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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005 n. 4213
Pres. G. Coraggio, est. G. Passerelli di Napoli
Napoletanagas (Avv. L. Iannotta) c. Comune di Castellamare (Avvocatura Municipale), Regione Campania (Avvocatura Regionale) e ASL NA 5.


1. Edilizia ed urbanistica – Vincolo preordinato all’esproprio impresso dal P.R.G. – Scadenza quinquennale per mancata approvazione dei piani particolareggiati – Fattispcecie.

 

2. Edilizia ed urbanistica – Vincolo preordinato all’esproprio impresso dal P.R.G. – Scadenza per mancata approvazione dei piani particolareggiati – Conseguenze - Area cc.dd. bianca – Sussiste.

 

3. Edilizia ed urbanistica – Aree cc.dd. bianche – Disciplina urbanistica applicabile – Fattispecie.

1. Il vincolo a verde pubblico gravante su una determinata area urbanistica perde efficacia decorsi più di cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale senza che siano approvati i piani particolareggiati.

 

2. Le aree destinate a verde pubblico, per le quali è scaduto il vincolo preordinato all’esproprio, impresso dal P.R.G., per mancata approvazione dei piani particolareggiati, devono ritenersi prive di normazione (cc.dd. aree bianche).

 

3. Con riferimento alle cc.dd. aree bianche (divenute tali per scadenza del vincolo preordinato all’esproprio), la mancanza di una disciplina urbanistica non permette di applicare alle stesse la normativa desumibile dalla qualificazione delle zone confinanti, bensì consente di applicare la normativa e i limiti urbanistici compatibili con la destinazione che la medesima area aveva in passato, prima dell’imposizione del vincolo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:

 

GIANCARLO CORAGGIO Presidente
LUIGI NAPPI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore

 

ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nell’udienza pubblica del 16.03.2005 sul ricorso n. 12804 dell’anno 2004 proposto da
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col gas (Napoletanagas) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Fedro n. 7, presso lo studio dell’avv. Lucio Iannotta, unitamente all’avv. Paolo Dell’Anno, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

 

contro

 

il Comune di Castellammare di Stabia in persona del sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, via Raiola 44, Palazzo di Nola, presso l’Avvocatura Municipale, unitamente agli avv.ti Donatangelo Cancelmo e Sergio Siracusa, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
e
la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita;
l’ARPAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
l’ASL Napoli 5, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, c.so A. De Gasperi n. 167, presso la sede dell’ente, unitamente all’avv. Francesco Saverio Afeltra, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
la Provincia di Napoli, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, p.zza Matteotti n. 1, unitamente agli avv.ti Luciano Scetta e Giuseppe Cristiano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso notificato;
il Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli

Resistenti

 

per l’annullamento, previa sospensione,


a. della determinazione dirigenziale del comune di Castellammare di Stabia, Settore Ambiente territorio e risorse, del 26 luglio 2004, n. 56 con la quale si procedeva “all’approvazione della procedura e quindi autorizzare la Napoletanagas, ad eseguire il piano di caratterizzazione così come redatto dall’Enitecnologie, per il sito ricadente in questa città posto in via Gasometro”, approvato nella Conferenza dei servizi del 19 maggio 2004
b. dei verbali della Conferenza di servizi del 19.06.03 del 15.04.04 e del 19.05.04 nonché, ove occorra, della determinazione dirigenziale dell’11.06.04 prot. n. 24976, con cui la società veniva autorizzata ad eseguire il piano della caratterizzazione.
 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
letti gli atti di causa;
udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli; uditi gli avv.ti come da verbale;

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso iscritto al ricorso n. 12804 dell’anno 2004, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di svolgere il servizio di produzione e distribuzione del gas nel comune di Castellammare di Stabia sin dal 1962; che in seguito all’emanazione della normativa per la bonifica dei siti contaminati (DM n. 471/1999) la ricorrente comunicava alle Amministrazioni competenti una situazione di possibile superamento dei valori limite, indicandone le possibili cause e che pertanto veniva convocata una conferenza di servizi per il 19/06/2003;
- che in tale sede si stabiliva che i limiti da rispettare fossero quelli di cui all’art. 1 del DM citato; che l’area oggetto dell’intervento era qualificata come zona verde pubblico attrezzato dal certificato di destinazione urbanistica e come area inedificabile dalla variante del PRG; che pertanto i limiti di cui alla colonna A, allegato 1 del DM 471/99 non erano applicabili; che il vincolo in questione aveva perso la sua efficacia, essendo decorsi più di cinque anni dalla data di approvazione del piano senza che fossero approvati i piani particolareggiati e l’area in questione doveva comunque configurarsi di fatto come area industriale.
Insisteva quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 16.03.2005, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

 

Considerato in diritto

 

