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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile 2005 n. 1599
E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.
Soc. Fattoria Quercia al Poggio s.r.l. (Avv.ti G. Esposito e S. Lorini) contro la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè), la Provincia di Firenze (Avv.ti L. Cardona, E. Possenti e F. De Santis) e l'Azienda agricola Palmas di Mario Luciano (non costituita)


Agricoltura – Bando per il finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99) - Espressa prescrizione del possesso di un requisito ad una certa data “a pena di inammissibilità – Interpretazione rigorosa – Domanda di finanziamento – Requisito del possesso di idonea concessione edilizia – Concessione ottenuta il giorno successivo a quello di presentazione della domanda – Esclusione - Legittimità

La lex specialis contenuta nel bando deve essere rigorosamente interpretata ed applicata quando vi sia l’espressa prescrizione del possesso di un requisito ad una certa data “a pena di inammissibilità” e, in siffatta evenienza, il principio del conseguimento dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle gare trova un limite invalicabile nel dettato del bando. Il principio generale secondo cui i requisiti prescritti per la partecipazione ad una procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, opera soltanto quando per gli stessi requisiti non sia previsto espressamente il possesso in un momento diverso e specie se a tale mancanza è ricollegata l’inammissibilità delle domande. Ne consegue che nella specie, poiché la concessione edilizia è stata rilasciata il giorno successivo a quello di presentazione della domanda, è legittima l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE-

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1285/2003 proposto
dalla SOC. FATTORIA QUERCIA AL POGGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Esposito e Sergio Lorini con domicilio eletto in Firenze, via B. Varchi n. 14, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Liti;

 

contro

 

- LA REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Fantappiè con domicilio eletto presso l'Ufficio legale della Regione in Firenze, via Cavour n. 18;
- LA PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona, Elena Possenti e Francesca De Santis, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Provincia in Firenze, via de' Ginori n. 10;
- L'AZIENDA AGRICOLA PALMAS di Mario Luciano, in persona de legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

 

PER L‘ANNULLAMENTO
- della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale della Toscana (Reg. CE 1257/99 N. Bando annualità 2003) approvata dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 117 del 15 aprile 2003, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata esclusa con la seguente motivazione: "Progetto non cantierabile, concessione ottenuta in data successiva alla domanda di aiuto;
- nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
nonchè , per quanto occorrer possa, del bando approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 18 dicembre 2000, n. 7273, modificato con decreto 12 gennaio 2001, n. 81 (pubblicati sul B.U.R.T n. 4 del 24 gennaio 2001), nella parte in cui hanno stabilito, tra i requisiti di accesso "la cantierabilità dei lavori alla data della presentazione della domanda";

