| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 5 aprile 2005 n.
1845
Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore
Comitato dei commercianti di Viale Europa (avv. A. Mazzeo)
c. Comune di Gallipoli (avv. N. Stefanizzo). |
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Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza
– Tariffa di un nuovo contributo – Determinazione – Impugnazione
– Ricorso – Cognizione del giudice amministrativo – Sussiste.
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Rientra nella cognizione del giudice amministrativo
il ricorso proposto da un comitato di commercianti ed avente
ad oggetto l’esercizio del potere discrezionale dell’Autorità
comunale in ordine alla determinazione, in sede regolamentare,
della tariffa di un nuovo tributo (nella specie, denominato
C.o.s.a.p.- Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione di Lecce Prima Sezione
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Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Carlo Dibello Componente
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ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n° 963/2004 presentato dal
Comitato dei Commercianti di Viale Europa, in persona
del Presidente Sig. Reho Rocco, e (in proprio) dal Sig.
Reho Rocco, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Mazzeo,
presso il cui Studio in Lecce, Viale Rossini n° 130, sono
elettivamente domiciliati,
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contro
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il Comune di Gallipoli, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
Nicola Stefanizzo,
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per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Municipale di Gallipoli
n° 64 del 1° Marzo 2004 (pubblicata all’Albo Pretorio in
data 10 Marzo 2004), avente ad oggetto la determinazione
del “Canone occupazione suolo e aree pubbliche (COSAP) Anno
2004”, nella parte in cui ha confermato per l’anno 2004
le voci della tariffa dell’anno 2003, approvando la sottostante
tabella;
- del Regolamento C.O.S.A.P. adottato con deliberazione
n° 88 del 4 Aprile 2001 del Commissario Straordinario del
Comune di Gallipoli;
- di ogni altro atto e provvedimento precedente o successivo,
antecedente o conseguente connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005 il Relatore
Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'Avv. Antonio
Mazzeo per i ricorrenti e l'Avv. Nicola Stefanizzo per l'Amministrazione
Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Espongono i ricorrenti:
- che il “Comitato dei Commercianti di Viale Europa” di
Gallipoli è composto da novanta commercianti ambulanti (tra
cui il Presidente, ricorrente anche in proprio) che svolgono
da anni la loro attività commerciale nel mercato settimanale
ubicato in Gallipoli al Viale Europa;
- che il predetto Comitato ha come scopo precipuo quello
di tutelare gli interessi e i diritti dei propri iscritti
nei confronti (tra gli altri) degli Enti Locali;
- che tutti gli aderenti al Comitato ricorrente sono titolari
di apposite licenze commerciali in forza delle quali svolgono
l’attività di venditori ambulanti nella precitata zona mercatale
di Gallipoli (ogni mercoledì), limitatamente alla fascia
oraria 7-14;
- che, nei primi giorni del mese di Gennaio 2003, perveniva
dalla Gestor S.p.A. (Società concessionaria del Comune di
Gallipoli per l’accertamento e la riscossione del canone
di occupazione del suolo pubblico) apposita comunicazione
di pagamento per l’anno 2003 del canone dovuto per l’occupazione
di suolo pubblico nel predetto mercato settimanale del mercoledì,
contenente importi (a dire dei ricorrenti) esorbitanti,
anche alla stregua del Regolamento C.O.S.A.P. attualmente
in vigore a Gallipoli;
- che, con deliberazione n° 56 del 6 Marzo 2003 (avente
ad oggetto “Canone occupazione suolo e aree pubbliche COSAP
– Anno 2003”), la Giunta Municipale di Gallipoli stabiliva
di proporre al Consiglio Comunale la seguente modifica al
Regolamento C.O.S.A.P.: sostituire al comma 5° dell’art.
35 del vigente Regolamento COSAP le parole “una riduzione
del 35%” con le parole “una riduzione del 42%”; di confermare
per l’anno 2003 le altre voci della tariffa dell’anno 2002
approvando la sottostante tabella;
- che avverso detta deliberazione (unitamente agli atti
presupposti e connessi) essi hanno proposto dinanzi a questo
T.A.R. il ricorso giurisdizionale contrassegnato dal n°
810/2003;
- che, con deliberazione n° 64 del 1° Marzo 2004 (avente
ad oggetto “Canone occupazione suolo e aree pubbliche COSAP
– Anno 2004”), la Giunta Municipale di Gallipoli deliberava
di confermare per l’anno 2004 le voci delle tariffe previste
per l’anno 2003, riconfermando la precedente tabella. I
ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi
indicati in epigrafe, li hanno impugnati dinanzi all’intestato
Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione di legge – Inosservanza del Regolamento COSAP
art. 39 – Illegittimità manifesta.
2) Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione,
perplessità e contrasto con la realtà – Invalidità derivata
– Irragionevolezza dei parametri. Si è costituito in giudizio
il Comune di Gallipoli, depositando memorie difensive con
le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni delle
controparti concludendo per la declaratoria di inammissibilità
ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
I ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza
di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati,
che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio
del 26 Maggio 2004.
Alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005, su richiesta di
parte, la causa è stata posta in decisione.
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DIRITTO
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Come illustrato in narrativa, il Comitato
dei novanta commercianti ambulanti (titolari di apposite
licenze di commercio al dettaglio su area pubblica) del
mercato settimanale (ogni mercoledì) comunale di Viale Europa
in Gallipoli nonché (a titolo personale) uno dei predetti
commercianti ambulanti impugnano:
1) la delibera n° 64 del 1° Marzo 2004 della Giunta Municipale
di Gallipoli di determinazione della tariffa del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)
per l’anno 2004, nella parte in cui ha confermato per l’anno
2004 le voci della tariffa dell’anno 2003;
2) il Regolamento comunale C.O.S.A.P. approvato con la deliberazione
del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli n°
88 del 4 Aprile 2001.
In via preliminare, osserva il Collegio che si è in presenza
di una causa rientrante nella giurisdizione dell’adito Giudice
Amministrativo, trattandosi di azione esercitata a tutela
di interessi legittimi dei ricorrenti correlati al potere
discrezionale dell’Autorità Comunale di determinazione,
in sede regolamentare, della tariffa dell’istituito nuovo
“tributo” denominato “canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)”, e non già di una controversia
riguardante direttamente l’atto impositivo, cioè il concreto
pagamento del canone dovuto dal singolo concessionario del
bene pubblico.
Il ricorso è infondato nel merito ed in parte irricevibile.
Occorre premettere che il Comune di Gallipoli, con deliberazione
del Commissario Straordinario n° 88 del 4 Aprile 2001, in
applicazione dell’art. 63 primo comma del Decreto Legislativo
15 Dicembre 1997 n° 446 e ss.mm., ha disposto, nel proprio
territorio, la sostituzione della tassa di occupazione spazi
ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) con l’innovativo “canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)”
approvando l’apposito Regolamento C.O.S.A.P., con cui ha
istituto il “canone” e determinato (dettagliatamente) la
relativa tariffa.
E’ poi avvenuto che, con deliberazione giuntale n° 39 del
25 Febbraio 2002 (debitamente ratificata dal Consiglio Comunale
di Gallipoli), il Comune resistente ha (tra l’altro) variato
il comma quinto dell’art. 35 del predetto Regolamento C.O.S.A.P.
(che originariamente prevedeva una riduzione del 50% della
tariffa base per tutte le occupazioni inerenti il commercio
su aree pubbliche) limitando la riduzione stessa al 35%
ed ha, altresì inserito al comma settimo dello stesso articolo
35 (statuente che “la tariffa per le occupazioni temporanee
è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni: dalle
ore 7.00 alle ore 14.00 riduzione del 40% della tariffa
giornaliera; dalle ore 14.00 alle ore 19.00 riduzione del
30% della tariffa giornaliera; dalle ore 19.00 in poi riduzione
del 20% della tariffa giornaliera”) il periodo finale “La
riduzione non si applica alle occupazioni relative al commercio
su aree pubbliche”.
Poi, con la deliberazione G.M. n° 56 del 6 Marzo 2003 (anch’essa
ratificata dal Consiglio Comunale), il Comune di Gallipoli
ha ulteriormente modificato il comma quinto dell’art. 35
del vigente Regolamento C.O.S.A.P. aumentando l’entità della
riduzione della tariffa base ivi prevista per le occupazioni
inerenti il commercio su aree pubbliche, dal 35% al 42%,
ed ha confermato per l’anno 2003 le altre voci della preesistente
tariffa del canone (approvando l’allegata Tabella “A”).
