| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005
n. 4213
Pres. G. Coraggio, est. G. Passerelli di Napoli
Napoletanagas (Avv. L. Iannotta) c. Comune di Castellamare
(Avvocatura Municipale), Regione Campania (Avvocatura Regionale)
e ASL NA 5. |
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1. Edilizia ed urbanistica – Vincolo preordinato
all’esproprio impresso dal P.R.G. – Scadenza quinquennale
per mancata approvazione dei piani particolareggiati – Fattispcecie.
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2. Edilizia ed urbanistica – Vincolo preordinato
all’esproprio impresso dal P.R.G. – Scadenza per mancata
approvazione dei piani particolareggiati – Conseguenze -
Area cc.dd. bianca – Sussiste.
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3. Edilizia ed urbanistica – Aree cc.dd.
bianche – Disciplina urbanistica applicabile – Fattispecie.
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1. Il vincolo a verde pubblico gravante su
una determinata area urbanistica perde efficacia decorsi
più di cinque anni dalla data di approvazione del piano
regolatore generale senza che siano approvati i piani particolareggiati.
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2. Le aree destinate a verde pubblico, per
le quali è scaduto il vincolo preordinato all’esproprio,
impresso dal P.R.G., per mancata approvazione dei piani
particolareggiati, devono ritenersi prive di normazione
(cc.dd. aree bianche).
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3. Con riferimento alle cc.dd. aree bianche
(divenute tali per scadenza del vincolo preordinato all’esproprio),
la mancanza di una disciplina urbanistica non permette di
applicare alle stesse la normativa desumibile dalla qualificazione
delle zone confinanti, bensì consente di applicare la normativa
e i limiti urbanistici compatibili con la destinazione che
la medesima area aveva in passato, prima dell’imposizione
del vincolo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori:
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GIANCARLO CORAGGIO Presidente
LUIGI NAPPI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore
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ha emesso la seguente
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SENTENZA
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nell’udienza pubblica del 16.03.2005 sul
ricorso n. 12804 dell’anno 2004 proposto da
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col
gas (Napoletanagas) in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Fedro
n. 7, presso lo studio dell’avv. Lucio Iannotta, unitamente
all’avv. Paolo Dell’Anno, che la rappresenta e difende in
virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
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contro
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il Comune di Castellammare di Stabia in
persona del sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Castellammare di Stabia, via Raiola 44, Palazzo
di Nola, presso l’Avvocatura Municipale, unitamente agli
avv.ti Donatangelo Cancelmo e Sergio Siracusa, che lo rappresentano
e difendono in virtù di mandato a margine della comparsa
di costituzione e risposta
e
la Regione Campania, in persona del Presidente legale
rappresentante pro tempore, non costituita;
l’ARPAC, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita;
l’ASL Napoli 5, in persona del Direttore legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Castellammare
di Stabia, c.so A. De Gasperi n. 167, presso la sede dell’ente,
unitamente all’avv. Francesco Saverio Afeltra, che la rappresenta
e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta;
la Provincia di Napoli, in persona del Presidente
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in Napoli, p.zza Matteotti n. 1, unitamente agli avv.ti
Luciano Scetta e Giuseppe Cristiano, che la rappresentano
e difendono in virtù di procura in calce al ricorso notificato;
il Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza
Rifiuti Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania,
in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato ope legis presso l’Avvocatura
distrettuale dello Stato in Napoli
Resistenti
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per l’annullamento, previa sospensione,
a. della determinazione dirigenziale del comune di Castellammare
di Stabia, Settore Ambiente territorio e risorse, del 26 luglio
2004, n. 56 con la quale si procedeva “all’approvazione della
procedura e quindi autorizzare la Napoletanagas, ad eseguire
il piano di caratterizzazione così come redatto dall’Enitecnologie,
per il sito ricadente in questa città posto in via Gasometro”,
approvato nella Conferenza dei servizi del 19 maggio 2004
b. dei verbali della Conferenza di servizi del 19.06.03 del
15.04.04 e del 19.05.04 nonché, ove occorra, della determinazione
dirigenziale dell’11.06.04 prot. n. 24976, con cui la società
veniva autorizzata ad eseguire il piano della caratterizzazione.
