| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 13 aprile 2005
n. 1626
E. Lazzeri Pres. R. Cerioni Est.
G. Zingoni (Avv.ti L. Guccinelli e G. Daini Palesi) contro
la Provincia di Pisa (Avv.ti S. Salvini e M.A. Antoniani),
la Regione Toscana (Avv. S. Fantappiè), l’A.R.T.E.A. (non
costituita) e nei confronti dell’Azienda agrituristica "Il
Cafaggio" (non costituita) dell’Azienda agrituristica "Antonio
Cascio (non costituita) |
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Edilizia ed urbanistica – Agriturismo – Ristrutturazione
– Regolamento CE n. 1257/99, recepito dalla Regione Toscana
quale allegato A del decreto 4941/02 – Richiesta di finanziamento
- Non coincidenza tra il concetto di ristrutturazione edilizia
comunitario e nazionale – Traslazione della costruzione
su altro sedime – Reiezione dell’istanza - Legittimità
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Il concetto di ristrutturazione edilizia
di cui al Regolamento CE n. 1257/99, recepito dalla Regione
Toscana quale allegato A del decreto 4941/02, non è esattamente
rapportabile al concetto di ristrutturazione edilizia di
cui alla normativa statale italiana, in quanto non prevede
né la demolizione di edifici e la ricostruzione di un edificio
diverso, né tantomeno la traslazione di esso su altro sedime
(quale è l’intervento operato nel caso di specie). Ne consegue
pertanto che l’esclusione della ricorrente dall’elenco degli
interventi ammissibili a finanziamento è pienamente giustificata
e legittima
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 1626 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 1457 REG. RIC.
ANNO 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- III SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. RG. 1457/04 proposto da
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ZINGONI Graziella, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Luigi Guccinelli e Ginetta Daini Palesi
ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.
in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
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c o n t r o
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- la PROVINCIA DI PISA, in persona
del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Silvia Salvini e Maria Antonietta Antoniani ed elettivamente
domiciliata in Firenze, Via Degli Artisti, 8/B presso lo
studio dell'avv. Raffaella Poggianti;
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- la REGIONE TOSCANA, in persona del
Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana, rappresentato
e difeso dall'avv. Silvia Fantappiè ed elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura Regionale in Firenze, Via Cavour n.
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- l'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA (ARTEA), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, non costituitasi in giudizio;
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e nei confronti di
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- l'AZIENDA AGRITURISTICA "IL CAFAGGIO",
in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita
in giudizio;
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- l'AZIENDA AGRITURISTICA "ANTONIO CASCIO",
in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita
in giudizio;
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P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
della determinazione n. 2128 del 10.5.04 a firma del dirigente
dell’area attività produttive – U.O. rurale della Provincia
di Pisa.
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia
di Pisa e della Regione Toscana;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 - relatore
il Consigliere Rita Cerioni -, gli avv.ti L.Guccinelli,
S.Salvini e B.Mancino per S.Fantappiè;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O E D I R I T T O
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1. La ricorrente, imprenditrice agricola
che svolge attività di agriturismo nella Provincia di Pisa,
ha chiesto un finanziamento per alcuni interventi di ristrutturazione
urbanistica con riferimento al Regolamento CE n. 1257/99,
recepito dalla Regione Toscana quale allegato A del decreto
4941/02.
La Provincia di Pisa, con una prima comunicazione del 15.1.04,
ha dichiarato la domanda ammissibile e finanziabile.
Tuttavia, a conclusione dell’istruttoria, e dopo che era
stata emessa la determinazione dirigenziale del 31.3.04
con la quale sono stati pubblicati gli elenchi delle domande
ammesse con l’importo finanziato (pari ad euro 95.776,40
per la ricorrente), con la nota impugnata la domanda della
ricorrente è stata giudicata non ammissibile in quanto trattasi
“di intervento di ristrutturazione edilizia che prevede
la completa demolizione di annessi agricoli ed il trasferimento
delle loro volumetrie per la realizzazione di un nuovo fabbricato
ad uso agrituristico”.
A giudizio della ricorrente l’operato della Provincia di
Pisa contrasta con la lettera del Regolamento CE che parla
di “interventi di ristrutturazione”, senza effettuare alcuna
distinzione.
A suo parere l’emanazione della delibera regionale n. 345
del 19 aprile 2004, successiva all’elenco provinciale del
31 marzo, e che avrebbe dettato nuove linee di finanziamento,
non poteva interferire sulle domande pregresse.
Si sono costituite la Provincia di Pisa e la Regione Toscana,
che ritengono il ricorso infondato.
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2. In primo luogo va osservato che la ricorrente
ha notificato il ricorso ai due soggetti, che in base alla
graduatoria del 31.3.04, avrebbero beneficiato del finanziamento
ad essa non assegnato; tuttavia la ricorrente non ha tenuto
conto che con il provvedimento impugnato la primitiva graduatoria
è stata modificata, con l’inserimento di nuovi soggetti,
per cui con ogni probabilità il contraddittorio andrebbe
integrato; ciononostante il Collegio reputa di poter prescindere
da detto adempimento in quanto il ricorso è infondato.
Infatti, ad avviso del Collegio, indipendentemente dalla
delibera assunta dalla Regione Toscana nell’aprile 2004,
la corretta applicazione del Regolamento comunitario non
consentiva di finanziare la ristrutturazione posta in essere
dalla ricorrente.
Quest’ultima limita la sua attenzione all’inciso “tutti
gli interventi di ristrutturazione”, mentre il Regolamento
comunitario al punto 3.1 stabilisce “l’azione prevede investimenti
per interventi su fabbricati aziendali e/o per il miglioramento
delle strutture anche tramite l’acquisto di attrezzature
produttive, al fine di consentire l’ospitalità agrituristica
all’interno delle strutture aziendali”
Al successivo punto 3.1.1, nell’individuare gli interventi
finanziabili, espressamente afferma: “ Sono ammissibili
a finanziamento tutti gli interventi di ristrutturazione
e/o adeguamento di strutture aziendali e di attrezzature
produttive finalizzati a consentire l’attività agrituristica
all’interno dei fabbricati esistenti e delle loro pertinenze.
Sono ammesse opere di rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici nel caso di grave deterioramento
delle finiture stesse, e opere necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Sono ammesse a finanziamento le opere necessarie per rinnovare
o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
opere per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari
e tecnologici”.
Come si vede la formulazione adottata in sede comunitaria
non è esattamente rapportabile al concetto di ristrutturazione
edilizia di cui alla normativa statale italiana, in quanto
non è prevista né la demolizione di edifici e la ricostruzione
di un edificio diverso, né tantomeno la traslazione di esso
su altro sedime (quale è l’intervento operato dalla ricorrente).
La ristrutturazione di cui alla norma comunitaria, come
è ricavabile dalle esemplificazioni, è volta alla sola conservazione
degli edifici esistenti, pur prevedendo la dotazione di
quegli elementi igienici e tecnologici che ne rendano possibile
l’utilizzo agrituristico.
Alla stregua di tali considerazioni l’esclusione della ricorrente
dall’elenco degli interventi ammissibili è pienamente giustificata
e legittima.
Il ricorso pertanto va respinto; sussistono tuttavia ragioni
per compensare tra le parti le spese di lite.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando respinge
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 3 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento
dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Rita CERIONI - Consigliere, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 aprile 2005
Firenze, lì 13 aprile 2005
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