Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2005 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 5 aprile 2005 n. 1845
Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore
Comitato dei commercianti di Viale Europa (avv. A. Mazzeo) c. Comune di Gallipoli (avv. N. Stefanizzo).


Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Tariffa di un nuovo contributo – Determinazione – Impugnazione – Ricorso – Cognizione del giudice amministrativo – Sussiste.

Rientra nella cognizione del giudice amministrativo il ricorso proposto da un comitato di commercianti ed avente ad oggetto l’esercizio del potere discrezionale dell’Autorità comunale in ordine alla determinazione, in sede regolamentare, della tariffa di un nuovo tributo (nella specie, denominato C.o.s.a.p.- Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce Prima Sezione

 

Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Carlo Dibello Componente

 

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n° 963/2004 presentato dal
Comitato dei Commercianti di Viale Europa, in persona del Presidente Sig. Reho Rocco, e (in proprio) dal Sig. Reho Rocco, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Mazzeo, presso il cui Studio in Lecce, Viale Rossini n° 130, sono elettivamente domiciliati,

 

contro

 

il Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Stefanizzo,

 

per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Municipale di Gallipoli n° 64 del 1° Marzo 2004 (pubblicata all’Albo Pretorio in data 10 Marzo 2004), avente ad oggetto la determinazione del “Canone occupazione suolo e aree pubbliche (COSAP) Anno 2004”, nella parte in cui ha confermato per l’anno 2004 le voci della tariffa dell’anno 2003, approvando la sottostante tabella;
- del Regolamento C.O.S.A.P. adottato con deliberazione n° 88 del 4 Aprile 2001 del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli;
- di ogni altro atto e provvedimento precedente o successivo, antecedente o conseguente connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'Avv. Antonio Mazzeo per i ricorrenti e l'Avv. Nicola Stefanizzo per l'Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Espongono i ricorrenti:
- che il “Comitato dei Commercianti di Viale Europa” di Gallipoli è composto da novanta commercianti ambulanti (tra cui il Presidente, ricorrente anche in proprio) che svolgono da anni la loro attività commerciale nel mercato settimanale ubicato in Gallipoli al Viale Europa;
- che il predetto Comitato ha come scopo precipuo quello di tutelare gli interessi e i diritti dei propri iscritti nei confronti (tra gli altri) degli Enti Locali;
- che tutti gli aderenti al Comitato ricorrente sono titolari di apposite licenze commerciali in forza delle quali svolgono l’attività di venditori ambulanti nella precitata zona mercatale di Gallipoli (ogni mercoledì), limitatamente alla fascia oraria 7-14;
- che, nei primi giorni del mese di Gennaio 2003, perveniva dalla Gestor S.p.A. (Società concessionaria del Comune di Gallipoli per l’accertamento e la riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico) apposita comunicazione di pagamento per l’anno 2003 del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico nel predetto mercato settimanale del mercoledì, contenente importi (a dire dei ricorrenti) esorbitanti, anche alla stregua del Regolamento C.O.S.A.P. attualmente in vigore a Gallipoli;
- che, con deliberazione n° 56 del 6 Marzo 2003 (avente ad oggetto “Canone occupazione suolo e aree pubbliche COSAP – Anno 2003”), la Giunta Municipale di Gallipoli stabiliva di proporre al Consiglio Comunale la seguente modifica al Regolamento C.O.S.A.P.: sostituire al comma 5° dell’art. 35 del vigente Regolamento COSAP le parole “una riduzione del 35%” con le parole “una riduzione del 42%”; di confermare per l’anno 2003 le altre voci della tariffa dell’anno 2002 approvando la sottostante tabella;
- che avverso detta deliberazione (unitamente agli atti presupposti e connessi) essi hanno proposto dinanzi a questo T.A.R. il ricorso giurisdizionale contrassegnato dal n° 810/2003;
- che, con deliberazione n° 64 del 1° Marzo 2004 (avente ad oggetto “Canone occupazione suolo e aree pubbliche COSAP – Anno 2004”), la Giunta Municipale di Gallipoli deliberava di confermare per l’anno 2004 le voci delle tariffe previste per l’anno 2003, riconfermando la precedente tabella. I ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li hanno impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione di legge – Inosservanza del Regolamento COSAP art. 39 – Illegittimità manifesta.
2) Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione, perplessità e contrasto con la realtà – Invalidità derivata – Irragionevolezza dei parametri. Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni delle controparti concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
I ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 26 Maggio 2004.
Alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

 

DIRITTO

 

Come illustrato in narrativa, il Comitato dei novanta commercianti ambulanti (titolari di apposite licenze di commercio al dettaglio su area pubblica) del mercato settimanale (ogni mercoledì) comunale di Viale Europa in Gallipoli nonché (a titolo personale) uno dei predetti commercianti ambulanti impugnano:
1) la delibera n° 64 del 1° Marzo 2004 della Giunta Municipale di Gallipoli di determinazione della tariffa del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) per l’anno 2004, nella parte in cui ha confermato per l’anno 2004 le voci della tariffa dell’anno 2003;
2) il Regolamento comunale C.O.S.A.P. approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli n° 88 del 4 Aprile 2001.
In via preliminare, osserva il Collegio che si è in presenza di una causa rientrante nella giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, trattandosi di azione esercitata a tutela di interessi legittimi dei ricorrenti correlati al potere discrezionale dell’Autorità Comunale di determinazione, in sede regolamentare, della tariffa dell’istituito nuovo “tributo” denominato “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)”, e non già di una controversia riguardante direttamente l’atto impositivo, cioè il concreto pagamento del canone dovuto dal singolo concessionario del bene pubblico.
Il ricorso è infondato nel merito ed in parte irricevibile.
Occorre premettere che il Comune di Gallipoli, con deliberazione del Commissario Straordinario n° 88 del 4 Aprile 2001, in applicazione dell’art. 63 primo comma del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446 e ss.mm., ha disposto, nel proprio territorio, la sostituzione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) con l’innovativo “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)” approvando l’apposito Regolamento C.O.S.A.P., con cui ha istituto il “canone” e determinato (dettagliatamente) la relativa tariffa.
E’ poi avvenuto che, con deliberazione giuntale n° 39 del 25 Febbraio 2002 (debitamente ratificata dal Consiglio Comunale di Gallipoli), il Comune resistente ha (tra l’altro) variato il comma quinto dell’art. 35 del predetto Regolamento C.O.S.A.P. (che originariamente prevedeva una riduzione del 50% della tariffa base per tutte le occupazioni inerenti il commercio su aree pubbliche) limitando la riduzione stessa al 35% ed ha, altresì inserito al comma settimo dello stesso articolo 35 (statuente che “la tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni: dalle ore 7.00 alle ore 14.00 riduzione del 40% della tariffa giornaliera; dalle ore 14.00 alle ore 19.00 riduzione del 30% della tariffa giornaliera; dalle ore 19.00 in poi riduzione del 20% della tariffa giornaliera”) il periodo finale “La riduzione non si applica alle occupazioni relative al commercio su aree pubbliche”.
Poi, con la deliberazione G.M. n° 56 del 6 Marzo 2003 (anch’essa ratificata dal Consiglio Comunale), il Comune di Gallipoli ha ulteriormente modificato il comma quinto dell’art. 35 del vigente Regolamento C.O.S.A.P. aumentando l’entità della riduzione della tariffa base ivi prevista per le occupazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, dal 35% al 42%, ed ha confermato per l’anno 2003 le altre voci della preesistente tariffa del canone (approvando l’allegata Tabella “A”).
Infine, con l’impugnata delibera giuntale n° 64 del 1° Marzo 2004, l’Amministrazione Comunale resistente ha confermato per l’anno 2004 le voci della tariffa C.O.S.A.P. dell’anno 2003.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che non è fondata la prima censura prospettata dai ricorrenti, incentrata sulla dedotta violazione dell’art. 39 lettera b) del vigente Regolamento comunale C.O.S.A.P. contemplante per le occupazioni temporanee di suolo pubblico riduzioni tariffarie (40%, 30%, 20%) modulate a seconda delle relative fasce orarie, in quanto risulta per tabulas che, con la precedente menzionata delibera giuntale n° 39 del 25 Febbraio 2002 (ratificata dal Consiglio Comunale) – non impugnata dai ricorrenti – il Comune di Gallipoli aveva già proceduto a modificare esplicitamente il comma settimo dell’art. 35 del Regolamento, contemplante (sotto la rubrica “Riduzioni”, nell’ambito del Capo I del Titolo II che detta i principi generali in tema di canone di concessione) la medesima riduzione della tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee dell’invocato art. 39 lettera b), inserendovi l’inequivocabile inciso finale “la riduzione (per fasce orarie) non si applica alle occupazioni relative al commercio su aree pubbliche”, per cui la disposizione richiamata dai ricorrenti contenuta nell’art. 39 lettera b) del Regolamento in questione deve evidentemente intendersi riferita alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, ad eccezione – però – di quelle inerenti specificamente le aree pubbliche mercatali (per le quali è ora prevista la riduzione della tariffa base nella misura del 42%, ma non anche la riduzione della tariffa giornaliera per fasce orarie).
Il secondo motivo di gravame è addirittura irricevibile, per palese tardività dell’impugnazione, nella parte in cui si indirizza avverso le determinazioni regolamentari originarie, riguardanti la strutturazione della tariffa del “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, assunte dal Comune di Gallipoli con la deliberazione commissariale n° 88 del 4 Aprile 2001 (definitivamente pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, dopo l’approvazione del CO.RE.CO., dal 10 Maggio 2001 al 25 Maggio 2001), e, per la restante parte (incentrata specificamente nei confronti della determinazione della tariffa C.O.S.A.P. per l’anno 2004, approvata con delibera giuntale n° 64 del 1° Marzo 2004), è manifestamente privo di fondamento, considerato che i criteri effettivamente adoperati dal Comune resistente per quantificare la specifica tariffa in contestazione relativa all’anno 2003, confermata per l’anno 2004 (peraltro, per le aree di mercato, non esorbitante, ma di entità sensibilmente inferiore rispetto a quella dell’anno 2002), non appaiono illogici e/o arbitrari, bensì rapportati – nel corretto esercizio del potere discrezionale spettante in subiecta materia all’Autorità Comunale – vuoi alle prescrizioni strutturali del vigente Regolamento C.O.S.A.P. approvato con deliberazione commissariale n° 88/2001 (così come modificate nel 2002), vuoi ai parametri generali all’uopo previsti dall’art. 63 secondo comma del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446, visto che tengono nel dovuto conto l’entità dell’occupazione temporanea espressa in metri quadrati, le diverse categorie di classificazione di importanza delle strade interessate, ed introducono coefficienti moltiplicatori della tariffa base differenziati a seconda delle peculiari attività esercitate dai vari titolari delle concessioni nonchè delle modalità dell’occupazione; nel mentre, le diverse “riduzioni” del canone di concessione, pure contemplate (a livello regolamentare) dall’Amministrazione intimata, tendono, con evidenza solare, a rapportare l’entità della tariffa all’effettivo valore economico della disponibilità dell’area per il titolare della concessione (oltre che al sacrificio imposto alla collettività per la limitazione dell’uso generale dell’area pubblica).
Né sussiste la denunciata contraddittorietà della decisione adottata dal Comune di Gallipoli di confermare per l’anno 2004 le stesse tariffe dell’anno precedente, poiché l’inciso “considerate meritevoli di accoglimento le richieste formulate dai commercianti ambulanti del mercato settimanale”, che figura nella premessa dell’impugnata deliberazione G.M. n° 64 del 1° Marzo 2004, deve – con ogni evidenza – essere ritenuto come meramente ripetitivo della identica formula contenuta nella precedente delibera giuntale n° 56 del 6 Marzo 2003, che (recependo solo parzialmente le richieste dei commercianti ambulanti di Viale Europa) fissava la tariffa del canone C.O.S.A.P. per l’anno 2003.
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e per la restante parte va respinto.
Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara parzialmente irricevibile e per la restante parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.
Condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento, in favore dell’Amministrazione Comunale resistente, delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Marzo 2005.

 

Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d'Arpe - Consigliere Relatore-Estensore

 

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 05 aprile 2005

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento