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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 5 aprile 2005 n. 1846
Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore
G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine” (avv. A.G. Mastrangelo) c. Regione Puglia (avv. A. Loiodice), G.A.L. “Luoghi del Mito” e altro (avv. G. Panza).


Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Finanziamento pubblico – Selezione – Individuazione dei G.A.L. da ammettere al finanziamento – Divieto di collegamento tra i concorrenti – Non opera.

In caso di procedura di “selezione” mirata alla individuazione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) da ammettere a finanziamento pubblico (di provenienza comunitaria), non è pertinente il richiamo al divieto di collegamento tra i concorrenti tipico delle gare ad evidenza pubblica, in quanto tale procedura è disciplinata unicamente dal bando e dal Complemento di Programmazione, i quali, nella fattispecie, non soltanto non vietano espressamente che alcuni enti o associazioni di categoria possano partecipare contemporaneamente a più G.A.L. concorrenti, ma anzi lo presuppongono necessariamente (sia pure implicitamente) allorquando dispongono che il G.A.L. (delineato come struttura consortile mista pubblico-privata) deve essere espressione composita e variegata dei diversi organismi, operatori, gruppi sociali ed individui dell’area territoriale di intervento rispetto al tema proposto, e che la partnership locale deve rappresentare i principali operatori della vita economica e sociale della zona, i settori e le associazioni che intervengono in materia di ambiente, cultura e inserimento sociale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce Prima Sezione

 

Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Carlo Dibello Componente

 

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n° 1476/2004 presentato dal
Gruppo di Azione Locale “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine” Società Consortile a r.l., in persona del Presidente pro-tempore Avv. Antonio Giuliano Mastrangelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cecinato e domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso ls Segreteria di questo T.A.R.,

 

contro

 

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Aldo Loiodice;

 

e nei confronti
del Gruppo di Azione Locale “Luoghi del Mito” Società Consortile a r.l. e del Gruppo di Azione Locale “Terre del Primitivo” Società Consortile a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, controinteressati, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuseppe Panza;

 

per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente del Settore Politiche Comunitarie (Autorità di Gestione) della Regione Puglia n° 46 del 19 Aprile 2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 56 del 6 Maggio 2004);
- dei sottostanti e connessi verbali del Gruppo Istruttorio e di quelli della Struttura di Attuazione.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 4 Novembre 2004;
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 10 Gennaio 2005;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del G.A.L. “Luoghi del Mito” Società Consortile a r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del G.A.L. “Torre del Primitivo” Società Consortile a r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Giulio Mastrangelo in sostituzione dell'Avv. Luigi Cecinato, per la Società Consortile ricorrente, l’Avv. Angelo Vantaggiato, in sostituzione del Prof. Avv. Aldo Loiodice, per l'Amministrazione Regionale resistente e l’Avv. Tommaso Ruccia, in sostituzione del Prof. Avv. Giuseppe Panza, per le Società Consortili controinteressate; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 


