| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 5 aprile 2005 n.
1846
Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore
G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle
Gravine” (avv. A.G. Mastrangelo) c. Regione Puglia (avv.
A. Loiodice), G.A.L. “Luoghi del Mito” e altro (avv. G.
Panza). |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Finanziamento pubblico – Selezione
– Individuazione dei G.A.L. da ammettere al finanziamento
– Divieto di collegamento tra i concorrenti – Non opera.
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In caso di procedura di “selezione” mirata
alla individuazione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.)
e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) da ammettere a finanziamento
pubblico (di provenienza comunitaria), non è pertinente
il richiamo al divieto di collegamento tra i concorrenti
tipico delle gare ad evidenza pubblica, in quanto tale procedura
è disciplinata unicamente dal bando e dal Complemento di
Programmazione, i quali, nella fattispecie, non soltanto
non vietano espressamente che alcuni enti o associazioni
di categoria possano partecipare contemporaneamente a più
G.A.L. concorrenti, ma anzi lo presuppongono necessariamente
(sia pure implicitamente) allorquando dispongono che il
G.A.L. (delineato come struttura consortile mista pubblico-privata)
deve essere espressione composita e variegata dei diversi
organismi, operatori, gruppi sociali ed individui dell’area
territoriale di intervento rispetto al tema proposto, e
che la partnership locale deve rappresentare i principali
operatori della vita economica e sociale della zona, i settori
e le associazioni che intervengono in materia di ambiente,
cultura e inserimento sociale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione di Lecce Prima Sezione
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Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Carlo Dibello Componente
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n° 1476/2004 presentato dal
Gruppo di Azione Locale “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco
Jonico delle Gravine” Società Consortile a r.l., in
persona del Presidente pro-tempore Avv. Antonio Giuliano
Mastrangelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cecinato
e domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso ls
Segreteria di questo T.A.R.,
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contro
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la Regione Puglia, in persona del
Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata
e difesa dal Prof. Avv. Aldo Loiodice;
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e nei confronti
del Gruppo di Azione Locale “Luoghi del Mito” Società
Consortile a r.l. e del Gruppo di Azione Locale “Terre
del Primitivo” Società Consortile a r.l., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, controinteressati,
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuseppe Panza;
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per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente del Settore Politiche
Comunitarie (Autorità di Gestione) della Regione Puglia
n° 46 del 19 Aprile 2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 56
del 6 Maggio 2004);
- dei sottostanti e connessi verbali del Gruppo Istruttorio
e di quelli della Struttura di Attuazione.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati
in data 4 Novembre 2004;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati
in data 10 Gennaio 2005;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del G.A.L. “Luoghi
del Mito” Società Consortile a r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del G.A.L. “Torre
del Primitivo” Società Consortile a r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005 il Relatore
Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Giulio
Mastrangelo in sostituzione dell'Avv. Luigi Cecinato, per
la Società Consortile ricorrente, l’Avv. Angelo Vantaggiato,
in sostituzione del Prof. Avv. Aldo Loiodice, per l'Amministrazione
Regionale resistente e l’Avv. Tommaso Ruccia, in sostituzione
del Prof. Avv. Giuseppe Panza, per le Società Consortili
controinteressate; Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:
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FATTO
Il Gruppo di Azione Locale Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco
Jonico delle Gravine Società Consortile a r.l. espone:
- che, con deliberazione n° 969 del 10 Luglio 2001, la Giunta
Regionale Pugliese approvava lo schema di Programma di Iniziativa
Comunitaria (P.I.C.) “Leader + Puglia”, per il periodo 2000/2006;
- che il suddetto schema venne inviato alla Commissione Europea
per l’esame della conformità alla comunicazione comunitaria
n° 2000/C 139/05 del 14 Aprile 2000;
- che, con decisione comunitaria C(2002) 171 del 29 Gennaio
2002 è stato approvato il Programma della Regione Puglia;
- che, con deliberazione n° 574 del 14 Maggio 2002, la Giunta
Regionale Pugliese approvava il Programma Operativo (P.O.)
