| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2005
n. 1754
G. Vacirca Pres. Est.
M. Parigi (Avv. A. Vascellari) contro il Ministero dell'Interno
e la Questura di Firenze (Avvocatura dello Stato) |
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Giochi e scommesse - Sport – Decreto di divieto
di accesso agli stadi – Mancato avviso di inizio del procedimento
ex art. 7 L. n. 241 del 1990 - Illegittimità
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È illegittimo per violazione dell'art. 7
L. n. 241 del 1990 il divieto di accesso ai luoghi ove si
svolgono incontri di calcio non preceduto dall’avviso di
inizio del procedimento, non essendo sufficiente una generica
motivazione sulle esigenze di celerità riferita al tipo
di procedimento senza specifico riferimento al caso concreto
tantopiù considerato che, ove le esigenze di celerità siano
realmente sussistenti, è comunque possibile adottare un
divieto provvisorio ai sensi del secondo comma dell'art.
7 cit..
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive
modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del
19 aprile 2005. Visto il ricorso 505/2005 proposto da:
PARIGI MASSIMO rappresentato e difeso da: VASCELLARI
ANDREA con domicilio eletto in FIRENZE VIA CHERUBINI 20
presso VASCELLARI ANDREA
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contro
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MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
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QUESTURA DI FIRENZE rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del Decreto del (D.A.S.P.O.) n. 402589/05 del 13.01.2005,
con il quale, per la durata di anni due a decorrere dalla
notifica, avvenuta in data 18.01 2005, da una parte s'è
fatto divieto al Sig Parigi ".....di accedere ai luoghi
ove si svolgono incontri relativi a campionati nazionali
professionistici e dilettanti, ai tornei internazionali,
ai tornei amichevoli, alle partire della nazionale italiana
di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale
..." , dall' altra si è prescritto al Sig Parigi ".... di
non accedere durante le ore in cui si svolgono le competizioni
di calcio su indicate nelle aree delimitate da Via Mannelli,
Via A. Lapini.. Piazza San Gervasio, Via Sette Santi, Via
Campi d' Arrigo, Via Marconi, Piazza Stazioni FF.SS. di
Firenze Santa Maria Novella di Firenze Campo Marte, altresì
i caselli autostradali di Firenze nord e di Firenze Sud..."
nonché infine, con parziale modifica del 20.01.2005 (notificata
il 22.01.2005), è stato prescritto al medesimo Parigi l'
obbligo "di presentarsi presso gli uffici della Stazione
carabinieri di Vaglia (Fi), quando le partite dell' A.C.
Forentina inizieranno prima delle 18:00, presso la Compagnia
dei Carabinieri Borgo San Lorenzo quando le partite della
A. C. Fiorentina inizieranno dalle 18: 00 in poi " fermo
rimanendo le seguenti modalità: " un quarto d'ora dopo il
calcio d' inizio delle gare, un quarto d' ora dopo l'inizio
de l secondo tempo ed un quarto d' ora dopo la fine delle
stesse, nei giorni in cui la A.C. Fiorentina giocherà in
casa od in altre città toscane .., una sola volta, mezz'ora
dopo l' inizio del primo tempo delle gare, nei giorni in
cui giocherà fuori dei confini regionali..."
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTURA DI FIRENZE
Udito il relatore Pres. GIOVANNI VACIRCA e uditi, altresì,
per le parti gli avv.ti A.Vascellari e S.Pizzorno (Avv.
St.);
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma
della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano
i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
Considerato che il ricorrente ha impugnato il divieto di
accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio motivato
con riferimento a un episodio avvenuto in occasione dell’incontro
di calcio “Fiorentina-Lazio” del 9 gennaio 2005;
Considerato che è fondata l'assorbente doglianza di violazione
dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, non essendo sufficiente
la motivazione sulle esigenze di celerità riferita al tipo
di procedimento senza specifico riferimento al caso concreto;
Considerato, altresì, che, ove le esigenze di celerità sussistano
in concreto, è comunque possibile adottare, prima della
comunicazione di avvio del procedimento, un divieto provvisorio
ai sensi del secondo comma dell'art. 7 cit.;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto e che sussistano
giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le
spese del giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento
impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze il 19 aprile 2005 dal Tribunale amministrativo
regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio
con l'intervento dei signori:
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Avv. Giovanni VACIRCA - Presidente, rel.,
est.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere
F.to Giovanni Vacirca est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2005
Firenze, 20 APRILE 2005
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