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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005 n. 4216
Pres. G. Coraggio, est. C. Bonauro
A.P.R.I. SPA (Avv. B. Aleni, E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) e A.T.I. CLES S.R.L. - T & D S.R.L. (avv. V. Ioffredi)


1. Contratti della P.A. - Gara – Fissazione dei sottocriteri di valutazione delle offerte – Prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche – Legittimità – Sussiste.

 

2. Contratti della P.A. – Bando – Raggruppamento temporaneo di imprese - Requisiti tecnici – Fatturato dell’ultimo triennio – Posseduto solo dalla capogruppo – Idoneità ai fini della partecipazione del R.T.I. – Sussiste.

 

3. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione dell’anomalia delle offerte – Obbligo dell’Amministrazione di valutare le giustificazioni fornite – Sussiste.

 

4. Giustizia amministrativa – Sindacato giurisdizionale sulla motivazione di anomalia dell’offerta formulata dalla Commissione di gara – Sussiste – Limiti.

1. In sede di gara pubblica è legittima la determinazione, ad opera della Commissione dei sottocriteri di ripartizione del punteggio da attribuire alle offerte avvenuta dopo l’apertura delle sole buste contenenti la documentazione probante l’idoneità alla partecipazione e la capacità tecnica professionale dei partecipanti ma comunque anteriormente all’esame delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche degli stessi.

 

2. Qualora il bando di gara richiede, nel caso di partecipazione di un raggruppamento di imprese, che il possesso di un determinato fatturato nell’ultimo triennio sia attestato solo dalla capogruppo, l’attestazione fornita solo dalla capogruppo circa il possesso del suddetto requisito deve considerarsi idonea per l’intera associazione.

 

3. In sede di giudizio sulla anomalia dell'offerta nelle gara di appalto di opere pubbliche l'Amministrazione deve prendere specificamente in considerazione le giustificazioni rese dall'impresa la cui offerta sia assoggettata alla verifica di anomalia e deve chiaramente esporre le ragioni per cui le abbia poi considerate soddisfacenti (come nel caso di specie) o meno.

 

4. Deve ritenersi che il Giudice amministrativo non invada la sfera riservata all'Amministrazione, che è e rimane di mérito, anche quando rilevi la chiara incongruità della motivazione posta a base dell'apprezzamento dell'anomalia dell’offerta, in quanto la necessità di tutela effettiva degli interessi economici dei partecipanti alla gara, in uno con l'esigenza di non creare pregiudiziali zone franche per l'operato dei soggetti pubblici, impongono di estendere comunque il sindacato di legittimità sull'attività amministrativa fino alla massima profondità compatibile con i confini della funzione giurisdizionale disegnati dalla Costituzione e dal nostro ordinamento sostanzial-processuale, senza pregiudiziali limitazioni.


REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:

 

CORAGGIO Presidente
COPRCIULO Cons.
BUONAURO Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5993/2002 proposto da:
A.P.R.I. SPA rappresentato e difeso da: ALENI BENITO CAPPELLI EMILIO DE CATERINI PAOLO BANDINI ANDREA con domicilio eletto in NAPOLI CORSO VITTORIO EMANUELE, 115 presso ALENI BENITO

 

Contro

 

REGIONE CAMPANIA rappresentato e difeso da: LACATENA MASSIMO con domicilio eletto in NAPOLI VIASANTA LUCIA 81 e nei confronti di A.T.I. CLES S.R.L. - T & D S.R.L. rappresentato e difeso da: IOFFREDI VINCENZO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEPRETIS,31 C/O ST. MICELISOPO presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della graduatoria formulata dalla commissione per la valutazione delle offerte tecnico-economiche relative al bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica all’attuazione delle misure cofinanziate dal FSE POR CAMPANIA 2000-2006, ai sensi del d.lgs del 17.3.1995 n. 157 e d.lgs. bn. 65 del 25.2.2000, indetta dalla Regione Campania, nonché della graduatoria risultante dai verbali di gara comunicati con nota prot. n. 7420 del 18 marzo 2002, e di tutti gli atti connessi, compresa la delibera della Giunta regionale della Campania n. 895/8.3.2002, con cui è stata disposta l’approvazione della medesima graduatoria e l’aggiudicazione della gara all’a.t.i. CLES s.r.l. – T & D s.r.l.;

 

e per la conseguente condanna al risarcimento del danno

 

