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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile 2005 n. 1626
E. Lazzeri Pres. R. Cerioni Est.
G. Zingoni (Avv.ti L. Guccinelli e G. Daini Palesi) contro la Provincia di Pisa (Avv.ti S. Salvini e M.A. Antoniani), la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè), l’A.R.T.E.A. (non costituita) e nei confronti dell’Azienda agrituristica "Il Cafaggio" (non costituita) dell’Azienda agrituristica "Antonio Cascio (non costituita)


Edilizia ed urbanistica – Agriturismo – Ristrutturazione – Regolamento CE n. 1257/99, recepito dalla Regione Toscana quale allegato A del decreto 4941/02 – Richiesta di finanziamento - Non coincidenza tra il concetto di ristrutturazione edilizia comunitario e nazionale – Traslazione della costruzione su altro sedime – Reiezione dell’istanza - Legittimità

Il concetto di ristrutturazione edilizia di cui al Regolamento CE n. 1257/99, recepito dalla Regione Toscana quale allegato A del decreto 4941/02, non è esattamente rapportabile al concetto di ristrutturazione edilizia di cui alla normativa statale italiana, in quanto non prevede né la demolizione di edifici e la ricostruzione di un edificio diverso, né tantomeno la traslazione di esso su altro sedime (quale è l’intervento operato nel caso di specie). Ne consegue pertanto che l’esclusione della ricorrente dall’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento è pienamente giustificata e legittima


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 1626 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 1457 REG. RIC.
ANNO 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. RG. 1457/04 proposto da

 

ZINGONI Graziella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Guccinelli e Ginetta Daini Palesi ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;

 

c o n t r o

 

- la PROVINCIA DI PISA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Salvini e Maria Antonietta Antoniani ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via Degli Artisti, 8/B presso lo studio dell'avv. Raffaella Poggianti;

 

- la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Fantappiè ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, Via Cavour n. 18

 

- l'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi in giudizio;

 

e nei confronti di

 

- l'AZIENDA AGRITURISTICA "IL CAFAGGIO", in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

 

- l'AZIENDA AGRITURISTICA "ANTONIO CASCIO", in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

 

P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
della determinazione n. 2128 del 10.5.04 a firma del dirigente dell’area attività produttive – U.O. rurale della Provincia di Pisa.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pisa e della Regione Toscana;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 - relatore il Consigliere Rita Cerioni -, gli avv.ti L.Guccinelli, S.Salvini e B.Mancino per S.Fantappiè;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O E D I R I T T O

 

1. La ricorrente, imprenditrice agricola che svolge attività di agriturismo nella Provincia di Pisa, ha chiesto un finanziamento per alcuni interventi di ristrutturazione urbanistica con riferimento al Regolamento CE n. 1257/99, recepito dalla Regione Toscana quale allegato A del decreto 4941/02.
La Provincia di Pisa, con una prima comunicazione del 15.1.04, ha dichiarato la domanda ammissibile e finanziabile.
Tuttavia, a conclusione dell’istruttoria, e dopo che era stata emessa la determinazione dirigenziale del 31.3.04 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi delle domande ammesse con l’importo finanziato (pari ad euro 95.776,40 per la ricorrente), con la nota impugnata la domanda della ricorrente è stata giudicata non ammissibile in quanto trattasi “di intervento di ristrutturazione edilizia che prevede la completa demolizione di annessi agricoli ed il trasferimento delle loro volumetrie per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso agrituristico”.
A giudizio della ricorrente l’operato della Provincia di Pisa contrasta con la lettera del Regolamento CE che parla di “interventi di ristrutturazione”, senza effettuare alcuna distinzione.
A suo parere l’emanazione della delibera regionale n. 345 del 19 aprile 2004, successiva all’elenco provinciale del 31 marzo, e che avrebbe dettato nuove linee di finanziamento, non poteva interferire sulle domande pregresse.
Si sono costituite la Provincia di Pisa e la Regione Toscana, che ritengono il ricorso infondato.

 

2. In primo luogo va osservato che la ricorrente ha notificato il ricorso ai due soggetti, che in base alla graduatoria del 31.3.04, avrebbero beneficiato del finanziamento ad essa non assegnato; tuttavia la ricorrente non ha tenuto conto che con il provvedimento impugnato la primitiva graduatoria è stata modificata, con l’inserimento di nuovi soggetti, per cui con ogni probabilità il contraddittorio andrebbe integrato; ciononostante il Collegio reputa di poter prescindere da detto adempimento in quanto il ricorso è infondato.
Infatti, ad avviso del Collegio, indipendentemente dalla delibera assunta dalla Regione Toscana nell’aprile 2004, la corretta applicazione del Regolamento comunitario non consentiva di finanziare la ristrutturazione posta in essere dalla ricorrente.
Quest’ultima limita la sua attenzione all’inciso “tutti gli interventi di ristrutturazione”, mentre il Regolamento comunitario al punto 3.1 stabilisce “l’azione prevede investimenti per interventi su fabbricati aziendali e/o per il miglioramento delle strutture anche tramite l’acquisto di attrezzature produttive, al fine di consentire l’ospitalità agrituristica all’interno delle strutture aziendali”
Al successivo punto 3.1.1, nell’individuare gli interventi finanziabili, espressamente afferma: “ Sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi di ristrutturazione e/o adeguamento di strutture aziendali e di attrezzature produttive finalizzati a consentire l’attività agrituristica all’interno dei fabbricati esistenti e delle loro pertinenze. Sono ammesse opere di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici nel caso di grave deterioramento delle finiture stesse, e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono ammesse a finanziamento le opere necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché opere per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici”.
Come si vede la formulazione adottata in sede comunitaria non è esattamente rapportabile al concetto di ristrutturazione edilizia di cui alla normativa statale italiana, in quanto non è prevista né la demolizione di edifici e la ricostruzione di un edificio diverso, né tantomeno la traslazione di esso su altro sedime (quale è l’intervento operato dalla ricorrente).
La ristrutturazione di cui alla norma comunitaria, come è ricavabile dalle esemplificazioni, è volta alla sola conservazione degli edifici esistenti, pur prevedendo la dotazione di quegli elementi igienici e tecnologici che ne rendano possibile l’utilizzo agrituristico.
Alla stregua di tali considerazioni l’esclusione della ricorrente dall’elenco degli interventi ammissibili è pienamente giustificata e legittima.
Il ricorso pertanto va respinto; sussistono tuttavia ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 3 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Rita CERIONI - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005
Firenze, lì 13 aprile 2005

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