Infine, con l’impugnata delibera giuntale n° 64 del 1° Marzo
2004, l’Amministrazione Comunale resistente ha confermato
per l’anno 2004 le voci della tariffa C.O.S.A.P. dell’anno
2003.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che non è fondata la
prima censura prospettata dai ricorrenti, incentrata sulla
dedotta violazione dell’art. 39 lettera b) del vigente Regolamento
comunale C.O.S.A.P. contemplante per le occupazioni temporanee
di suolo pubblico riduzioni tariffarie (40%, 30%, 20%) modulate
a seconda delle relative fasce orarie, in quanto risulta
per tabulas che, con la precedente menzionata delibera giuntale
n° 39 del 25 Febbraio 2002 (ratificata dal Consiglio Comunale)
– non impugnata dai ricorrenti – il Comune di Gallipoli
aveva già proceduto a modificare esplicitamente il comma
settimo dell’art. 35 del Regolamento, contemplante (sotto
la rubrica “Riduzioni”, nell’ambito del Capo I del Titolo
II che detta i principi generali in tema di canone di concessione)
la medesima riduzione della tariffa giornaliera per le occupazioni
temporanee dell’invocato art. 39 lettera b), inserendovi
l’inequivocabile inciso finale “la riduzione (per fasce
orarie) non si applica alle occupazioni relative al commercio
su aree pubbliche”, per cui la disposizione richiamata dai
ricorrenti contenuta nell’art. 39 lettera b) del Regolamento
in questione deve evidentemente intendersi riferita alle
occupazioni temporanee di suolo pubblico, ad eccezione –
però – di quelle inerenti specificamente le aree pubbliche
mercatali (per le quali è ora prevista la riduzione della
tariffa base nella misura del 42%, ma non anche la riduzione
della tariffa giornaliera per fasce orarie).
Il secondo motivo di gravame è addirittura irricevibile,
per palese tardività dell’impugnazione, nella parte in cui
si indirizza avverso le determinazioni regolamentari originarie,
riguardanti la strutturazione della tariffa del “canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, assunte dal
Comune di Gallipoli con la deliberazione commissariale n°
88 del 4 Aprile 2001 (definitivamente pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale, dopo l’approvazione del CO.RE.CO., dal
10 Maggio 2001 al 25 Maggio 2001), e, per la restante parte
(incentrata specificamente nei confronti della determinazione
della tariffa C.O.S.A.P. per l’anno 2004, approvata con
delibera giuntale n° 64 del 1° Marzo 2004), è manifestamente
privo di fondamento, considerato che i criteri effettivamente
adoperati dal Comune resistente per quantificare la specifica
tariffa in contestazione relativa all’anno 2003, confermata
per l’anno 2004 (peraltro, per le aree di mercato, non esorbitante,
ma di entità sensibilmente inferiore rispetto a quella dell’anno
2002), non appaiono illogici e/o arbitrari, bensì rapportati
– nel corretto esercizio del potere discrezionale spettante
in subiecta materia all’Autorità Comunale – vuoi alle prescrizioni
strutturali del vigente Regolamento C.O.S.A.P. approvato
con deliberazione commissariale n° 88/2001 (così come modificate
nel 2002), vuoi ai parametri generali all’uopo previsti
dall’art. 63 secondo comma del Decreto Legislativo 15 Dicembre
1997 n° 446, visto che tengono nel dovuto conto l’entità
dell’occupazione temporanea espressa in metri quadrati,
le diverse categorie di classificazione di importanza delle
strade interessate, ed introducono coefficienti moltiplicatori
della tariffa base differenziati a seconda delle peculiari
attività esercitate dai vari titolari delle concessioni
nonchè delle modalità dell’occupazione; nel mentre, le diverse
“riduzioni” del canone di concessione, pure contemplate
(a livello regolamentare) dall’Amministrazione intimata,
tendono, con evidenza solare, a rapportare l’entità della
tariffa all’effettivo valore economico della disponibilità
dell’area per il titolare della concessione (oltre che al
sacrificio imposto alla collettività per la limitazione
dell’uso generale dell’area pubblica).
Né sussiste la denunciata contraddittorietà della decisione
adottata dal Comune di Gallipoli di confermare per l’anno
2004 le stesse tariffe dell’anno precedente, poiché l’inciso
“considerate meritevoli di accoglimento le richieste formulate
dai commercianti ambulanti del mercato settimanale”, che
figura nella premessa dell’impugnata deliberazione G.M.
n° 64 del 1° Marzo 2004, deve – con ogni evidenza – essere
ritenuto come meramente ripetitivo della identica formula
contenuta nella precedente delibera giuntale n° 56 del 6
Marzo 2003, che (recependo solo parzialmente le richieste
dei commercianti ambulanti di Viale Europa) fissava la tariffa
del canone C.O.S.A.P. per l’anno 2003.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato
in parte irricevibile e per la restante parte va respinto.
Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono
la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara parzialmente
irricevibile e per la restante parte lo respinge, nei sensi
precisati in motivazione.
Condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento, in
favore dell’Amministrazione Comunale resistente, delle spese
e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P.
nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Marzo
2005.
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Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore
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Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 05 aprile 2005
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