Visto il ricorso, gli atti recanti motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale e della controinteressata ATI, con le annesse produzioni;
Vista la documentazione e le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16 marzo 2005, il relatore Ref. CARLO BUONAURO ed i procuratori delle parti come da relativo verbale di udienza; Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e diritto:

 

in fatto

 

A mezzo del ricorso in esame (atto introduttivo del giudizio ed atti recanti motivi aggiunti) la società A.P.R.I. ha adito questo Tribunale per ottenerne, in una a quello degli atti presupposti, l'annullamento dell'aggiudicazione disposta dalla Regione Campania in favore dell'Ati costituita fra le società C.L.E.S. s.r.l. e T&D s.r.l. in relazione alla gara dalla prima esperita per per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica all’attuazione delle misure cofinanziate dal FSE POR CAMPANIA 2000-2006l (aggiudicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del d.l.vo 157/1995 in favore della ditta che avrà prodotta l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando la qualità dell’offerta tecnica [max 80 pounti] e l’offerta tecnica [max 20 punti]. Nel corso della procedura concorsuale vwnivano valutate le offerte tecnico-economiche di tre ditte, trea cui, oltre il R.T.I Ernst&Young – Sigma (che riportava il punteggio finale di 65,14 punti), l'Ati rimasta aggiudicataria e l'odierna ricorrente, conseguendo all'esito delle operazioni della commissione di gara, rispettivamente il punteggio di totale di 83 la prima (dopo aver favorevolmente riscontrato la nota di informazione successiva al riscontro dell’anomalia della propria offerta) e di 66,26 la seconda. Nella prospettazione attorea, di cui al proposto gravame in esame, l'Ati rimasta aggiudicataria si sarebbe dovuta escludere dalla gara per più ragioni, di cui ai singoli motivi di ricorso recanti denunce di violazione di legge (d.l.vo 157/1995), della lex specialis di gara, nonché di eccesso di potere sotto più profili; specificamente, le doglianze sono state così articolate: - per atto introduttivo del giudizio: sulla normativa urbanistica applicabile alle cc.dd. aree bianche a) violazione dei principi generali in materia di contratti (essendo stati indicati in sede di disciplinare di gara esclusivamente i criteri di valutazione e non i sottocriteri) e carenza di motivazione in ordine ai criteri e sottocriteri adottati dalla Commissione di gara.;
b)le considerazioni della Commissioni in merito alla giustificazioni rese con riguardoalla presunta anomalia della offerta proveniente dall’ATI controinteressata non appaiono sufficienti e logiche;
- a mezzo dell’atto recante motivi aggiunti:
c) si evidenzia l’illegittimo comportamento della stazione appaltante nella misura in cui, a fronte della previsione di bando circa la necessità che la capacità economica e finanziaria delle comprese partecipanti fosse dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciata da almeno un primario istituto di credito attestanti la consistenza economica dell’offerente e comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali, ha omesso di escludere la società controinteressata per mancanza di un’idonea dimostrazione di tali requisiti in capo alla raggruppata società T & D;
d) l’omessa indicazione, in sede di offerta presentata dal controinteressato raggruppamento, dell’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’art. 10, cpv, del D. Lgs. N. 358/1992;
e-f) l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione resistente nella vicenda in esame deriverebbe dall’omessa considerazione della anomalia dell’offerta economica presentata dalla ditte controinteressate in ragione delle indicate modalità organizzative e della violazione dei minimi contributivi.
L’Amministrazione resistente e l’Ati controinteressata costituita in giudizio hanno insistito per l'infondatezza delle doglianze attoree.
All’udienza del 16.03.2005, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione

 

in diritto

 

