| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005
n. 4216
Pres. G. Coraggio, est. C. Bonauro
A.P.R.I. SPA (Avv. B. Aleni, E. Cappelli, P. De Caterini,
A. Bandini) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) e
A.T.I. CLES S.R.L. - T & D S.R.L. (avv. V. Ioffredi)
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1. Contratti della P.A. - Gara – Fissazione
dei sottocriteri di valutazione delle offerte – Prima dell’apertura
dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche
– Legittimità – Sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Bando – Raggruppamento
temporaneo di imprese - Requisiti tecnici – Fatturato dell’ultimo
triennio – Posseduto solo dalla capogruppo – Idoneità ai
fini della partecipazione del R.T.I. – Sussiste.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione
dell’anomalia delle offerte – Obbligo dell’Amministrazione
di valutare le giustificazioni fornite – Sussiste.
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4. Giustizia amministrativa – Sindacato giurisdizionale
sulla motivazione di anomalia dell’offerta formulata dalla
Commissione di gara – Sussiste – Limiti.
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1. In sede di gara pubblica è legittima la
determinazione, ad opera della Commissione dei sottocriteri
di ripartizione del punteggio da attribuire alle offerte
avvenuta dopo l’apertura delle sole buste contenenti la
documentazione probante l’idoneità alla partecipazione e
la capacità tecnica professionale dei partecipanti ma comunque
anteriormente all’esame delle buste contenenti le offerte
tecniche ed economiche degli stessi.
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2. Qualora il bando di gara richiede, nel
caso di partecipazione di un raggruppamento di imprese,
che il possesso di un determinato fatturato nell’ultimo
triennio sia attestato solo dalla capogruppo, l’attestazione
fornita solo dalla capogruppo circa il possesso del suddetto
requisito deve considerarsi idonea per l’intera associazione.
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3. In sede di giudizio sulla anomalia dell'offerta
nelle gara di appalto di opere pubbliche l'Amministrazione
deve prendere specificamente in considerazione le giustificazioni
rese dall'impresa la cui offerta sia assoggettata alla verifica
di anomalia e deve chiaramente esporre le ragioni per cui
le abbia poi considerate soddisfacenti (come nel caso di
specie) o meno.
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4. Deve ritenersi che il Giudice amministrativo
non invada la sfera riservata all'Amministrazione, che è
e rimane di mérito, anche quando rilevi la chiara incongruità
della motivazione posta a base dell'apprezzamento dell'anomalia
dell’offerta, in quanto la necessità di tutela effettiva
degli interessi economici dei partecipanti alla gara, in
uno con l'esigenza di non creare pregiudiziali zone franche
per l'operato dei soggetti pubblici, impongono di estendere
comunque il sindacato di legittimità sull'attività amministrativa
fino alla massima profondità compatibile con i confini della
funzione giurisdizionale disegnati dalla Costituzione e
dal nostro ordinamento sostanzial-processuale, senza pregiudiziali
limitazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori:
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CORAGGIO Presidente
COPRCIULO Cons.
BUONAURO Ref. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5993/2002 proposto da:
A.P.R.I. SPA rappresentato e difeso da: ALENI BENITO
CAPPELLI EMILIO DE CATERINI PAOLO BANDINI ANDREA con domicilio
eletto in NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE, 115 presso ALENI
BENITO
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Contro
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REGIONE CAMPANIA rappresentato e difeso
da: LACATENA MASSIMO con domicilio eletto in NAPOLI VIASANTA
LUCIA 81 e nei confronti di A.T.I. CLES S.R.L. - T &
D S.R.L. rappresentato e difeso da: IOFFREDI VINCENZO con
domicilio eletto in NAPOLI VIA DEPRETIS,31 C/O ST. MICELISOPO
presso la sua sede
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della graduatoria formulata dalla commissione per la valutazione
delle offerte tecnico-economiche relative al bando di gara
a procedura aperta per l’affidamento di un servizio di assistenza
tecnica all’attuazione delle misure cofinanziate dal FSE
POR CAMPANIA 2000-2006, ai sensi del d.lgs del 17.3.1995
n. 157 e d.lgs. bn. 65 del 25.2.2000, indetta dalla Regione
Campania, nonché della graduatoria risultante dai verbali
di gara comunicati con nota prot. n. 7420 del 18 marzo 2002,
e di tutti gli atti connessi, compresa la delibera della
Giunta regionale della Campania n. 895/8.3.2002, con cui
è stata disposta l’approvazione della medesima graduatoria
e l’aggiudicazione della gara all’a.t.i. CLES s.r.l. – T
& D s.r.l.;
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e per la conseguente condanna al risarcimento
del danno
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Visto il ricorso, gli atti recanti motivi
aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione
regionale e della controinteressata ATI, con le annesse
produzioni;
Vista la documentazione e le memorie prodotte dalle parti
a sostegno delle rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16 marzo 2005, il relatore
Ref. CARLO BUONAURO ed i procuratori delle parti come da
relativo verbale di udienza; Ritenuto e considerato quanto
segue in fatto e diritto:
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in fatto
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A mezzo del ricorso in esame (atto introduttivo
del giudizio ed atti recanti motivi aggiunti) la società
A.P.R.I. ha adito questo Tribunale per ottenerne, in una
a quello degli atti presupposti, l'annullamento dell'aggiudicazione
disposta dalla Regione Campania in favore dell'Ati costituita
fra le società C.L.E.S. s.r.l. e T&D s.r.l. in relazione
alla gara dalla prima esperita per per l’affidamento di
un servizio di assistenza tecnica all’attuazione delle misure
cofinanziate dal FSE POR CAMPANIA 2000-2006l (aggiudicazione
ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del d.l.vo 157/1995
in favore della ditta che avrà prodotta l'offerta economicamente
più vantaggiosa, valutando la qualità dell’offerta tecnica
[max 80 pounti] e l’offerta tecnica [max 20 punti]. Nel
corso della procedura concorsuale vwnivano valutate le offerte
tecnico-economiche di tre ditte, trea cui, oltre il R.T.I
Ernst&Young – Sigma (che riportava il punteggio finale
di 65,14 punti), l'Ati rimasta aggiudicataria e l'odierna
ricorrente, conseguendo all'esito delle operazioni della
commissione di gara, rispettivamente il punteggio di totale
di 83 la prima (dopo aver favorevolmente riscontrato la
nota di informazione successiva al riscontro dell’anomalia
della propria offerta) e di 66,26 la seconda. Nella prospettazione
attorea, di cui al proposto gravame in esame, l'Ati rimasta
aggiudicataria si sarebbe dovuta escludere dalla gara per
più ragioni, di cui ai singoli motivi di ricorso recanti
denunce di violazione di legge (d.l.vo 157/1995), della
lex specialis di gara, nonché di eccesso di potere sotto
più profili; specificamente, le doglianze sono state così
articolate: - per atto introduttivo del giudizio: sulla
normativa urbanistica applicabile alle cc.dd. aree bianche
a) violazione dei principi generali in materia di contratti
(essendo stati indicati in sede di disciplinare di gara
esclusivamente i criteri di valutazione e non i sottocriteri)
e carenza di motivazione in ordine ai criteri e sottocriteri
adottati dalla Commissione di gara.;
b)le considerazioni della Commissioni in merito alla giustificazioni
rese con riguardoalla presunta anomalia della offerta proveniente
dall’ATI controinteressata non appaiono sufficienti e logiche;
- a mezzo dell’atto recante motivi aggiunti:
c) si evidenzia l’illegittimo comportamento della stazione
appaltante nella misura in cui, a fronte della previsione
di bando circa la necessità che la capacità economica e
finanziaria delle comprese partecipanti fosse dimostrata
da idonee referenze bancarie rilasciata da almeno un primario
istituto di credito attestanti la consistenza economica
dell’offerente e comprovata copertura assicurativa contro
i rischi professionali, ha omesso di escludere la società
controinteressata per mancanza di un’idonea dimostrazione
di tali requisiti in capo alla raggruppata società T &
D;
d) l’omessa indicazione, in sede di offerta presentata dal
controinteressato raggruppamento, dell’impegno a conformarsi,
in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’art.
10, cpv, del D. Lgs. N. 358/1992;
e-f) l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione resistente
nella vicenda in esame deriverebbe dall’omessa considerazione
della anomalia dell’offerta economica presentata dalla ditte
controinteressate in ragione delle indicate modalità organizzative
e della violazione dei minimi contributivi.
L’Amministrazione resistente e l’Ati controinteressata costituita
in giudizio hanno insistito per l'infondatezza delle doglianze
attoree.
All’udienza del 16.03.2005, il ricorso è stato discusso
ed assunto in decisione
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in diritto
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Nel merito il ricorso è infondato e va respinto
per le regioni che seguono.
Con la prima censura parte ricorrente deduce la violazione
dei principi generali in materia di contratti (essendo stati
indicati in sede di disciplinare di gara esclusivamente
i criteri di valutazione e non i sottocriteri) e carenza
di motivazione in ordine ai criteri e sottocriteri adottati
dalla Commissione di gara.
Tale doglianza, a giudizio del Collegio, non si presenta
degna di accoglimento in quanto muove da una generica ed
apodittica affermazione di principio e, per latro verso,
da una erronea interpretazione della specifica normativa
della lex specialis di gara e dai consequenziali atti di
gara.