FATTO



Il Gruppo di Azione Locale Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine Società Consortile a r.l. espone:
- che, con deliberazione n° 969 del 10 Luglio 2001, la Giunta Regionale Pugliese approvava lo schema di Programma di Iniziativa Comunitaria (P.I.C.) “Leader + Puglia”, per il periodo 2000/2006;
- che il suddetto schema venne inviato alla Commissione Europea per l’esame della conformità alla comunicazione comunitaria n° 2000/C 139/05 del 14 Aprile 2000;
- che, con decisione comunitaria C(2002) 171 del 29 Gennaio 2002 è stato approvato il Programma della Regione Puglia;
- che, con deliberazione n° 574 del 14 Maggio 2002, la Giunta Regionale Pugliese approvava il Programma Operativo (P.O.) “Leader + Puglia” e, con successiva delibera n° 46 dell’11 Febbraio 2003, adottava il Complemento di Programmazione del Programma Operativo ed il bando per la presentazione dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) da parte dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.), che dovevano operare sul territorio regionale:
- che, alla data del 20 Maggio 2003 (termine ultimo fissato dal bando per la presentazione dei Piani di Sviluppo Locale), pervenivano alla Regione Puglia diciotto domande di finanziamento per l’attuazione del Programma Operativo da parte di altrettanti Gruppi di Azione Locale, tra cui l’odierno ricorrente;
- che, pertanto, il Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia nominava i funzionari incaricati di svolgere l’istruttoria dei Piani di Sviluppo Locale presentati, onde procedere alla verifica dell’ammissibilità delle domande dei Gruppi di Azione Locale ed alla redazione di una graduatoria, al fine di individuare i soggetti (G.A.L.) cui concedere i finanziamenti;
- che, siccome dall’esame delle domande presentate dal G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine” e dal G.A.L. “Luoghi del Mito” era stata evidenziata una sovrapposizione territoriale (cioè, una coincidenza di alcune aree su cui effettuare gli interventi per i quali veniva chiesto il finanziamento), il Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia invitava i referenti dei predetti Gruppi di Azione Locale a raggiungere un’intesa, al fine di eliminare la rilevata sovrapposizione territoriale, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.2.1, punto 5, del bando;
- che il responsabile del G.A.L. ricorrente dichiarava la propria disponibilità a concordare una diversa distribuzione territoriale, al fine di evitare l’inconveniente riscontrato, ottenendo però un netto rifiuto da parte del G.A.L. “Luoghi del Mito”, per cui il Gruppo Istruttorio procedeva alla prevista fase di preselezione, onde ammettere alla successiva fase della selezione il Gruppo di Azione Locale che avesse ottenuto il punteggio più elevato;
- che, attribuiti i punteggi per le varie voci previste dal bando, il G.A.L. “Luoghi del Mito” si classificava in posizione poziore con punti 99,9, mentre il G.A.L. ricorrente otteneva punti 88,7;
- che gli atti venivano trasmessi dal Gruppo Istruttorio alla Struttura di Attuazione (di cui al paragrafo 4.4.3 e 4.6 del Programma Operativo), che procedeva alla dichiarazione di non ammissibilità del G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine”, alla valutazione dei Piani di Sviluppo Locale presentati dai partecipanti alla selezione e, infine, trasmetteva gli atti all’Autorità di Gestione del P.O.;
- che, con determinazione n° 46 del 19 Aprile 2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 56 del 6 Maggio 2004), il Dirigente del Settore Politiche Comunitarie della Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione del P.O. “Leader + Puglia” 2000/2006, approvava l’esito finale della selezione e valutazione dei Piani di Sviluppo Locale effettuata dalla Struttura di Attuazione, nonché l’esito finale della fase di preselezione, conclusasi con la dichiarazione di non ammissibilità del Gruppo di Azione Locale “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine”.
La Società consortile ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione e falsa applicazione dei principi generali di diritto che presiedono le procedure di gara ad evidenza pubblica – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia.
2) Violazione e falsa applicazione del bando di gara – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia.
3) Violazione e falsa applicazione del bando di gara – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria.
4) Nullità dell’atto costitutivo del G.A.L. “Luoghi del Mito” Società Consortile a r.l. – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria.
5) Violazione e falsa applicazione del bando di gara – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta ingiustizia.
Con atto notificato alle controparti in data 4 Novembre 2004, il G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine” ha altresì impugnato, ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 205/2000, la determinazione del Dirigente del Settore Politiche Comunitarie della Regione Puglia n° 286 del 13 Settembre 2004, di approvazione definitiva dell’attività di selezione e valutazione svolta dalla Struttura di Attuazione e di ammissione al finanziamento dei primi sei G.A.L. classificati, (nonché i sottostanti e connessi verbali del Gruppo Istruttorio e della Struttura di Attuazione) proponendo i seguenti motivi aggiunti.
A) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia.
B) Illegittimità derivata dai vizi già rubricati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Con atto notificato alle controparti in data 10 Gennaio 2005, il G.A.L. ricorrente ha altresì impugnato, ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 205/2000, la determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia n° 1359 del 13 Dicembre 2004, di approvazione della graduatoria definitiva dei Piani di Sviluppo Locale ammessi a finanziamento, proponendo i seguenti ulteriori motivi aggiunti.
A1) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia.
B1) Illegittimità derivata dai vizi già rubricati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia ed i Gruppi di Azione Locale controinteressati, depositando articolate memorie difensive con le quali hanno, puntualmente e diffusamente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
La Regione Puglia ha, altresì, eccepito – ex art. 32 Legge n° 1034/1971 – l’incompetenza territoriale della Sezione staccata di Lecce del T.A.R. Puglia.
Il Presidente del T.A.R. Puglia sede di Bari, con decreto n° 1282 del 9 Novembre 2004, ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Regione Puglia, ordinando che la causa sia trattata per competenza da questa Sezione staccata.
La Società consortile ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del processo, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 29 Luglio 2004.
Alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