“Leader + Puglia” e, con successiva delibera n° 46 dell’11
Febbraio 2003, adottava il Complemento di Programmazione del
Programma Operativo ed il bando per la presentazione dei Piani
di Sviluppo Locale (P.S.L.) da parte dei Gruppi di Azione
Locale (G.A.L.), che dovevano operare sul territorio regionale:
- che, alla data del 20 Maggio 2003 (termine ultimo fissato
dal bando per la presentazione dei Piani di Sviluppo Locale),
pervenivano alla Regione Puglia diciotto domande di finanziamento
per l’attuazione del Programma Operativo da parte di altrettanti
Gruppi di Azione Locale, tra cui l’odierno ricorrente;
- che, pertanto, il Dirigente del Settore Agricoltura della
Regione Puglia nominava i funzionari incaricati di svolgere
l’istruttoria dei Piani di Sviluppo Locale presentati, onde
procedere alla verifica dell’ammissibilità delle domande dei
Gruppi di Azione Locale ed alla redazione di una graduatoria,
al fine di individuare i soggetti (G.A.L.) cui concedere i
finanziamenti;
- che, siccome dall’esame delle domande presentate dal G.A.L.
“Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine”
e dal G.A.L. “Luoghi del Mito” era stata evidenziata una sovrapposizione
territoriale (cioè, una coincidenza di alcune aree su cui
effettuare gli interventi per i quali veniva chiesto il finanziamento),
il Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia
invitava i referenti dei predetti Gruppi di Azione Locale
a raggiungere un’intesa, al fine di eliminare la rilevata
sovrapposizione territoriale, nel rispetto di quanto previsto
dal paragrafo 4.2.1, punto 5, del bando;
- che il responsabile del G.A.L. ricorrente dichiarava la
propria disponibilità a concordare una diversa distribuzione
territoriale, al fine di evitare l’inconveniente riscontrato,
ottenendo però un netto rifiuto da parte del G.A.L. “Luoghi
del Mito”, per cui il Gruppo Istruttorio procedeva alla prevista
fase di preselezione, onde ammettere alla successiva fase
della selezione il Gruppo di Azione Locale che avesse ottenuto
il punteggio più elevato;
- che, attribuiti i punteggi per le varie voci previste dal
bando, il G.A.L. “Luoghi del Mito” si classificava in posizione
poziore con punti 99,9, mentre il G.A.L. ricorrente otteneva
punti 88,7;
- che gli atti venivano trasmessi dal Gruppo Istruttorio alla
Struttura di Attuazione (di cui al paragrafo 4.4.3 e 4.6 del
Programma Operativo), che procedeva alla dichiarazione di
non ammissibilità del G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco
Jonico delle Gravine”, alla valutazione dei Piani di Sviluppo
Locale presentati dai partecipanti alla selezione e, infine,
trasmetteva gli atti all’Autorità di Gestione del P.O.;
- che, con determinazione n° 46 del 19 Aprile 2004 (pubblicata
sul B.U.R.P. n° 56 del 6 Maggio 2004), il Dirigente del Settore
Politiche Comunitarie della Regione Puglia, in qualità di
Autorità di Gestione del P.O. “Leader + Puglia” 2000/2006,
approvava l’esito finale della selezione e valutazione dei
Piani di Sviluppo Locale effettuata dalla Struttura di Attuazione,
nonché l’esito finale della fase di preselezione, conclusasi
con la dichiarazione di non ammissibilità del Gruppo di Azione
Locale “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine”.
La Società consortile ricorrente, ritenendo illegittimi i
provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati
dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi
di gravame.
1) Violazione e falsa applicazione dei principi generali di
diritto che presiedono le procedure di gara ad evidenza pubblica
– Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto
di istruttoria, manifesta ingiustizia.
2) Violazione e falsa applicazione del bando di gara – Eccesso
di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei
presupposti, carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia.
3) Violazione e falsa applicazione del bando di gara – Eccesso
di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei
presupposti, difetto di istruttoria.
4) Nullità dell’atto costitutivo del G.A.L. “Luoghi del Mito”
Società Consortile a r.l. – Eccesso di potere per illogicità,
contraddittorietà, difetto di istruttoria.
5) Violazione e falsa applicazione del bando di gara – Eccesso
di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei
presupposti, carenza di motivazione, manifesta ingiustizia.
