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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 aprile 2005 n. 3912
Pres. D’Alessandro, est. Francavilla
GUIDA S.R.L. (Avv. Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuly) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali e Soprintendenza per i beni culturali ed architettonici (Avvocatura dello Stato).


1. Beni culturali ed ambientali – Contributo per il restauro di beni di interesse culturale ed ambientale ex lege 1552/61 – Nozione di “restauro” - Individuazione.

 

2. Beni culturali ed ambientali – Contributo per il restauro di beni di interesse culturale ed ambientale ex lege 1552/61 – Obbligo di motivazione – Sussiste.

1. Ai fini della concessione del contributo ex lege 1552/61, la nozione di “restauro”, non può essere riduttivamente identificata con le sole opere finalizzate al mantenimento e al ripristino dell’originaria consistenza fisica dell’immobile, ma ricomprende anche gli interventi necessari o semplicemente utili (ad eccezione delle opere meramente voluttuarie od eccessivamente dispendiose) all’utilizzazione presente e futura del bene che ne possa valorizzare la peculiarità di luogo di aggregazione e confronto di varie tendenze culturali.

 

2. E’ illegittimo il provvedimento di diniego di erogazione del contributo per il restauro di immobili di interesse culturale e storico che ometta di indicare le ragioni per cui le opere di “riuso ed adeguamento funzionale” non sono ammissibili a contributo e di specificare le ragioni per cui le opere eseguite sono ascrivibili alla categoria degli interventi che la legge riconosce quali meritevoli di ottenere il contributo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania
Sede di Napoli - Quinta Sezione

 

composto dai Signori Magistrati:

 

- Dr. Carlo D’Alessandro - Presidente;
- Dr. Diego Sabatino – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 9176/03 R.G. proposto da
GUIDA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Guida Mario, elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 10 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuy che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

 

CONTRO

 

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t., e
- SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi domiciliati in Napoli, presso la Sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ex lege li rappresenta e difende nel presente giudizio

 

per l’annullamento:
1) della nota prot. n. 11439 dell’08/04/95 con cui il Direttore Generale della Divisione III-Sez.VI-IIIB2 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente per il conseguimento del contributo del secondo lotto dei lavori di restauro dell’immobile vincolato di sua proprietà;
2) della nota prot. A24724 del 25/09/97 con cui il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha confermato il provvedimento di diniego menzionato sub 1);

 

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 24 febbraio 2005;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO quanto segue:

 

FATTO

 

