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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 aprile 2005 n. 3909
Pres. D’Alessandro, est. Carpentieri
Corrado ed altri (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 40 (Avv. Lorenzo Mazzeo) e Regione Campania (n.c.).


1. Giudizio Amministrativo – Mancato adempimento dell’Amministrazione resistente ad ordinanza istruttoria – E’ comportamento da cui si possono desumere argomenti di prova a sostegno della tesi del ricorrente ex art. 116 c.p.c.

 

2. Pubblico impiego – Diritti patrimoniali dei pubblici dipendenti- Regime della prescrizione – Rapporto di lavoro assistito dalle garanzie a tutela della stabilità – E’ quinquennale.

 

3. Pubblico Impiego – Compenso per ferie non godute – Carattere sussisidiario – Conseguenze – E’ soggetto alla prescrizione decennale.

1. 1. Posto che il potere acquisitivo attribuito al giudice nel processo amministrativo è finalizzato a sopperire alle difficoltà che può incontrare la parte privata nel disporre della documentazione rilevante ai fini della decisione, posto che tale documentazione normalmente è in possesso dell’amministrazione, in caso di mancato adempimento alle disposizioni istruttorie impartite dal giudice amministrativo, è da ritenere che dal comportamento omissivo dell’amministrazione si possano desumere, anche in base ai principi statuiti dall’art. 116 c.p.c., argomenti di prova a sostegno delle allegazioni fornite dal ricorrenti e che, per contro, non vi siano documenti utili a sostegno delle tesi prospettate, ma non provate, dall’amministrazione resistente.

 

2. Le pretese patrimoniali dei pubblici dipendenti sono soggette al termine quinquennale di prescrizione previsto in via generale dall’art. 2948, n. 4, c.c. ed il termine decorre, nei rapporti di pubblico impiego dotati di garanzie a tutela della stabilità del rapporto, dalla maturazione del diritto per ciascun rateo periodico (fattispecie relativa al diritto alla percezione dell’indennità da rischio radiologico ex lege n.460/98).

 

3. Gli emolumenti correlati alla mancata fruizione del riposo biologico hanno carattere sussidiario ed eventuale, spettando solo quando sia rimasto insoddisfatto il diritto principale al congedo e pertanto il relativo compenso, pur essendo dovuto, anche a prescindere dalla insussistenza di una espressa previsione normativa, in forza del carattere indisponibile del diritto al riposo, da cui discende l’obbligo dell’amministrazione di remunerare le prestazioni lavorative rese dal dipendente nel periodo in cui lo stesso avrebbe dovuto essere assente dal servizio, non è soggetto al termine breve di prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ai fini dell’applicazione, ma alla prescrizione ordinaria decennale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione V^ -

 

composto dai Signori:
1) Carlo d’Alessandro - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
3) Diego Sabatino – Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi nn. 806, 849, 850, 1232, 1233, 1234, 1235, 1319, 2218, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 5353, 5404, 5405, 5406, 5407, 5570, 5576, 5577, 5651, 5652, 5654, 5655, 5682, 5683, 5684, 5822, 5823, 5824, 5825, 5977, 6395, 6396, 6656 e 6657/2000 Reg. Gen., rispettivamente proposti da
Corrado Luigi Antonio, De Simone Orlando, Catani Luigi, Bove Pasquale, Togo Francesco, Rinaldi Sergio, Lambertini Lorena, Saldutti Francesco, Romano Gaetano, Lanero Antonio, Caprile Antonio, Cimmino Attilio, Crinisio Adolfo, Buffolano Mauro, Del Prete Salvatore, Villani Nicola, Chiantera Mario, Tancredi Claudio, Sperandeo Vittorio, Monteleone Vittorio, Croce Francesco, Fiorillo Carlo, Vallario Antonio, Fusco Gaetano, Magri Roberto, Colella Cataldo, Capuano Nicola, Gison Luigi, Monteleone Giuseppe, Russo Raffaele, Robiony Francesco, Coviello Mauro, Di Sauro Raffaele, Baiano Lorenzo, Russo Cosimo, Continelli Adriana (nonché Camposarcone Arnaldo e Camposarcone Angelica, nella qualità di eredi di Camposarcone Cosmo Alfonso), D’Ambra Paolo e Del Regno Antonio, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Napoli alla via dei Mille 16