Con atto notificato alle controparti in data 4 Novembre 2004,
il G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle
Gravine” ha altresì impugnato, ai sensi dell’art. 1 della
Legge n° 205/2000, la determinazione del Dirigente del Settore
Politiche Comunitarie della Regione Puglia n° 286 del 13 Settembre
2004, di approvazione definitiva dell’attività di selezione
e valutazione svolta dalla Struttura di Attuazione e di ammissione
al finanziamento dei primi sei G.A.L. classificati, (nonché
i sottostanti e connessi verbali del Gruppo Istruttorio e
della Struttura di Attuazione) proponendo i seguenti motivi
aggiunti.
A) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità
dei presupposti, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia.
B) Illegittimità derivata dai vizi già rubricati nel ricorso
introduttivo del giudizio.
Con atto notificato alle controparti in data 10 Gennaio 2005,
il G.A.L. ricorrente ha altresì impugnato, ai sensi dell’art.
1 della Legge n° 205/2000, la determinazione del Dirigente
del Settore Agricoltura della Regione Puglia n° 1359 del 13
Dicembre 2004, di approvazione della graduatoria definitiva
dei Piani di Sviluppo Locale ammessi a finanziamento, proponendo
i seguenti ulteriori motivi aggiunti.
A1) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità
dei presupposti, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia.
B1) Illegittimità derivata dai vizi già rubricati nel ricorso
introduttivo del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia ed i Gruppi
di Azione Locale controinteressati, depositando articolate
memorie difensive con le quali hanno, puntualmente e diffusamente,
replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo
per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
La Regione Puglia ha, altresì, eccepito – ex art. 32 Legge
n° 1034/1971 – l’incompetenza territoriale della Sezione staccata
di Lecce del T.A.R. Puglia.
Il Presidente del T.A.R. Puglia sede di Bari, con decreto
n° 1282 del 9 Novembre 2004, ha rigettato l’eccezione di incompetenza
sollevata dalla Regione Puglia, ordinando che la causa sia
trattata per competenza da questa Sezione staccata.
La Società consortile ricorrente ha presentato, in via incidentale,
istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati
con il ricorso introduttivo del processo, che è stata abbinata
al merito nella Camera di Consiglio del 29 Luglio 2004.
Alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005, su richiesta di parte,
la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come diffusamente illustrato in narrativa, la Società consortile
ricorrente (Gruppo di Azione Locale), con il ricorso introduttivo
del giudizio, impugna la determinazione dirigenziale (Autorità
di Gestione) n° 46 del 19 Aprile 2004 (pubblicata sul B.U.R.P.
n° 56 del 6 Maggio 2004), con cui la Regione Puglia ha approvato
(provvisoriamente) l’esito finale della “selezione” e della
“preselezione” (per “sovrapposizione territoriale” conclusasi
con l’esclusione del G.A.L. ricorrente) delle domande di finanziamento
per l’attuazione dei P.S.L. (Piani di Sviluppo Locale) da
parte dei diciotto Gruppi di Azione Locale partecipanti al
Programma Operativo “Leader + Puglia” 2000/2006 (bando di
gara e Complemento di Programmazione approvati dalla Giunta
Regionale Pugliese con deliberazione n° 46/2003), nonché i
relativi verbali del Gruppo Istruttorio e della Struttura
di Attuazione.
In via del tutto preliminare, rileva il Collegio che l’eccezione
di incompetenza della Sezione staccata di Lecce tempestivamente
presentata, ai sensi dell’art. 32 della Legge 6 Dicembre 1971
n° 1034, dalla difesa della Regione Puglia è stata disattesa
dal Presidente del T.A.R. Puglia di Bari con decreto n° 1282
del 9 Novembre 2004 (considerato il tenore dello stesso, evidentemente,
in esito a sostanziale rinuncia dell’eccezione da parte della
Regione Puglia).
