebbe a ciò, implicitamente, rinunciato nel prospettare i vari sconti limitati sul prezzario. 2. L’Azienda pubblica de qua, all’uopo costituitasi, ex adverso deducendo, ha concluso per il rigetto del gravame

 

DIRITTO

 

1. La Cater Spa ha chiesto, in questa sede, che al valore delle proprie forniture alimentari all’Azienda provinciale dei servizi sanitari della PAT – con decorrenza 1.6.97 e con termine 31.5.2000 – sia applicato l’istituto della revisione prezzi, avendone l’Azienda stessa rifiutato la relativa applicazione già chiesta in sede extra-giudiziale.
2. L’art. 6, 4 c., della invocata l. 24 dicembre 1999, n. 537, articolo questo integralmente sostituito dall’art. 44 della l. 23 dicembre 1994 n. 724, dispone che, a siffatti contratti di fornitura ad esecuzione periodica e contenutiva, si applichi l’istituto della revisione prezzi secondo i criteri di cui al successivo 6° comma.
2.1 Tale disposizione, a carattere integrativo, è da considerarsi inserita anche in presenza di patti contrari espliciti (C.d.S. Sez. V 20.5.2002 n. 2712, 16.6.2003 n. 3373 e 7.10.2003 n. 4259).
3. D’altro canto è inequivocabile che, anche alla stregua dei contenuti di entrambi i contratti (l’iniziale e il successivo), tale istituto della revisione prezzi sia doverosamente applicabile anche al caso che occupa; pur in carenza degli interventi specifici dell’ISTAT.
4. D’altra parte è stato anche affermato che tale revisione prezzi è senza limiti; perciò anche nel caso, aldilà del fatto che all’atto di rinnovo contrattuale sia stato applicato uno sconto del 3%, di alcuni costi unitari (C.d.S. Sez. V. 19.2.03 n. 916).
4.1 Invero tale indicazione è sancita dall'art. 27 6° comma della l. 23 dicembre 1999 n. 488; che, se pur successiva, non deroga la citata disciplina generale (C.d.C. Sez. Controllo Calabria 11.6.03 n. 10).
4.2 E, in ogni caso, i fondamenti dei requisiti di una convenienza economica per un rinnovo contrattuale di specie non si possono basare solo sul detto sconto del 3% (CdS, sez. V, 17.4.2003 n. 2079).
5 E dunque ed in conclusione è da assumersi che, nel caso che occupa, si sia consolidato, anche a termini contrattuali,un diritto alla revisione prezzi secondo le modalità indicate dalla Società istante, pur in carenza dell’attività di specie dell’ISTAT.
6. Tanto premesso, si rileva ora che il 19 c. dell’art. 6 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 assegna, nel caso, la relativa giurisdizione a questo Giudice in via esclusiva.
6.1.La detta norma, di carattere speciale, non è stata in alcun modo riformulata o cassata dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204 del 6 luglio 2004.
7.In ogni caso la fornitura di alimenti ha funzione strumentale alla fornitura da pasti completi ai degenti e al personale; ove quest'altro profilo fa parte di un servizio pubblico ben più vasto (v. per utili spunti C.d.S. Sez. IV 5.10.64 n. 6488).
8. Ne consegue la giurisdizione di questo giudice e con essa l’accoglimento dell’istanza della Società ricorrente nei termini sopra rilevati.
9. È solo il caso di annotare, anche se non vi è stata eccezione sul punto della prescrizione, che - pur facendo riferimento al termine più breve di cui al 1° c. p. 4 dell'art. 2948 del Codice Civile - la stessa è stata interrotta con la detta domanda extra giudiziale nella seconda metà del 2001 anche con riferimento al primo periodo di decorrenza dal contratto di fornitura.
10. La particolarità della vicenda consiglia la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 70/2004, accoglie la domanda del diritto alla revisione prezzi per il periodo indicato in premessa con disapplicazione delle note o degli atti dell'Azienda Sanitaria di avviso contrario. Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio dell’11 marzo 2005, con l’intervento dei Magistrati: dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Mario Mosconi Consigliere estensore
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere

 

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 14 aprile 2005.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento