| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 aprile 2005
n. 3919
Pres. D’Alessandro, est. Francavilla
Società Edizioni l’Informatore Agrario S.p.A. (Avv. Maurizio
Tolentinati e Giuseppe Barbato) c. Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (n.c.) e Il Sole 24 ore agricole S.r.l.
(Avv.ti Ilaria Di Benedetto, Mariella Balbis ed Anna Maria
Callisto). |
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Ricorso amministrativo – Incompetenza inderogabile
– E’ rilevabile d’ufficio
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Il carattere “esclusivo ed inderogabile”
della competenza del TAR Lazio in tema di impugnativa dei
provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
previsto dall’art. 1 comma 26 della legge 31 luglio 1997
n. 249, può essere rilevato d’ufficio dal Tribunale senza
necessità di alcuna eccezione sollevata dalle parti espressamente
o nelle forme del regolamento di competenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale Per
La Campania
Sede di Napoli -Sezione Interna Quinta -
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composto dai Signori Magistrati:
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- Dr. Carlo D’Alessandro - Presidente;
- Dr. Ugo De Maio – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 299/05 R.G. proposto da
SOCIETA’ EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO S.P.A., in
persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege
presso il T.A.R. e rappresentata e difesa nel presente giudizio
dagli avv.ti Maurizio Tolentinati del foro di Verona e Giuseppe
Barbato del foro di Napoli
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CONTRO
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AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,
in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita
in giudizio;
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E NEI CONFRONTI DI
IL SOLE 24 ORE AGRICOLE S.R.L., in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli,
via Andrea Vaccaro n. 1 presso lo studio dell’avv. Ilaria
Di Benedetto che, unitamente agli avv.ti Mariella Balbis
ed Anna Maria Callisto, la rappresenta e difende nel presente
giudizio
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per l’annullamento della comunicazione, inviata
in data 01/12/04 alla ricorrente a mezzo posta elettronica
dall’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, con la
quale sono stati forniti solo una parte dei dati richiesti
con l’istanza di accesso presentata ai sensi degli artt.
22 e ss. L. n. 241/90 e
per la declaratoria dell’obbligo dell’Autorità Per Le Garanzie
Nelle Comunicazioni di soddisfare per intero la richiesta
di accesso ai documenti e per la condanna dell’ente intimato
all’esibizione degli stessi;
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Visti gli atti e documenti contenuti nel
fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore
per l’udienza in camera di consiglio del 10 marzo 2005;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO quanto segue:
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FATTO
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Con istanza datata 30/09/04 la Società Edizioni
L’Informatore Agrario s.p.a. ha chiesto all’Autorità Per
le Garanzie Nelle Comunicazioni copia degli estratti delle
informative economiche di sistema inoltrate all’ente negli
ultimi cinque anni dalla società editrice “Il Sole 24 Ore
– Edagricole s.p.a.” aventi ad oggetto le riviste “Terra
e Vita”, “Giardinaggio” e “Agrisole”.
Con missiva del 01/12/04, inviata tramite posta elettronica,
l’Autorità ha accolto in parte l’istanza di accesso presentata
dalla ricorrente.
Con ricorso depositato il 14/01/05 la Società Edizioni L’Informatore
Agrario s.p.a. ha impugnato l’atto in esame deducendone
l’illegittimità nella parte in cui non ha accolto l’istanza
di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n.
241/90.
Per questi motivi la ricorrente ha concluso per l’annullamento
dell’atto impugnato e la condanna dell’Autorità Per Le Garanzie
Nelle Comunicazioni ad esibire i documenti richiesti con
l’istanza di accesso.
L’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni non si è
costituita in giudizio. La s.r.l. “Il Sole 24 Ore Agricole”
si è costituita in giudizio con memoria depositata il 09/03/05
con la quale ha eccepito l’incompetenza territoriale del
Tribunale adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
All’udienza in Camera di Consiglio del 10 marzo 2005 il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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La ricorrente Società Edizioni L’Informatore
Agrario s.p.a. impugna il provvedimento del 01/12/04 con
cui l’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni ha accolto
solo in parte l’istanza di accesso ex art. 22 L. n. 241/90,
datata 30/09/04, e chiede, altresì, l’esibizione e l’estrazione
di copia dei documenti oggetto della stessa.
Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata l’incompetenza
territoriale del T.A.R. Campania dovendosi ritenere competente
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 26 della legge 31 luglio
1997 n. 249, istitutiva dell’Autorità Per Le Garanzie Nelle
Comunicazioni, “i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva
ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio”. Il carattere “esclusivo ed inderogabile” di tale
competenza comporta che il difetto del predetto presupposto
processuale possa essere rilevato d’ufficio da questo Tribunale
senza necessità di alcuna eccezione sollevata dalle parti
espressamente o nelle forme del regolamento di competenza.
Del resto, in questo senso, per la rilevabilità d’ufficio
del difetto di competenza inderogabile si sono espressi
in giurisprudenza C.d.S. sez. IV n. 2926/00 e C.d.S. sez.
VI n. 59/92, in riferimento alla competenza funzionale nel
giudizio di ottemperanza, e T.A.R. Campania n. 3876/00 in
relazione all’impugnazione delle delibere del Consiglio
Superiore della Magistratura. Pertanto, il Tribunale ritiene
che la competenza territoriale a conoscere del presente
giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento
del 01/12/04 emesso dall’Autorità Per le Garanzie Nelle
Comunicazioni ed il conseguente rigetto parziale dell’istanza
di accesso presentata dalla ricorrente, spetti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio.
Va, quindi, dichiarata con sentenza l’incompetenza del Tribunale
Amministrativo per la Campania dovendosi ritenere competente
a conoscere del presente giudizio il Tribunale Amministrativo
del Lazio davanti al quale le parti hanno l’onere di riassumere
la causa entro il termine massimo previsto dall’art. 50
c.p.c.. La peculiarità della questione giuridica oggetto
di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale
compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione Interna Quinta: 1) dichiara l’incompetenza
territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania dovendosi ritenere competente a conoscere del
presente giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio davanti al quale le parti hanno l’onere di
riassumere il giudizio nel termine massimo previsto dall’art.
50 c.p.c.;
2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali
sostenute dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 10 marzo 2005.
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