| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2005
n. 1759
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
Soc. Ares line s.r.l ed altri (Avv.ti L. Limberti e F. Pagliai)
contro l’Università Studi di Firenze (Avvocatura dello Stato)
e nei confronti della soc. Cazzaro s.p.a. (Avv.ti L. Gazzola
e S. Nocentini) |
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Contratti della p.a. - Appalto per la fornitura
e posa in opera di arredi per gli uffici e le aule dell’Università
di Firenze - Art. 4.2 del Capitolato d’oneri - All’interno
del plico B, relativo alla documentazione della qualità
dell’offerta, devono essere inseriti due distinti plichi
- Assenza di ulteriori specificazioni in ordine alle modalità
di chiusura degli stessi – Presentazione di plichi, inseriti
nella busta B, privi di sigillatura – Non costituisce circostanza
sufficiente ad invalidare la procedura di gara
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In relazione all’appalto per la fornitura
e posa in opera di arredi per gli uffici e le aule per il
complesso Didattico Polifunzionale Universitario di Firenze,
laddove l’art. 4.2 del Capitolato d’oneri preveda, a pena
d’esclusione, che all’interno del plico B, relativo alla
documentazione della qualità dell’offerta, siano contenuti
due distinti plichi, senza ulteriori specificazioni in ordine
alle modalità di chiusura degli stessi, la mera chiusura
dei plichi ad opera di alcune partecipanti, sprovvista delle
formalità di sigillatura non prescritte dalla legge di gara,
non è circostanza sufficiente ad invalidare la procedura
di gara
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive
modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del
19 aprile 2005.
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Visto il ricorso 534/2005 proposto da:
SOC. ARES LINE S.R.L, UPPER S.P.A., ROMANO PECCHIOLI
S.R.L., rappresentate e difese da: LIMBERTI LEONARDO
PAGLIAI FRANCESCO con domicilio eletto in FIRENZE VIA LORENZO
IL MAGNIFICO N. 83 presso LIMBERTI LEONARDO
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contro
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UNIVERSITA' STUDI DI FIRENZE rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
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e nei confronti di SOC. CAZZARO S.P.A.
rappresentato e difeso da: GAZZOLA LUCIANO NOCENTINI SIMONE
con domicilio eletto in FIRENZE VIA DE’ RONDINELLI N.2 presso
NOCENTINI SIMONE
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento di ammissione dell'impresa Cazzaro S.p.A.
alla gara bandita dall' Università degli Studi di Firenze
"Oggetto:G 157- Fornitura e posa in opera (FPO) di arredi
per gli uffici e le aule per il complesso Didattico Polifunzionale
di Viale G.B. Morgagni nr.40- Firenze" di cui ai verbali
delle sedute del 22 ottobre e 4 novembre 2004;
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nonché
- del provvedimento di aggiudicazione della medesima gara
a favore dell' impresa Cazzaro S.p.A.( Decreto del Dirigente
della Divisione Servizi Patrimoniali n.24130 (104) del 15
marzo 2005;
e
-per quanto occorer possa, della nota prot.n. 58326 del
Responsabile del Procedimento Arch. Gianni Lachina del 2
dicembre 2004;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
ancorché ignoto alle ditte ricorrenti.
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato per
effetto della disposta aggiudicazione, per l'illiceità della
causa, comunque, per contrarietà alle norme imperative o,
comunque, per sopravvenuto difetto dei legittimazione a
contrarre;
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nonché per la condanna
dell' Università degli studi di Firenze al risarcimento
del danno ingiusto patito e/o patendo dalle Società ricorrenti
in relazione ai provvedimenti impugnati ed al comportamento
gravemente colposo e negligente tenuto dall' Amministrazione
medesima, nella misura che ci riserva di quantificare in
corso di causa, occorrendo mediante espletamento di idonea
CTU.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
UNIVERSITA' STUDI DI FIRENZE
SOC. CAZZARO S.P.A.
Udito il relatore Cons. BERNARDO MASSARI e uditi, altresì,
per le parti gli avv.ti L.Limberti, S.Nocentini e S.Pizzorno
(Avv. St.);
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma
della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano
i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
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rilevato che:
- la società ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento
concorsuale per l’aggiudicazione del contratto relativo
alla fornitura precisata in epigrafe, denunciando la violazione
della lex specialis di gara in relazione alla omessa chiusura
dei plichi B1 e B2 contenuti nel plico B e recanti la documentazione
illustrante gli aspetti qualitativi dell’offerta della società
controinteressata;
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ritenuto che:
- l’art. 4.2. del Capitolato d’oneri prevede, a pena d’esclusione,
solo che all’interno del plico B, relativo alla documentazione
della qualità dell’offerta, siano contenuti due distinti
plichi, senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità
di chiusura degli stessi;
- la mera chiusura dei plichi, sprovvista delle formalità
di sigillatura, esplicitamente non prescritte dalla legge
di gara, non sarebbe comunque idonea a scongiurare le conseguenze
paventate dalla ricorrente in ordine all’immodificabilità
della documentazione in essi contenuta;
- ritenuto, altresì, che non appaiono violati neppure i
principi della segretezza e della par condicio fra i concorrenti,
giacché il capitolato d’oneri, in relazione al requisito
della qualità, stabilisce, al punto 6.1, i criteri di valutazione
ai quali dovrà attenersi la commissione, determinando i
conseguenti punteggi da assegnare a ciascun aspetto qualitativo
dell’offerta; che, in conclusione, per le ragioni esposte
il ricorso deve essere respinto, con compensazione tra le
parti delle spese di lite, ricorrendone i presupposti;
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, il 19 aprile 2005, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio,
con l’intervento dei signori:
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Avv. Giovanni VACIRCA - Presidente.
Dott.ssa Giacinta DEL GUZZO - Consigliere
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, rel., est
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2005
Firenze, 20 APRILE 2005
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