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| n. 4-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile 2005
n. 1605
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
Piccadilly Pub s.r.l. (Avv. Prof. F. Merusi) contro l’Unità
Sanitaria Locale n. 12 dell’Area pisana (non costituita),
il Comune di Pisa (non costituito) e la Regione Toscana
(non costituita) |
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Autorizzazioni commerciali – Autorizzazione
sanitaria per l’esercizio di “ristorante con somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche” – Successiva nota
dell’U.S.L. n. 12 di invito al rispetto delle prescrizioni
del regolamento comunale di Igiene – Non ha natura provvedimentale
– Irrilevanza – Impugnazione – Inammissibilità del ricorso
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È inammissibile il ricorso proposto avverso
la nota del servizio Igiene Pubblica del territorio dell’U.S.L.
n. 12 di invito al rispetto delle prescrizioni del regolamento
comunale di Igiene, per quel che attiene agli esercizi pubblici
nei quali si manipolano e si somministrano sostanze alimentari.
L’atto impugnato, difatti, non ha natura provvedimentale
e segue il rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione,
necessario e sufficiente per il regolare svolgimento dell’attività
in oggetto. Occorre inoltre sottolineare che, nella fattispecie,
prima del rilascio del provvedimento, l’organo competente
in materia sanitaria si era già pronunciato con parere favorevole.
Tanto basta a far ritenere ultronea, in specie con riguardo
alla sua collocazione temporale rispetto alle fasi del procedimento
amministrativo conclusosi con l’avvenuto rilascio del titolo
autorizzativo, la nota-quesito trasmessa alla Regione
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2275/1992 (n. 611/1992 Sez.)
proposto da
PICCADILLY PUB s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. prof. Fabio
Merusi ed elettivamente domiciliata presso la segreteria
del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;
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contro
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UNITA’ SANITARIA LOCALE n. 12 dell’Area
pisana, non costituitasi in giudizio;
COMUNE DI PISA, in persona del sindaco pro-tempore,
non costituitosi in giudizio;
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio;
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PER L‘ANNULLAMENTO
della nota n. 1823 del 21 maggio 1992;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle
proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 27 gennaio 2005 - relatore
il Consigliere dott. Saverio Romano - l’ avv. A. Cuccurullo,
delegato dall'avv. F. Merusi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La s.r.l. Piccadilly Pub, che aveva chiesto
ed ottenuto, previo parere favorevole dell’U.S.L. n. 12,
l’autorizzazione sanitaria per l’esercizio di “ristorante
con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”,
con ricorso notificato in data 8-10 luglio 1992 impugnava
la nota in epigrafe indicata, con la quale il servizio Igiene
Pubblica del territorio dell’U.S.L. n. 12 la invitava al
rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale di
Igiene, per quel attiene agli esercizi pubblici nei quali
si manipolano e si somministrano sostanze alimentari.
Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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Il provvedimento impugnato fa riferimento
all’autorizzazione sanitaria in data 26.2.1992, chiesta
dalla ricorrente per l’esercizio di ristorante con somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche, e rilasciata, previo
parere favorevole dell’U.S.L. n. 12 del 19.2.1992, con l’annotazione
che il rilascio avveniva “in attesa della risposta al quesito
inviato da questo servizio al Dipartimento sicurezza sociale
della Regione Toscana in merito alla possibilità di areazione-illuminazione
artificiale del vano cucina”.
Dopo la nota di risposta della regione, che faceva rinvio
a quanto stabilito dai regolamenti comunali d’igiene, l’U.S.L.
comunicava alla ricorrente, con la nota del maggio 1992
(oggi impugnata), che l’autorizzazione doveva intendersi
valida solo se la società avesse ottemperato, nel termine
di 30 giorni, a quanto prescritto dal regolamento comunale
d’igiene; fino alla data di notifica del gravame (10 luglio
1992), non era seguito alcun provvedimento amministrativo.
Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente deduce:
che il regolamento comunale d’igiene nulla prevede per il
vano cucina degli esercizi pubblici in cui si somministrano
sostanze alimentari; che altre norme prevedono l’illuminazione
naturale diretta ma anche che alla stessa si possa derogare;
che anzi il d.p.r. n. 327 del 1980 prevede espressamente
l’aerazione naturale o artificiale dei locali dove si producono
o confezionano alimenti e che tale disposizione sia applicabile
nella fattispecie; che comunque l’organo competente aveva
già espresso il proprio
parere favorevole.
Il ricorso è inammissibile. L’atto impugnato, emesso dall’U.S.L.,
segue il rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione
chiesto dalla ricorrente, necessario e sufficiente per il
regolare svolgimento dell’attività; prima del rilascio del
provvedimento, l’organo competente in materia sanitaria
si era pronunciato con parere favorevole.
Tanto basta, ad avviso del Collegio, a far ritenere ultronea,
in specie con riguardo alla sua collocazione temporale rispetto
alle fasi del procedimento amministrativo conclusosi con
l’avvenuto rilascio del titolo autorizzativo, la nota-quesito
trasmessa alla regione.
L’irrilevanza della nota in questione appare vieppiù confermata
dalla risposta dell’ente interpellato, la quale rinvia al
regolamento comunale d’igiene, già favorevolmente esaminato
in sede di rilascio del provvedimento (come risulta dalle
premesse dell’atto).
Nel contesto delineato, la successiva nota dell’U.S.L. –
oggetto di impugnazione – che si limita ad un generico richiamo
del regolamento comunale e che pretende di subordinare,
a posteriori, la validità del provvedimento autorizzatorio
rilasciato dal comune all’ottemperanza “a quanto prescritto
dal locale regolamento d’igiene”, non appare fornito di
alcuna valenza provvedimentale e, comunque, non è idoneo
a porre in dubbio la validità e l’efficacia dell’atto di
autorizzazione di cui la ricorrente è titolare, rilasciato
dall’ente competente ad emanarlo.
Considerata l’assenza di natura provvedimentale dell’atto
impugnato, esso non è in grado di arrecare alcuna effettiva
lesione dell’interesse legittimo della ricorrente, con la
conseguenza che il ricorso proposto deve dichiararsi inammissibile.
Nulla per le spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile; nulla per
le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 27 gennaio 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel.est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005
Firenze, lì 13 aprile 2005
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