Come diffusamente illustrato in narrativa, la Società consortile ricorrente (Gruppo di Azione Locale), con il ricorso introduttivo del giudizio, impugna la determinazione dirigenziale (Autorità di Gestione) n° 46 del 19 Aprile 2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 56 del 6 Maggio 2004), con cui la Regione Puglia ha approvato (provvisoriamente) l’esito finale della “selezione” e della “preselezione” (per “sovrapposizione territoriale” conclusasi con l’esclusione del G.A.L. ricorrente) delle domande di finanziamento per l’attuazione dei P.S.L. (Piani di Sviluppo Locale) da parte dei diciotto Gruppi di Azione Locale partecipanti al Programma Operativo “Leader + Puglia” 2000/2006 (bando di gara e Complemento di Programmazione approvati dalla Giunta Regionale Pugliese con deliberazione n° 46/2003), nonché i relativi verbali del Gruppo Istruttorio e della Struttura di Attuazione.
In via del tutto preliminare, rileva il Collegio che l’eccezione di incompetenza della Sezione staccata di Lecce tempestivamente presentata, ai sensi dell’art. 32 della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, dalla difesa della Regione Puglia è stata disattesa dal Presidente del T.A.R. Puglia di Bari con decreto n° 1282 del 9 Novembre 2004 (considerato il tenore dello stesso, evidentemente, in esito a sostanziale rinuncia dell’eccezione da parte della Regione Puglia).
Ciò premesso, il Tribunale osserva sùbito che il ricorso va respinto, in quanto le pur articolate censure prospettate dalla Società Consortile ricorrente (con le quali si contesta essenzialmente l’esito della “preselezione”, che l’ha vista soccombente rispetto al G.A.L. controinteressato “Luoghi del Mito” e conseguentemente esclusa dalla “selezione”, assumendosi -in via principale- che quest’ultimo avrebbe dovuto essere preliminarmente escluso dalla partecipazione alla gara de qua, per più profili concorrenti, e -in via subordinata- che il punteggio allo stesso attribuito, pari a 99,9, sarebbe errato in eccesso per 5,9 punti, nel mentre il punteggio assegnato al G.A.L. ricorrente, pari a 88,7, sarebbe errato in difetto di 10,3 punti, in base ai parametri prefissati dal bando e nel Complemento di Programmazione) si appalesano in parte infondate ed in parte inammissibili per carenza di interesse.
Il primo motivo di gravame è privo di pregio giuridico poiché, se è manifestamente mal calibrato il riferimento operato dalla Società ricorrente alla normativa comunitaria recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 157 (non vertendosi affatto in tema di appalti pubblici di servizi), non è pertinente, a ben vedere, nemmeno il richiamo al principio generale secondo cui i concorrenti ad una gara ad evidenza pubblica indetta dalla Publica Amministrazione non devono essere in alcun modo collegati tra loro, considerato che – nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio – non si tratta di una gara ufficiale ad evidenza pubblica (prevista dalla legge) finalizzata alla scelta del contraente privato cui affidare l’esecuzione di un appalto pubblico di lavori o di servizi ovvero una fornitura (o un altro contratto a prestazioni corrispettive), bensì di una peculiare procedura di “selezione” (contemplata da specifici atti amministrativi regionali) mirata alla individuazione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) da ammettere a finanziamento pubblico (di provenienza comunitaria) e disciplinata unicamente dal bando e dal Complemento di Programmazione (approvati con delibera della Giunta Regionale Pugliese n° 46 dell’11 Febbraio 2003) che, non soltanto non vietano espressamente che alcuni enti o associazioni di categoria possano partecipare contemporaneamente a più Gruppi di Azione Locale concorrenti, ma anzi lo presuppongono necessariamente (sia pure implicitamente) allorquando dispongono (art. 4.2.2, punto 4.2.2.1) che il G.A.L. (delineato come struttura consortile mista pubblico-privata) deve essere espressione composita e variegata dei diversi organismi, operatori, gruppi sociali ed individui dell’area territoriale di intervento rispetto al tema proposto, e che la partnership locale deve rappresentare i principali operatori della vita economica e sociale della zona, i settori e le associazioni che intervengono in materia di ambiente, cultura e inserimento sociale.
Peraltro, non risulta assolutamente comprovata dalla documentazione versata agli atti del giudizio l’affermazione della ricorrente che i due G.A.L. controinteressati avrebbero operato d’intesa tra loro ed in danno della stessa (per cui è del tutto fuori luogo il riferimento, addirittura, al reato di turbativa d’asta operato dalla Società ricorrente nella memoria difensiva del 9 Dicembre 2004).
