| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 5 aprile 2005 n.
1847
Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore.
Comitato “Vigiliamo per la discarica” (avv. A. Lupo) c.
Provincia di Taranto (avv. F. Caricato), Regione Puglia
(n.c.), Soc. E. s.p.a. (avv. P. Medina, P. Quinto, B.A.
Pasqualone). |
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1. Processo – Processo amministrativo – Piano
di adeguamento di una discarica di rifiuti – Impugnazione
– Comitato spontaneo – E’ legittimato.
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2. Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti
– Discarica di rifiuti – Art.14, d.lg. n.36 del 2003 – Garanzie
finanziarie – Prestazione – Finalità.
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3. Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti
– Discarica di rifiuti – Art.17 comma 4, d.lg. n.36 del
2003 – Piano di adeguamento – Approvazione – Effetti.
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1. Un comitato spontaneo costituito da alcuni
cittadini allo scopo di vigilare sulla discarica ubicata
nel territorio del proprio comune è legittimato ad impugnare
il piano di adeguamento della discarica stessa.
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2. In tema di discariche di rifiuti, la corretta
ed integrale prestazione delle garanzie finanziarie di cui
all’art.14, d.lg. 13 gennaio 2003 n.36, è parte integrante
ed essenziale del piano di adeguamento previsto dal successivo
art. 17 comma 3, avendo tali garanzie finanziarie la funzione
essenziale di assicurare che la discarica di rifiuti, nel
periodo di gestione operativa, nella fase di chiusura e
durante il periodo di gestione post-operativa, mantenga
i requisiti (minimi) di sicurezza ambientale prescritti
dalla legge.
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3. In tema di discariche di rifiuti, l’art.17
comma 4, d.lg. 13 gennaio 2003 n.36, prevede per le discariche
già autorizzate alla data della sua entrata in vigore l’approvazione
tout court (con provvedimento adeguatamente motivato, adottato
previa la necessaria attività istruttoria) del Piano di
adeguamento della discarica alle previsioni dettate dallo
stesso decreto, senza contemplare la possibilità di approvazioni
meramente “provvisorie” del Piano stesso, che possano consentire
di occultare o giustificare importanti omissioni istruttorie
e motivazionali (in particolare circa la quantificazione
delle garanzie finanziarie) da parte dell’Autorità competente
(o, addirittura, di elidere eventuali responsabilità contabili
dei singoli dirigenti).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione di Lecce Prima Sezione
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Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Carlo Dibello Componente
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n° 2223/2004 presentato dal
Comitato “Vigiliamo per la discarica”, in persona
del suo legale rappresentante Prof.ssa Antonia Ragusa, e
dai Signori Annibale Galante Anna, De Felice Francesco e
De Felice Antonio, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio
Lupo ed elettivamente domiciliati in Lecce, Piazza Mazzini
n° 72, presso lo Studio dell’Avv. Roberto G. Marra,
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contro
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- la Provincia di Taranto, in persona
del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Francesco Caricato;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
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e nei confronti
della S.p.A. Ecolevante, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Pasquale Medina, Pietro Quinto e Bice Annalisa
Pasqualone;
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per l'annullamento
- della determinazione n° 132 del 14 Luglio 2004 del Dirigente
del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto
(pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia a partire
dal 23 Luglio 2004), con la quale è stato approvato in via
provvisoria il piano di adeguamento della discarica per
rifiuti non pericolosi sita nel territorio del Comune di
Grottaglie, in località “La Torre – Caprarica”;
- di ogni altro atto presupposto comunque connesso e/o consequenziale,
e in particolare:
- del parere favorevole reso con nota prot. n° 0021/04 del
29 Gennaio 2004 dell’A.R.P.A. Puglia sul piano di adeguamento
presentato dalla Ecolevante S.p.A.;
- del parere favorevole reso dal Comitato tecnico della
Provincia di Taranto come da verbale n° 13 della seduta
del 4 Febbraio 2004.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia
di Taranto;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata
Ecolevante S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005 il Relatore
Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'Avv. Antonio
Lupo per i ricorrenti, l’Avv. Giuseppe Misserini, in sostituzione
dell'Avv. Francesco Caricato, per l'Amministrazione Provinciale
resistente e gli Avvocati Pasquale Medina e Pietro Quinto
per la Società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
Il Comitato di cittadini costituito nella città di Grottaglie
denominato “Vigiliamo per la discarica” (che si propone di
difendere l’ambiente e la salute dei cittadini) e gli altri
ricorrenti, proprietari di aree confinanti (o comunque vicine)
alla discarica sita nel territorio del Comune di Grottaglie,
in località “La Torre – Caprarica”, espongono:
- che, con deliberazione della Giunta Provinciale di Taranto
n° 1303 del 10 Novembre 1998, fu approvato il progetto presentato
dalla Ecolevante S.p.A. per realizzare in agro di Grottaglie,
in località “La Torre – Caprarica”, una discarica controllata
di rifiuti speciali non pericolosi di 2^ categoria di tipo
“B”;
- che il progetto di discarica fu sottoposto a una serie di
condizioni; tra queste la condizione contenuta nella V.I.A.