 

contro

 

la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 40, in persona del Commissario liquidatore, Direttore generale della A.S.L. Napoli 1, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Mazzeo, con domicilio eletto in Napoli alla piazza Matteotti 7;

 

e nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., non costituita;

 

per la declaratoria
<<del diritto dei ricorrenti: a) al riconoscimento dell’indennità professionale di rischio radiologico spettante nella misura mensile piena di cui alla legge 27.10.1988 n. 460, con decorrenza dall’1.1.1988 sino al 31.12.1994; b) alla fruizione del congedo aggiuntivo annuale di 15 giorni (riposo biologico) di cui al d.P.R. 25.6.1983;

 

previo eventuale annullamento
di ogni altro provvedimento o comportamento omissivo lesivo;

 

e per la conseguente condanna
delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di ragione, a) al pagamento, in favore dei ricorrenti, della differenza mensile lorda tra l’indennità corrisposta nel periodo 1.1.1988/31.12.1994 e quella dovuta,, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria; b) alla corresponsione dell’indennizzo equivalente al trattamento economico a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali per gli anni dal 1983 al 1994, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria>>.

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. 40, con le annesse produzioni;
VISTE le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTE le ordinanze collegiali di questa sezione nn. 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 926, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946 e 947/2004 del 30 novembre 2004, con le quali sono stati disposti incombenti istruttori;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 17 marzo 2005 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con i ricorsi in epigrafe indicati, notificati tra il gennaio e il giugno del 2000, i ricorrenti (ad eccezione dei sigg. Continelli Adriana, Camposarcone Arnaldo e Camposarcone Angelica, tutti eredi del dott. Camposarcone Cosmo Alfonso) – sanitari di ruolo dell’Azienda ospedaliera “A. Cardarelli” – deducevano:
- di svolgere sin dalla data di assunzione in servizio presso l’ospedale “Cardarelli” (già rientrante nella soppressa U.s.l. n. 40, poi costituita come Azienda ospedaliera di rilievo nazionale), la propria opera professionale di medico ortopedico presso la sala operatoria della divisione di ortopedia, classificata come “zona controllata” ai fini della legislazione in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- di avere in passato percepito l’indennità di “rischio radiologico” nella misura mensile di lit. 30 mila fino al novembre 1988 (per quanto riguarda i sanitari all’epoca in servizio), successivamente aumentata nel limite di lit. 50 mila (per tutti i ricorrenti, ivi compresi quelli assunti dopo il 1988); - di non aver fruito del congedo aggiuntivo per “riposo biologico”;
- di aver conseguito il pieno riconoscimento delle spettanze connesse all’esposizione al rischio radiologico solo per il periodo successivo al 1/1/1995, da parte dell’Azienda ospedaliera “Cardarelli”, subentrata nel rapporto di impiego a seguito della soppressione della U.s.l. n. 40 con effetto dal 1995;
- di non aver ottenuto, invece, il riconoscimento dei diritti vantati, per il periodo anteriore e fino al 31/12/1994, nei confronti della Gestione liquidatoria della soppressa U.s.l. n. 40.
In relazione a quanto precede, i ricorrenti proponevano le domande in epigrafe. La Gestione liquidatoria della U.s.l. n. 40 si costituiva in giudizio, resistendo ai ricorsi.
Con ordinanze da n. 910 a n. 947 del 30 novembre 2004, venivano disposti incombenti istruttori, ai quali l’amministrazione non dava riscontro.