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
letti gli atti di causa;
udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo
Passarelli di Napoli; uditi gli avv.ti come da verbale;
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Ritenuto in fatto
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Con ricorso iscritto al ricorso n. 12804
dell’anno 2004, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti
indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di svolgere il servizio di produzione e distribuzione
del gas nel comune di Castellammare di Stabia sin dal 1962;
che in seguito all’emanazione della normativa per la bonifica
dei siti contaminati (DM n. 471/1999) la ricorrente comunicava
alle Amministrazioni competenti una situazione di possibile
superamento dei valori limite, indicandone le possibili
cause e che pertanto veniva convocata una conferenza di
servizi per il 19/06/2003;
- che in tale sede si stabiliva che i limiti da rispettare
fossero quelli di cui all’art. 1 del DM citato; che l’area
oggetto dell’intervento era qualificata come zona verde
pubblico attrezzato dal certificato di destinazione urbanistica
e come area inedificabile dalla variante del PRG; che pertanto
i limiti di cui alla colonna A, allegato 1 del DM 471/99
non erano applicabili; che il vincolo in questione aveva
perso la sua efficacia, essendo decorsi più di cinque anni
dalla data di approvazione del piano senza che fossero approvati
i piani particolareggiati e l’area in questione doveva comunque
configurarsi di fatto come area industriale.
Insisteva quindi per l’annullamento degli atti impugnati
con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare
inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 16.03.2005, il ricorso è stato discusso
ed assunto in decisione.
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Considerato in diritto
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Con il primo motivo di diritto, la ricorrente
lamentava l’eccesso di potere e violazione della legge n.
241/90, atteso che l’Amministrazione, nell’imporre che il
piano di caratterizzazione rispettasse i limiti della tabella
A dell’allegato 1 del DM 471/99, non ha valutato la nota
da cui si evinceva che l’area era comunque un’area industriale
e si è basata soltanto sul certificato di destinazione urbanistica.
Con il secondo motivo di diritto, la ricorrente censurava
la violazione dell’art. 9 DPR n. 327/01, atteso che, scaduti
i vincoli, l’area resta priva di normazione e non è possibile
applicare i limiti previsti per le aree destinate a verde
pubblico; con il terzo la violazione dell’art. 3 DM 471/99
e 17 D.L.vo n. 22/97, atteso che i limiti vanno calcolati
in base all’uso specifico dell’area, e non alla destinazione
risultante dal PRG; con il quarto l’eccesso di potere; con
il quinto sosteneva che l’area in questione è di fatto area
industriale.
Il Comune eccepiva in primo luogo l’improcedibilità per
carenza di interesse, atteso che la ricorrente ha approvato
le risultanze della conferenza di servizi, in data 19.05.04,
sicché non può impugnare l’atto in epigrafe; che il vincolo
in questione aveva sì perso la sua efficacia, essendo decorsi
più di cinque anni dalla data di approvazione del piano
senza che fossero approvati i piani particolareggiati, ma
che l’area in questione non poteva configurarsi come area
industriale, bensì come zona “bianca”, la cui qualificazione
doveva essere desunta, in particolare, dalle zone confinanti.
L’Avvocatura dello Stato sosteneva che il vincolo aveva
perso la sua efficacia e che l’area doveva considerarsi,
di fatto, industriale.
Anche la Provincia eccepiva in primo luogo l’inammissibilità
per omessa impugnazione delle prescrizioni relative ai valori
delle concentrazioni fissate in data 19.06.03; in secondo
luogo l’improcedibilità per carenza di interesse, atteso
che la ricorrente ha approvato le risultanze della conferenza
di servizi, in data 19.05.04, sicché non poteva impugnare
l’atto in epigrafe; l’infondatezza nel merito perché la
destinazione dell’area era quella indicata nel certificato
di destinazione urbanistica del 19.06.03, e la ricorrente
non aveva dimostrato la destinazione d’uso industriale.
La ricorrente dichiarava di aver sempre contestato la tesi
circa l’applicabilità della colonna A della tabella 1 del
DM 471/99, ed eccepiva – ove mai tale colonna A fosse state
ritenuta applicabile - l’illegittimità costituzionale dell’art.