Ciò premesso, il Tribunale osserva sùbito che il ricorso va
respinto, in quanto le pur articolate censure prospettate
dalla Società Consortile ricorrente (con le quali si contesta
essenzialmente l’esito della “preselezione”, che l’ha vista
soccombente rispetto al G.A.L. controinteressato “Luoghi del
Mito” e conseguentemente esclusa dalla “selezione”, assumendosi
-in via principale- che quest’ultimo avrebbe dovuto essere
preliminarmente escluso dalla partecipazione alla gara de
qua, per più profili concorrenti, e -in via subordinata- che
il punteggio allo stesso attribuito, pari a 99,9, sarebbe
errato in eccesso per 5,9 punti, nel mentre il punteggio assegnato
al G.A.L. ricorrente, pari a 88,7, sarebbe errato in difetto
di 10,3 punti, in base ai parametri prefissati dal bando e
nel Complemento di Programmazione) si appalesano in parte
infondate ed in parte inammissibili per carenza di interesse.
Il primo motivo di gravame è privo di pregio giuridico poiché,
se è manifestamente mal calibrato il riferimento operato dalla
Società ricorrente alla normativa comunitaria recepita nell’ordinamento
italiano con il Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 157 (non
vertendosi affatto in tema di appalti pubblici di servizi),
non è pertinente, a ben vedere, nemmeno il richiamo al principio
generale secondo cui i concorrenti ad una gara ad evidenza
pubblica indetta dalla Publica Amministrazione non devono
essere in alcun modo collegati tra loro, considerato che –
nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio –
non si tratta di una gara ufficiale ad evidenza pubblica (prevista
dalla legge) finalizzata alla scelta del contraente privato
cui affidare l’esecuzione di un appalto pubblico di lavori
o di servizi ovvero una fornitura (o un altro contratto a
prestazioni corrispettive), bensì di una peculiare procedura
di “selezione” (contemplata da specifici atti amministrativi
regionali) mirata alla individuazione dei Gruppi di Azione
Locale (G.A.L.) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) da
ammettere a finanziamento pubblico (di provenienza comunitaria)
e disciplinata unicamente dal bando e dal Complemento di Programmazione
(approvati con delibera della Giunta Regionale Pugliese n°
46 dell’11 Febbraio 2003) che, non soltanto non vietano espressamente
che alcuni enti o associazioni di categoria possano partecipare
contemporaneamente a più Gruppi di Azione Locale concorrenti,
ma anzi lo presuppongono necessariamente (sia pure implicitamente)
allorquando dispongono (art. 4.2.2, punto 4.2.2.1) che il
G.A.L. (delineato come struttura consortile mista pubblico-privata)
deve essere espressione composita e variegata dei diversi
organismi, operatori, gruppi sociali ed individui dell’area
territoriale di intervento rispetto al tema proposto, e che
la partnership locale deve rappresentare i principali operatori
della vita economica e sociale della zona, i settori e le
associazioni che intervengono in materia di ambiente, cultura
e inserimento sociale.
Peraltro, non risulta assolutamente comprovata dalla documentazione
versata agli atti del giudizio l’affermazione della ricorrente
che i due G.A.L. controinteressati avrebbero operato d’intesa
tra loro ed in danno della stessa (per cui è del tutto fuori
luogo il riferimento, addirittura, al reato di turbativa d’asta
operato dalla Società ricorrente nella memoria difensiva del
9 Dicembre 2004).
Anche la seconda doglianza è infondata.
E’ agevole replicare in proposito che se sia il Complemento
di Programmazione (art. 4.2.1, punto 4° e art. 4.2.2, punto
4.2.2.1), sia il modello di domanda di partecipazione allegato
“B” del C.d.P. consentono esplicitamente la partecipazione
alla selezione di che trattasi anche dei Gruppi di Azione
Locale per i quali non è stata ancora realizzata la costituzione
in forma societaria, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile,
alla stregua di un’interpretazione logica e complessiva delle
prescrizioni contenute negli atti predetti, la posizione di
chi (come il G.A.L. controinteressato “Luoghi del Mito”) abbia
proceduto, entro la data di scadenza del termine (20 Maggio
2003) fissato per la presentazione delle domande di partecipazione,
a costituirsi in forma societaria (esibendo tempestivamente
il relativo atto costitutivo), anche se, a quella data, non
era stato ancora perfezionato l’iter procedimentale successivo
culminante con l’iscrizione della società stessa alla Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.
