| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 aprile 2005
n. 3912
Pres. D’Alessandro, est. Francavilla
GUIDA S.R.L. (Avv. Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuly)
c. Ministero per i beni culturali ed ambientali e Soprintendenza
per i beni culturali ed architettonici (Avvocatura dello
Stato). |
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1. Beni culturali ed ambientali – Contributo
per il restauro di beni di interesse culturale ed ambientale
ex lege 1552/61 – Nozione di “restauro” - Individuazione.
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2. Beni culturali ed ambientali – Contributo
per il restauro di beni di interesse culturale ed ambientale
ex lege 1552/61 – Obbligo di motivazione – Sussiste.
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1. Ai fini della concessione del contributo
ex lege 1552/61, la nozione di “restauro”, non può essere
riduttivamente identificata con le sole opere finalizzate
al mantenimento e al ripristino dell’originaria consistenza
fisica dell’immobile, ma ricomprende anche gli interventi
necessari o semplicemente utili (ad eccezione delle opere
meramente voluttuarie od eccessivamente dispendiose) all’utilizzazione
presente e futura del bene che ne possa valorizzare la peculiarità
di luogo di aggregazione e confronto di varie tendenze culturali.
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2. E’ illegittimo il provvedimento di diniego
di erogazione del contributo per il restauro di immobili
di interesse culturale e storico che ometta di indicare
le ragioni per cui le opere di “riuso ed adeguamento funzionale”
non sono ammissibili a contributo e di specificare le ragioni
per cui le opere eseguite sono ascrivibili alla categoria
degli interventi che la legge riconosce quali meritevoli
di ottenere il contributo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale Per
La Campania
Sede di Napoli - Quinta Sezione
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composto dai Signori Magistrati:
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- Dr. Carlo D’Alessandro - Presidente;
- Dr. Diego Sabatino – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9176/03 R.G. proposto da
GUIDA S.R.L., in persona del legale rappresentante
p.t. Guida Mario, elettivamente domiciliata in Napoli, viale
Gramsci n. 10 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Palma
e Patrizia Kivel Mazuy che la rappresentano e difendono
nel presente giudizio
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CONTRO
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- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’
CULTURALI, in persona del Ministro p.t., e
- SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI,
in persona del legale rappresentante p.t., entrambi domiciliati
in Napoli, presso la Sede dell’Avvocatura Distrettuale dello
Stato che ex lege li rappresenta e difende nel presente
giudizio
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per l’annullamento:
1) della nota prot. n. 11439 dell’08/04/95 con cui il Direttore
Generale della Divisione III-Sez.VI-IIIB2 del Ministero
per i Beni Culturali ed Ambientali ha respinto l’istanza
presentata dalla ricorrente per il conseguimento del contributo
del secondo lotto dei lavori di restauro dell’immobile vincolato
di sua proprietà;
2) della nota prot. A24724 del 25/09/97 con cui il Ministero
per i Beni Culturali ed Ambientali ha confermato il provvedimento
di diniego menzionato sub 1);
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Visti gli atti e documenti contenuti nel
fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore
per la pubblica udienza del 24 febbraio 2005;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO quanto segue:
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FATTO
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La Guida s.r.l. è proprietaria di un immobile
sito in Napoli, via Port’Alba n. 19 adibito a libreria e
vincolato ai sensi della L. n. 1089/39.
La predetta società ha presentato al Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali un’istanza finalizzata al conseguimento
di un contributo, ai sensi della L. n. 1552/61, per la realizzazione
di opere di manutenzione sull’immobile in esame.
Con provvedimento del 06/04/93 il Ministero per i Beni Culturali
ed Ambientali ha autorizzato il pagamento della somma di
lire 91.800.000 inferiore a quella richiesta in quanto,
come chiarito dall’amministrazione con nota prot. n. A12067
del 13/05/94, dal contributo sono stati esclusi gli importi
destinati alla realizzazione delle opere di “riuso ed adeguamento
funzionale”.
Il T.A.R. Campania, adito a seguito di ricorso presentato
dalla società Guida s.r.l., con sentenza n. 2382/99 ha annullato
gli atti in questione.
Con decreto del 12/02/01 il Ministero per i Beni Culturali
ha individuato le singole opere escluse dal contributo ma
il provvedimento in esame, su nuovo ricorso proposto dalla
Guida s.r.l., è stato annullato dal T.A.R. Campania con
sentenza n. 3416/01 a seguito della quale l’amministrazione
ha effettuato il pagamento delle ulteriori somme richieste.
Intanto la società Guida s.r.l. ha richiesto il contributo
per un secondo lotto di lavori conseguendo il parere favorevole
della Soprintendenza di Napoli. La richiesta è stata, però,
respinta dal Ministero per i Beni Culturali con la nota
prot. n. 11439 dell’08/04/95 successivamente confermata
dal provvedimento prot. A24724 del 25/09/97.