 

DIRITTO

 

1. I ricorsi in esame si riferiscono alla spettanza dei benefici connessi al cd. rischio radiologico, per il periodo anteriore al 1/1/1995 (data in cui la neo-costituita Azienda ospedaliera “Cardarelli” è subentrata alla soppressa U.s.l. n. 40 nel rapporto di servizio in essere con i ricorrenti).
Le questioni sollevate sono sostanzialmente analoghe, per cui è opportuna la riunione dei giudizi.
2. Nel merito i ricorrenti evidenziano che:
- in forza delle disposizioni regolanti i benefici previsti per i soggetti esposti a rischio radiologico (artt. 9 e 48, del d.P.R. n. n. 348 del 1983; art. 1 della legge n. 460 del 1988; artt. 54 e 120 del d.P.R. n. 384 del 1990; art. 5 della legge n. 724 del 1994), l’indennità ed il congedo aggiuntivo previsti per il personale addetto ai reparti di radiologia e radiodiagnostica spetterebbero, nella misura piena, anche a tutti coloro i quali svolgano in maniera continuativa la propria attività professionale in zona controllata; - la commissione prevista dall’art. 48 del d.P.R. n. 384 del 1983 avrebbe già a suo tempo riconosciuto, per i ricorrenti, la sussistenza del “rischio radiologico” e l’Azienda ospedaliera “Cardarelli” (con effetto risalente fino al 1/1/1995, data della sua costituzione) avrebbe riconosciuto l’esposizione a radiazioni “non occasionali, né temporanee, né in misura inferiore a quelle cui è esposto il personale medico e tecnico di radiologia”.
Tanto premesso, i ricorrenti lamentano (per il periodo anteriore al 1/1/1995, rientrante nella competenza della Gestione liquidatoria della U.s.l. n. 40) di aver percepito l’indennità di “rischio radiologico” non nella misura intera, elevata a lit. 200 dalla legge n. 460 del 1988 con decorrenza dal 1°/1/1988, e di non aver fruito del congedo aggiuntivo per “riposo biologico”.
2.1. Al riguardo giova premettere, in punto di diritto, che il secondo comma dell’art. 1 della legge n. 460 del 1988 – nell’aumentare da lit. 30 mila a lit. 200 mila l’indennità di rischio da radiazioni istituita con la legge n. 416 del 1968 – sancisce che l’indennità in questione spetta al personale medico e tecnico di radiologia di cui all’articolo 58, co. 1, del d.P.R. n. 270 del 1987, e cioè al personale di radiologia sottoposto con continuità e per esigenze professionali all’azione di sostanze ionizzanti.
Il terzo comma dello stesso art. 1 prevede, poi, che il personale sanitario esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione – all’uopo individuato dall’apposita commissione istituita ai sensi dell’art. 58, co. 4, del d.P.R. n. 270 del 1987 – abbia titolo ad una indennità mensile di lit. 50 mila.
Tuttavia, tale ultima disposizione non esclude che, pur tra il personale formalmente non appartenente al settore radiologico, siano individuabili soggetti concretamente sottoposti, in via continua e permanente, al rischio radiologico. In tali casi, qualora la commissione di cui all’art. 58, co. 4, verifichi una esposizione non minore, per durata ed intensità, a quella normalmente sostenuta dal personale di radiologia, si applicano gli stessi benefici previsti per questi ultimi (cfr. Corte cost., 20/7/1992, n. 343; Corte cost., ord. 5/1/1993, n. 4).
Infatti (secondo l’orientamento ricavabile dalle citate decisioni del Giudice delle leggi) una contraria interpretazione del quadro normativo comporterebbe una disparità di trattamento tra categorie di personale operanti nelle medesime condizioni, in contrasto con gli artt. 3 e 97 cost., e violerebbe altresì l’art. 32 cost., nella parte in cui tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività.