adottata con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese
n° 3439 del 31 Luglio 1998, che aveva espresso parere favorevole
alla compatibilità ambientale “limitatamente a un progetto
di discarica controllata di volumetria tale da assicurare
lo smaltimento di rifiuti indicato nel progetto presentato
fino al 31 Dicembre 1999” (stabilendo che, per le eventuali
ulteriori volumetrie di rifiuti speciali da smaltire nella
medesima discarica oltre la data del 31 Dicembre 1999, lo
studio di impatto ambientale presentato dalla Ecolevante S.p.A.
avrebbe dovuto essere riformulato, ripresentato e rivalutato);
- che, con la successiva deliberazione n° 44 del 5 Febbraio
1999, la Giunta Provinciale di Taranto, pur richiamando tutte
le condizioni riportate nella precedente delibera n° 1303/1998,
autorizzò la Ecolevante S.p.A. all’esercizio della discarica
in parola per la durata di cinque anni;
- che la S.p.A. Ecolevante presentò, poi, un progetto per
la realizzazione (in un’area distinta) di un 2° lotto in ampliamento
a quello precedente, della volumetria netta di mc. 1.000.000
(che si aggiungevano ai 330.000 mc. già autorizzati con il
1° lotto);
- che, con deliberazione della Giunta Regionale n° 1748 del
15 Dicembre 2000, veniva intanto approvato il P.U.T.T./Paesaggio
della Regione Puglia, che (a dire dei ricorrenti) ha classificato
le aree, in cui si collocano sia il 1° lotto che il 2° lotto
della discarica sita in Grottaglie in località “La Torre –
Caprarica”, come “Ambito Territoriale Esteso” di tipo “D”
e come “Ambito Territoriale Distinto” di tipo “Macchie”, assoggettandole
ad una specifica disciplina di tutela e valorizzazione;
- che il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia,
con atto del 7 Dicembre 2000 (quindi, pochi giorni prima dell’approvazione
del P.U.T.T./P), esprimeva parere favorevole di compatibilità
ambientale per il 2° lotto (a condizione che fossero rispettate
una serie di prescrizioni);
- che, con decreto n° 60 del 7 Giugno 2001 del Commissario
delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia,
veniva approvato il progetto di realizzazione del 2° lotto
della discarica in parola;
- che, con determinazione n° 32 del 27 Febbraio 2004, il Dirigente
del Settore Ecologia della Provincia di Taranto, considerato
che l’autorizzazione all’esercizio del 1° lotto della discarica
era scaduta, ne prorogava l’esercizio fino al 16 Luglio 2005;
- che tale determinazione dirigenziale (unitamente al Piano
regionale di gestione dei rifiuti) è stata impugnata dagli
odierni ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica;
- che, con determinazione n° 132 del 14 Luglio 2004, il Dirigente
del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto
ha approvato in via provvisoria il piano di adeguamento della
discarica per rifiuti non pericolosi sita in Grottaglie (località
“La Torre – Caprarica”) presentato, ai sensi dell’art. 17
Decreto Legislativo n° 36/2003, dalla Ecolevante S.p.A..
I ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi
indicati in epigrafe, li hanno impugnati dinanzi all’intestato
Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione degli artt. 17 e 14 del Decreto Legislativo
n° 36/2003 – Violazione del Documento del 2 Ottobre 2003 della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,
concernente indirizzi regionali per l’applicazione del Decreto
Lgs. n° 36/2003 e del D.M. 13 Marzo 2003 in materia di discariche
– Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria
e motivazione – Violazione dell’art. 3 della Legge n° 241/1990.