Con ricorso, notificato il 21/07/03 e depositato il 12/09/03,
la Guida s.r.l. ha impugnato gli atti in esame deducendone
l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione della L. n. 1552/61,
violazione dell’art. 16 L. n. 1089/39, violazione degli
artt. 34 e ss. D. L.vo n. 490 del 29/10/99 e violazione
dell’art. 3 L. n. 241/90: l’amministrazione avrebbe omesso
di indicare i motivi per cui le opere di riuso ed adeguamento
funzionale, strettamente connesse all’uso della libreria,
sarebbero escluse dal contributo nè avrebbe specificato
le ragioni per cui i singoli interventi realizzati possano
essere, in concreto, ritenuti “di riuso ed adeguamento funzionale”;
2) violazione delle sentenze del T.A.R. Campania n. 2382/99,
n. 4423/00 e 3416/01, eccesso di potere per sviamento, violazione
del principio di buon andamento e violazione dell’art. 7
L. n. 241/90: il rigetto dell’istanza di contributo sarebbe
illegittimo in quanto fondato sulle medesime ragioni già
censurate dal T.A.R. con le sentenze in rubrica indicate.
Per questi motivi la ricorrente ha concluso per l’annullamento
degli atti impugnati con vittoria delle spese di lite.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza
per i Beni Ambientali si sono costituiti in giudizio con
memoria depositata il 24/09/03 con la quale hanno richiesto
il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2005 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Guida s.r.l., proprietaria di un immobile sito in Napoli,
via Port’Alba n. 19, adibito a libreria e vincolato ai sensi
della L. n. 1089/39, impugna la nota prot. n. 11439 dell’08/04/95,
con cui il Direttore Generale della Divisione III-Sez.VI-IIIB2
del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha respinto
l’istanza presentata dalla ricorrente per il conseguimento
del contributo del secondo lotto dei lavori di restauro
dell’immobile, e la nota prot. A24724 del 25/09/97, con
cui il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha confermato
il precedente provvedimento di diniego.
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità
dei provvedimenti impugnati in relazione, tra gli altri,
ai vizi di violazione e falsa applicazione della L. n. 1552/61,
dell’art. 16 L. n. 1089/39 e dell’art. 3 L. n. 241/90 perché
l’amministrazione non avrebbe indicato i motivi per cui
le opere di riuso ed adeguamento funzionale, strettamente
connesse all’uso della libreria, non sarebbero ammissibili
a contributo e non avrebbe specificato le ragioni per cui,
in concreto, le singole opere realizzate siano ascrivibili
alla categoria degli interventi di riuso ed adeguamento
funzionale.
La censura è fondata.
Dall’esame dei provvedimenti impugnati emerge che l’amministrazione
ha negato il contributo in ragione della dedotta riconducibilità
delle opere realizzate alla categoria degli interventi di
ristrutturazione ed adeguamento funzionale e dell’asserita
non ammissibilità degli stessi ai benefici della L. n. 1552/61.
Il Collegio ritiene che la motivazione in esame sia illegittima.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2° L. n. 1552/61 “quando la spesa
per l'esecuzione delle opere sia stata sostenuta dal proprietario
della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati,
ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra
nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà”.
Il contributo pubblico può essere erogato per la realizzazione
di “opere di particolare interesse in relazione alla conservazione,
al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico
o storico della Nazione”, finalità espressamente previste
dal primo comma dell’art. 3 L. n. 1552/61, avente ad oggetto
le anticipazioni delle spese necessarie da parte dello Stato,
ma certamente applicabili alla fattispecie in esame (in
cui il contributo è concesso dopo la realizzazione dell’intervento)
per evidente identità di “ratio”; tale, del resto, è l’interpretazione
della norma in esame compiuta dalle circolari n. 264/84
e n. 116/92 richiamate dall’amministrazione nella memoria
difensiva a fondamento del diniego impugnato in questa sede.
L’art. 3 L. n. 1552/61, pertanto, individua, tra le finalità
da perseguire attraverso il concorso pubblico nelle spese,
la “conservazione” e il “ripristino” del bene che, però,
almeno in riferimento alla concreta fattispecie in esame,
non possono essere identificati nel mero ripristino dell’integrità
materiale dell’immobile in sé ma vanno rapportati alla peculiare
natura del bene vincolato costituito da una libreria.