Anche la seconda doglianza è infondata.
E’ agevole replicare in proposito che se sia il Complemento di Programmazione (art. 4.2.1, punto 4° e art. 4.2.2, punto 4.2.2.1), sia il modello di domanda di partecipazione allegato “B” del C.d.P. consentono esplicitamente la partecipazione alla selezione di che trattasi anche dei Gruppi di Azione Locale per i quali non è stata ancora realizzata la costituzione in forma societaria, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile, alla stregua di un’interpretazione logica e complessiva delle prescrizioni contenute negli atti predetti, la posizione di chi (come il G.A.L. controinteressato “Luoghi del Mito”) abbia proceduto, entro la data di scadenza del termine (20 Maggio 2003) fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, a costituirsi in forma societaria (esibendo tempestivamente il relativo atto costitutivo), anche se, a quella data, non era stato ancora perfezionato l’iter procedimentale successivo culminante con l’iscrizione della società stessa alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.
Il terzo motivo di ricorso non può essere condiviso.
Si rileva, infatti, che il modello di domanda di partecipazione alla “selezione” allegato “B” al Complemento di Programmazione prevedeva (sempre per l’ipotesi in cui il Gruppo di Azione Locale fosse già costituito in forma societaria), da un lato, che alla domanda stessa venisse allegata la “deliberazione dell’organo decisionale con la quale si approva il P.S.L. ed in cui si dà mandato al legale rappresentante di presentare la domanda di partecipazione al bando”(tempestivamente prodotta dal G.A.L. “Luoghi del Mito”), ma senza prescrivere, però, particolari formalità in proposito (esibizione della deliberazione originale, in copia autentica, ecc.) – tanto meno a pena di esclusione – e, dall’altro, stabiliva l’allegazione “dell’attestazione del versamento delle quote di capitale sociale da parte dei soci “, e non già dell’attestazione del versamento integrale delle quote stesse (all’epoca, non richiesto dal Codice Civile), per cui appare sufficiente a consentire l’ammissione del G.A.L. controinteressato l’avvenuta presentazione dell’attestazione di versamento dei 3/10 del capitale sociale.
La quarta censura è palesemente priva di pregio giuridico, dal momento che parte ricorrente omette persino di spiegare in quale modo – ed in forza di quale norma di legge – una determinata modalità di sottoscrizione del capitale sociale, anziché un’altra, da parte di alcuni soci (enti pubblici) del G.A.L. “Luoghi del Mito” possa influire sulla validità dell’atto costitutivo del Gruppo di Azione Locale o della Società consortile – non impugnati dinanzi al competente Giudice Civile -, specie allorquando (come nel caso di specie) risulta incontestato che i Consigli Comunali dei Comuni aderenti al predetto Gruppo di Azione Locale hanno inequivocamente espresso la volontà di partecipare al G.A.L. “Luoghi del Mito”.
Le svariate sub-censure prospettate con il quinto motivo ricorso – con le quali, in via dichiaratamente subordinata, si contesta l’esattezza dei punteggi assegnati alla Società ricorrente ed al G.A.L. “Luoghi del Mito” nell’ambito della “preselezione” – sono in parte infondate e in parte inammissibili per carenza di interesse.
In primo luogo, è priva di fondamento la censura con cui la ricorrente lamenta l’inadeguatezza del punteggio ricevuto in relazione al criterio “modalità di funzionamento del partenariato, della struttura del G.A.L. e della gestione complessiva del P.S.L.”, ove si consideri sia che, una volta eliminato l’evidente errore materiale compiuto dal Gruppo Istruttorio (attribuzione di punti 2, anzichè 1, in corrispondenza della sottovoce “verbali di riunioni”, per la quale aveva riportato il giudizio di “sufficiente”), il valore totale ponderato conseguito dalla Società ricorrente in sede di prima istruttoria ammonta a 7,5, e pertanto le modifiche dei range e dei pesi di ponderazione successivamente apportate dalla Struttura di Attuazione nella seduta del 10 Febbraio 2004 si rivelano completamente irrilevanti sul punteggio finale ad essa spettante per tale parametro, che sostanzialmente è sempre stato pari a 2, e non a 5, sia che le doglianze incentrate sulla dedotta sottovalutazione delle sottovoci “lettera di impegno del singolo partner” e “cronoprogrammi” impingono nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali operate dagli organi competenti (non riuscendo a dimostrarne l’erroneità sotto il profilo tecnico o l’illogicità manifesta).