Ed, invero, quanto al primo aspetto, s’osserva che, a fronte
della mera deduzione circa l’idoneità della dedotta circostanza
“a far sorgere perplessità sulla legittimità dell’operato
della Commissione e della procedura di gara”, si rileva
in senso opposto che la determinazione degli ulteriori criteri
valutativi ha avuto luogo , conformemente al disposto di
cui all’art. 14 del bando, dopo l’apertura delle sole buste
contenenti la prodotta documentazione (al fine di dimostrare
l’idoneità alla partecipazione e la capacità tecnica professionale
dei partecipanti) ma comunque anteriormente all’esame delle
buste contenenti le offerte tecniche ed economiche degli
stessi (avvenuto nella successiva seduta), di tal che alcun
vulnus appare configurabile rispetto ai principi di correttezza
ed imparzialità che devono presiedere all’attività delle
commissioni di gara. Quanto poi al secondo profilo della
censura, in disparte la genericità della sua formulazione,
lo stesso appare privo di pregio atteso che l’operato dell’amministrazione
in questione si è risolto in una ragionevole e congrua articolazione
e scomposizione degli elementi dell’offerta con conseguente
fissazione dei sottocriteri di ripartizione del punteggio
,con esclusione di qualsiasi apprezzamento che sia estraneo
ai criteri ed agli elementi di valutazione indicati nel
bando ovvero tale da alterarne il valore intrinseco o l’ordine
di importanza.
Parimenti priva di pregio si appalesa la censura tendente
ad evidenziare l’illegittimo comportamento della stazione
appaltante nella misura in cui, a fronte della previsione
di bando circa la necessità che la capacità economica e
finanziaria delle comprese partecipanti fosse dimostrata
da idonee referenze bancarie rilasciata da almeno un primario
istituto di credito attestanti la consistenza economica
dell’offerente e comprovata copertura assicurativa contro
i rischi professionali, ha omesso di escludere la società
controinteressata per mancanza di un’idonea dimostrazione
di tali requisiti in capo alla raggruppata società T &
D. In senso opposto s’osserva che si presenta immune da
profili di manifesta illogicità la favorevole valutazione
formulata dalla commissione di gara sul punto in considerazione
della allegata dichiarazione rilasciata dalla Emilbanca
Credito Cooperativo attestante, con riferimento alla società
in questione, la regolarità e l’adeguatezza delle movimentazioni
di conto corrente nonché l’assolvimento con la massima correttezza
degli impegni contrattuali assunti. Né rileva in direzione
contrario la dedotta assenza di un pregresso fatturato globale
della società in questione nel triennio 1998-2000, posto
che la relativa dichiarazione sul unto, per espressa previsione
di bando, era obbligatoria, nel caso di raggruppamenti di
imprese, solo per quella capogruppo, la cui attestazione,
come nel caso di specie, è idonea per l’intera associazione.
Analogamente, si presenta del tutto infondato e privo di
riscontro il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti
con cui si paventa l’omessa indicazione, in sede di offerta
presentata dal controinteressato raggruppamento, dell’impegno
a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina
prevista dall’art. 10, cpv, del D. Lgs. N. 358/1992. Ed,
invero, deve rilevarsi in via assorbente la circostanza,
documentata in atti, che con atto del 9.01.2002 le imprese
odiernamente controinteressate non solo ebbero a dichiarare
all’amministrazione appaltante l0intenzione di costituirsi
, in caso di esito positivo della gara de qua, in associazione,
ma anche il formale ed espresso impegno a conformarsi alla
connessa disciplina normativa, con contestuale indicazione
della capogruppo.
Da ultimo non possono trovare accoglimento le ulteriori
censure formulata in sede di ricorso iniziale e poi ulteriormente
svolte in sede di motivi aggiunti, a mente delle quali l’illegittimità
dell’operato dell’amministrazione resistente nella vicenda
in esame deriverebbe dall’omessa considerazione della anomalia
dell’offerta economica presentata dalla ditte controinteressate
in ragione delle indicate modalità organizzative e della
violazione dei minimi contributivi.
In senso opposto s’osserva preliminarmente che questo Collegio
condivide l'orientamento, ormai consolidatosi, in base al
quale il giudizio sulla anomalia dell'offerta nelle gara
di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione
tecnico - discrezionale dell'Amministrazione ed è sindacabile
solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta
irrazionalità, ovvero evidenti contraddizioni logiche (v.