2) Eccesso di potere – Violazione delle prescrizioni della
Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale n° 3439 del 31 Luglio 1998 – Violazione
delle N.T.A. del P.U.T.T./P (Piano Urbanistico Territoriale
Tematico per il Paesaggio) approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n° 1748 del 15 Dicembre 2000 – Violazione
dell’art. 4 ottavo e nono comma della Legge Regionale n° 11/2001
– Violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato
con decreto n° 41 del 6 Marzo 2001, paragrafo “F” punto F.2
riguardante i criteri di localizzazione delle discariche,
del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti (Presidente
della Giunta della Regione Puglia).
3) Eccesso di potere – Violazione dell’art. 17 del Decreto
Legislativo n° 36/2003 sotto altro profilo.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione Provinciale
di Taranto e la Società controinteressata, depositando articolate
memorie difensive con le quali hanno, puntualmente e diffusamente,
replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo
per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per
la reiezione del ricorso.
I ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza
di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati,
che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del
15 Dicembre 2004.
Alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005, su richiesta di parte,
la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come diffusamente illustrato in narrativa, i ricorrenti (Comitato
“Vigiliamo per la discarica” ed i tre vicini proprietari di
aree confinanti con la discarica) impugnano: 1) la determinazione
dirigenziale n° 132 del 14 Luglio 2004 (pubblicata all’Albo
a partire dal 23 Luglio 2004) con cui la Provincia di Taranto,
ex art. 17 quarto comma Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003
n° 36, ha approvato – in via provvisoria – il piano di adeguamento
della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Grottaglie
(località “La Torre Caprarica”) e gestitata dalla controinteressata
S.p.A. Ecolevante; 2) ogni atto presupposto (il parere favorevole
dell’A.R.P.A. Puglia Dipartimento di Taranto n° 21 del 29
Gennaio 2004; il parere favorevole reso dal Comitato tecnico
della Provincia di Taranto con verbale n° 13 del 4 Febbraio
2004).
In via preliminare, devono essere disattese tutte le eccezioni
di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.
Innanzitutto, per quanto attiene la legittimazione attiva
del Comitato ricorrente, premesso che trattasi di un Comitato
spontaneo costituito da alcuni cittadini di Grottaglie allo
specifico scopo di vigilare sull’unica discarica ubicata nel
territorio del Comune di Grottaglie (in località “La Torre
Caprarica”), è agevole rilevare che, alla stregua dell’insegnamento
giurisprudenziale più avanzato e condivisibile, il giudice
amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione
ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad
associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica),
purchè perseguano statutariamente in modo non occasionale
obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado
di rappresentatività e stabilità ed un’area di afferenza ricollegabile
alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva
che si assume leso, anche se non ricomprese nell’elenco delle
associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero
dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 Luglio 1986
n° 349, poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio
di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli
in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità
dei c.d. “interessi diffusi” in materia ambientale (ex multis:
Consiglio di Stato, VI Sezione, 26 Luglio 2001 n° 4123; T.A.R.
Liguiria, I Sezione, 18 Marzo 2004 n° 267).
Sottolineato che, dalla documentazione esibita in atti, emerge
che il Comitato “Vigiliamo per la discarica” è stato costituito
ed è organizzato, con un sufficiente grado di rappresentatività
dei cittadini di Grottaglie, precipuamente al fine di perseguire
stabilmente (da alcuni anni) obiettivi mirati a salvaguardare
il “valore” ambiente della zona territoriale in cui opera,
osserva il Collegio che il principio di sussidiarietà orizzontale
– recentemente introdotto, anche a livello costituzionale
(nuovo testo dell’art. 118 quarto comma), nel nostro ordinamento
dalla Legge 18 Ottobre 2001 n° 3 (di revisione del Titolo
V della parte II^ della Costituzione) – se (indubbiamente)
necessita di leggi ordinarie di attuazione per realizzare
la piena valorizzazione dell’apporto diretto dei singoli cittadini
e delle formazioni sociali nella gestione della funzione amministrativa
(in modo che l’intervento pubblico istituzionale assuma, effettivamente,
carattere sussidiario rispetto all’iniziativa dei cittadini
e delle loro libere associazioni), impone, però, immediatamente
di privilegiare, tra le esistenti opzioni interpretative,
quelle più avanzate in tema di legittimazione ad agire che
garantiscono agli stessi soggetti la più ampia possibilità
di sindacare in sede giurisdizionale l’esercizio di detta
funzione da parte degli enti pubblici istituzionali a ciò
preposti (confronta: T.A.R. Liguria, I Sezione, 18 Marzo 2004
n° 267).