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 Marzo 2005, - relatore il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti S. Lorini e F. Ciari, delegato dall'av. S. Fantappiè e F. De Santis;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato l’ 1.7.2003 la s.r.l. Fattoria La Quercia al Poggio, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento: a) della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99, annualità 2003), approvata dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 1177 del 15.4.2003, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata esclusa con la seguente motivazione: “progetto non cantierabile – concessione ottenuta in data successiva alla domanda di aiuto”; l’esito è stato comunicato con lettera della Provincia di Firenze del 28 aprile 2003, notificata il 7.5.2003; b) di ogni altro atto connesso e conseguente e, per quanto occorrer possa, del bando approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 18.12.2000 n. 7273, modificato con decreto 12.1.2001 n. 81, nella parte in cui si è stabilito, tra i requisiti di accesso al beneficio, la cantierabilità dei lavori alla data di presentazione della domanda.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è stata fissata al 6.4.2001; la società ricorrente ha presentato la sua domanda con istanza del 30.3.2001, ricevuta dalla Provincia di Firenze il 3.4.2001 e cioè prima della scadenza del termine finale; con la detta domanda chiedeva di essere ammessa al beneficio del contributo in conto capitale di 57.000,00 euro per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la realizzazione di due appartamenti ad uso di agriturismo; nella stessa domanda la società dichiarava di essere in possesso del requisito attinente alla cantierabilità dei lavori programmati; senonché la concessione edilizia (attestante il requisito in parola) veniva rilasciata il 31.3.2001, il giorno successivo all’inoltro della sua domanda, benché anteriore al termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande; ne conseguiva la sua esclusione dalla graduatoria.
Questi i motivi: 1) e 2) violazione del regolamento CE del Consiglio n. 1257/99 e del regolamento CE della Commissione n. 445/2002, violazione del bando e dei principi generali in tema di partecipazione alle procedure concorsuali; eccesso di potere per difetto dei presupposti, istruttoria carente e perplessa, motivazione insufficiente, falsità della causa e ingiustizia manifesta: il momento di riferimento per il possesso dei requisiti è quello della scadenza del termine ultimo e non della data di presentazione della domanda che può essere antecedente; il requisito (la concessione edilizia) è indiscutibilmente posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; il bando va correttamente interpretato; 3) violazione dei medesimi regolamenti comunitari e dei principi generali in tema di partecipazione alle procedure concorsuali: diversamente il bando (punto 2.1.5) sarebbe illegittimo e la sua impugnazione tempestiva perché, secondo la giurisprudenza amministrativa (ad. pl. n. 1/2003), l’immediata impugnazione del bando attiene unicamente alle clausole che impediscono la partecipazione alla procedura; il bando, se diversamente interpretato nel senso di escludere l’ammissione della ricorrente pur in possesso del requisito, sarebbe in contrasto con il principio fondamentale comunitario di proporzionalità, il quale richiede che le clausole siano idonee a favorire il risultato desiderato, necessarie e proporzionali all’interesse pubblico perseguito e non ingiustificatamente limitative della partecipazione; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e seg. della legge n. 241/90; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento: l’esclusione non è stata preceduta dal necessario avviso dell’avvio del procedimento.
Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana e la Provincia di Firenze (e non invece una controinteressata), opponendosi al ricorso. Con ordinanza n. 1034/2003 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con successive memorie le parti costituite hanno illustrato le rispettive tesi difensive.
All’udienza del 17 marzo 2005 la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso è rivolto avverso l’esclusione della società ricorrente dalla graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento nell’ambito del Piano di sviluppo rurale della Toscana (reg. CE n. 1257/99 – bando annuale 2003); la non ammissione è stata così motivata: “progetto non cantierabile – concessione ottenuta in data successiva alla domanda di aiuto”. La società aveva richiesto l’aiuto (contributo in conto capitale) per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la realizzazione di due appartamenti destinati ad agriturismo. 2. Il ricorso non è fondato.
E’ pacifico che la domanda di aiuto è stata inoltrata il 30.3.2001 e la concessione edilizia, che prova il requisito della cantierabilità dei lavori, è stata rilasciata il giorno successivo (31.3.2001).
Il bando, ove è previsto il 6.4.2001 quale termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande, richiede che gli aspiranti producano una documentazione obbligatoria da allegare alla domanda nell’ambito della quale è indicata la “dichiarazione relativa alla cantierabilità dei lavori alla data di presentazione della domanda”.
Al momento in cui la ricorrente ha fatto la domanda, dichiarando di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando, non era ancora in possesso della concessione edilizia, che è stata rilasciata il giorno successivo.
Il bando espressamente considera “ammissibili” le domande corredate della documentazione e della dichiarazione in argomento; il che comporta che la concessione edilizia doveva precedere il momento della domanda, perché diversamente la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti sarebbe stata non veritiera.
Come correttamente osserva la Regione – che è titolare del potere di elaborare il Piano di sviluppo rurale 2000/2006 in attuazione della disposizione comunitaria e di dettare le disposizioni relative all’individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi requisiti di accesso all’aiuto nonché le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle istruttorie – la scelta di richiedere come requisito di accesso la cantierabilità dei lavori era motivata dall’esigenza di garantire che il soggetto che avesse presentato la domanda potesse immediatamente dare inizio ai lavori. A ciò va aggiunto, ad avviso del Collegio, la necessità di garantire la par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale.
All’esito della doverosa istruttoria la ricorrente è risultata priva di un requisito obbligatoriamente richiesto per accedere ai finanziamenti e, per questo, la sua domanda è stata ritenuta inammissibile in conformità a quanto richiesto dal bando.
Secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente, che il Collegio condivide, la lex specialis contenuta nel bando deve essere rigorosamente interpretata ed applicata quando vi sia l’espressa prescrizione del possesso di un requisito ad una certa data “a pena di inammissibilità” e, in siffatta evenienza, il principio del conseguimento dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle gare trova un limite invalicabile nel dettato del bando che fissa gli adempimenti cui sono tenuti i partecipanti, essendosi la p.a. autolimitata quanto alle procedure per l’ammissibilità delle domande. Il principio generale, invocato dalla ricorrente, secondo cui i requisiti prescritti per la partecipazione ad una procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, opera soltanto quando per gli stessi requisiti non sia previsto espressamente il possesso in un momento diverso e specie se a tale mancanza è ricollegata l’inammissibilità delle domande (Tar Toscana, I, n. 287/95). Anche l’asserita illegittimità del bando per violazione delle norme comunitarie è priva di fondamento.
Il regolamento n. 1257/99, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del F.E.O.G.A., detta, tra l’altro, “a livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile ottenere il sostegno” (par. 15 dei considerando), ma nulla dispone in ordine alle modalità e ai tempi di presentazione delle domande e ai requisiti degli aspiranti. La Regione Toscana, nell’ambito delle sue competenze nella materia, ha dettato disposizioni ulteriori rispetto a quelle comunitarie ed attuative delle stesse, al fine di garantire il rispetto delle scadenze e dei requisiti per l’assunzione degli impegni relativi all’attuazione degli interventi.
Infondato è anche il motivo della violazione dell’art. 7 e seg. della legge n. 241/90, perché, per giurisprudenza costante della Sezione, le disposizioni garantistiche ivi previste (comunicazione dell’avvio del procedimento) non si applicano ai procedimenti che si svolgono ad istanza di parte, pena una duplicazione di attività con innegabile aggravio dell’amministrazione non compensato da particolare utilità per i soggetti interessati (Cons. di Stato, nn. 2823 e 1381 del 2001 e n. 191 del 2000).
3. Per l’infondatezza di tutti i motivi il ricorso non può essere accolto, ma le spese possono essere compensate.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe; spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 17 Marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere, est.
Avv. Rita CERIONI - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005
Firenze, lì 13 aprile 2005

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