La Guida s.r.l. è proprietaria di un immobile sito in Napoli, via Port’Alba n. 19 adibito a libreria e vincolato ai sensi della L. n. 1089/39.
La predetta società ha presentato al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali un’istanza finalizzata al conseguimento di un contributo, ai sensi della L. n. 1552/61, per la realizzazione di opere di manutenzione sull’immobile in esame.
Con provvedimento del 06/04/93 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha autorizzato il pagamento della somma di lire 91.800.000 inferiore a quella richiesta in quanto, come chiarito dall’amministrazione con nota prot. n. A12067 del 13/05/94, dal contributo sono stati esclusi gli importi destinati alla realizzazione delle opere di “riuso ed adeguamento funzionale”.
Il T.A.R. Campania, adito a seguito di ricorso presentato dalla società Guida s.r.l., con sentenza n. 2382/99 ha annullato gli atti in questione.
Con decreto del 12/02/01 il Ministero per i Beni Culturali ha individuato le singole opere escluse dal contributo ma il provvedimento in esame, su nuovo ricorso proposto dalla Guida s.r.l., è stato annullato dal T.A.R. Campania con sentenza n. 3416/01 a seguito della quale l’amministrazione ha effettuato il pagamento delle ulteriori somme richieste.
Intanto la società Guida s.r.l. ha richiesto il contributo per un secondo lotto di lavori conseguendo il parere favorevole della Soprintendenza di Napoli. La richiesta è stata, però, respinta dal Ministero per i Beni Culturali con la nota prot. n. 11439 dell’08/04/95 successivamente confermata dal provvedimento prot. A24724 del 25/09/97.
Con ricorso, notificato il 21/07/03 e depositato il 12/09/03, la Guida s.r.l. ha impugnato gli atti in esame deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione della L. n. 1552/61, violazione dell’art. 16 L. n. 1089/39, violazione degli artt. 34 e ss. D. L.vo n. 490 del 29/10/99 e violazione dell’art. 3 L. n. 241/90: l’amministrazione avrebbe omesso di indicare i motivi per cui le opere di riuso ed adeguamento funzionale, strettamente connesse all’uso della libreria, sarebbero escluse dal contributo nè avrebbe specificato le ragioni per cui i singoli interventi realizzati possano essere, in concreto, ritenuti “di riuso ed adeguamento funzionale”;
2) violazione delle sentenze del T.A.R. Campania n. 2382/99, n. 4423/00 e 3416/01, eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di buon andamento e violazione dell’art. 7 L. n. 241/90: il rigetto dell’istanza di contributo sarebbe illegittimo in quanto fondato sulle medesime ragioni già censurate dal T.A.R. con le sentenze in rubrica indicate. Per questi motivi la ricorrente ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria delle spese di lite.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Ambientali si sono costituiti in giudizio con memoria depositata il 24/09/03 con la quale hanno richiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Guida s.r.l., proprietaria di un immobile sito in Napoli, via Port’Alba n. 19, adibito a libreria e vincolato ai sensi della L. n. 1089/39, impugna la nota prot. n. 11439 dell’08/04/95, con cui il Direttore Generale della Divisione III-Sez.VI-IIIB2 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente per il conseguimento del contributo del secondo lotto dei lavori di restauro dell’immobile, e la nota prot. A24724 del 25/09/97, con cui il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha confermato il precedente provvedimento di diniego.
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione, tra gli altri, ai vizi di violazione e falsa applicazione della L. n. 1552/61, dell’art. 16 L. n. 1089/39 e dell’art. 3 L. n. 241/90 perché l’amministrazione non avrebbe indicato i motivi per cui le opere di riuso ed adeguamento funzionale, strettamente connesse all’uso della libreria, non sarebbero ammissibili a contributo e non avrebbe specificato le ragioni per cui, in concreto, le singole opere realizzate siano ascrivibili alla categoria degli interventi di riuso ed adeguamento funzionale.
La censura è fondata.
Dall’esame dei provvedimenti impugnati emerge che l’amministrazione ha negato il contributo in ragione della dedotta riconducibilità delle opere realizzate alla categoria degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionale e dell’asserita non ammissibilità degli stessi ai benefici della L. n. 1552/61. Il Collegio ritiene che la motivazione in esame sia illegittima.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2° L. n. 1552/61 “quando la spesa per l'esecuzione delle opere sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà”.
Il contributo pubblico può essere erogato per la realizzazione di “opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione”, finalità espressamente previste dal primo comma dell’art. 3 L. n. 1552/61, avente ad oggetto le anticipazioni delle spese necessarie da parte dello Stato, ma certamente applicabili alla fattispecie in esame (in cui il contributo è concesso dopo la realizzazione dell’intervento) per evidente identità di “ratio”; tale, del resto, è l’interpretazione della norma in esame compiuta dalle circolari n. 264/84 e n. 116/92 richiamate dall’amministrazione nella memoria difensiva a fondamento del diniego impugnato in questa sede.
L’art. 3 L. n. 1552/61, pertanto, individua, tra le finalità da perseguire attraverso il concorso pubblico nelle spese, la “conservazione” e il “ripristino” del bene che, però, almeno in riferimento alla concreta fattispecie in esame, non possono essere identificati nel mero ripristino dell’integrità materiale dell’immobile in sé ma vanno rapportati alla peculiare natura del bene vincolato costituito da una libreria.
Come si evince dall’esame del decreto impositivo del vincolo (espressamente riportato nella sentenza n. 3416/01 emessa da questo Tribunale in riferimento al medesimo bene e richiamato anche dalla nota prot. n. 131 del 20/09/01 emessa dal Ministero intimato) la libreria di proprietà della ricorrente è stata assoggettata al regime della L. n. 1089/39 in quanto “riveste nel contesto urbano interesse particolarmente importante nella storia della letteratura dell’arte e della cultura in generale…anche come centro culturale, in quanto luogo tradizionale di incontro di scrittori, letterati, registi e giornalisti”.
L’atto in questione evidenzia che il bene è stato ritenuto d’interesse particolare ai sensi della L. n. 1089/39 non solo “in ragione storica (come immobile, cioè, adibito in passato a centro culturale) ma anche e, soprattutto, in proiezione dinamico-funzionale come struttura di continua lievitazione culturale aperta anche a fermenti di nuova emersione e ai conseguenti apporti dialettici”, come già statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 3416/01 emessa tra le medesime parti.

 

La nozione di “restauro”, pertanto, non può essere riduttivamente identificata con le sole opere finalizzate al mantenimento e al ripristino dell’originaria consistenza fisica dell’immobile ove è situata la libreria ma ricomprende anche gli interventi necessari o semplicemente utili (ad eccezione delle opere meramente voluttuarie od eccessivamente dispendiose) all’utilizzazione presente e futura del bene che ne possa valorizzare la peculiarità di luogo di aggregazione e confronto di varie tendenze culturali, costituente una delle caratteristiche espressamente considerate dall’atto impositivo del vincolo ai sensi della L. n. 1089/39.
L’opzione ermeneutica seguita dal Collegio appare coerente con l’evoluzione legislativa culminata con l’emanazione del D. L.vo n. 490/99 (non direttamente applicabile alla fattispecie in esame in quanto i provvedimenti impugnati sono stati emessi prima della sua entrata in vigore) il cui art. 34 qualifica come restauro “l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali”.
La correttezza di tale ricostruzione non viene pregiudicata dalle Circolari n. 264/84 e 116/92 le quali operano, ai fini dell’ammissione al contributo, una distinzione tra opere di carattere restaurativo e conservativo, da una parte, ed interventi di riuso ed adeguamento funzionale, dall’altra, non solo non direttamente supportata dal tenore letterale della normativa di riferimento dell’epoca (l’art. 3 L. n. 1552/61) ma che non tiene conto della possibilità che le seconde, nella fattispecie in esame, possano essere necessarie o semplicemente utili per la stessa conservazione del bene nella sua dimensione dinamico -funzionale cristallizzata dal provvedimento impositivo del vincolo. In ogni caso le Circolari in esame (per altro non richiamate dagli atti impugnati), in quanto atti diretti agli organi e uffici periferici e sottordinati, non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all' Amministrazione; ne consegue che esse non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione, per cui i soggetti destinatari di questi ultimi non hanno alcun onere di impugnare la circolare, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe invece dovuto essere disapplicata (in questo senso C.d.S. sez. VI n. 1894/03; C.d.S. sez. IV n. 6299/00; C.d.S. sez. IV n. 720/94).
Alla luce di quanto fin qui evidenziato deve ritenersi fondata la prima censura in riferimento alla dedotta illegittimità degli atti impugnati perché gli stessi hanno omesso di indicare le ragioni per cui le opere di riuso ed adeguamento funzionale, nella fattispecie in esame, non sono ammissibili a contributo.
Parimenti fondata è la prima censura nella parte in cui lamenta l’omessa specificazione delle ragioni per cui le opere eseguite dalla ricorrente sono, in concreto, ascrivibili alla categoria degli interventi “di riuso ed adeguamento funzionale”.
Effettivamente nei provvedimenti di diniego del contributo non vi è alcun riferimento specifico alla natura e all’oggetto delle opere in esame, elementi, questi, che, se indicati, avrebbero consentito alla ricorrente di valutare la correttezza o meno dell’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione in relazione ad ogni singolo intervento e l’inerenza o meno dello stesso al perseguimento delle finalità indicate nell’atto impositivo del vincolo ai sensi della L. n. 1089/39.
La ritenuta fondatezza delle predette censure (con assorbimento, per ragioni di economia processuale, degli ulteriori motivi proposti) comporta l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.
La peculiarità della vicenda e della questione giuridica ad essa sottesa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione:
1) accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2005.

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