Non può essere condivisa, poi, l’eccezione di carenza di legittimazione
dei tre soggetti privati ricorrenti, proprietari di terreni
(incontestatamente) confinanti con la discarica in questione.
Il Tribunale, pur aderendo in proposito all’orientamento giurisprudenziale
prevalente secondo cui la mera vicinanza di un fondo ad una
discarica non è in grado “ex se” di legittimare il proprietario
dello stesso ad insorgere avverso il provvedimento autorizzativo
dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, sottolinea che,
nel caso di specie, i ricorrenti (nell’ambito dell’atto introduttivo
del giudizio) – evidenziando l’inadeguatezza delle garanzie
finanziarie previste nel “piano di adeguamento” approvato,
per il periodo di gestione operativa, per la fase di chiusura
e per il periodo di gestione post-operativa, e quindi l’inidoneità
delle stesse (parti integranti del piano di adeguamento di
cui all’art. 17 del Decreto Legislativo n° 36/2003) ad assicurare
che la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Grottaglie
alla località “La Torre Caprarica” mantenga i necessari requisiti
di sicurezza ambientale – a ben vedere, hanno, in tal modo,
offerto la prova dell’immanente (pericolo di) danno, e quindi
della lesione concreta ed immediata, che ricevono nella loro
sfera giuridica personale per il fatto che le prescrizioni
dettate dall’Amministrazione Provinciale di Taranto in ordine
alle modalità di gestione della discarica di che trattasi
sono inidonee a salvaguardare la sicurezza ambientale ed,
in ultima analisi, la salute di chi vive nelle sue vicinanze.
Sempre in via preliminare, è appena il caso di segnalare che
(contrariamente a quanto sostenuto in sede di discusione orale
dai difensori della controinteressata) sussiste certamente
l’interesse a ricorrere e la concreta lesività del provvedimento
impugnato, posto che la determinazione dirigenziale gravata
– emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 quarto comma
del Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003 n° 36 – ha una portata
profondamente diversa (quanto all’oggetto ed al termine finale
di autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio della discarica)
rispetto al precedente provvedimento adottato ex art. 17 primo
comma del citato Decreto Legislativo.
Nel merito, sono condivisibili le censure prospettate con
il primo ed il terzo dei motivi di gravame.
E’ necessario premettere che l’art. 17 del Decreto Legislativo
13 Gennaio 2003 n° 36 (di attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche dei rifiuti), nel dettare le disposizioni
transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo regime nella
materia di che trattasi, dispone (ai commi primo, terzo, quarto
e quinto) che: “Le discariche già autorizzate alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono continuare
a ricevere, fino al 16 Luglio 2005, i rifiuti per cui sono
state autorizzate. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il titolare dell’autorizzazione
di cui al comma 1° o, su sua delega, il gestore della discarica,
presenta all’autorità competente un piano di adeguamento della
discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse
le garanzie finanziarie di cui all’articolo 14. Con motivato
provvedimento l’autorità competente approva il piano di cui
al comma 3°, autorizzando la prosecuzione dell’esercizio della
discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità
di esecuzione e il termine finale per l’ultimazione degli
stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 Luglio
2009. Nel provvedimento l’autorità competente prevede anche
l’inquadramento della discarica in una delle categorie di
cui all’articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore
dell’autorità competente concorrono alla prestazione della
garanzia finanziaria. In caso di mancata approvazione del
piano di cui al comma 3°, l’autorità competente prescrive
modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente
all’articolo 12 comma 1 lettera c)”.