Il terzo motivo di ricorso non può essere condiviso.
Si rileva, infatti, che il modello di domanda di partecipazione
alla “selezione” allegato “B” al Complemento di Programmazione
prevedeva (sempre per l’ipotesi in cui il Gruppo di Azione
Locale fosse già costituito in forma societaria), da un lato,
che alla domanda stessa venisse allegata la “deliberazione
dell’organo decisionale con la quale si approva il P.S.L.
ed in cui si dà mandato al legale rappresentante di presentare
la domanda di partecipazione al bando”(tempestivamente prodotta
dal G.A.L. “Luoghi del Mito”), ma senza prescrivere, però,
particolari formalità in proposito (esibizione della deliberazione
originale, in copia autentica, ecc.) – tanto meno a pena di
esclusione – e, dall’altro, stabiliva l’allegazione “dell’attestazione
del versamento delle quote di capitale sociale da parte dei
soci “, e non già dell’attestazione del versamento integrale
delle quote stesse (all’epoca, non richiesto dal Codice Civile),
per cui appare sufficiente a consentire l’ammissione del G.A.L.
controinteressato l’avvenuta presentazione dell’attestazione
di versamento dei 3/10 del capitale sociale.
La quarta censura è palesemente priva di pregio giuridico,
dal momento che parte ricorrente omette persino di spiegare
in quale modo – ed in forza di quale norma di legge – una
determinata modalità di sottoscrizione del capitale sociale,
anziché un’altra, da parte di alcuni soci (enti pubblici)
del G.A.L. “Luoghi del Mito” possa influire sulla validità
dell’atto costitutivo del Gruppo di Azione Locale o della
Società consortile – non impugnati dinanzi al competente Giudice
Civile -, specie allorquando (come nel caso di specie) risulta
incontestato che i Consigli Comunali dei Comuni aderenti al
predetto Gruppo di Azione Locale hanno inequivocamente espresso
la volontà di partecipare al G.A.L. “Luoghi del Mito”.
Le svariate sub-censure prospettate con il quinto motivo ricorso
– con le quali, in via dichiaratamente subordinata, si contesta
l’esattezza dei punteggi assegnati alla Società ricorrente
ed al G.A.L. “Luoghi del Mito” nell’ambito della “preselezione”
– sono in parte infondate e in parte inammissibili per carenza
di interesse.
In primo luogo, è priva di fondamento la censura con cui la
ricorrente lamenta l’inadeguatezza del punteggio ricevuto
in relazione al criterio “modalità di funzionamento del partenariato,
della struttura del G.A.L. e della gestione complessiva del
P.S.L.”, ove si consideri sia che, una volta eliminato l’evidente
errore materiale compiuto dal Gruppo Istruttorio (attribuzione
di punti 2, anzichè 1, in corrispondenza della sottovoce “verbali
di riunioni”, per la quale aveva riportato il giudizio di
“sufficiente”), il valore totale ponderato conseguito dalla
Società ricorrente in sede di prima istruttoria ammonta a
7,5, e pertanto le modifiche dei range e dei pesi di ponderazione
successivamente apportate dalla Struttura di Attuazione nella
seduta del 10 Febbraio 2004 si rivelano completamente irrilevanti
sul punteggio finale ad essa spettante per tale parametro,
che sostanzialmente è sempre stato pari a 2, e non a 5, sia
che le doglianze incentrate sulla dedotta sottovalutazione
delle sottovoci “lettera di impegno del singolo partner” e
“cronoprogrammi” impingono nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali
operate dagli organi competenti (non riuscendo a dimostrarne
l’erroneità sotto il profilo tecnico o l’illogicità manifesta).
Completamente infondata, poi, si appalesa l’ulteriore censura
inerente il punteggio assegnato in base al criterio “efficienza
della gestione Leader II 1994-1999”, posto che giustamente
è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di – 1, poiché
i sottili distinguo da essa operati circa il tempo concretamente
avuto a disposizione per spendere i soldi ricevuti nel precedente
Programma Leader II, non sono previsti né dal bando, né dal
Complemento di Programmazione, che si limitano a prendere
in considerazione soltanto “l’avanzamento della spesa al 31
Dicembre 2000 rispetto alla media regionale dello stesso periodo”.