17 D.L.vo n. 22/97 e l’illegittimità derivata del DM 471/99,
per eccesso di delega: la legge di delega n. 146/1994, artt.
36 e 38, non prevede la speciale disciplina per la bonifica
dei siti inquinati, né la facoltà per il Governo di introdurre
una misura di responsabilità oggettiva.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, era ravvisabile un’incostituzionalità
sopravvenuta, ai sensi del D.L.vo n. 152/99, che disciplina
la bonifica di acque inquinate (vi sarebbe un comportamento
contraddittorio del legislatore per la diversa disciplina
di fattispecie del tutto simili). Ancora, ex art. 17 c.
13 D.L.vo n. 22/97 è solo il mutamento della destinazione
d’uso di un’area che comporta l’obbligo della bonifica,
e non la pianificazione urbanistica che non può incidere
sulle attività in essere. In altre parole, ad una zona priva
di destinazione urbanistica, in attesa di pianificazione,
su cui insiste pacificamente una attività industriale, non
può essere applicata una disciplina ambientale più restrittiva
collegata dalla legge ad una destinazione d’uso di tipo
residenziale, a verde pubblico e privato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini
di seguito precisati. Preliminarmente, devono essere respinte
le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.
Infatti, come si evince dal verbale della conferenza di
servizi redatto in data 19.05.04, la ricorrente non risulta
aver accettato la determinazione impugnata col presente
ricorso; anzi ha contestato sin dal 3.11.03 l’applicabilità
della colonna A della tabella 1 del DM 471/99, come si evince
dalla missiva in atti, sottoscritta dall’ing. Auriemma.
Ai fini del merito assume valore determinante la destinazione
urbanistica dell’area in questione. In proposito, è in primo
luogo pacifico che il vincolo a verde pubblico gravante
su tale area aveva perso efficacia, essendo decorsi più
di cinque anni dalla data di approvazione del piano senza
che fossero approvati i piani particolareggiati. Ne consegue
che l’area in questione non può essere più considerata come
destinata a verde pubblico attrezzato, come riconosce del
resto anche il Comune.
Secondo il Comune, in tal caso all’area dovrebbe essere
applicata la normativa desumibile dalla qualificazione delle
zone confinanti, e quindi avrebbe una vocazione edificatoria.
L’assunto non può essere condiviso. Infatti la destinazione
urbanistica delle aree in questione, secondo pacifica giurisprudenza,
deve ritenersi priva di normazione (cc.dd. aree bianche).
Orbene, la mancanza di una disciplina urbanistica non permette
di applicare all’area in questione i limiti di cui alla
colonna A della tabella 1 dell’allegato al DM 471/1999,
previsti invece per le destinazioni d’uso residenziale,
verde pubblico e verde attrezzato.
Né appaiono conferenti i richiami all’art. 338 del R.D.
n. 1265/1938, né alle leggi regionali n. 17/1982 e 35/1987:
tali disposizioni normative si riferiscono infatti ad attività
edilizie (costruzione di nuovi edifici, o ristrutturazione
di edifici preesistenti), che su tale area non appaiono
di fatto possibili.
Pertanto, quello che rileva ai fini dell’individuazione
dei limiti da applicare è la circostanza che l’area abbia
avuto in passato – e legittimamente - una destinazione d’uso
industriale; conseguentemente il piano di caratterizzazione
deve rispettare i limiti previsti per aree di tal genere,
e cioè quelli della tab. B, all. 1 DM n. 471/99.
La conclusione cui si è pervenuti rende irrilevante la questione
di costituzionalità sollevata avverso l’art. 17 D.L.vo n.
22/97, nel caso in cui si fosse ritenuto che, in presenza
di una natura edificatoria dell’area, incombesse sul titolare
di una regolare attività industriale l’onere di un recupero
ambientale per valori corrispondenti alla nuova destinazione,
con ciò prescindendo del tutto dall’eventuale colpevolezza.
In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra
le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione
ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 12804 dell’anno 2004 e per l’effetto
annulla i provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 16.03.2005.
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Giancarlo Coraggio Presidente
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Guglielmo Passarelli di Napoli Estensore
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