Con il primo motivo di diritto, la ricorrente lamentava l’eccesso di potere e violazione della legge n. 241/90, atteso che l’Amministrazione, nell’imporre che il piano di caratterizzazione rispettasse i limiti della tabella A dell’allegato 1 del DM 471/99, non ha valutato la nota da cui si evinceva che l’area era comunque un’area industriale e si è basata soltanto sul certificato di destinazione urbanistica.
Con il secondo motivo di diritto, la ricorrente censurava la violazione dell’art. 9 DPR n. 327/01, atteso che, scaduti i vincoli, l’area resta priva di normazione e non è possibile applicare i limiti previsti per le aree destinate a verde pubblico; con il terzo la violazione dell’art. 3 DM 471/99 e 17 D.L.vo n. 22/97, atteso che i limiti vanno calcolati in base all’uso specifico dell’area, e non alla destinazione risultante dal PRG; con il quarto l’eccesso di potere; con il quinto sosteneva che l’area in questione è di fatto area industriale.
Il Comune eccepiva in primo luogo l’improcedibilità per carenza di interesse, atteso che la ricorrente ha approvato le risultanze della conferenza di servizi, in data 19.05.04, sicché non può impugnare l’atto in epigrafe; che il vincolo in questione aveva sì perso la sua efficacia, essendo decorsi più di cinque anni dalla data di approvazione del piano senza che fossero approvati i piani particolareggiati, ma che l’area in questione non poteva configurarsi come area industriale, bensì come zona “bianca”, la cui qualificazione doveva essere desunta, in particolare, dalle zone confinanti.
L’Avvocatura dello Stato sosteneva che il vincolo aveva perso la sua efficacia e che l’area doveva considerarsi, di fatto, industriale.
Anche la Provincia eccepiva in primo luogo l’inammissibilità per omessa impugnazione delle prescrizioni relative ai valori delle concentrazioni fissate in data 19.06.03; in secondo luogo l’improcedibilità per carenza di interesse, atteso che la ricorrente ha approvato le risultanze della conferenza di servizi, in data 19.05.04, sicché non poteva impugnare l’atto in epigrafe; l’infondatezza nel merito perché la destinazione dell’area era quella indicata nel certificato di destinazione urbanistica del 19.06.03, e la ricorrente non aveva dimostrato la destinazione d’uso industriale.
La ricorrente dichiarava di aver sempre contestato la tesi circa l’applicabilità della colonna A della tabella 1 del DM 471/99, ed eccepiva – ove mai tale colonna A fosse state ritenuta applicabile - l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 D.L.vo n. 22/97 e l’illegittimità derivata del DM 471/99, per eccesso di delega: la legge di delega n. 146/1994, artt. 36 e 38, non prevede la speciale disciplina per la bonifica dei siti inquinati, né la facoltà per il Governo di introdurre una misura di responsabilità oggettiva.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, era ravvisabile un’incostituzionalità sopravvenuta, ai sensi del D.L.vo n. 152/99, che disciplina la bonifica di acque inquinate (vi sarebbe un comportamento contraddittorio del legislatore per la diversa disciplina di fattispecie del tutto simili). Ancora, ex art. 17 c. 13 D.L.vo n. 22/97 è solo il mutamento della destinazione d’uso di un’area che comporta l’obbligo della bonifica, e non la pianificazione urbanistica che non può incidere sulle attività in essere. In altre parole, ad una zona priva di destinazione urbanistica, in attesa di pianificazione, su cui insiste pacificamente una attività industriale, non può essere applicata una disciplina ambientale più restrittiva collegata dalla legge ad una destinazione d’uso di tipo residenziale, a verde pubblico e privato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati. Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso. Infatti, come si evince dal verbale della conferenza di servizi redatto in data 19.05.04, la ricorrente non risulta aver accettato la determinazione impugnata col presente ricorso; anzi ha contestato sin dal 3.11.03 l’applicabilità della colonna A della tabella 1 del DM 471/99, come si evince dalla missiva in atti, sottoscritta dall’ing. Auriemma.
Ai fini del merito assume valore determinante la destinazione urbanistica dell’area in questione. In proposito, è in primo luogo pacifico che il vincolo a verde pubblico gravante su tale area aveva perso efficacia, essendo decorsi più di cinque anni dalla data di approvazione del piano senza che fossero approvati i piani particolareggiati. Ne consegue che l’area in questione non può essere più considerata come destinata a verde pubblico attrezzato, come riconosce del resto anche il Comune.
Secondo il Comune, in tal caso all’area dovrebbe essere applicata la normativa desumibile dalla qualificazione delle zone confinanti, e quindi avrebbe una vocazione edificatoria.
L’assunto non può essere condiviso. Infatti la destinazione urbanistica delle aree in questione, secondo pacifica giurisprudenza, deve ritenersi priva di normazione (cc.dd. aree bianche).
Orbene, la mancanza di una disciplina urbanistica non permette di applicare all’area in questione i limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell’allegato al DM 471/1999, previsti invece per le destinazioni d’uso residenziale, verde pubblico e verde attrezzato.
Né appaiono conferenti i richiami all’art. 338 del R.D. n. 1265/1938, né alle leggi regionali n. 17/1982 e 35/1987: tali disposizioni normative si riferiscono infatti ad attività edilizie (costruzione di nuovi edifici, o ristrutturazione di edifici preesistenti), che su tale area non appaiono di fatto possibili.
Pertanto, quello che rileva ai fini dell’individuazione dei limiti da applicare è la circostanza che l’area abbia avuto in passato – e legittimamente - una destinazione d’uso industriale; conseguentemente il piano di caratterizzazione deve rispettare i limiti previsti per aree di tal genere, e cioè quelli della tab. B, all. 1 DM n. 471/99.
La conclusione cui si è pervenuti rende irrilevante la questione di costituzionalità sollevata avverso l’art. 17 D.L.vo n. 22/97, nel caso in cui si fosse ritenuto che, in presenza di una natura edificatoria dell’area, incombesse sul titolare di una regolare attività industriale l’onere di un recupero ambientale per valori corrispondenti alla nuova destinazione, con ciò prescindendo del tutto dall’eventuale colpevolezza.
In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 12804 dell’anno 2004 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16.03.2005.

 

Giancarlo Coraggio Presidente

 

Guglielmo Passarelli di Napoli Estensore

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