Impinge inammissibilmente nel merito del giudizio tecnico-discrezionale
(di cui non è provata la non correttezza tecnica o la manifesta
illogicità) la contestazione del punteggio ricevuto in relazione
al criterio di valutazione del Piano di Sviluppo Locale “Qualità
della diagnosi”, correlato all’apprezzamento come “sufficiente”
(anziché come “completa chiara e documentata”) dell’analisi
del territorio compiuta dalla ricorrente.
La doglianza con cui la ricorrente rivendica l’attribuzione
di 5 punti, anziché 3,7, in relazione al parametro di valutazione
del G.A.L. “rappresentatività dei soggetti partner rispetto
all’area”, appare condivisibile in linea di principio (tenuto
conto anche delle esplicite ammissioni in tal senso della
difesa della Regione Puglia e della rettifica del relativo
punteggio operata dall’Autorità di Gestione con la successiva
determinazione dirigenziale n° 286 del 13 Settembre 2004),
al pari di quelle con le quali si assume che il punteggio
attribuito al G.A.L. controinteressato “Luoghi del Mito”,
non ancora iscritto alla Camera di Commercio alla data di
presentazione del Piano di Sviluppo Locale e che non risulta
avere operato durante la fase di programmazione LEADER II
negli anni dal 1994 al 1999 né in condizione di beneficiare
delle speciali disposizioni previste dal Complemento di Programmazione
per l’attribuzione del punteggio correttivo (in relazione
ai criteri “formalizzazione del partenariato” ed “efficienza
della gestione LEADER II 1994-1999”) è errato in eccesso per
complessivi 5,9 punti, ma le stesse sono patentemente inammissibili
per difetto di interesse, in quanto non consentono, vista
la differenza di punteggio complessivo finale tra la Società
ricorrente ed il G.A.L. controinteressto “Luoghi del Mito”
(punti 11,2 o più esattamente, dopo la rettifica in autotutela
approvata dall’Autorità Regionale di Gestione del P.O. “LEADER
+ Puglia” con la menzionata determinazione dirigenziale n°
286 del 13 Settembre 2004, punti 8,9, computando anche il
punteggio aggiuntivo assegnato ex novo alla ricorrente dopo
il riesame per la voce “rappresentatività dei soggetti partner
rispetto all’area), di colmare il divario esistente tra gli
stessi e, quindi, di superare la c.d. “prova di resistenza”.
Infine, sono prive di ogni fondamento anche le nuove doglianze
formulate a sostegno dell’impugnazione interposta, con i motivi
aggiunti (ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati in data
4 Novembre 2004, avverso la successiva determinazione n° 286
del 13 Settembre 2004 del Dirigente dell’Area Politiche Comunitarie
della Regione Puglia (Autorità di Gestione), avente ad oggetto
la definitiva approvazione dei risultati della selezione di
che trattasi, nonché quelle, da ultimo, sollevate con i motivi
aggiunti (anch’essi, ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati
il 10 Gennaio 2005 avverso la determinazione finale del Dirigente
del Settore Agricoltura n° 1359 del 13 Dicembre 2004, di approvazione
della graduatoria definitiva dei Piani di Sviluppo Locale
ammessi a finanziamento.
Si ritiene sufficiente osservare in proposito che l’Amministrazione
Regionale resistente (diversamente dall’ipotesi dei ricorsi
gerarchici previsti dal Complemento di Programmazione e presentati
da altri G.A.L. partecipanti alla selezione) non aveva alcun
obbligo di riesaminare in toto (in sede di autotutela non
giustiziale) la posizione della Società ricorrente in conseguenza
del ricorso al T.A.R. proposto dalla stessa avverso la determinazione
dirigenziale n° 46/2004 e, tanto meno, di istruire formalmente
(attraverso la Struttura di Attuazione) e confutare analiticamente
tutte le censure prospettate dalla predetta nella competente
sede giurisdizionale.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso ed i motivi aggiunti
devono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale
tra le parti delle spese processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge (compresi
i motivi aggiunti).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio
del 23 Marzo 2005.
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Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
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Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 05 aprile 2005
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