| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 aprile 2005
n. 3909
Pres. D’Alessandro, est. Carpentieri
Corrado ed altri (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Gestione Liquidatoria
della ex U.S.L. 40 (Avv. Lorenzo Mazzeo) e Regione Campania
(n.c.). |
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1. Giudizio Amministrativo – Mancato adempimento
dell’Amministrazione resistente ad ordinanza istruttoria
– E’ comportamento da cui si possono desumere argomenti
di prova a sostegno della tesi del ricorrente ex art. 116
c.p.c.
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2. Pubblico impiego – Diritti patrimoniali
dei pubblici dipendenti- Regime della prescrizione – Rapporto
di lavoro assistito dalle garanzie a tutela della stabilità
– E’ quinquennale.
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3. Pubblico Impiego – Compenso per ferie
non godute – Carattere sussisidiario – Conseguenze – E’
soggetto alla prescrizione decennale.
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1. 1. Posto che il potere acquisitivo attribuito
al giudice nel processo amministrativo è finalizzato a sopperire
alle difficoltà che può incontrare la parte privata nel
disporre della documentazione rilevante ai fini della decisione,
posto che tale documentazione normalmente è in possesso
dell’amministrazione, in caso di mancato adempimento alle
disposizioni istruttorie impartite dal giudice amministrativo,
è da ritenere che dal comportamento omissivo dell’amministrazione
si possano desumere, anche in base ai principi statuiti
dall’art. 116 c.p.c., argomenti di prova a sostegno delle
allegazioni fornite dal ricorrenti e che, per contro, non
vi siano documenti utili a sostegno delle tesi prospettate,
ma non provate, dall’amministrazione resistente.
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2. Le pretese patrimoniali dei pubblici dipendenti
sono soggette al termine quinquennale di prescrizione previsto
in via generale dall’art. 2948, n. 4, c.c. ed il termine
decorre, nei rapporti di pubblico impiego dotati di garanzie
a tutela della stabilità del rapporto, dalla maturazione
del diritto per ciascun rateo periodico (fattispecie relativa
al diritto alla percezione dell’indennità da rischio radiologico
ex lege n.460/98).
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3. Gli emolumenti correlati alla mancata
fruizione del riposo biologico hanno carattere sussidiario
ed eventuale, spettando solo quando sia rimasto insoddisfatto
il diritto principale al congedo e pertanto il relativo
compenso, pur essendo dovuto, anche a prescindere dalla
insussistenza di una espressa previsione normativa, in forza
del carattere indisponibile del diritto al riposo, da cui
discende l’obbligo dell’amministrazione di remunerare le
prestazioni lavorative rese dal dipendente nel periodo in
cui lo stesso avrebbe dovuto essere assente dal servizio,
non è soggetto al termine breve di prescrizione di cui all’art.
2948, n. 4, c.c., ai fini dell’applicazione, ma alla prescrizione
ordinaria decennale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione V^ -
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composto dai Signori:
1) Carlo d’Alessandro - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
3) Diego Sabatino – Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi nn. 806, 849, 850, 1232, 1233,
1234, 1235, 1319, 2218, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 5353,
5404, 5405, 5406, 5407, 5570, 5576, 5577, 5651, 5652, 5654,
5655, 5682, 5683, 5684, 5822, 5823, 5824, 5825, 5977, 6395,
6396, 6656 e 6657/2000 Reg. Gen., rispettivamente proposti
da
Corrado Luigi Antonio, De Simone Orlando, Catani Luigi,
Bove Pasquale, Togo Francesco, Rinaldi Sergio, Lambertini
Lorena, Saldutti Francesco, Romano Gaetano, Lanero Antonio,
Caprile Antonio, Cimmino Attilio, Crinisio Adolfo, Buffolano
Mauro, Del Prete Salvatore, Villani Nicola, Chiantera Mario,
Tancredi Claudio, Sperandeo Vittorio, Monteleone Vittorio,
Croce Francesco, Fiorillo Carlo, Vallario Antonio, Fusco
Gaetano, Magri Roberto, Colella Cataldo, Capuano Nicola,
Gison Luigi, Monteleone Giuseppe, Russo Raffaele, Robiony
Francesco, Coviello Mauro, Di Sauro Raffaele, Baiano Lorenzo,
Russo Cosimo, Continelli Adriana (nonché Camposarcone Arnaldo
e Camposarcone Angelica, nella qualità di eredi di Camposarcone
Cosmo Alfonso), D’Ambra Paolo e Del Regno Antonio, tutti
rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Sartorio, con
domicilio eletto in Napoli alla via dei Mille 16
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contro
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la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L.
40, in persona del Commissario liquidatore, Direttore
generale della A.S.L. Napoli 1, rappresentato e difeso dall’avv.
Lorenzo Mazzeo, con domicilio eletto in Napoli alla piazza
Matteotti 7;
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e nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente della
Giunta regionale p.t., non costituita;
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per la declaratoria
<<del diritto dei ricorrenti: a) al riconoscimento
dell’indennità professionale di rischio radiologico spettante
nella misura mensile piena di cui alla legge 27.10.1988
n. 460, con decorrenza dall’1.1.1988 sino al 31.12.1994;
b) alla fruizione del congedo aggiuntivo annuale di 15 giorni
(riposo biologico) di cui al d.P.R. 25.6.1983;
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previo eventuale annullamento
di ogni altro provvedimento o comportamento omissivo lesivo;
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e per la conseguente condanna
delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di
ragione, a) al pagamento, in favore dei ricorrenti, della
differenza mensile lorda tra l’indennità corrisposta nel
periodo 1.1.1988/31.12.1994 e quella dovuta,, oltre agli
interessi legali ed alla rivalutazione monetaria; b) alla
corresponsione dell’indennizzo equivalente al trattamento
economico a titolo di mancata fruizione del congedo aggiuntivo
di quindici giorni annuali per gli anni dal 1983 al 1994,
maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria>>.
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della Gestione
Liquidatoria della ex U.S.L. 40, con le annesse produzioni;
VISTE le memorie delle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTE le ordinanze collegiali di questa sezione nn. 910,
911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922,
923, 924, 925, 926, 926, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934,
935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946
e 947/2004 del 30 novembre 2004, con le quali sono stati
disposti incombenti istruttori;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 17 marzo 2005 - relatore
il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con i ricorsi in epigrafe indicati, notificati
tra il gennaio e il giugno del 2000, i ricorrenti (ad eccezione
dei sigg. Continelli Adriana, Camposarcone Arnaldo e Camposarcone
Angelica, tutti eredi del dott. Camposarcone Cosmo Alfonso)
– sanitari di ruolo dell’Azienda ospedaliera “A. Cardarelli”
– deducevano:
- di svolgere sin dalla data di assunzione in servizio presso
l’ospedale “Cardarelli” (già rientrante nella soppressa
U.s.l. n. 40, poi costituita come Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale), la propria opera professionale di medico
ortopedico presso la sala operatoria della divisione di
ortopedia, classificata come “zona controllata” ai fini
della legislazione in materia di protezione dalle radiazioni
ionizzanti;
- di avere in passato percepito l’indennità di “rischio
radiologico” nella misura mensile di lit. 30 mila fino al
novembre 1988 (per quanto riguarda i sanitari all’epoca
in servizio), successivamente aumentata nel limite di lit.
50 mila (per tutti i ricorrenti, ivi compresi quelli assunti
dopo il 1988); - di non aver fruito del congedo aggiuntivo
per “riposo biologico”;
- di aver conseguito il pieno riconoscimento delle spettanze
connesse all’esposizione al rischio radiologico solo per
il periodo successivo al 1/1/1995, da parte dell’Azienda
ospedaliera “Cardarelli”, subentrata nel rapporto di impiego
a seguito della soppressione della U.s.l. n. 40 con effetto
dal 1995;
- di non aver ottenuto, invece, il riconoscimento dei diritti
vantati, per il periodo anteriore e fino al 31/12/1994,
nei confronti della Gestione liquidatoria della soppressa
U.s.l. n. 40.
In relazione a quanto precede, i ricorrenti proponevano
le domande in epigrafe. La Gestione liquidatoria della U.s.l.
n. 40 si costituiva in giudizio, resistendo ai ricorsi.
Con ordinanze da n. 910 a n. 947 del 30 novembre 2004, venivano
disposti incombenti istruttori, ai quali l’amministrazione
non dava riscontro.