A sua volta, il richiamato art. 14 (primo, secondo e quinto
comma) del medesimo Decreto Legislativo n° 36/2003 statuisce
che: “La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa
della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura
l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione
e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità
autorizzata della discarica ed alla classificazione della
stessa ai sensi dell’articolo 4. In caso di autorizzazione
per lotti della discarica, come previsto dall’articolo 10
comma 3°, la garanzia può essere prestata per lotti. La garanzia
per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura
che le procedure di cui all’articolo 13 siano eseguite ed
è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa.
In caso di autorizzazione alla discarica per lotti la garanzia
per la post-chiusura può essere prestata per lotti. Nel caso
di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’80%
della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo
i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%”.
Rammentato il tenore della normativa applicabile nella fattispecie,
osserva innanzitutto il Collegio che la corretta ed integrale
prestazione delle garanzie finanziarie di cui al citato articolo
14 è parte integrante ed essenziale del piano di adeguamento
previsto dall’art. 17 terzo comma del Decreto Legislativo
13 Gennaio 2003 n° 36 e che le predette garanzie finanziarie
hanno la funzione essenziale di assicurare che la discarica
di rifiuti, nel periodo di gestione operativa, nella fase
di chiusura e durante il periodo di gestione post-operativa,
mantenga i requisiti (minimi) di sicurezza ambientale prescritti
dalla legge.
Ciò detto, la determinazione dirigenziale impugnata si appalesa
affetta dai vizi di legittimità denunciati con il primo motivo
di ricorso, in quanto, in patente violazione delle norme di
legge richiamate in rubrica, ha approvato un piano di adeguamento
della discarica in questione (presentato dalla Società controinteressata)
caratterizzato da gravi lacune concernenti la determinazione
delle garanzie finanziarie contemplate dall’art. 14 del Decreto
Lgs. n° 36/2003.
In primo luogo, per quanto attiene le garanzie concernenti
la gestione operativa della discarica de qua, il provvedimento
gravato si limita a richiamare – e a contemplarne “sic et
simpliciter” il rinnovo all’atto della scadenza – la garanzia
finanziaria (scadente il 16 Luglio 2005) già prestata dalla
S.p.A. Ecolevante per un importo di € 2.000.000,00, in tale
misura quantificata apoditticamente e provvisoriamente (appunto,
sino alla data di approvazione del Piano di adeguamento) dallo
stesso Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente (nella
precedente determinazione n° 32 del 27 Febbraio 2004, di autorizzazione
alla prosecuzione dell’esercizio della discarica fino al 16
Luglio 2005, adottata ai sensi del primo comma dell’art. 17
Decreto Legislativo n° 36/2003), omettendo una qualsiasi verifica
istruttoria e ogni accenno motivazionale idonei a dimostrare
l’accertata conformità di tale garanzia finanziaria rispetto
ai criteri in forza dei quali essa deve essere commisurata
ai sensi di quanto prescritto dall’art. 14 primo comma del
citato Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003 n° 36 (“somma commisurata
alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione
della stessa”).
Né viene precisato se l’Autorità competente abbia ritenuto
(nel caso di specie) di fare applicazione della disposizione
contenuta nel quinto comma dell’art. 14, che consente la riduzione,
nella misura del 40%, del massimale da garantire secondo i
parametri previsti, per gli impianti di discarica la cui coltivazione
ha raggiunto (alla data di entrata in vigore del Decreto Lgs.
n° 36/2003) l’80% della capacità autorizzata.
In proposito, peraltro, si deve segnalare che – contrariamente
a quanto asserito negli scritti difensivi delle parti resistenti
– posto che dal verbale n° 13 del 4 Febbraio 2004 del Comitato
Tecnico della Provincia di Taranto emerge (rispetto alla volumetria
originaria autorizzata pari a mc. 375.000) una volumetria
residua di mc. 87.500, non risulta nel caso di specie che
la coltivazione della discarica in questione avesse già raggiunto
l’80% della capacità volumetrica autorizzata dall’Amministrazione
Provinciale resistente con la deliberazione giuntale n° 44/1999
(peraltro, relativa al solo I° lotto della discarica).