Nel merito il ricorso è infondato e va respinto per le regioni che seguono.
Con la prima censura parte ricorrente deduce la violazione dei principi generali in materia di contratti (essendo stati indicati in sede di disciplinare di gara esclusivamente i criteri di valutazione e non i sottocriteri) e carenza di motivazione in ordine ai criteri e sottocriteri adottati dalla Commissione di gara.
Tale doglianza, a giudizio del Collegio, non si presenta degna di accoglimento in quanto muove da una generica ed apodittica affermazione di principio e, per latro verso, da una erronea interpretazione della specifica normativa della lex specialis di gara e dai consequenziali atti di gara.
Ed, invero, quanto al primo aspetto, s’osserva che, a fronte della mera deduzione circa l’idoneità della dedotta circostanza “a far sorgere perplessità sulla legittimità dell’operato della Commissione e della procedura di gara”, si rileva in senso opposto che la determinazione degli ulteriori criteri valutativi ha avuto luogo , conformemente al disposto di cui all’art. 14 del bando, dopo l’apertura delle sole buste contenenti la prodotta documentazione (al fine di dimostrare l’idoneità alla partecipazione e la capacità tecnica professionale dei partecipanti) ma comunque anteriormente all’esame delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche degli stessi (avvenuto nella successiva seduta), di tal che alcun vulnus appare configurabile rispetto ai principi di correttezza ed imparzialità che devono presiedere all’attività delle commissioni di gara. Quanto poi al secondo profilo della censura, in disparte la genericità della sua formulazione, lo stesso appare privo di pregio atteso che l’operato dell’amministrazione in questione si è risolto in una ragionevole e congrua articolazione e scomposizione degli elementi dell’offerta con conseguente fissazione dei sottocriteri di ripartizione del punteggio ,con esclusione di qualsiasi apprezzamento che sia estraneo ai criteri ed agli elementi di valutazione indicati nel bando ovvero tale da alterarne il valore intrinseco o l’ordine di importanza.
Parimenti priva di pregio si appalesa la censura tendente ad evidenziare l’illegittimo comportamento della stazione appaltante nella misura in cui, a fronte della previsione di bando circa la necessità che la capacità economica e finanziaria delle comprese partecipanti fosse dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciata da almeno un primario istituto di credito attestanti la consistenza economica dell’offerente e comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali, ha omesso di escludere la società controinteressata per mancanza di un’idonea dimostrazione di tali requisiti in capo alla raggruppata società T & D. In senso opposto s’osserva che si presenta immune da profili di manifesta illogicità la favorevole valutazione formulata dalla commissione di gara sul punto in considerazione della allegata dichiarazione rilasciata dalla Emilbanca Credito Cooperativo attestante, con riferimento alla società in questione, la regolarità e l’adeguatezza delle movimentazioni di conto corrente nonché l’assolvimento con la massima correttezza degli impegni contrattuali assunti. Né rileva in direzione contrario la dedotta assenza di un pregresso fatturato globale della società in questione nel triennio 1998-2000, posto che la relativa dichiarazione sul unto, per espressa previsione di bando, era obbligatoria, nel caso di raggruppamenti di imprese, solo per quella capogruppo, la cui attestazione, come nel caso di specie, è idonea per l’intera associazione.
Analogamente, si presenta del tutto infondato e privo di riscontro il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui si paventa l’omessa indicazione, in sede di offerta presentata dal controinteressato raggruppamento, dell’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’art. 10, cpv, del D. Lgs. N. 358/1992. Ed, invero, deve rilevarsi in via assorbente la circostanza, documentata in atti, che con atto del 9.01.2002 le imprese odiernamente controinteressate non solo ebbero a dichiarare all’amministrazione appaltante l0intenzione di costituirsi , in caso di esito positivo della gara de qua, in associazione, ma anche il formale ed espresso impegno a conformarsi alla connessa disciplina normativa, con contestuale indicazione della capogruppo.
Da ultimo non possono trovare accoglimento le ulteriori censure formulata in sede di ricorso iniziale e poi ulteriormente svolte in sede di motivi aggiunti, a mente delle quali l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione resistente nella vicenda in esame deriverebbe dall’omessa considerazione della anomalia dell’offerta economica presentata dalla ditte controinteressate in ragione delle indicate modalità organizzative e della violazione dei minimi contributivi.