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DIRITTO
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1. I ricorsi in esame si riferiscono alla
spettanza dei benefici connessi al cd. rischio radiologico,
per il periodo anteriore al 1/1/1995 (data in cui la neo-costituita
Azienda ospedaliera “Cardarelli” è subentrata alla soppressa
U.s.l. n. 40 nel rapporto di servizio in essere con i ricorrenti).
Le questioni sollevate sono sostanzialmente analoghe, per
cui è opportuna la riunione dei giudizi.
2. Nel merito i ricorrenti evidenziano che:
- in forza delle disposizioni regolanti i benefici previsti
per i soggetti esposti a rischio radiologico (artt. 9 e
48, del d.P.R. n. n. 348 del 1983; art. 1 della legge n.
460 del 1988; artt. 54 e 120 del d.P.R. n. 384 del 1990;
art. 5 della legge n. 724 del 1994), l’indennità ed il congedo
aggiuntivo previsti per il personale addetto ai reparti
di radiologia e radiodiagnostica spetterebbero, nella misura
piena, anche a tutti coloro i quali svolgano in maniera
continuativa la propria attività professionale in zona controllata;
- la commissione prevista dall’art. 48 del d.P.R. n. 384
del 1983 avrebbe già a suo tempo riconosciuto, per i ricorrenti,
la sussistenza del “rischio radiologico” e l’Azienda ospedaliera
“Cardarelli” (con effetto risalente fino al 1/1/1995, data
della sua costituzione) avrebbe riconosciuto l’esposizione
a radiazioni “non occasionali, né temporanee, né in misura
inferiore a quelle cui è esposto il personale medico e tecnico
di radiologia”.
Tanto premesso, i ricorrenti lamentano (per il periodo anteriore
al 1/1/1995, rientrante nella competenza della Gestione
liquidatoria della U.s.l. n. 40) di aver percepito l’indennità
di “rischio radiologico” non nella misura intera, elevata
a lit. 200 dalla legge n. 460 del 1988 con decorrenza dal
1°/1/1988, e di non aver fruito del congedo aggiuntivo per
“riposo biologico”.
2.1. Al riguardo giova premettere, in punto di diritto,
che il secondo comma dell’art. 1 della legge n. 460 del
1988 – nell’aumentare da lit. 30 mila a lit. 200 mila l’indennità
di rischio da radiazioni istituita con la legge n. 416 del
1968 – sancisce che l’indennità in questione spetta al personale
medico e tecnico di radiologia di cui all’articolo 58, co.
1, del d.P.R. n. 270 del 1987, e cioè al personale di radiologia
sottoposto con continuità e per esigenze professionali all’azione
di sostanze ionizzanti.
Il terzo comma dello stesso art. 1 prevede, poi, che il
personale sanitario esposto a rischio in modo discontinuo,
temporaneo o a rotazione – all’uopo individuato dall’apposita
commissione istituita ai sensi dell’art. 58, co. 4, del
d.P.R. n. 270 del 1987 – abbia titolo ad una indennità mensile
di lit. 50 mila.
Tuttavia, tale ultima disposizione non esclude che, pur
tra il personale formalmente non appartenente al settore
radiologico, siano individuabili soggetti concretamente
sottoposti, in via continua e permanente, al rischio radiologico.
In tali casi, qualora la commissione di cui all’art. 58,
co. 4, verifichi una esposizione non minore, per durata
ed intensità, a quella normalmente sostenuta dal personale
di radiologia, si applicano gli stessi benefici previsti
per questi ultimi (cfr. Corte cost., 20/7/1992, n. 343;
Corte cost., ord. 5/1/1993, n. 4).
Infatti (secondo l’orientamento ricavabile dalle citate
decisioni del Giudice delle leggi) una contraria interpretazione
del quadro normativo comporterebbe una disparità di trattamento
tra categorie di personale operanti nelle medesime condizioni,
in contrasto con gli artt. 3 e 97 cost., e violerebbe altresì
l’art. 32 cost., nella parte in cui tutela la salute come
diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della
collettività.
In definitiva, mentre per il personale medico e tecnico
di radiologia si presume “ope legis” la sussistenza del
rischio radiologico ai fini della fruizione automatica dell’indennità
nella misura più elevata (a condizione peraltro che i sanitari
interessati siano tenuti a prestare professionalmente la
propria opera in “zone controllate”), per tutto il restante
personale l’esposizione al rischio è soggetta ad un apposito
accertamento tecnico, rimesso alla commissione di esperti
a tale scopo istituita (cfr. Cons. St., sez. IV, 18/4/1994,
n. 340).
Gli indirizzi desumibili dalla legge n. 460 trovano recepimento,
in sede di contrattazione collettiva, nell’art. 120 del
d.P.R. n. 384 del 1990.
2.2. In punto di fatto i ricorrenti deducono che le commissioni
tecniche competenti avrebbero accertato l’assoggettamento
a rischio radiologico, tant’è che (come è pacifico) l’amministrazione
ha provveduto a corrispondere la relativa indennità sia
pure nella misura mensile ridotta a lit. 50 mila.
Sennonché, ad avviso dei ricorrenti, la determinazione di
tale ammontare ridotto non deriverebbe dal fatto che l’esposizione
alle radiazioni è stata considerata come occasionale, ma
piuttosto dall’erroneo convincimento dell’amministrazione
che l’indennità piena potesse essere corrisposta al solo
personale medico e tecnico di radiologia, con esclusione
di tutti gli altri sanitari che pure si trovassero (come
i ricorrenti) in situazione di rischio professionale e continuativo.
In proposito, la difesa dell’amministrazione resistente
obietta che:
- la Gestione liquidatoria avrebbe respinto le pretese avanzate
dai ricorrenti con una nota formale di diniego, non impugnata
dagli interessati;
- per il periodo anteriore al 1°/1/1995, mancherebbero specifici
accertamenti della commissione competente ad assegnare l’indennità
in questione;
- il riconoscimento dell’emolumento in misura ridotta sarebbe
giustificato dall’accertamento compiuto dall’apposita commissione;
- i diritti vantati dai ricorrenti risulterebbero comunque
prescritti.
Sull’argomento il Tribunale amministrativo ha disposto un’istruttoria,
finalizzata ad acquisire:
- una relazione di chiarimenti corredata di tutti gli atti
e documenti in base ai quali la soppressa U.s.l. n. 40 aveva
a suo tempo erogato, in favore dei ricorrenti, l’indennità
per rischio radiologico, nella misura mensile di £ 30 mila
fino al novembre 1988 e, successivamente, di £ 50 mila;
- i verbali delle determinazioni adottate in merito dalla
Commissione di rischio radiologico, con la prova delle relative
comunicazioni agli interessati; - la nota di risposta all’atto
di diffida a suo tempo notificato da ciascun ricorrente,
ovvero la nota assunta in materia a firma del referente
della Gestione liquidatoria;
- le istanze avanzate dai ricorrenti con la prova delle
relative comunicazioni agli interessati;
- le delibere adottate sull’argomento dall’Azienda Ospedaliera
Cardarelli, nonché tutti gli atti e documenti ivi richiamati
ed i relativi verbali della Commissione di rischio radiologico
A.O. Cardarelli;
- la relazione a firma dell’esperto qualificato in data
8.5.1998;
ogni opportuno riferimento, debitamente documentato, sull’eventuale
sussistenza di decreti ingiuntivi in materia e dei relativi
giudizi di opposizione.
Nessuno di tali documenti è stato depositato in giudizio.
Orbene, il potere acquisitivo attribuito al giudice nel
processo amministrativo è finalizzato a sopperire alle difficoltà
che può incontrare la parte privata nel disporre della documentazione
rilevante ai fini della decisione, posto che tale documentazione
normalmente è in possesso dell’amministrazione.
Pertanto, in caso di mancato adempimento alle disposizioni
istruttorie impartite dal giudice amministrativo, è da ritenere
che dal comportamento omissivo dell’amministrazione si possano
desumere, anche in base ai principi statuiti dall’art. 116
c.p.c., argomenti di prova a sostegno delle allegazioni
fornite dal ricorrenti e che, per contro, non vi siano documenti
utili a sostegno delle tesi prospettate, ma non provate,
dall’amministrazione resistente (cfr. Cons. St., ad. plen.,
1/12/1995, n. 32).
