| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile 2005
n. 1599
E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.
Soc. Fattoria Quercia al Poggio s.r.l. (Avv.ti G. Esposito
e S. Lorini) contro la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè),
la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, E. Possenti
e F. De Santis) e l'Azienda agricola Palmas di Mario Luciano
(non costituita) |
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Agricoltura – Bando per il finanziamento
nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg.
CE n. 1257/99) - Espressa prescrizione del possesso di un
requisito ad una certa data “a pena di inammissibilità –
Interpretazione rigorosa – Domanda di finanziamento – Requisito
del possesso di idonea concessione edilizia – Concessione
ottenuta il giorno successivo a quello di presentazione
della domanda – Esclusione - Legittimità
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La lex specialis contenuta nel bando deve
essere rigorosamente interpretata ed applicata quando vi
sia l’espressa prescrizione del possesso di un requisito
ad una certa data “a pena di inammissibilità” e, in siffatta
evenienza, il principio del conseguimento dell’interesse
pubblico alla più ampia partecipazione alle gare trova un
limite invalicabile nel dettato del bando. Il principio
generale secondo cui i requisiti prescritti per la partecipazione
ad una procedura concorsuale devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande, opera soltanto quando per gli stessi requisiti
non sia previsto espressamente il possesso in un momento
diverso e specie se a tale mancanza è ricollegata l’inammissibilità
delle domande. Ne consegue che nella specie, poiché la concessione
edilizia è stata rilasciata il giorno successivo a quello
di presentazione della domanda, è legittima l’esclusione
della ricorrente dalla graduatoria definitiva delle domande
ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo
rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- III^SEZIONE-
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1285/2003 proposto
dalla SOC. FATTORIA QUERCIA AL POGGIO S.R.L., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giuseppe Esposito e Sergio Lorini
con domicilio eletto in Firenze, via B. Varchi n. 14, presso
lo studio dell'avv. Massimiliano Liti;
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contro
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- LA REGIONE TOSCANA, in persona del
Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata
e difesa dall'avv. Silvia Fantappiè con domicilio eletto
presso l'Ufficio legale della Regione in Firenze, via Cavour
n. 18;
- LA PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente
pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Lina Cardona, Elena Possenti e Francesca De
Santis, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della
Provincia in Firenze, via de' Ginori n. 10;
- L'AZIENDA AGRICOLA PALMAS di Mario Luciano, in
persona de legale rappresentante pro tempore, non costituitosi
in giudizio;
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PER L‘ANNULLAMENTO
- della graduatoria definitiva delle domande ammissibili
a finanziamento nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale
della Toscana (Reg. CE 1257/99 N. Bando annualità 2003)
approvata dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale
n. 117 del 15 aprile 2003, nella parte in cui la domanda
della ricorrente è stata esclusa con la seguente motivazione:
"Progetto non cantierabile, concessione ottenuta in data
successiva alla domanda di aiuto;
- nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
nonchè , per quanto occorrer possa, del bando approvato
dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 18 dicembre
2000, n. 7273, modificato con decreto 12 gennaio 2001, n.
81 (pubblicati sul B.U.R.T n. 4 del 24 gennaio 2001), nella
parte in cui hanno stabilito, tra i requisiti di accesso
"la cantierabilità dei lavori alla data della presentazione
della domanda";
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 Marzo 2005, - relatore
il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti S. Lorini
e F. Ciari, delegato dall'av. S. Fantappiè e F. De Santis;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato l’ 1.7.2003 la s.r.l.
Fattoria La Quercia al Poggio, in persona del legale rappresentante,
ha chiesto l’annullamento: a) della graduatoria definitiva
delle domande ammissibili a finanziamento nell’ambito del
Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99,
annualità 2003), approvata dalla Provincia di Firenze con
atto dirigenziale n. 1177 del 15.4.2003, nella parte in
cui la domanda della ricorrente è stata esclusa con la seguente
motivazione: “progetto non cantierabile – concessione ottenuta
in data successiva alla domanda di aiuto”; l’esito è stato
comunicato con lettera della Provincia di Firenze del 28
aprile 2003, notificata il 7.5.2003; b) di ogni altro atto
connesso e conseguente e, per quanto occorrer possa, del
bando approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale
18.12.2000 n. 7273, modificato con decreto 12.1.2001 n.
