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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2005 n. 1759
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
Soc. Ares line s.r.l ed altri (Avv.ti L. Limberti e F. Pagliai) contro l’Università Studi di Firenze (Avvocatura dello Stato) e nei confronti della soc. Cazzaro s.p.a. (Avv.ti L. Gazzola e S. Nocentini)


Contratti della p.a. - Appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per gli uffici e le aule dell’Università di Firenze - Art. 4.2 del Capitolato d’oneri - All’interno del plico B, relativo alla documentazione della qualità dell’offerta, devono essere inseriti due distinti plichi - Assenza di ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di chiusura degli stessi – Presentazione di plichi, inseriti nella busta B, privi di sigillatura – Non costituisce circostanza sufficiente ad invalidare la procedura di gara

In relazione all’appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per gli uffici e le aule per il complesso Didattico Polifunzionale Universitario di Firenze, laddove l’art. 4.2 del Capitolato d’oneri preveda, a pena d’esclusione, che all’interno del plico B, relativo alla documentazione della qualità dell’offerta, siano contenuti due distinti plichi, senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di chiusura degli stessi, la mera chiusura dei plichi ad opera di alcune partecipanti, sprovvista delle formalità di sigillatura non prescritte dalla legge di gara, non è circostanza sufficiente ad invalidare la procedura di gara


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2005.

 

Visto il ricorso 534/2005 proposto da:
SOC. ARES LINE S.R.L, UPPER S.P.A., ROMANO PECCHIOLI S.R.L., rappresentate e difese da: LIMBERTI LEONARDO PAGLIAI FRANCESCO con domicilio eletto in FIRENZE VIA LORENZO IL MAGNIFICO N. 83 presso LIMBERTI LEONARDO

 

contro

 

UNIVERSITA' STUDI DI FIRENZE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede

 

e nei confronti di SOC. CAZZARO S.P.A. rappresentato e difeso da: GAZZOLA LUCIANO NOCENTINI SIMONE con domicilio eletto in FIRENZE VIA DE’ RONDINELLI N.2 presso NOCENTINI SIMONE

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento di ammissione dell'impresa Cazzaro S.p.A. alla gara bandita dall' Università degli Studi di Firenze "Oggetto:G 157- Fornitura e posa in opera (FPO) di arredi per gli uffici e le aule per il complesso Didattico Polifunzionale di Viale G.B. Morgagni nr.40- Firenze" di cui ai verbali delle sedute del 22 ottobre e 4 novembre 2004;

 

nonché
- del provvedimento di aggiudicazione della medesima gara a favore dell' impresa Cazzaro S.p.A.( Decreto del Dirigente della Divisione Servizi Patrimoniali n.24130 (104) del 15 marzo 2005;
e
-per quanto occorer possa, della nota prot.n. 58326 del Responsabile del Procedimento Arch. Gianni Lachina del 2 dicembre 2004;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché ignoto alle ditte ricorrenti.


nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato per effetto della disposta aggiudicazione, per l'illiceità della causa, comunque, per contrarietà alle norme imperative o, comunque, per sopravvenuto difetto dei legittimazione a contrarre;

 

nonché per la condanna
dell' Università degli studi di Firenze al risarcimento del danno ingiusto patito e/o patendo dalle Società ricorrenti in relazione ai provvedimenti impugnati ed al comportamento gravemente colposo e negligente tenuto dall' Amministrazione medesima, nella misura che ci riserva di quantificare in corso di causa, occorrendo mediante espletamento di idonea CTU.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
UNIVERSITA' STUDI DI FIRENZE
SOC. CAZZARO S.P.A.
Udito il relatore Cons. BERNARDO MASSARI e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti L.Limberti, S.Nocentini e S.Pizzorno (Avv. St.);
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;

 

rilevato che:
- la società ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento concorsuale per l’aggiudicazione del contratto relativo alla fornitura precisata in epigrafe, denunciando la violazione della lex specialis di gara in relazione alla omessa chiusura dei plichi B1 e B2 contenuti nel plico B e recanti la documentazione illustrante gli aspetti qualitativi dell’offerta della società controinteressata;

 

ritenuto che:
- l’art. 4.2. del Capitolato d’oneri prevede, a pena d’esclusione, solo che all’interno del plico B, relativo alla documentazione della qualità dell’offerta, siano contenuti due distinti plichi, senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità di chiusura degli stessi;
- la mera chiusura dei plichi, sprovvista delle formalità di sigillatura, esplicitamente non prescritte dalla legge di gara, non sarebbe comunque idonea a scongiurare le conseguenze paventate dalla ricorrente in ordine all’immodificabilità della documentazione in essi contenuta;
- ritenuto, altresì, che non appaiono violati neppure i principi della segretezza e della par condicio fra i concorrenti, giacché il capitolato d’oneri, in relazione al requisito della qualità, stabilisce, al punto 6.1, i criteri di valutazione ai quali dovrà attenersi la commissione, determinando i conseguenti punteggi da assegnare a ciascun aspetto qualitativo dell’offerta; che, in conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, con compensazione tra le parti delle spese di lite, ricorrendone i presupposti;

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, il 19 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Avv. Giovanni VACIRCA - Presidente.
Dott.ssa Giacinta DEL GUZZO - Consigliere
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, rel., est

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2005
Firenze, 20 APRILE 2005

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