In definitiva, mentre per il personale medico e tecnico di radiologia si presume “ope legis” la sussistenza del rischio radiologico ai fini della fruizione automatica dell’indennità nella misura più elevata (a condizione peraltro che i sanitari interessati siano tenuti a prestare professionalmente la propria opera in “zone controllate”), per tutto il restante personale l’esposizione al rischio è soggetta ad un apposito accertamento tecnico, rimesso alla commissione di esperti a tale scopo istituita (cfr. Cons. St., sez. IV, 18/4/1994, n. 340).
Gli indirizzi desumibili dalla legge n. 460 trovano recepimento, in sede di contrattazione collettiva, nell’art. 120 del d.P.R. n. 384 del 1990.
2.2. In punto di fatto i ricorrenti deducono che le commissioni tecniche competenti avrebbero accertato l’assoggettamento a rischio radiologico, tant’è che (come è pacifico) l’amministrazione ha provveduto a corrispondere la relativa indennità sia pure nella misura mensile ridotta a lit. 50 mila.
Sennonché, ad avviso dei ricorrenti, la determinazione di tale ammontare ridotto non deriverebbe dal fatto che l’esposizione alle radiazioni è stata considerata come occasionale, ma piuttosto dall’erroneo convincimento dell’amministrazione che l’indennità piena potesse essere corrisposta al solo personale medico e tecnico di radiologia, con esclusione di tutti gli altri sanitari che pure si trovassero (come i ricorrenti) in situazione di rischio professionale e continuativo.
In proposito, la difesa dell’amministrazione resistente obietta che:
- la Gestione liquidatoria avrebbe respinto le pretese avanzate dai ricorrenti con una nota formale di diniego, non impugnata dagli interessati;
- per il periodo anteriore al 1°/1/1995, mancherebbero specifici accertamenti della commissione competente ad assegnare l’indennità in questione;
- il riconoscimento dell’emolumento in misura ridotta sarebbe giustificato dall’accertamento compiuto dall’apposita commissione;
- i diritti vantati dai ricorrenti risulterebbero comunque prescritti.
Sull’argomento il Tribunale amministrativo ha disposto un’istruttoria, finalizzata ad acquisire:
- una relazione di chiarimenti corredata di tutti gli atti e documenti in base ai quali la soppressa U.s.l. n. 40 aveva a suo tempo erogato, in favore dei ricorrenti, l’indennità per rischio radiologico, nella misura mensile di £ 30 mila fino al novembre 1988 e, successivamente, di £ 50 mila;
- i verbali delle determinazioni adottate in merito dalla Commissione di rischio radiologico, con la prova delle relative comunicazioni agli interessati; - la nota di risposta all’atto di diffida a suo tempo notificato da ciascun ricorrente, ovvero la nota assunta in materia a firma del referente della Gestione liquidatoria;
- le istanze avanzate dai ricorrenti con la prova delle relative comunicazioni agli interessati;
- le delibere adottate sull’argomento dall’Azienda Ospedaliera Cardarelli, nonché tutti gli atti e documenti ivi richiamati ed i relativi verbali della Commissione di rischio radiologico A.O. Cardarelli;
- la relazione a firma dell’esperto qualificato in data 8.5.1998;
ogni opportuno riferimento, debitamente documentato, sull’eventuale sussistenza di decreti ingiuntivi in materia e dei relativi giudizi di opposizione.
Nessuno di tali documenti è stato depositato in giudizio.
Orbene, il potere acquisitivo attribuito al giudice nel processo amministrativo è finalizzato a sopperire alle difficoltà che può incontrare la parte privata nel disporre della documentazione rilevante ai fini della decisione, posto che tale documentazione normalmente è in possesso dell’amministrazione.
Pertanto, in caso di mancato adempimento alle disposizioni istruttorie impartite dal giudice amministrativo, è da ritenere che dal comportamento omissivo dell’amministrazione si possano desumere, anche in base ai principi statuiti dall’art. 116 c.p.c., argomenti di prova a sostegno delle allegazioni fornite dal ricorrenti e che, per contro, non vi siano documenti utili a sostegno delle tesi prospettate, ma non provate, dall’amministrazione resistente (cfr. Cons. St., ad. plen., 1/12/1995, n. 32).