Anche la garanzia finanziaria per la gestione post-operativa
viene stabilita nella determinazione dirigenziale impugnata
(per un importo pari ad € 2.500.000,00, peraltro notevolmente
inferiore alla somma che, secondo il Piano finanziario presentato
– nell’ambito del Piano di adeguamento – dalla S.p.A. Ecolevante
dovrà essere impiegata per mantenere in condizioni di sicurezza
ambientale la discarica per il periodo di trenta anni successivo
alla sua chiusura), senza indicare accertamenti istruttori
e giustificazioni necessari per dimostrare la corrispondenza
della concreta entità fissata rispetto ai criteri ai quali
essa deve essere commisurata in forza dell’art. 14 secondo
comma del Decreto Lgs. n° 36/2003 (“la garanzia per la gestione
successiva alla chiusura della discarica….è commisurata al
costo complessivo della gestione post-operativa”).
Né appare dirimente il riferimento operato (nel provvedimento
gravato) al punto 5) del Documento della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome del 2 Ottobre 2003
(contenente “Indirizzi regionali per l’applicazione del Decreto
Lgs. n° 36/2003 e del D.M. 13 Marzo 2003 in materia di discariche”),
che si limita a chiarire che la garanzia finanziaria (nella
misura correttamente quantificata commisurandola al costo
complessivo della gestione post-operativa) può essere accettata,
anche se riferita all’intero periodo di post-chiusura (trenta
anni), secondo piani quinquennali rinnovabili (di cui non
si fa cenno nella determinazione dirigenziale n° 132/2004).
Alla stregua del basilare principio di tipicità e nominatività
degli atti amministrativi nonché del tenore testuale della
direttiva 1999/31/CE della Comunità Europea attuata con la
normativa nazionale in questione, il Tribunale ritiene fondato
anche il terzo motivo di ricorso, in quanto il quarto comma
dell’art. 17 del più volte menzionato Decreto Legislativo
13 Gennaio 2003 n° 36 prevede per le discariche già autorizzate
alla data della sua entrata in vigore l’approvazione “tout
court” (con provvedimento adeguatamente motivato, adottato
previa la necessaria attività istruttoria) del Piano di adeguamento
della discarica alle previsioni dettate dallo stesso decreto
(con contestuale autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio
della discarica, fissazione dei necessari lavori di adeguamento
e fissazione della garanzie finanziarie di cui all’art. 14),
senza contemplare la possibilità di approvazioni meramente
“provvisorie” del Piano stesso (anomalmente assunte in vista
dell’eventuale futura emanazione di norme di legge applicative
e/o interpretative del Decreto Lgs. n° 36/2003), che possano
consentire di occultare o giustificare importanti omissioni
istruttorie e motivazionali (in particolare circa la quantificazione
delle garanzie finanziarie) da parte dell’Autorità competente
(o, addirittura, di elidere eventuali responsabilità contabili
dei singoli dirigenti).
Per completezza espositiva, si rileva che è infondato, invece,
il secondo motivo di gravame.
Appare sufficiente sinteticamente osservare sul punto, da
un lato, che la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)
inerisce esclusivamente al procedimento (disciplinato dall’art.
27 del Decreto Lgs. n° 22/1997) relativo all’approvazione
del progetto di realizzazione della discarica (e, dunque,
alla localizzazione della stessa) e non anche a quello (disciplinato
dall’art. 28 del Decreto Lgs. n° 22/1997, e dell’art. 17 quarto
comma del Decreto Lgs. n° 36/2003) di autorizzazione all’esercizio
(o alla prosecuzione dell’esercizio) del predetto impianto
di smaltimento dei rifiuti, e, dall’altro, che i ricorrenti
non muovono contestazioni specifiche avverso il propedeutico
parere dell’A.R.P.A. Puglia (Dipartimento di Taranto) n° 21
del 29 Gennaio 2004 che, in esito alla prevista valutazione
di rischio ambientale, ha escluso effetti negativi sull’ambiente
a seguito dell’incremento di concentrazione dei parametri
specifici entro tre volte i valori limite di concentrazione
dell’elauto fissati dal D.M. 13 Marzo 2003, così legittimando
la decisione finale della Provincia di Taranto di innalzare
fino a tre volte i detti limiti di accettabilità delle concentrazioni
di alcuni parametri dei rifiuti di ingresso alla discarica
di che trattasi.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere accolto.
Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono
la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima
Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
i provvedimenti impugnati.
Condanna le parti resistenti costituite (ciascuna per ½) al
pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente
giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 (Euro Quattromila/00),
oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Marzo
2005.
Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 05 aprile 2005
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