In senso opposto s’osserva preliminarmente che questo Collegio condivide l'orientamento, ormai consolidatosi, in base al quale il giudizio sulla anomalia dell'offerta nelle gara di appalto di opere pubbliche costituisce una tipica valutazione tecnico - discrezionale dell'Amministrazione ed è sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità, ovvero evidenti contraddizioni logiche (v. Cons. St.: sez. V, 26 gennaio 2000, n. 345 e 31 ottobre 2000, n. 5886; sez. IV, 20 ottobre 1997, n. 1715 ): pertanto, fermo restando che le determinazioni finali dell'Amministrazione devono basarsi su una adeguata istruttoria e su una congrua motivazione (affinché in sede giurisdizionale possa verificarsi se esse risultano affette da eccesso di potere), l'Amministrazione deve a tal fine prendere specificamente in considerazione le giustificazioni rese dall'impresa la cui offerta sia assoggettata alla verifica di anomalia e deve chiaramente esporre le ragioni per cui le abbia poi considerate soddisfacenti (come nel caso di specie) o meno.
Nondimeno, deve ritenersi che il Giudice amministrativo non invada la sfera riservata all'Amministrazione, che è e rimane di mérito, anche quando rilevi la chiara incongruità della motivazione posta a base dell'apprezzamento dell'anomalia (cfr. Cons. St., IV, 5 luglio 1999, n. 1172 ), in quanto la necessità di tutela effettiva degli interessi economici dei partecipanti alla gara, in uno con l'esigenza di non creare pregiudiziali zone franche per l'operato dei soggetti pubblici, impongono di estendere comunque il sindacato di legittimità sull'attività amministrativa fino alla massima profondità compatibile con i confini della funzione giurisdizionale disegnati dalla Costituzione e dal nostro ordinamento sostanzial-processuale, senza pregiudiziali limitazioni ( v. Cons. St., V, 5 marzo 2001, n. 1247 ). Peraltro, quando, nella materia che ne occupa, si parla di "palese illogicità" del percorso argomentativo svolto dall'Amministrazione, si esprime la duplice esigenza che la parte ricorrente deduca con sufficiente chiarezza e specificità il contenuto delle critiche rivolte all'atto amministrativo che escluda o dichiari inammissibile l'offerta risultata anomala e che, ad un tempo, l'erroneità del giudizio sull'anomalia (operato applicando tecniche d'indagine caratterizzate dalla presenza di svariati elementi di opinabilità ) possa essere affermata con un ragionevole grado di certezza. Nel caso di specie, proprio alla stregua di tali premesse, deve escludersi ogni sostanziale violazione delle regole e dei principi che presiedono all’attività valutativa de qua, ove si consideri, per un verso, che la pretesa ed ipotizzata violazione del CCNL del commercio – 3° livello retributivo - non costituisce una oggettiva inosservanza delle retribuzione minime dei dipendenti ma scaturisce da una soggettiva ricostruzione giuridica della qualificazione del rapporto lavorativo intercorrente tra la capogruppo società controinteressata ed il proprio gruppo di lavoro; e, per altro verso, che sia in ordine a tale a specifico spetto dell’offerta economica, sia in relazione alla più generale articolazione della stessa, non sono ravvisabili nelle valutazioni della commissione di gara quei sintomi estrinseci, di illogicità ed incoerenza del percorso motivazionale e di travisamento dei fatti, attraverso i quali soltanto potrebbe sindacarsi come non corretto l'uso della discrezionalità tecnica di cui è espressione il giudizio in ordine all'inesistenza di profili di anomalia dell'offerta nelle procedure ad evidenza pubblica. Ed, invero, tale convincimento, cui la Commissione è correttamente pervenuta al termine del procedimento in contraddittorio, si fonda sul rilievo che la ragionevolezza del giudizio risulta pienamente dimostrata dalla idoneità delle ragioni addotte dalla odierna controinteressata per giustificare il corrispettivo offerto, considerata la favorevole incidenza che sullo stesso determina l’espletamento di numerosi incarichi analoghi con conseguente riduzione dei costi derivanti dalla pregressa organizzazione in termini di strutture e di personale addetto. Ne consegue conclusivamente il rigetto del ricorso, ivi compresa la reiezione della domanda risarcitoria in ragione dell’assenza dei censurati profili di illegittimità nell’azione amministrativa nel caso in questione.
In relazione alle spese del presente grado giudizio, seguono la soccombenza a carico del ricorrente ed in favore dell’amministrazione regionale e si liquidano come da dispositivo che segue. Con riguardo alla parte controinteressata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio, ivi compresi onorari e competenze.

 

P.Q.M.

 

Il tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez.I^ di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
- Respinge il ricorso
- condanna la ricorrente A.P.R.I. s.p.a. a rimborsare le spese di giudizio in favore della Regione Campania, che si liquidano nella complessiva misura di € 2000,00.
- Spese compensate tra parte ricorrente e la controinteressata A.T.I Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.03.2005

 

Giancarlo Coraggio Presidente
Carlo Buonauro Estensore

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