In tale contesto può ritenersi, perciò, dimostrato che:
- i ricorrenti sono compresi nel novero dei sanitari per
i quali, sulla base degli accertamenti compiuti dalla competente
commissione tecnica, è stata originariamente riconosciuta
la sussistenza del “rischio radiologico”;
- l’erogazione dell’indennità nella misura ridotta di lit.
50 mila mensili non è dipendente da una valutazione di occasionalità
della esposizione alle radiazioni.
Del resto, tali conclusioni sono coerenti con i giudizi
ai quali è pervenuta (secondo le incontestate allegazioni
degli interessati) la commissione tecnica istituita presso
l’Azienda “Cardarelli”, confermando “a posteriori” il carattere
continuativo del rischio anche per il periodo pregresso
risalente fin dall’1/1/1995. Infatti, è ragionevole presumere
che l’accertamento compiuto dall’Azienda si sia fermato
a tale data sol perché il periodo anteriore rientra nella
competenza della Gestione liquidatoria della U.s.l. n. 40
(ai sensi delle leggi regionali n. 32 del 1994 e n. 22 del
1996: cfr. Cons. St., sez. V, 31/7/1998, n. 1136) e non
già per il fatto che anteriormente il servizio prestato
dai ricorrenti avesse caratteristiche o contenuti diversi
(sulla qual cosa, peraltro, non emergono concreti indizi
dalle risultanze di causa).
2.3. Alla luce di quanto sopra esposto, si palesano dunque
i presupposti per la spettanza sia della differenza dell’indennità
per rischio da radiazioni rispetto alla misura massima prevista
dall’art. 1 della legge n. 460 del 1988, sia del congedo
aggiuntivo per “riposo biologico” per gli anni nei quali
è stata riconosciuta ed erogata la suddetta indennità, posto
che i benefici previsti dagli artt. 9 e 48, del d.P.R. n.
n. 348 del 1983 e dall’art. 120 del d.P.R. n. 384 del 1990
sono applicabili a tutti i sanitari i quali, anche a prescindere
dalla qualifica rivestita e dall’appartenenza alle strutture
di radiologia, siano comunque esposti con continuità all’esposizione
di radiazioni ionizzanti (cfr. Cons. St., sez. V, 11/6/1999,
n. 623).
3. In via logicamente subordinata, l’amministrazione resistente
eccepisce la prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti.
Sull’argomento gli interessati obiettano che il diritto
alla indennità in questione non poteva esser fatto valere
se non dopo il riconoscimento, sia pur retroattivo, dell’esposizione
a rischio da radiazioni (avvenuto nel 1999 a seguito degli
accertamenti compiuti dall’azienda ospedaliera “Cardarelli”).
Invero, l’argomentazione sopra prospettata si palesa in
contrasto con i presupposti di fatto e di diritto posti
a base della domanda principale e riconosciuti fondati con
la presente decisione.
Infatti la controversia ha per oggetto, in via principale,
l’accertamento dei diritti vantati dai ricorrenti, siccome
derivanti da pregressi riconoscimenti della sussistenza
di un “rischio radiologico” con caratteri di continuità
e professionalità, i quali solo per un’erronea applicazione
della legge n. 460 del 1988 (in contrasto con la lettura
della norma emergente dalle decisioni della Corte costituzionale)
hanno condotto ad una erogazione dei benefici previsti in
misura inferiore al dovuto (ovvero ad un parziale inadempimento).
Se ciò è vero (così come viene riconosciuto), non vi è dubbio
che la decorrenza del termine di prescrizione di un diritto
soggettivo perfetto nei confronti del debitore (la Gestione
liquidatoria della U.s.l. n. 40) non può certo dipendere
da ulteriori fatti o atti, compiuti peraltro da un soggetto
diverso (l’Azienda ospedaliera “Cardarelli”).
3.1. Orbene le pretese patrimoniali dei dipendenti non statali
relative a spettanze retributive periodiche sono soggette
al termine quinquennale di prescrizione previsto in via
generale dall’art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cons. St., sez.