In tale contesto può ritenersi, perciò, dimostrato che:
- i ricorrenti sono compresi nel novero dei sanitari per i quali, sulla base degli accertamenti compiuti dalla competente commissione tecnica, è stata originariamente riconosciuta la sussistenza del “rischio radiologico”;
- l’erogazione dell’indennità nella misura ridotta di lit. 50 mila mensili non è dipendente da una valutazione di occasionalità della esposizione alle radiazioni.
Del resto, tali conclusioni sono coerenti con i giudizi ai quali è pervenuta (secondo le incontestate allegazioni degli interessati) la commissione tecnica istituita presso l’Azienda “Cardarelli”, confermando “a posteriori” il carattere continuativo del rischio anche per il periodo pregresso risalente fin dall’1/1/1995. Infatti, è ragionevole presumere che l’accertamento compiuto dall’Azienda si sia fermato a tale data sol perché il periodo anteriore rientra nella competenza della Gestione liquidatoria della U.s.l. n. 40 (ai sensi delle leggi regionali n. 32 del 1994 e n. 22 del 1996: cfr. Cons. St., sez. V, 31/7/1998, n. 1136) e non già per il fatto che anteriormente il servizio prestato dai ricorrenti avesse caratteristiche o contenuti diversi (sulla qual cosa, peraltro, non emergono concreti indizi dalle risultanze di causa).
2.3. Alla luce di quanto sopra esposto, si palesano dunque i presupposti per la spettanza sia della differenza dell’indennità per rischio da radiazioni rispetto alla misura massima prevista dall’art. 1 della legge n. 460 del 1988, sia del congedo aggiuntivo per “riposo biologico” per gli anni nei quali è stata riconosciuta ed erogata la suddetta indennità, posto che i benefici previsti dagli artt. 9 e 48, del d.P.R. n. n. 348 del 1983 e dall’art. 120 del d.P.R. n. 384 del 1990 sono applicabili a tutti i sanitari i quali, anche a prescindere dalla qualifica rivestita e dall’appartenenza alle strutture di radiologia, siano comunque esposti con continuità all’esposizione di radiazioni ionizzanti (cfr. Cons. St., sez. V, 11/6/1999, n. 623).
3. In via logicamente subordinata, l’amministrazione resistente eccepisce la prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti.
Sull’argomento gli interessati obiettano che il diritto alla indennità in questione non poteva esser fatto valere se non dopo il riconoscimento, sia pur retroattivo, dell’esposizione a rischio da radiazioni (avvenuto nel 1999 a seguito degli accertamenti compiuti dall’azienda ospedaliera “Cardarelli”).
Invero, l’argomentazione sopra prospettata si palesa in contrasto con i presupposti di fatto e di diritto posti a base della domanda principale e riconosciuti fondati con la presente decisione.
Infatti la controversia ha per oggetto, in via principale, l’accertamento dei diritti vantati dai ricorrenti, siccome derivanti da pregressi riconoscimenti della sussistenza di un “rischio radiologico” con caratteri di continuità e professionalità, i quali solo per un’erronea applicazione della legge n. 460 del 1988 (in contrasto con la lettura della norma emergente dalle decisioni della Corte costituzionale) hanno condotto ad una erogazione dei benefici previsti in misura inferiore al dovuto (ovvero ad un parziale inadempimento).
Se ciò è vero (così come viene riconosciuto), non vi è dubbio che la decorrenza del termine di prescrizione di un diritto soggettivo perfetto nei confronti del debitore (la Gestione liquidatoria della U.s.l. n. 40) non può certo dipendere da ulteriori fatti o atti, compiuti peraltro da un soggetto diverso (l’Azienda ospedaliera “Cardarelli”).
3.1. Orbene le pretese patrimoniali dei dipendenti non statali relative a spettanze retributive periodiche sono soggette al termine quinquennale di prescrizione previsto in via generale dall’art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cons. St., sez. V, 27/2/2001, n. 1062). L’art. 2 della legge n. 428 del 1985 (a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2 del regio decreto legge n. 295 del 1939) ha parificato il regime dei crediti retributivi dovuti dallo Stato (cfr. Cons. St., sez. V, 29/7/1997, n. 852).
