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n. 4-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 aprile 2005 n. 3919
Pres. D’Alessandro, est. Francavilla
Società Edizioni l’Informatore Agrario S.p.A. (Avv. Maurizio Tolentinati e Giuseppe Barbato) c. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n.c.) e Il Sole 24 ore agricole S.r.l. (Avv.ti Ilaria Di Benedetto, Mariella Balbis ed Anna Maria Callisto).


Ricorso amministrativo – Incompetenza inderogabile – E’ rilevabile d’ufficio

Il carattere “esclusivo ed inderogabile” della competenza del TAR Lazio in tema di impugnativa dei provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previsto dall’art. 1 comma 26 della legge 31 luglio 1997 n. 249, può essere rilevato d’ufficio dal Tribunale senza necessità di alcuna eccezione sollevata dalle parti espressamente o nelle forme del regolamento di competenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania
Sede di Napoli -Sezione Interna Quinta -

 

composto dai Signori Magistrati:

 

- Dr. Carlo D’Alessandro - Presidente;
- Dr. Ugo De Maio – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 299/05 R.G. proposto da
SOCIETA’ EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege presso il T.A.R. e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Maurizio Tolentinati del foro di Verona e Giuseppe Barbato del foro di Napoli

 

CONTRO

 

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

 

E NEI CONFRONTI DI
IL SOLE 24 ORE AGRICOLE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via Andrea Vaccaro n. 1 presso lo studio dell’avv. Ilaria Di Benedetto che, unitamente agli avv.ti Mariella Balbis ed Anna Maria Callisto, la rappresenta e difende nel presente giudizio

 

per l’annullamento della comunicazione, inviata in data 01/12/04 alla ricorrente a mezzo posta elettronica dall’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, con la quale sono stati forniti solo una parte dei dati richiesti con l’istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e
per la declaratoria dell’obbligo dell’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni di soddisfare per intero la richiesta di accesso ai documenti e per la condanna dell’ente intimato all’esibizione degli stessi;

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per l’udienza in camera di consiglio del 10 marzo 2005;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO quanto segue:

 

FATTO

 

Con istanza datata 30/09/04 la Società Edizioni L’Informatore Agrario s.p.a. ha chiesto all’Autorità Per le Garanzie Nelle Comunicazioni copia degli estratti delle informative economiche di sistema inoltrate all’ente negli ultimi cinque anni dalla società editrice “Il Sole 24 Ore – Edagricole s.p.a.” aventi ad oggetto le riviste “Terra e Vita”, “Giardinaggio” e “Agrisole”.
Con missiva del 01/12/04, inviata tramite posta elettronica, l’Autorità ha accolto in parte l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente.
Con ricorso depositato il 14/01/05 la Società Edizioni L’Informatore Agrario s.p.a. ha impugnato l’atto in esame deducendone l’illegittimità nella parte in cui non ha accolto l’istanza di accesso presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90.
Per questi motivi la ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’atto impugnato e la condanna dell’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni ad esibire i documenti richiesti con l’istanza di accesso.
L’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni non si è costituita in giudizio. La s.r.l. “Il Sole 24 Ore Agricole” si è costituita in giudizio con memoria depositata il 09/03/05 con la quale ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza in Camera di Consiglio del 10 marzo 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

La ricorrente Società Edizioni L’Informatore Agrario s.p.a. impugna il provvedimento del 01/12/04 con cui l’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni ha accolto solo in parte l’istanza di accesso ex art. 22 L. n. 241/90, datata 30/09/04, e chiede, altresì, l’esibizione e l’estrazione di copia dei documenti oggetto della stessa.
Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata l’incompetenza territoriale del T.A.R. Campania dovendosi ritenere competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 26 della legge 31 luglio 1997 n. 249, istitutiva dell’Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, “i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio”. Il carattere “esclusivo ed inderogabile” di tale competenza comporta che il difetto del predetto presupposto processuale possa essere rilevato d’ufficio da questo Tribunale senza necessità di alcuna eccezione sollevata dalle parti espressamente o nelle forme del regolamento di competenza.
Del resto, in questo senso, per la rilevabilità d’ufficio del difetto di competenza inderogabile si sono espressi in giurisprudenza C.d.S. sez. IV n. 2926/00 e C.d.S. sez. VI n. 59/92, in riferimento alla competenza funzionale nel giudizio di ottemperanza, e T.A.R. Campania n. 3876/00 in relazione all’impugnazione delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura. Pertanto, il Tribunale ritiene che la competenza territoriale a conoscere del presente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del 01/12/04 emesso dall’Autorità Per le Garanzie Nelle Comunicazioni ed il conseguente rigetto parziale dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, spetti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Va, quindi, dichiarata con sentenza l’incompetenza del Tribunale Amministrativo per la Campania dovendosi ritenere competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale Amministrativo del Lazio davanti al quale le parti hanno l’onere di riassumere la causa entro il termine massimo previsto dall’art. 50 c.p.c.. La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Interna Quinta: 1) dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania dovendosi ritenere competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio davanti al quale le parti hanno l’onere di riassumere il giudizio nel termine massimo previsto dall’art. 50 c.p.c.;
2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2005.

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