81, nella parte in cui si è stabilito, tra i requisiti di
accesso al beneficio, la cantierabilità dei lavori alla
data di presentazione della domanda.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è
stata fissata al 6.4.2001; la società ricorrente ha presentato
la sua domanda con istanza del 30.3.2001, ricevuta dalla
Provincia di Firenze il 3.4.2001 e cioè prima della scadenza
del termine finale; con la detta domanda chiedeva di essere
ammessa al beneficio del contributo in conto capitale di
57.000,00 euro per la ristrutturazione di un fabbricato
rurale e la realizzazione di due appartamenti ad uso di
agriturismo; nella stessa domanda la società dichiarava
di essere in possesso del requisito attinente alla cantierabilità
dei lavori programmati; senonché la concessione edilizia
(attestante il requisito in parola) veniva rilasciata il
31.3.2001, il giorno successivo all’inoltro della sua domanda,
benché anteriore al termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande; ne conseguiva la sua esclusione dalla graduatoria.
Questi i motivi: 1) e 2) violazione del regolamento CE del
Consiglio n. 1257/99 e del regolamento CE della Commissione
n. 445/2002, violazione del bando e dei principi generali
in tema di partecipazione alle procedure concorsuali; eccesso
di potere per difetto dei presupposti, istruttoria carente
e perplessa, motivazione insufficiente, falsità della causa
e ingiustizia manifesta: il momento di riferimento per il
possesso dei requisiti è quello della scadenza del termine
ultimo e non della data di presentazione della domanda che
può essere antecedente; il requisito (la concessione edilizia)
è indiscutibilmente posseduto alla data di scadenza del
termine previsto per la presentazione delle domande; il
bando va correttamente interpretato; 3) violazione dei medesimi
regolamenti comunitari e dei principi generali in tema di
partecipazione alle procedure concorsuali: diversamente
il bando (punto 2.1.5) sarebbe illegittimo e la sua impugnazione
tempestiva perché, secondo la giurisprudenza amministrativa
(ad. pl. n. 1/2003), l’immediata impugnazione del bando
attiene unicamente alle clausole che impediscono la partecipazione
alla procedura; il bando, se diversamente interpretato nel
senso di escludere l’ammissione della ricorrente pur in
possesso del requisito, sarebbe in contrasto con il principio
fondamentale comunitario di proporzionalità, il quale richiede
che le clausole siano idonee a favorire il risultato desiderato,
necessarie e proporzionali all’interesse pubblico perseguito
e non ingiustificatamente limitative della partecipazione;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e seg. della
legge n. 241/90; eccesso di potere per violazione del giusto
procedimento: l’esclusione non è stata preceduta dal necessario
avviso dell’avvio del procedimento.
Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana e la Provincia
di Firenze (e non invece una controinteressata), opponendosi
al ricorso. Con ordinanza n. 1034/2003 è stata respinta
l’istanza cautelare.
Con successive memorie le parti costituite hanno illustrato
le rispettive tesi difensive.
All’udienza del 17 marzo 2005 la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è rivolto avverso l’esclusione
della società ricorrente dalla graduatoria delle domande
ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo
rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99 – bando annuale
2003); la non ammissione è stata così motivata: “progetto
non cantierabile – concessione ottenuta in data successiva
alla domanda di aiuto”. La società aveva richiesto l’aiuto
(contributo in conto capitale) per la ristrutturazione di
un fabbricato rurale e la realizzazione di due appartamenti
destinati ad agriturismo. 2. Il ricorso non è fondato.
E’ pacifico che la domanda di aiuto è stata inoltrata il
30.3.2001 e la concessione edilizia, che prova il requisito
della cantierabilità dei lavori, è stata rilasciata il giorno
successivo (31.3.2001).