Il termine decorre, nei rapporti di pubblico impiego dotati di garanzie a tutela della stabilità del rapporto, dalla maturazione del diritto per ciascun rateo periodico (cfr. Corte cost., 20/11/1969, n. 143; 12/12/1972, n. 174).
3.2. Per quanto riguarda invece gli emolumenti correlati alla mancata fruizione del riposo biologico, è da osservare che il compenso per ferie non godute è dovuto, anche a prescindere dalla insussistenza di una espressa previsione normativa, in forza del carattere indisponibile del diritto al riposo, da cui discende l’obbligo dell’amministrazione di remunerare le prestazioni lavorative rese dal dipendente nel periodo in cui lo stesso avrebbe dovuto essere assente dal servizio (cfr. Cons. St., sez. V, 6/9/2000, n. 4699; sez. IV, 30/3/2000, n. 1819).
Nondimeno il carattere sussidiario ed eventuale dell’equivalente pecuniario, spettante solo quando sia rimasto insoddisfatto il diritto principale al congedo, esclude che l’obbligo di pagamento relativo al compenso sostitutivo abbia un carattere periodico, nel senso e per gli effetti previsti dall’art. 2948, n. 4, c.c., ai fini dell’applicazione della prescrizione breve.
Ne consegue che la pretesa al ristoro economico dovuto per il congedo non goduto è assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass., sez. lav., 13/3/1997, n. 2231; 16/7/1992, n. 8627).
3.3. Orbene, dagli atti di causa, risulta che i ricorrenti hanno interrotto il decorso della prescrizione nei confronti della Gestione liquidatoria con atti di diffida notificati a giugno del 1999 (dott.i Corrado, De Simone Catani, Bove, Togo, Rinaldi, Lambertini, Saldutti, Romano, Lanero, Cimmino, Crinisio, Buffolano, Del Prete, Villani, Chiantera, Tancredi, Sperandeo, Fusco, Capuano, Russo Raffaele, Coviello, Di Sauro, Baiano, Russo Cosimo, Del Regno Antonio e Continelli Adriana - nella qualità di erede del dott. Camposarcone -); a settembre del 1999 (dott.i Caprile, Vallario e Gison); a marzo del 2000 (dott.i Croce, Fiorillo, Magri e Robiony); e ad aprile del 2000 (dott.i Monteleone Vittorio, Colella, Monteleone Giuseppe e D’Ambra Paolo) Pertanto risultano estinti i diritti per differenze afferenti all’indennità e per compensi sostitutivi del congedo aggiuntivo non goduto, se maturati, rispettivamente, in epoca anteriore ai cinque ed ai dieci anni rispetto alla data dell’atto interruttivo notificato da ciascun interessato.
4. Nei limiti sopra esposti, le domande proposte dai ricorrenti sono fondate, con assorbimento delle altre questioni dedotte.
E’ appena il caso di soggiungere che le somme dovute, trattandosi comunque di crediti di lavoro, vanno maggiorate di interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 429 c.p.c..
Nel contempo è opportuno precisare che, in forza del combinato disposto dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 16, co. 6, della legge n. 412 del 1991, per i crediti maturati dopo il 31/12/1994 (e cioè per l’indennità relativa a dicembre 1994 e per il congedo relativo all’anno 1994), l’importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro della svalutazione monetaria.
5. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di causa tra le parti.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, previa loro riunione, li accoglie in parte e, per l’effetto, condanna la Gestione liquidatoria della ex U.S.L. 40, in persona del Commissario liquidatore, al pagamento, in favore dei ricorrenti (o dei loro eredi), delle somme spettanti a titolo di benefici previsti per rischio radiologico, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2005.

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