Completamente infondata, poi, si appalesa l’ulteriore censura inerente il punteggio assegnato in base al criterio “efficienza della gestione Leader II 1994-1999”, posto che giustamente è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di – 1, poiché i sottili distinguo da essa operati circa il tempo concretamente avuto a disposizione per spendere i soldi ricevuti nel precedente Programma Leader II, non sono previsti né dal bando, né dal Complemento di Programmazione, che si limitano a prendere in considerazione soltanto “l’avanzamento della spesa al 31 Dicembre 2000 rispetto alla media regionale dello stesso periodo”.
Impinge inammissibilmente nel merito del giudizio tecnico-discrezionale (di cui non è provata la non correttezza tecnica o la manifesta illogicità) la contestazione del punteggio ricevuto in relazione al criterio di valutazione del Piano di Sviluppo Locale “Qualità della diagnosi”, correlato all’apprezzamento come “sufficiente” (anziché come “completa chiara e documentata”) dell’analisi del territorio compiuta dalla ricorrente.
La doglianza con cui la ricorrente rivendica l’attribuzione di 5 punti, anziché 3,7, in relazione al parametro di valutazione del G.A.L. “rappresentatività dei soggetti partner rispetto all’area”, appare condivisibile in linea di principio (tenuto conto anche delle esplicite ammissioni in tal senso della difesa della Regione Puglia e della rettifica del relativo punteggio operata dall’Autorità di Gestione con la successiva determinazione dirigenziale n° 286 del 13 Settembre 2004), al pari di quelle con le quali si assume che il punteggio attribuito al G.A.L. controinteressato “Luoghi del Mito”, non ancora iscritto alla Camera di Commercio alla data di presentazione del Piano di Sviluppo Locale e che non risulta avere operato durante la fase di programmazione LEADER II negli anni dal 1994 al 1999 né in condizione di beneficiare delle speciali disposizioni previste dal Complemento di Programmazione per l’attribuzione del punteggio correttivo (in relazione ai criteri “formalizzazione del partenariato” ed “efficienza della gestione LEADER II 1994-1999”) è errato in eccesso per complessivi 5,9 punti, ma le stesse sono patentemente inammissibili per difetto di interesse, in quanto non consentono, vista la differenza di punteggio complessivo finale tra la Società ricorrente ed il G.A.L. controinteressto “Luoghi del Mito” (punti 11,2 o più esattamente, dopo la rettifica in autotutela approvata dall’Autorità Regionale di Gestione del P.O. “LEADER + Puglia” con la menzionata determinazione dirigenziale n° 286 del 13 Settembre 2004, punti 8,9, computando anche il punteggio aggiuntivo assegnato ex novo alla ricorrente dopo il riesame per la voce “rappresentatività dei soggetti partner rispetto all’area), di colmare il divario esistente tra gli stessi e, quindi, di superare la c.d. “prova di resistenza”.
Infine, sono prive di ogni fondamento anche le nuove doglianze formulate a sostegno dell’impugnazione interposta, con i motivi aggiunti (ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati in data 4 Novembre 2004, avverso la successiva determinazione n° 286 del 13 Settembre 2004 del Dirigente dell’Area Politiche Comunitarie della Regione Puglia (Autorità di Gestione), avente ad oggetto la definitiva approvazione dei risultati della selezione di che trattasi, nonché quelle, da ultimo, sollevate con i motivi aggiunti (anch’essi, ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati il 10 Gennaio 2005 avverso la determinazione finale del Dirigente del Settore Agricoltura n° 1359 del 13 Dicembre 2004, di approvazione della graduatoria definitiva dei Piani di Sviluppo Locale ammessi a finanziamento.
Si ritiene sufficiente osservare in proposito che l’Amministrazione Regionale resistente (diversamente dall’ipotesi dei ricorsi gerarchici previsti dal Complemento di Programmazione e presentati da altri G.A.L. partecipanti alla selezione) non aveva alcun obbligo di riesaminare in toto (in sede di autotutela non giustiziale) la posizione della Società ricorrente in conseguenza del ricorso al T.A.R. proposto dalla stessa avverso la determinazione dirigenziale n° 46/2004 e, tanto meno, di istruire formalmente (attraverso la Struttura di Attuazione) e confutare analiticamente tutte le censure prospettate dalla predetta nella competente sede giurisdizionale.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge (compresi i motivi aggiunti).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Marzo 2005.

 

Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore

 

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 05 aprile 2005

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