Il bando, ove è previsto il 6.4.2001 quale termine ultimo
di scadenza per la presentazione delle domande, richiede
che gli aspiranti producano una documentazione obbligatoria
da allegare alla domanda nell’ambito della quale è indicata
la “dichiarazione relativa alla cantierabilità dei lavori
alla data di presentazione della domanda”.
Al momento in cui la ricorrente ha fatto la domanda, dichiarando
di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando, non
era ancora in possesso della concessione edilizia, che è
stata rilasciata il giorno successivo.
Il bando espressamente considera “ammissibili” le domande
corredate della documentazione e della dichiarazione in
argomento; il che comporta che la concessione edilizia doveva
precedere il momento della domanda, perché diversamente
la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti
sarebbe stata non veritiera.
Come correttamente osserva la Regione – che è titolare del
potere di elaborare il Piano di sviluppo rurale 2000/2006
in attuazione della disposizione comunitaria e di dettare
le disposizioni relative all’individuazione dei soggetti
beneficiari e dei relativi requisiti di accesso all’aiuto
nonché le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento
delle istruttorie – la scelta di richiedere come requisito
di accesso la cantierabilità dei lavori era motivata dall’esigenza
di garantire che il soggetto che avesse presentato la domanda
potesse immediatamente dare inizio ai lavori. A ciò va aggiunto,
ad avviso del Collegio, la necessità di garantire la par
condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale.
All’esito della doverosa istruttoria la ricorrente è risultata
priva di un requisito obbligatoriamente richiesto per accedere
ai finanziamenti e, per questo, la sua domanda è stata ritenuta
inammissibile in conformità a quanto richiesto dal bando.
Secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente, che
il Collegio condivide, la lex specialis contenuta nel bando
deve essere rigorosamente interpretata ed applicata quando
vi sia l’espressa prescrizione del possesso di un requisito
ad una certa data “a pena di inammissibilità” e, in siffatta
evenienza, il principio del conseguimento dell’interesse
pubblico alla più ampia partecipazione alle gare trova un
limite invalicabile nel dettato del bando che fissa gli
adempimenti cui sono tenuti i partecipanti, essendosi la
p.a. autolimitata quanto alle procedure per l’ammissibilità
delle domande. Il principio generale, invocato dalla ricorrente,
secondo cui i requisiti prescritti per la partecipazione
ad una procedura concorsuale devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande, opera soltanto quando per gli stessi requisiti
non sia previsto espressamente il possesso in un momento
diverso e specie se a tale mancanza è ricollegata l’inammissibilità
delle domande (Tar Toscana, I, n. 287/95). Anche l’asserita
illegittimità del bando per violazione delle norme comunitarie
è priva di fondamento.
Il regolamento n. 1257/99, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del F.E.O.G.A., detta, tra l’altro, “a livello
comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile
ottenere il sostegno” (par. 15 dei considerando), ma nulla
dispone in ordine alle modalità e ai tempi di presentazione
delle domande e ai requisiti degli aspiranti. La Regione
Toscana, nell’ambito delle sue competenze nella materia,
ha dettato disposizioni ulteriori rispetto a quelle comunitarie
ed attuative delle stesse, al fine di garantire il rispetto
delle scadenze e dei requisiti per l’assunzione degli impegni
relativi all’attuazione degli interventi.
Infondato è anche il motivo della violazione dell’art. 7
e seg. della legge n. 241/90, perché, per giurisprudenza
costante della Sezione, le disposizioni garantistiche ivi
previste (comunicazione dell’avvio del procedimento) non
si applicano ai procedimenti che si svolgono ad istanza
di parte, pena una duplicazione di attività con innegabile
aggravio dell’amministrazione non compensato da particolare
utilità per i soggetti interessati (Cons. di Stato, nn.
2823 e 1381 del 2001 e n. 191 del 2000).
3. Per l’infondatezza di tutti i motivi il ricorso non può
essere accolto, ma le spese possono essere compensate.
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P. Q. M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, respinge
il ricorso in epigrafe; spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 17 Marzo 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere, est.
Avv. Rita CERIONI - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005
Firenze, lì 13 aprile 2005
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