Come si evince dall’esame del decreto impositivo del vincolo
(espressamente riportato nella sentenza n. 3416/01 emessa
da questo Tribunale in riferimento al medesimo bene e richiamato
anche dalla nota prot. n. 131 del 20/09/01 emessa dal Ministero
intimato) la libreria di proprietà della ricorrente è stata
assoggettata al regime della L. n. 1089/39 in quanto “riveste
nel contesto urbano interesse particolarmente importante
nella storia della letteratura dell’arte e della cultura
in generale…anche come centro culturale, in quanto luogo
tradizionale di incontro di scrittori, letterati, registi
e giornalisti”.
L’atto in questione evidenzia che il bene è stato ritenuto
d’interesse particolare ai sensi della L. n. 1089/39 non
solo “in ragione storica (come immobile, cioè, adibito in
passato a centro culturale) ma anche e, soprattutto, in
proiezione dinamico-funzionale come struttura di continua
lievitazione culturale aperta anche a fermenti di nuova
emersione e ai conseguenti apporti dialettici”, come già
statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 3416/01
emessa tra le medesime parti.
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La nozione di “restauro”, pertanto, non può
essere riduttivamente identificata con le sole opere finalizzate
al mantenimento e al ripristino dell’originaria consistenza
fisica dell’immobile ove è situata la libreria ma ricomprende
anche gli interventi necessari o semplicemente utili (ad
eccezione delle opere meramente voluttuarie od eccessivamente
dispendiose) all’utilizzazione presente e futura del bene
che ne possa valorizzare la peculiarità di luogo di aggregazione
e confronto di varie tendenze culturali, costituente una
delle caratteristiche espressamente considerate dall’atto
impositivo del vincolo ai sensi della L. n. 1089/39.
L’opzione ermeneutica seguita dal Collegio appare coerente
con l’evoluzione legislativa culminata con l’emanazione
del D. L.vo n. 490/99 (non direttamente applicabile alla
fattispecie in esame in quanto i provvedimenti impugnati
sono stati emessi prima della sua entrata in vigore) il
cui art. 34 qualifica come restauro “l'intervento diretto
sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad
assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori
culturali”.
La correttezza di tale ricostruzione non viene pregiudicata
dalle Circolari n. 264/84 e 116/92 le quali operano, ai
fini dell’ammissione al contributo, una distinzione tra
opere di carattere restaurativo e conservativo, da una parte,
ed interventi di riuso ed adeguamento funzionale, dall’altra,
non solo non direttamente supportata dal tenore letterale
della normativa di riferimento dell’epoca (l’art. 3 L. n.
1552/61) ma che non tiene conto della possibilità che le
seconde, nella fattispecie in esame, possano essere necessarie
o semplicemente utili per la stessa conservazione del bene
nella sua dimensione dinamico -funzionale cristallizzata
dal provvedimento impositivo del vincolo. In ogni caso le
Circolari in esame (per altro non richiamate dagli atti
impugnati), in quanto atti diretti agli organi e uffici
periferici e sottordinati, non hanno di per sé valore normativo
o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei
all' Amministrazione; ne consegue che esse non rivestono
una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti
che ne fanno applicazione, per cui i soggetti destinatari
di questi ultimi non hanno alcun onere di impugnare la circolare,
ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo
scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi
perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe
invece dovuto essere disapplicata (in questo senso C.d.S.
sez. VI n. 1894/03; C.d.S. sez. IV n. 6299/00; C.d.S. sez.
IV n. 720/94).
Alla luce di quanto fin qui evidenziato deve ritenersi fondata
la prima censura in riferimento alla dedotta illegittimità
degli atti impugnati perché gli stessi hanno omesso di indicare
le ragioni per cui le opere di riuso ed adeguamento funzionale,
nella fattispecie in esame, non sono ammissibili a contributo.
Parimenti fondata è la prima censura nella parte in cui
lamenta l’omessa specificazione delle ragioni per cui le
opere eseguite dalla ricorrente sono, in concreto, ascrivibili
alla categoria degli interventi “di riuso ed adeguamento
funzionale”.
Effettivamente nei provvedimenti di diniego del contributo
non vi è alcun riferimento specifico alla natura e all’oggetto
delle opere in esame, elementi, questi, che, se indicati,
avrebbero consentito alla ricorrente di valutare la correttezza
o meno dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione
in relazione ad ogni singolo intervento e l’inerenza o meno
dello stesso al perseguimento delle finalità indicate nell’atto
impositivo del vincolo ai sensi della L. n. 1089/39.
La ritenuta fondatezza delle predette censure (con assorbimento,
per ragioni di economia processuale, degli ulteriori motivi
proposti) comporta l’accoglimento del ricorso ed il conseguente
annullamento degli atti impugnati.
La peculiarità della vicenda e della questione giuridica
ad essa sottesa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.,
l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute
dalle parti;
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione:
1) accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati;
2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali
sostenute dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 24 febbraio 2005.
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