Cons. St.: sez. V, 26 gennaio 2000, n. 345 e 31 ottobre
2000, n. 5886; sez. IV, 20 ottobre 1997, n. 1715 ): pertanto,
fermo restando che le determinazioni finali dell'Amministrazione
devono basarsi su una adeguata istruttoria e su una congrua
motivazione (affinché in sede giurisdizionale possa verificarsi
se esse risultano affette da eccesso di potere), l'Amministrazione
deve a tal fine prendere specificamente in considerazione
le giustificazioni rese dall'impresa la cui offerta sia
assoggettata alla verifica di anomalia e deve chiaramente
esporre le ragioni per cui le abbia poi considerate soddisfacenti
(come nel caso di specie) o meno.
Nondimeno, deve ritenersi che il Giudice amministrativo
non invada la sfera riservata all'Amministrazione, che è
e rimane di mérito, anche quando rilevi la chiara incongruità
della motivazione posta a base dell'apprezzamento dell'anomalia
(cfr. Cons. St., IV, 5 luglio 1999, n. 1172 ), in quanto
la necessità di tutela effettiva degli interessi economici
dei partecipanti alla gara, in uno con l'esigenza di non
creare pregiudiziali zone franche per l'operato dei soggetti
pubblici, impongono di estendere comunque il sindacato di
legittimità sull'attività amministrativa fino alla massima
profondità compatibile con i confini della funzione giurisdizionale
disegnati dalla Costituzione e dal nostro ordinamento sostanzial-processuale,
senza pregiudiziali limitazioni ( v. Cons. St., V, 5 marzo
2001, n. 1247 ). Peraltro, quando, nella materia che ne
occupa, si parla di "palese illogicità" del percorso argomentativo
svolto dall'Amministrazione, si esprime la duplice esigenza
che la parte ricorrente deduca con sufficiente chiarezza
e specificità il contenuto delle critiche rivolte all'atto
amministrativo che escluda o dichiari inammissibile l'offerta
risultata anomala e che, ad un tempo, l'erroneità del giudizio
sull'anomalia (operato applicando tecniche d'indagine caratterizzate
dalla presenza di svariati elementi di opinabilità ) possa
essere affermata con un ragionevole grado di certezza. Nel
caso di specie, proprio alla stregua di tali premesse, deve
escludersi ogni sostanziale violazione delle regole e dei
principi che presiedono all’attività valutativa de qua,
ove si consideri, per un verso, che la pretesa ed ipotizzata
violazione del CCNL del commercio – 3° livello retributivo
- non costituisce una oggettiva inosservanza delle retribuzione
minime dei dipendenti ma scaturisce da una soggettiva ricostruzione
giuridica della qualificazione del rapporto lavorativo intercorrente
tra la capogruppo società controinteressata ed il proprio
gruppo di lavoro; e, per altro verso, che sia in ordine
a tale a specifico spetto dell’offerta economica, sia in
relazione alla più generale articolazione della stessa,
non sono ravvisabili nelle valutazioni della commissione
di gara quei sintomi estrinseci, di illogicità ed incoerenza
del percorso motivazionale e di travisamento dei fatti,
attraverso i quali soltanto potrebbe sindacarsi come non
corretto l'uso della discrezionalità tecnica di cui è espressione
il giudizio in ordine all'inesistenza di profili di anomalia
dell'offerta nelle procedure ad evidenza pubblica. Ed, invero,
tale convincimento, cui la Commissione è correttamente pervenuta
al termine del procedimento in contraddittorio, si fonda
sul rilievo che la ragionevolezza del giudizio risulta pienamente
dimostrata dalla idoneità delle ragioni addotte dalla odierna
controinteressata per giustificare il corrispettivo offerto,
considerata la favorevole incidenza che sullo stesso determina
l’espletamento di numerosi incarichi analoghi con conseguente
riduzione dei costi derivanti dalla pregressa organizzazione
in termini di strutture e di personale addetto. Ne consegue
conclusivamente il rigetto del ricorso, ivi compresa la
reiezione della domanda risarcitoria in ragione dell’assenza
dei censurati profili di illegittimità nell’azione amministrativa
nel caso in questione.
In relazione alle spese del presente grado giudizio, seguono
la soccombenza a carico del ricorrente ed in favore dell’amministrazione
regionale e si liquidano come da dispositivo che segue.
Con riguardo alla parte controinteressata, sussistono giusti
motivi per compensare integralmente le spese del giudizio,
ivi compresi onorari e competenze.
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P.Q.M.
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Il tribunale amministrativo regionale per
la Campania, sez.I^ di Napoli, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe
- Respinge il ricorso
- condanna la ricorrente A.P.R.I. s.p.a. a rimborsare le
spese di giudizio in favore della Regione Campania, che
si liquidano nella complessiva misura di € 2000,00.
- Spese compensate tra parte ricorrente e la controinteressata
A.T.I Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 16.03.2005
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Giancarlo Coraggio Presidente
Carlo Buonauro Estensore
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