V, 27/2/2001, n. 1062). L’art. 2 della legge n. 428 del
1985 (a seguito della declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 2 del regio decreto legge n. 295 del 1939) ha
parificato il regime dei crediti retributivi dovuti dallo
Stato (cfr. Cons. St., sez. V, 29/7/1997, n. 852).
Il termine decorre, nei rapporti di pubblico impiego dotati
di garanzie a tutela della stabilità del rapporto, dalla
maturazione del diritto per ciascun rateo periodico (cfr.
Corte cost., 20/11/1969, n. 143; 12/12/1972, n. 174).
3.2. Per quanto riguarda invece gli emolumenti correlati
alla mancata fruizione del riposo biologico, è da osservare
che il compenso per ferie non godute è dovuto, anche a prescindere
dalla insussistenza di una espressa previsione normativa,
in forza del carattere indisponibile del diritto al riposo,
da cui discende l’obbligo dell’amministrazione di remunerare
le prestazioni lavorative rese dal dipendente nel periodo
in cui lo stesso avrebbe dovuto essere assente dal servizio
(cfr. Cons. St., sez. V, 6/9/2000, n. 4699; sez. IV, 30/3/2000,
n. 1819).
Nondimeno il carattere sussidiario ed eventuale dell’equivalente
pecuniario, spettante solo quando sia rimasto insoddisfatto
il diritto principale al congedo, esclude che l’obbligo
di pagamento relativo al compenso sostitutivo abbia un carattere
periodico, nel senso e per gli effetti previsti dall’art.
2948, n. 4, c.c., ai fini dell’applicazione della prescrizione
breve.
Ne consegue che la pretesa al ristoro economico dovuto per
il congedo non goduto è assoggettata alla prescrizione ordinaria
decennale (cfr. Cass., sez. lav., 13/3/1997, n. 2231; 16/7/1992,
n. 8627).
3.3. Orbene, dagli atti di causa, risulta che i ricorrenti
hanno interrotto il decorso della prescrizione nei confronti
della Gestione liquidatoria con atti di diffida notificati
a giugno del 1999 (dott.i Corrado, De Simone Catani, Bove,
Togo, Rinaldi, Lambertini, Saldutti, Romano, Lanero, Cimmino,
Crinisio, Buffolano, Del Prete, Villani, Chiantera, Tancredi,
Sperandeo, Fusco, Capuano, Russo Raffaele, Coviello, Di
Sauro, Baiano, Russo Cosimo, Del Regno Antonio e Continelli
Adriana - nella qualità di erede del dott. Camposarcone
-); a settembre del 1999 (dott.i Caprile, Vallario e Gison);
a marzo del 2000 (dott.i Croce, Fiorillo, Magri e Robiony);
e ad aprile del 2000 (dott.i Monteleone Vittorio, Colella,
Monteleone Giuseppe e D’Ambra Paolo) Pertanto risultano
estinti i diritti per differenze afferenti all’indennità
e per compensi sostitutivi del congedo aggiuntivo non goduto,
se maturati, rispettivamente, in epoca anteriore ai cinque
ed ai dieci anni rispetto alla data dell’atto interruttivo
notificato da ciascun interessato.
4. Nei limiti sopra esposti, le domande proposte dai ricorrenti
sono fondate, con assorbimento delle altre questioni dedotte.
E’ appena il caso di soggiungere che le somme dovute, trattandosi
comunque di crediti di lavoro, vanno maggiorate di interessi
e rivalutazione, ai sensi dell’art. 429 c.p.c..
Nel contempo è opportuno precisare che, in forza del combinato
disposto dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724 del 1994
e dell’art. 16, co. 6, della legge n. 412 del 1991, per
i crediti maturati dopo il 31/12/1994 (e cioè per l’indennità
relativa a dicembre 1994 e per il congedo relativo all’anno
1994), l’importo dovuto a titolo di interessi va portato
in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro
della svalutazione monetaria.
5. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione
delle spese di causa tra le parti.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sui ricorsi
in epigrafe indicati, previa loro riunione, li accoglie
in parte e, per l’effetto, condanna la Gestione liquidatoria
della ex U.S.L. 40, in persona del Commissario liquidatore,
al pagamento, in favore dei ricorrenti (o dei loro eredi),
delle somme spettanti a titolo di benefici previsti per
rischio radiologico, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 17 marzo 2005.
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